Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione del 24 novembre 2025 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda conformemente ai considerandi. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2025.137
MP/gm
Lugano
30 gennaio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2025 di
RI1,________
contro
la decisione del 24 novembre 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto e in diritto
- esperita listruttoria di rito e svolti alcuni provvedimenti professionali, con progetto di decisione del 7 maggio 2025 lUfficio AI ha prospettato allassicurato di accogliere la domanda e attribuirgli una rendita intera, avendo determinato un grado dinvalidità del 100% dal 1. febbraio 2022 e dell86% dal 1. aprile 2025 (doc. 52 incarto AI);
- con progetto di decisione del 14 ottobre 2025 lUfficio AI ha annullato il progetto di decisione precedente e prospettato allassicurato di respingere la domanda, avendo appurato che egli, allinsorgere dellinvalidità, non aveva pagato i contributi per almeno tre anni (doc. 55 incarto AI);
- con decisione del 24 novembre 2025 lUfficio AI ha confermato il suddetto progetto (doc. 58 incarto AI);
- contro questa decisione lassicurato è tempestivamente insorto, affermando di aver pagato contributi sociali da luglio 2018 a dicembre 2019 in Gran Bretagna e da gennaio 2020 in Svizzera, producendo la relativa documentazione a comprova e chiedendo di conseguenza il riconoscimento della rendita dinvalidità;
- con la risposta di causa lUfficio AI, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, ha chiesto al TCA il rinvio degli atti perché appuri la carriera assicurativa allestero del ricorrente;
- con scritto del 21 gennaio 2026, il ricorrente ha aderito alla proposta dellUfficio AI;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 48 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche marg. n. 3008 cifra 3 delle Direttive sulle rendite (DR) dellassicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e linvalidità edite dallUFAS, valide dal 1. gennaio 2024 (stato: 1. gennaio 2026)).
La citata cifra marginale 3008 delle DR stabilisce quanto segue:
In tema vedasi anche STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2; STCA 32.2022.55 del 10 ottobre 2022 consid. 2.7, 32.2021.119 del 14 marzo 2022 consid. 2.4 e 32.2019.97 del 27 aprile 2020 consid. 2.4; Gerber, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 470-472; Valterio, Commentaire Loi fédérale sur lassurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad art. 36 LAI; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dellassicurazione invalidità, p.ti 2.2.1 segg. e Quick-Check Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dellAI, editi dallUFAS (stato: 11 settembre 2025; consultabili su https://www.bsv.admin.ch/it/condizioni-assicurative-concessione-prestazioni-ai).
La Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC, valida dal 4 aprile 2016 (CIBIL; stato: 1. gennaio 2026), indica infine quanto segue:
-in concretoil ricorrente è cittadino del Regno Unito (cfr. la copia del passaporto sub doc. 5 incarto AI) ed è assoggettato alla legislazione svizzera almeno dal 1. gennaio 2020 (cfr. doc. 2 della risposta di causa, pag. 2), per cui per ladempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dellUE/AELS;
- al riguardo va detto che già neicurriculum vitaetrasmessi dal ricorrente allUfficio AI nel corso della procedura egli aveva segnalato delle esperienze lavorative allestero (cfr. docc. 5, 15 pag. 14, 20 pag. 14, 27 incarto AI);
- con il ricorso, poi, egli ha prodotto dei ricapitolativi e dei conteggi di stipendio relativi a delle attività lavorative nel Regno Unito tra luglio 2018 e dicembre 2019 (doc. 2 del ricorso);
- la tesi dellinsorgente, secondo cui in quel lasso di tempo avrebbe lì pagato i contributi sociali, parrebbe pertanto verosimile;
- sembrerebbe quindi adempiuto il requisito di cui allart. 36 cpv. 1 LAI, considerato anche il periodo contributivo in Svizzera di cui lUfficio AI aveva già tenuto conto;
- visto quanto sopra, valutata la documentazione allinserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti allUfficio AI perché appuri la carriera assicurativa allestero del ricorrente;
- in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI);
- giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1. gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto lesito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dellUfficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 24 novembre 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti