Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (
metodo generale del
raffronto dei redditi
; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata
dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura
dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4.
Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque
svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente
un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se
l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è
valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,
l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal
caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo
misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a
tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è
conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata
una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006,
parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del
13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137
V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha
precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in
considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello
svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo
misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che
esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica
o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI
nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la
riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che
questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è
irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima
fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione
della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di
Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è
applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali
per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno
notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di
statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con
attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex
art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora
percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate
fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF
8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò
corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017
IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine, va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid.
2.5), anche l’art. 27
bis
cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con
effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente all’art. 27
bis
cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello del grado d’invalidità.
2.5. In
concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa
alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella
risposta di causa dall’Ufficio AI e condivisa dal ricorrente.
In effetti,
nell’impugnato provvedimento l’amministrazione ha determinato il grado
d’invalidità dell’assicurato in applicazione del metodo misto considerando una quota
ripartizione del 50% tra attività salariata e casalinga, nonostante nell’ambito
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
sia indicato come senza il danno alla salute avrebbe lavorato al 100% come
terapista complementare (“
Se non fosse subentrato il danno alla salute
avrebbe lavorato al 100% come terapista complementare, professione per la quale
si stava formando ma la cui formazione è stata interrotta a causa
dell’insorgenza del danno alla salute
”, doc. 80 incarto AI). Ciò che è
peraltro stato riferito a più riprese dallo stesso RI 1 (cfr. doc. 80 pagg. 398
e 405 incarto AI). Ne consegue che, come ammesso dall’Ufficio AI nella risposta
di causa, l’insorgente è da considerare salariato al 100%. Quanto alla
valutazione dello stato di salute dell’insorgente, dopo esame della
documentazione medica all’inserto, questo Giudice concorda con il medico SMR il
quale, in accoglimento della richiesta dell’insorgente, ha ritenuto opportuno
completare la perizia __________ del 18 aprile 2023 “
mediante una perizia reumatologica
al fine di verificare l’andamento del quadro clinico e determinare con
precisione l’evoluzione dell’incapacità lavorativa del Signor RI 1 nel corso
del tempo sia nella sua abituale professione di terapista complementare/massaggiatore,
finora non considerata, che in altre attività adeguate al suo stato di salute
”
(IV-1).
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti
vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o
perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“
Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen
”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“
Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist
”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011).
Nella fattispecie in
esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda
ad una valutazione medica ed economica come indicato nella risposta di causa,
in esito alla quale dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a
LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss
LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre
ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
2.6.
Secondo l'art. 69 cpv. 1f
bis
LAI nel tenore
in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e f
bis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6;
DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di
fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa,
ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1
Lptca).
L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza
della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore
litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito
Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o
determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280, rimandando per il
resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la
fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della
difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili
tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialvericherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610). Per quanto
concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di
comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto),
l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al
patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento
dell’onorario.
Nel caso in disamina, ritenuta la
non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel
diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore
(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate
unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare
in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di
complessivi fr. 2'471.70 (IVA inclusa e di cui fr. 210 di spese ex art. 6 cpv.
1 del Regolamento) e non di fr. 2’800 chiesti dall’insorgente.
L’assegnazione di (congrue) ripetibili rende priva di oggetto
la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. pro multis DTF 124 V 309, consid. 6
e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011
del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5) e ciò benché
l’importo richiesto non sia interamente coperto (cfr. DTF 133 I 248 consid. 3
in fine).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2024.3
FS
Lugano
7 marzo 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 23 novembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, in particolare la perizia pluridisciplinare __________ del 18 aprile 2023 in ambito internistico, psichiatrico, neurologico, gastroenterologico e urologico (doc. 63 incarto AI), avallata dai rapporti finali SMR del 21 aprile 2023 e del 22 novembre 2023 (docc. 64 e 89 incarto AI) e dallannotazione SMR 6 novembre 2023 (doc. 88 incarto AI), raccolto inoltre il rapporto dinchiesta economica per le persone che si occupano delleconomia domestica 2 agosto 2023 (doc. 80 incarto AI), con decisione 23 novembre 2023 (doc. B), preavvisata il 13 settembre 2023 (doc. 81 incarto AI), lUfficio AI, dopo aver applicato il metodo misto in funzione di un tasso dimpedimento del 27.45% per la parte salariata (50%) e del 6.23% per la parte casalinga (50%), da cui un grado AI del 17%, ha respinto la domanda di prestazioni.
consideratoin diritto
in ordine
nel merito
La Circolare sullinvalidità e sulla rendita nellassicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dellOAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dellAI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dallUFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
La presente procedura porta sulla reiezione della (prima) domanda di prestazioni inoltrata dallassicurato nel mese di maggio 2021, in cui egli ha indicato unincapacità lavorativa del 50% dal luglio 2019 (doc. 7 incarto AI). Pertanto, trattandosi di una domanda tardiva, il diritto alle prestazioni sarebbe nato sei mesi dopo, ossia il 1. novembre 2021 (art. 29 cpv. 1 LAI). Linvalidità (teorica) ex art. 28 LAI sarebbe invece insorta un anno dopo lasserito danno alla salute, ovvero il mese di luglio 2020. Conseguentemente, sia linvalidità che lasserito diritto alle prestazioni sono insorti entro il 31 dicembre 2021, sebbene la decisione impugnata sia stata emanata il 23 novembre 2023 (cfr. supra consid. 1.1.).
Ne segue che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione dinvalidità di cui allart. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dellart. 28a cpv. 1 LAI, per valutare linvalidità di un assicurato che esercita unattività lucrativa si applica lart. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dellinvalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale di regola non si tiene conto di fattori estranei allinvalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e letà dellassicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dellattività ragionevolmente esigibile dipende, daltra parte, dalla situazione personale dellassicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dellassicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. LAlta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
In effetti, nellimpugnato provvedimento lamministrazione ha determinato il grado dinvalidità dellassicurato in applicazione del metodo misto considerando una quota ripartizione del 50% tra attività salariata e casalinga, nonostante nellambito dellinchiesta economica per le persone che si occupano delleconomia domestica sia indicato come senza il danno alla salute avrebbe lavorato al 100% come terapista complementare (Se non fosse subentrato il danno alla salute avrebbe lavorato al 100% come terapista complementare, professione per la quale si stava formando ma la cui formazione è stata interrotta a causa dellinsorgenza del danno alla salute, doc. 80 incarto AI). Ciò che è peraltro stato riferito a più riprese dallo stesso RI 1 (cfr. doc. 80 pagg. 398 e 405 incarto AI). Ne consegue che, come ammesso dallUfficio AI nella risposta di causa, linsorgente è da considerare salariato al 100%. Quanto alla valutazione dello stato di salute dellinsorgente, dopo esame della documentazione medica allinserto, questo Giudice concorda con il medico SMR il quale, in accoglimento della richiesta dellinsorgente, ha ritenuto opportuno completare la perizia __________ del 18 aprile 2023 mediante una perizia reumatologica al fine di verificare landamento del quadro clinico e determinare con precisione levoluzione dellincapacità lavorativa del Signor RI 1 nel corso del tempo sia nella sua abituale professione di terapista complementare/massaggiatore, finora non considerata, che in altre attività adeguate al suo stato di salute (IV-1).
In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento (Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nella fattispecie in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dallamministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda ad una valutazione medica ed economica come indicato nella risposta di causa, in esito alla quale dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito lassicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
Nel caso in disamina, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 2'471.70 (IVA inclusa e di cui fr. 210 di spese ex art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e non di fr. 2800 chiesti dallinsorgente.
Lassegnazione di (congrue) ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. pro multis DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5) e ciò benché limporto richiesto non sia interamente coperto (cfr. DTF 133 I 248 consid. 3 in fine).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti