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32.2019.53

Il presunto miglioramento dell'autonomia dell'assicurato nel compimento dell'atto quotidiano della vita controverso necessita di essere ulteriormente approfondito prima di poter stabilire il grado di AGI da riconoscere dal 4/2018,fermo restando,fino a quel momento,il diritto all'AGI di grado elevato

Ticino · 2019-01-31 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a) non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42 ter cpv. 1 LAIl’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

I minorenni grandi invalidi che necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art. 42 ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto. Tale supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Infine, l’art. 39OAI ("supplemento cure intensive") recita:

"1Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42tercapoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

2Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

3Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.”

2.5.   Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’ufficioAI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, unrapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.6.   A seguito della domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire un’inchiesta domiciliare, svolta presso l’Istituto __________, dove RI 1 soggiorna durante tutta la settimana a partire da settembre 2018 (rientrando a casa solo durante i fine-settimana), eseguita il 1° ottobre 2018, alla presenza del ragazzo, di sua mamma e del suo educatore.

Con rapporto del 12 ottobre 2018 l’assistente sociale incaricata ha quantificato in complessivi 4 ore e 27 minuti il tempo supplementare per cure intensive (cfr. doc. 37)

A proposito del bisogno di assistenza, l’assistente sociale ha costatato che rispetto ad un coetaneo normodotato l’assicurato necessita di regolare e notevole aiuto di terzi per i seguenti gli atti ordinari della vita:

"(…)

Necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere sei atti ordinari della vita:

vestirsi/svestirsi                          da luglio 2009 (dai 3 anni)

alzarsi/sedersi e coricarsi          da luglio 2017 (dagli 11 anni)

mangiare                                    da luglio 2009 (dai 3 anni)

lavarsi                                         da luglio 2012 (dai 6 anni)

andare alla toilette                     da luglio 2012 (dai 6 anni) a gennaio 2018

spostarsi                                    da luglio 2011 (dai 5 anni)

Necessita di una sorveglianza personale:

permanente da luglio 2012 (dai 6 anni).” (Doc. 37)

L’assistente sociale ha pertanto concluso:

"(…) Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado medio a decorrere da dicembre 2016 (retroattivo di un anno dalla data della richiesta); elevato a decorrere dal mese di luglio 2017 (dalla maggior dipendenza da terzo nell’atto di alzarsi-sedersi, coricarsi); medio a decorrere dal mese di aprile 2018 (3 mesi dalla minor dipendenza da terzi nell’atto di “andare al gabinetto”). (Doc. 37)

Di conseguenza, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio con effetto dal 1° dicembre 2016 (un anno prima dell’inoltro della domanda), di grado medio dal 1° luglio 2017 e di nuovo medio dal 1° aprile 2018. L’amministrazione ha inoltre riconosciuto il supplemento per cure intensive ex art. 42ter cpv. 3 LAI (doc. A).

2.7.   La mamma di RI 1 ha contestato, nell’ambito delle osservazioni presentate contro il progetto di decisione del 15 ottobre 2018, le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione a proposito della presuntaminor dipendenza da terzi nell’atto di “andare al gabinetto” che sarebbe stata raggiunta da suo figlio a partire dal mese di gennaio 2018, ritenendo esservi stato un malinteso tra quanto da ella affermato in occasione dell’incontro presso l’Istituto __________ e quanto, invece, riportato dall’assistente sociale nel rapporto d’inchiesta.

Ella ha affermato che grazie alle salviettine igieniche suo figlio è in grado di pulirsi in maniera autonoma, sottolineando tuttavia come ciò non basti per concludere che lo stesso sia pienamente indipendente nello svolgimento di tale atto.

Al contrario, RI 1 deve comunque ricevere indicazioni da parte di una terza persona su come pulirsi e, soprattutto, deve essere controllato per verificare che sia lui, sia i suoi indumenti intimi, lo siano effettivamente.

A comprova di tali affermazioni è stata trasmessa all’Ufficio AI una presa di posizione da parte della coordinatrice psicopedagogica – settore minorenni dell’Istituto __________, signora __________, la quale, in un messaggio di posta elettronica del 14 novembre 2018, ha rilevato:

Pertanto, sulla base delleragioni qui diffusamente esposte,trovandoci di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete accertare lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in atto le verifiche necessarie al fine di chiarire se sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un miglioramento nell’autonomia dell’assicurato rispetto all’atto ordinario della vita “andare al gabinetto”.

In concreto, con la conferma del diritto ad almeno un AGI di grado elevato dal luglio 2017 fino al mese di marzo 2018 nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

2.10.   Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente sul grado dell’AGI spettante all’assicurato a partire dal mese di aprile 2018.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.11.   Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5con rinvio aDTF 137 V210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato dalla Consulenza Giuridica Andicap, ha diritto all’importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositiv
  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta). Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2019.53

CR

Lugano

20 febbraio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 31 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).

in diritto

2.3.   Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che a causa di un danno alla salute ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

-  vestirsi/svestirsi

-  alzarsi/sedersi/coricarsi

-  mangiare

-  provvedere all'igiene personale

-  andare al gabinetto

-  spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4.   L’art. 42 LAI prevede in particolare chegli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, lagrande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una sorveglianza personale permanente,

c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

L'art. 38OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:

"Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a) non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42 ter cpv. 1 LAIl’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

I minorenni grandi invalidi che necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art. 42 ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto. Tale supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Infine, l’art. 39OAI ("supplemento cure intensive") recita:

"1Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42tercapoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

2Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

3Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.”

2.5.   Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’ufficioAI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, unrapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.6.   A seguito della domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire un’inchiesta domiciliare, svolta presso l’Istituto __________, dove RI 1 soggiorna durante tutta la settimana a partire da settembre 2018 (rientrando a casa solo durante i fine-settimana), eseguita il 1° ottobre 2018, alla presenza del ragazzo, di sua mamma e del suo educatore.

Con rapporto del 12 ottobre 2018 l’assistente sociale incaricata ha quantificato in complessivi 4 ore e 27 minuti il tempo supplementare per cure intensive (cfr. doc. 37)

A proposito del bisogno di assistenza, l’assistente sociale ha costatato che rispetto ad un coetaneo normodotato l’assicurato necessita di regolare e notevole aiuto di terzi per i seguenti gli atti ordinari della vita:

"(…)

Necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere sei atti ordinari della vita:

vestirsi/svestirsi                          da luglio 2009 (dai 3 anni)

alzarsi/sedersi e coricarsi          da luglio 2017 (dagli 11 anni)

mangiare                                    da luglio 2009 (dai 3 anni)

lavarsi                                         da luglio 2012 (dai 6 anni)

andare alla toilette                     da luglio 2012 (dai 6 anni) a gennaio 2018

spostarsi                                    da luglio 2011 (dai 5 anni)

Necessita di una sorveglianza personale:

permanente da luglio 2012 (dai 6 anni).” (Doc. 37)

L’assistente sociale ha pertanto concluso:

"(…) Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado medio a decorrere da dicembre 2016 (retroattivo di un anno dalla data della richiesta); elevato a decorrere dal mese di luglio 2017 (dalla maggior dipendenza da terzo nell’atto di alzarsi-sedersi, coricarsi); medio a decorrere dal mese di aprile 2018 (3 mesi dalla minor dipendenza da terzi nell’atto di “andare al gabinetto”). (Doc. 37)

Di conseguenza, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio con effetto dal 1° dicembre 2016 (un anno prima dell’inoltro della domanda), di grado medio dal 1° luglio 2017 e di nuovo medio dal 1° aprile 2018. L’amministrazione ha inoltre riconosciuto il supplemento per cure intensive ex art. 42ter cpv. 3 LAI (doc. A).

2.7.   La mamma di RI 1 ha contestato, nell’ambito delle osservazioni presentate contro il progetto di decisione del 15 ottobre 2018, le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione a proposito della presuntaminor dipendenza da terzi nell’atto di “andare al gabinetto” che sarebbe stata raggiunta da suo figlio a partire dal mese di gennaio 2018, ritenendo esservi stato un malinteso tra quanto da ella affermato in occasione dell’incontro presso l’Istituto __________ e quanto, invece, riportato dall’assistente sociale nel rapporto d’inchiesta.

Ella ha affermato che grazie alle salviettine igieniche suo figlio è in grado di pulirsi in maniera autonoma, sottolineando tuttavia come ciò non basti per concludere che lo stesso sia pienamente indipendente nello svolgimento di tale atto.

Al contrario, RI 1 deve comunque ricevere indicazioni da parte di una terza persona su come pulirsi e, soprattutto, deve essere controllato per verificare che sia lui, sia i suoi indumenti intimi, lo siano effettivamente.

A comprova di tali affermazioni è stata trasmessa all’Ufficio AI una presa di posizione da parte della coordinatrice psicopedagogica – settore minorenni dell’Istituto __________, signora __________, la quale, in un messaggio di posta elettronica del 14 novembre 2018, ha rilevato:

Pertanto, sulla base delleragioni qui diffusamente esposte,trovandoci di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete accertare lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in atto le verifiche necessarie al fine di chiarire se sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un miglioramento nell’autonomia dell’assicurato rispetto all’atto ordinario della vita “andare al gabinetto”.

In concreto, con la conferma del diritto ad almeno un AGI di grado elevato dal luglio 2017 fino al mese di marzo 2018 nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

2.10.   Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente sul grado dell’AGI spettante all’assicurato a partire dal mese di aprile 2018.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.11.   Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5con rinvio aDTF 137 V210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato dalla Consulenza Giuridica Andicap, ha diritto all’importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§    La decisione del 31 gennaio 2019 è annullata.

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti