Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2025.52
BS/sc
Lugano
12 gennaio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell11 giugno 2025 di
RI1,______
contro
le decisioni dell8 maggio 2025 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
2.5. Nel caso in esame, dopo aver fra laltro raccolto dalla ______ i rapporti delle visite fiduciarie del 19 ottobre 2022 del dr. med. ______ (specialista in psichiatria) e dell11 novembre 2022 del dr. med. ______ (specialista in medicina interna), con annotazioni del 6 marzo 2023 (doc. 184) il SMR ha posto, quali diagnosi invalidanti,unasindrome cronicacervico-dorso-brachialebilateralecon significativalimitazione funzionaledi entrambele spallein presenza di omartrosi a esiti infortunistici e ditrattamenti ortopedici nel passato,unasindrome da disadattamento con disturbo depressivo prolungato,nonché unasindrome cervicobrachiale sinistra su stenosiforaminaleC5 e C7 a sinistra e su discopatia C4/5 e C6/7. Lassicurato è stato ritenuto, globalmente e per il periodo in discussione, abile al50% in attività adeguate.
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).