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32.2019.128

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma del contenuto della perizia psichiatrica. Segnalazione dell'UAI alla Polizia. Non dati presupposti per riformazione professionale. No assistenza giudiziaria

Ticino · 2019-05-28 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 incarto AI) e confermato nell’ambito del colloquio del 27 agosto 2018 presso l’UAI (pag. 135 incarto AI) e l’indicazione “__________”, che tradotto significa “trasporto furgoni di passeggeri e merci” (transalate.google.ch). Nella seconda, oltre alle foto di __________, il cognome dell’insorgente, con due numeri di telefono, tra cui il primo che corrisponde a quello fornito con la domanda di prestazioni AI, figura la medesima indicazione “__________” e l’aggiunta “__________” (cfr. anche pag. 49-50 incarto AI). Nell’ambito del colloquio del 27 agosto 2018 presso l’UAI l’interessato ha ammesso che anche il secondo numero di telefono gli appartiene (pag. 138 incarto AI: “[…] si è ancora in uso. Mi serve quando mi trovo in __________. È un abbonamento e non una prepagata. La fattura si trova in __________ e arriva a casa di mia mamma”).

Queste circostanze non erano note al dr. med. __________ quando, nel 2016, ha allestito le perizie per l’assicuratore malattie giungendo ad una conclusione diversa, e permettono di ritenere, come rileva il perito, una certa capacità nello svolgere pratiche amministrative, stare in mezzo alla gente, comunicare adeguatamente, investire nella realtà esterna, rendersi utile, superare i limiti dettati dai dolori (pag. 155 incarto AI).

Inoltre il dr. med. __________, a differenza del dr. med. __________, oltre a non aver effettuato alcun esame neuropsicologico, non ha allestito la perizia psichiatrica secondo i criteri posti recentemente dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), ma ha redatto due referti di 5, rispettivamente 4 pagine, in cui, ad una breve anamnesi medica e sociale, ha fatto seguito la descrizione dei dati soggettivi, l’esame psichiatrico e la discussione finale (pag. 41-45 e 56-59 incarto AI).

Il dr. med. __________ ha invece allestito il referto attraverso una procedura probatoria strutturata in cui ha risposto ad ulteriori specifiche domande (pag. 110 incarto AI). La critica dell’insorgente secondo cui lo specialista non avrebbe rispettato le direttive vigenti nell’ambito dell’allestimento delle perizie psichiatriche non trova conferma. Lo stesso dr. med. __________ l’11 marzo 2019 ha rilevato che la sua perizia “segue le linee guida per le perizie psichiatriche e le raccomandazioni più recenti della medicina assicurativa, basandosi su un apprezzamento globale del caso e ponderando tutti gli elementi che lo costituiscono” (pag. 204 incarto AI).

Del resto, il dr. med. __________ ha evidenziato di non aver dato alcuna forza probatoria né alla perizia della dr.ssa med. __________ né a quella del dr. med. __________, ma di aver raccolto le prove nell’ambito della sua valutazione peritale e di aver definito, applicando l’abituale principio della verosimiglianza preponderante, le fasi nel corso delle quali si è sviluppata la patologia.

Certo, il ricorrente si lamenta della circostanza secondo cui l’assicuratore malattie, fondandosi sulle perizie del dr. med. __________, ha versato le indennità giornaliere sulla base di una completa incapacità lavorativa dal 1° ottobre 2015 al 29 settembre 2017 (cfr. pag. 63 incarto assicuratore malattie).

Va tuttavia rammentato chein DTF 126 V 288 l’allora TFA, pur ponendo il principio secondo il quale il medesimo danno alla salute, di principio, dà diritto al medesimo grado d’invalidità in ambito LAI, LAINF e LAM (cfr. DTF 126 V 288, consid. 2a), lo ha nel contempo relativizzato, stabilendo che sia l’assicuratore contro gli infortuni che l’assicuratore AI devono stabilire il grado d’invalidità autonomamente (cfr. anche la DTF 133 V 549, consid. 6.1).

In concreto, del resto, a prescindere dalla circostanza che non viene precisato se le prestazioni di malattia sono state riconosciute in base al diritto privato (LCA) od al diritto pubblico (LAMal), se è vero che l’assicuratore malattie ha deciso di versare le indennità al 100% per due anni sulla base della perizia del dr. med. __________, d’altra parte non va sottaciuto che, oltre alla circostanza che la perizia non è stata allestita secondo i criteri più stringenti posti dalla giurisprudenza in ambito AI, il perito si è espresso unicamente sulla capacità lavorativa nell’ultima attività svolta dal ricorrente senza stabilire se e in che modo l’interessato avrebbe potuto svolgere un’attività idonea al suo stato di salute (pag. 45 incarto assicuratore malattie: “[…] attualmente non proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”; pag. 59 incarto assicuratore malattie: “[…] attualmente non proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”). Inoltre, come visto, oltre a non aver effettuato alcun esame neuropsicologico, non era al corrente che l’assicurato ha aiutato il figlio nell’attività accessoria di compravendita di automobili e che ha allestito pubblicità per un’attività di trasporti __________ __________.

Non vi era alcun motivo per l’UAI e per il dr. med__________ di aderire alla perizia del dr. med. __________ senza effettuare ulteriori accertamenti maggiormente approfonditi.

Il perito ha inoltre preso in considerazione quanto affermato dal dott. __________, ossia che vi è un’apparente lieve deflessione affettiva, ma ha spiegato che il lieve rallentamento attentivo-esecutivo obiettivato dai test neuropsicologici è con maggior probabilità da ascrivere all’assunzione di Clonazepam associato a trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante i giorni della valutazione peritale. Per quanto concerne il rimprovero del ricorrente secondo cui il dr. med. __________ non ha effettuato alcun test ematico per comprovare tale fatto, il perito ha evidenziato come il test ematico ha un senso solo per accertare se una persona assume oppure no i medicamenti. I valori dei farmaci sono invece di scarsa qualità quando sono assunti regolarmente. Del resto lo stesso dott. __________ ha rilevato che il profilo del ricorrente risulta poco compatibile con una depressione importante ed ha evidenziato una forte discrepanza tra come l’assicurato si pone e le sue prestazioni ai test (pag. 162 incarto AI).

L’insorgente rimprovera al perito di aver effettuato unicamente due visite, senza approfondire maggiormente la situazione, allorché in caso di depressione ricorrente sarebbe necessario effettuarne un numero maggiore.

Questo TCA evidenzia che, oltre alle visite presso il dr. med. __________, il ricorrente è stato visto anche dal dott. __________, che, pur non essendo psichiatra, è giunto a conclusioni simili a quelle del perito quo alla questione relativa all’amplificazione dei sintomi ed alla discrepanza tra come l’assicurato si pone ed i reperti oggettivi. Spetta inoltre al perito, sulla base delle risultanze degli esami effettuati decidere la necessità o meno di ulteriori approfondimenti. Avendo potuto escludere, per i motivi più volte esposti, la presenza di una depressione medio-grave, lo specialista ha ritenuto, correttamente, di poter decidere sulla base delle due visite effettuate a distanza di circa un mese l’una dall’altra (21 settembre 2018 e 19 ottobre 2018). Lo stesso perito, l’11 marzo 2019 ha evidenziato come “per quanto mi concerne posso confermare di aver verificato uno status stabile su un arco di tempo sufficiente. Non erano necessarie visite aggiuntive per delineare un caso già chiaro” (pag. 203 incarto AI).

Non trova conferma neppure la censura secondo cui il dr. med. __________ si sarebbe contraddetto poiché da una parte dice che la depressione è in remissione e la cura messa in atto produce il massimo miglioramento possibile, mentre poi ha indicato che la prosecuzione della cura serve per evitare peggioramenti, allorché semmai è utile per stabilizzare la patologia.

Le due affermazioni si completano. L’assunzione dei medicamenti impedisce un peggioramento dello stato valetudinario, ma non permette un ulteriore miglioramento dello stato di salute.

Il ricorrente rimprovera al perito di non aver indicato l’attività lavorativa che potrebbe svolgere, allorché da una parte afferma che non vi sono limitazioni dei requisiti che deve rispettare l’attività lucrativa dell’assicurato mentre dall’altra ha rilevato la necessità di effettuare pause al bisogno che tuttavia non riducono il rendimento in misura superiore al limite del 20% indicato nella perizia.

Il TCA rammenta che il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Non è pertanto compito del perito quello di indicare precisamente quali professioni può ancora svolgere l’insorgente.

L’assicurato sostiene che il dr. med. __________ avrebbe attestato una capacità lavorativa del 50% fino a luglio 2017 e poi dell’80% da agosto 2017 senza alcuna motivazione. Lo specialista si sarebbe scostato dalle attestazioni in senso contrario del dr. med. __________, del curante psichiatra, dr. med. __________ e del curante dr. med. __________, FMH medicina interna e avrebbe ritenuto un miglioramento dello stato di salute senza alcun fondamento, allorché lo stesso perito sostiene di non avere elementi medici oggettivi per procedere con tale valutazione.

Il dr. med. __________ in data 11 marzo 2019 ha spiegato che in sede di perizia aveva evidenziato di non avere elementi medici oggettivi per decidere con sicurezza sul periodo precedente, essendo comunque stata incrementata e modificata in maniera discreta la terapia antidepressiva. Egli aveva affermato di non essere in grado di dire “se avesse ragione la Dr.ssa __________, la quale negava una depressione maggiore già in settembre 2015 oppure il Dr. __________ che la confermava ancora in ottobre 2016”, ma che comunque “anche ammettendo una maggiore gravità della psicopatologia fino a agosto 2017, considerato che i deficit sono stati presentati dall’assicurato in maniera amplificata, la percentuale di inabilità lavorativa va comunque considerata ridotta rispetto a quanto certificato dal curante” ed ha stabilito un’incapacità lavorativa del 50% in luogo dell’incapacità lavorativa completa attestata dal dr. med. __________ (e dal dr. med. __________). Egli ha poi aggiunto che “nessun ricovero in psichiatria è stato effettuato e la terapia antidepressiva risulta sostanzialmente stabile, salvo piccole modifiche trascurabili da agosto 2017. Addirittura, in occasione della valutazione peritale, la componente antidepressiva della cura risulta ridotta rispetto al passato. I dati indiretti suggeriscono quindi un miglioramento tangibile della depressione almeno da agosto 2017 in avanti” e che per “l’inabilità durante il periodo precedente la perizia e per stabilire la data del miglioramento ho quindi portato avanti un ragionamento basato sul criterio della verosimiglianza preponderante, tenendo nella dovuta considerazione tutti gli elementi emersi dall’indagine peritale. I periodi da me indicati si basano quindi su un ragionamento fondato e non sono arbitrari”.

Il 1° luglio 2019 ha precisato che in“questo caso non è stato mai pianificato un ricovero (e va bene!), ma non è stata nemmeno modificata in maniera significativa la terapia farmacologica sin da agosto 2017, cosa che è poco compatibile e difficilmente giustificabile in una condizione depressiva che si vuole definire assai invalidante” (doc. VI/2).

La valutazione del perito va confermata. Il dr. med. __________, alla luce dei fatti emersi nel corso della procedura amministrativa, e meglio l’amplificazione dei sintomi, le discrepanze tra come si pone e i reperti oggettivi, l’aiuto prestato al figlio nell’attività accessoria di compravendita delle automobili e le capacità organizzative ed amministrative dimostrate (segnatamente creazione di pubblicità per trasporti nel __________, immatricolazioni di automobili, ecc.), sconosciute al dr. med. __________, non poteva fondarsi acriticamente sulla perizia eseguita nell’ambito dell’assicurazione malattie. D’altra parte, sempre per i medesimi motivi e ritenuto che non condivide le valutazioni del medico curante circa la presenza di una depressione medio-grave, non poteva neppure seguire ciecamente quanto affermato dal dr. med. __________.

Sulla base degli esami peritali e dell’esperienza maturata quale perito, il dr. med. __________ ha potuto ricostruire la capacità lavorativa del ricorrente nel corso del tempo.

Quanto al miglioramento dello stato di salute dal mese di agosto 2017, esso, come visto, è stato ricostruito anche in seguito alla modifica della terapia farmacologica assunta dal ricorrente dal mese di agosto 2017 (pag. 60, 149 [pag. 9 perizia] e 154 [pag. 14 perizia] incarto AI), poi rimasta stabile perlomeno fino al momento delle visite peritali (cfr. doc. VI/2 in fine), quando il dr. med. __________ ha potuto verificare l’assenza di segni oggettivi di depressione (pag. 13 perizia = pag. 153 incarto AI) e che ha portato il perito ad accertare una modifica, in positivo, dello stato valetudinario del ricorrente. Lo specialista ha rilevato che da agosto 2017 la depressione maggiore è in remissione e permangono dolori somatoformi uniti ad una riduzione della componente energetica tipica di tale sindrome. Restano tuttavia notevoli capacità di attivazione dell’assicurato, il quale nonostante la sindrome somatoforme e l’ingente terapia con effetto sedativo, riesce comunque a guidare la propria vettura senza limitazioni. Egli è in grado di fare pratiche amministrative, di stare in mezzo alla gente, di comunicare adeguatamente, di investire sulla realtà esterna, di rendersi utile, di superare ampiamente i limiti dettati dai dolori (pag. 15 perizia, pag. 155 incarto AI).

Non vi sono pertanto motivi per mettere in dubbio le conclusioni peritali in merito alla capacità lavorativa del ricorrente.

Infine il curante nell’ultima presa di posizione del 26 luglio 2019 insiste sui fattori socio-economici in cui si trova l’insorgente a cui attribuisce un peso maggiore rispetto al perito. Si tratta tuttavia di una diversa interpretazione dello stesso stato valetudinario che non permette al ricorrente di sovvertire le convincenti valutazioni peritali.

Va qui rammentatoche il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo”.

In queste condizioni non vi è alcun motivo per scostarsi dalla perizia del dr. med. __________, le cui conclusioni sono pure state confermate dal medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e per ritenere una violazione dell’art. 43 LPGA.

A proposito del medico SMR non va dimenticato cheper l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione va confermato che l’insorgente è stato abile al lavoro al 50% dal 24 agosto 2015 al 31 luglio 2017 ed è abile al lavoro all’80% dal 1° agosto 2017, e ciò in qualsiasi attività.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto non è necessario allestire un’ulteriore perizia psichiatrica.

2.9.   Va ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è corretto.

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In concreto l’insorgente, rettamente, non contesta la presa in considerazione del reddito statistico evinto dalla tabella TA1, settore economico 55-56 (servizi di alloggio e ristorazione), attività semplici e ripetitive. Non è infatti possibile stabilire quanto avrebbe conseguito se avesse continuato a lavorare per il precedente datore di lavoro, giacché l’albergo per il quale lavorava ha chiuso definitivamente.

Sulla base dei dati della tabella TA1 2016tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016 [l’UAI ha utilizzato la tabella 2014 ed ha aggiornato i dati al 2016 {cfr. pag. 177 incarto AI}, allorché la tabella 2016 è stata pubblicata il 26 ottobre 2018, ossia prima dell’emissione della decisione impugnata del 28 maggio 2019)emerge che l’interessato quell’anno avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 50’053 (3'935 X 12 : 40 X 42.4 [cfr. la tabella “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]).

Nel 2017 esso sarebbe ammontato a fr. 50’315 (50'053 : 42.4 X 42.5 [cfr. la tabella “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]: 104.7 X 105 [cfr. tabella T1.1.10 indice dei salari nominali Uomini 2011-2018).

Nel 2018 a fr. 50'340 (50'315 : 42.5 X 42.4 : 105 X 105.3).

2.10.   Circa il reddito da invalido,lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016(cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica,più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, lasentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagliuominiper un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr.sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nelsettore privato(circala rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.),corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr.64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando questo dato al 2017, costante l’orario di lavoro settimanale (41.7), il reddito ammonta a fr. 67’123 (66'803 : 104.1 X 104.6).

Nel 2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene un reddito di fr. 67'443 (67'123 : 104.6 X 105.1).

2.11.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Il 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazioneglobale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

In concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 5% per “altri fattori di riduzione”, contestata dal ricorrente che domanda una riduzione di almeno il 15% (cfr. per un caso in cui il TCA ha confermato una riduzione del 5%: STCA 32.2018.213 del 23 settembre 2019).

Egli afferma di aver già compiuto i 52 anni e di aver svolto unicamente l’attività di tuttofare per un hotel e ciò senza essere al beneficio di un particolare diploma professionale che lo potrebbe agevolare nella richiesta di un lavoro adeguato e ben remunerato. Dal 2013 non lavora più e soffre di una malattia psichica che non gli permette di poter esercitare qualsiasi attività lavorativa, poiché deve trovare un lavoro che gli permetta di prendere le necessarie pause a seconda dei bisogni.

2.12.   Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbiadebitamentetenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

In primo luogo va rilevato che le incapacità lavorative del 50% (fino al 31 luglio 2017) e del 20% (dal 1° agosto 2017) vanno intese quale riduzione del rendimento in un lavoro a tempo pieno (cfr. pag. 166 incarto AI [rapporto finale SMR del 3 gennaio 2019]; cfr. anche perizia, pag. 155-156 incarto AI).

Ne segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di lavoro normale.

Neppure una riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute può trovare accoglimento, poiché la necessità di pause supplementari è inclusa nella riduzione del rendimento (cfr. rapporto finale SMR del 3 gennaio 2019 [pag. 167 incarto AI], perizia del 22 dicembre 2018 [pag. 156 incarto AI] e presa di posizione del perito dell’11 marzo 2019 [pag. 204]).

Non può neppure essere concluso che l’insorgente può esercitare unicamente attività leggere e che per questo motivo deve essergli riconosciuta un’ulteriore riduzione. Nella perizia non figura alcun limite di caricabilità ed il medico SMR nella valutazione finale del 3 gennaio 2019 ha indicato che non vi è nessuna limitazione circa i carichi massimi da sollevare, né vi è necessità di alternare la postura (pag. 167 incarto AI). Inoltre i lavori di precisione non sono preclusi (pag. 167 incarto AI).

Quanto al fattore età, egli sembra ignorare che quest’ultimo, statisticamente, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Inoltre nella sentenza 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, il TF ha ribadito che in caso di applicazione del livello di qualifiche semplici e ripetitive sono già considerate le carenze linguistiche. Del resto anche gli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione di tipo manuale a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 con riferimenti).

Quanto alla nazionalità, essendo cittadino svizzero (pag. 3 incarto AI), non vi è motivo per procedere con un ulteriore riduzione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di specie,per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.

2.13.   Raffrontando nel 2016, dopo l’anno di attesa, il reddito da valido di fr. 50’053, con quello da invalido di fr.66’803, ridotto del 50% (incapacità lavorativa) a fr. 33’401.50 e del 5% (riduzione sociale) a fr. 31'731.42, si ottiene un grado d’invalidità del 36.60%,arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121),al 37%che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Nel 2017, dopo il miglioramento dello stato di salute, raffrontando il reddito da valido di fr. 50'315 con quello da invalido di fr. 67'123 ridotto del 20% a fr. 53'698.40 e del 5% a fr. 51'013.48, si ottiene un grado d’invalidità nullo.

Ne segue che a giusta ragione l’UAI non ha assegnato alcuna rendita.

2.14.   L’insorgente, in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 LAI, chiede di poter essere messo al beneficio di un provvedimento professionale nel senso di un aiuto finanziario per il conseguimento della licenza di condurre professionale per l’esercizio dell’attività come tassista indipendente.

L’assicurato sostiene di non poter esercitare un’attività lucrativa che corrisponda alle sue necessità poiché deve effettuare pause quando il suo stato di salute lo necessita. Il lavoro che meglio permetterebbe di migliorare la sua capacità di guadagno è quella di tassista.Egli chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per un accertamento concreto circa le effettive risorse ancora a sua disposizione presso il CAP di __________.

L’insorgente sostiene che se l’aspetto medico merita ulteriori approfondimenti alla stessa stregua pure l’aspetto che concerne le risorse ancora a disposizione dell’assicurato necessitano un approfondimento non essendo vincolante il parere medico, neppure quello del consulente in integrazione professionale che si sarebbe fondato solo sul parere medico.

Il ricorrente sostiene che né nella decisione impugnata, né dall’incarto AI, emergono informazioni circa la formazione della consulente in integrazione professionale che ha deciso la fattispecie. Inoltre non vi sarebbe traccia delle fonti su cui si è fondata per giungere alle sue conclusioni.

Secondo il ricorrente i medesimi principi alla base della giurisprudenza secondo cui l’attività del medico può essere validamente messa al servizio dell’amministrazione, deve valere anche per la consulente in integrazione.

Altrimenti alle dichiarazioni rese da un funzionario senza specifica formazione seppur con un compito ben preciso, non è possibile dare sufficiente valenza. Il ricorrente critica la presa di posizione della consulente in integrazione del 30 gennaio 2019, poiché si sarebbe adagiata acriticamente sulle affermazioni del perito, senza indicare quali attività può svolgere l’assicurato e rinviando all’ufficio regionale di collocamento. Anche nel rapporto del 22 maggio 2019 la consulente, rispondendo alle perplessità del ricorrente, avrebbe fatto acriticamente riferimento alla presa di posizione del dr. med. __________, senza informarsi sulle reali e concrete limitazioni mediche che l’interessato potrebbe riscontrare nell’esercizio di un’attività lavorativa. Ella non ha indicato le attività esigibili, né ha espresso una percentuale motivata dal cui salario d’invalido si possa giustificare una riduzione per motivi sociali. Ella ha pure dimenticato che in un primo momento era stato riconosciuto un grado del 38% che darebbe diritto ad una riformazione professionale.

Infine, la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

-   a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

-   l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

-   la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

4011 Il diritto alla riformazione professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute, l’assicurato subisca una perdita di guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbe esercitare senza una formazione professionale supplementare (v. sentenza del TF 9C_511/2015 del 15 ottobre 2015). Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è determinato secondo il metodo misto, è determinante il grado d’invalidità che risulta dal confronto dei redditi (v. sentenza del TF 9C_177/2015 del 18 settembre 2015).

(…) 4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

Nel rapporto finale del 30 gennaio 2019 la consulente in integrazione, accertato che dispone di elementi sufficienti per prendere una decisione senza convocare l’assicurato ad un colloquio, ha ritenuto che nel mercato equilibrato del lavoro esistono sufficienti attività che possano permettere all’assicurato di recuperare la capacità di guadagno in un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali (pag. 180 incarto AI). Ella ha precisato che la presenza sul mercato libero del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, induce a concludere che l’assicurato sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento (Ufficio Regionale di collocamento e ad esempio agenzie di collocamento private), per recuperare la capacità di guadagno in un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali.

Effettivamente all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito adun mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid.4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Quanto poi all’assenza di una formazione professionale, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati privi di formazione (e in quel caso anche analfabeti), costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attivitàfisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014, consid. 2.9 e riferimenti).

Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni della consulente in integrazione professionale che ha riassunto la formazione del ricorrente e, preso atto del rapporto finale del medico SMR, alla luce della circostanza che l’interessato, da ultimo, è capace al lavoro all’80% in qualsiasi attività, compresa quella abituale di portiere di albergo, può reinserirsi nel mercato equilibrato del lavoro senza la necessità di ulteriori aiuti, ma attraverso i normali canali di collocamento.

Per quanto concerne la specifica formazione della consulente in integrazione, secondo questo TCA non possono esserle applicati gli alti standard di qualità che sono utilizzati per i medici che devono necessariamente avere una formazione accademica di altissimo livello. Nel caso di specie del resto l’insorgente non solleva elementi che farebbero ritenere la formazione della consulente in integrazione inadeguata. Ella ha preso posizione sulla base delle emergenze mediche ed ha correttamente applicato le direttive. Non vi è pertanto alcun motivo per mettere in dubbio le sue capacità.

Rammentato che questo TCA ha confermato le valutazioni peritali, il rapporto finale del medico SMR e le conclusioni della consulente in integrazione, che ha preso atto delle risorse ancora disponibili del ricorrente sulla base delle valutazioni mediche, non vi è alcun motivo per effettuare un accertamento presso il CAP di __________. Va qui rammentato che il TCA ha già fatto propria una consolidata giurisprudenza federale secondo la quale i dati medici consentono un apprezzamento più oggettivo del caso e hanno di principio la priorità sulle constatazioni fatte durante uno stage di osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento della persona assicurata durante lo stage (sentenza 9C_329/2015 del 20 novembre 2015, consid. 7.3; STCA 32.2012.29 del 18 giugno 2012 con rinvio alle STF 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010 consid. 3.2 e STFA I 762/02 del 6 maggio 2003 consid. 2).

Quanto alla richiesta di ottenimento della patente di autista professionale, considerato che l’insorgente da ultimo, al momento dell’emissione della decisione impugnata che determina il momento in cui il giudice delle assicurazioni sociali deve porsi per statuire nel merito della fattispecie, il grado d’invalidità era nettamente inferiore al 20%, a giusta ragione la consulente in integrazione professionale, sulla base del marginale 4011 CPIP, ha stabilito che non si giustifica alcun investimento in tal senso. A questo proposito le direttive prevedono che il diritto alla riformazione professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute, l’assicurato subisca una perdita di guadagnopermanente o di lunga duratadi circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrativa ragionevolmente esigibili che potrebbe esercitare senza una formazione professionale supplementare. In concreto, manifestamente, le condizioni non sono adempiute.

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

E. 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3, 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1 e 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 al consid. 4.1. Ne segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di lavoro normale. Neppure una riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute può trovare accoglimento, poiché la necessità di pause supplementari è inclusa nella riduzione del rendimento (cfr. rapporto finale SMR del 3 gennaio 2019 [pag. 167 incarto AI], perizia del 22 dicembre 2018 [pag. 156 incarto AI] e presa di posizione del perito dell’11 marzo 2019 [pag. 204]). Non può neppure essere concluso che l’insorgente può esercitare unicamente attività leggere e che per questo motivo deve essergli riconosciuta un’ulteriore riduzione. Nella perizia non figura alcun limite di caricabilità ed il medico SMR nella valutazione finale del 3 gennaio 2019 ha indicato che non vi è nessuna limitazione circa i carichi massimi da sollevare, né vi è necessità di alternare la postura (pag. 167 incarto AI). Inoltre i lavori di precisione non sono preclusi (pag. 167 incarto AI). Quanto al fattore età, egli sembra ignorare che quest’ultimo, statisticamente, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2). Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.). Inoltre nella sentenza 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, il TF ha ribadito che in caso di applicazione del livello di qualifiche semplici e ripetitive sono già considerate le carenze linguistiche. Del resto anche gli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione di tipo manuale a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 con riferimenti). Quanto alla nazionalità, essendo cittadino svizzero (pag. 3 incarto AI), non vi è motivo per procedere con un ulteriore riduzione. Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di specie, per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI. 2.13.   Raffrontando nel 2016, dopo l’anno di attesa, il reddito da valido di fr. 50’053, con quello da invalido di fr. 66’803, ridotto del 50% (incapacità lavorativa) a fr. 33’401.50 e del 5% (riduzione sociale) a fr. 31'731.42, si ottiene un grado d’invalidità del 36.60%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza ( DTF 130 V 121), al 37% che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI). Nel 2017, dopo il miglioramento dello stato di salute, raffrontando il reddito da valido di fr. 50'315 con quello da invalido di fr. 67'123 ridotto del 20% a fr. 53'698.40 e del 5% a fr. 51'013.48, si ottiene un grado d’invalidità nullo. Ne segue che a giusta ragione l’UAI non ha assegnato alcuna rendita. 2.14.   L’insorgente, in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 LAI, chiede di poter essere messo al beneficio di un provvedimento professionale nel senso di un aiuto finanziario per il conseguimento della licenza di condurre professionale per l’esercizio dell’attività come tassista indipendente. L’assicurato sostiene di non poter esercitare un’attività lucrativa che corrisponda alle sue necessità poiché deve effettuare pause quando il suo stato di salute lo necessita. Il lavoro che meglio permetterebbe di migliorare la sua capacità di guadagno è quella di tassista. Egli chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per un accertamento concreto circa le effettive risorse ancora a sua disposizione presso il CAP di __________. L’insorgente sostiene che se l’aspetto medico merita ulteriori approfondimenti alla stessa stregua pure l’aspetto che concerne le risorse ancora a disposizione dell’assicurato necessitano un approfondimento non essendo vincolante il parere medico, neppure quello del consulente in integrazione professionale che si sarebbe fondato solo sul parere medico. Il ricorrente sostiene che né nella decisione impugnata, né dall’incarto AI, emergono informazioni circa la formazione della consulente in integrazione professionale che ha deciso la fattispecie. Inoltre non vi sarebbe traccia delle fonti su cui si è fondata per giungere alle sue conclusioni. Secondo il ricorrente i medesimi principi alla base della giurisprudenza secondo cui l’attività del medico può essere validamente messa al servizio dell’amministrazione, deve valere anche per la consulente in integrazione. Altrimenti alle dichiarazioni rese da un funzionario senza specifica formazione seppur con un compito ben preciso, non è possibile dare sufficiente valenza. Il ricorrente critica la presa di posizione della consulente in integrazione del 30 gennaio 2019, poiché si sarebbe adagiata acriticamente sulle affermazioni del perito, senza indicare quali attività può svolgere l’assicurato e rinviando all’ufficio regionale di collocamento. Anche nel rapporto del 22 maggio 2019 la consulente, rispondendo alle perplessità del ricorrente, avrebbe fatto acriticamente riferimento alla presa di posizione del dr. med. __________, senza informarsi sulle reali e concrete limitazioni mediche che l’interessato potrebbe riscontrare nell’esercizio di un’attività lavorativa. Ella non ha indicato le attività esigibili, né ha espresso una percentuale motivata dal cui salario d’invalido si possa giustificare una riduzione per motivi sociali. Ella ha pure dimenticato che in un primo momento era stato riconosciuto un grado del 38% che darebbe diritto ad una riformazione professionale. 2.15.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b). Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI). Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI). Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%. Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità. Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a). Infine, la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede: " 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

-   a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

-   l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

-   la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile. 4011 Il diritto alla riformazione professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute, l’assicurato subisca una perdita di guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbe esercitare senza una formazione professionale supplementare (v. sentenza del TF 9C_511/2015 del 15 ottobre 2015). Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è determinato secondo il metodo misto, è determinante il grado d’invalidità che risulta dal confronto dei redditi (v. sentenza del TF 9C_177/2015 del 18 settembre 2015). (…) 4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.” Con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che: " (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6). 2.16.   Le censure del ricorrente vanno respinte. Nel rapporto finale del 30 gennaio 2019 la consulente in integrazione, accertato che dispone di elementi sufficienti per prendere una decisione senza convocare l’assicurato ad un colloquio, ha ritenuto che nel mercato equilibrato del lavoro esistono sufficienti attività che possano permettere all’assicurato di recuperare la capacità di guadagno in un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali (pag. 180 incarto AI). Ella ha precisato che la presenza sul mercato libero del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, induce a concludere che l’assicurato sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento (Ufficio Regionale di collocamento e ad esempio agenzie di collocamento private), per recuperare la capacità di guadagno in un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali. Effettivamente all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato , nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b). Quanto poi all’assenza di una formazione professionale, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati privi di formazione (e in quel caso anche analfabeti), costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014, consid. 2.9 e riferimenti). Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni della consulente in integrazione professionale che ha riassunto la formazione del ricorrente e, preso atto del rapporto finale del medico SMR, alla luce della circostanza che l’interessato, da ultimo, è capace al lavoro all’80% in qualsiasi attività, compresa quella abituale di portiere di albergo, può reinserirsi nel mercato equilibrato del lavoro senza la necessità di ulteriori aiuti, ma attraverso i normali canali di collocamento. Per quanto concerne la specifica formazione della consulente in integrazione, secondo questo TCA non possono esserle applicati gli alti standard di qualità che sono utilizzati per i medici che devono necessariamente avere una formazione accademica di altissimo livello. Nel caso di specie del resto l’insorgente non solleva elementi che farebbero ritenere la formazione della consulente in integrazione inadeguata. Ella ha preso posizione sulla base delle emergenze mediche ed ha correttamente applicato le direttive. Non vi è pertanto alcun motivo per mettere in dubbio le sue capacità. Rammentato che questo TCA ha confermato le valutazioni peritali, il rapporto finale del medico SMR e le conclusioni della consulente in integrazione, che ha preso atto delle risorse ancora disponibili del ricorrente sulla base delle valutazioni mediche, non vi è alcun motivo per effettuare un accertamento presso il CAP di __________. Va qui rammentato che il TCA ha già fatto propria una consolidata giurisprudenza federale secondo la quale i dati medici consentono un apprezzamento più oggettivo del caso e hanno di principio la priorità sulle constatazioni fatte durante uno stage di osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento della persona assicurata durante lo stage (sentenza 9C_329/2015 del 20 novembre 2015, consid. 7.3; STCA 32.2012.29 del 18 giugno 2012 con rinvio alle STF 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010 consid. 3.2 e STFA I 762/02 del 6 maggio 2003 consid. 2). Quanto alla richiesta di ottenimento della patente di autista professionale, considerato che l’insorgente da ultimo, al momento dell’emissione della decisione impugnata che determina il momento in cui il giudice delle assicurazioni sociali deve porsi per statuire nel merito della fattispecie, il grado d’invalidità era nettamente inferiore al 20%, a giusta ragione la consulente in integrazione professionale, sulla base del marginale 4011 CPIP, ha stabilito che non si giustifica alcun investimento in tal senso. A questo proposito le direttive prevedono che il diritto alla riformazione professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute, l’assicurato subisca una perdita di guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrativa ragionevolmente esigibili che potrebbe esercitare senza una formazione professionale supplementare. In concreto, manifestamente, le condizioni non sono adempiute. Ne segue che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014). 2.17.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 2.18.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente. Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 2.19.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. I presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2). L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo. Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3). 2.20.   Nel caso di specie il ricorrente, coniugato, abita in un appartamento di 4 locali e mezzo insieme alla moglie, alla figlia maggiorenne, al figlio maggiorenne, alla moglie del figlio maggiorenne ed al loro figlio. Dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V/1) emerge che la moglie percepisce, ogni mese, un importo di fr. 1'846 di rendita AI e fr. 526 di prestazioni complementari, oltre al premio forfettario per l’assicurazione malattie per entrambi coniugi. Inoltre riceve trimestralmente fr. 2'200 quale rendita del secondo pilastro. Egli dichiara di non avere sostanza, a parte fr. 20.08 su un conto bancario ed una __________. Il figlio maggiorenne consegue fr. 3'700 al mese e la figlia fr. 2'200. Questi ultimi dati non sono stati confermati dal Comune in assenza di documentazione (doc. V/1). La sua quota parte dell’affitto ammonta mensilmente a fr. 698 (complessivamente pagano fr. 1'780 al mese). Inoltre paga fr. 80 al mese per telefono ed internet, fr. 180 ogni tre mesi per l’__________ e fr. 120 per la televisione ogni tre mesi. Complessivamente l’insorgente, insieme alla moglie, consegue fr. 3'105.30 (1’846 + 526 + [2'200 : 3]) al mese. Da questo importo va in primo luogo dedotto l’ammontare base per coniugi pari a fr. 1'700, secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009) . In seguito occorre dedurre il supplemento del 20% (media 15%25%), ossia fr. 340, sul fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Infine vanno dedotte le spese fatte valere con il certificato d’ammissione all’assistenza giudiziaria per un ammontare complessivo di fr. 878 (fr. 698 + fr. 80 + fr. 60 [180 : 3] + 40 [120 : 3]). Il fabbisogno mensile dell’insorgente ammonta a fr. 187.30 (3'105.30 – 1’700 – 340 – 878) al mese che permette senz’altro al ricorrente di rimborsare, perlomeno ratealmente, la nota d’onorario del proprio legale (cfr. anche sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004). Ne segue che già solo per la mancanza del presupposto dell’indigenza la richiesta va respinta, senza che occorra esaminare le altre condizioni.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2019.128

cs

Lugano

8 maggio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 28 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

2.1.   Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito poiché l’UAI non avrebbe preso posizione sulle sue censure in sede di osservazioni al progetto di decisione e segnatamente sulla richiesta di essere sottoposto ad un periodo di accertamento presso il CAP per valutare se ha senso oppure no corrispondergli a titolo di provvedimento professionale una prestazione volta ad ottenere le spese per il conseguimento della licenza come conducente professionista.

Una violazione del diritto di essere sentito si configurerebbe anche con la mancanza di accertamenti medici approfonditi, oggettivi e completi (art. 43 LPGA) poiché la perizia del dr. med. __________ non soddisferebbe i requisiti necessari per attribuirle pieno valore probatorio.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

nel merito

2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3.Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

Il 27 agosto 2018 l’insorgente è stato sentito da alcuni funzionari dell’AI e si è detto estraneo a tale attività (pag. 135 e seguenti incarto AI: “solo per me privato. Una soddisfazione. In concreto non ho mai portato delle persone. Andavo una volta solo per me privato con la famiglia. Alle persone che chiamavano non dicevo nulla. Ribadisco solo per me e la mia famiglia (…)”). Egli ha comunque confermato di aver immatricolato numerose autovetture __________) tra il 2012 ed il 2016, spiegando che “tutti i veicoli sono trattati dalla figlia e dal figlio. Sono 4 veicoli all’anno. Veicoli di compra/vendita trattati dai figli. Non ci guadagnano tanto (fr. 300/400.- al mese). Mio figlio è anche un appassionato di queste macchine… le spese le paga il figlio (almeno quando lavorava)” (pag. 137 incarto AI).

Il 22 dicembre 2018 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha redatto la perizia psichiatrica (pag. 141 e seguenti incarto AI), cui ha allegato l’esame neuropsicologico del 27 novembre 2018 del neuropsicologo dott. __________ (pag. 159 e seguenti incarto AI).

Dopo aver rilevato di aver visitato l’insorgente il 21 settembre 2018 (dalle 10.00 alle 12.00) ed il 19 ottobre 2018 (dalle 10.00 alle 11.00), aver descritto il motivo e le circostanze della perizia, aver elencato gli atti di pertinenza psichiatrica, aver riassunto l’anamnesi, i disturbi attuali ed aver risposto alle domande dell’UAI, lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4) e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione (F33.4).

Circa la valutazione della coerenza e della plausibilità, il perito ha affermato:

Circa la capacità lavorativa, il perito ha stabilito che l’insorgente è abile al lavoro al 50% dall’inizio della malattia fino a luglio 2017 e all’80% da agosto 2017 in avanti (pag. 156 incarto AI).

Il 3 gennaio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha confermato l’esito peritale, ed ha accertato, sia in attività abituale che adatta, una capacità lavorativa del 50% dal 24 agosto 2015 al 31 luglio 2017 e dell’80% dal 1° agosto 2017 (pag. 165 e seguenti incarto AI).

In sede di osservazioni il ricorrente ha prodotto un referto del 1° marzo 2019 del proprio curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha contestato il referto del dr. med. __________ (pag. 197 e seguenti incarto AI). Il perito si è espresso in data 11 marzo 2019 sulle osservazioni e in data 6 aprile 2019 sulle critiche del curante (pag. 203 e seguenti incarto AI). In quest’ultimo complemento ha affermato:

Con il ricorso l’insorgente ha prodotto una presa di posizione del 25 giugno 2019 del curante, dr. med. __________, specialista psichiatria e psicoterapia FMH, il quale ha affermato:

Il 26 luglio 2019 il perito, dr. med. __________, ha mantenuto la sua valutazione rilevando che il curante “attribuisce ai fattori socio-economici un peso maggiore rispetto a quanto il perito ha giudicato. D’altra parte, lo scritto del perito curante non contiene dei nuovi elementi clinici oggettivi, che siano tali da modificare le conclusioni peritali” (doc. X/1). Il 29 luglio 2019 anche il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si è riconfermato nelle sue conclusioni (doc. X/3).

2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AInon vale più in maniera assoluta(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica del 22 dicembre 2018 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 60 incarto AI).

Al referto va attribuita piena forza probante.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato il ricorrente in data 21 settembre 2018 e 19 ottobre 2018 ed aver esaminato sia la perizia della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 25 settembre 2015 (con i vari complementi), allestita su richiesta dell’assicuratore malattie nell’ambito della domanda di indennità giornaliere e che aveva concluso per una capacità lavorativa totale (pag. 9 e seguenti assicuratore malattie), sia le perizie, allestite anch’esse su richiesta dell’assicuratore malattie, del 13 aprile 2016 e del 12 ottobre 2016 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha invece ritenuto “non proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro” (pag. 45 e 59 incarto assicuratore malattie), esaminata l’anamnesi, ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (F.45.4), mentre ha escluso che la sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione (F33.4), possa avere un’incidenza sulla capacità lavorativa.

Lo specialista ha specificato che la prima diagnosi è stata confermata da tutti gli psichiatri che hanno valutato l’insorgente e che è coerente con l’ipotesi di fibromialgia posta dal reumatologo (dr. med. __________, FMH reumatologia, in data 25 agosto 2015 [cfr. pag. 3 incarto assicuratore malattie]), che ha avuto in cura il ricorrente nelle prime fasi della patologia.

Lo psichiatra rammenta che difficilmente una sindrome somatoforme esordisce in maniera acuta, tanto più che l’assicurato ha dichiarato dolori peggiori dopo il licenziamento avvenuto nel 2015 in seguito alla chiusura dell’albergo per il quale lavorava, ma presenti già da anni, almeno dopo la meningite batterica di cui è stato vittima nel 2013. Il perito ha poi spiegato le ragioni per le quali la sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione, non è invalidante. Lo specialista ha affermato che dall’inizio della presa a carico psichiatrica i curanti hanno segnalato una depressione ricorrente con episodi medi-gravi che però sin dal settembre 2015, con la perizia della dr.ssa med. __________, non viene confermata. La diagnosi è poi stata ripresa dall’altro perito, dr. med. __________ sia nell’aprile 2016 che nell’ottobre 2016 e lo psichiatra curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’ha confermata nel mese di agosto 2018.

Il perito si è distanziato dalle conclusioni del Dr. med. __________ e del curante, dr. med. __________. Lo specialista ha evidenziato che le dichiarazioni dell’assicurato non sono per nulla attendibili per stabilire il momento del miglioramento, poiché l’insorgente amplifica volontariamente i deficit, ma comunque al momento della perizia non vi erano segni oggettivi di depressione per cui la diagnosi è in remissione.

Lo specialista ha rilevato come il dott. __________, a cui ha affidato l’esame neuropsicologico, ha ipotizzato un’apparente lieve deflessione affettiva, ma il lieve rallentamento attentivo-esecutivo obiettivato ai test neuropsicologici è, con maggior probabilità, da ascrivere all’assunzione di Clonazepam associato a Trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante i giorni della valutazione peritale. Erano infatti assenti altri segni oggettivi di depressione, per cui la patologia è stata considerata decisamente in remissione.

Il perito ha poi evidenziato numerose contraddizioni emerse nel corso dei colloqui con l’assicurato e segnatamente laddove è stata discussa l’osservazione messa in atto dalla polizia in merito alle presunte attività di viaggi in __________, nonché di compravendita di automobili.

Lo specialista ha rilevato che l’insorgente si è descritto spontaneamente come totalmente passivo, con giornate che sarebbero passate a letto, senza nessuna attività e scarsa socializzazione, precisando di guidare rarissimamente e di non riuscire a comunicare. Si è presentato ai colloqui con un atteggiamento apparentemente molto rallentato, stordito. Sennonché, il perito ha evidenziato come “confrontato con quanto è presente agli atti circa i suoi viaggi __________ __________, nonché circa la compra vendita di automobili (…) l’assicurato cambia parzialmente il suo atteggiamento, diventa più vigile e apprensivo. Alla fine ammette, con difficoltà che, da quando è in malattia, avrà fatto circa 9-10 viaggi in __________ ma sostiene che si trattava solo di andare a fare vacanza oppure di raggiungere i parenti per festeggiare qualche evento famigliare. A suo dire non avrebbe mai guidato lui, ma solo i suoi famigliari. Dice fermamente di guidare __________ solo a __________, mai fuori città. Poi però, su mia domanda ammette di essersi recato a __________, ancora nel 2018, per immatricolare alcune auto inerenti all’attività accessoria di compravendita di veicoli. Sostiene tuttavia che tale commercio fosse gestito interamente dal figlio”.

Il perito ha sottolineato che l’insorgente ha immatricolato continuativamente sin dal 2012 una __________. Inoltre __________ auto dell’assicurato sono state immatricolate e poi passate rapidamente di proprietà tra maggio 2014 e luglio 2018, alcune con movimenti anche nello stesso mese.

Lo specialista ha rilevato di non aver trovato segni di depressione ma piuttosto un anomalo rallentamento dell’eloquio, piuttosto artificioso, che gli ha fatto sospettare un’amplificazione dei sintomi, che sono stati confermati dalla valutazione neuropsicologica effettuata dal dott. __________.

Il perito ha inoltre evidenziato che l’insorgente, che inizialmente si descriveva come un grande invalido, ha quindi ammesso alcuni viaggi in __________, dicendo però di non guidare mai e di viaggiare solo per motivi famigliari, pur facendo pubblicità per un servizio di trasporto. Ha anche ammesso di collaborare nell’attività accessoria di compravendita di vetture che sarebbe, a suo dire, del figlio (un ragazzo che però lavora già al 100% e ha una moglie e un figlio piccolo).

Anche il dott. __________, eseguito l’esame neuropsicologico del 16 novembre 2018, nel suo referto del 27 novembre 2018 ha potuto rilevare che il profilo appare poco compatibile con gli esiti di una meningite, così come con una depressione importante, solitamente caratterizzata da disturbi cognitivi maggiormente diffusi a carico della memoria, dell’attenzione e delle funzioni esecutive. Vi è, inoltre, una discrepanza importante tra come l’assicurato si pone e le sue prestazioni ai test: all’osservazione appare molto compromesso e rallentato, mentre ai test mostra capacità decisamente migliori (profilo cognitivo sostanzialmente nella norma, fatta eccezione per il rallentamento attentivo-esecutivo). Anche i risultati ottenuti ad alcuni test per la veridicità dei sintomi (Dot Counting Test, SIMS) confermano tali discrepanze e fanno ipotizzare la presenza di un’accentuazione dei disturbi riferiti dall’assicurato. In conclusione il dott. __________ ha affermato che l’insorgente sembra presentare una deflessione dell’umore e un lieve rallentamento che tuttavia tende a mostrare in modo amplificato (pag. 162 incarto AI).

2.8.   Le prese di posizione del 1° marzo 2019 (pag. 197 incarto AI), del 25 giugno 2019 (doc. E) e del 22 luglio 2019 (doc. F) del curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, a cui il dr. med. __________ ha risposto diffusamente in data 6 aprile 2019 (pag. 206 incarto AI) e in data 1° luglio 2019 (doc. VI/2), e le censure sollevate con il ricorso, non sono atte a sovvertire le convincenti e motivate conclusioni peritali.

Il curante insiste nel ritenere la presenza di una sindrome depressiva ricorrente di entità media.

Il perito ha tuttavia spiegato, sia nella perizia, sia nei successivi referti, il motivo per il quale tale diagnosi è in remissione e non ha alcuna incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente (pag. 152-153 incarto AI). Il dr. med. __________, come più volte rammentato, sulla base anche del consulto neuropsicologico del dott. __________, ha rilevato come non vi sono segni oggettivi per una depressione per cui la diagnosi è stata posta in remissione.

Egli ha in particolare evidenziato come l’assicurato “amplifica volontariamente i deficit” (pag. 157 incarto AI), come vi è un “anomalo rallentamento dell’eloquio piuttosto artificioso” comprovato dalla valutazione neuropsicologica e come nell’ambito della discussione circa la presunta attività di compravendita di automobili e di trasporto di persone in __________ l’interessato, che inizialmente si presentava come un grande invalido, ha parzialmente cambiato il proprio atteggiamento, diventando più vigile ed apprensivo ed ha poi ammesso alcuni viaggi in __________, pur contestando di essere alla guida, e di collaborare nell’attività accessoria, che sarebbe del figlio, di compravendita di vetture, recandosi a __________ per immatricolare alcune automobili.

Da rilevare che nell’ambito di un colloquio avvenuto presso l’UAI il 27 agosto 2018 l’insorgente aveva sostenuto di guidare solo fino a __________ e nei paraggi di casa sua (pag. 136 incarto AI).

Contrariamente alla tesi ricorsuale non si tratta di pochi viaggi a __________ che hanno messo in dubbio la credibilità dell’insorgente, ma di più elementi che nel loro insieme hanno concorso nel far ritenere al perito l’assenza della diagnosi di depressione ricorrente di entità media come invece stabilito dal curante.

Basti del resto esaminare le due locandine di cui a pag. 128 dell’incarto AI. Nella prima figurano le foto di __________, il nome per esteso del ricorrente, nonché il numero di telefono da lui stesso indicato nella richiesta di prestazioni AI (pag. 4 incarto AI) e confermato nell’ambito del colloquio del 27 agosto 2018 presso l’UAI (pag. 135 incarto AI) e l’indicazione “__________”, che tradotto significa “trasporto furgoni di passeggeri e merci” (transalate.google.ch). Nella seconda, oltre alle foto di __________, il cognome dell’insorgente, con due numeri di telefono, tra cui il primo che corrisponde a quello fornito con la domanda di prestazioni AI, figura la medesima indicazione “__________” e l’aggiunta “__________” (cfr. anche pag. 49-50 incarto AI). Nell’ambito del colloquio del 27 agosto 2018 presso l’UAI l’interessato ha ammesso che anche il secondo numero di telefono gli appartiene (pag. 138 incarto AI: “[…] si è ancora in uso. Mi serve quando mi trovo in __________. È un abbonamento e non una prepagata. La fattura si trova in __________ e arriva a casa di mia mamma”).

Queste circostanze non erano note al dr. med. __________ quando, nel 2016, ha allestito le perizie per l’assicuratore malattie giungendo ad una conclusione diversa, e permettono di ritenere, come rileva il perito, una certa capacità nello svolgere pratiche amministrative, stare in mezzo alla gente, comunicare adeguatamente, investire nella realtà esterna, rendersi utile, superare i limiti dettati dai dolori (pag. 155 incarto AI).

Inoltre il dr. med. __________, a differenza del dr. med. __________, oltre a non aver effettuato alcun esame neuropsicologico, non ha allestito la perizia psichiatrica secondo i criteri posti recentemente dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), ma ha redatto due referti di 5, rispettivamente 4 pagine, in cui, ad una breve anamnesi medica e sociale, ha fatto seguito la descrizione dei dati soggettivi, l’esame psichiatrico e la discussione finale (pag. 41-45 e 56-59 incarto AI).

Il dr. med. __________ ha invece allestito il referto attraverso una procedura probatoria strutturata in cui ha risposto ad ulteriori specifiche domande (pag. 110 incarto AI). La critica dell’insorgente secondo cui lo specialista non avrebbe rispettato le direttive vigenti nell’ambito dell’allestimento delle perizie psichiatriche non trova conferma. Lo stesso dr. med. __________ l’11 marzo 2019 ha rilevato che la sua perizia “segue le linee guida per le perizie psichiatriche e le raccomandazioni più recenti della medicina assicurativa, basandosi su un apprezzamento globale del caso e ponderando tutti gli elementi che lo costituiscono” (pag. 204 incarto AI).

Del resto, il dr. med. __________ ha evidenziato di non aver dato alcuna forza probatoria né alla perizia della dr.ssa med. __________ né a quella del dr. med. __________, ma di aver raccolto le prove nell’ambito della sua valutazione peritale e di aver definito, applicando l’abituale principio della verosimiglianza preponderante, le fasi nel corso delle quali si è sviluppata la patologia.

Certo, il ricorrente si lamenta della circostanza secondo cui l’assicuratore malattie, fondandosi sulle perizie del dr. med. __________, ha versato le indennità giornaliere sulla base di una completa incapacità lavorativa dal 1° ottobre 2015 al 29 settembre 2017 (cfr. pag. 63 incarto assicuratore malattie).

Va tuttavia rammentato chein DTF 126 V 288 l’allora TFA, pur ponendo il principio secondo il quale il medesimo danno alla salute, di principio, dà diritto al medesimo grado d’invalidità in ambito LAI, LAINF e LAM (cfr. DTF 126 V 288, consid. 2a), lo ha nel contempo relativizzato, stabilendo che sia l’assicuratore contro gli infortuni che l’assicuratore AI devono stabilire il grado d’invalidità autonomamente (cfr. anche la DTF 133 V 549, consid. 6.1).

In concreto, del resto, a prescindere dalla circostanza che non viene precisato se le prestazioni di malattia sono state riconosciute in base al diritto privato (LCA) od al diritto pubblico (LAMal), se è vero che l’assicuratore malattie ha deciso di versare le indennità al 100% per due anni sulla base della perizia del dr. med. __________, d’altra parte non va sottaciuto che, oltre alla circostanza che la perizia non è stata allestita secondo i criteri più stringenti posti dalla giurisprudenza in ambito AI, il perito si è espresso unicamente sulla capacità lavorativa nell’ultima attività svolta dal ricorrente senza stabilire se e in che modo l’interessato avrebbe potuto svolgere un’attività idonea al suo stato di salute (pag. 45 incarto assicuratore malattie: “[…] attualmente non proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”; pag. 59 incarto assicuratore malattie: “[…] attualmente non proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”). Inoltre, come visto, oltre a non aver effettuato alcun esame neuropsicologico, non era al corrente che l’assicurato ha aiutato il figlio nell’attività accessoria di compravendita di automobili e che ha allestito pubblicità per un’attività di trasporti __________ __________.

Non vi era alcun motivo per l’UAI e per il dr. med__________ di aderire alla perizia del dr. med. __________ senza effettuare ulteriori accertamenti maggiormente approfonditi.

Il perito ha inoltre preso in considerazione quanto affermato dal dott. __________, ossia che vi è un’apparente lieve deflessione affettiva, ma ha spiegato che il lieve rallentamento attentivo-esecutivo obiettivato dai test neuropsicologici è con maggior probabilità da ascrivere all’assunzione di Clonazepam associato a trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante i giorni della valutazione peritale. Per quanto concerne il rimprovero del ricorrente secondo cui il dr. med. __________ non ha effettuato alcun test ematico per comprovare tale fatto, il perito ha evidenziato come il test ematico ha un senso solo per accertare se una persona assume oppure no i medicamenti. I valori dei farmaci sono invece di scarsa qualità quando sono assunti regolarmente. Del resto lo stesso dott. __________ ha rilevato che il profilo del ricorrente risulta poco compatibile con una depressione importante ed ha evidenziato una forte discrepanza tra come l’assicurato si pone e le sue prestazioni ai test (pag. 162 incarto AI).

L’insorgente rimprovera al perito di aver effettuato unicamente due visite, senza approfondire maggiormente la situazione, allorché in caso di depressione ricorrente sarebbe necessario effettuarne un numero maggiore.

Questo TCA evidenzia che, oltre alle visite presso il dr. med. __________, il ricorrente è stato visto anche dal dott. __________, che, pur non essendo psichiatra, è giunto a conclusioni simili a quelle del perito quo alla questione relativa all’amplificazione dei sintomi ed alla discrepanza tra come l’assicurato si pone ed i reperti oggettivi. Spetta inoltre al perito, sulla base delle risultanze degli esami effettuati decidere la necessità o meno di ulteriori approfondimenti. Avendo potuto escludere, per i motivi più volte esposti, la presenza di una depressione medio-grave, lo specialista ha ritenuto, correttamente, di poter decidere sulla base delle due visite effettuate a distanza di circa un mese l’una dall’altra (21 settembre 2018 e 19 ottobre 2018). Lo stesso perito, l’11 marzo 2019 ha evidenziato come “per quanto mi concerne posso confermare di aver verificato uno status stabile su un arco di tempo sufficiente. Non erano necessarie visite aggiuntive per delineare un caso già chiaro” (pag. 203 incarto AI).

Non trova conferma neppure la censura secondo cui il dr. med. __________ si sarebbe contraddetto poiché da una parte dice che la depressione è in remissione e la cura messa in atto produce il massimo miglioramento possibile, mentre poi ha indicato che la prosecuzione della cura serve per evitare peggioramenti, allorché semmai è utile per stabilizzare la patologia.

Le due affermazioni si completano. L’assunzione dei medicamenti impedisce un peggioramento dello stato valetudinario, ma non permette un ulteriore miglioramento dello stato di salute.

Il ricorrente rimprovera al perito di non aver indicato l’attività lavorativa che potrebbe svolgere, allorché da una parte afferma che non vi sono limitazioni dei requisiti che deve rispettare l’attività lucrativa dell’assicurato mentre dall’altra ha rilevato la necessità di effettuare pause al bisogno che tuttavia non riducono il rendimento in misura superiore al limite del 20% indicato nella perizia.

Il TCA rammenta che il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Non è pertanto compito del perito quello di indicare precisamente quali professioni può ancora svolgere l’insorgente.

L’assicurato sostiene che il dr. med. __________ avrebbe attestato una capacità lavorativa del 50% fino a luglio 2017 e poi dell’80% da agosto 2017 senza alcuna motivazione. Lo specialista si sarebbe scostato dalle attestazioni in senso contrario del dr. med. __________, del curante psichiatra, dr. med. __________ e del curante dr. med. __________, FMH medicina interna e avrebbe ritenuto un miglioramento dello stato di salute senza alcun fondamento, allorché lo stesso perito sostiene di non avere elementi medici oggettivi per procedere con tale valutazione.

Il dr. med. __________ in data 11 marzo 2019 ha spiegato che in sede di perizia aveva evidenziato di non avere elementi medici oggettivi per decidere con sicurezza sul periodo precedente, essendo comunque stata incrementata e modificata in maniera discreta la terapia antidepressiva. Egli aveva affermato di non essere in grado di dire “se avesse ragione la Dr.ssa __________, la quale negava una depressione maggiore già in settembre 2015 oppure il Dr. __________ che la confermava ancora in ottobre 2016”, ma che comunque “anche ammettendo una maggiore gravità della psicopatologia fino a agosto 2017, considerato che i deficit sono stati presentati dall’assicurato in maniera amplificata, la percentuale di inabilità lavorativa va comunque considerata ridotta rispetto a quanto certificato dal curante” ed ha stabilito un’incapacità lavorativa del 50% in luogo dell’incapacità lavorativa completa attestata dal dr. med. __________ (e dal dr. med. __________). Egli ha poi aggiunto che “nessun ricovero in psichiatria è stato effettuato e la terapia antidepressiva risulta sostanzialmente stabile, salvo piccole modifiche trascurabili da agosto 2017. Addirittura, in occasione della valutazione peritale, la componente antidepressiva della cura risulta ridotta rispetto al passato. I dati indiretti suggeriscono quindi un miglioramento tangibile della depressione almeno da agosto 2017 in avanti” e che per “l’inabilità durante il periodo precedente la perizia e per stabilire la data del miglioramento ho quindi portato avanti un ragionamento basato sul criterio della verosimiglianza preponderante, tenendo nella dovuta considerazione tutti gli elementi emersi dall’indagine peritale. I periodi da me indicati si basano quindi su un ragionamento fondato e non sono arbitrari”.

Il 1° luglio 2019 ha precisato che in“questo caso non è stato mai pianificato un ricovero (e va bene!), ma non è stata nemmeno modificata in maniera significativa la terapia farmacologica sin da agosto 2017, cosa che è poco compatibile e difficilmente giustificabile in una condizione depressiva che si vuole definire assai invalidante” (doc. VI/2).

La valutazione del perito va confermata. Il dr. med. __________, alla luce dei fatti emersi nel corso della procedura amministrativa, e meglio l’amplificazione dei sintomi, le discrepanze tra come si pone e i reperti oggettivi, l’aiuto prestato al figlio nell’attività accessoria di compravendita delle automobili e le capacità organizzative ed amministrative dimostrate (segnatamente creazione di pubblicità per trasporti nel __________, immatricolazioni di automobili, ecc.), sconosciute al dr. med. __________, non poteva fondarsi acriticamente sulla perizia eseguita nell’ambito dell’assicurazione malattie. D’altra parte, sempre per i medesimi motivi e ritenuto che non condivide le valutazioni del medico curante circa la presenza di una depressione medio-grave, non poteva neppure seguire ciecamente quanto affermato dal dr. med. __________.

Sulla base degli esami peritali e dell’esperienza maturata quale perito, il dr. med. __________ ha potuto ricostruire la capacità lavorativa del ricorrente nel corso del tempo.

Quanto al miglioramento dello stato di salute dal mese di agosto 2017, esso, come visto, è stato ricostruito anche in seguito alla modifica della terapia farmacologica assunta dal ricorrente dal mese di agosto 2017 (pag. 60, 149 [pag. 9 perizia] e 154 [pag. 14 perizia] incarto AI), poi rimasta stabile perlomeno fino al momento delle visite peritali (cfr. doc. VI/2 in fine), quando il dr. med. __________ ha potuto verificare l’assenza di segni oggettivi di depressione (pag. 13 perizia = pag. 153 incarto AI) e che ha portato il perito ad accertare una modifica, in positivo, dello stato valetudinario del ricorrente. Lo specialista ha rilevato che da agosto 2017 la depressione maggiore è in remissione e permangono dolori somatoformi uniti ad una riduzione della componente energetica tipica di tale sindrome. Restano tuttavia notevoli capacità di attivazione dell’assicurato, il quale nonostante la sindrome somatoforme e l’ingente terapia con effetto sedativo, riesce comunque a guidare la propria vettura senza limitazioni. Egli è in grado di fare pratiche amministrative, di stare in mezzo alla gente, di comunicare adeguatamente, di investire sulla realtà esterna, di rendersi utile, di superare ampiamente i limiti dettati dai dolori (pag. 15 perizia, pag. 155 incarto AI).

Non vi sono pertanto motivi per mettere in dubbio le conclusioni peritali in merito alla capacità lavorativa del ricorrente.

Infine il curante nell’ultima presa di posizione del 26 luglio 2019 insiste sui fattori socio-economici in cui si trova l’insorgente a cui attribuisce un peso maggiore rispetto al perito. Si tratta tuttavia di una diversa interpretazione dello stesso stato valetudinario che non permette al ricorrente di sovvertire le convincenti valutazioni peritali.

Va qui rammentatoche il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo”.

In queste condizioni non vi è alcun motivo per scostarsi dalla perizia del dr. med. __________, le cui conclusioni sono pure state confermate dal medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e per ritenere una violazione dell’art. 43 LPGA.

A proposito del medico SMR non va dimenticato cheper l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione va confermato che l’insorgente è stato abile al lavoro al 50% dal 24 agosto 2015 al 31 luglio 2017 ed è abile al lavoro all’80% dal 1° agosto 2017, e ciò in qualsiasi attività.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto non è necessario allestire un’ulteriore perizia psichiatrica.

2.9.   Va ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è corretto.

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In concreto l’insorgente, rettamente, non contesta la presa in considerazione del reddito statistico evinto dalla tabella TA1, settore economico 55-56 (servizi di alloggio e ristorazione), attività semplici e ripetitive. Non è infatti possibile stabilire quanto avrebbe conseguito se avesse continuato a lavorare per il precedente datore di lavoro, giacché l’albergo per il quale lavorava ha chiuso definitivamente.

Sulla base dei dati della tabella TA1 2016tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016 [l’UAI ha utilizzato la tabella 2014 ed ha aggiornato i dati al 2016 {cfr. pag. 177 incarto AI}, allorché la tabella 2016 è stata pubblicata il 26 ottobre 2018, ossia prima dell’emissione della decisione impugnata del 28 maggio 2019)emerge che l’interessato quell’anno avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 50’053 (3'935 X 12 : 40 X 42.4 [cfr. la tabella “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]).

Nel 2017 esso sarebbe ammontato a fr. 50’315 (50'053 : 42.4 X 42.5 [cfr. la tabella “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]: 104.7 X 105 [cfr. tabella T1.1.10 indice dei salari nominali Uomini 2011-2018).

Nel 2018 a fr. 50'340 (50'315 : 42.5 X 42.4 : 105 X 105.3).

2.10.   Circa il reddito da invalido,lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016(cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica,più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, lasentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagliuominiper un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr.sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nelsettore privato(circala rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.),corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr.64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando questo dato al 2017, costante l’orario di lavoro settimanale (41.7), il reddito ammonta a fr. 67’123 (66'803 : 104.1 X 104.6).

Nel 2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene un reddito di fr. 67'443 (67'123 : 104.6 X 105.1).

2.11.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Il 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazioneglobale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

In concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 5% per “altri fattori di riduzione”, contestata dal ricorrente che domanda una riduzione di almeno il 15% (cfr. per un caso in cui il TCA ha confermato una riduzione del 5%: STCA 32.2018.213 del 23 settembre 2019).

Egli afferma di aver già compiuto i 52 anni e di aver svolto unicamente l’attività di tuttofare per un hotel e ciò senza essere al beneficio di un particolare diploma professionale che lo potrebbe agevolare nella richiesta di un lavoro adeguato e ben remunerato. Dal 2013 non lavora più e soffre di una malattia psichica che non gli permette di poter esercitare qualsiasi attività lavorativa, poiché deve trovare un lavoro che gli permetta di prendere le necessarie pause a seconda dei bisogni.

2.12.   Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbiadebitamentetenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

In primo luogo va rilevato che le incapacità lavorative del 50% (fino al 31 luglio 2017) e del 20% (dal 1° agosto 2017) vanno intese quale riduzione del rendimento in un lavoro a tempo pieno (cfr. pag. 166 incarto AI [rapporto finale SMR del 3 gennaio 2019]; cfr. anche perizia, pag. 155-156 incarto AI).

Ne segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di lavoro normale.

Neppure una riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute può trovare accoglimento, poiché la necessità di pause supplementari è inclusa nella riduzione del rendimento (cfr. rapporto finale SMR del 3 gennaio 2019 [pag. 167 incarto AI], perizia del 22 dicembre 2018 [pag. 156 incarto AI] e presa di posizione del perito dell’11 marzo 2019 [pag. 204]).

Non può neppure essere concluso che l’insorgente può esercitare unicamente attività leggere e che per questo motivo deve essergli riconosciuta un’ulteriore riduzione. Nella perizia non figura alcun limite di caricabilità ed il medico SMR nella valutazione finale del 3 gennaio 2019 ha indicato che non vi è nessuna limitazione circa i carichi massimi da sollevare, né vi è necessità di alternare la postura (pag. 167 incarto AI). Inoltre i lavori di precisione non sono preclusi (pag. 167 incarto AI).

Quanto al fattore età, egli sembra ignorare che quest’ultimo, statisticamente, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Inoltre nella sentenza 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, il TF ha ribadito che in caso di applicazione del livello di qualifiche semplici e ripetitive sono già considerate le carenze linguistiche. Del resto anche gli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione di tipo manuale a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 con riferimenti).

Quanto alla nazionalità, essendo cittadino svizzero (pag. 3 incarto AI), non vi è motivo per procedere con un ulteriore riduzione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di specie,per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.

2.13.   Raffrontando nel 2016, dopo l’anno di attesa, il reddito da valido di fr. 50’053, con quello da invalido di fr.66’803, ridotto del 50% (incapacità lavorativa) a fr. 33’401.50 e del 5% (riduzione sociale) a fr. 31'731.42, si ottiene un grado d’invalidità del 36.60%,arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121),al 37%che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Nel 2017, dopo il miglioramento dello stato di salute, raffrontando il reddito da valido di fr. 50'315 con quello da invalido di fr. 67'123 ridotto del 20% a fr. 53'698.40 e del 5% a fr. 51'013.48, si ottiene un grado d’invalidità nullo.

Ne segue che a giusta ragione l’UAI non ha assegnato alcuna rendita.

2.14.   L’insorgente, in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 LAI, chiede di poter essere messo al beneficio di un provvedimento professionale nel senso di un aiuto finanziario per il conseguimento della licenza di condurre professionale per l’esercizio dell’attività come tassista indipendente.

L’assicurato sostiene di non poter esercitare un’attività lucrativa che corrisponda alle sue necessità poiché deve effettuare pause quando il suo stato di salute lo necessita. Il lavoro che meglio permetterebbe di migliorare la sua capacità di guadagno è quella di tassista.Egli chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per un accertamento concreto circa le effettive risorse ancora a sua disposizione presso il CAP di __________.

L’insorgente sostiene che se l’aspetto medico merita ulteriori approfondimenti alla stessa stregua pure l’aspetto che concerne le risorse ancora a disposizione dell’assicurato necessitano un approfondimento non essendo vincolante il parere medico, neppure quello del consulente in integrazione professionale che si sarebbe fondato solo sul parere medico.

Il ricorrente sostiene che né nella decisione impugnata, né dall’incarto AI, emergono informazioni circa la formazione della consulente in integrazione professionale che ha deciso la fattispecie. Inoltre non vi sarebbe traccia delle fonti su cui si è fondata per giungere alle sue conclusioni.

Secondo il ricorrente i medesimi principi alla base della giurisprudenza secondo cui l’attività del medico può essere validamente messa al servizio dell’amministrazione, deve valere anche per la consulente in integrazione.

Altrimenti alle dichiarazioni rese da un funzionario senza specifica formazione seppur con un compito ben preciso, non è possibile dare sufficiente valenza. Il ricorrente critica la presa di posizione della consulente in integrazione del 30 gennaio 2019, poiché si sarebbe adagiata acriticamente sulle affermazioni del perito, senza indicare quali attività può svolgere l’assicurato e rinviando all’ufficio regionale di collocamento. Anche nel rapporto del 22 maggio 2019 la consulente, rispondendo alle perplessità del ricorrente, avrebbe fatto acriticamente riferimento alla presa di posizione del dr. med. __________, senza informarsi sulle reali e concrete limitazioni mediche che l’interessato potrebbe riscontrare nell’esercizio di un’attività lavorativa. Ella non ha indicato le attività esigibili, né ha espresso una percentuale motivata dal cui salario d’invalido si possa giustificare una riduzione per motivi sociali. Ella ha pure dimenticato che in un primo momento era stato riconosciuto un grado del 38% che darebbe diritto ad una riformazione professionale.

Infine, la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

-   a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

-   l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

-   la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

4011 Il diritto alla riformazione professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute, l’assicurato subisca una perdita di guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbe esercitare senza una formazione professionale supplementare (v. sentenza del TF 9C_511/2015 del 15 ottobre 2015). Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è determinato secondo il metodo misto, è determinante il grado d’invalidità che risulta dal confronto dei redditi (v. sentenza del TF 9C_177/2015 del 18 settembre 2015).

(…) 4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

Nel rapporto finale del 30 gennaio 2019 la consulente in integrazione, accertato che dispone di elementi sufficienti per prendere una decisione senza convocare l’assicurato ad un colloquio, ha ritenuto che nel mercato equilibrato del lavoro esistono sufficienti attività che possano permettere all’assicurato di recuperare la capacità di guadagno in un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali (pag. 180 incarto AI). Ella ha precisato che la presenza sul mercato libero del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, induce a concludere che l’assicurato sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento (Ufficio Regionale di collocamento e ad esempio agenzie di collocamento private), per recuperare la capacità di guadagno in un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali.

Effettivamente all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito adun mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid.4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Quanto poi all’assenza di una formazione professionale, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati privi di formazione (e in quel caso anche analfabeti), costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attivitàfisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014, consid. 2.9 e riferimenti).

Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni della consulente in integrazione professionale che ha riassunto la formazione del ricorrente e, preso atto del rapporto finale del medico SMR, alla luce della circostanza che l’interessato, da ultimo, è capace al lavoro all’80% in qualsiasi attività, compresa quella abituale di portiere di albergo, può reinserirsi nel mercato equilibrato del lavoro senza la necessità di ulteriori aiuti, ma attraverso i normali canali di collocamento.

Per quanto concerne la specifica formazione della consulente in integrazione, secondo questo TCA non possono esserle applicati gli alti standard di qualità che sono utilizzati per i medici che devono necessariamente avere una formazione accademica di altissimo livello. Nel caso di specie del resto l’insorgente non solleva elementi che farebbero ritenere la formazione della consulente in integrazione inadeguata. Ella ha preso posizione sulla base delle emergenze mediche ed ha correttamente applicato le direttive. Non vi è pertanto alcun motivo per mettere in dubbio le sue capacità.

Rammentato che questo TCA ha confermato le valutazioni peritali, il rapporto finale del medico SMR e le conclusioni della consulente in integrazione, che ha preso atto delle risorse ancora disponibili del ricorrente sulla base delle valutazioni mediche, non vi è alcun motivo per effettuare un accertamento presso il CAP di __________. Va qui rammentato che il TCA ha già fatto propria una consolidata giurisprudenza federale secondo la quale i dati medici consentono un apprezzamento più oggettivo del caso e hanno di principio la priorità sulle constatazioni fatte durante uno stage di osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento della persona assicurata durante lo stage (sentenza 9C_329/2015 del 20 novembre 2015, consid. 7.3; STCA 32.2012.29 del 18 giugno 2012 con rinvio alle STF 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010 consid. 3.2 e STFA I 762/02 del 6 maggio 2003 consid. 2).

Quanto alla richiesta di ottenimento della patente di autista professionale, considerato che l’insorgente da ultimo, al momento dell’emissione della decisione impugnata che determina il momento in cui il giudice delle assicurazioni sociali deve porsi per statuire nel merito della fattispecie, il grado d’invalidità era nettamente inferiore al 20%, a giusta ragione la consulente in integrazione professionale, sulla base del marginale 4011 CPIP, ha stabilito che non si giustifica alcun investimento in tal senso. A questo proposito le direttive prevedono che il diritto alla riformazione professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute, l’assicurato subisca una perdita di guadagnopermanente o di lunga duratadi circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrativa ragionevolmente esigibili che potrebbe esercitare senza una formazione professionale supplementare. In concreto, manifestamente, le condizioni non sono adempiute.

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti