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32.2020.62

Ricorso non ricevibile perché tardivo. Assenza di motivi giustificanti una restituzione in intero del termine

Ticino · 2020-02-14 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorsonon è ricevibilein quanto tardivo. 2.-   Le spese di procedura per fr. 200 sono poste a carico della ricorrente. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2020.62

rg/sc

Lugano

17 luglio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 14 febbraio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fattoe in diritto

che                              -   per decisione 14 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1nell’agosto 2019 volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi;

-   con ricorso datato 27 maggio 2020 e pervenuto allo scrivente TCA il 29 maggio 2020 insorge l’assicurata personalmente contestando il diniego di prestazioni;

-   richiesto dal Tribunale a voler prendere posizione, con la risposta di causa, sulla tempestività del ricorso, l’Ufficio AI ha comunicato:

-   invitata a presentare le proprie osservazioni su quanto osservato dall’amministrazione in merito alla tempestività del gravame, l’insorgente è rimasta silente;

-   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

-   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere ilprimo giornodopo la scadenza della sospensione (DTF131 V 305; STFAI 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217,Mosimann,in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);

-   gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);

-   quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGAapplicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_823/2015 del 25 novembre 2015;DTF 127 I 34consid. 2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa);

-   se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF110 V 37 consid. 2;Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479);

-nella fattispecie in esame, dagli atti emerge che la decisione impugnata datata 14 febbraio 2020 è stata spedita con invio raccomandato il 17 febbraio 2020, che l’assicurata (destinataria dell’invio) è stata avvisata per il ritiro il 18 febbraio 2020 e che il 26 febbraio 2020, non avendo essa ritirato l’invio, questo è stato rinviato al mittente. In applicazione del summenzionato art. 38 cpv. 2 LPGA il termine di 30 giorni per ricorrereha iniziato a decorrere il 26 febbraio 2020 ossia il giorno successivo all’ultimo giorno di giacenza (25 febbraio 2020).Consegnato all’ufficio postale al più presto il 27 maggio 2020 (data del ricorso), considerata la sospensione dei termini per ferie giudiziarie dal 21 marzo al 19 aprile 2020 (art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, art. 1 Ordinanza Covid-19 del 20 marzo 2020 (RS 173.110.4), il ricorso risulta ampiamente tardivo;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorsonon è ricevibilein quanto tardivo.

2.-   Le spese di procedura per fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti