Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 gennaio 2010 consid. 5.5). Ritornando alla fattispecie concreta, sempre dalle motivazioni delle decisioni contestate si evince che per la determinazione del reddito da invalida (rimasto incontestato) al 16 aprile 2019 l’Ufficio AI ha dapprima preso in considerazione le tabelle RSS 2018, adeguate al 2019, livello di competenze 1, donne, per complessivi fr. 55'161. Tenuto poi conto di una abilità lavorativa dell’80% e di una riduzione del reddito del 20% per attività a tempo parziale, il reddito da invalida è stato quantificato in fr. 35'303.10 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 451). Per quel che concerne il calcolo al 20 ottobre 2020, partendo da un reddito statistico, adeguato al 2020, di fr. 55'638.54, considerata un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate ed una riduzione sociale del 20%, l’amministrazione ha fissato il reddito da invalida in fr. 22’255.41 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 447). 2.11. Procedendo al raffronto tra il reddito da valida fr. 54'745,40 e quello da invalida di 35'303.10 risulta – al
E. 16 aprile 2019 – un grado d’invalidità non pensionabile del 36%. Al 20 ottobre 2020, dal raffronto tra i redditi fr. 55'205.70 e fr. 22'255.41 risulta un grado d’invalidità del 60%, corrispondente a tre quarti di rendita. Dal 1° aprile 2019 (trascorso l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) l’assicurata ha diritto ad una rendita intera sino al 31 luglio 2019 (tre mesi dopo il miglioramento, accertato al 16 aprile 2019 come da perizia __________, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI). Dal 1° ottobre 2020 (risorgere dell’invalidità secondo l’art. 29bis OAI) essa ha diritto a tre quarti di rendita per un grado d’invalidità del 60%. In conclusione, visto quanto sopra, le decisioni contestate devono essere confermate. 2.12. La ricorrente ha chiesto di “citare il pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 17 LPGA ” per sentire “ come testimone [...] il signor Willy Rüegg” e per essere essa stessa “ interrogata ”. Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. fra le tante STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). Si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva, quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato (cfr. fra le tante STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.2.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.2.; STF 8C_638/2023 del 18 gennaio 2024 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 13 pag. 48; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57). Nella presente evenienza – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale –, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 CEDU, ma, con riferimento all’art. 17 Lptca, ha chiesto il proprio interrogatorio e l’audizione testimoniale di una terza persona. C onformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (fra le tante cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; DTF 144 V 361 consid. 6.5), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per dirimere la presente vertenza senza che sia necessario dare seguito alle richieste probatorie dell’assicurata. 2.13. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2024.95
32.2025.35
BS
Lugano
20 giugno 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sui ricorsi dell11 dicembre 2024 (32.2024.95) e del 31 marzo 2025 (inc. 32.2025.35) di
RI 1
contro
le decisioni del 7 novembre 2024 e del 27 febbraio 2025 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
La lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dellentrata in vigore della presente modifica e che allentrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado dinvalidità non subisca una modificazione secondo larticolo 17 capoverso 1 LPGA (cpv. 1). Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del grado dinvalidità secondo larticolo 17 capoverso 1 LPGA se lapplicazione dellarticolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita in caso di aumento del grado dinvalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado dinvalidità (cpv. 2) (in tal senso vedasi anche il marginale 9201 e seg. della Circolare sullinvalidità e sulla rendita nellassicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022 e il marginale 2004 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dellAI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2022).
In concreto, lassicurata è stata posta al beneficio di rendite dinvalidità sorte prima della modifica legislativa, motivo per cui applicabile è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'amministrazione a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 5.3).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano unopinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dallamministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Visto quanto sopra, alle valutazioni 24 settembre 2024 e 22 maggio 2025 del SMR va prestata adesione.
Secondo lart. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dellUfficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi desame idonei.
Secondo lart. 49 cpv. 1bisOAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nellattività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi.
Ai sensi dellart. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Lart. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.
I servizi interni dellSMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto laspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare a beneficio dellamministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. LSMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Lassenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Giurisprudenza che, a mente del TCA, va applicata anche al caso in esame ancorché il datore di lavoro o meglio la società __________ Sagl che gestiva il citato esercizio pubblico, società radiata il 3 gennaio 2024, di cui __________ era socio (cfr. estratto RC informatizzato) - non era fallito, ma comunque il ristorante era chiuso. Non rilevante è di conseguenza la documentazione prodotta in sede giudiziaria il 3 febbraio 2025, dalla quale si evince come la ricorrente sia stata nuovamente assunta, a partire dal 1° febbraio 2021, dalla suindicata società in qualità di sostituta gerente/tuttofare/consulente nella misura del 20% ("Geschäftsführerin STV /Allraundlerin/Beraterin") (doc. B4).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dellart. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dellassistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. fra le tanteSTF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1.;STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57;STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di unassunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14;STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
LAlta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Si può in ogni caso prescindere dallindire un pubblico dibattimento, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva, quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato (cfr. fra le tante STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.2.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.2.; STF 8C_638/2023 del 18 gennaio 2024 consid. 3.2., pubblicatain SVR 2024 ALV Nr. 13 pag. 48;STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57).
Nella presente evenienza contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale , la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento ai sensi dellart. 6 CEDU, ma, con riferimento allart. 17 Lptca, ha chiesto il proprio interrogatorio e laudizione testimoniale di una terza persona.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni