Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2024.6
FC
Lugano
13 maggio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 19 giugno 2017, lUfficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, aveva respinto una prima domanda di prestazioni presentata nel mese di gennaio 2017 da RI 1, nata nel 1970, attiva da ultimo quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale, ritenuta unincapacità al lavoro per un periodo di tempo inferiore ad un anno ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (segnatamente inabilità del 100% dal 7 agosto 2016 al 10 gennaio 2017 e del 50% dall11 gennaio al 28 febbraio 2017, ritenuto che dal 1° marzo 2017 lassicurata aveva ripreso in misura completa la sua attività lavorativa di addetta alle pulizie con occupazione al 50% e che non presentava alcuna limitazione come casalinga; doc. AI pag. 132);
- per decisione 6 dicembre 2023, confermativa di un progetto del 26 ottobre 2023, lUfficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, ha respinto la nuova domanda di prestazioni presentata dallassicurata nel mese di ottobre 2022. Ritenendo lassicurata salariata al 50% e casalinga al 50%, lamministrazione ha concluso giudicandola totalmente inabile nellattività abituale di addetta alle pulizie e in ogni attività dall11 maggio 2022, ma dal 27 gennaio 2023 nuovamente abile in misura del 60% in attività adeguate allo stato di salute; quale casalinga per contro lassicurata era da considerare da sempre abile in misura completa. Determinata tramite raffronto dei redditi e in applicazione del metodo misto per il periodo successivo al gennaio 2023 una perdita di guadagno del 31%, lUfficio AI, essendo tale grado dinvalidità inferiore al 40%, ha negato la concessione di prestazioni (doc. B);
- con scritto 16 aprile 2024 linsorgente ha comunicato di aderire alla proposta dellamministrazione (XV);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dellOAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, lassicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI nellottobre 2022, lamentando uninabilità lavorativa dal mese di giugno 2022. La richiesta è stata respinta poiché lUfficio AI, pur avendo riconosciuto, dal mese di maggio 2022, un periodo di inabilità lavorativa completa, ha concluso che lassicurata era comunque nuovamente abile in misura del 60% dal gennaio 2023 in attività adeguate, con un conseguente grado dinvalidità inferiore al 40% (doc. B). Siccome, quindi, sia lipotetica invalidità sia leventuale diritto alle prestazioni dinvalidità sarebbero in ogni caso sortidopoil 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022;