Erwägungen (3 Absätze)
E. 19 maggio 2020 (doc. V/1), ma nemmeno l’ulteriore certificazione della dr.ssa __________ del __________ del 19 giugno 2020, nella quale la curante, dopo aver sottolineato “ la presa a carico intensiva multidisciplinare del paziente da parte medica, infermieristica, assistente sociale e da un servizio infermieristico domiciliare nel fine settimana ”, e confermato la diagnosi di “ Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica (ICD 10 F 62.0), costellata nel tempo da diversi episodi depressivi anche gravi con necessità di ospedalizzazioni anche prolungate ”, ha osservato quanto segue: " Come ben noto dalla moderna letteratura sul trauma complesso (decesso del padre quando il paziente aveva 7 anni, istituzionalizzazione, precarietà esistenziale e vita di strada per 20 anni, difficoltà di rapporti con la madre e la famiglia di origine, divorzio, decesso della prima moglie, violenza sessuale subita da una delle figlie, lontananza dalla famiglia di origine, Sindrome di Wolff-Parkinson-White in anamnesi positiva per morte improvvisa, etc...) il paziente ha un funzionamento multiplo in senso stretto per cui i racconti e la sintomatologia riportata e osservata sono spesso incoerenti e instabili. Infatti il ricordo traumatico immagazzinato in maniera disfunzionale non è solo un ricordo ma può essere richiamato come riesperienza negativa, inaccurata e intensa di elementi dell'evento come se stesse accadendo "proprio ora" e distorce anche la percezione di eventi e stimoli anche nel presente e distorce la previsione del futuro. (…) Anche se, come affermato dal perito psichiatra Dr. med __________, molte delle difficoltà psicologiche del sig. RI 1 erano presenti prima dell'arrivo in Ticino e inizialmente il funzionamento lavorativo era buono, appare altrettanto chiaro come nel tempo ci possa essere un progressivo peggioramento psicopatologico con conseguente ricaduta sul funzionamento socio-relazionale.” (doc. IX/1) Ora, come osservato dal dr. __________ nella sua presa di posizione del 1. luglio 2020, tale certificazione non fa in sostanza che ribadire la modalità di presa a carico del paziente, confermando la nota diagnosi, esaurendosi tuttavia essenzialmente in una diversa valutazione della capacità lavorativa. In merito il perito ha sottolineato nuovamente come malgrado tale diagnosi, in passato il peritando avesse lavorato con continuità, ritenuto come l’aggravamento psichico sarebbe subentrato “ in un periodo in cui sembrano aver pesato maggiormente dei fattori sociali, piuttosto che traumatic i”, come del resto ben illustrato nella perizia del 14 novembre 2019. Ribadita “ la grave incoerenza tra quanto è stato appurato dall'AI rispetto alla vita sociale del soggetto e quanto è stato invece dichiarato e ribadito dall'assicurato, dopo che aveva perfettamente capito quello che il perito gli stava chiedendo e non presentava uno stato dissociativo ”, sostanziata anche dagli indici di simulazione che sono risultati tutti alterati e dalla segnalazione fatta all'AI da una donna, secondo il perito permaneva “ la divergenza inconciliabile tra la valutazione funzionale del __________ (che parlava acriticamente di trascuratezza e grave isolamento sociale del soggetto) e quella del perito, che ha tenuto conto delle risorse che sono manifeste e documentate. Infine, non posso fare a meno di notare che la certificazione __________ , come ho dimostrato negli scambi precedenti, sembra a tratti sbilanciata verso la difesa del paziente, come mi sembrano dimostrare alcune incongruenze nell'atteggiamento assunto dai curanti e nelle dichiarazioni che hanno via via rilasciato durante l'iter peritale” (doc. IX/1). Tali osservazioni puntuali e complete, ribadite dal perito in data 20 agosto 2020 (doc. XIII/1), dopo aver preso visione dell’ulteriore scritto della dr.ssa __________ del __________ del
E. 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii alla giurisprudenza ivi menzionati; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2) ). Nella fattispecie, come detto, la documentazione prodotta dal ricorrente e le differenti conclusioni dei curanti del __________ non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del dr. __________, che si è espresso in modo coerente e privo di contraddizioni. Sia peraltro osservato che la perizia del dr. __________ non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione dei curanti. In sostanza quindi le certificazioni delle dr.sse __________ e __________ non permettono di distanziarsi dalle conclusioni peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito psichiatra e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione della medesima situazione. Né del resto il ricorrente ha preteso, e men che meno comprovato, l’esistenza di problematiche somatiche (segnatamente cardiologiche) idonee ad influire sulla capacità lavorativa in maniera rilevante. Occorre quindi concludere che l’assicurato non ha prodotto documentazione rilevante o fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili le conclusioni del dr. __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Giova qui comunque rilevare che l’UAI ha incaricato il dr. __________ in conformità a quanto previsto dall’art. 44 LPGA. Difatti il 28 maggio 2019 (doc. AI pag. 216) l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che, per chiarire il suo diritto alle prestazioni, riteneva necessario sottoporlo ad un esame medico psichiatrico e che era stato designato il dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Nella medesima occasione l’UAI ha trasmesso all’assicurato pure le domande poste al medico, informandolo che poteva inoltrare domande supplementari da porre al medico entro il 17 giugno 2019. Sub “ Indicazione ”, l’amministrazione ha pure puntualizzato che “ Obiezioni fondate contro il tipo di accertamento, il tipo di disciplina così come eventualmente contro il nome del perito prescelto possono essere inoltrare per iscritto all’Ufficio AI il 17 giugno 2019. ” I precitati termini sono scaduti infruttuosi. Quanto al valore probatorio delle perizie esterne, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi - oltre a rinviare alla STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 citata al consid. 2.5 - va qui osservato che l’assicurato (come visto, preventivamente reso attento circa il nome del perito e segnatamente la necessità di una perizia monodisciplinare con accertamento di psichiatria a cura del dr. __________) non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato da altri medici. Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dall’UAI, segnatamente dal perito psichiatra, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 10 marzo 2020) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti ). Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni del dr. __________ sono stata avallate integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). In siffatte circostanze le censure ricorsuali riguardo alla perizia psichiatrica del dr. __________ devono essere respinte. In conclusione, rispecchiando la valutazione del perito e del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3. e 2.4), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3, 138 V 218 consid. 6 pag. 221, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che al ricorrente va riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% unicamente nei periodi di degenza presso la Clinica __________, ovvero dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018, mentre che nei restanti periodi e comunque dal 22 novembre 2018 egli è da considerare abile in misura completa in ogni attività. Alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii ). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come il ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fata eseguire dall’amministrazione, la richiesta del ricorrente di essere fatto oggetto di un nuovo accertamento peritale psichiatrico, segnatamente nella forma di una perizia giudiziaria, va disattesa. Per gli stessi motivi non vi è motivo di rinviare gli atti all’amministrazione per accertamenti ulteriori. Visto quanto sopra, non presentando l’assicurato, fatti salvi i citati limitati periodi dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018 - e quindi di durata inferiore al periodo minimo di un anno giusta l’art. 28 LAI (cfr. al consid. 2.2) -, un’inabilità lavorativa da ascrivere alle problematiche psichiatriche, e non essendo fatto valere alcuna affezione somatica con valenza invalidante, correttamente l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. La decisione contestata va quindi confermata, mentre che il gravame va respinto. 2.10. Giusta l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto (cfr. la Disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese e di essere ammesso all’assistenza giudiziaria. 2.11. Con riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti); Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004). Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il ricorrente è divorziato e vive da solo. Egli è senza attività lucrativa e al beneficio di prestazioni assistenziali. Inoltre, vista anche la documentazione prodotta, di primo acchito il ricorso non pareva poter essere considerato manifestamente privo di fondamento. Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la sua concessione, l'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato va concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione economica dovesse in futuro migliorare (Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STF I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; STF U 234/00 del
E. 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2020.55
FC
Lugano
21 giugno 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell11 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 10 marzo 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
1.3. Con risposta di causa del 5 giugno 2020 lUAI postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica, sulla base dellallegata presa di posizione del perito psichiatra dr. __________.
1.4. Il ricorrente ha fatto pervenire numerose prese di posizione delle psichiatre curanti del __________ di __________, le quali sono state sottoposte per presa di posizione al perito. Nei vari scritti, di cui si dirà nel merito nella misura del necessario, entrambe le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
consideratoin diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se lamministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare allassicurato una rendita di invalidità.
2.2. Secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
2.6. Ricevuta la domanda di prestazioni, valutati vari certificati medici dei curanti, in particolare degli psichiatri del Servizio psico- sociale di __________ (__________) e della Clinica __________ - dove lassicurato era stato ricoverato dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018; doc. AI pag. 111, 114, 116 - per i quali lassicurato era da considerare inabile in misura totale per le diagnosi di Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici, ICD 10: F32.2; modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica, ICD 10 F62.0, valutata altresì documentazione relativa ad accertamenti cardiologici (che avevano evidenziato la presenza di un disturbo della conduzione del ritmo cardiaco, comunque senza influsso sulla capacità lavorativa; doc. AI pag. 79 e 103), con rapporto del 12 novembre 2018 il dr. __________ del SMR, confermate le diagnosi poste dai curanti, ha concluso ritenendo lassicurato completamente inabile dal 14 settembre 2017, ma nuovamente abile in misura piena per unattività adeguata dal novembre 2017. Nelle sue osservazioni conclusive il medico SMR ha osservato che lo psichiatra del__________nel suo rapporto relativo alla visita del 17.09.2018, descrive un assicurato puntuale, vigile, lucido ed orientato nei diversi parametri, con eloquio spontaneo, coerente e comprensibile nonostante difficoltà linguistiche, con timia lievemente deflessa maistinto vitale conservato.Non emergevano franche alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, non fenomeni dispercettivi. I disturbi dellassicurato sono pertanto caratterizzati da importanti alterazioni del ritmo sonno-veglia a causa di incubi notturni, immagini intrusive relative alla passata vita in strada. Simile quadro non risulta incompatibile con unattività lavorativa di tipo leggero, semplice, ripetitiva, da svolgere in ambiente tranquillo, senza contatto con il pubblico e senza competitività ed assunzione di responsabilità. Per concludere agli atti non è presente alcuna documentazione cardiologica che giustifichi limiti funzionali in attività lavorative ad impegno fisico. In ogni caso, cautelativamente, per le particolarità del tracciato ECG dellassicurato, si stabilisce un limite di carico di 10 KG. (doc. AI pag. 105).
Con scritto del 2 gennaio 2019 i sanitari della __________ hanno riferito del ricovero dellassicurato dal 2 al 21 novembre 2018 per la diagnosi di Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, ICD10: F33.1 (doc. AI pag. 112). Dal canto suo, la psichiatra curante dr.ssa __________ del __________ , nel rapporto dell8 marzo 2019, poste le diagnosi di Modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica, ICD 10 F62.0, Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, ICD 10: F33.1,ha confermato uninabilità lavorativa completa dal 21 novembre 2018 (doc. AI pag. 125).
Il 26 aprile 2019 agli uffici dellUAI è pervenuta una segnalazione anonima segnalante determinati comportamentiopportunisti da parte dellassicurato e la sua attività sui social media, ciò che ha spinto lUAI ad effettuare ricerche sui social media, acquisendo una corposa documentazione tratta dai profili social utilizzati dallassicurato (doc. AI pag. 133-138 e 146-209).
Dopo aver interpellato lo psichiatra del SMR, lamministrazione ha ritenuto opportuno affidare al dr. __________, specialista FMH in psichiatria, lincarico di eseguire una valutazione peritale.
Nella perizia di 21 pagine del 14 novembre 2019, il dr. __________, sulla base di un accurato esame clinico durante due visite cliniche, degli atti allinserto, così come di accertamenti ematologici e di una valutazione psicodiagnostica eseguita dalla psicologa __________, in merito alle diagnosi ha esposto:
Nel corso della procedura ricorsuale sono state prodotte diverse certificazioni delle psichiatre curanti, sulle quali ha preso posizione il dr. __________ del SMR e il dr. __________ e di cui si dirà, nella misura del necessario, di seguito (cfr. al consid. 2.8).
2.7.QuestoTribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dallUfficio AI prima dellemissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 14 novembre 2019 del dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali. La stessa è stata del resto attentamente vagliata anche dallo psichiatra del SMR dr. __________ nel rapporto del 29 novembre 2019 (doc. AI pag. 252), nel rispetto dei parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi 2.3 e 2.4. Questo per i motivi che seguono.
Il perito ha quindi dettagliatamente descritto lo status dellassicurato, sulla base delle due visite cliniche e del rapporto della psicologa __________ allegato alla perizia, e ha quindi illustrato come egli, ben orientato con eloquio spontaneo, fluente, rispettoso delle pause del discorso, con lessico corretto e discorso coerente, non presentava alterazioni a carico delle funzioni cognitive e aveva un livello intellettivo nella norma. Assenti erano alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, una polarizzazione dell'ideazione su tematiche depressive, ossessioni o idee prevalenti, manierismi e comportamenti compulsivi o alterazioni della percezione, una flessione in senso depressivo del tono dell'umore e nemmeno un'elevazione patologica delle quote di ansia libera o somatizzazioni, o fobie specifiche. Per quanto riguardava la valutazione della psicologa __________, il perito ha infine ribadito che la stessa aveva mostrato dei risultati suggestivi per una sospetta accentuazione della difficoltà cognitiva.
Considerato daltra parte come il dosaggio dei livelli sierici dei medicamenti confermasse l'assunzione dei principi attivi indagati, il perito ha osservato che l'ipotesi più verosimile era che la terapia proposta dal __________ fosse oggettivamente efficace e soddisfacente, che permetta una vita sostanzialmente normale e che il peritando la assuma con regolarità proprio perché ne osserva i benefici, mentre continua artificialmente a presentare un'immagine deficitaria di se stesso davanti alle istituzioni (doc. AI pag. 234).
Tutto per considerato quindi il perito ha negato la presenza di una depressione e in ogni caso di diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, affermando:
A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.3. e 2.4.; cfr. anche al consid. 2.8), questo Tribunale deve aderire. Del resto le stesse sono state condivise anche dal medico del SMR nel rapporto finale del 29 novembre 2019 (cfr. doc. AI 252).
Nemmeno lulteriore presa di posizione della dr.ssa __________ dell8 settembre 2020 permette di concludere diversamente. In questa sede la curante ha riferito dei test eseguiti come segue:
Innanzitutto, laddove la dr.ssa __________ rimprovera al dr. __________ di non aver in sostanza preso contatto con i curanti nellallestire le perizia, che si rivelerebbe quindi parziale, il perito ha spiegato come in realtà tutti i soggetti che ruotano attorno al peritando hanno potuto prendere posizione sulla situazione in forma scritta. Il dossier dell'AI, in questo senso, era completo e non ho reputato necessario avviare dei confronti telefonici ulteriori di chiarificazione che, in un caso potenzialmente conflittuale, dovrebbero essere verbalizzati e sottoscritti da coloro che hanno discusso. Inoltre, esiste anche un principio di economicità nell'esecuzione di una perizia, del quale è opportuno tenere conto, per limitarsi alle indagini necessarie e non essere sovrabbondanti. ( ). Del resto questo Tribunale rileva che dagli atti emerge che nel momento in cui il perito è stato sorpreso dal comportamento del peritando, egli ha cercato tempestivamente il confronto con la dr.ssa __________ del __________ con uno scritto del 17 ottobre 2019, al quale la curante aveva reagito con scritti del 17 e 23 ottobre 2019 (doc. AI pag. 231, 241 e 243).
Quanto ai test, il dr. __________ ha sufficientemente illustrato come quelli somministrati dalla psicologa __________ fossero strutturati in maniera tale che, anche un paziente demente, normalmente, a meno che non si trovi in una fase molto grave, riesce a fornire delle risposte esatte con una soglia di errori inferiore al cut-off. La neurobiologia del trauma non c'entra nulla in questo caso, ragione per cui una performance cognitiva così deficitaria non fosse giustificabile se non con una sospetta accentuazione delle difficoltà da parte dellassicurato.
Per quanto concerne le denunciate presunte contraddizioni tra la valutazione del perito e quelle della psicologa __________, il perito ha ben spiegato lapparente discrepanza esistente laddove ha riferito che la differenza tra le due sarebbe quella che la dr.ssa __________ riporta quello che lassicurato dice spontaneamente circa i suoi limiti (soggettivo). Se si paragonano i sintomi raccolti da __________ con i sintomi soggettivi che riporto io in perizia, non si nota alcuna incongruenza. La parte della mia perizia citata dalla Dr.ssa __________ è tratta dallo status (oggettivo), ovvero tutto quello che si può fondare come dato aggettivo e giustificato, alla luce di tutte le informazioni presenti sul caso. Oggettivamente, alla luce di tutto quello che è emerso ed è stato comprovato nella perizia, confermo lo status aggettivo che ho riportato, proprio perché molti sintomi personali non sono adeguatamente fondati e non possono essere ammessi in ciò che è aggettivo.
Inoltre, sempre con riferimento al tema dei contenuti presentati dal profiloFacebookdellassicurato, il quale sarebbe forse per il paziente un sostituto della relazione, un surrogato virtuale della realtà quotidiana, il perito ha esposto con pertinenza che pur condividendo che ciò che viene presentato su Facebook non sia rappresentativo di tutta la vita di un individuo, ma è pur sempre qualcosa, precisando che è esperienza comune in psichiatria che pazienti gravi, i quali comunque non necessitano di una presa a carico così intensa come quella del periziando, non riescono a presentarsi su Facebook attivamente e costantemente, non riescono a mostrarsi belli e positivi nemmeno sui social e, men che meno, riescono a socializzare nella realtà con simile facilità. Questa difficoltà di presentarsi bene è meno vera per certi disturbi di personalità (ad esempio quello istrionico), ma vale quasi sempre per delle esperienze di malattia molto destrutturanti a livello mentale, come dovrebbe essere quella del soggetto esaminato (doc. AI XXIII/1 p. 5).
Sulle allegazioni dei curanti circa la mancata strutturazione delle giornate del paziente e la conseguente impossibilità di intraprendere unattività lavorativa, il perito ha inoltre esposto quanto segue:
A tale dettagliato e completo complemento peritale, di ben 4 pagine, nel quale il perito affronta singolarmente e con precisione le censure sollevate dalla curante, questo Tribunale non può che rinviare, ritenuto peraltro come la dr.ssa __________ non ha di seguito ritenuto di formulare alcuna ulteriore precisazione o contestazione, limitandosi a ribadire quanto detto in precedenza (cfr. doc. XXV/1).
Né infine permettono di dipartirsi dalle complete conclusioni del perito le osservazioni formulate allattenzione dellassicurato il 22 ottobre e 12 novembre 2020 dallavv. __________ (doc. E2 e XXV/2). Con le stesse la legale - aperto restando peraltro il quesito a sapere a quale titolo siano stati inoltrati tali scritti in questa sede visto che la scrivente ha espressamente precisato di non patrocinare il ricorrente - ripropone essenzialmente le considerazioni formulate dalla dr.ssa __________ nelle varie prese di posizione, criticando la perizia del dr. __________, a suo avviso non sufficientemente neutrale e oggettiva e alla quale non dovrebbe venir riconosciuto pieno valore probatorio, ciò che di conseguenza imporrebbe lesecuzione di una perizia giudiziaria. In particolare viene criticato lapprofondimento del tema delle frequentazioni femminili da parte dellassicurato oltre che una lettura univoca dei test psicologici eseguiti dalla dr.ssa __________.
Per quanto in particolare riguarda lallegazione per la quale la posizione del perito da un lato e quella del __________ dallaltro rappresentino una chiave di lettura diametralmente opposta della situazione dellassicurato, fatto questo che imporrebbe lesecuzione di una perizia giudiziaria, questo Tribunale non condivide tale assunto, posto come il perito abbia ben illustrato nei vari complementi peritali la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa limpatto sulla capacità lavorativa siano da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione della fattispecie, tratta dai sanitari che molto da vicino seguono lassicurato.
In proposito il TCA si limita dunque a rinviare nuovamente alle precedenti considerazioni che hanno evidenziato come alla perizia del dr. __________ sia da riconoscere valore probatorio pieno.
Come detto, il perito ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti linsieme dei disturbi dellinteressato, peraltro condivise anche dai curanti, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al termine di unanalisi approfondita che ha incluso anche tutti i referti medici dei curanti.
Occorre peraltro in questa sede nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nellambito dellesame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dellesperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.
Il TCA respinge da ultimo con fermezza le allusioni ad una presunta mancanza di obiettività da parte del dr. __________, sulla quale avrebbe influito la segnalazione anonima pervenuta allamministrazione circa i comportamenti dellassicurato (cfr. doc. E2 pag. 6). Su tale argomento si è in effetti puntualmente e diffusamente espresso il perito medesimo nei vari complementi peritali cui si rinvia e cui questo Tribunale aderisce senza riserve, non essendovi motivi per dubitare sulla serietà e obiettività del perito esterno incaricato dallamministrazione, il quale ha, per contro, tenuto conto dei vari elementi che dalla citata segnalazione potevano e dovevano venir estrapolati, in una lettura che comunque inglobava tutti i differenti elementi disponibili.
Infine per quanto concerne la velata allusione riguardo al fatto che il ricorrente sarebbe stato valutato dal perito sulla base di due soli colloqui (doc. AI pag. 220), effettuati uno a un mese circa di distanza dallaltro, e quindi a breve distanza temporale, va fatto osservare che il dr. __________ ha peritato lassicurato per complessive tre ore, lasso di tempo ritenuto da lui verosimilmente sufficiente per conoscere una persona e farsi un'idea anche di una complessa situazione psichica. Inoltre va fatto presente che lo specialista ha avuto a disposizione lintera documentazione medica contenuta nellinserto, inclusi i rapporti degli psichiatri curanti, e ha pure avuto un contatto diretto, nella forma di uno scambio di email, con la dr.ssa __________, psichiatra curante (doc. AI pag. 228-231).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti