Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 3 ottobre 2019 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandie si pronunci nuovamente, in via di revisione, sul diritto diRI 1alla rendita. 2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva doggetto la domanda dassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2019.198
rg/sc
Lugano
30 gennaio 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell11 novembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 3 ottobre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 21 dicembre 2015 lUfficio AI, in applicazione dellart. 26 cpv. 1 OAI (assicurati senza formazione professionale), aveva riconosciuto a RI 1 il diritto a tre quarti di rendita, successivamente confermato con comunicazione 4 gennaio 2018;
- in esito allistruttoria esperita nellambito della procedura di revisione avviata nellagosto 2018, con decisione 3 ottobre 2019 lamministrazione in applicazione del metodo misto ha soppresso il diritto alla rendita, lassicurata presentando un grado dinvalidità complessivo del 33,35%;
- contro la suddetta decisione saggrava al TCA lassicurata rappresentata da RA 1. Istando per la concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta sia il metodo di calcolo e la percentuale di attività lavorativa applicati, sia la valutazione SMR degli impedimenti nellesercizio di attività domestiche, sia la mancata considerazione di uninterazione tra i due campi di attività (salariata e ca-salinga), postulando in via principale la non soppressione del diritto a tre quarti di rendita, in subordine la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici e per lesecuzione di uninchiesta domiciliare;
- con la risposta di causa lamministrazione ha chiesto, alla luce delle argomentazioni sollevate con il ricorso, il ritorno degli atti onde procedere alla verifica, tramite inchiesta domiciliare, degli impedimenti nello svolgimento delle mansioni domestiche;
- con scritto 17 dicembre 2019 la rappresentante dellinsorgente riservandosi di riproporre le medesime argomentazioni addotte nel gravame nel caso in cui la nuova decisione resa al termine dei nuovi accertamenti non dovesse essere conforme alla giurisprudenza federale ed europea ha manifestato il proprio accordo alla retrocessione proposta dallamministrazione con protesta di ripetibili;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo lart. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado dinvalidità del bene-ficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, dufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado dinvalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta lart. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto im-mutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dellart. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente allepoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380).LAlta Corte ha precisato cheil punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dallultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita dinvalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), lart. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la ri-duzione o la soppressione della rendita o dellassegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nel caso in esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli atti allinserto emerge effettivamente la necessità come richiesto in via subordinata con il gravame e come ammesso dallautorità intimata nella risposta di causa di ulteriori accertamenti volti a maggiormente chiari-re la fattispecie, segnatamente tramite lesperimento di uninchiesta domiciliare. Ciò al fine di addivenire ad un affidabile giudizio circa leventuale modifica della situazione invalidante sino al momento dellemanazione del querelato provvedimen-to, che per giurisprudenza segnail limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215; 130 V 140 e 129 V 4);
- nella DTF 106 V 18 chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti allamministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione, renda una nuova decisione lAlta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"( ).Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.( )." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 lAlta Corte si è confermata in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tale procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (cfr. anche STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell11 novembre 2010 consid. 4);
- conformemente alla suesposta giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che nel caso di specie lamministrazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza delleffetto della revisione, ai sensi della summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18) leffetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- laricorrente, patrocinata in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800, ciò che rende priva doggetto la domanda dassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 3 ottobre 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandie si pronunci nuovamente, in via di revisione, sul diritto diRI 1alla rendita.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva doggetto la domanda dassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti