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32.2020.2

Decisione di non entrata in materia su nuova domanda. Ricorso respinto non essendo stato reso verosimile, prima dell'emanazione della decisione impugnata un cambiamento rilevante delle circostanze. Trasmisione all'UAI (quale ulteriore nuova domanda) dei documenti medici prodotti solo col ricorso

Ticino · 2019-09-27 · Italiano TI
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Sachverhalt

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Va ancora rilevato che per quanto concerne gliart. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento.Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3;STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid.3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. ancheSVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.5   Nell’ambito della nuova domanda, come accennato, l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI i due certificati menzionati sopra al considerando 1.2. Queste certificazioni–il relazione alle quali in procedura amministrativa il medico psichiatra SMR ha evidenziato, non senza pertinenza, come il primo contenga una “lista di diagnosi non suffragate da qualsiasi nozione comprensibile di status” (doc. AI 115) e il secondo “un apprezzamento di status in assenza di indicazioni di diagnosi e prognosi” (doc. AI 118)–non possono essere considerate, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici psichiatrici, attestazioni mediche facenti validamente e in maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante modifica della situazione accertata tramite perizia pluridisciplinare nel dicembre 2016 (doc. AI 56, 96) nell’ambito della precedente procedura sfociata nella decisione del 27 marzo

2018. Al riguardo non può non essere evidenziato come lo studio __________ e quindi lo psichiatra dr. __________, nel certificato 6 maggio 2019(che per altro non parla,a differenza del certificato 6 novembre 2019 prodotto col gravame [doc. II-2], di peggioramento né indica ed evidenzia  in maniera chiara e precisa in che cosa consista l’asserita modifica della situazione invalidante con riferimento a quanto attestato nelle precedenti certificazioni psichiatriche [cfr. doc. AI 20, 32 e sub doc. AI 106])abbia stimato all’80% l’attuale incapacità lavorativa dell’assicurata mentre che nella valutazione resa nell’ambito della precedente procedura il medesimo specialista aveva sostenuto (rapporto medico del 17 giugno 2015 sub doc. AI 20) e ribadito (rapporto medico del 4 dicembre 2015 sub doc. AI 32) l’esistenza di un’incapacità lavorativa del 100%. Ciò non permette di certo di considerare siccome validamente resa verosimile una modifica (peggioramento) ai sensi dell’ex art. 87 cpv. 2 OAI (v’è se mai da chiedersi se in base alle percentuali indicate non si possa addirittura parlare di eventuale miglioramento della capacità lavorativa).

A ragione quindi l’amministrazione ha deciso di non entrare in materia sulla nuova domanda di prestazioni. Il ricorso non merita pertanto accoglimento.

2.6   Con il gravame l’insorgente ha prodotto diversa documentazione medica (il certificato 6 novembre 2019 e 30 gennaio 2020 sempre dello studio __________ e il certificato 20 gennaio 2020 del medico curante dr. __________) che a suo giudizio costituisce prova di un intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute.

In STF8C_457/2012 del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha giudicato corretto l’agire di un tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale e che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto(“(…)Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG)(…)”).

Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni (rispettivamente di revisione).

Stante quanto sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) nella procedura ricorsuale (doc. II-1, IX-1, IX-2) deve quindi essere trasmessa all’Ufficio AI affinché, dopo esame della stessa quale (ulteriore) nuova domanda, decida se vi sono gli estremi per l’entrata in materia ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e, in caso affermativo, dopo istruzione della causa, si pronunci nel merito del peggioramento (non compete allo scrivente Tribunale pronunciarsi in prima istanza su una nuova domanda).

2.7   Giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni (rispettivamente di revisione).

Stante quanto sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) nella procedura ricorsuale (doc. II-1, IX-1, IX-2) deve quindi essere trasmessa all’Ufficio AI affinché, dopo esame della stessa quale (ulteriore) nuova domanda, decida se vi sono gli estremi per l’entrata in materia ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e, in caso affermativo, dopo istruzione della causa, si pronunci nel merito del peggioramento (non compete allo scrivente Tribunale pronunciarsi in prima istanza su una nuova domanda).

2.7   Giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositiv
  1. Il ricorso èrespinto.
  2. Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.
  3. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2020.2

rg/gm

Lugano

16 luglio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 27 settembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

1.1   Per decisioni 27 marzo 2018 – confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza 30 aprile 2019 – l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1, in applicazione del metodo misto, il diritto a tre quarti di rendita dal 1. gennaio al 31 marzo 2015 e ad una rendita intera dal 1. aprile 2015 al 31 marzo 2016.

1.2   Nel mese di maggio 2019 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni allegando il certificato medico 6 maggio 2019 dello studio medico __________ a firma dei curanti dr. __________, dr.ssa __________ e dello psicologo __________ (doc. AI 111), cui ha fatto seguito un ulteriore certificato dei medesimi sanitari datato 16 agosto 2019 (doc. AI 116) e prodotto nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione emanato dall’Ufficio AI il 19 luglio 2019.

Nel primo certificato è stato osservato:

Nel secondo i sanitari hanno invece evidenziato:

Con decisione 27 settembre 2019, confermando il suddetto progetto 19 luglio 2019, l’amministrazione non è entrata in materia sulla nuova domanda evidenziando, sulla scorta delle valutazioni del medico SMR, come non siano riscontrabili modifiche significative della situazione medica o professionale.

1.3   Avverso la suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurata personalmente producendo un nuovo certificato dello studio medico __________ datato 6 novembre 2019 (cfr. II-2).

Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata ribadendo – sulla scorta del parere espresso dal medico SMR sulla nuova certificazione prodotta con il gravame (cfr. V-1) – che in sede di procedura amministrativa non è stata resa verosimile una riduzione della capacità lavorativa tale da incidere in misura rilevante sul diritto a prestazioni.

consideratoin diritto

2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2   L’oggetto del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti,se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.1b; DTF 116 V 265 consid.2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3   Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogiaanche – come nel caso in esame – alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul dirittoa prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,

n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid.3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss).La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondocui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Va ancora rilevato che per quanto concerne gliart. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento.Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3;STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid.3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. ancheSVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.5   Nell’ambito della nuova domanda, come accennato, l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI i due certificati menzionati sopra al considerando 1.2. Queste certificazioni–il relazione alle quali in procedura amministrativa il medico psichiatra SMR ha evidenziato, non senza pertinenza, come il primo contenga una “lista di diagnosi non suffragate da qualsiasi nozione comprensibile di status” (doc. AI 115) e il secondo “un apprezzamento di status in assenza di indicazioni di diagnosi e prognosi” (doc. AI 118)–non possono essere considerate, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici psichiatrici, attestazioni mediche facenti validamente e in maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante modifica della situazione accertata tramite perizia pluridisciplinare nel dicembre 2016 (doc. AI 56, 96) nell’ambito della precedente procedura sfociata nella decisione del 27 marzo

2018. Al riguardo non può non essere evidenziato come lo studio __________ e quindi lo psichiatra dr. __________, nel certificato 6 maggio 2019(che per altro non parla,a differenza del certificato 6 novembre 2019 prodotto col gravame [doc. II-2], di peggioramento né indica ed evidenzia  in maniera chiara e precisa in che cosa consista l’asserita modifica della situazione invalidante con riferimento a quanto attestato nelle precedenti certificazioni psichiatriche [cfr. doc. AI 20, 32 e sub doc. AI 106])abbia stimato all’80% l’attuale incapacità lavorativa dell’assicurata mentre che nella valutazione resa nell’ambito della precedente procedura il medesimo specialista aveva sostenuto (rapporto medico del 17 giugno 2015 sub doc. AI 20) e ribadito (rapporto medico del 4 dicembre 2015 sub doc. AI 32) l’esistenza di un’incapacità lavorativa del 100%. Ciò non permette di certo di considerare siccome validamente resa verosimile una modifica (peggioramento) ai sensi dell’ex art. 87 cpv. 2 OAI (v’è se mai da chiedersi se in base alle percentuali indicate non si possa addirittura parlare di eventuale miglioramento della capacità lavorativa).

A ragione quindi l’amministrazione ha deciso di non entrare in materia sulla nuova domanda di prestazioni. Il ricorso non merita pertanto accoglimento.

2.6   Con il gravame l’insorgente ha prodotto diversa documentazione medica (il certificato 6 novembre 2019 e 30 gennaio 2020 sempre dello studio __________ e il certificato 20 gennaio 2020 del medico curante dr. __________) che a suo giudizio costituisce prova di un intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute.

In STF8C_457/2012 del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha giudicato corretto l’agire di un tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale e che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto(“(…)Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG)(…)”).

Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni (rispettivamente di revisione).

Stante quanto sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) nella procedura ricorsuale (doc. II-1, IX-1, IX-2) deve quindi essere trasmessa all’Ufficio AI affinché, dopo esame della stessa quale (ulteriore) nuova domanda, decida se vi sono gli estremi per l’entrata in materia ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e, in caso affermativo, dopo istruzione della causa, si pronunci nel merito del peggioramento (non compete allo scrivente Tribunale pronunciarsi in prima istanza su una nuova domanda).

2.7   Giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso èrespinto.

2.   Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.

3.   Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti