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32.2023.119

Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto di rendita d’invalidità e provvedimenti professionali. Conferma della valutazione peritale psichiatrica del CPAS. Apprezzamento anticipato delle prove

Ticino · 2023-10-02 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 pag. 158)

. Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il

ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare

un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi

evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va ancora

evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da

parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6.

Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è

decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter

praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher / Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF

130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”

in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea

2008, pagg. 254-257).

Nella STF

I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo

avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/ Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015

il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della

vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta

l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14

dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “

resistenza alle terapie

” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella DTF

145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5.).

2.7.

In concreto, l’insorgente non ha portato alcun elemento

medico oggettivo atto a mettere in dubbio la perizia del 20 gennaio 2023 del

dr. med. __________, allestita secondo i surriferiti dettami posti dalla

giurisprudenza.

Il

referto è infatti da considerare dettagliato, approfondito e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base

delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di lui.

Alla

perizia va attribuita piena forza probante.

Nemmeno

forniscono elementi atti a mettere in dubbio le conclusioni peritali i rapporti

23 marzo 2023 e 19 luglio 2023 dello psichiatra curante dr. med. __________, ed

il rapporto di dimissione dalla Clinica __________ del 25 aprile 2023 prodotti

nelle more amministrative e sui quali il perito si è ampiamente e

convincentemente espresso.

Per

quanto riguarda il rapporto del dr. med. __________ del 23 marzo 2023 ed il

rapporto di dimissione dalla Clinica __________ relativo al ricovero avvenuto

dal 13 al 30 marzo 2023 il dr. med. __________ ha evidenziato che benché in

quest’ultimo rapporto fosse stata posta la diagnosi di “

Episodio depressivo

di media gravità, appartenente a un disturbo ricorrente

”, l’esame psichico

all’ingresso in clinica non assolvesse i criteri per un episodio depressivo di

media gravità. Ha spiegato come non sia nemmeno possibile parlare di sindrome

depressiva ricorrente, non essendo presenti precedenti “

episodi depressivi

discreti con periodi intervallari liberi

”. Ha poi evidenziato come il fatto

che l’assicurato al quinto giorno di ricovero abbia goduto di un permesso per

recarsi dal curante per un trattamento “

con iniezione di vitamine ozonizzate

non deponga per un forte rischio suicidario. Ha quindi osservato come la

farmacoterapia introdotta in clinica, la quale risulta aver condotto ad uno “

stabile

miglioramento

” dell’umore “

con iniziale ripresa della volizione e della

progettualità per il futuro

”, abbia prodotto tali effetti in soli 17

giorni, tempo normalmente insufficiente ad ottenere un’efficacia antidepressiva.

Ha pertanto ritenuto che tali referti non contenessero elementi atti a

modificare la sua valutazione.

Il perito

ha poi spiegato, relativamente al primo episodio di disagio psichico

riscontrato durante la prima separazione, di avervi preso posizione nell’ambito

della discussione diagnostica in perizia in cui aveva considerato non vi

fossero elementi per considerarlo un episodio depressivo contrariamente a

quanto indicato dal curante, evidenziando inoltre come l’assicurato non avesse

fatto ricorso a cure mediche ma si fosse ripreso come da lui riferito “

guardandosi

allo specchio

”, e trovando la forza di reagire, tanto da avere, dopo 4-5

mesi, una nuova relazione ed un nuovo lavoro dopo aver abbandonato il

precedente per sua scelta. Il perito si è inoltre nuovamente confermato in

quanto sostenuto nella discussione diagnostica in merito alla presenza di un

disturbo misto della personalità indicato dal curante, evidenziando di non aver

rilevato elementi necessari per porre una tale diagnosi.

Rilevato

che il generico certificato del 12 ottobre del curante si esaurisce

nell’attestazione di un’inabilità lavorativa del 100% dal 9 settembre 2021 al

30 ottobre 2023, senza tuttavia l’indicazione di alcun elemento medico

oggettivo atto a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________, non vi sono

motivi per scostarsi dalle valutazioni peritali sulla quale l’Ufficio AI ha

fondato la propria decisione.

Del

resto, va rammentato che alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.8.

In conclusione, questo Giudice ritiene che la

documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessaria l’audizione

testimoniale del dr. med. __________ richiesta dal ricorrente, al quale

peraltro incombeva indicare il motivo per cui si giustificasse l’assunzione di

tale mezzo di prova, ciò che non è avvenuto.

Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1

pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Visto

quanto sopra, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid.

5.3), rettamente l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia psichiatrica con i

relativi complementi e delle citate annotazioni SMR, alle quali va conferito

valore probatorio pieno, ha concluso per un’abilità lavorativa del 60%

(diminuzione del tempo) in attività abituale e dell’85% (diminuzione del tempo)

in attività adeguata.

A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente

chiarita, questo Giudice rinuncia all'assunzione di ulteriori prove di

carattere medico.

2.9.  Il

ricorrente non contesta la valutazione economica sulla base della quale

l’Ufficio AI ha determinato una perdita di guadagno ed un grado d’invalidità

nulli e questo Tribunale non ha motivo per discostarsene.

Pertanto, nella misura in cui oltre al diritto alla

rendita, l'Ufficio AI ha rifiutato all'assicurato il riconoscimento di

provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA

32.2021.10 del 21 marzo 2021; STCA 32.2020.31 del 15 ottobre 2020; STCA

32.2017.194 del 28 settembre 2018; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA

32.2017.46 del 12 ottobre 2017), giacché la soglia minima di diminuzione della

capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione

professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b;

STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis

1997 pag. 80 consid. 1b).

2.10.

Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il

ricorso va integralmente respinto.

2.11.

Secondo l'art. 69 cpv. 1

bis

LAI in vigore

dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f

bis

LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.12.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono

in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, e per i motivi

esposti ai considerandi 2.7-2.8 la presente vertenza appariva sin dall’inizio

destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In simili

condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

deve essere respinta.

E. 22 gennaio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 2 ottobre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni il 14/15 aprile 2022 (cfr. supra consid. 1.1. in initio), ragione per cui l’eventuale diritto a prestazioni sarebbe in ogni caso insorto dopo la modifica legislativa (cfr. artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI).

Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Nel referto il perito, dopo aver descritto gli atti, l’“anamnesi familiare primo sviluppo”, l’anamnesi socio-relazionale, l’anamnesi lavorativa, l’anamnesi psicopatologica pregressa, i disturbi attuali e soggettivamente riferiti, lo svolgimento della giornata, il reperto e gli approfondimenti testali, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome da disadattamento evoluta in episodio depressivo di grado lieve (F32.00), mentre non ha indicato alcuna diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro. Nella “valutazione della coerenza e plausibilità” il dr. med. __________ ha evidenziato che “sebbene l’assicurato affermi di stare malissimo e di non essere più la persona di prima, si sono identificati diversi elementi che mettono in dubbio l’attendibilità delle affermazioni rese sia in termini di discrepanze e incongruenze (deficit cognitivi che non emergono minimamente alla valutazione clinica, il fatto che affermi di stare malissimo ma che sarebbero gli altri a segnalarglielo, il fatto che si vergognerebbe ad incontrare persone ma trascorrerebbe la maggior parte del giorni in giro e al bar), sia in termini di anomalie (i risultati al TMT), sia per le risultanze di alcuni test specifici per valutare l’attendibilità come lo 10P-29. Di questo si è tenuto conto nella valutazione della IL. Per questo il quadro, di consistenza limitata è coerente solo con la diagnosi posta e le limitazioni funzionali plausibili sono soltanto quelle descritte al mini-ICF”.

Il perito psichiatra ha quindi stabilito che nell’attività abituale di venditore e responsabile amministrativo l’assicurato presenta, da settembre 2021 fino alla fine di novembre 2021, un’incapacità lavorativa completa mentre, a partire dal dicembre 2021, una capacità lavorativa residua del 60% (diminuzione del tempo). In attività adeguata, descritta come un’attività operativa semplice, in ambiente preferibilmente piccolo e a basso tasso di responsabilità con mansioni già programmate, lo specialista ha invece concluso per una capacità lavorativa residua dell’85% (diminuzione del tempo).

Egli ha pure affermato che è possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa nel senso che, mediante l’implementazione della terapia antidepressiva e con un monitoraggio della compliance (la quale appare dubbia), si potrebbe ottenere nell’arco di 6-8 mesi un verosimile recupero della capacità lavorativa del 15% almeno in ogni attività.

Con rapporto finale 7 febbraio 2023 (doc. 43 incarto AI) il dr. med. __________, medico SMR, ha confermato l’esito della perizia.

Nelle more amministrative, il ricorrente ha prodotto un rapporto del proprio medico curante del 23 marzo 2023 (doc. 61 incarto AI) il quale, ribadita la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD f 43.22)

- già posta con rapporto medico 11.10.2022 vagliato dal perito - ha rilevato come, a causa dell’emergenza di ideazione suicidale il 13 marzo 2023 si fosse proceduto al ricovero dell’assicurato presso la Clinica __________. I dr. med. __________ e __________, entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto di dimissione dalla menzionata clinica psichiatrica del 25 aprile 2023, presso il quale l’insorgente è stato ricoverato sino al 30 di marzo 2023, descritto lo status psichico all’ammissione e l’anamnesi, esposte inoltre le risultanze dell’osservazione clinica, hanno posto la diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità, appartenente a un disturbo ricorrente come documentato da precedenti in anamnesi”. Inoltre, dopo aver illustrato la farmacoterapia impostata durante il ricovero hanno rilevato che “Nella seconda fase del ricovero il quadro clinico appariva in miglioramento: l’umore era in stabile miglioramento con iniziale ripresa della volizione e della progettualità per il futuro. L’ansia era di grado lieve. Il pensiero era corretto per forma con contenuto meno polarizzato su problematiche di tipo esistenziale, nonostante persistessero tuttavia in maniera meno invalidante, preoccupazioni riguardo al proprio stato di salute e al proprio futuro lavorativo. Il sonno era maggiormente regolare. Erano assenti idee di morte e/o propositi autolesivi” (doc. 67 incarto AI).

Chiamato dal medico SMR a prendere posizione sulla nuova refertazione medica (doc. 75 incarto AI), con scritto 16 maggio 2023 il perito del __________ si è così espresso:

Tale presa di posizione è stata avvallata dal medico SMR (doc. 81 incarto AI) e quindi, unitamente al referto peritale 20 gennaio 2023, è stata posta alla base del progetto di decisione 11 luglio 2023 (doc. 92 incarto AI).

Con le osservazioni al menzionato preavviso l’assicurato ha prodotto un’ulteriore presa di posizione del 19 luglio 2023 del proprio psichiatra curante dr. med. __________ il quale ha osservato:

Chiamato a pronunciarsi sulla nuova presa di posizione del curante, il 19 settembre 2023 il perito ha osservato:

Sulla base di tale valutazione, avallata dal SMR (doc. 98 incarto AI) l’Ufficio AI, con decisione 2 ottobre 2023 (doc. 99 incarto AI) ha confermato il progetto di decisione.

Con il ricorso, l’insorgente ha prodotto un certificato 12 ottobre 2023 del dr. med. __________ con cui egli “certifica che il sig. __________ è inabile al lavoro al 100% dal 09.09.2021 e fino al 30.10.2023” (doc. B).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/ Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5.).

Il referto è infatti da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di lui.

Alla perizia va attribuita piena forza probante.

Nemmeno forniscono elementi atti a mettere in dubbio le conclusioni peritali i rapporti

E. 23 marzo 2023 e 19 luglio 2023 dello psichiatra curante dr. med. __________, ed il rapporto di dimissione dalla Clinica __________ del 25 aprile 2023 prodotti nelle more amministrative e sui quali il perito si è ampiamente e convincentemente espresso.

Per quanto riguarda il rapporto del dr. med. __________ del 23 marzo 2023 ed il rapporto di dimissione dalla Clinica __________ relativo al ricovero avvenuto dal 13 al 30 marzo 2023 il dr. med. __________ ha evidenziato che benché in quest’ultimo rapporto fosse stata posta la diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità, appartenente a un disturbo ricorrente”, l’esame psichico all’ingresso in clinica non assolvesse i criteri per un episodio depressivo di media gravità. Ha spiegato come non sia nemmeno possibile parlare di sindrome depressiva ricorrente, non essendo presenti precedenti “episodi depressivi discreti con periodi intervallari liberi”. Ha poi evidenziato come il fatto che l’assicurato al quinto giorno di ricovero abbia goduto di un permesso per recarsi dal curante per un trattamento “con iniezione di vitamine ozonizzate” non deponga per un forte rischio suicidario. Ha quindi osservato come la farmacoterapia introdotta in clinica, la quale risulta aver condotto ad uno “stabile miglioramento” dell’umore “con iniziale ripresa della volizione e della progettualità per il futuro”, abbia prodotto tali effetti in soli 17 giorni, tempo normalmente insufficiente ad ottenere un’efficacia antidepressiva. Ha pertanto ritenuto che tali referti non contenessero elementi atti a modificare la sua valutazione.

Il perito ha poi spiegato, relativamente al primo episodio di disagio psichico riscontrato durante la prima separazione, di avervi preso posizione nell’ambito della discussione diagnostica in perizia in cui aveva considerato non vi fossero elementi per considerarlo un episodio depressivo contrariamente a quanto indicato dal curante, evidenziando inoltre come l’assicurato non avesse fatto ricorso a cure mediche ma si fosse ripreso come da lui riferito “guardandosi allo specchio”, e trovando la forza di reagire, tanto da avere, dopo 4-5 mesi, una nuova relazione ed un nuovo lavoro dopo aver abbandonato il precedente per sua scelta. Il perito si è inoltre nuovamente confermato in quanto sostenuto nella discussione diagnostica in merito alla presenza di un disturbo misto della personalità indicato dal curante, evidenziando di non aver rilevato elementi necessari per porre una tale diagnosi.

Rilevato che il generico certificato del 12 ottobre del curante si esaurisce nell’attestazione di un’inabilità lavorativa del 100% dal 9 settembre 2021 al 30 ottobre 2023, senza tuttavia l’indicazione di alcun elemento medico oggettivo atto a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________, non vi sono motivi per scostarsi dalle valutazioni peritali sulla quale l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione.

Del resto, va rammentato che alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.

E. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Visto quanto sopra, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), rettamente l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia psichiatrica con i relativi complementi e delle citate annotazioni SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno, ha concluso per un’abilità lavorativa del 60% (diminuzione del tempo) in attività abituale e dell’85% (diminuzione del tempo) in attività adeguata.

A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, questo Giudice rinuncia all'assunzione di ulteriori prove di carattere medico.

Pertanto, nella misura in cui oltre al diritto alla rendita, l'Ufficio AI ha rifiutato all'assicurato il riconoscimento di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2021.10 del 21 marzo 2021; STCA 32.2020.31 del 15 ottobre 2020; STCA 32.2017.194 del 28 settembre 2018; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.46 del 12 ottobre 2017), giacché la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, e per i motivi esposti ai considerandi 2.7-2.8 la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2023.119

FS

Lugano

22 gennaio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 2 ottobre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni il 14/15 aprile 2022 (cfr. supra consid. 1.1. in initio), ragione per cui l’eventuale diritto a prestazioni sarebbe in ogni caso insorto dopo la modifica legislativa (cfr. artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI).

Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Nel referto il perito, dopo aver descritto gli atti, l’“anamnesi familiare primo sviluppo”, l’anamnesi socio-relazionale, l’anamnesi lavorativa, l’anamnesi psicopatologica pregressa, i disturbi attuali e soggettivamente riferiti, lo svolgimento della giornata, il reperto e gli approfondimenti testali, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome da disadattamento evoluta in episodio depressivo di grado lieve (F32.00), mentre non ha indicato alcuna diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro. Nella “valutazione della coerenza e plausibilità” il dr. med. __________ ha evidenziato che “sebbene l’assicurato affermi di stare malissimo e di non essere più la persona di prima, si sono identificati diversi elementi che mettono in dubbio l’attendibilità delle affermazioni rese sia in termini di discrepanze e incongruenze (deficit cognitivi che non emergono minimamente alla valutazione clinica, il fatto che affermi di stare malissimo ma che sarebbero gli altri a segnalarglielo, il fatto che si vergognerebbe ad incontrare persone ma trascorrerebbe la maggior parte del giorni in giro e al bar), sia in termini di anomalie (i risultati al TMT), sia per le risultanze di alcuni test specifici per valutare l’attendibilità come lo 10P-29. Di questo si è tenuto conto nella valutazione della IL. Per questo il quadro, di consistenza limitata è coerente solo con la diagnosi posta e le limitazioni funzionali plausibili sono soltanto quelle descritte al mini-ICF”.

Il perito psichiatra ha quindi stabilito che nell’attività abituale di venditore e responsabile amministrativo l’assicurato presenta, da settembre 2021 fino alla fine di novembre 2021, un’incapacità lavorativa completa mentre, a partire dal dicembre 2021, una capacità lavorativa residua del 60% (diminuzione del tempo). In attività adeguata, descritta come un’attività operativa semplice, in ambiente preferibilmente piccolo e a basso tasso di responsabilità con mansioni già programmate, lo specialista ha invece concluso per una capacità lavorativa residua dell’85% (diminuzione del tempo).

Egli ha pure affermato che è possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa nel senso che, mediante l’implementazione della terapia antidepressiva e con un monitoraggio della compliance (la quale appare dubbia), si potrebbe ottenere nell’arco di 6-8 mesi un verosimile recupero della capacità lavorativa del 15% almeno in ogni attività.

Con rapporto finale 7 febbraio 2023 (doc. 43 incarto AI) il dr. med. __________, medico SMR, ha confermato l’esito della perizia.

Nelle more amministrative, il ricorrente ha prodotto un rapporto del proprio medico curante del 23 marzo 2023 (doc. 61 incarto AI) il quale, ribadita la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD f 43.22)

- già posta con rapporto medico 11.10.2022 vagliato dal perito - ha rilevato come, a causa dell’emergenza di ideazione suicidale il 13 marzo 2023 si fosse proceduto al ricovero dell’assicurato presso la Clinica __________. I dr. med. __________ e __________, entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto di dimissione dalla menzionata clinica psichiatrica del 25 aprile 2023, presso il quale l’insorgente è stato ricoverato sino al 30 di marzo 2023, descritto lo status psichico all’ammissione e l’anamnesi, esposte inoltre le risultanze dell’osservazione clinica, hanno posto la diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità, appartenente a un disturbo ricorrente come documentato da precedenti in anamnesi”. Inoltre, dopo aver illustrato la farmacoterapia impostata durante il ricovero hanno rilevato che “Nella seconda fase del ricovero il quadro clinico appariva in miglioramento: l’umore era in stabile miglioramento con iniziale ripresa della volizione e della progettualità per il futuro. L’ansia era di grado lieve. Il pensiero era corretto per forma con contenuto meno polarizzato su problematiche di tipo esistenziale, nonostante persistessero tuttavia in maniera meno invalidante, preoccupazioni riguardo al proprio stato di salute e al proprio futuro lavorativo. Il sonno era maggiormente regolare. Erano assenti idee di morte e/o propositi autolesivi” (doc. 67 incarto AI).

Chiamato dal medico SMR a prendere posizione sulla nuova refertazione medica (doc. 75 incarto AI), con scritto 16 maggio 2023 il perito del __________ si è così espresso:

Tale presa di posizione è stata avvallata dal medico SMR (doc. 81 incarto AI) e quindi, unitamente al referto peritale 20 gennaio 2023, è stata posta alla base del progetto di decisione 11 luglio 2023 (doc. 92 incarto AI).

Con le osservazioni al menzionato preavviso l’assicurato ha prodotto un’ulteriore presa di posizione del 19 luglio 2023 del proprio psichiatra curante dr. med. __________ il quale ha osservato:

Chiamato a pronunciarsi sulla nuova presa di posizione del curante, il 19 settembre 2023 il perito ha osservato:

Sulla base di tale valutazione, avallata dal SMR (doc. 98 incarto AI) l’Ufficio AI, con decisione 2 ottobre 2023 (doc. 99 incarto AI) ha confermato il progetto di decisione.

Con il ricorso, l’insorgente ha prodotto un certificato 12 ottobre 2023 del dr. med. __________ con cui egli “certifica che il sig. __________ è inabile al lavoro al 100% dal 09.09.2021 e fino al 30.10.2023” (doc. B).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/ Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5.).

Il referto è infatti da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di lui.

Alla perizia va attribuita piena forza probante.

Nemmeno forniscono elementi atti a mettere in dubbio le conclusioni peritali i rapporti 23 marzo 2023 e 19 luglio 2023 dello psichiatra curante dr. med. __________, ed il rapporto di dimissione dalla Clinica __________ del 25 aprile 2023 prodotti nelle more amministrative e sui quali il perito si è ampiamente e convincentemente espresso.

Per quanto riguarda il rapporto del dr. med. __________ del 23 marzo 2023 ed il rapporto di dimissione dalla Clinica __________ relativo al ricovero avvenuto dal 13 al 30 marzo 2023 il dr. med. __________ ha evidenziato che benché in quest’ultimo rapporto fosse stata posta la diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità, appartenente a un disturbo ricorrente”, l’esame psichico all’ingresso in clinica non assolvesse i criteri per un episodio depressivo di media gravità. Ha spiegato come non sia nemmeno possibile parlare di sindrome depressiva ricorrente, non essendo presenti precedenti “episodi depressivi discreti con periodi intervallari liberi”. Ha poi evidenziato come il fatto che l’assicurato al quinto giorno di ricovero abbia goduto di un permesso per recarsi dal curante per un trattamento “con iniezione di vitamine ozonizzate” non deponga per un forte rischio suicidario. Ha quindi osservato come la farmacoterapia introdotta in clinica, la quale risulta aver condotto ad uno “stabile miglioramento” dell’umore “con iniziale ripresa della volizione e della progettualità per il futuro”, abbia prodotto tali effetti in soli 17 giorni, tempo normalmente insufficiente ad ottenere un’efficacia antidepressiva. Ha pertanto ritenuto che tali referti non contenessero elementi atti a modificare la sua valutazione.

Il perito ha poi spiegato, relativamente al primo episodio di disagio psichico riscontrato durante la prima separazione, di avervi preso posizione nell’ambito della discussione diagnostica in perizia in cui aveva considerato non vi fossero elementi per considerarlo un episodio depressivo contrariamente a quanto indicato dal curante, evidenziando inoltre come l’assicurato non avesse fatto ricorso a cure mediche ma si fosse ripreso come da lui riferito “guardandosi allo specchio”, e trovando la forza di reagire, tanto da avere, dopo 4-5 mesi, una nuova relazione ed un nuovo lavoro dopo aver abbandonato il precedente per sua scelta. Il perito si è inoltre nuovamente confermato in quanto sostenuto nella discussione diagnostica in merito alla presenza di un disturbo misto della personalità indicato dal curante, evidenziando di non aver rilevato elementi necessari per porre una tale diagnosi.

Rilevato che il generico certificato del 12 ottobre del curante si esaurisce nell’attestazione di un’inabilità lavorativa del 100% dal 9 settembre 2021 al 30 ottobre 2023, senza tuttavia l’indicazione di alcun elemento medico oggettivo atto a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________, non vi sono motivi per scostarsi dalle valutazioni peritali sulla quale l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione.

Del resto, va rammentato che alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Visto quanto sopra, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), rettamente l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia psichiatrica con i relativi complementi e delle citate annotazioni SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno, ha concluso per un’abilità lavorativa del 60% (diminuzione del tempo) in attività abituale e dell’85% (diminuzione del tempo) in attività adeguata.

A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, questo Giudice rinuncia all'assunzione di ulteriori prove di carattere medico.

Pertanto, nella misura in cui oltre al diritto alla rendita, l'Ufficio AI ha rifiutato all'assicurato il riconoscimento di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2021.10 del 21 marzo 2021; STCA 32.2020.31 del 15 ottobre 2020; STCA 32.2017.194 del 28 settembre 2018; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.46 del 12 ottobre 2017), giacché la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, e per i motivi esposti ai considerandi 2.7-2.8 la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti