Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in:
Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS,
Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067,
p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision:
stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
Il marg.
no. 9200 CIRAI prevede che
“le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli
anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel
vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto
alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni
legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2021”.
Nel caso
in esame l’UAI ha respinto una domanda di aumento del grado d’invalidità ad
un’assicurata nata nel 1966, già al beneficio di un quarto di rendita.
Ne segue
che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre
2021, cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso
contrario.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (
Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46
).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante
da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84)
.
S
econdo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4.
Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita
subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla
rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o
soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art.
88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.5.
Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava
un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi
confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in
simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita
di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio
di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (
metodo
specifico
di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo
senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale
non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è
valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27
cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua
volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo
la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività
assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di
patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata
sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante
un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata
se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile
oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Secondo
la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività
assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di
patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività
del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande
invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere
fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un
confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata
se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile
oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo
tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede
che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di
assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo
art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7
capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività
svolta nella comunità.
L’art.
27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è
disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito
che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo
parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa
attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per l’art.
27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle
mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni
dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete
rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene
ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al
capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Con la
modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle
mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. Leuenberger
-
Maro, “Changements dans la méthode
mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Le nuove
norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve
procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per
calcolare il grado di invalidità in generale.
Va infine
rilevato che Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “
per
tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio
2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base
al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di
calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018
.”
In
concreto la richiesta di prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione
formale dell’Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in
giudicato.
Occorre
pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da
agosto 2017 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per
il periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già
proceduto in questo senso vedi la STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019,
32.2018.29 del 7 febbraio 2019 e 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018).
2.6.
Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque
svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività
lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,
occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni
consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto “metodo misto”) è stato ancora una volta
dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata
in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di
occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero
venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini
del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare
che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine, va fatto presente
che l’art. 27
bis
OAI, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2022,
regola la valutazione del grado d’invalidità per gli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa a tempo parziale:
"
1
Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi
d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito
dell’attività lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito delle
mansioni consuete.
2
Per il
calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:
a. il reddito senza
invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un
grado d’occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità
è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado
d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale
determinante;
c. la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido.
3
Per il
calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:
a. viene determinata la quota
percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento
delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla
lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado
d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa
esercitata a tempo pieno.”
2.7. In
concreto l’Ufficio AI, come accennato, dopo aver sottoposto la nuova
documentazione medica al vaglio del medico SMR, il quale ha ritenuto “
necessario
un approfondimento peritale psichiatrico (si segnala che il legale fa anche
riferimento al m. di Crohn come patologia con ripercussioni sulla CL) volto a
determinare l’evoluzione della CL dell’assicurata a partire dall’ultima
decisione AI cresciuta in giudicato
”, con la risposta di causa ha invitato
questa Corte a retrocedergli gli atti per procedere in tal senso. Con
osservazioni 22 aprile 2024 la ricorrente, oltre a convenire con la richiesta
di retrocessione degli atti formulata dall’Ufficio AI, ha precisato che i
prospettati accertamenti medici dovrebbero includere, oltre ad un esame
peritale psichiatrico, anche una valutazione “
delle altre patologie
risultanti dagli atti, come peraltro suggerito dallo stesso SMR
” e che
nell’ambito della nuova valutazione della capacità lavorativa dovrebbe essere
considerata quale salariata a tempo pieno. Ha inoltre osservato come a suo
avviso la documentazione agli atti permetterebbe già l’emanazione di un
giudizio in merito alla sua capacità lavorativa, rimettendosi a tal riguardo al
giudizio di questo Tribunale. Tali osservazioni non sono state oggetto di
contestazione da parte dell’Ufficio AI il quale è rimasto silente.
Valutata
la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non
accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa
dall’Ufficio AI e, di principio, condivisa dalla ricorrente.
In effetti,
considerato il potenziale peggioramento dello stato valetudinario
dell’insorgente a fronte della refertazione medica prodotta con il ricorso
(cfr. supra consid. 1.2.), un approfondimento nel senso descritto dal medico
SMR risulta necessario, onde addivenire ad un chiaro ed attendibile giudizio
sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurata.
In particolare, per quanto attiene alla patologia psichiatrica, la
documentazione agli atti appare lacunosa e anche la certificazione della psichiatra
curante dr.ssa med. __________ prodotta con il ricorso, la quale descrive un
peggioramento dello stato psicopatologico dell’assicurata, non è esaustiva.
La stessa, così come del resto le altre refertazioni agli atti (compresa
la refertazione 31 gennaio 2020 del medico fiduciario della __________ dr.ssa
med. __________ [cfr. doc. 204 incarto IG] cui fa riferimento l’insorgente, la
quale risale inoltre ad oltre quattro anni fa sicché, ritenuta la recente
evoluzione del quadro psicopatologico dell’insorgente, non risulta più attuale),
non si esprime con sufficiente chiarezza sul grado di inabilità lavorativa e
sull’evoluzione della stessa nel tempo e del resto neppure chiaramente sui
motivi della certificata inabilità lavorativa ed è quindi bisognosa di
ulteriore approfondimento. Non è peraltro superfluo sottolineare che per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc).
In merito
alle affezioni somatiche, già nel rapporto medico 9 marzo 2020 (doc. 104
incarto AI) il dr. med. __________ aveva indicato il morbo di Crohn,
diagnosticato nel 2010, quale patologia con ripercussioni sulla capacità
lavorativa, così come successivamente riportato nel rapporto 29 ottobre 2023 anche
dalla dr.ssa med. __________ (doc. 134 incarto AI). Con annotazione 8 aprile
2024 il medico SMR, oltre ad indicare la necessità di un approfondimento
peritale psichiatrico, soggiunge: “
si segnala che il legale fa anche
riferimento al m. di Crohn come patologia con ripercussioni sulla CL
” Già
questi elementi risultano sufficienti, giacché mai oggetto di approfondimenti
da parte dell’Ufficio AI, ad imporre un accertamento peritale gastroenterologico
volto a determinare le ripercussioni di tale patologia sulla capacità
lavorativa dell’assicurata. Parimenti dovrà essere approfondita la situazione
della colonna lombare così come richiesto dall’insorgente e non contestato
dall’Ufficio AI. In particolare emerge dagli atti come l’assicurata lamenti
importanti lombalgie nel contesto di una discopatia di vecchia data (cfr. a tal
riguardo referto peritale dr.ssa med. __________ del 31 gennaio 2020 di cui al
doc.204 incarto AI e referto RM dr. med. __________ 17 luglio 2018, pp. 429-430
incarto AI) la quale non è mai stata oggetto di approfondimento da parte
dell’amministrazione e che tale patologia, secondo le asserzioni
dell’insorgente rimaste incontestate, può ripercuotersi sull’accertamento della
capacità lavorativa. Si rende pertanto necessario anche un accertamento
peritale in ambito reumatologico.
Per quanto
riguarda inoltre la ripartizione fra attività salariata e casalinga, quanto sostenuto
dall’insorgente - ovvero che vista l’età della figlia, nata nel 1999, oggi
avrebbe esercitato un’attività lucrativa a tempo pieno e non all’80% come
ritenuto dall’amministrazione, cfr. supra consid. 1.2. - non permette di
determinarsi con certezza non essendosi l’Ufficio AI chinato su quanto addotto
con il ricorso. Anche tale aspetto necessita quindi un approfondimento.
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti
vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o
perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“
Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen
”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“
Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist
”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011).
In
concreto, considerato come questo Giudice ritiene giustificato e opportuno, a
fronte delle argomentazioni di cui sopra, un approfondimento di tutti gli
aspetti controversi, si giustifica il rinvio degli atti affinché
l’amministrazione proceda ad una valutazione medica ed economica come sopra
indicato, in esito alla quale dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami
dell’art. 57 a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso nel cui ambito
l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente)
censura di fatto e di diritto.
2.8.
Secondo l'art. 69 cpv. 1
bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed
applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e f
bis
LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI,
il quale verserà alla
ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art.
61 cpv. 1 lett. g LPGA).
L’assegnazione di ripetibili rende priva
di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. pro multis DTF 124 V 309,
consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;
9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011
consid. 5).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia §§ Gli atti sono rinviati allamministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2024.17
FS
Lugano
21 giugno 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 8 febbraio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
A seguito della segnalazione 10 gennaio 2020 con cui la __________, in qualità di assicuratore dindennità giornaliera in caso di malattia del datore di lavoro dellassicurata, ha indicato come la stessa fosse da diverso tempo a beneficio delle indennità giornaliere per perdita di guadagno, lUfficio AI ha avviato un ulteriore processo di revisione della rendita in esito al quale, con decisione 7 giugno 2022 (doc. 129 incarto AI) preavvisata il 15 aprile 2022 (doc. 126 incarto AI), ha negato laumento della rendita.
Il 17 settembre 2023 lassicurata, attraverso la curante dr.ssa med __________, ha chiesto la revisione della decisione 7 giugno 2022 e la concessione di una rendita completa. Dopo aver sottoposto le molteplici refertazioni mediche pervenute al medico SMR, il quale con annotazione 12 dicembre 2023 ha valutato lo stato di salute invariato rispetto agli ultimi accertamenti (doc. 137 incarto AI), con decisione 8 febbraio 2024 (doc. 143 incarto AI), preavvisata il 14 dicembre 2023 (doc. 138 incarto AI) lUfficio AI ha negato un aumento della rendita avendo determinato un grado AI del 49% applicando, come in precedenza, il metodo misto in funzione di una quota parte salariata dell80% ed una quota parte casalinga del 20%.
consideratoin diritto
in ordine
nel merito
Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto legida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nellambito di una revisione il grado dinvalidità subisce una modificazione ai sensi dellart. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%)elassicurato, al momento dellentrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dellAI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento dellentrata in vigore della modifica legislativa lassicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto legida del precedente sistema, questultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
Il marg. no. 9200 CIRAI prevede chele rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2021.
Nel caso in esame lUAI ha respinto una domanda di aumento del grado dinvalidità ad unassicurata nata nel 1966, già al beneficio di un quarto di rendita.
Ne segue che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado dinvalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta lart. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dellart. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nellistante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita dinvalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), lart. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dellassegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
Lart. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dellassegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se lerogazione illecita è causa dellottenimento indebito di una prestazione per lassicurato o se questultimo ha violato lobbligo di informare, impostogli ragionevolmente dallarticolo 77 OAI.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specificodi calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Lart. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare sintendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e lassistenza ai familiari.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, lart. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Lart. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado dinvalidità lucrativa è disciplinato dallarticolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che lassicurato potrebbe conseguire esercitando lattività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado doccupazione che lassicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per lart. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado dinvalidità nellambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dellassicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado doccupazione di cui al capoverso 3 lettera b e unattività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Con la modifica dellOrdinanza sono state adeguate le attività nellambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nelleconomia domestica (cfr. Leuenberger-Maro, Changements dans la méthode mixte, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Le nuove norme dellOrdinanza hanno comportato la modifica della Circolare sullinvalidità e la grande invalidità nellassicurazione per linvalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere lassistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Va infine rilevato che Inoltre con lettera circolare AI n. 372 lUFAS ha rammentato che per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.
In concreto la richiesta di prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dellUfficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.
Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo senso vedi la STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio 2019 e 32.2018.42 dell8 ottobre 2018).
In effetti, considerato il potenziale peggioramento dello stato valetudinario dellinsorgente a fronte della refertazione medica prodotta con il ricorso (cfr. supra consid. 1.2.), un approfondimento nel senso descritto dal medico SMR risulta necessario, onde addivenire ad un chiaro ed attendibile giudizio sullevoluzione della capacità lavorativa dellassicurata.
In merito alle affezioni somatiche, già nel rapporto medico 9 marzo 2020 (doc. 104 incarto AI) il dr. med. __________ aveva indicato il morbo di Crohn, diagnosticato nel 2010, quale patologia con ripercussioni sulla capacità lavorativa, così come successivamente riportato nel rapporto 29 ottobre 2023 anche dalla dr.ssa med. __________ (doc. 134 incarto AI). Con annotazione 8 aprile 2024 il medico SMR, oltre ad indicare la necessità di un approfondimento peritale psichiatrico, soggiunge: si segnala che il legale fa anche riferimento al m. di Crohn come patologia con ripercussioni sulla CL Già questi elementi risultano sufficienti, giacché mai oggetto di approfondimenti da parte dellUfficio AI, ad imporre un accertamento peritale gastroenterologico volto a determinare le ripercussioni di tale patologia sulla capacità lavorativa dellassicurata. Parimenti dovrà essere approfondita la situazione della colonna lombare così come richiesto dallinsorgente e non contestato dallUfficio AI. In particolare emerge dagli atti come lassicurata lamenti importanti lombalgie nel contesto di una discopatia di vecchia data (cfr. a tal riguardo referto peritale dr.ssa med. __________ del 31 gennaio 2020 di cui al doc.204 incarto AI e referto RM dr. med. __________ 17 luglio 2018, pp. 429-430 incarto AI) la quale non è mai stata oggetto di approfondimento da parte dellamministrazione e che tale patologia, secondo le asserzioni dellinsorgente rimaste incontestate, può ripercuotersi sullaccertamento della capacità lavorativa. Si rende pertanto necessario anche un accertamento peritale in ambito reumatologico.
Per quanto riguarda inoltre la ripartizione fra attività salariata e casalinga, quanto sostenuto dallinsorgente - ovvero che vista letà della figlia, nata nel 1999, oggi avrebbe esercitato unattività lucrativa a tempo pieno e non all80% come ritenuto dallamministrazione, cfr. supra consid. 1.2. - non permette di determinarsi con certezza non essendosi lUfficio AI chinato su quanto addotto con il ricorso. Anche tale aspetto necessita quindi un approfondimento.
In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento (Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, considerato come questo Giudice ritiene giustificato e opportuno, a fronte delle argomentazioni di cui sopra, un approfondimento di tutti gli aspetti controversi, si giustifica il rinvio degli atti affinché lamministrazione proceda ad una valutazione medica ed economica come sopra indicato, in esito alla quale dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57 a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso nel cui ambito lassicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
Visto lesito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI,il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Lassegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. pro multis DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§§ Gli atti sono rinviati allamministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti