Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 e i 54
anni che già percepiscono una rendita al momento
dell’entrata in vigore della modifica di legge, il diritto alla rendita
precedente perdura fintanto che il grado d’invalidità non subisce una modifica
ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (modifica di almeno 5%
o
aumento al
100%). Il diritto alla rendita precedente perdura anche se quest’ultima
diminuisce in seguito ad un aumento del grado d’invalidità o aumenta in seguito
ad una diminuzione del grado d’invalidità.
Inoltre, la
rendita d’invalidità viene aumentata se risulta una rendita più alta a causa di
un aumento del grado d’invalidità.
Per gli
assicurati che
non hanno ancora compiuto i 30 anni
ma che percepiscono
già una rendita al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge in
parola, solo dopo 10 anni dall’entrata in vigore di detta modifica sarà
applicata una scala delle rendite più dettagliata; se l’importo della rendita
diminuisce dopo 10 anni a causa dell’applicazione della scala delle rendite più
dettagliata, l’importo precedente continuerà ad essere pagato, configurando
dunque un minimo.
In caso di
modificazione rilevante del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA), sarà versata
la rendita corrispondente ad esso.
Sempre con
riferimento al contesto intertemporale, si rileva che le indennità giornaliere
che all’entrata in vigore della modifica legislativa sono versate in virtù dei
previgenti artt. 22 cpv. 1bis e 23 cpv. 2 e 2bis continuano ad essere versate
sino all’abbandono
o
alla conclusione del provvedimento che le ha
giustificate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84)
.
S
econdo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In
due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “
resistenza alle terapie
” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (
DTF 125 V 256
consid.
4, pag. 261;
115 V 133
consid. 2., pag. 134;
114 V 310
consid. 3c, pag. 314;
105 V 156
consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che
per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione
degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante
per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di
svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.
3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc
) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto,
un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. In concreto, ricevuta la (nuova)
domanda di prestazioni nell’agosto 2021 (cfr. supra consid. 1.4.), al fine di
accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’UAI ha proceduto a richiamare
tutta la documentazione medica dai curanti e a sottoporla al vaglio del medico
AI. Avendo quest’ultimo accertato una capacità lavorativa completa in ogni
attività, l’amministrazione ha proceduto ad emanare la decisione qui impugnata,
debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.1.).
Il
ricorrente contesta sia la valutazione medico-teoria operata dal medico AI, sia
la valutazione economica calcolata dall’UAI con argomentazioni di cui si dirà,
per quanto necessario, di seguito.
2.7. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dal medico AI pri-ma dell’emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha
motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.7.1. Quo
alla valutazione medica operata dal medico AI, il ricorrente formula una serie
di censure basandosi in particolare sulle refertazioni dei curanti, ragione per
cui occorre in prima battuta analizzare queste ultime.
Il
certificato del 20 maggio 2021 del dr. __________ ha il seguente tenore:
"
Con la presente certifico che il
summenzionato paziente lamenta una dermatite atopica severa invalidante e per
questo motivo è in terapia da diversi anni con creme emollienti e cortisoniche
nonché attualmente con farmaci biologici di ultima generazione. Tali
trattamenti hanno portato ad un miglioramento della sua problematica di base,
che però non è mai guarita completamente.
A causa della dermatite associata anche a numerose
allergie inalatorie, non tutti i lavori sono adatti al paziente; in particolar
modo sono da evitare le attività in zone particolarmente polverose o con
presenza di muffe o all’aperto con contatto ripetuto ai pollini. Un’eventuale
attività lavorativa va quindi valutata in base alle sue allergie. (…)” (doc.
39, pag. 122 incarto AI)
In sintesi,
il curante ha diagnosticato una dermatite atopica, rilevandone il miglioramento
tramite trattamento in corso e precisando come l’affezione dermatologica unita
alle allergie inalatorie esclude la possibilità di eseguire attività che
esporrebbero l’assicurato al contatto con diversi agenti. Lo specialista non ha
tuttavia mai accertato un’inabilità lavorativa, né si è espresso circa le
ripercussioni della stessa sull’attività di impiegato d’ufficio. Ne consegue
che tale certificato è da interpretare quale lista di attività che l’assicurato
non dovrebbe svolgere a causa dell’affezione all’epidermide e può tuttalpiù assumere
i contorni di limiti funzionali.
Tale
disamina trova conferma anche nel formulario Rapporto medico: integrazione
professionale/Rendita inviato al menzionato curante, compilato dalla dr.ssa __________
(anch’essa specialista in dermatologia) in sua vece e datato 14 settembre 2021.
La specialista ha indicato come fino a tale data non sia mai stata attestata
un’incapacità lavorativa, accertando altresì come la pregressa grave dermatite
atopica fosse in regressione netta grazie alla terapia farmacologica,
evidenziando inoltre un buon controllo della dermatite. Circa i limiti
funzionali del signor RI 1, la dr.ssa __________ non ne ha rilevati, formulando
una prognosi “
buona
” sull’integrazione del paziente e rispondendo alla
domanda “Quali sono i fattori che impediscono l’integrazione?” con “
possibilità
di esacerbazione della dermatite atopica
”, escludendo infine limitazioni
afferenti alle mansioni domestiche quali la conduzione dell’economica domestica,
l’alimentazione, la pulizia dell’abitazione, gli acquisti, il bucato e la cura
dei bambini (doc. 50 incarto AI).
Oltre a
quanto precede, l’assicurato aveva presentato il certificato del dr. __________
(internista) del 9 giugno 2021 del seguente tenore:
"
Con la presente certifico che RI 1
è in cura specialistica da anni per una grave malattia dermatologica (Dr. __________,
Caposervizio Ospedale __________).
Per questo motivo, è attualmente inabile al lavoro al
100%.” (doc. 39, pag. 123 incarto AI)
Il dr. __________
(internista) si è dunque limitato a far riferimento ad una “
grave malattia
dermatologica
”, accertando un’incapacità lavorativa completa nonostante il
collega (lui sì, specialista nella disciplina interessata) non avesse mai
certificato nulla in tal senso, anzi (vedasi sopra).
Visto quanto
precede, è a ragione che il medico AI nel suo rapporto finale SMR del 22
novembre 2021, dopo aver preso atto delle refertazioni mediche citate e
osservando come il dr. __________ avesse attestato genericamente un’incapacità
lavorativa del 100%, ha così valutato la situazione valetudinaria
dell’assicurato (sottolineature del redattore):
"
(…) sulla base della documentazione
raccolta risulta presenza di
dermatite atopica attualmente in remissione
grazie al trattamento in atto.
Attività rispettose dei limiti funzionali, tipo lavoro
d’ufficio risultano esigibili al 100%
.
A causa della dermatite associata anche a numerose
allergie inalatorie,
non tutti i lavori sono adatti
al paziente; in
particolar modo sono da evitare le attività in zone particolarmente polverose o
con presenza di muffe o all’aperto con contatto ripetuto ai pollini.
Un’eventuale attività lavorativa va quindi valutata in base alle sue allergie.”
(doc. 52, pag. 180 incarto AI)
Il medico AI
ha dunque inserito la dermatite atopica tra le diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa, riprendendo i limiti funzionali indicati nel rapporto del
dr. __________ del 20 maggio 2021 (doc. 52, pag. 177 e seg. incarto AI). Alla
domanda “È prevedibile una variazione della capacità lavorativa/mansioni
consuete con l’adozione di provvedimenti sanitari/terapie?”, il dr. __________
ha risposto negativamente (doc. 52, pag. 180 incarto AI).
Contestualmente
alle osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato, oltre ad informare
l’UAI circa il secondo intervento di cataratta avvenuto il 25 gennaio 2022
(doc. 61, pag. 193 incarto AI), ha presentato il certificato del dr. __________
del 3 febbraio 2022, il quale ha attestato:
"
Con la presente elenco una serie di
lavori che il paziente non può eseguire a causa elle (sic!) sue numerose
allergie e problemi cutanei. In generale vanno evitati mestieri con esposizione
diretta ai pollini, polveri di tutti i tipi, peli di animali, muffe e alimenti.
Lavori da evitare:
·
Parrucchiere
·
Panettiere/pasticcere
·
Cuoco/aiuto cuoco
·
Infermiere
·
Muratore
·
Metalmeccanico
·
Meccanico
·
Carrozziere
·
Falegname
·
Carpentiere
·
Laboratorista
·
Agricoltore
·
Orticoltore
·
Giardiniere
La lista è indicativa
(…)” (doc. 61, pag. 194 incarto AI)
Al
certificato il dr. __________ ha allegato anche un dépliant informativo che
illustra – tra l’altro – casi in cui individui affetti da allergie hanno potuto
svolgere alcuni dei mestieri indicati sopra tramite i dovuti accorgimenti (doc.
61, pag. 196 e segg. incarto AI).
In sostanza,
il dr. __________ si è limitato a ribadire quanto già asserito nel certificato
del 20 maggio 2021, fornendo un elenco esemplificativo di mestieri che
l’assicurato non può svolgere a causa dell’affezione dermatologica e
allergologica.
Ed è dunque
a ragione che il medico AI, esprimendosi circa le osservazioni al progetto ivi
incluso il certificato di cui sopra, ha ritenuto che l’intervento di cataratta
non comportava un’incapacità lavorativa prolungata (dalle tavole processuali
non emerge nulla di diverso) e che, essendo l’assicurato di formazione
economista/impiegato, il ventaglio delle attività da evitare illustrato dal
curante non gli impediva di svolgere attività compatibili con l’affezione
allergologica (docc. 63 e 64 incarto AI).
Questa Corte
non può neppure ignorare il fatto che le stesse certificazioni dei curanti
risultano, oltre che scarne, in contraddizione fra loro: da una parte il dr. __________
non ha rilevato alcuna incapacità lavorativa, descrivendo dei limiti
funzionali, dall’altra il dr. Lepori ha, dal canto suo, indicato un’incapacità
lavorativa in misura completa senza alcuna motivazione e senza indicare in
quale attività essa sia da inquadrare, limitandosi ad un generico rinvio a
quanto accertato dal collega, dr. __________.
Da ultimo,
si rileva che la documentazione presentata dal ricorrente nelle more del
ricorso risulta irrilevante ai fini del giudizio, trattandosi di semplici
rilievi fotografici effettuati dall’assicurato medesimo e dei risultati di un
esame di laboratorio senza spiegazione alcuna (doc. X, allegato B2 e doc. XIII,
allegati C1-C14).
2.7.2. Il
ricorrente asserisce che l’istruttoria dellUAI “
è carente ed insufficiente
contravvenendo all’obbligo di accertamento previsto dall’art. 43 LPGA
”
(doc. I, p.to 7), poiché l’amministrazione avrebbe dovuto, sulla base delle
refertazioni mediche di cui l’insorgente si prevale e delle ulteriori censure
ricorsuali di cui in appresso, “
attuare approfondimenti medico-specialistici
e amministrativi, al fine di riconoscere un grado d’invalidità e (in via
subordinata) attuare i provvedimenti di reinserimento e di reinserimento
professionale che si impongono
” (doc. I, p.to 11).
Il citato
disposto di legge prevede, fra l’altro, che l’assicuratore intraprenda
d’ufficio
i necessari
accertamenti, raccogliendo le informazioni
di
cui ha bisogno
(cpv. 1).
A tal
proposito, giova rammentare che nell’ambito della procedura amministrativa
l’assicuratore gode di un ampio margine d’apprezzamento circa la necessità,
l’estensione e l’opportunità dell’accertamento medico da esperire e che il
libero apprezzamento delle prove costituisce parimenti un principio valido
nell’ambito delle assicurazioni sociali (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n. 18
e segg. e 61 e segg. ad art. 43 LPGA).
Inoltre, il
principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare, quest’obbligo non potendo tradursi in
una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre
degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle
proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all’autorità
giudiziaria rispettivamente all’amministrazione l’onere di attuare un nuovo
esame medico, quando alla base della lamentela vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di
salute (cfr. pro multis STCA 32.2021.79 del 17 novembre 2021 consid. 2.8.).
Come accertato
al considerando precedente, in concreto la refertazione medica di cui il
ricorrente si è prevalso sia in questa sede che nella procedura amministrativa è
stata valutata dal medico AI, il quale non l’ha ritenuta sufficiente per
accertare un’incapacità lavorativa, conclusioni che questa Corte può fare
integralmente proprie.
Il
ricorrente asserisce che “[benché]
di formazione impiegato di commercio, a
causa dei suoi gravi problemi di salute non ha mai potuto esercitare la propria
attività lavorativa quant’anche considerata idonea dai medici dell’UAI. La sua
unica esperienza professionale si è limitata a uno stage in marketing durante a
(
sic
!)
sua formazione terminata nel 2008 con un attestato di
maturità federale
”, rinviando a molteplici affezioni (doc. I, p.to 8. e
9.).
Che il
ricorrente sia al beneficio di prestazioni assistenziali è un dato di fatto che
trova riscontro nelle tavole processuali (cfr. tra gli altri doc. 51 incarto
AI). Per contro, l’asserzione secondo cui le affezioni comportino un’incapacità
lavorativa costituisce una mera allegazione di parte che trova riscontro solo nello
scarno certificato del curante, dr. __________ di cui si è già detto sopra e
che, peraltro è in contraddizione con quanto certificato dal collega dr. __________
(cfr. supra consid. 2.7.1.).
Pertanto,
l’osservazione del ricorrente sul punto risulta infondata.
L’insorgente
asserisce inoltre che “
la patologia in essere provochi periodicamente delle
ulcere alle mani ciò che concretamente rende qualsivoglia attività lucrativa
inesigibile. A ciò si aggiungano le problematiche legate alle allergie
inalatorie, ai dolori, al forte prurito (con effetto negativo a livello di
capacità di concentrazione e resa) e gli effetti collaterali dei medicamenti)
”,
suffragando tale asserzione con un rinvio a pagine internet, accennando a “
sofferenze
psicologiche, anch’esse potenzialmente invalidanti e completamente neglette
”
e rimproverando all’amministrazione di non aver approfondito tali tematiche
(doc. I, p.to 13. – 15.).
Circa l’ulcera
agli arti superiori e l’accenno ad imprecisate problematiche di natura psicologica,
si rileva che tali doglianze non sono mai state sollevate durante la procedura
amministrativa, ragione per cui il rimprovero all’amministrazione di aver
proceduto ad un’istruttoria superficiale sul punto rasenta la malafede.
Inoltre, come ammesso dallo stesso legale, agli atti non vi è alcuna
refertazione medica in tal senso; neppure i curanti, che hanno in cura RI 1 da
anni hanno mai accennato a tali affezioni e le fotografie presentate nelle more
della presente procedura (cfr. supra consid. 1.9. e 1.11.) non colmano la
carente sostanziazione sul punto.
Quo al
rinvio a pagine web che trattano della dermatite atopica e delle patologie
psichiche ad essa potenzialmente riconducibili, esso risulta irrilevante non trattandosi
di refertazioni mediche riferite al caso che ci occupa ma piuttosto di meri
spunti dottrinali che, come tali, non si esprimono circa le ripercussioni sulla
capacità lavorativa del ricorrente. A tal proposito giova ricordare che l’accertamento
dell’incapacità lavorativa è una prerogativa medica, non giuridica.
Pertanto, le
doglianze del ricorrente risultano sul punto inconferenti.
Infine, il
ricorrente censura le conclusioni dell’amministrazione secondo cui egli sia
abile al lavoro in misura completa in lavori afferenti al suo ambito di
formazione, segnatamente impiegato d’ufficio a tempo pieno (doc. I, p.to 16.)
Sul punto
questa Corte può far propria la presa di posizione del medico AI del 6 settembre
2016, ribadita dall’UAI in questa sede e tutt’ora pertinente (doc. IV, pag. 2;
doc. 34 incarto AI: “
Assolutamente non necessario un ambiente asettico
”),
secondo cui agli atti non vi è alcun indizio circa la necessità di un ambiente
totalmente asettico in cui svolgere l’attività d’impiegato.
Il TCA non
ravvisa alcun motivo per dubitare delle conclusioni del medico AI circa la
capacità lavorativa dell’insorgente, rilevando che con i dovuti accorgimenti
(come ad esempio la possibilità di usufruire del telelavoro, un ambiente di
lavoro rispettoso dei limiti funzionali descritti dal curante dr. __________ e
dal medico AI) RI 1 sarebbe in grado di sfruttare la sua capacità lavorativa sul
mercato del lavoro equilibrato quale impiegato d’ufficio (come da sua formazione).
In effetti, questo tipo di attività amministrativa è quella che meglio si
presta ad un approccio flessibile anche per il datore di lavoro.
Quanto
precede trova conforto nella giurisprudenza della nostra Alta Corte (cfr. STF
9C_15/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 6.1. e segg., 9C_277/2016 del 15 marzo
2017 consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali), fatta propria dal TCA (cfr.
pro multis STCA 32.2021.89 del 7 marzo 2022 consid. 2.6. e 32.2016.127 del 13
luglio 2017 consid. 2.7.).
Non essendo
l’asserzione del ricorrente secondo cui egli è inabile al lavoro in misura
completa e in ogni attività sufficientemente sostanziata, la censura
dell’insorgente cade nel vuoto.
2.8. Circa
la valutazione economica, il ricorrente sostiene che “[…]
date le
limitazioni funzionali e ambientali di cui soffre il signor RI 1, in aggiunta a
una riduzione per incapacità lavorativa s’impone nella definizione del reddito
da invalido una riduzione sociale del 20% almeno
” (doc. I, p.to 17.). Il
TCA può pertanto limitare il proprio esame a solo questo aspetto.
Quo
alla riduzione percentuale va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice
non
può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il
TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte
per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età,
gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o
ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione
globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi
fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze
concrete (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, la Corte federale ha infine confermato
il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria (consid. 5.4.). Questa giurisprudenza è stata
confermata anche nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.
Giova
altresì ricordare che non è sufficiente che con l’impugnativa il ricorrente si
limiti ad elencare singoli aspetti che potenzialmente potrebbero giustificare
una riduzione percentuale dal reddito da invalido, in particolare se è stata
accertata una capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguata che,
così l’Alta Corte, permette comunque di gestire un carico di lavoro
rispettabile (cfr. STF 8C_190/2019 del 12 febbraio 2020, consid. 4.1. e seg.).
Nel caso
di specie, risulta assodato che, nonostante l’affezione dermatologica e
allergologica, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti
di tempo o di rendimento, l’attività di impiegato d’ufficio con i debiti
accorgimenti (cfr. supra consid. 2.7.2.). In simili attività,
occorre
ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività (anche)
sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, ragione per cui mal si
comprende la richiesta di riduzione percentuale dal reddito da invalido.
In
effetti, secondo la
più recente
giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, la STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020
commentata da A. Bernasconi in SZS/RSAS 2021 pag. 49), una riduzione dettata
dagli impedimenti fisici si giustifica soltanto se, anche su un mercato del
lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla
persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente
ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del
9 luglio 2019 consid. 5.2.2. e i riferimenti ivi citati), circostanza che in
casu non è data.
Pertanto,
anche questa doglianza del ricorrente risulta infondata.
Visto tutto
quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso
respinto.
2.9.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio
2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a
LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f
bis
LPGA nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2022.20
jv/sc
Lugano
8 giugno 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 28 febbraio 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
Vagliata la documentazione medica richiamata, in particolare quella dei medici curanti e del dr. __________ (specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia) (docc. 5, 6 e 13 incarto AI) e sulla base del rapporto finale SMR del 2 gennaio 2014 (doc. 11 incarto AI), lUAI ha prospettato, con progetto di decisione del 22 gennaio 2014, il rifiuto di prestazioni ritenendo che il danno alla salute non comportava alcuna inabilità lavorativa (doc. 10 incarto AI). Il preavviso negativo è stato confermato con decisione del 28 marzo 2014 (doc. 18 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato.
Con progetto di decisione del 17 febbraio 2015 lUAI ha prospettato la non entrata in materia, non avendo lassicurato dimostrato che dopo lemanazione della precedente decisione le circostanze oggettive, dal lato medico, avessero subito una modifica rilevante (doc. 20 incarto AI). Il preavviso è stato confermato con decisione del 13 aprile 2015 (doc. 23 incarto AI).
LUAI, interpretando lo scritto dellassicurato quale richiesta di rivalutazione (doc. 25 incarto AI), con progetto del 16 giugno 2016 ha nuovamente preavvisato la non entrata in materia (doc. 27 incarto AI).
Le osservazioni dellassicurato del 17 agosto 2016 (doc. 32 incarto AI) sono state valutate dal medico AI che non le ha ritenute suscettibili di modificare quanto preavvisato (doc. 34 incarto AI), ragione per cui con decisione del 7 settembre 2016 lUAI ha respinto nuovamente lentrata in materia (doc. 35 incarto AI).
Con osservazioni del 27 agosto 2021 (doc. 39 incarto AI) lassicurato ha presentato due certificati dei medici curanti (doc. 38, pag. 113 e doc. 45, pag. 142 incarto AI), dr. __________ (specialista in allergologia, immunologia clinica e in pediatria) e dr. __________ (specialista in medicina interna); il primo indicava che a causa della dermatite associata a numerose allergie inalatorie, non tutti i lavori fossero conciliabili con lo stato valetudinario dellassicurato, mentre il secondo ha accertato unincapacità lavorativa completa (doc. 39, pag. 122 e seg. incarto AI).
LUAI, preso atto di quanto precede, ha ritenuto opportuno entrare in materia (docc. 40 e 41 incarto AI) e ha annullato il progetto del 24 agosto 2021 per procedere agli accertamenti del caso (doc. 46 incarto AI).
Facendo proprie le conclusioni del medico AI, con progetto del 23 novembre 2021 lUAI ha prospettato il rifiuto di prestazioni e di provvedimenti sanitari (doc. 53 incarto AI).
Con scritto del 14 dicembre 2021 lassicurato ha ribadito limpossibilità di esercitare qualsiasi attività lavorativa, chiedendo allamministrazione di essere convocato (doc. 54 incarto AI).
Il colloquio verbale è avvenuto il 5 gennaio 2022 in presenza del sig. __________, dellassicurato e di suo padre. Al termine del colloquio lassicurato ha richiesto copia dellincarto AI, asserendo che avrebbe fatto allestire dal suo medico un rapporto più specifico (docc. 55 e 56 incarto AI).
consideratoin diritto
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dellimporto della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado dinvalidità si pone tra il 40% e il 49%, limporto della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado dinvalidità supplementare (cpv. 4); se il grado dinvalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado dinvalidità (cpv. 2).
Secondo le disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dellAI) per le persone che diventano invalide dopo lentrata in vigore della modifica legislativa, ovvero dopo il 31 dicembre 2021, si applica la nuova legge.
Per contro, agli assicurati che al momento dellentrata in vigore della modifica legislativa beneficiano di una rendita dinvalidità e hanno compiuto55anni continua ad essere applicata la LAI nel suo tenore fino al 31 dicembre 2021.
Per le persone tra i30 e i 54anni che già percepiscono una rendita al momento dellentrata in vigore della modifica di legge, il diritto alla rendita precedente perdura fintanto che il grado dinvalidità non subisce una modifica ai sensi dellart. 17 cpv. 1 LPGA (modifica di almeno 5%oaumento al 100%). Il diritto alla rendita precedente perdura anche se questultima diminuisce in seguito ad un aumento del grado dinvalidità o aumenta in seguito ad una diminuzione del grado dinvalidità.
Inoltre, la rendita dinvalidità viene aumentata se risulta una rendita più alta a causa di un aumento del grado dinvalidità.
Per gli assicurati chenon hanno ancora compiuto i 30 annima che percepiscono già una rendita al momento dellentrata in vigore della modifica di legge in parola, solo dopo 10 anni dallentrata in vigore di detta modifica sarà applicata una scala delle rendite più dettagliata; se limporto della rendita diminuisce dopo 10 anni a causa dellapplicazione della scala delle rendite più dettagliata, limporto precedente continuerà ad essere pagato, configurando dunque un minimo.
In caso di modificazione rilevante del grado dinvalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA), sarà versata la rendita corrispondente ad esso.
Sempre con riferimento al contesto intertemporale, si rileva che le indennità giornaliere che allentrata in vigore della modifica legislativa sono versate in virtù dei previgenti artt. 22 cpv. 1bis e 23 cpv. 2 e 2bis continuano ad essere versate sino allabbandonooalla conclusione del provvedimento che le ha giustificate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dellautorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per lart. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dellassicurato determinante per lAI secondo lart. 6 LPGA di esercitare unattività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dellart. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, lUAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sullaffidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dellassicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano unopinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dallamministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In questultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico lesperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base allinsieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. In concreto, ricevuta la (nuova) domanda di prestazioni nellagosto 2021 (cfr. supra consid. 1.4.), al fine di accertare lo stato valetudinario dellassicurato lUAI ha proceduto a richiamare tutta la documentazione medica dai curanti e a sottoporla al vaglio del medico AI. Avendo questultimo accertato una capacità lavorativa completa in ogni attività, lamministrazione ha proceduto ad emanare la decisione qui impugnata, debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.1.).
Il ricorrente contesta sia la valutazione medico-teoria operata dal medico AI, sia la valutazione economica calcolata dallUAI con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito.
Il certificato del 20 maggio 2021 del dr. __________ ha il seguente tenore:
In sintesi, il curante ha diagnosticato una dermatite atopica, rilevandone il miglioramento tramite trattamento in corso e precisando come laffezione dermatologica unita alle allergie inalatorie esclude la possibilità di eseguire attività che esporrebbero lassicurato al contatto con diversi agenti. Lo specialista non ha tuttavia mai accertato uninabilità lavorativa, né si è espresso circa le ripercussioni della stessa sullattività di impiegato dufficio. Ne consegue che tale certificato è da interpretare quale lista di attività che lassicurato non dovrebbe svolgere a causa dellaffezione allepidermide e può tuttalpiù assumere i contorni di limiti funzionali.
Tale disamina trova conferma anche nel formulario Rapporto medico: integrazione professionale/Rendita inviato al menzionato curante, compilato dalla dr.ssa __________ (anchessa specialista in dermatologia) in sua vece e datato 14 settembre 2021. La specialista ha indicato come fino a tale data non sia mai stata attestata unincapacità lavorativa, accertando altresì come la pregressa grave dermatite atopica fosse in regressione netta grazie alla terapia farmacologica, evidenziando inoltre un buon controllo della dermatite. Circa i limiti funzionali del signor RI 1, la dr.ssa __________ non ne ha rilevati, formulando una prognosi buona sullintegrazione del paziente e rispondendo alla domanda Quali sono i fattori che impediscono lintegrazione? con possibilità di esacerbazione della dermatite atopica, escludendo infine limitazioni afferenti alle mansioni domestiche quali la conduzione delleconomica domestica, lalimentazione, la pulizia dellabitazione, gli acquisti, il bucato e la cura dei bambini (doc. 50 incarto AI).
Oltre a quanto precede, lassicurato aveva presentato il certificato del dr. __________ (internista) del 9 giugno 2021 del seguente tenore:
Il dr. __________ (internista) si è dunque limitato a far riferimento ad una grave malattia dermatologica, accertando unincapacità lavorativa completa nonostante il collega (lui sì, specialista nella disciplina interessata) non avesse mai certificato nulla in tal senso, anzi (vedasi sopra).
Visto quanto precede, è a ragione che il medico AI nel suo rapporto finale SMR del 22 novembre 2021, dopo aver preso atto delle refertazioni mediche citate e osservando come il dr. __________ avesse attestato genericamente unincapacità lavorativa del 100%, ha così valutato la situazione valetudinaria dellassicurato (sottolineature del redattore):
Il medico AI ha dunque inserito la dermatite atopica tra le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, riprendendo i limiti funzionali indicati nel rapporto del dr. __________ del 20 maggio 2021 (doc. 52, pag. 177 e seg. incarto AI). Alla domanda È prevedibile una variazione della capacità lavorativa/mansioni consuete con ladozione di provvedimenti sanitari/terapie?, il dr. __________ ha risposto negativamente (doc. 52, pag. 180 incarto AI).
Contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione, lassicurato, oltre ad informare lUAI circa il secondo intervento di cataratta avvenuto il 25 gennaio 2022 (doc. 61, pag. 193 incarto AI), ha presentato il certificato del dr. __________ del 3 febbraio 2022, il quale ha attestato:
Lavori da evitare:
Al certificato il dr. __________ ha allegato anche un dépliant informativo che illustra tra laltro casi in cui individui affetti da allergie hanno potuto svolgere alcuni dei mestieri indicati sopra tramite i dovuti accorgimenti (doc. 61, pag. 196 e segg. incarto AI).
In sostanza, il dr. __________ si è limitato a ribadire quanto già asserito nel certificato del 20 maggio 2021, fornendo un elenco esemplificativo di mestieri che lassicurato non può svolgere a causa dellaffezione dermatologica e allergologica.
Ed è dunque a ragione che il medico AI, esprimendosi circa le osservazioni al progetto ivi incluso il certificato di cui sopra, ha ritenuto che lintervento di cataratta non comportava unincapacità lavorativa prolungata (dalle tavole processuali non emerge nulla di diverso) e che, essendo lassicurato di formazione economista/impiegato, il ventaglio delle attività da evitare illustrato dal curante non gli impediva di svolgere attività compatibili con laffezione allergologica (docc. 63 e 64 incarto AI).
Questa Corte non può neppure ignorare il fatto che le stesse certificazioni dei curanti risultano, oltre che scarne, in contraddizione fra loro: da una parte il dr. __________ non ha rilevato alcuna incapacità lavorativa, descrivendo dei limiti funzionali, dallaltra il dr. Lepori ha, dal canto suo, indicato unincapacità lavorativa in misura completa senza alcuna motivazione e senza indicare in quale attività essa sia da inquadrare, limitandosi ad un generico rinvio a quanto accertato dal collega, dr. __________.
Da ultimo, si rileva che la documentazione presentata dal ricorrente nelle more del ricorso risulta irrilevante ai fini del giudizio, trattandosi di semplici rilievi fotografici effettuati dallassicurato medesimo e dei risultati di un esame di laboratorio senza spiegazione alcuna (doc. X, allegato B2 e doc. XIII, allegati C1-C14).
Il citato disposto di legge prevede, fra laltro, che lassicuratore intraprenda dufficioi necessariaccertamenti, raccogliendo le informazionidi cui ha bisogno(cpv. 1).
A tal proposito, giova rammentare che nellambito della procedura amministrativa lassicuratore gode di un ampio margine dapprezzamento circa la necessità, lestensione e lopportunità dellaccertamento medico da esperire e che il libero apprezzamento delle prove costituisce parimenti un principio valido nellambito delle assicurazioni sociali (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n. 18 e segg. e 61 e segg. ad art. 43 LPGA).
Inoltre, il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nellobbligo delle parti di collaborare, questobbligo non potendo tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi segnatamente di natura medica a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare allautorità giudiziaria rispettivamente allamministrazione lonere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. pro multis STCA 32.2021.79 del 17 novembre 2021 consid. 2.8.).
Come accertato al considerando precedente, in concreto la refertazione medica di cui il ricorrente si è prevalso sia in questa sede che nella procedura amministrativa è stata valutata dal medico AI, il quale non lha ritenuta sufficiente per accertare unincapacità lavorativa, conclusioni che questa Corte può fare integralmente proprie.
Il ricorrente asserisce che [benché]di formazione impiegato di commercio, a causa dei suoi gravi problemi di salute non ha mai potuto esercitare la propria attività lavorativa quantanche considerata idonea dai medici dellUAI. La sua unica esperienza professionale si è limitata a uno stage in marketing durante a(sic!)sua formazione terminata nel 2008 con un attestato di maturità federale, rinviando a molteplici affezioni (doc. I, p.to 8. e 9.).
Che il ricorrente sia al beneficio di prestazioni assistenziali è un dato di fatto che trova riscontro nelle tavole processuali (cfr. tra gli altri doc. 51 incarto AI). Per contro, lasserzione secondo cui le affezioni comportino unincapacità lavorativa costituisce una mera allegazione di parte che trova riscontro solo nello scarno certificato del curante, dr. __________ di cui si è già detto sopra e che, peraltro è in contraddizione con quanto certificato dal collega dr. __________ (cfr. supra consid. 2.7.1.).
Pertanto, losservazione del ricorrente sul punto risulta infondata.
Linsorgente asserisce inoltre che la patologia in essere provochi periodicamente delle ulcere alle mani ciò che concretamente rende qualsivoglia attività lucrativa inesigibile. A ciò si aggiungano le problematiche legate alle allergie inalatorie, ai dolori, al forte prurito (con effetto negativo a livello di capacità di concentrazione e resa) e gli effetti collaterali dei medicamenti), suffragando tale asserzione con un rinvio a pagine internet, accennando a sofferenze psicologiche, anchesse potenzialmente invalidanti e completamente neglette e rimproverando allamministrazione di non aver approfondito tali tematiche (doc. I, p.to 13. 15.).
Circa lulcera agli arti superiori e laccenno ad imprecisate problematiche di natura psicologica, si rileva che tali doglianze non sono mai state sollevate durante la procedura amministrativa, ragione per cui il rimprovero allamministrazione di aver proceduto ad unistruttoria superficiale sul punto rasenta la malafede. Inoltre, come ammesso dallo stesso legale, agli atti non vi è alcuna refertazione medica in tal senso; neppure i curanti, che hanno in cura RI 1 da anni hanno mai accennato a tali affezioni e le fotografie presentate nelle more della presente procedura (cfr. supra consid. 1.9. e 1.11.) non colmano la carente sostanziazione sul punto.
Quo al rinvio a pagine web che trattano della dermatite atopica e delle patologie psichiche ad essa potenzialmente riconducibili, esso risulta irrilevante non trattandosi di refertazioni mediche riferite al caso che ci occupa ma piuttosto di meri spunti dottrinali che, come tali, non si esprimono circa le ripercussioni sulla capacità lavorativa del ricorrente. A tal proposito giova ricordare che laccertamento dellincapacità lavorativa è una prerogativa medica, non giuridica.
Pertanto, le doglianze del ricorrente risultano sul punto inconferenti.
Infine, il ricorrente censura le conclusioni dellamministrazione secondo cui egli sia abile al lavoro in misura completa in lavori afferenti al suo ambito di formazione, segnatamente impiegato dufficio a tempo pieno (doc. I, p.to 16.)
Sul punto questa Corte può far propria la presa di posizione del medico AI del 6 settembre 2016, ribadita dallUAI in questa sede e tuttora pertinente (doc. IV, pag. 2; doc. 34 incarto AI: Assolutamente non necessario un ambiente asettico), secondo cui agli atti non vi è alcun indizio circa la necessità di un ambiente totalmente asettico in cui svolgere lattività dimpiegato.
Il TCA non ravvisa alcun motivo per dubitare delle conclusioni del medico AI circa la capacità lavorativa dellinsorgente, rilevando che con i dovuti accorgimenti (come ad esempio la possibilità di usufruire del telelavoro, un ambiente di lavoro rispettoso dei limiti funzionali descritti dal curante dr. __________ e dal medico AI) RI 1 sarebbe in grado di sfruttare la sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro equilibrato quale impiegato dufficio (come da sua formazione). In effetti, questo tipo di attività amministrativa è quella che meglio si presta ad un approccio flessibile anche per il datore di lavoro.
Quanto precede trova conforto nella giurisprudenza della nostra Alta Corte (cfr. STF 9C_15/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 6.1. e segg., 9C_277/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali), fatta propria dal TCA (cfr. pro multis STCA 32.2021.89 del 7 marzo 2022 consid. 2.6. e 32.2016.127 del 13 luglio 2017 consid. 2.7.).
Non essendo lasserzione del ricorrente secondo cui egli è inabile al lavoro in misura completa e in ogni attività sufficientemente sostanziata, la censura dellinsorgente cade nel vuoto.
Giova altresì ricordare che non è sufficiente che con limpugnativa il ricorrente si limiti ad elencare singoli aspetti che potenzialmente potrebbero giustificare una riduzione percentuale dal reddito da invalido, in particolare se è stata accertata una capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguata che, così lAlta Corte, permette comunque di gestire un carico di lavoro rispettabile (cfr. STF 8C_190/2019 del 12 febbraio 2020, consid. 4.1. e seg.).
Nel caso di specie, risulta assodato che, nonostante laffezione dermatologica e allergologica, lassicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, lattività di impiegato dufficio con i debiti accorgimenti (cfr. supra consid. 2.7.2.). In simili attività,occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività (anche) sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, ragione per cui mal si comprende la richiesta di riduzione percentuale dal reddito da invalido.
Pertanto, anche questa doglianza del ricorrente risulta infondata.
Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti