Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2023.136
FC
Lugano
30 gennaio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 26 ottobre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - con decisione del 28 ottobre 2021 lUfficio AI, eseguiti gli accertamenti del caso, ha assegnato allassicurato il diritto ad una rendita intera (con grado dinvalidità del 73%) dal 1° luglio 2020, versata dal 1° agosto 2020 in ragione della tardività della domanda. Contestualmente lassicurato è stato diffidato ex art. 21 cpv. 4 LPGA a ridurre il danno, segnatamente mediante lassunzione continuativa di una terapia farmacologica stabilizzatrice del tono dellumore, associata allintroduzione di un neurolettico a basso dosaggio per contenere la tensione e limpulsività comportamentale (doc. AI pag. 223);
- nellottobre 2022 è stata avviata dufficio una revisione della prestazione, al termine della quale, mediante decisione del 26 ottobre 2023, confermativa di un progetto del 15 giugno 2023, lUfficio AI, come sanzione per la mancata collaborazione (in quanto la farmacoterapia assunta dallassicurato non si era rilevata adeguata/sufficiente per la cura del male giusta le conclusioni del SMR; Annotazioni del SMR del 10 maggio e 2 ottobre 2023, doc. AI pag. 280 e 293), ha ridotto del 20% il diritto alla rendita e, quindi, il grado dinvalidità dellassicurato è stato fissato al 57% dal 1° dicembre 2023 (doc. AI pag. 297 e 304);
- contro la suddetta decisione lassicurato, per il tramite dellavv. RA 1, ha interposto ricorso al TCA. Censura la violazione del diritto di essere sentito e, nel merito, nega la mancanza di collaborazione e rimprovera allUfficio AI di non aver tenuto debitamente conto di quanto da lui indicato nelle osservazioni al progetto di decisione e di non aver interpellato il medico curante. Chiede quindi lannullamento della decisione contestata e il ripristino del diritto alla rendita intera, postulando altresì il riconoscimento dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
- nella risposta del 2 gennaio 2024 lUfficio AI ha comunicato di aver richiesto dalla cassa malati dellassicurato copia della distinta delle prestazioni erogate da gennaio 2022 a novembre 2023 (doc. IV/1), dalla quale emerge che egli almeno dal mese di febbraio del 2023 effettua regolari sedute psicoterapiche e assume una terapia farmacologica divenuta vieppiù incisiva. Alla luce di tali dati, rilevato che la riduzione della rendita ha avuto effetto dal 1°dicembre 2023 ovvero in un periodo in cui l'assicurato stava rispettando la richiesta di cui alla diffida a cure (che, tecnicamente, non ha menzionato precise categorie di medicamenti da assumere) lUAI è a proporre l'annullamento della decisione impugnata;
- lamministrazione ha pure ricordato che in virtù del principio di proporzionalità, quando vi è solo una momentanea mancata collaborazione, si deve infatti levare, rispettivamente rinunciare alla sanzione, se l'assicurato cambia opinione e collabora pienamente con le richieste dell'amministrazione (cfr. il DTF139 V 585 consid. 6.3.7.5). Considerato come lo psichiatra del SMR ha ritenuto ancora attuali le possibilità di miglioramento della capacità lavorativa prospettate nella perizia fatta eseguire dallamministrazione e ritenuto che l'esigibilità di una sottoposizione dell'assicurato a regolari visite psichiatriche/psicoterapiche e all'assunzione di una farmacoterapia era da considerare in concreto pacifica, ricordata anche la giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno, lUfficio AI ha nondimeno precisato che è intenzione dell'UAl revisionare il diritto a prestazioni di RI 1 dopo 12 mesi dal termine del presente contenzioso;
- interpellato dal TCA, con scritto 11 gennaio 2024 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta formulata dallUfficio AI con risposta del 2 gennaio 2024, chiedendo lassegnazione di ripetibili (VI);
- ora, con la sua presa di posizione lUfficio AI ha in sostanza aderito alla richiesta ricorsuale, tendente allannullamento della decisione del 26 ottobre 2023 e il conseguente ripristino della rendita dinvalidità intera con un grado dinvalidità del 73%;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dellAI è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Come la giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare, le spesedevonoessere prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012);
-equivalendo lesito della presente procedura ad una soccombenza dellamministrazione,le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI, il quale verserà al ricorrente,patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata dal ricorrente (DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti