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32.2021.49

Decisione incidentale, con la quale l'Ufficio AI ha negato - per motivi medici - all'assicurata di poter accedere ai propri atti medici, confermata dal TCA. L'assicurata non ha designato un medico di fiducia al quale inviare gli atti medici e non ha dimostrato un danno irreparabile

Ticino · 2021-10-14 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2021.49

BS/RG

Lugano

14 ottobre 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione (incidentale) dell’11 marzo 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

La decisione con la quale viene rifiutata la visione degli atti va emessa sottoforma di decisione incidentale non soggetta a opposizione e direttamente impugnabile davanti al TCA (SVR 1996 IV Nr. 68 p. 199; cfr. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 24 n. 1464 e Kieser, ATSG – Kommentar, 2020, art. 49 n. 40 pag. 890, art. 52 n. 56 - 59 pag. 947 e art. 60 n. 5 pag.1074; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

Presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).

Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile.

Spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una decisione incidentale le causi un danno irreparabile (DTF 134 III 426consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di quest’ultimo appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1), ritenuto che trattandosi di decisione incidentale in assenza di un danno irreparabile il ricorso contro la stessa va dichiarato irricevibile (STF 9C_ 9C_805/2007; STCA 38.2019.54 del 6 novembre 2019; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti