Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 dicembre 2017). In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “ resistenza alle terapie ” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale. Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281. Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5). 2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato ( DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465). Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc ) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352). 2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, l’UAI, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato, ha conferito mandato al __________ di procedere ad una perizia pluridisciplinare internistica, cardiologica, psichiatrica e reumatologica (cfr. supra consid. 1.5.). Gli accertamenti degli specialisti sono confluiti nel rapporto peritale del 19 agosto 2019 (cfr. supra consid. 1.6.). Considerate le osservazioni dell’assicurato al successivo progetto di decisione con il quale veniva prospettato il rifiuto delle prestazioni, non potendo escludere un peggioramento dello stato valetudinario del signor RI 1, è stata fatta esperire una perizia pluridisciplinare di decorso che, oltre alle discipline di cui sopra, comprendeva anche dei test psicodiagnostici (cfr. supra consid. 1.9.). Gli accertamenti di decorso sono confluiti nel rapporto peritale del 13 luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.10), posto alla base – unitamente al rapporto SMR del 19 luglio 2021 – della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.11. e segg.). La valutazione medico-teorica operata dai periti conclude che dal 1. maggio 2018 l’assicurato era completamente abile al lavoro in attività adeguata ai limiti funzionali acccertati (cfr. supra consid. 1.7. e 1.10.), conclusioni fatte proprie dal medico AI (cfr. supra consid. 1.10.). Il ricorrente contesta la valutazione medico-teorica operata dai periti, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito (cfr. infra consid. 2.7.1. e seg.). 2.7. In casu, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni peritali di cui ai rapporti __________ del 19 agosto 2019 e del 13 luglio 2021, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i surriferiti parametri giurisprudenziali. 2.7.1. Come accennato (cfr. supra consid. 2.6. in fine), il ricorrente contesta le conclusioni peritali. In prima battuta, a mente sua la patologia cardiaca unitamente all’epicondilite ulnare e “ ad altre di minor entità […] e alle prescrizione farmacologiche […] provocano dal profilo oggettivo […] delle limitazioni oggettive […] che no (sic!) sono unicamente il carico massimo di 5kg [limite funzionale accertato dai periti, n.d.r.], a una stanchezza/spossatezza che si rileva già dopo poco tempo […]. Evidentemente questo senso di sfinimento porta anche a una perdita di concentrazione e a difficoltà nell’eseguire lavori di precisione. Si ritiene quindi la valutazione data dall’AI oggettivamente scorretta e arbitraria ” (doc. I, pag. 2). A tal proposito, si rileva che l’insorgente non ha prodotto o rinviato ad alcuna documentazione medico-specialistica atta a suffragare la sua contestazione, rispettivamente, ad inficiare le conclusioni peritali. Dalle tavole processuali non emerge inoltre alcuna refertazione medica che non sia stata considerata dai periti. È dunque a ragione che l’UAI aveva, nella decisione formale, definito le contestazioni del ricorrente già sollevate nell’opposizione al progetto di decisione quale “ valutazione soggettiva del signor RI 1 ”, rilevando come “ non viene fornita alcuna nuova documentazione medica dettagliata a sostegno di quanto indicato. ” (doc. A1). Sul punto, dunque, ricordato come le due perizie del __________ in casu rispettano i parametri giurisprudenziali determinanti, configurando essa una mera contestazione generica, la doglianza del ricorrente risulta inconferente. Al proposito è bene ricordare che – come osservato con pertinenza dall’UAI in sede di risposta (doc. X, pag. 2) – il principio inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato nel dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157, consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con rinvii). Nell’evenienza concreta la patrocinatrice del ricorrente si è limitata a contestare refertazioni medico-specialistiche di esperti esterni indipendenti alle quali, come visto, va attribuita forza probante piena. Infatti, la contestazione afferente al “ profilo fisico ” non ha alcuna base oggettiva ma configura una mera doglianza soggettiva del ricorrente priva di qualsiasi supporto probatorio; a tal proposito, non può certo essere il TCA a dover creare argomentazioni pertinenti e nessi logici a favore del ricorrente, a maggior ragione se rappresentato da una legale. 2.7.2. Il ricorrente contesta inoltre le conclusioni del perito psichiatra, dr. __________ (doc. I, pag. 3), prevalendosi di un rapporto datato 19 ottobre 2021 del curante specialista, dr. __________ (doc. A2). Per quanto attiene alla valutazione medico-teorica del perito, egli ha fondato le proprie conclusioni sulla base di tutta la documentazione agli atti (ad eccezione del rapporto del dr. __________ poc’anzi citato), ivi inclusa la precedente perizia del 19 agosto 2019 (cfr. doc. 55, pagg. 230 e 233 incarti AI), ritenendo la sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) ininfluente sulla capacità lavorativa, come peraltro già rilevato nella precedente perizia del 2019 (doc. 100, pag. 421 e segg. incarto AI; cfr. supra consid. 1.6.). Le conclusioni del perito sono state formulate anche tenendo conto dei risultati del test psicodiagnostici (cfr. supra consid. 1.9.) che hanno evidenziato una palese tendenza all’esagerazione della sintomatologia (doc. 100, pagg. 361, 416 ed in particolare la pag. 427 incarto AI). Da parte sua, il ricorrente si è limitato a riportare, parafrasandola, l’attestazione del curante dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) presentata in sede ricorsuale secondo cui il signor RI 1, a causa della patologia psichiatrica, è “ inabile al lavoro nella misura del 100%, in qualsiasi attività, a partire dal mese di settembre 2020 .” (doc. A2). Il curante non spende tuttavia una parola in merito alle risultanze peritali, limitandosi ad esprimere una sua valutazione a compartimento stagno. Essendo le conclusioni dei due psichiatri antitetiche, si è resa necessaria una nuova presa di posizione – su richiesta del medico AI – da parte del perito psichiatra che, con scritto del 26 gennaio 2022, si è così espresso: “Ho preso visione del rapporto medico del 19.10.2021 redatto dal collega psichiatra Dr. __________ di __________ e degli scritti della rappresentante legale dell’A. Per quanto attiene alla pate strettamente psichiatrica rilevo che lo psichiatra curante ha segnalato la presenza di un quadro clinico di maggiore gravità rispetto a quello da me valutato nell’ambito dell’ultima perizia __________ ma, tenuto conto che a seguito delle pressocché medesime motivazioni addotte dallo psichiatra curante si era ritenuto di rivalutare la situazione giungendo da parte mia alla stessa diagnosi che era stata posta in occasione della prima perizia __________, cosa che tra l’altro ha trovato una ulteriore conferma dalla effettuazione di alcuni esami psicodiagnostici che sono stati volti a sondare l’attendibilità della sintomatologia accusata dal soggetto e a precisarne il profilo di personalità, sono a confermare le mie conclusioni peritali e non ritengo indicato proprio alla luce di queste considerazioni procedere con un aggiornamento dello stato di salute dell’A. ” (doc. X 2). A tal proposito, il medico AI dr. __________ (specialista in psichiatria) così si è espresso: “ Ho preso visione della risposta del __________, in particolare del perito psichiatrico Dr. __________, completa ed esaustiva e a cui intendo allinearmi. Le precedenti prese di posizione SMR sono confermate. ” (doc. X 1 e 3). Come accennato, al riguardo il ricorrente non ha più preso posizione rispettivamente non ha presentato nuovi mezzi di prova nel termine impartitogli da questa Corte (cfr. supra consid. 1.16. in fine). Ne consegue che anche la contestazione afferente alla perizia psichiatrica risulta inconferente. 2.8. In conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze delle perizie pluridisciplinari __________ del 19 agosto 2019 e del 13 luglio 2021 e la successiva presa di posizione del dr. __________ del 26 gennaio 2022, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5.), richiamato inoltre l’obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 55% dal 20 ottobre 2020 nell’attività precedente di magazziniere, mentre in un’attività adeguata egli risulta abile al lavoro in misura completa dal 1. maggio 2018 (cfr. supra consid. 1.10. e 1.11.: in concreto il refuso dell’amministrazione risulta ininfluente ai fini del giudizio). 2.9. Il ricorrente non ha contestato il calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’amministrazione (cfr. doc. I) e questo Tribunale non intravvede motivi per non confermarlo. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto. 2.10. Con il ricorso il ricorrente asserisce di essere “ sin d’ora disposto a essere sottoposto a una chiara perizia psichica neutra, che tenga conto di tutte le risultanze oggettive e soggettive rilevate non solo dello specialista curante, ma anche dagli specialisti incaricati dall’AI ”. (doc. I, p.to 4). Qualora tale asserzione fosse da interpretare quale assunzione di ulteriori mezzi di prova, questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per statuire nel merito della presente vertenza senza che si renda necessaria l’assunzione di ulteriore materiale probatorio. Giova al proposito ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). 2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2021.121
jv/gm
Lugano
26 aprile 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
B Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Cardiopatia ischemica cronica su malattia coronarica bivasale con esiti di angioplastica e stent ramo circonflesso 27.10.2017, subocclusione cronica della coronaria ds., e occlusione di un piccolo ramo marginale (ultima coronarografia del 14.09.2018).
Possibile angina cronica CCS classe II.
B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
Epicondilite ulnare e radiale a ds. cronica associata a una lieve disfunzione del nervo ulnare e miogelosi diffuse allavambraccio prossimale, lieve tendinite di De Quervain a sin.:
Sindrome ansiosodepressiva (ICD-10 F41.2)
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.
Ipercolesterolemia in trattamento farmacologico.
Sovrappeso con BMI 25 kg/m2.
Nota gastrite cronica HP positiva con cura eradicatoria nel 2016.
Tabagismo cronico.(doc. 55, pag. 193 e seg. incarto AI).
Circa la capacità lavorativa globale, gli esperti si sono così determinati:
G Capacità lavorativa nellattività svolta finora
Globalmente, nellattività da ultimo esercitata di collaboratore nel reparto confezionamento formaggi presso __________, vi è attualmente una capacità lavorativa nella misura del 75%, intesa come riduzione del rendimento sullarco di unintera giornata lavorativa.
H Capacità lavorativa in unattività adeguata
Globalmente in unattività adatta allo stato di salute vi è attualmente una capacità lavorativa piena. (doc. 55, pag. 195 e seg. incarto AI).
Circa levoluzione della capacità lavorativa, i periti hanno osservato quanto segue:
I Motivazione della capacità e dellincapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
La questione non si pone: lattuale capacità lavorativa globale è determinata unicamente dalla patologia descritta in ambito cardiologico.
I. 1 Descrivere levoluzione della capacità lavorativa nel tempo nellattività svolta
Tenendo in considerazione quanto descritto dai consulenti e dalla valutazione medico-fiduciaria del Dr. med. __________ del 18.5.2018[doc. 9 incarto AI, n.d.r.]si ritiene che nellattività da ultimo esercitata vi sia una capacità lavorativa globale nella misura del 75% a partire da luglio 2018, mentre in unattività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa piena da maggio 2018. In precedenza valgolo le valutazioni della capacità lavorativa descritte negli atti, con incapacità lavorativa totale durante le degenze descritte.
I. 2 Descrivere levoluzione della capacità lavorativa nel tempo in unattività adatta
Tenendo in considerazione quanto descritto dai consulenti e dalla valutazione medico-fiduciaria del Dr. med. __________ del 18.5.2018[doc. 9 incarto AI, n.d.r.]si ritiene che nellattività da ultimo esercitata vi si auna capacità lavorativa globale nella misura del 75% a partire da luglio 2018, mentre in unattività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa piena da maggio 2018. In precedenza valgono le valutazioni della capacità lavorativa descritte negli atti, con incapacità lavorativa totale durante le degenze descritte. (doc. 55, pag. 196 incarto AI).
% IL in attività precedente*
% IL in attività adeguata*
Periodi
100
100
dal 27 ottobre 2017
50
50
dal 12 marzo 2018
0
0
dal 1. aprile 2018
100
100
dal 5 aprile 2018
0
dal 1. maggio 2018
50
dal 28 maggio 2018
0
dal 15 giugno 2018
100
dal 19 giugno 2018
25
dal 1. luglio 2018
*intesa come riduzione del rendimento
Con rapporto del 17 dicembre 2019 il consulente in integrazione ha ritenuto che non vi fossero più i presupposti per lattuazione di provvedimenti professionali con frequenza scolastica, ritenendo lassicurato direttamente reintegrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento (doc. 60 incarto AI).
Con osservazioni del 31 gennaio 2020 lassicurato ha presentato attestazioni mediche dei curanti, dr.ssa __________ e dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia); la prima ha accertato unincapacità lavorativa totale per attività moderate-importanti dal punto di vista cardiologico, mentre il secondo ha accertato unincapacità lavorativa totale in qualsiasi attività (docc.62 e 63 incarto AI). Sulla scorta delle surriferite refertazioni, lassicurato ha richiesto che da parte vostra si proceda a degli accertamenti approfonditi sia dal profilo fisico, sia psichico dellassicurato, rivedendo di conseguenza il vostro progetto di decisione. (doc. 64 incarto AI).
LUAI ha dunque proceduto in tal senso, conferendo nuovamente il mandato per una perizia pluridisciplinare di decorso in ambito internistico, cardiologico, psichiatrico e reumatologico al __________; il centro peritale ha ritenuto inoltre necessario integrare dei test psicodiagnostici da effettuarsi dal signor __________ (docc. 76-82 incarto AI), sostituendo il perito dr. __________ con la dr.ssa __________ per la disciplina internistica (doc. 86 incarto AI).
I periti hanno accertato unincapacità lavorativa del 55% nellattività abituale e, in attività adeguata, dello 0% (doc. 100, pag. 375 incarto AI), con la seguente evoluzione nel tempo:
% IL in attività precedente*
% IL in attività adeguata*
Periodi
100
100
dal 27 ottobre 2017
50
50
dal 12 marzo 2018
0
0
dal 1. aprile 2018
100
100
dal 5 aprile 2018
0
dal 1. maggio 2018
50
dal 28 maggio 2018
0
dal 15 giugno 2018
100
dal 19 giugno 2018
25
dal 1. luglio 2018
30
dall8 febbraio 2019
55
dal 20 ottobre 2020
*intesa sia come riduzione del rendimento che della presenza
Le conclusioni peritali sono state anche in questo caso fatte proprie dal medico AI, dr. __________, con rapporto SMR del 19 luglio 2021 (doc. 101 incarto AI; il citato rapporto SMR presenta un refuso, nel senso che il riacquisto della completa
capacità lavorativa in attività adeguate è stato erroneamente fatto risalire al 1. giugno in luogo del 1. maggio 2018, cfr. supra consid. 1.10).
consideratoin diritto
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dellautorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sullaffidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dellassicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano unopinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dallamministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In questultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico lesperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base allinsieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, lUAI, al fine di accertare lo stato valetudinario dellassicurato, ha conferito mandato al __________ di procedere ad una perizia pluridisciplinare internistica, cardiologica, psichiatrica e reumatologica (cfr. supra consid. 1.5.). Gli accertamenti degli specialisti sono confluiti nel rapporto peritale del 19 agosto 2019 (cfr. supra consid. 1.6.). Considerate le osservazioni dellassicurato al successivo progetto di decisione con il quale veniva prospettato il rifiuto delle prestazioni, non potendo escludere un peggioramento dello stato valetudinario del signor RI 1, è stata fatta esperire una perizia pluridisciplinare di decorso che, oltre alle discipline di cui sopra, comprendeva anche dei test psicodiagnostici (cfr. supra consid. 1.9.). Gli accertamenti di decorso sono confluiti nel rapporto peritale del 13 luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.10), posto alla base unitamente al rapporto SMR del 19 luglio 2021 della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.11. e segg.).
La valutazione medico-teorica operata dai periti conclude che dal 1. maggio 2018 lassicurato era completamente abile al lavoro in attività adeguata ai limiti funzionali acccertati (cfr. supra consid. 1.7. e 1.10.), conclusioni fatte proprie dal medico AI (cfr. supra consid. 1.10.).
Il ricorrente contesta la valutazione medico-teorica operata dai periti, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito (cfr. infra consid. 2.7.1. e seg.).
2.7.1. Come accennato (cfr. supra consid. 2.6. in fine), il ricorrente contesta le conclusioni peritali.
In prima battuta, a mente sua la patologia cardiaca unitamente allepicondilite ulnare e ad altre di minor entità[ ]e alle prescrizione farmacologiche[ ]provocano dal profilo oggettivo[ ]delle limitazioni oggettive[ ]che no(sic!)sono unicamente il carico massimo di 5kg[limite funzionale accertato dai periti, n.d.r.],a una stanchezza/spossatezza che si rileva già dopo poco tempo[ ].Evidentemente questo senso di sfinimento porta anche a una perdita di concentrazione e a difficoltà nelleseguire lavori di precisione. Si ritiene quindi la valutazione data dallAI oggettivamente scorretta e arbitraria (doc. I, pag. 2).
A tal proposito, si rileva che linsorgente non ha prodotto o rinviato ad alcuna documentazione medico-specialistica atta a suffragare la sua contestazione, rispettivamente, ad inficiare le conclusioni peritali. Dalle tavole processuali non emerge inoltre alcuna refertazione medica che non sia stata considerata dai periti.
È dunque a ragione che lUAI aveva, nella decisione formale, definito le contestazioni del ricorrente già sollevate nellopposizione al progetto di decisione quale valutazione soggettiva del signor RI 1, rilevando come non viene fornita alcuna nuova documentazione medica dettagliata a sostegno di quanto indicato. (doc. A1).
Sul punto, dunque, ricordato come le due perizie del __________ in casu rispettano i parametri giurisprudenziali determinanti, configurando essa una mera contestazione generica, la doglianza del ricorrente risulta inconferente.
Al proposito è bene ricordare che come osservato con pertinenza dallUAI in sede di risposta (doc. X, pag. 2) il principio inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato nel dovere delle parti di collaborare allistruzione della causa (DTF 122 V 157, consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare lobbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con rinvii).
Nellevenienza concreta la patrocinatrice del ricorrente si è limitata a contestare refertazioni medico-specialistiche di esperti esterni indipendenti alle quali, come visto, va attribuita forza probante piena.
Infatti, la contestazione afferente al profilo fisico non ha alcuna base oggettiva ma configura una mera doglianza soggettiva del ricorrente priva di qualsiasi supporto probatorio; a tal proposito, non può certo essere il TCA a dover creare argomentazioni pertinenti e nessi logici a favore del ricorrente, a maggior ragione se rappresentato da una legale.
2.7.2. Il ricorrente contesta inoltre le conclusioni del perito psichiatra, dr. __________ (doc. I, pag. 3), prevalendosi di un rapporto datato 19 ottobre 2021 del curante specialista, dr. __________ (doc. A2).
Per quanto attiene alla valutazione medico-teorica del perito, egli ha fondato le proprie conclusioni sulla base di tutta la documentazione agli atti (ad eccezione del rapporto del dr. __________ pocanzi citato), ivi inclusa la precedente perizia del 19 agosto 2019 (cfr. doc. 55, pagg. 230 e 233 incarti AI), ritenendo la sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) ininfluente sulla capacità lavorativa, come peraltro già rilevato nella precedente perizia del 2019 (doc. 100, pag. 421 e segg. incarto AI; cfr. supra consid. 1.6.).
Le conclusioni del perito sono state formulate anche tenendo conto dei risultati del test psicodiagnostici (cfr. supra consid. 1.9.) che hanno evidenziato una palese tendenza allesagerazione della sintomatologia (doc. 100, pagg. 361, 416 ed in particolare la pag. 427 incarto AI).
Da parte sua, il ricorrente si è limitato a riportare, parafrasandola, lattestazione del curante dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) presentata in sede ricorsuale secondo cui il signor RI 1, a causa della patologia psichiatrica, èinabile al lavoro nella misura del 100%, in qualsiasi attività, a partire dal mese di settembre 2020. (doc. A2). Il curante non spende tuttavia una parola in merito alle risultanze peritali, limitandosi ad esprimere una sua valutazione a compartimento stagno.
Essendo le conclusioni dei due psichiatri antitetiche, si è resa necessaria una nuova presa di posizione su richiesta del medico AI da parte del perito psichiatra che, con scritto del 26 gennaio 2022, si è così espresso:
Ho preso visione del rapporto medico del 19.10.2021 redatto dal collega psichiatra Dr. __________ di __________ e degli scritti della rappresentante legale dellA. Per quanto attiene alla pate strettamente psichiatrica rilevo che lo psichiatra curante ha segnalato la presenza di un quadro clinico di maggiore gravità rispetto a quello da me valutato nellambito dellultima perizia __________ ma, tenuto conto che a seguito delle pressocché medesime motivazioni addotte dallo psichiatra curante si era ritenuto di rivalutare la situazione giungendo da parte mia alla stessa diagnosi che era stata posta in occasione della prima perizia __________, cosa che tra laltro ha trovato una ulteriore conferma dalla effettuazione di alcuni esami psicodiagnostici che sono stati volti a sondare lattendibilità della sintomatologia accusata dal soggetto e a precisarne il profilo di personalità, sono a confermare le mie conclusioni peritali e non ritengo indicato proprio alla luce di queste considerazioni procedere con un aggiornamento dello stato di salute dellA. (doc. X 2).
A tal proposito, il medico AI dr. __________ (specialista in psichiatria) così si è espresso:
Ho preso visione della risposta del __________, in particolare del perito psichiatrico Dr. __________, completa ed esaustiva e a cui intendo allinearmi. Le precedenti prese di posizione SMR sono confermate. (doc. X 1 e 3).
Come accennato, al riguardo il ricorrente non ha più preso posizione rispettivamente non ha presentato nuovi mezzi di prova nel termine impartitogli da questa Corte (cfr. supra consid. 1.16. in fine).
Ne consegue che anche la contestazione afferente alla perizia psichiatrica risulta inconferente.
2.8. In conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze delle perizie pluridisciplinari __________ del 19 agosto 2019 e del 13 luglio 2021 e la successiva presa di posizione del dr. __________ del 26 gennaio 2022, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5.), richiamato inoltre lobbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati)che lassicurato presenta unincapacità lavorativa del 55% dal 20 ottobre 2020 nellattività precedente di magazziniere, mentre in unattività adeguata egli risulta abile al lavoro in misura completa dal 1. maggio 2018 (cfr. supra consid. 1.10. e 1.11.: in concreto il refuso dellamministrazione risulta ininfluente ai fini del giudizio).
2.9. Il ricorrente non ha contestato il calcolo del grado dinvalidità effettuato dallamministrazione (cfr. doc. I) e questo Tribunale non intravvede motivi per non confermarlo.
Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
Qualora tale asserzione fosse da interpretare quale assunzione di ulteriori mezzi di prova, questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per statuire nel merito della presente vertenza senza che si renda necessaria lassunzione di ulteriore materiale probatorio. Giova al proposito ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti