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32.2022.22

Contestualmente alla procedura di revisione è accertata la ripresa di un’attività lavorativa in violazione del dovere d’informare. Negato il salario sociale. Confermata la decisione di riduzione e poi soppressione (retroattiva) della rendita. Dovrà seguire decisione di restituzione delle prestazioni

Ticino · 2022-03-07 · Italiano TI
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Sachverhalt

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3., 4.4.1.4. e 4.4.2.).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8.   In concreto, nella procedura di revisione d’ufficio (cfr. supra consid. 1.2.) l’Ufficio AI ha chiesto sia all’assicurato che al medico curante, dr.ssa __________, un aggiornamento circa lo stato valetudinario; mentre l’assicurato lamentava un “peggioramento mobilità della gamba sinistra, perdita sensibilità alla vescica e all’ano” a far tempo dal 2020 (doc. 101, pag. 716 incarto AI), la curante, non disponendo di alcun’informazione circa la sua situazione professionale, ha indicato che il quadro clinico dell’assicurato non si fosse modificato rispetto alla precedente valutazione, allegando una RM della colonna lombare del 22 febbraio 2021 che indicava come “gli attuali rilievi sono immodificati rispetto al precedente controllo del 2015” (doc. 104, pag. 725 e 730 incarto AI). L’Ufficio AI ha dunque sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del medico AI, dr. __________, il quale ha accertato uno stato valetudinario invariato rispetto alla precedente valutazione (docc. 113 e 114 incarto AI).

Come accennato, il ricorrente contesta sia la valutazione medica che quella economica (cfr. supra consid. 1.5.) con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito.

Non avendo presentato – né nella procedura amministrativa, né in sede di ricorso – refertazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del medico AI, risultando l’asserzione del ricorrente manifestamente non sostanziata, la sua censura s’appalesa all’evidenza inconferente.

Pertanto, le conclusioni del medico AI sono integralmente confermate in questa sede.

In sostanza, dunque, l’insorgente censura la determinazione del reddito da invalido operata dall’Ufficio AI, ragione per cui questa Corte può limitarsi alla disamina di tale questione.

Il reddito da invalido è da determinare in primo luogo sulla base della situazione professionale concreta dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un c.d. salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per salario sociale si intende una retribuzione superiore al valore della controprestazione lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7a ed., 2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und Soziallohn: Folgen eines «falschen» Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.).

Con sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 al consid. 5.2., citata al marginale 3059 CIGI, il TF ha precisato che:

5.2 Per determinare il reddito da invalido […] fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale […]. A quest'ultimo proposito va rilevato cheper determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), èdeterminante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento.Non fanno dunque partedel reddito da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità lecomponentisalarialiper le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata capacità lavorativa non è in grado di fornire(alcuna controprestazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b OAI [nel suo tenore vigente fino al 31 dicembre 2021, n.d.r.]).Secondo l'esperienza generale della vita è poco verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno stipendio senza che questi fornisca una (adeguata) controprestazione.La prova dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti severi, valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione lavorativa(DTF 117 V 8consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4).Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.” (sottolineature del redattore)

Il grado probatorio necessario per ammettere un salario sociale è quello della verosimiglianza preponderante (STF non pubbl. 8C_779/2017 del 25 aprile 2018, consid. 5.2.).

Inoltre, un rapporto di parentela tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto di lavoro di lungo corso possono costituire indizi a favore di una prestazione sociale su base volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05 del 2 agosto 2005 consid. 4.2.3. con riferimento).

Nell’evenienza concreta, valutata attentamente la documentazione agli atti e ponderati gli elementi a favore e sfavore dell’ipotesi di un salario sociale, questo Giudice ritiene che il grado probatorio sancito dalla giurisprudenza per ammettere un salario sociale in concreto non sia stato raggiunto.

Innanzitutto, né la __________ né il ricorrente hanno prodotto – e dagli atti neppure emerge – un contratto di lavoro dal quale si possa desumere una componente sociale della retribuzione. In effetti, è solo successivamente all’avvio della procedura di revisione, ad oltre due anni dall’inizio della (nuova) attività lucrativa, che l’assicurato, sollecitato in tal senso dall’amministrazione, ha comunicato di essere stato assunto dalla citata società (doc. 101, pag. 717 incarto AI). D’altronde, l’unico documento che fa riferimento ad una retribuzione con componente sociale è stato allestito dalla citata società, per mano dei figli del ricorrente, a tre anni dall’assunzione, (doc. 112, pag. 743 e segg. incarto AI), circostanza che ne relativizza il valore probatorio.

Oltre a ciò, la congruità della retribuzione per rapporto alla prestazione lavorativa non appare neppure inconciliabile con le conclusioni tratte dai periti nell’ambito della perizia pluridisciplinare del 20 dicembre 2017 (doc. 80, pag. 595 incarto AI), conclusioni fatte proprie dal medico AI (doc. 79 incarto AI) e attestanti una capacità lavorativa dell’80% (intesa come rendimento ridotto nell’arco dell’intera giornata lavorativa) in attività rispettosa dei limiti funzionali accertati (cfr. anche docc. 91, 92 e 94 incarto AI). A proposito di questi ultimi, si rileva che la datrice di lavoro stessa ha indicato come il mansionario e le attività affidate al ricorrente fossero il più possibile modulate in funzione delle sue limitazioni (doc. 112, pag. 742 incarto AI).

Non può altresì non essere rilevato come è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro del 9 febbraio 2022, in un momento in cui, quindi, l’amministrazione aveva già accertato la violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato e gli aveva prospettato la decisione oggetto d’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2. e segg.).

Certo, questo Giudice non può completamente escludere che la retribuzione dell’insorgente includesse, per lo meno nelle intenzioni, una componente sociale liberamente versata dai figli, per il tramite della società, affinché egli potesse far fronte alla sua grave situazione debitoria (quest’ultima risultando pacifica; cfr. doc. VI, allegato A2); tuttavia in concreto la documentazione agli atti non risulta sufficiente per poter ammettere un salario sociale e tantomeno per determinarne l’ammontare.

Stando così le cose, è a ragione che l’Ufficio AI ha ritenuto che i salari indicati dalla (ex) datrice di lavoro per gli anni 2019 e 2020 configurassero una retribuzione congrua per rapporto alla prestazione lavorativa. Operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA, l’Ufficio AI ha (ri)calcolato un grado d’invalidità del 49% (49,18%) dal 1. maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.2.), ciò che appare corretto. Per contro, il (ri)calcolo del grado d’invalidità per l’anno 2020 è viziato da un refuso, giacché in luogo del salario di fr. 60'000.-- (doc. 112, pag. 744 incarto AI) l’amministrazione ha indicato un salario di fr. 65'000.-- (doc. 126, pag. 784 incarto AI). L’errore di calcolo risulta in ogni caso ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché anche ricalcolandolo, si otterrebbe un grado AI non pensionabile del 22,03% in luogo del 15.53%, sempre dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.3.).

Per quanto attiene il 2021, il ricorrente ha presentato una tabella stilata di proprio pugno e che indica un salario lordo di fr. 19'767.20 (doc. VI, allegato A6). La correttezza di tale documento appare perlomeno dubbia: infatti, stando alla tabella riassuntiva il ricorrente avrebbe percepito la maggioranza della sua retribuzione annuale nei mesi da settembre a dicembre 2021 (lordi fr. 18'000.-- su un salario annuale di complessivi fr. 19'767.20), ossia quando egli era in infortunio (cfr. supra consid. 1.3.). Dall’incarto __________ integrato all’incarto AI emerge inoltre come il salario annuo sulla cui base è stata calcolata l’indennità giornaliera ammontava a fr. 54'000.-- (doc. 159, pag. 863 incarto AI).

Per quanto attiene alla disdetta del contratto di lavoro con effetto al 30 marzo 2022 (doc. VI, allegato A1), giova ricordare che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione(fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2), in concreto dunque il 7 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.4.). Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

In concreto, essendo lacessazione del rapporto di lavoro successiva all’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4.) e non configurando la disdetta del 9 febbraio 2022 un fatto idoneo ad accertare retrospettivamente la situazione anteriore della decisione resa, essa risulta inconferente.

La situazione è dunque così riassunta:

Reddito

da valido

Reddito

da invalido

Grado

d’invalidità

Periodo

fr. 76'309.93

fr. 38'783.--

49.18%

dal 1. maggio 2019

fr. 76'951.51

fr. 60'000.--

22.03%

dal 1. gennaio 2020

Visto quanto precede, l’amministrazione era legittimata a ridurre retroattivamente la rendita ad un quarto (grado AI del 49%) dal 1. maggio 2019 e a sopprimerla (grado AI del 22%) dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 2.2.).

Verrà dunque emessa una decisione impugnabile su tale punto.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3., 4.4.1.4. e 4.4.2.). Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465). Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc ) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352). 2.8.   In concreto, nella procedura di revisione d’ufficio (cfr. supra consid. 1.2.) l’Ufficio AI ha chiesto sia all’assicurato che al medico curante, dr.ssa __________, un aggiornamento circa lo stato valetudinario; mentre l’assicurato lamentava un “ peggioramento mobilità della gamba sinistra, perdita sensibilità alla vescica e all’ano ” a far tempo dal 2020 (doc. 101, pag. 716 incarto AI), la curante, non disponendo di alcun’informazione circa la sua situazione professionale, ha indicato che il quadro clinico dell’assicurato non si fosse modificato rispetto alla precedente valutazione, allegando una RM della colonna lombare del 22 febbraio 2021 che indicava come “ gli attuali rilievi sono immodificati rispetto al precedente controllo del 2015 ” (doc. 104, pag. 725 e 730 incarto AI). L’Ufficio AI ha dunque sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del medico AI, dr. __________, il quale ha accertato uno stato valetudinario invariato rispetto alla precedente valutazione (docc. 113 e 114 incarto AI). Come accennato, il ricorrente contesta sia la valutazione medica che quella economica (cfr. supra consid. 1.5.) con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito. 2.9.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dal medico AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per metterne in dubbio le conclusioni. In effetti, quo alla valutazione operata dal medico AI, il ricorrente si è limitato ad asserire in sede ricorsuale che “ il mio stato di salute non è migliorato, anzi tutto il contrario, infatti mi è stato proposto un nuovo intervento che al momento assieme ai medici stiamo vagliando ” (doc. I). Non avendo presentato – né nella procedura amministrativa, né in sede di ricorso – refertazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del medico AI, risultando l’asserzione del ricorrente manifestamente non sostanziata, la sua censura s’appalesa all’evidenza inconferente. Pertanto, le conclusioni del medico AI sono integralmente confermate in questa sede. 2.10.   Circa la valutazione economica, il ricorrente sostiene che l’assunzione quale elettricista dipendente presso la __________ (cfr. supra consid. 1.2.), di proprietà dei suoi figli (cfr. doc. 115 incarto AI) sia da inquadrare quale tentativo da parte di questi ultimi di aiutare finanziariamente il padre sommerso di debiti, concedendogli una retribuzione di molto superiore rispetto al valore della sua prestazione lavorativa, “ Tutto ciò solo ed esclusivamente per poter pagare gli scoperti […]” (doc. I; cfr. anche doc. X). Nelle more ricorsuali egli ha presentato della documentazione a supporto della sua allegazione (cfr. supra consid. 1.6.). In sostanza, dunque, l’insorgente censura la determinazione del reddito da invalido operata dall’Ufficio AI, ragione per cui questa Corte può limitarsi alla disamina di tale questione. A tal proposito, l’amministrazione ha evidenziato come la giurisprudenza pone dei requisiti severi circa l’ammissione di un salario sociale (valendo il principio secondo cui il salario percepito corrisponde alla prestazione lavorativa effettiva) e che, come da nota marginale 3201 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) in vigore dal 1. gennaio 2022 “ Le componenti del salario per le quali la persona assicurata non fornisce nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro (salario sociale) sono computate quale reddito nella misura in cui su di esse sono stati prelevati contributi AVS ” (doc. VIII, pag.

E. 2 e 3). Il reddito da invalido è da determinare in primo luogo sulla base della situazione professionale concreta dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un c.d. salario sociale (“ Soziallohn ”) (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per salario sociale si intende una retribuzione superiore al valore della controprestazione lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7a ed., 2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und Soziallohn: Folgen eines «falschen» Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.). Con sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 al consid. 5.2., citata al marginale 3059 CIGI, il TF ha precisato che: " (…) 5.2 Per determinare il reddito da invalido […] fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale […]. A quest'ultimo proposito va rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita . Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento . Non fanno dunque parte del reddito da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità le componenti salariali per le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata capacità lavorativa non è in grado di fornire (alcuna controprestazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b OAI [nel suo tenore vigente fino al 31 dicembre 2021, n.d.r.]). Secondo l'esperienza generale della vita è poco verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno stipendio senza che questi fornisca una (adeguata) controprestazione . La prova dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti severi, valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione lavorativa ( DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale .” (sottolineature del redattore) Il grado probatorio necessario per ammettere un salario sociale è quello della verosimiglianza preponderante (STF non pubbl. 8C_779/2017 del 25 aprile 2018, consid. 5.2.). Inoltre, un rapporto di parentela tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto di lavoro di lungo corso possono costituire indizi a favore di una prestazione sociale su base volontaria ( freiwillige Sozialleistung ) (STFA I 106/05 del 2 agosto 2005 consid. 4.2.3. con riferimento). Nell’evenienza concreta, valutata attentamente la documentazione agli atti e ponderati gli elementi a favore e sfavore dell’ipotesi di un salario sociale, questo Giudice ritiene che il grado probatorio sancito dalla giurisprudenza per ammettere un salario sociale in concreto non sia stato raggiunto. Innanzitutto, né la __________ né il ricorrente hanno prodotto – e dagli atti neppure emerge

– un contratto di lavoro dal quale si possa desumere una componente sociale della retribuzione. In effetti, è solo successivamente all’avvio della procedura di revisione, ad oltre due anni dall’inizio della (nuova) attività lucrativa, che l’assicurato, sollecitato in tal senso dall’amministrazione, ha comunicato di essere stato assunto dalla citata società (doc. 101, pag. 717 incarto AI). D’altronde, l’unico documento che fa riferimento ad una retribuzione con componente sociale è stato allestito dalla citata società, per mano dei figli del ricorrente, a tre anni dall’assunzione, (doc. 112, pag. 743 e segg. incarto AI), circostanza che ne relativizza il valore probatorio. Oltre a ciò, la congruità della retribuzione per rapporto alla prestazione lavorativa non appare neppure inconciliabile con le conclusioni tratte dai periti nell’ambito della perizia pluridisciplinare del 20 dicembre 2017 (doc. 80, pag. 595 incarto AI), conclusioni fatte proprie dal medico AI (doc. 79 incarto AI) e attestanti una capacità lavorativa dell’80% (intesa come rendimento ridotto nell’arco dell’intera giornata lavorativa) in attività rispettosa dei limiti funzionali accertati (cfr. anche docc. 91, 92 e 94 incarto AI). A proposito di questi ultimi, si rileva che la datrice di lavoro stessa ha indicato come il mansionario e le attività affidate al ricorrente fossero il più possibile modulate in funzione delle sue limitazioni (doc. 112, pag. 742 incarto AI). Non può altresì non essere rilevato come è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro del 9 febbraio 2022, in un momento in cui, quindi, l’amministrazione aveva già accertato la violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato e gli aveva prospettato la decisione oggetto d’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2. e segg.). Certo, questo Giudice non può completamente escludere che la retribuzione dell’insorgente includesse, per lo meno nelle intenzioni, una componente sociale liberamente versata dai figli, per il tramite della società, affinché egli potesse far fronte alla sua grave situazione debitoria (quest’ultima risultando pacifica; cfr. doc. VI, allegato A2); tuttavia in concreto la documentazione agli atti non risulta sufficiente per poter ammettere un salario sociale e tantomeno per determinarne l’ammontare. Stando così le cose, è a ragione che l’Ufficio AI ha ritenuto che i salari indicati dalla (ex) datrice di lavoro per gli anni 2019 e 2020 configurassero una retribuzione congrua per rapporto alla prestazione lavorativa. Operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA, l’Ufficio AI ha (ri)calcolato un grado d’invalidità del 49% (49,18%) dal 1. maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.2.), ciò che appare corretto. Per contro, il (ri)calcolo del grado d’invalidità per l’anno 2020 è viziato da un refuso, giacché in luogo del salario di fr. 60'000.-- (doc. 112, pag. 744 incarto AI) l’amministrazione ha indicato un salario di fr. 65'000.-- (doc. 126, pag. 784 incarto AI). L’errore di calcolo risulta in ogni caso ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché anche ricalcolandolo, si otterrebbe un grado AI non pensionabile del 22,03% in luogo del 15.53%, sempre dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.3.). Per quanto attiene il 2021, il ricorrente ha presentato una tabella stilata di proprio pugno e che indica un salario lordo di fr. 19'767.20 (doc. VI, allegato A6). La correttezza di tale documento appare perlomeno dubbia: infatti, stando alla tabella riassuntiva il ricorrente avrebbe percepito la maggioranza della sua retribuzione annuale nei mesi da settembre a dicembre 2021 (lordi fr. 18'000.-- su un salario annuale di complessivi fr. 19'767.20), ossia quando egli era in infortunio (cfr. supra consid. 1.3.). Dall’incarto __________ integrato all’incarto AI emerge inoltre come il salario annuo sulla cui base è stata calcolata l’indennità giornaliera ammontava a fr. 54'000.-- (doc. 159, pag. 863 incarto AI). Per quanto attiene alla disdetta del contratto di lavoro con effetto al 30 marzo 2022 (doc. VI, allegato A1), giova ricordare che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2), in concreto dunque il 7 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.4.). Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11). In concreto, essendo la cessazione del rapporto di lavoro successiva all’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4.) e non configurando la disdetta del 9 febbraio 2022 un fatto idoneo ad accertare retrospettivamente la situazione anteriore della decisione resa, essa risulta inconferente. La situazione è dunque così riassunta: Reddito da valido Reddito da invalido Grado d’invalidità Periodo fr. 76'309.93 fr. 38'783.-- 49.18% dal 1. maggio 2019 fr. 76'951.51 fr. 60'000.-- 22.03% dal 1. gennaio 2020 Visto quanto precede, l’amministrazione era legittimata a ridurre retroattivamente la rendita ad un quarto (grado AI del 49%) dal 1. maggio 2019 e a sopprimerla (grado AI del 22%) dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 2.2.). 2.11.   Sulla scorta delle risultanze della procedura di revisione, che ha permesso di accertare un grado d’invalidità inferiore a quanto stabilito con decisione del 2018 (cfr. supra consid. 1.1. e 2.10. in fine), l’Ufficio AI ha prospettato la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1. maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.3. e seg.). Verrà dunque emessa una decisione impugnabile su tale punto. 2.12.   Visto tutto quanto precede, ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è integralmente respinto. 2.13.   Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

E. 27 aprile 2020, consid. 2.11).

In concreto, essendo lacessazione del rapporto di lavoro successiva all’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4.) e non configurando la disdetta del 9 febbraio 2022 un fatto idoneo ad accertare retrospettivamente la situazione anteriore della decisione resa, essa risulta inconferente.

La situazione è dunque così riassunta:

Reddito

da valido

Reddito

da invalido

Grado

d’invalidità

Periodo

fr. 76'309.93

fr. 38'783.--

49.18%

dal 1. maggio 2019

fr. 76'951.51

fr. 60'000.--

22.03%

dal 1. gennaio 2020

Visto quanto precede, l’amministrazione era legittimata a ridurre retroattivamente la rendita ad un quarto (grado AI del 49%) dal 1. maggio 2019 e a sopprimerla (grado AI del 22%) dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 2.2.).

Verrà dunque emessa una decisione impugnabile su tale punto.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2022.22

jv/gm

Lugano

22 giugno 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 aprile 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 7 marzo 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

Il 31 gennaio 2022 l’assicurato ha informato l’amministrazione di essere inabile al lavoro in misura completa da settembre 2021 a seguito di un infortunio sul lavoro, caso di competenza dell’__________ (doc. 123 incarto AI).

consideratoin diritto

Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%)el’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

In casu la disposizione transitoria lett. b. non trova applicazione, poiché, anche se il diritto alla rendita era sorto precedentemente alla modifica legislativa (cfr. supra consid. 1.1.), e il grado d’invalidità ha subito, come asserito dall’amministrazione nella decisione impugnata, una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (per lo meno) a partire dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.3.), l’assicurato al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa, ossia il 1. gennaio 2022, era già 57enne. (cfr. supra consid. 1.1.).

Pertanto, in concreto si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2021, ragione per cui ogni riferimento alle norme applicabili, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino a tale data.

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4.Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395;Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effettopro futuro,eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effettoex tunc(art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effettoex nuncdella rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.5.A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, con STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3., 4.4.1.4. e 4.4.2.).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8.   In concreto, nella procedura di revisione d’ufficio (cfr. supra consid. 1.2.) l’Ufficio AI ha chiesto sia all’assicurato che al medico curante, dr.ssa __________, un aggiornamento circa lo stato valetudinario; mentre l’assicurato lamentava un “peggioramento mobilità della gamba sinistra, perdita sensibilità alla vescica e all’ano” a far tempo dal 2020 (doc. 101, pag. 716 incarto AI), la curante, non disponendo di alcun’informazione circa la sua situazione professionale, ha indicato che il quadro clinico dell’assicurato non si fosse modificato rispetto alla precedente valutazione, allegando una RM della colonna lombare del 22 febbraio 2021 che indicava come “gli attuali rilievi sono immodificati rispetto al precedente controllo del 2015” (doc. 104, pag. 725 e 730 incarto AI). L’Ufficio AI ha dunque sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del medico AI, dr. __________, il quale ha accertato uno stato valetudinario invariato rispetto alla precedente valutazione (docc. 113 e 114 incarto AI).

Come accennato, il ricorrente contesta sia la valutazione medica che quella economica (cfr. supra consid. 1.5.) con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito.

Non avendo presentato – né nella procedura amministrativa, né in sede di ricorso – refertazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del medico AI, risultando l’asserzione del ricorrente manifestamente non sostanziata, la sua censura s’appalesa all’evidenza inconferente.

Pertanto, le conclusioni del medico AI sono integralmente confermate in questa sede.

In sostanza, dunque, l’insorgente censura la determinazione del reddito da invalido operata dall’Ufficio AI, ragione per cui questa Corte può limitarsi alla disamina di tale questione.

Il reddito da invalido è da determinare in primo luogo sulla base della situazione professionale concreta dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un c.d. salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per salario sociale si intende una retribuzione superiore al valore della controprestazione lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7a ed., 2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und Soziallohn: Folgen eines «falschen» Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.).

Con sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 al consid. 5.2., citata al marginale 3059 CIGI, il TF ha precisato che:

5.2 Per determinare il reddito da invalido […] fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale […]. A quest'ultimo proposito va rilevato cheper determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), èdeterminante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento.Non fanno dunque partedel reddito da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità lecomponentisalarialiper le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata capacità lavorativa non è in grado di fornire(alcuna controprestazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b OAI [nel suo tenore vigente fino al 31 dicembre 2021, n.d.r.]).Secondo l'esperienza generale della vita è poco verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno stipendio senza che questi fornisca una (adeguata) controprestazione.La prova dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti severi, valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione lavorativa(DTF 117 V 8consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4).Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.” (sottolineature del redattore)

Il grado probatorio necessario per ammettere un salario sociale è quello della verosimiglianza preponderante (STF non pubbl. 8C_779/2017 del 25 aprile 2018, consid. 5.2.).

Inoltre, un rapporto di parentela tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto di lavoro di lungo corso possono costituire indizi a favore di una prestazione sociale su base volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05 del 2 agosto 2005 consid. 4.2.3. con riferimento).

Nell’evenienza concreta, valutata attentamente la documentazione agli atti e ponderati gli elementi a favore e sfavore dell’ipotesi di un salario sociale, questo Giudice ritiene che il grado probatorio sancito dalla giurisprudenza per ammettere un salario sociale in concreto non sia stato raggiunto.

Innanzitutto, né la __________ né il ricorrente hanno prodotto – e dagli atti neppure emerge – un contratto di lavoro dal quale si possa desumere una componente sociale della retribuzione. In effetti, è solo successivamente all’avvio della procedura di revisione, ad oltre due anni dall’inizio della (nuova) attività lucrativa, che l’assicurato, sollecitato in tal senso dall’amministrazione, ha comunicato di essere stato assunto dalla citata società (doc. 101, pag. 717 incarto AI). D’altronde, l’unico documento che fa riferimento ad una retribuzione con componente sociale è stato allestito dalla citata società, per mano dei figli del ricorrente, a tre anni dall’assunzione, (doc. 112, pag. 743 e segg. incarto AI), circostanza che ne relativizza il valore probatorio.

Oltre a ciò, la congruità della retribuzione per rapporto alla prestazione lavorativa non appare neppure inconciliabile con le conclusioni tratte dai periti nell’ambito della perizia pluridisciplinare del 20 dicembre 2017 (doc. 80, pag. 595 incarto AI), conclusioni fatte proprie dal medico AI (doc. 79 incarto AI) e attestanti una capacità lavorativa dell’80% (intesa come rendimento ridotto nell’arco dell’intera giornata lavorativa) in attività rispettosa dei limiti funzionali accertati (cfr. anche docc. 91, 92 e 94 incarto AI). A proposito di questi ultimi, si rileva che la datrice di lavoro stessa ha indicato come il mansionario e le attività affidate al ricorrente fossero il più possibile modulate in funzione delle sue limitazioni (doc. 112, pag. 742 incarto AI).

Non può altresì non essere rilevato come è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro del 9 febbraio 2022, in un momento in cui, quindi, l’amministrazione aveva già accertato la violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato e gli aveva prospettato la decisione oggetto d’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2. e segg.).

Certo, questo Giudice non può completamente escludere che la retribuzione dell’insorgente includesse, per lo meno nelle intenzioni, una componente sociale liberamente versata dai figli, per il tramite della società, affinché egli potesse far fronte alla sua grave situazione debitoria (quest’ultima risultando pacifica; cfr. doc. VI, allegato A2); tuttavia in concreto la documentazione agli atti non risulta sufficiente per poter ammettere un salario sociale e tantomeno per determinarne l’ammontare.

Stando così le cose, è a ragione che l’Ufficio AI ha ritenuto che i salari indicati dalla (ex) datrice di lavoro per gli anni 2019 e 2020 configurassero una retribuzione congrua per rapporto alla prestazione lavorativa. Operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA, l’Ufficio AI ha (ri)calcolato un grado d’invalidità del 49% (49,18%) dal 1. maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.2.), ciò che appare corretto. Per contro, il (ri)calcolo del grado d’invalidità per l’anno 2020 è viziato da un refuso, giacché in luogo del salario di fr. 60'000.-- (doc. 112, pag. 744 incarto AI) l’amministrazione ha indicato un salario di fr. 65'000.-- (doc. 126, pag. 784 incarto AI). L’errore di calcolo risulta in ogni caso ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché anche ricalcolandolo, si otterrebbe un grado AI non pensionabile del 22,03% in luogo del 15.53%, sempre dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.3.).

Per quanto attiene il 2021, il ricorrente ha presentato una tabella stilata di proprio pugno e che indica un salario lordo di fr. 19'767.20 (doc. VI, allegato A6). La correttezza di tale documento appare perlomeno dubbia: infatti, stando alla tabella riassuntiva il ricorrente avrebbe percepito la maggioranza della sua retribuzione annuale nei mesi da settembre a dicembre 2021 (lordi fr. 18'000.-- su un salario annuale di complessivi fr. 19'767.20), ossia quando egli era in infortunio (cfr. supra consid. 1.3.). Dall’incarto __________ integrato all’incarto AI emerge inoltre come il salario annuo sulla cui base è stata calcolata l’indennità giornaliera ammontava a fr. 54'000.-- (doc. 159, pag. 863 incarto AI).

Per quanto attiene alla disdetta del contratto di lavoro con effetto al 30 marzo 2022 (doc. VI, allegato A1), giova ricordare che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione(fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2), in concreto dunque il 7 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.4.). Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

In concreto, essendo lacessazione del rapporto di lavoro successiva all’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4.) e non configurando la disdetta del 9 febbraio 2022 un fatto idoneo ad accertare retrospettivamente la situazione anteriore della decisione resa, essa risulta inconferente.

La situazione è dunque così riassunta:

Reddito

da valido

Reddito

da invalido

Grado

d’invalidità

Periodo

fr. 76'309.93

fr. 38'783.--

49.18%

dal 1. maggio 2019

fr. 76'951.51

fr. 60'000.--

22.03%

dal 1. gennaio 2020

Visto quanto precede, l’amministrazione era legittimata a ridurre retroattivamente la rendita ad un quarto (grado AI del 49%) dal 1. maggio 2019 e a sopprimerla (grado AI del 22%) dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 2.2.).

Verrà dunque emessa una decisione impugnabile su tale punto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti