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32.2022.74

Seconda domanda di prestazioni, rifiutata in assenza di invalidità sufficiente. Assicurata contesta valutazione medica ed economica. Ricorso respinto, accolta la domanda di assistenza giudiziaria gratuita

Ticino · 2022-09-20 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 giugno 2007).

Dispositiv
  1. Il ricorso èrespinto.
  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio èaccolta. § Di conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio tramite l’avv. RA 1. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2022.74

FC

Lugano

22 dicembre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 20 settembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Valutata la documentazione agli atti, il dr. __________, psichiatra del SMR, nel rapporto finale del 17 luglio 2019, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio in remissione; Anamnesticamente uso patologico di etile; uso patologico di cannabinoidi”, oltre che, ma non invalidante, “disturbo di personalità dipendente”, ha concluso per un’inabilità lavorativa in ogni attività dal 14 dicembre 2017, con ripresa dal 20 novembre 2018 di un’abilità completa in ogni attività adeguata (doc. AI pag. 145). Di conseguenza l’Ufficio AI, mediante decisione del 26 settembre 2019, ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI pag. 168).

assistito ad un franco miglioramento” (doc. AI pag. 404).

Di conseguenza, la decisione contestata ha respinto il diritto a prestazioni, motivando:

Di fronte a questo Tribunale l’assicurata ha contestato le conclusioni sulla capacità lavorativa medico-teorica, senza produrre nuova documentazione medica.

Valutata la documentazione agli atti, il dr. __________, psichiatra del SMR, nel rapporto finale del 17 luglio 2019, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio in remissione; anamnesticamente uso patologico di etile; uso patologico di cannabinoidi”, oltre che, ma non invalidante, “disturbo di personalità dipendente”, aveva sottolineato che lo status descritto dal Dr. __________ rendeva verosimile una funzionalità residua completa in attività semplici e ripetitive, quali quelle da sempre svolte dall'assicurata (cameriera/barista) e attività simili, del tutto ristabilite al momento della visita del 20 novembre 2018. L’assicurata appariva in ogni modo in grado di svolgere senza problemi le attività di tutti i giorni, con contatti sociali mantenuti, e capacità conservate sfruttabili in un'attività non richiedente facoltà cognitive elevate o la necessità di imparare cose nuove complesse. Ha quindi concluso ammettendo un’inabilità lavorativa in ogni attività dal 14 dicembre 2017, con ripresa dal 20 novembre 2018 di un’abilità lavorativa completa in ogni attività (doc. AI pag. 145).

Facendo proprie queste conclusioni l’Ufficio AI, mediante decisione del 26 settembre 2019 (cresciuta incontestata in giudicato e per questo vincolante), ha respinto la richiesta di prestazioni considerando come l’inabilità lavorativa (dal 14 dicembre 2017 al 19 novembre 2018) fosse perdurata per meno di un anno (doc. AI pag. 168).

Ora, alla luce di questa documentazione, la perizia psichiatrica a cura del dr. __________ del __________ eseguita il 14 gennaio 2022 ha permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute della ricorrente, apparendo dettagliata, approfondita e rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali. Non vi sono in particolare ragioni per scostarsi dalle approfondite considerazioni del perito, il quale, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti (inclusi i rapporti relativi alle degenze psichiatriche presso la clinica __________ e la __________), dopo aver riepilogato gli atti all’inserto, effettuato un accurato esame clinico secondo AMDP-System e ulteriori approfondimenti testali, ha posto le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente ultimo episodio di media gravita attualmente in parziale remissione (F33.8), pregresso abuso episodico di alcool (F10.1)”.

Il dr. __________, dopo aver descritto nel dettaglio l’anamnesi famigliare, sociale, lavorativa e patologica, con la descrizione dello svolgimento di una giornata tipo e dei sintomi soggettivi lamentati dall’assicurata, ha fatto una sintesi della storia psicopatologica pregressa, illustrando come l’assicurata, successivamente alla decisione del 26 settembre 2019, era stata nuovamente ricoverata in reparto psichiatrico nel giugno del 2020 presso la __________, a seguito di un episodio di intossicazione etilica acuta, e al termine del quale i medici avevano posto la diagnosi di disturbi psichici e comportamentali dovuti all'alcol, intossicazione acuta in una Sindrome da dipendenza, con, sul piano dell'umore, un episodio di media gravità in atto anche se l'abuso alcolico pareva primario. A seguito di due lutti nel 2020, era stata ricoverata nuovamente nel gennaio e febbraio 2021 alla __________ di __________, sempre per uno stato di intossicazione etilica con anche idee passive di morte, dove veniva comunque diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente in remissione.

Dopo aver osservato che dal comportamento dell’assicurata non emergeva un franco rallentamento ideomotorio, le risposte non erano laconiche ma articolate, riuscendo peraltro a ricordare gli eventi biografici e non perdere mai il filo del discorso, il perito ha descritto dettagliatamente l’esame clinico secondo AMDP-System, come segue:

Il perito ha quindi esposto una dettagliata discussione diagnostica, negando gli estremi per ammettere una diagnosi di disturbo dipendente di personalità, in assenza della necessaria intensità. Quanto in particolare agli episodi depressivi, egli ha rilevato che il quadro non era stato costantemente di grado medio. In effetti già il dr. __________ lo aveva giudicato di grado lieve-medio e i medici della __________, durante i ricoveri ospedalieri a inizio 2021, addirittura in remissione (cfr. nel dettaglio al consid. 2.9). Né poteva essere ammessa la presenza di un episodio depressivo di media gravità persistente né una sindrome ansiosa generalizzata.

Quanto infine all’abuso di alcool da tutti sempre giudicato episodico e abbastanza concordemente di tipo autoterapico, lo stesso avveniva per lo più in momenti di disregolazione emotiva favorendo a sua volta abreazioni comportamentali. Anche durante i ricoveri, dove peraltro era stata posta la diagnosi di Sindrome di dipendenza, non si evidenziavano mai comportamenti di ricerca attiva dell'alcool, di craving e non sembrava si sia mai sviluppata tolleranza verso l'alcool. A suo avviso quindi mancando inoltre anche i classici segni di dipendenza alcolica nella storia antecedente, la diagnosi di sindrome da dipendenza alcolica non era giustificabile sul piano nosografico. Secondo il perito infatti “l'abuso alcolico ha sicuramente giocato un ruolo quantomeno nell'indurre i ricoveri ospedalieri e nello slatentizzare abreazioni emotive ma, nell'attualità, non sembra per la modalità ricreativa di assunzione e per la capacità di autocontrollo del potus, avere alcuna ripercussione sulla CL dell’assicurata”.

Per quanto riguardava “la valutazione di capacità risorse e problemi”, la descrizione di risorse e deficit, secondo schema Mini ICF-APP, è stata così illustrata:

Sulla base di questa dettagliata valutazione, il perito ha risposto come segue ai quesiti posti dall’Ufficio AI:

A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.3. e 2.5), questo Tribunale deve aderire. Del resto le stesse sono state condivise anche dallo psichiatra del SMR nel rapporto finale del 9 febbraio 2022 (cfr. doc. AI pag. 400; cfr. in esteso al consid. 2.7).

Anche la mancata sussistenza di disturbi cognitivi a carattere patologico, se non nella misura di giustificare una riduzione del tempo di presenza, è stata sufficientemente motivata (cfr. in esteso al consid. 2.8). Il perito, dopo aver osservato sul comportamento tenuto dall’assicurata che la medesima non palesava un“un franco rallentamento ideomotorio”, dando risposte articolate e non dimostrando problemi cognitivi (“anche nella ricostruzione anamnestica, nonostante l’assicurata riferisca di avere problemi cognitivi e così parrebbe anche dallo scritto del Dr. __________, l’assicurata riesce invece a ricordare gli eventi biografici e non perde mai il filo del discorso”, doc. AI pag. 386), in sede di esame clinico secondo AMDP-System aveva pure confermato che“non si apprezza un franco rallentamento ideo-motorio”.Il perito ha pure ben illustrato che l’assicurata, sopposta ad esame secondo modalità Trail Making Test (TMT) che valuta attenzione e capacità nei compiti di shifting, aveva ottenuto punteggi nella norma. In merito il perito aveva pure osservato:

Quanto poi all’ulteriore discussione diagnostica, già si è detto che il perito ha dettagliatamente motivato le sue conclusioni, ricordando peraltro come i primi due episodi depressivi del gennaio 2011 e febbraio 2018 fossero stati reattivi a situazioni di vita problematiche ma non avevano raggiunto l'intensità e la numerosità per porre la diagnosi di disturbo dipendente di personalità. Quanto agli episodi depressivi, già il dr. __________ lo aveva giudicato di grado lieve medio e i medici della __________, durante i ricoveri ospedalieri a inizio 2021, lo avevano ritenuto in remissione. Con motivazioni convincenti il dr. __________ ha quindi concluso che non si poteva ammettere un episodio depressivo di media gravità persistente, come descritto dal dr. __________ e dal curante, tale diagnosi non essendo compatibile con i fatti che vedevano l’assicurata vivere in modo attivo e non apparendo stanca ed affaticabile, avendo peraltro riferito di miglioramenti in occasione dei viaggi in __________ (cfr. in esteso al consid. 2.8).

Inoltre l’assicurata appariva in grado di gestire la burocrazia ordinaria ed i sintomi principali sembravano essere una bassa tolleranza alle frustrazioni spesso esitante in abusi alcolici ed un'ansia prestazionale che si elevava a livelli patologici nel momento in cui veniva sottoposta a uno stress esulante dalla routine quotidiana. Questi ultimi parevano sintomi correlabili ad una forma residua di tipo depressivo, ma erano assenti altri segni melancolici quali idee di colpa, indegnità, rallentamento ideomotorio, circadianità. Secondo il perito quindi “il quadro pertanto appare attualmente caratterizzato da un umore tendenzialmente deflesso, in assenza di anedonia (cuce, fa il Sudoku, va in vacanza in __________ e vorrebbe tornarci, vorrebbe vedere i nipotini ma ne è impedita dalla figlia) e di astenia marcata”, l’assicurata vivendo le giornate in modo attivo e non apparendo stanca ed affaticabile.

Contrariamente a quanto concluso dal dr. __________, era “presente pertanto solo un sintomo del criterio B per l'episodio depressivo maggiore, il che da solo escluderebbe nell'attualità la presenza di un episodio depressivo in atto”. Per quanto riguardava infine il criterio C, a parte la lamentazione soggettiva di diminuita capacità di pensare e concentrarsi, in situazioni di stress, non si oggettivavano altri sintomi anche ai test.

Secondo il perito insomma “il quadro appare invece caratterizzato da una componente ansiosa situazionale che ne limita comunque la flessibilità e da una serie di sintomi residui quali l'umore che, a tratti, diventa irritabile (sebbene questo avvenga per lo più in presenza di abusi acolici), una bassa soglia ansiogena, un maggior ritiro sociale (in assenza tuttavia di ridotta risonanza affettiva) una minor vivacità comportamentale e timori che l'esposizione a stressar porti a ricadute”.

Andava quindi ammessa, secondo il perito “una componente ansiosa situazionale”che tuttavia non integrava una diagnosi a sé stante, né di disturbo d'ansia NAS né di Sindrome ansiosa generalizzata, come diagnosticato dal dr. __________ e dal curante, ma doveva essere attribuita “al residuo depressivo che poteva essere inquadrabile come un aspetto di mancato recupero rispetto ad un normale livello di funzionamento” (doc. AI pag. 390). Del resto già si è detto che il perito ha pure concluso che, confrontando l’attuale Mini ICF con quello stilato dal dr. __________ nel dicembre 2020, si notava un miglioramento, il quadro depressivo a suo tempo segnalato non essendo più presente.

Del resto, con riferimento alle diverse conclusioni del perito e del curante, il dr. __________ ha ben illustrato la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa la capacità lavorativa siano da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione della fattispecie e ha precisato i motivi per i quali occorreva scostarsi dalla valutazione del curante e del dr. __________. Come detto, egli ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita che ha incluso tutti i referti medici dei curanti.

Occorre peraltro in questa sede nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

Infine per quanto concerne la velata allusione riguardo al fatto che la ricorrente sarebbe stata valutata dal perito sulla base di due soli colloqui, va fatto osservare che il dr. __________ l’ha peritata per quasi tre ore complessive (doc. AI pag. 364), lasso di tempo ritenuto da lui verosimilmente sufficiente per conoscere una persona e farsi un'idea anche di una complessa situazione psichica. Inoltre va fatto presente che lo specialista ha avuto a disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i rapporti degli psichiatri curanti allestendo quindi un rapporto peritale comprendente una diffusa anamnesi e descrizione dello status psichiatrico, dei dati soggettivi, delle constatazioni obiettive, delle diagnosi come pure delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Anzitutto, con riferimento alle allegazioni della ricorrente, l’amministrazione ha pure con pertinenza osservato che dall’accertamento psichiatrico peritale e in particolare dalla “valutazione di capacità risorse e problemi”, secondo schema Mini ICF-APP, è emerso che quanto al campo della “persistenza” l’interessata presentava un grado di disabilità solo moderato, “non tanto per l'astenia quanto per la discontinuità lavorativa, che dovrebbe essere tollerata all'interno dell'ambiente lavorativo ma che potrebbe essere minimizzata con un tempo di lavoro ridotto” (doc. AI pag. 395; cfr. al consid. 2.8). Alla luce di questo risultato appare poco plausibile l’asserzione per cui l’assicurata non potrebbe accedere ad un’attività lavorativa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.  Il ricorso èrespinto.

2.  L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio èaccolta.

§ Di conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio tramite l’avv. RA 1.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti