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32.2018.66

Decisione di attribuzione di una mezza rendita limitata nel tempo non può essere confermata,senza che prima venga chiarito,tramite un complemento peritale reumatologico e psichiatrico,se come ritenuto da SMR a partire da ottobre 2016 sia intervenuto un miglioramento dello stato di salute oppure no

Ticino · 2018-04-05 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bisè applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.3.   Nel caso concreto, al fine di accertare le condizioni di salute dell’interessata, l’Ufficio AI ha ordinato dapprima una perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________.

Quest’ultimo, con referto peritale del 9 ottobre 2016, valutati gli atti, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla descrizione dei disturbi dal punto di vista soggettivo, esaminati i reperti e vagliate le costatazioni oggettive (status), ha posto le seguenti diagnosi:

4-   Diagnosi

•     sindrome cervicolombospondilogena cronica in:

o   nota spondilartrite assiale e periferica

-attualmente oligoattiva

o   note alterazioni degenerative al rachide cervicale (discopatie C4-TH1), dorsale (protrusioni discali multisegmentali) e lombari (discopatia con condrosi e spondilartrosi (L3/L4)

o   disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare)

o   decondizionamento e sbilancio muscolare

o   tendenza fibromialgica (6 su

E. 18 giugno 2018 in risposta ad una richiesta della patrocinatrice della ricorrente, ha espressamente indicato che “per quanto riguarda la problematica renale non ho argomenti per sostenere il ricorso contro la decisione dell’AI e la richiesta di una perizia pluridisciplinare”, aggiungendo che “al di fuori degli aspetti psicologici e reumatologici, come suggerito dal dr. __________ dell’Ufficio AI non vi sono argomenti per sostenere la legittimità di un’incapacità lavorativa permanente” (doc. A8).

Posto che fino al momento della decisione impugnata gli aspetti epatico-renali non erano tali da influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata, a ragione il SMR non ha reputato opportuno predisporre una perizia pluridisciplinare. Su questo aspetto, quindi, il TCA non può che concordare con l’agire dell’amministrazione.

Va, a tale riguardo, ancora una volta ricordato che l’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari, al cpv. 1 stabilisce che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”. La disposizione appena citata, che si riferisce ai servizi di accertamento medico (SAM) ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LAI (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 59 n. 9, pag. 565), non concerne tuttavia la fattispecie in esame che ha per oggetto valutazioni peritali che riguardano due discipline mediche (psichiatria e reumatologia).

Il TCA ritiene pure corretto l’agire del SMR nella misura in cui, dopo avere disposto un approfondimento peritale reumatologico e preso atto dell’esistenza – messa in luce dal dr. __________ - di una comorbidità psichiatrica, ha disposto l’attuazione anche di una valutazione peritale psichiatrica.

Tale modo di procedere risulta pienamente rispettoso dell’obbligo di accertamento da parte dell’Ufficio AI ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, nonché di quanto previsto dalla Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità, marg. 1057, in cui si stabilisce che:

Nel referto peritale del 6 febbraio 2017, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________ hanno rilevato che “la prognosi appare incerta visto il decorso clinico e la ridotta resilienza dell’assicuratache potrebbe sviluppare stati depressivi più gravi e con maggiore influsso sulla CL” (pag. 197 inc. AI, corsivo della redattrice).

Da parte sua, il dr. __________, nel complemento peritale del 9 ottobre 2017, ha attirato l’attenzione sul fatto che il proprio apprezzamento si fondava sulle patologie strutturalmente presenti e le indagini radiologiche disponibili al momento della valutazione peritale, aggiungendo che “qualora lo stato di salute, successivamente alla valutazione peritale fosse peggiorato, bisognerà rivalutare l’assicurata, sulla base di eventuali nuovi dati oggettivi” (pag. 296 inc. AI, corsivo della redattrice).

Visto quanto sopra, spetterà all’Ufficio AI richiedere ai periti interessati un complemento peritale, che tenga conto della nuova documentazione medica e radiologica prodotta dall’assicurata in corso di causa e che valuti nuovamente le patologie che affliggono l’interessata e le ripercussioni che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

In tale ambito, qualora dovesse risultare che l’assicurata presenti delle limitazioni sia dal profilo somatico, che da quello psichico, spetterà ai periti esprimersi circa le influenze reciproche delle patologie in questione e a proposito della capacità lavorativa residua complessiva dell’interessata (ciò che, in casu, non è stato fatto poiché le limitazioni riscontrare riguardavano unicamente gli aspetti psichiatrici, motivo per il quale la valutazione globale operata dal SMR poteva essere, nel caso, ammessa).

Sulla base delle relative risultanze, l’amministrazione procederà poi nuovamente alla determinazione del grado d’invalidità dell’assicurata.

2.7.   Vistol'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.8.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.--, sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 2.Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA inclusa). Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2018.66

cr

Lugano

15 aprile 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 maggio 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 5 aprile 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una mezza rendita di invalidità limitata nel tempo, oppure no.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2.Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss.OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen,inSchaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bisè applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.3.   Nel caso concreto, al fine di accertare le condizioni di salute dell’interessata, l’Ufficio AI ha ordinato dapprima una perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________.

Quest’ultimo, con referto peritale del 9 ottobre 2016, valutati gli atti, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla descrizione dei disturbi dal punto di vista soggettivo, esaminati i reperti e vagliate le costatazioni oggettive (status), ha posto le seguenti diagnosi:

4-   Diagnosi

•     sindrome cervicolombospondilogena cronica in:

o   nota spondilartrite assiale e periferica

-attualmente oligoattiva

o   note alterazioni degenerative al rachide cervicale (discopatie C4-TH1), dorsale (protrusioni discali multisegmentali) e lombari (discopatia con condrosi e spondilartrosi (L3/L4)

o   disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare)

o   decondizionamento e sbilancio muscolare

o   tendenza fibromialgica (6 su 18 punti fibromialgici positivi)

o   obesità (peso: 113.6 kg; statura: 163 cm)

•     Periartropatia omero scapolare con sintomatologia di attrito a destra

•     poliartrosi delle dita (diagnosi clinica).” (Pag. 172 inc. AI)

Esprimendosi a proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’interessata abile al lavoro sull’arco di una giornata di lavoro di 8-9 ore, con rendimento massimo, a partire dal 4 ottobre 2016.

Per il periodo precedente, lo specialista in reumatologia ha indicato che “può essere riconosciuta la capacità lavorativa ritenuta dai medici curanti del 50% di un lavoro svolto abitualmente all’80% come impiegata alla logistica, a decorrere dal 24 aprile 2015”.

Il dr. __________ ha messo in rilievo l’esistenza di una comorbidità psichiatrica definita come depressione con disturbi dell’alimentazione “in grado di causare all’assicurata una parte della rilevante astenia definita dal reumatologo curante come di origine multifattoriale; i sintomi legati alla patologia psichiatrica potrebbero compromettere il rendimento lavorativo in attività anche adatta allo stato di salute se teniamo unicamente conto delle patologie somatiche reumatologiche, per cui l’assicurata va anche sottoposta a perizia psichiatrica” (pag. 173 inc. AI).

Alla luce della comorbidità psichica messa in rilievo dal dr. __________, l’amministrazione ha pure ordinato una perizia psichiatrica, affidata al __________.

Con referto del 6 febbraio 2017, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome ansioso depressiva (ICD10-F41.2)”, hanno ritenuto l’interessata inabile al lavoro nella misura del 20% in qualsiasi attività, intesa come orario ridotto, a partire dal mese di giugno 2016.

Le specialiste del __________ hanno aggiunto che “la prognosi appare incerta visto il decorso clinico e la ridotta resilienza dell’assicurata che potrebbe sviluppare stati depressivi più gravi e con maggiore influsso sulla CL” (pag. 197 inc. AI).

Il dr. __________ del SMR, fatte proprie le risultanze peritali reumatologica e psichiatrica, nel rapporto finale del 27 febbraio 2017 ha concluso che l’assicurata presenta un’inabilità lavorativa del 20% dal 5 ottobre 2016 (pag. 202 inc. AI).

Il dr. __________ ha aggiunto che la paziente presenta pure uno spiccato affaticamento che contribuisce alla tolleranza ridotta allo sforzo (pag. 288 inc. AI).

Con complemento peritale del 9 ottobre 2017, il dr. __________ - dopo aver “letto con attenzione il certificato medico redatto dal mio collega di specialità dr. __________” e aggiunto che “premetto che la mia valutazione della capacità funzionale e di carico residua si fonda principalmente sulle patologie strutturalmente spiegabili nel mio ambito di specialità, presenti al momento della valutazione peritale in questione, tra le quali figurano anche le indagini radiologiche fino a quel momento disponibili” - ha confermato la propria precedente valutazione, indicando tuttavia espressamente che “qualora lo stato di salute, successivamente alla valutazione peritale fosse peggiorato, bisognerà rivalutare l’assicurata, sulla base di eventuali nuovi dati oggettivi” (pag. 296 inc. AI).

2.4.   In sede ricorsuale e in corso di causa, la rappresentante dell’assicurata ha nuovamente contestato che nel caso di specie vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata, tale da renderla inabile al lavoro nella misura del 20% a partire dal mese di ottobre 2016, come ritenuto dall’amministrazione, producendo della documentazione medica a dimostrazione di una maggiore inabilità lavorativa.

Nel contempo, la rappresentante della ricorrente ha chiesto che l’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per complemento istruttorio, sia tenuta ad ordinare una perizia pluridisciplinare o, quantomeno, una perizia bidisciplinare, ritenendo insufficiente l’avere messo in atto unicamente due perizie monodisciplinari, indipendenti l’una dall’altra.

La documentazione medica prodotta in sede ricorsuale e in corso di causa dell’assicurata non è stata sottoposta dall’Ufficio AI agli specialisti in reumatologia e in psichiatria autori dei consulti peritali posti a fondamento della decisione impugnata, bensì al SMR, il quale ha preso posizione con annotazioni del dr. __________ del 28 maggio 2018 (doc. IV/2), dell’8 agosto 2018 (doc. X/2) e del 20 settembre 2018 (doc. XIV/1), rispettivamente del dr. __________ del 25 maggio 2018 (doc. IV/1) e del 9 agosto 2018 (doc. X/1).

2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6.   Nell’evenienza concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non può, senza che prima venga allestito un complemento peritale in ambito reumatologico, rispettivamente in quello psichiatrico, confermare la valutazione medico-teorica finale con la quale il SMR, facendo propri gli apprezzamenti peritali in ambito reumatologico e psichiatrico, ha reputato essere intervenuto a partire  dal mese di ottobre 2016 un miglioramento dello stato di salute tale da rendere l’interessata inabile al lavoro al 20%, peri motividi seguito esposti.

Se da una parte, come diffusamente e in maniera convincente esposto dal dr. ____________ del SMR nelle annotazioni prodotte in corso di causa, questo Tribunale concorda con l’amministrazione nel ritenere che, fino al momento di emanazione della decisione impugnata (del 5 aprile 2018) - data che delimitatemporalmenteil potere cognitivo del giudicedelle assicurazioni sociali(cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012;DTF 132 V 215consid.3.1.1.) - le patologie di cui era affetta l’assicurata non erano tali da imporre la messa in atto di una perizia pluridisciplinare o bi-disciplinare, come invece preteso dalla ricorrente, d’altra parte il TCA ritiene che la documentazione medica prodotta in corso di causa da RI 1 avrebbe dovuto essere sottoposta per una valutazione peritale di decorso al dr. __________, rispettivamente al __________, non potendo considerare sufficienti le seppure circostanziate e ben motivate considerazioni esposte dal SMR al riguardo.

In particolare, il TCA concorda con il dr. __________ del SMR nel considerare che la problematica renale che affligge l’interessata non era, perlomeno fino al momento della decisione impugnata, tale da rendere imprescindibile una valutazione peritale (cfr. doc. IV/2).

A conferma di ciò, infatti, lo stesso Primario del reparto di medicina interna e nefrologia dell’Ospedale di __________, Prof. dr. __________, nel referto del 18 giugno 2018 in risposta ad una richiesta della patrocinatrice della ricorrente, ha espressamente indicato che “per quanto riguarda la problematica renale non ho argomenti per sostenere il ricorso contro la decisione dell’AI e la richiesta di una perizia pluridisciplinare”, aggiungendo che “al di fuori degli aspetti psicologici e reumatologici, come suggerito dal dr. __________ dell’Ufficio AI non vi sono argomenti per sostenere la legittimità di un’incapacità lavorativa permanente” (doc. A8).

Posto che fino al momento della decisione impugnata gli aspetti epatico-renali non erano tali da influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata, a ragione il SMR non ha reputato opportuno predisporre una perizia pluridisciplinare. Su questo aspetto, quindi, il TCA non può che concordare con l’agire dell’amministrazione.

Va, a tale riguardo, ancora una volta ricordato che l’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari, al cpv. 1 stabilisce che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”. La disposizione appena citata, che si riferisce ai servizi di accertamento medico (SAM) ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LAI (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 59 n. 9, pag. 565), non concerne tuttavia la fattispecie in esame che ha per oggetto valutazioni peritali che riguardano due discipline mediche (psichiatria e reumatologia).

Il TCA ritiene pure corretto l’agire del SMR nella misura in cui, dopo avere disposto un approfondimento peritale reumatologico e preso atto dell’esistenza – messa in luce dal dr. __________ - di una comorbidità psichiatrica, ha disposto l’attuazione anche di una valutazione peritale psichiatrica.

Tale modo di procedere risulta pienamente rispettoso dell’obbligo di accertamento da parte dell’Ufficio AI ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, nonché di quanto previsto dalla Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità, marg. 1057, in cui si stabilisce che:

Nel referto peritale del 6 febbraio 2017, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________ hanno rilevato che “la prognosi appare incerta visto il decorso clinico e la ridotta resilienza dell’assicuratache potrebbe sviluppare stati depressivi più gravi e con maggiore influsso sulla CL” (pag. 197 inc. AI, corsivo della redattrice).

Da parte sua, il dr. __________, nel complemento peritale del 9 ottobre 2017, ha attirato l’attenzione sul fatto che il proprio apprezzamento si fondava sulle patologie strutturalmente presenti e le indagini radiologiche disponibili al momento della valutazione peritale, aggiungendo che “qualora lo stato di salute, successivamente alla valutazione peritale fosse peggiorato, bisognerà rivalutare l’assicurata, sulla base di eventuali nuovi dati oggettivi” (pag. 296 inc. AI, corsivo della redattrice).

Visto quanto sopra, spetterà all’Ufficio AI richiedere ai periti interessati un complemento peritale, che tenga conto della nuova documentazione medica e radiologica prodotta dall’assicurata in corso di causa e che valuti nuovamente le patologie che affliggono l’interessata e le ripercussioni che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

In tale ambito, qualora dovesse risultare che l’assicurata presenti delle limitazioni sia dal profilo somatico, che da quello psichico, spetterà ai periti esprimersi circa le influenze reciproche delle patologie in questione e a proposito della capacità lavorativa residua complessiva dell’interessata (ciò che, in casu, non è stato fatto poiché le limitazioni riscontrare riguardavano unicamente gli aspetti psichiatrici, motivo per il quale la valutazione globale operata dal SMR poteva essere, nel caso, ammessa).

Sulla base delle relative risultanze, l’amministrazione procederà poi nuovamente alla determinazione del grado d’invalidità dell’assicurata.

2.7.   Vistol'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.8.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.--, sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

2.Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA inclusa).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti