opencaselaw.ch

32.2019.73

Rendita negata all'assicurata in difetto di un'inabilità lavorativa di almeno il 40% per almeno un anno. TCA conferma

Ticino · 2019-02-25 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Rendita negata all'assicurata in difetto di un'inabilità lavorativa di almeno il 40% per almeno un anno. TCA conferma

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84)

.

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

Va infine menzionato che

ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

"

L’assicurato ha diritto ad una

rendita se:

a.

la sua capacità al guadagno o la

sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente

esigibili;

b.

ha avuto un’incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole

interruzione; e

c.

al termine di questo anno è

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

2.4.   L’assicurata,

attiva nella misura del 42% come ausiliaria di pulizie, ha subìto un infortunio

il 13 dicembre 2017, riportando una frattura del gomito sinistro (frattura

capitello radiale sinistro Mason II; doc. 60 inc. __________). Ricevuta la

domanda di prestazioni, con la quale l’assicurata lamentava i postumi di detto

infortunio, l’Ufficio AI ha richiamato l’incarto dell’assicuratore infortuni. Da

quest’ultimo risultano vari rapporti del dr. __________, ortopedico dell’Ospedale

__________ di __________, il quale ha riferito della

“frattura capitello

radiale a sinistra (Mason II)”

e delle cure erogate alla paziente, dapprima

conservative e quindi chirurgiche in data 18 dicembre 2017 con “

osteosintesi

del capitelo radiale con viti Compact Hand 2 mm

” (doc. 4 e 16 inc. __________).

Il dr. __________ ha nel frattempo certificato un’inabilità lavorativa dal

giorno dell’infortunio (doc. 17), così come anche il dr. __________, internista

e curante dell’assicurata (doc. 22 inc. __________).

A

seguito del perseverare dei dolori al gomito sinistro, malgrado le sedute di

fisioterapia, il dr. __________ ha nuovamente valutato il caso della paziente e

il 5 aprile 2018 ha concluso:

"

(…)

Procedere

La paziente mi ha informato tramite il marito di aver

già eseguito degli impianti di viti di non

specificato

materiale a livello odontoiatrico che erano state rigettate dal corpo.

Successivamente

ha perso anche i denti in

titanio impiantati in un secondo momento.

La paziente verrà valutata dal collega Dr. med. __________,

neurologo, seppur attualmente non abbia rilevato alcun tipo di deficit del

nervo inter-osseo posteriore ma solo un'irritazione del nervo ulnare

al tunnel cubitale e una diminuzione della discriminazione

di 2 punti sia sul territorio del nervo

mediano

che ulnare.

Ho spiegato alla paziente e al marito dell'assenza di

chiara causa di questi fastidi generalizzati a livello di tutto l'arto superiore

sia sul versante anteriore dell'avambraccio che posteriore e a livello

della spalla.

In caso di negatività di reperti importanti all'esame

neurologico consiglio un esame TAC per la valutazione della consolidazione

ossea. A consolidazione avvenuta propongo alla paziente di

rimuovere i mezzi di sintesi in quanto l'unica causa

plausibile potrebbe essere un'allergia ad una

componente metallica delle viti Compact Hand 2.0 (acciaio inossidabile).”

(doc. 34 inc. __________)

Il

dr. __________, neurologo, nel suo rapporto del 18 aprile 2018 ha quindi

visitato la paziente e concluso quanto segue:

"

Stato neurologico arti superiori:

Tono e trofismo muscolare nella norma. Mingazzini l ben

tenuta. Forza muscolare senza chiara

paresi

in tutte le sedi. Motilità fine e diadococinesia integre. Prove di

coordinazione senza dismetrie. ROT: medio-vivaci e simmetrici in tutte le sedi.

Segni di Hoffmann e di Trömner negativi bilateralmente. Nessun sicuro Tinel

evocabile in quanto positivo anche alla percussione lungo l'avambraccio sinistro

lontano dal percorso di nervi periferici. Sensibilità superficiale senza chiara

ipoestesia dermatogena, ma piuttosto zona d'ipoestesia a macchia. Sensibilità profonda

conservata.

ENG:

Nervo ulnare sensitivo e motorio sinistro: nella norma,

inclusa la risposa F.

Nervo mediano sensitivo e motorio sinistro: nella

norma, inclusa la risposa F.

Nervo radiale sensitivo e motorio sinistro: nella

norma.

EMG:

Muscoli flessore lungo del pollice, primo interosseo

dorsale ed estensore proprio dell'indice di sinistra: attività spontanea

patologica assente. PUM di ampiezza e durata media nella norma.

Normale quota di polifasici. Reclutamento proporzionale

allo sforzo, attività interferenziale

indenne.

Valutazione:

Dal lato clinico la paziente descrive delle piccole

zone- d'ipoestesia non dermatogene, ma piuttosto con distribuzione a macchia e

non in un chiaro territorio d'innervazione di un nervo periferico, non vi è

neanche un chiaro Tinel evocabile in quanto il segno risulterebbe positivo alla

percussione un po' ovunque lungo l'avambraccio sinistro, anche lontano dal

percorso di

nervi periferici. Comunque

nessun deficit di forza, i riflessi sono ben evocabili e simmetrici.

Del tutto nella norma l'esame ENMG suelencato. Posso

escludere una neuropatia periferica alla base dei sintomi accusati dalla

paziente incluso le strutture del plesso brachiale, inoltre nessun argomento

per radicolopatie cervicali.” (doc. 35 inc. __________)

A

seguito del perseverare della sintomatologia algica al gomito sinistro, e visti

anche i riferiti precedenti episodi di rigetto a livello degli impianti

dentari, il dr. __________, con l’accordo della __________, ha proposto un

intervento di rimozione del materiale di osteosintesi, il quale è tuttavia

stato inizialmente rifiutato dalla paziente (doc. 41). Con comunicazione del 14

giugno 2018 la __________, dopo valutazione da parte del servizio medico, ha

comunicato all’assicurata di ritenere l’intervento di asportazione delle viti

di osteosintesi attualmente esigibile, informandola quindi che “

l’operazione

suindicata deve essere pianificata ed eseguita al più presto. La invitiamo a

volerci contattare entro il 25 giungo 2018 per informarci sulla sua decisione

definitiva”

(doc. 48 inc__________; cfr. anche la successiva comunicazione della

__________ del 27 giugno 2018, doc. 52 inc. __________). Nel frattempo

l’assicurata ha continuato ad essere considerata inabile al lavoro (doc. 57

inc. __________). Dopo un’iniziale indecisione dell’assicurata, il 27 agosto

2018 l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi è stato eseguito

con successo da parte del dr. __________ (doc. 60 inc. __________). I due

successivi controlli medici hanno evidenziato un decorso senza complicanze

(doc. 61 e 61 inc. __________).

In

data 2 ottobre 2018 l’assicurata è stata sottoposta ad una visita medico-__________

da parte del dr. __________, chirurgo. Nel relativo rapporto, lo specialista,

dopo valutazione degli atti e una visita clinica dell’assicurata, ha posto

quali diagnosi quelle di “

Stato dopo frattura del capitello radiale in data

13.12.2017, Stato dopo intervento di osteosintesi al capitello radiale con due

viti in data 18.12.2017, Stato dopo rimozione dei mezzi di sintesi in data

27.08.2018, Stato dopo intensa fisioterapia

”. Dopo aver evidenziato

obiettivamente la presenza di “

non ipomiotrofia rilevabile a livello della

regione bicipitale dell'avambraccio se rapportata all'arto controlaterale.

Articolarità in flesso/estensìone 135-0-0º, pronosupinazione perfettamente

nella norma, non alterazioni della flesso/estensione del polso né delle dita.

Rachide cervicale in asse, contrattura della muscolatura paravertebrale in

particolare del trapezio a sinistra, articolarità della spalla sostanzialmente

nei limiti. Riflessi osteotendinei arto superiore sinistro nella norma

”, ha

rilevato che dal punto di vista clinico appariva evidente che la TAC non

dimostrava assolutamente alterazioni atte a spiegare la dolorabilità

dell'assicurata, e che l'elettromiografia e la valutazione neurologica

escludevano completamente alcun tipo di alterazione neurologica anche a

carattere di radicolopatia cervicale. Ha quindi concluso per un’abilità

lavorativa completa in ogni attività dal momento della visita, dando il suo consenso

al proseguimento dell’ergoterapia ancora per un mese (doc. 67 inc. ___________).

Con

rapporto del 29 ottobre 2018 il dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________,

successore del dr. __________, ha comunicato al curante quanto segue:

"

(…)

Diagnosi

Esiti di frattura tipo Mason II capitello radiale sinistro

trattata con 2 viti

Compact hand 2 mm in

data 18.12.2017.

Trattamento di rimozione dei mezzi di osteosintesi

eseguito in data

27.08.2018.

Anamnesi

La paziente giunge per un controllo a 6 settimane dall’intervento

chirurgico.

Torna senza steccatura, muove liberamente il braccio.

Esame obiettivo

Cicatrice guarita, bella, pulita e asciutta. Non segni

di tumefazione o

gonfiore. L’articolazione

sì muove in flesso-estensione senza particolarità 0-0

-150. Prono-supinazione completa. Lieve dolore alla

palpazione.

Esami radiologici

La radiografia del gomito in due proiezioni mostra una

guarigione della frattura del capitello radiale. Non segni per pseudo-artrosi.

La frattura è guarita e il materiale di osteosintesi è stato rimosso

completamente.

Procedere

Ci sono delle discrepanze tra i dolori riferiti dal

paziente, descritti come

molto forti, ma

clinicamente buona funzionalità.

Abbiamo prescritto ulteriori cicli di fisioterapia e analgesia

al bisogno.

Caso chiuso.

Abilità lavorativa al 100%.” (doc. 69 inc. __________)

D’altro

canto i medici della Clinica __________, nei certificati del 6 novembre 2018 e

4 gennaio 2019, poste le diagnosi di

“Beginnende Arthrose Ellbogen links

(mit/bei st. n. OSME 18.12.2017 bei St.n. Osteosynthese (2 Schrauben) am

18.12.2017 bei Radiusköpfchenfraktur Typ Mason 2 im Dezember 2017), Bursitis

subacromialis Schulter links, DD: AC-Arthrose, Rotatorenmanschettenruptur

(Supraspinatus), allergie auf Voltaren”

, hanno dapprima predisposto

ulteriori accertamenti e un’infiltrazione locale, concludendo nel rapporto 4

gennaio 2019 al dr. __________ come segue:

"

(…)

Lelder hat die Infiltration in der diagnostischen Phase am linken

Ellbogen nur

eine marginale Beschwerdebesserung

von einem Flunkt auf einer Scala von 10

erzielt.

Wir werden nun noch die therapeutische Phase abwarten. Im MRI der Iinken Schulter

zeigt sich eine statische posteriore Subluxation des Humeruskopfes, sowie eine deutliche

Proliferation der ventralen

Labrum-/Kapselanteile.

Eine Capsulitis ist jedoch nicht vorhanden. In der klinischen Untersuchung. Ich

denke

dass es sinnvoll ist, diese Entzündungsreaktion

noch reumatologisch abzuklären.

Als

Alternative bietet sich an, auch hier eine Infiltration durchzuführen. Die Patientin

ist hiermit

einverstanden und

wird dies bei Ihnen besprechen.”

(doc. 71

inc. __________)

L’amministrazione,

sentito il medico SMR (doc. AI 16), ha quindi concluso quanto segue con la

decisione contestata:

"

“(…)

Decidiamo pertanto

:

La richiesta di prestazioni è respinta.

Esito degli accertamenti

:

Ad esame ultimato della sua domanda di prestazioni

d'invalidità, emerge che lei in assenza del danno alla salute era impiegata

quale ausiliaria di pulizie presso la società __________ nella misura del 42%.

Per il restante 58% era dedita allo svolgimento delle mansioni consuete

in ambito domestico.

A seguito dei postumi infortunistici collegati ad un

evento occorsole in data 13.12.2017 e tutelato da __________ lei ha presentato

il seguente periodo d'incapacità lavorativa:

IL = inabilità lavorativa

IL 100% dal 13.12.2017 fino al 01.10.2018

Dal 02.10.2018 (data visita medico-__________ __________)

lei è considerata pienamente abile nello svolgimento di qualsiasi attività

professionale.

Si sottolinea che in ambito casalingo non è stata

rinvenuta alcuna incapacità lavorativa.

Dal profilo medico-teorico il nostro Servizio Medico

Regionale non giustifica la presenza di patologie extra-infortunistiche in

grado di intaccare ulteriormente la sua capacità lavorativa.

Alla luce di quanto sopra, essendosi protratta

l'incapacità lavorativa per un lasso di tempo inferiore all'anno, il diritto

alla rendita non sussiste, tantomeno il diritto a provvedimenti di ordine

professionale.” (doc. II/1)

Con

il ricorso l’assicurata ha prodotto nuovamente i due menzionati certificati

della Clinica __________, oltre ad uno scritto del dr. __________ al dr. __________

della __________ il 21 marzo 2019 del seguente tenore:

"

Egregio signor __________,

come discusso telefonicamente Le segnalo la persistenza

di dolori al gomito sinistro con

quadro di

artrosi posttraumatica, in cura presso la __________ di cui Le allego i

rapporti

medici. I dolori a mio parere impediscono

alla paziente qualsiasi attività manuale, per cui

Vi prego di rivalutare la capacità lavorativa.

Diagnosi:

1.  Frattura capitello radiale sin Mason ll

-    osteosintesi con viti Compact hand 2 mm 18.12.17

-    CT gomito (05.18):

materiale di osteosintesi in buona posizione, frammento

osseo ben posizionato

rima di frattura

identificabile senza dislocazioni secondarie

-    intolleranza ai mezzi di osteosintesi (viti compact

hand 2 mm)

-    rimozione delle viti 27.08.18

-    RM gomito 2.11.18: lieve alterazioni degenerative

a livello radioumerale e

all'articolazione

radioulnare prossimale, minimo edema osseo al processo coronoideo

2.  Sublussazione statica dell'omero sin, proliferazione

labbro-capsulare ventrale, borsite

subacromiale

(artro-MR 12.18)

3.  Dislipidemia trattata

4.  Ipertensione arteriosa.” (doc. II/2)

2.5.   Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.6.

Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo

questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base della dettagliata

valutazione peritale eseguita dal dr. __________ della __________ (rapporto del

2 ottobre 2018, doc. 67 inc. __________), che, malgrado le diagnosi evidenziate

dai medici interpellati, e meglio

Stato dopo frattura del capitello

radiale in data 13.12.2017, Stato dopo intervento di osteosintesi al capitello

radiale con due viti in data 18.12.2017, Stato dopo rimozione dei mezzi di

sintesi in data 27.08.2018, Stato dopo intensa fisioterapia”

, se

all’assicurata andava riconosciuta un’inabilità lavorativa completa dal momento

dell’infortunio del 13 dicembre 2017, tuttavia a far tempo dalla valutazione

clinica eseguita dal medico specialista della __________, il 2 ottobre 2018,

l’assicurata andava ritenuta nuovamente abile in misura completa, nella sua

attività lavorativa così come in ogni attività. In particolare, l’assicurata è

stata sottoposta ad un’accurata valutazione da parte del dr. __________, il

quale, dopo esame degli atti e una visita clinica - nel corso della quale aveva

dovuto rassicurare l’interessata, che riferiva di aver sempre male su tutto il

braccio fino alla spalla con irradiazione fino al collo, sul fatto che, in base

all'esame diretto della lesione dopo rimozione delle viti e alla TAC, non era

dimostrata alcuna perdita di sostanza ossea - ha illustrato come segue i

reperti oggettivi da lui accertati:

"

Gomito sinistro simmetrico al

controlaterale, non ipomiotrofia della regione bicipitale rispetto all'arto

controlaterale misurata a 10 cm superiormente alla paletta omerale. Non

ipomiotrofia a livello della muscolatura dell'avambraccio se riportata all'arto

controlaterale misurata a 10 cm inferiormente al processo olecranico.

Flesso/estensione possibile, al momento senza deficit,

15-0-0º, prono-supinazione nella norma perfettamente simmetrica al braccio

controlaterale.

Flesso/estensione del polso nella norma, non defi

cit di articolarità sulle dita.

In particolare non è presente alcun tipo di deficit

neurologico sul nervo interosseo posteriore né a livello cutaneo, non è

presente edema in sede di cicatrice che appare rosea e non rilevata, in parti

colare tinel negativo a livello della cicatrice.

Riflessi osteotendinei nella norma.

Rachide cervicale apparentemente in asse, rotazione a

destra ed a sinistra 40º, Bending laterale

destro

e sinistro a 30º, presenza di dolore riferito a livello della settima vertebra

cervicale e sulla

muscolatura della spalla

in particolare del trapezio a livello dell'emisoma di sinistra.

Motilità della spalla perfettamente nella norma,

elevazione 160º, abduzione 150º, rotazione interna

a Ll, rotazione esterna 60º.”

Sulla

base di queste conclusioni il dr. __________ ha sottolineato come non erano

oggettivamente riscontrabili né ipomiotrofia a livello della regione bicipitale

dell'avambraccio né alterazioni della flesso/estensione del polso né delle

dita. Anche l’articolarità in flesso/estensione 135-0-0º e la pronosupinazione,

così come i riflessi osteotendinei all’arto superiore sinistro risultavano perfettamente

nella norma, con rachide cervicale in asse e articolarità della spalla nei

limiti con solo la presenza di una “

contrattura della muscolatura

paravertebrale in particolare del trapezio a sinistra

”. Appariva quindi

evidente, sulla base anche dei risultati della TAC, che non erano dimostrabili

assolutamente alterazioni atte a spiegare la dolorabilità dell'assicurata,

inoltre l'elettromiografia e la valutazione neurologica escludono completamente

alcun tipo di alterazione neurologica anche a carattere di radicolopatia

cervicale

”. In conclusione, “

da un punto di vista clinico l'articolarità

è nella norma, pertanto il dolore riferito non trova spiegazioni complete né da

un punto di vista clinico né da un punto di vista strumentale”.

Sulla base

di questi accertamenti e dette valutazioni il medico dell’assicuratore

infortuni ha quindi concluso per una completa ripresa della capacità

lavorativa, non potendosi ammettere alcuna limitazione funzionale

nell’assicurata (doc. 67 inc. __________).

Questa

valutazione è stata condivisa e fatta propria anche dal medico SMR dr. __________,

nell’annotazione del 27 dicembre 2018, con la quale egli ha affermato che non

erano “

desumibili elementi

che consentano di attribuire a diagnosi

extrainfortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente l'idoneità

professionale dell'Assicurata. Non essendoci così patologie rilevanti sulla

quotidianità e la vita professionale dell'Assicurata, gli atti medici sono

sufficienti per concludere come da parametri __________. Nessuna limitazione

funzionale come casalinga con CL 100%

” (doc. AI 16).

Questo

giudice ritiene dunque che lo stato di salute dell’assicurata sia stato

approfonditamente vagliato dalle valutazioni mediche richiamate agli atti e

attentamente valutate dal dr. __________ della __________, specialista in

chirurgia, e dal dr. __________ del SMR, e non ha motivo per metterne in dubbio

le dettagliate e convincenti conclusioni.

Del

resto tali conclusioni sono state sostanzialmente  confermate anche dal dr. __________,

chirurgo ortopedico dell’Ospedale __________ di __________, successore del dr. __________,

il quale, nel rapporto del 29 ottobre 2018, dopo aver effettuato la visita di

controllo dell’assicurata in data 22 ottobre 2018, confermate le diagnosi di “

Esiti

di frattura tipo Mason II capitello radiale sinistro trattata con 2 viti

Compact hand 2 mm in data 18.12.2017 e Trattamento di rimozione dei mezzi di

osteosintesi eseguito in data 27.08.2018

”, ha rilevato una cicatrice

guarita, bella, pulita e asciutta, senza segni di tumefazione o gonfiore e un

movimento dell’articolazione in flesso-estensione senza particolarità,

prono-supinazione completa con solo un lieve dolore alla palpazione. Ha pure

riferito che gli esami radiologici effettuati avevano mostrato “

una

guarigione della frattura del capitello radiale. Non segni per pseudo-artrosi.

La frattura è guarita e il materiale di osteosintesi è stato rimosso

completamente

”. Di conseguenza lo specialista ha concluso che vi erano “

delle

discrepanze tra i dolori riferiti dal paziente, descritti come molto forti, ma

clinicamente buona funzionalità”

e ha ritenuto il caso “

chiuso

” con

una ripresa totale dell’abilità lavorativa (doc. 70 inc. __________; cfr. in

esteso al consid. 2.4).

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr.

consid. 2.5), non si intravvedono quindi ragioni che impediscano di far proprie

le conclusioni cui è giunto il dr. __________ della __________ e dal dr. __________

del SMR, nei rapporti del 2 ottobre 2018 e 27 dicembre 2018, i quali hanno

compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurata è portatrice,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni.

Quanto

alle attestazioni prodotte dall’assicurata, segnatamente la certificazione del

dr. __________ del 21 marzo 2019 e i rapporti del 6 novembre 2018 e del 4

gennaio 2019 della Clinica __________ di __________ (doc. 71-73 inc. __________),

sulle stesse si è espresso il dr. __________ nell’Annotazione 11 aprile 2019

come segue:

"

Ho letto attentamente gli scritti

prodotti (Dr. med. __________ del 21 marzo 2019 nonché i rapporti 06.11 .201

8/04.01 .2019 della __________ di __________) mettendoli a confronto con la

visita medico-__________ della __________ del 2 ottobre 2018, non notando nuovi

elementi oggettivi, non già noti al momento di tale valutazione, in grado di

modificare la valutazione della capacità funzionale e di carico residua

dell'Assicurata.

Di conseguenza posso soltanto ribadire la mia valutazione

riguardante la capacità lavorativa ritenuta dopo il 2 ottobre 2018 non essendo

desumibili elementi che consentano di attribuire a diagnosi

extrainfortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente l'idoneità professionale

dell'Assicurata. “(doc. V/1)

A

dette considerazioni, espresse dopo un accurato esame della fattispecie, ben

motivate e che ulteriormente confermano il benfondato della precedente

valutazione della __________ e del SMR, questo giudice deve aderire. In

effetti, la certificazione del dr. __________ si limita in sostanza a

confermare le già note diagnosi di cui è affetta la ricorrente e a rinviare ai

certificati dei sanitari della Clinica __________, ma non mostra significative

variazioni rispetto a quanto descritto nelle precedenti valutazioni,

segnatamente in quella della __________ del 2 ottobre 2018. Inoltre non motiva

minimamente la sua conclusione di incapacità lavorativa.

Quanto

alle certificazioni della Clinica __________, le stesse si limitano in sostanza

a confermare il quadro diagnostico già noto e nemmeno si pronunciano sulla capacità

lavorativa.

Sia

pure rilevato che l’Ufficio AI ha proceduto a trasmettere la documentazione

prodotta dall’assicurata anche alla __________, che con scritto 21 maggio 2019

ha osservato che “

la pratica è stata valutata con il nostro servizio medico

e viene confermata la nostra presa di posizione trasmessa in data 17 ottobre

2018

” (doc. VII/2).

Del

resto sia osservato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad

art. 28a, p. 353).

Questo

TCA non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR

(sulla base dell’approfondita analisi della documentazione agli atti e della

perizia della __________). A questo riguardo va pure ricordato che

per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

(determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA) di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito

medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere

da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con

riferimenti).

Del

resto, come è stato detto, la valutazione del dr. __________e del dr. __________

del SMR non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica

attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate

o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e

entro la data della decisione contestata, ribadito come per

costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato (

DTF 132 V 220 consid.

3.1.1). In effetti, già si è detto che la ricorrente non ha prodotto alcuna

documentazione medica rilevante né ha del resto sostenuto di soffrire di altre

affezioni con influenza sulla sua capacità lavorativa.

In

realtà, l’assicurata si limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente

soggettivo, sostenendo che le dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità

lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo elemento atto a mettere in

dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo appunto prodotto

documentazione medica idonea a contraddirle.

Va

qui ricordato infine che se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Rispecchiando

quindi la valutazione del dr. __________ della __________ tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato

pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF

123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi

citati),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente

ha presentato dal giorno dell’infortunio (13 dicembre 2017) un’inabilità

lavorativa completa in ogni attività, dal mese di ottobre 2018 andava tuttavia

ritenuta nuovamente pienamente abile in ogni attività.

La

refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento

contestato, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii

). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162

consid. 1d).

2.7.   In

simili circostanze, ribadito

il suesposto periodo di inabilità

lavorativa dal 13 dicembre 2017

, considerata dunque la ripresa

dell’abilità lavorativa completa dal 2 ottobre 2018, l’assicurata non ha quindi

presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI (cfr. consid. 2.3), un

periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in

media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di

attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA), ragione per cui non le può essere

riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.

La

decisione contestata, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata una

rendita d’invalidità, va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di

peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato

da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova

domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale

delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.8.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositiv
  1. Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2020 32.2019.73 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2020 32.2019.73 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2020 32.2019.73

Rendita negata all'assicurata in difetto di un'inabilità lavorativa di almeno il 40% per almeno un anno. TCA conferma

Raccomandata Incarto n. 32.2019.73 FC Lugano 10 febbraio 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 3 aprile 2019 di RI 1 contro la decisione del 25 febbraio 2019 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, nata nel 1964, di professione addetta alle pulizie a tempo parziale, nel maggio 2018, adducendo postumi di un infortunio al gomito sinistro il 13 dicembre 2017, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1). Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, dopo aver in particolare richiamato l’incarto relativo all’infortunio dalla __________, con decisione del 25 febbraio 2019, confermativa di un progetto del 16 gennaio precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa totale nella sua attività come ausiliaria di pulizie dal 13 dicembre 2017, ma una ripresa totale dell’abilità lavorativa, sia nell’attività lavorativa esercitata sia come casalinga, a decorrere dal 2 ottobre 2018. Considerato quindi come non era data un’incapacità al lavoro di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione, il diritto alla rendita doveva essere negato (doc. AI 90). 1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurata contesta le conclusioni dell’amministrazione. Chiede l’attribuzione di prestazioni d’invalidità, producendo nuove certificazioni mediche e lamentando un accertamento lacunoso del suo stato di salute (doc. I). 1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato, sulla base anche di una presa di posizione del medico SMR (doc. V). In data 11 giugno 2019 l’amministrazione ha ulteriormente segnalato di aver sottoposto la pratica anche alla __________, la quale con scritto 21 maggio 2019 aveva confermato le precedenti conclusioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc. VII). considerato in diritto in ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011). nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità. 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84) . Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1). Va infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI: " L’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento." 2.4.   L’assicurata, attiva nella misura del 42% come ausiliaria di pulizie, ha subìto un infortunio il 13 dicembre 2017, riportando una frattura del gomito sinistro (frattura capitello radiale sinistro Mason II; doc. 60 inc. __________). Ricevuta la domanda di prestazioni, con la quale l’assicurata lamentava i postumi di detto infortunio, l’Ufficio AI ha richiamato l’incarto dell’assicuratore infortuni. Da quest’ultimo risultano vari rapporti del dr. __________, ortopedico dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha riferito della “frattura capitello radiale a sinistra (Mason II)” e delle cure erogate alla paziente, dapprima conservative e quindi chirurgiche in data 18 dicembre 2017 con “ osteosintesi del capitelo radiale con viti Compact Hand 2 mm ” (doc. 4 e 16 inc. __________). Il dr. __________ ha nel frattempo certificato un’inabilità lavorativa dal giorno dell’infortunio (doc. 17), così come anche il dr. __________, internista e curante dell’assicurata (doc. 22 inc. __________). A seguito del perseverare dei dolori al gomito sinistro, malgrado le sedute di fisioterapia, il dr. __________ ha nuovamente valutato il caso della paziente e il 5 aprile 2018 ha concluso: " (…) Procedere La paziente mi ha informato tramite il marito di aver già eseguito degli impianti di viti di non specificato materiale a livello odontoiatrico che erano state rigettate dal corpo. Successivamente ha perso anche i denti in titanio impiantati in un secondo momento. La paziente verrà valutata dal collega Dr. med. __________, neurologo, seppur attualmente non abbia rilevato alcun tipo di deficit del nervo inter-osseo posteriore ma solo un'irritazione del nervo ulnare al tunnel cubitale e una diminuzione della discriminazione di 2 punti sia sul territorio del nervo mediano che ulnare. Ho spiegato alla paziente e al marito dell'assenza di chiara causa di questi fastidi generalizzati a livello di tutto l'arto superiore sia sul versante anteriore dell'avambraccio che posteriore e a livello della spalla. In caso di negatività di reperti importanti all'esame neurologico consiglio un esame TAC per la valutazione della consolidazione ossea. A consolidazione avvenuta propongo alla paziente di rimuovere i mezzi di sintesi in quanto l'unica causa plausibile potrebbe essere un'allergia ad una componente metallica delle viti Compact Hand 2.0 (acciaio inossidabile).” (doc. 34 inc. __________) Il dr. __________, neurologo, nel suo rapporto del 18 aprile 2018 ha quindi visitato la paziente e concluso quanto segue: " Stato neurologico arti superiori: Tono e trofismo muscolare nella norma. Mingazzini l ben tenuta. Forza muscolare senza chiara paresi in tutte le sedi. Motilità fine e diadococinesia integre. Prove di coordinazione senza dismetrie. ROT: medio-vivaci e simmetrici in tutte le sedi. Segni di Hoffmann e di Trömner negativi bilateralmente. Nessun sicuro Tinel evocabile in quanto positivo anche alla percussione lungo l'avambraccio sinistro lontano dal percorso di nervi periferici. Sensibilità superficiale senza chiara ipoestesia dermatogena, ma piuttosto zona d'ipoestesia a macchia. Sensibilità profonda conservata. ENG: Nervo ulnare sensitivo e motorio sinistro: nella norma, inclusa la risposa F. Nervo mediano sensitivo e motorio sinistro: nella norma, inclusa la risposa F. Nervo radiale sensitivo e motorio sinistro: nella norma. EMG: Muscoli flessore lungo del pollice, primo interosseo dorsale ed estensore proprio dell'indice di sinistra: attività spontanea patologica assente. PUM di ampiezza e durata media nella norma. Normale quota di polifasici. Reclutamento proporzionale allo sforzo, attività interferenziale indenne. Valutazione: Dal lato clinico la paziente descrive delle piccole zone- d'ipoestesia non dermatogene, ma piuttosto con distribuzione a macchia e non in un chiaro territorio d'innervazione di un nervo periferico, non vi è neanche un chiaro Tinel evocabile in quanto il segno risulterebbe positivo alla percussione un po' ovunque lungo l'avambraccio sinistro, anche lontano dal percorso di nervi periferici. Comunque nessun deficit di forza, i riflessi sono ben evocabili e simmetrici. Del tutto nella norma l'esame ENMG suelencato. Posso escludere una neuropatia periferica alla base dei sintomi accusati dalla paziente incluso le strutture del plesso brachiale, inoltre nessun argomento per radicolopatie cervicali.” (doc. 35 inc. __________) A seguito del perseverare della sintomatologia algica al gomito sinistro, e visti anche i riferiti precedenti episodi di rigetto a livello degli impianti dentari, il dr. __________, con l’accordo della __________, ha proposto un intervento di rimozione del materiale di osteosintesi, il quale è tuttavia stato inizialmente rifiutato dalla paziente (doc. 41). Con comunicazione del 14 giugno 2018 la __________, dopo valutazione da parte del servizio medico, ha comunicato all’assicurata di ritenere l’intervento di asportazione delle viti di osteosintesi attualmente esigibile, informandola quindi che “ l’operazione suindicata deve essere pianificata ed eseguita al più presto. La invitiamo a volerci contattare entro il 25 giungo 2018 per informarci sulla sua decisione definitiva” (doc. 48 inc__________; cfr. anche la successiva comunicazione della __________ del 27 giugno 2018, doc. 52 inc. __________). Nel frattempo l’assicurata ha continuato ad essere considerata inabile al lavoro (doc. 57 inc. __________). Dopo un’iniziale indecisione dell’assicurata, il 27 agosto 2018 l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi è stato eseguito con successo da parte del dr. __________ (doc. 60 inc. __________). I due successivi controlli medici hanno evidenziato un decorso senza complicanze (doc. 61 e 61 inc. __________). In data 2 ottobre 2018 l’assicurata è stata sottoposta ad una visita medico-__________ da parte del dr. __________, chirurgo. Nel relativo rapporto, lo specialista, dopo valutazione degli atti e una visita clinica dell’assicurata, ha posto quali diagnosi quelle di “ Stato dopo frattura del capitello radiale in data 13.12.2017, Stato dopo intervento di osteosintesi al capitello radiale con due viti in data 18.12.2017, Stato dopo rimozione dei mezzi di sintesi in data 27.08.2018, Stato dopo intensa fisioterapia ”. Dopo aver evidenziato obiettivamente la presenza di “ non ipomiotrofia rilevabile a livello della regione bicipitale dell'avambraccio se rapportata all'arto controlaterale. Articolarità in flesso/estensìone 135-0-0º, pronosupinazione perfettamente nella norma, non alterazioni della flesso/estensione del polso né delle dita. Rachide cervicale in asse, contrattura della muscolatura paravertebrale in particolare del trapezio a sinistra, articolarità della spalla sostanzialmente nei limiti. Riflessi osteotendinei arto superiore sinistro nella norma ”, ha rilevato che dal punto di vista clinico appariva evidente che la TAC non dimostrava assolutamente alterazioni atte a spiegare la dolorabilità dell'assicurata, e che l'elettromiografia e la valutazione neurologica escludevano completamente alcun tipo di alterazione neurologica anche a carattere di radicolopatia cervicale. Ha quindi concluso per un’abilità lavorativa completa in ogni attività dal momento della visita, dando il suo consenso al proseguimento dell’ergoterapia ancora per un mese (doc. 67 inc. ___________). Con rapporto del 29 ottobre 2018 il dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________, successore del dr. __________, ha comunicato al curante quanto segue: " (…) Diagnosi Esiti di frattura tipo Mason II capitello radiale sinistro trattata con 2 viti Compact hand 2 mm in data 18.12.2017. Trattamento di rimozione dei mezzi di osteosintesi eseguito in data 27.08.2018. Anamnesi La paziente giunge per un controllo a 6 settimane dall’intervento chirurgico. Torna senza steccatura, muove liberamente il braccio. Esame obiettivo Cicatrice guarita, bella, pulita e asciutta. Non segni di tumefazione o gonfiore. L’articolazione sì muove in flesso-estensione senza particolarità 0-0 -150. Prono-supinazione completa. Lieve dolore alla palpazione. Esami radiologici La radiografia del gomito in due proiezioni mostra una guarigione della frattura del capitello radiale. Non segni per pseudo-artrosi. La frattura è guarita e il materiale di osteosintesi è stato rimosso completamente. Procedere Ci sono delle discrepanze tra i dolori riferiti dal paziente, descritti come molto forti, ma clinicamente buona funzionalità. Abbiamo prescritto ulteriori cicli di fisioterapia e analgesia al bisogno. Caso chiuso. Abilità lavorativa al 100%.” (doc. 69 inc. __________) D’altro canto i medici della Clinica __________, nei certificati del 6 novembre 2018 e 4 gennaio 2019, poste le diagnosi di “Beginnende Arthrose Ellbogen links (mit/bei st. n. OSME 18.12.2017 bei St.n. Osteosynthese (2 Schrauben) am 18.12.2017 bei Radiusköpfchenfraktur Typ Mason 2 im Dezember 2017), Bursitis subacromialis Schulter links, DD: AC-Arthrose, Rotatorenmanschettenruptur (Supraspinatus), allergie auf Voltaren”, hanno dapprima predisposto ulteriori accertamenti e un’infiltrazione locale, concludendo nel rapporto 4 gennaio 2019 al dr. __________ come segue: " (…) Lelder hat die Infiltration in der diagnostischen Phase am linken Ellbogen nur eine marginale Beschwerdebesserung von einem Flunkt auf einer Scala von 10 erzielt. Wir werden nun noch die therapeutische Phase abwarten. Im MRI der Iinken Schulter zeigt sich eine statische posteriore Subluxation des Humeruskopfes, sowie eine deutliche Proliferation der ventralen Labrum-/Kapselanteile. Eine Capsulitis ist jedoch nicht vorhanden. In der klinischen Untersuchung. Ich denke dass es sinnvoll ist, diese Entzündungsreaktion noch reumatologisch abzuklären. Als Alternative bietet sich an, auch hier eine Infiltration durchzuführen. Die Patientin ist hiermit einverstanden und wird dies bei Ihnen besprechen.” (doc. 71 inc. __________) L’amministrazione, sentito il medico SMR (doc. AI 16), ha quindi concluso quanto segue con la decisione contestata: " “(…) Decidiamo pertanto : La richiesta di prestazioni è respinta. Esito degli accertamenti : Ad esame ultimato della sua domanda di prestazioni d'invalidità, emerge che lei in assenza del danno alla salute era impiegata quale ausiliaria di pulizie presso la società __________ nella misura del 42%. Per il restante 58% era dedita allo svolgimento delle mansioni consuete in ambito domestico. A seguito dei postumi infortunistici collegati ad un evento occorsole in data 13.12.2017 e tutelato da __________ lei ha presentato il seguente periodo d'incapacità lavorativa: IL = inabilità lavorativa IL 100% dal 13.12.2017 fino al 01.10.2018 Dal 02.10.2018 (data visita medico-__________ __________) lei è considerata pienamente abile nello svolgimento di qualsiasi attività professionale. Si sottolinea che in ambito casalingo non è stata rinvenuta alcuna incapacità lavorativa. Dal profilo medico-teorico il nostro Servizio Medico Regionale non giustifica la presenza di patologie extra-infortunistiche in grado di intaccare ulteriormente la sua capacità lavorativa. Alla luce di quanto sopra, essendosi protratta l'incapacità lavorativa per un lasso di tempo inferiore all'anno, il diritto alla rendita non sussiste, tantomeno il diritto a provvedimenti di ordine professionale.” (doc. II/1) Con il ricorso l’assicurata ha prodotto nuovamente i due menzionati certificati della Clinica __________, oltre ad uno scritto del dr. __________ al dr. __________ della __________ il 21 marzo 2019 del seguente tenore: " Egregio signor __________, come discusso telefonicamente Le segnalo la persistenza di dolori al gomito sinistro con quadro di artrosi posttraumatica, in cura presso la __________ di cui Le allego i rapporti medici. I dolori a mio parere impediscono alla paziente qualsiasi attività manuale, per cui Vi prego di rivalutare la capacità lavorativa. Diagnosi:

1.  Frattura capitello radiale sin Mason ll

-    osteosintesi con viti Compact hand 2 mm 18.12.17

-    CT gomito (05.18): materiale di osteosintesi in buona posizione, frammento osseo ben posizionato rima di frattura identificabile senza dislocazioni secondarie

-    intolleranza ai mezzi di osteosintesi (viti compact hand 2 mm)

-    rimozione delle viti 27.08.18

-    RM gomito 2.11.18: lieve alterazioni degenerative a livello radioumerale e all'articolazione radioulnare prossimale, minimo edema osseo al processo coronoideo

2.  Sublussazione statica dell'omero sin, proliferazione labbro-capsulare ventrale, borsite subacromiale (artro-MR 12.18)

3.  Dislipidemia trattata

4.  Ipertensione arteriosa.” (doc. II/2) 2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato. Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465) Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). 2.6. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base della dettagliata valutazione peritale eseguita dal dr. __________ della __________ (rapporto del 2 ottobre 2018, doc. 67 inc. __________), che, malgrado le diagnosi evidenziate dai medici interpellati, e meglio ” Stato dopo frattura del capitello radiale in data 13.12.2017, Stato dopo intervento di osteosintesi al capitello radiale con due viti in data 18.12.2017, Stato dopo rimozione dei mezzi di sintesi in data 27.08.2018, Stato dopo intensa fisioterapia”, se all’assicurata andava riconosciuta un’inabilità lavorativa completa dal momento dell’infortunio del 13 dicembre 2017, tuttavia a far tempo dalla valutazione clinica eseguita dal medico specialista della __________, il 2 ottobre 2018, l’assicurata andava ritenuta nuovamente abile in misura completa, nella sua attività lavorativa così come in ogni attività. In particolare, l’assicurata è stata sottoposta ad un’accurata valutazione da parte del dr. __________, il quale, dopo esame degli atti e una visita clinica - nel corso della quale aveva dovuto rassicurare l’interessata, che riferiva di aver sempre male su tutto il braccio fino alla spalla con irradiazione fino al collo, sul fatto che, in base all'esame diretto della lesione dopo rimozione delle viti e alla TAC, non era dimostrata alcuna perdita di sostanza ossea - ha illustrato come segue i reperti oggettivi da lui accertati: " Gomito sinistro simmetrico al controlaterale, non ipomiotrofia della regione bicipitale rispetto all'arto controlaterale misurata a 10 cm superiormente alla paletta omerale. Non ipomiotrofia a livello della muscolatura dell'avambraccio se riportata all'arto controlaterale misurata a 10 cm inferiormente al processo olecranico. Flesso/estensione possibile, al momento senza deficit, 15-0-0º, prono-supinazione nella norma perfettamente simmetrica al braccio controlaterale. Flesso/estensione del polso nella norma, non defi cit di articolarità sulle dita. In particolare non è presente alcun tipo di deficit neurologico sul nervo interosseo posteriore né a livello cutaneo, non è presente edema in sede di cicatrice che appare rosea e non rilevata, in parti colare tinel negativo a livello della cicatrice. Riflessi osteotendinei nella norma. Rachide cervicale apparentemente in asse, rotazione a destra ed a sinistra 40º, Bending laterale destro e sinistro a 30º, presenza di dolore riferito a livello della settima vertebra cervicale e sulla muscolatura della spalla in particolare del trapezio a livello dell'emisoma di sinistra. Motilità della spalla perfettamente nella norma, elevazione 160º, abduzione 150º, rotazione interna a Ll, rotazione esterna 60º.” Sulla base di queste conclusioni il dr. __________ ha sottolineato come non erano oggettivamente riscontrabili né ipomiotrofia a livello della regione bicipitale dell'avambraccio né alterazioni della flesso/estensione del polso né delle dita. Anche l’articolarità in flesso/estensione 135-0-0º e la pronosupinazione, così come i riflessi osteotendinei all’arto superiore sinistro risultavano perfettamente nella norma, con rachide cervicale in asse e articolarità della spalla nei limiti con solo la presenza di una “ contrattura della muscolatura paravertebrale in particolare del trapezio a sinistra ”. Appariva quindi evidente, sulla base anche dei risultati della TAC, che non erano dimostrabili “ assolutamente alterazioni atte a spiegare la dolorabilità dell'assicurata, inoltre l'elettromiografia e la valutazione neurologica escludono completamente alcun tipo di alterazione neurologica anche a carattere di radicolopatia cervicale ”. In conclusione, “ da un punto di vista clinico l'articolarità è nella norma, pertanto il dolore riferito non trova spiegazioni complete né da un punto di vista clinico né da un punto di vista strumentale”. Sulla base di questi accertamenti e dette valutazioni il medico dell’assicuratore infortuni ha quindi concluso per una completa ripresa della capacità lavorativa, non potendosi ammettere alcuna limitazione funzionale nell’assicurata (doc. 67 inc. __________). Questa valutazione è stata condivisa e fatta propria anche dal medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 27 dicembre 2018, con la quale egli ha affermato che non erano “ desumibili elementi che consentano di attribuire a diagnosi extrainfortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente l'idoneità professionale dell'Assicurata. Non essendoci così patologie rilevanti sulla quotidianità e la vita professionale dell'Assicurata, gli atti medici sono sufficienti per concludere come da parametri __________. Nessuna limitazione funzionale come casalinga con CL 100% ” (doc. AI 16). Questo giudice ritiene dunque che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dalle valutazioni mediche richiamate agli atti e attentamente valutate dal dr. __________ della __________, specialista in chirurgia, e dal dr. __________ del SMR, e non ha motivo per metterne in dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni. Del resto tali conclusioni sono state sostanzialmente  confermate anche dal dr. __________, chirurgo ortopedico dell’Ospedale __________ di __________, successore del dr. __________, il quale, nel rapporto del 29 ottobre 2018, dopo aver effettuato la visita di controllo dell’assicurata in data 22 ottobre 2018, confermate le diagnosi di “ Esiti di frattura tipo Mason II capitello radiale sinistro trattata con 2 viti Compact hand 2 mm in data 18.12.2017 e Trattamento di rimozione dei mezzi di osteosintesi eseguito in data 27.08.2018 ”, ha rilevato una cicatrice guarita, bella, pulita e asciutta, senza segni di tumefazione o gonfiore e un movimento dell’articolazione in flesso-estensione senza particolarità, prono-supinazione completa con solo un lieve dolore alla palpazione. Ha pure riferito che gli esami radiologici effettuati avevano mostrato “ una guarigione della frattura del capitello radiale. Non segni per pseudo-artrosi. La frattura è guarita e il materiale di osteosintesi è stato rimosso completamente ”. Di conseguenza lo specialista ha concluso che vi erano “ delle discrepanze tra i dolori riferiti dal paziente, descritti come molto forti, ma clinicamente buona funzionalità” e ha ritenuto il caso “ chiuso ” con una ripresa totale dell’abilità lavorativa (doc. 70 inc. __________; cfr. in esteso al consid. 2.4). Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5), non si intravvedono quindi ragioni che impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ della __________ e dal dr. __________ del SMR, nei rapporti del 2 ottobre 2018 e 27 dicembre 2018, i quali hanno compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni. Quanto alle attestazioni prodotte dall’assicurata, segnatamente la certificazione del dr. __________ del 21 marzo 2019 e i rapporti del 6 novembre 2018 e del 4 gennaio 2019 della Clinica __________ di __________ (doc. 71-73 inc. __________), sulle stesse si è espresso il dr. __________ nell’Annotazione 11 aprile 2019 come segue: " Ho letto attentamente gli scritti prodotti (Dr. med. __________ del 21 marzo 2019 nonché i rapporti 06.11 .201 8/04.01 .2019 della __________ di __________) mettendoli a confronto con la visita medico-__________ della __________ del 2 ottobre 2018, non notando nuovi elementi oggettivi, non già noti al momento di tale valutazione, in grado di modificare la valutazione della capacità funzionale e di carico residua dell'Assicurata. Di conseguenza posso soltanto ribadire la mia valutazione riguardante la capacità lavorativa ritenuta dopo il 2 ottobre 2018 non essendo desumibili elementi che consentano di attribuire a diagnosi extrainfortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente l'idoneità professionale dell'Assicurata. “(doc. V/1) A dette considerazioni, espresse dopo un accurato esame della fattispecie, ben motivate e che ulteriormente confermano il benfondato della precedente valutazione della __________ e del SMR, questo giudice deve aderire. In effetti, la certificazione del dr. __________ si limita in sostanza a confermare le già note diagnosi di cui è affetta la ricorrente e a rinviare ai certificati dei sanitari della Clinica __________, ma non mostra significative variazioni rispetto a quanto descritto nelle precedenti valutazioni, segnatamente in quella della __________ del 2 ottobre 2018. Inoltre non motiva minimamente la sua conclusione di incapacità lavorativa. Quanto alle certificazioni della Clinica __________, le stesse si limitano in sostanza a confermare il quadro diagnostico già noto e nemmeno si pronunciano sulla capacità lavorativa. Sia pure rilevato che l’Ufficio AI ha proceduto a trasmettere la documentazione prodotta dall’assicurata anche alla __________, che con scritto 21 maggio 2019 ha osservato che “ la pratica è stata valutata con il nostro servizio medico e viene confermata la nostra presa di posizione trasmessa in data 17 ottobre 2018 ” (doc. VII/2). Del resto sia osservato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353). Questo TCA non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR (sulla base dell’approfondita analisi della documentazione agli atti e della perizia della __________). A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA) di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti). Del resto, come è stato detto, la valutazione del dr. __________e del dr. __________ del SMR non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). In effetti, già si è detto che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica rilevante né ha del resto sostenuto di soffrire di altre affezioni con influenza sulla sua capacità lavorativa. In realtà, l’assicurata si limita in sintesi ad esprimere un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che le dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo appunto prodotto documentazione medica idonea a contraddirle. Va qui ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Rispecchiando quindi la valutazione del dr. __________ della __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente ha presentato dal giorno dell’infortunio (13 dicembre 2017) un’inabilità lavorativa completa in ogni attività, dal mese di ottobre 2018 andava tuttavia ritenuta nuovamente pienamente abile in ogni attività. La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento contestato, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 2.7.   In simili circostanze, ribadito il suesposto periodo di inabilità lavorativa dal 13 dicembre 2017, considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa dal 2 ottobre 2018, l’assicurata non ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI (cfr. consid. 2.3), un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA), ragione per cui non le può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità. La decisione contestata, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata una rendita d’invalidità, va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto. All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4). 2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti