Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2018.196
FC
Lugano
12 dicembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione dell8 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.1. A seguito di una domanda di prestazioni AI inoltrata nellagosto 2014 da RI 1, nata nel 1964, da ultimo attiva quale assistente di studio medico, dopo aver eseguito i necessari accertamenti medici, includenti anche una perizia psichiatrica, con decisione del 13 ottobre 2016 lUfficio AI le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2015 (doc. 89 e 90).
1.2. Avviata dufficio una revisione della rendita nel gennaio 2017, lUfficio AI ha fatto esperire una perizia multidisciplinare a cura del __________ che ha concluso per uninabilità lavorativa globale totale dal gennaio 2015 e del 50% da settembre 2016 sia nelloriginaria attività lucrativa che in attività adeguate (perizia del 30 marzo 2018, doc. AI 145).
Ritenuti non attuabili provvedimenti professionali (cfr. rapporto 30 aprile 2018 del consulente in integrazione professionale, doc. AI), con progetto di decisione dell8 maggio 2018 lUfficio AI, in applicazione del raffronto percentuale dei redditi, ha determinato un grado dinvalidità del 50% con conseguente riduzione della rendita da intera a metà (doc. AI 143).
Con scritto 5 giugno 2018, lassicurata, allora rappresentata dall__________, ha contestato il progetto di decisione, sulla base di rapporti dei curanti (doc. AI 153).
Sentito il __________ (doc. AI 158), con decisione 8 ottobre 2018 lUfficio AI ha confermato la riduzione della prestazione a metà rendita, togliendo nel contempo leffetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 160).
1.3. Rappresentata dallavv. RA 1lassicurata ha interposto il presente ricorso, chiedendo lannullamento del provvedimento contestato e la conferma della rendita intera. Ritiene in sostanza che le sue condizioni di salute non siano migliorate e, dal punto di vista economico, chiede che la definizione del grado di invalidità sia effettuata mediante il confronto dei redditi, contestando di poter ancora esercitare lattività di aiuto medico.
1.4. Con risposta di causa del 16 novembre 2018 lUfficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la definizione del grado dinvalidità.
Malgrado la richiesta di proroghe per la presentazione di nuovi mezzi di prova, la ricorrente non ha in seguito più fatto pervenire alcun atto medico.
consideratoin diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente lUfficio AI ha ridotto la rendita intera a mezza.
2.2. Secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3.Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, dufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado dinvalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta lart. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dellart. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nellistante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita dinvalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), lart. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dellassegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
Lart. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dellassegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se lerogazione illecita è causa dellottenimento indebito di una prestazione per lassicurato o se questultimo ha violato lobbligo di informare, impostogli ragionevolmente dallarticolo 77 OAI.
2.4. Nellambito dellevasione della richiesta di prestazioni dellagosto 2014 lamministrazione si è basata da un lato sulla valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________ del 2 gennaio 2016 (che ha concluso per uninabilità lavorativa del 50% in ogni attività per la diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media ICD 10 F33.1, doc. AI 63) e dallaltro sulla certificazione del dr. __________ del 3 maggio 2016, il quale, riferito dellinsorgenza di un tumore al seno, ha attestato uninabilità lavorativa totale dal 11 febbraio 2015 (doc. AI 77).
Con rapporto finale del 6 giugno 2016 il dr. __________ ha quindi concluso che, visto il sopraggiungere della problematica al seno, a fronte delle diagnosi invalidanti di Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media, asportazione del mixoma dell'atrio destro con ricostruzione del setto interatriale in patch (21.02.2014), Carcinoma duttale invasivo senso destro T2 Nl MO, tendinopatia del sovraspinoso spalla destra, allassicurata andavano riconosciute quali limitazioni Umore deflesso, disforia e aumentata irritabilità, riferisce degli episodi di aggressività, importante diminuzione della carica vitale e dell'energia con aumentata affaticabilità, astenia, apatia, anedonia, e, quindi, uninabilità lavorativa totale in ogni attività dal 2 febbraio 2014, del 50% dal 7 luglio 2014 e nuovamente totale dal 19 agosto 2014. Contestualmente ha consigliato una rivalutazione clinica a gennaio 2017 (doc. AI 83). Di conseguenza, con nuovo progetto del 10 giugno 2016 e, quindi, decisione del 13 ottobre 2016 lamministrazione ha concesso allassicurata una rendita intera dal 1. febbraio 2015.
Nellambito della revisione avviata nel gennaio 2017, lUfficio AI, dopo aver interpellato i medici curanti, ha ordinato una perizia pluridisciplinare eseguita del __________. Dal referto datato 30 marzo 2018 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), oncologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________) e
sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro daccertamento, hanno posto le seguenti diagnosi:
"()
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Carcinoma duttale invasivo multicentrico dei quadranti inferiori del seno ds. (prima diagnosi 26.1,2015), stadio iniziale cT2 (m) cN1 MO (RE 10%, RP negativo, Ki-67 30-40%, HER2 score 3+, G3, stadio anatomo-patologico dopo trattamento neoadiuvante ypTis ypN0 (O/16) RE 60-70%, RP negativo, Ki-67 20%, HER2 3+, VO, RO, G3:
Lieve periatropatia omeroscapolare tendinotica cronica ds. dal 2014:
- 2 piccole lesioni parziali non transmurali del sovraspinato (sonografia funzionaledel 4.12.2017).
Lieve sindrome cervicospondilogena cronica:
- alterazioni degenerative aspecifiche anamnestiche senza neurocompressione.
Deficit cognitivi interessanti le funzioni esecutive e l'attenzione sostenuta, di origine incerta (nell'ambito di sindrome depressiva, meno probabile nell'ambito di trattamentioncologici subiti).
Sindrome depressiva ricorrente con episodio di media entità in atto (ICD-10 F33.1).
5.2Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Asma bronchiale Iieve.
Stato da embolia polmonare nel 2014 con persistenza di terapia anticoagulante orale.
Stato da pregressa pleuropolmonite bilaterale nel 2013.
Stato dopo intervento cardiochirurgico per mixoma atriale ds. nel 2014 con persistenzadi terapia anticoagulante orale?
Osteoporosi:
- fattori di rischio: trattamento con inibitori dell'aromatasi,
- trattamento con Prolia e in sostituzione vitamina D-calcica.
Colon irritabile.
Calcolosi renale.
Ipoferritinemia in terapia sostitutiva per orale.
Anafilassia su somministrazione di terapia marziale per via endovenosa.
Allergia al nichel.
Intolleranza al lattosio. ()(pag. 49 del doc. AI 145)
Dopo aver proceduto ad unesaustiva valutazione particolare e globale, in sede di discussione peritale (punto no. 6 della perizia) i periti hanno ritenuto invalidanti le affezioni oncologiche (in misura completa dal momento della diagnosi nel gennaio 2015 sino al termine dellimmunoterapia nel terzo trimestre del 2016, e in seguito del 50%), reumatologiche (abile al lavoro solo in attività leggere), psichiatriche (50% dabilità nella sua attività e in attività adeguate). Per quanto concerneva la problematica psichiatrica i periti del __________ hanno precisato che lo stato psichico è dunque invariato rispetto alla valutazione __________ del gennaio 2016 e da allora lA. non è stata ricoverata in ambito psichiatrico, né vi è stata una sostanziale modifica del trattamento che è rimasto invariato, tranne lintroduzione di Quetiapina alla sera, che ha portato ad un miglior controllo dellinsonnia. Non ritenendo cumulabili le singole incapacità lavorative, ma da integrare, essi hanno concluso valutando come segue lattuale capacità lavorativa globale:
Riprese le conclusioni della perizia __________, con rapporto finale 3 aprile 2018 il SMR ha quindi riscontrato un miglioramento dello stato di salute dellassicurata a far tempo dal settembre 2016, laddove andava ammessa una ripresa dellabilità lavorativa nella misura del 50% nella sua attività così come in altre attività rispettose delle limitazioni poste (non mansioni pesanti sopra lorizzontale con larto superiore sinistro. Difficoltà di concentrazione, memoria, calo del tono dellumore, facile affaticabilità; doc. AI 144). Di conseguenza, interpellato il consulente professionale (doc. AI 148), con il progetto di decisione del 8 maggio 2018 lamministrazione ha proposto la riduzione a una mezza rendita dinvalidità (doc. AI 149).
In sede di osservazioni lassicurata, tramite il suo patrocinatore, ha prodotto uno scritto del 30 maggio 2018 del dr. __________, psichiatra curante, il quale ha fatto presente che la situazione era sostanzialmente sovrapponibile a quella allepoca della decisione dellottobre 2016, nella perizia del dr. __________ essendovi una discrepanza tra la descrizione psicopatologica e l'attestata inabilità lavorativa, e concludendo per una inabilità lavorativa almeno dell80% in qualsiasi attività, ovvero sia sommando l'inabilità lavorativa per motivi neurologici e quella per motivi oncologici (doc. AI 153). Ha inoltre inoltrato uno scritto del 5 giugno 2018 del dr. __________, il quale ha certificato di aver curato lassicurata per un carcinoma duttale invasivo multicentrico della mammella destra dal gennaio 2015 e ha attestato la persistenza dellinabilità completa sino al 31 dicembre 2017. Detti certificati sono stati trasmessi al __________, il quale ha preso posizione in proposito con scritto 13 agosto 2018, confermando le conclusioni peritali (doc. AI 153 e 158; cfr. in esteso al consid. 2.6.2).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dellautorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano unopinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dallamministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In questultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico lesperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base allinsieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Premesso quanto sopra, va rilevato che al fine di accertare se vi sia stato un valido motivo di revisione, corrispondente nel caso in esame ad un miglioramento della situazione valetudinaria, occorre paragonarei fatti al momento del provvedimento del 13 ottobre 2016 con quelli allepoca della decisione contestata (cfr. doc. AI 90; cfr. consid. 2.3).
Ora, nellambito della revisione avviata nel gennaio 2017, lamministrazione, sulla base delle conclusioni della perizia __________ e dei rapporti del SMR, haaccertato un sensibile miglioramento delle condizioni dellassicurata rispetto alla decisione di concessione della rendita, riconoscendo una ripresa parziale (50%) della capacità lavorativa dal settembre 2016 tale da non più giustificare la concessione di una rendita intera.
Per i motivi che seguono questa conclusione va condivisa.
2.6.1.È bene ricordare che nellambito dellevasione della richiesta di prestazioni dellagosto 2014 lamministrazione si era basata sulla valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________ del 2 gennaio 2016 (che aveva concluso per uninabilità lavorativa del 50% in ogni attività per la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media, ICD10 F33.1, doc. AI 63) e sulla certificazione del dr. __________ del 3 maggio 2016, il quale, riferito dellinsorgenza di un tumore al seno, aveva attestato uninabilità lavorativa totale dal 11 febbraio 2015 (doc. AI 77). Alla luce di queste certificazioni il 6 giugno 2016 il dr. __________ aveva quindi concluso che, visto il sopraggiungere della problematica al seno destro oltre alla problematica psichiatrica, allassicurata andavano riconosciute quali limitazioni Umore deflesso, disforia e aumentata irritabilità, riferisce degli episodi di aggressività, importante diminuzione della carica vitale e dell'energia con aumentata affaticabilità, astenia, apatia, anedonia, e, quindi, uninabilità lavorativa in ogni attività dal 2 febbraio 2014, del 50% dal 7 luglio 2014 e nuovamente totale dal 19 agosto 2014. Ha quindi posto lindicazione di procedere ad una rivalutazione clinica a gennaio 2017 (doc. AI 83). LUfficio AI ha quindi concesso una rendita intera dal febbraio 2015 mediante la decisione del 13 ottobre 2016 (doc. AI 85).
Ora, con riferimento alla valutazione effettuata nellambito della revisione avviata nel gennaio 2017, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________, i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento della resa della decisione contestata percostante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dellesame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) le differenti affezioni di cui lassicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce lintervento di un miglioramento a far tempo dal settembre 2016 con una ripresa parziale dellabilità lavorativa (del 50%) nellattività abituale così come in attività adeguate.
Dal fascicolo processuale risulta in particolare che il __________ ha considerato tutta la documentazione medica agli atti e, dopo una serie di accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali svoltisi sullarco di 6 giorni, ha precisato debitamente le ragioni per le quali se lassicurata era stata inabile totalmente dal gennaio 2015 allagosto 2016 a causa della patologia oncologica, dal settembre 2016 andava ritenuta nuovamente abile nella misura del 50% nellattività di aiuto medico così come in ogni altra attività adeguata, vale a dire rispettosa delle limitazioni funzionali esposte.
In definitiva quindi rispetto alla situazione allepoca della prima decisione del 13 ottobre 2016 la situazione era da considerare migliorata, con uninabilità non più completa, ma parziale. Tale conclusione, confermata dal SMR nel rapporto finale del 3 aprile 2018 (doc. AI 144), va condivisa.
In effetti, per quanto riguarda laspettoneurologico, lassicurata è stata valutata dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato neurologico, ha concluso per un quadro di deficit cognitivi interessanti le funzioni esecutive e l'attenzione sostenuta di origine incerta, nell'ambito di una sindrome depressiva, o meno probabile nell'ambito di trattamenti oncologici subiti dall'A. Ha quindi osservato che i deficit constatati erano in ogni modo di lieve entità, pur potendo interferire con un'attività lavorativa come quella di aiuto medico. Secondo il perito erano riscontrabili limitazioni concernenti soprattutto il rendimento sull'arco di una giornata intera, giustificando al massimo una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 15%, anche in attività professionali adeguate. Tali riduzioni erano da ammettere a partire dal giugno 2017, momento in cui era stata documentata la sintomatologia cognitiva, anche se soggettivamente tale problematica era fatta risalire già dal 2014. Il perito ha quindi consigliato il proseguimento delle terapie in corso, e osservato che in assenza di indizi in favore di patologie evolutive sottogiacenti era improbabile un peggioramento progressivo, ma piuttosto, grazie alle misure riabilitative proposte, un miglioramento in ambito cognitivo. Da tali approfondite conclusioni non vi è motivo di scostarsi.
Per quanto riferito alla sferapneumatologica, il dr. ___________, dopo aver descritto l'anamnesi e gli esami effettuati, ha esposto come la funzione polmonare fosse completamente normale, in assenza di segni per un disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo, restrittivo o della diffusione. Ha quindi escluso ogni problematica con influsso sulla capacità lavorativa, ma soltanto un quadro di asma bronchiale leggera, uno stato da pregresse embolie polmonari nel 2014 con pregressa pleuropolmonite bilaterale nel 2013, uno stato dopo intervento cardiochirurgico per mixoma atriale ed uno stato dopo carcinoma della mammella con radioterapia della parete toracica. Ha quindi escluso ogni limitazione nellattività di aiuto medico così come in altre attività adatte, precisando soltanto che essendo lassicurata asmatica non erano idonee attività lavorative con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie. Anche tali conclusioni, che peraltro la ricorrente non censura, sono convincenti.
Per quanto riguarda laspettoreumatologico, lassicurata è stata valutata dal dr. __________, il quale, rivalutato l'esame radiologico di colonna cervicale in due proiezioni del 6 dicembre 2017, ed eseguita una sonografia funzionale della spalla destra, ha posto quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quelle sopracitate di lieve periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica ds., nota dal 2014, con riscontro attuale di due piccole lesioni parziali non transmurali del sovraspinato, lieve sindrome cervicospondilogena cronica su alterazioni degenerative aspecifiche e senza neurocompressioneoltre alle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa diosteoporosi in trattamento con Prolia ed uno stato da carcinoma del seno ds. con ripetuti interventi ricostruttivi. Ha quindi concluso che dal lato reumatologico, lassicurata era da considerare totalmente abile al lavoro per qualsiasi attività, anche casalinga, fatta eccezione per lavori pesanti, sopra l'orizzontale, causa i lievi problemi riscontrati alla spalla destra ed alla colonna cervicale. Nemmeno da queste conclusioni vi è motivo di scostarsi.
Quanto daltro canto allaspettooncologico, il dr. __________, specialista FMH medicina interna oncologia ematologia, dopo aver posto la diagnosi di carcinoma duttale invasivo multicentrico dei quadranti inferiori del seno ds. con prima diagnosi nel gennaio 2015, patologia sottoposta a trattamento chemioterapico neoadiuvante, mastectomia ds. con linfoadenectomia ascellare nel settembre 2015 con successiva radioterapia della parete toracica sino al dicembre 2015, proseguimento di immunoterapia con Trastuzumab per 12 mesi complessivi sino al 12.8.2016, ha ricordato i trattamenti subiti dallassicurata e ha infine concluso che la malattia oncologica ed il trattamento specialistico avevano determinato un'incapacità lavorativa completa dal momento della diagnosi (26 gennaio 2015) sino al termine dell'immunoterapia (terzo trimestre 2016). A suo avviso tuttavia in seguito l'incapacità lavorativa risultava stimabile al 50% nella professione da ultimo esercitata di assistente studio medico, come pure per altre attività lavorative, intendendo una riduzione del rendimento lavorativo. La prognosi era da considerare buona, con possibilità di guarigione definitiva. In un complemento del 22 dicembre 2017, lo specialista ha precisato che la riduzione della capacità lavorativa al 50% era dovuta al complesso di sequele della terapia oncologica ricevuta, considerata la terapia molto intensa, sia dal punto di vista della terapia locoregionale, sia dal punto di vista sistemico. Tali conclusioni meritano conferma.
Infine, per quanto riguarda laspettopsichiatrico, lassicurata è stata valutata dal dr. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, effettuato un accurato esame clinico in due occasioni, ha concluso per la presenza di una patologia affettiva di natura ricorrente con famigliarità psichiatrica positiva, patologia che ormai da molti anni affliggeva lassicurata e risultava in trattamento specialistico. Ha quindi posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente con episodio di media entità in atto (ICD-10 F33.1).Secondo il perito, lassicurata, a causa del suo stato di salute precario, denotava in generale una diminuzione della resistenza che non le consentiva di concludere le attività iniziate se non al prezzo di sforzi che poi però ella doveva necessariamente pagare in termini di recupero delle sue già limitate forze. Per comprendere la genesi dei disturbi affettivi ricorrenti occorreva considerare diversi fattori tra i quali soprattutto l'indole attiva e propositiva dell'A. rimasta tale nonostante il passare del tempo, indole che unitamente alla fatica ad accettare le proprie limitazioni fisiche la pone in conflitto con una immagine idealizzata e super efficiente di sé portandola nellambito di una spirale dellesaurimento delle proprie energie psicofisiche a svolgere attività che alla prova dei fatti non è più in grado di sostenere. Ha quindi giudicato lassicurata abile al lavoro per lattività svolta e per attività adatte nella misura del 50%, dallagosto 2014, vale a dirsi dall'inizio delle certificazioni d'inabilità lavorativa da parte dello psichiatra curante. La riduzione della capacità lavorativa era da intendere come riduzione del rendimento lavorativo. Il perito ha osservato che vi era da attendersi un'evoluzione piuttosto cronica stabilizzata dei disturbi psichici, con un trattamento in atto ottimale e unassicurata pienamente aderente allo stesso. Dopo aver osservato che lassicurata aveva affermato di avere riscontrato dei leggeri miglioramenti della propria condizione clinica grazie al clima di fiducia e al dialogo costruttivo che è riuscita ad instaurare con il proprio psichiatra di riferimento (dal quale si è sempre sentita compresa, aiutata e sostenuta) e all'apporto altrettanto decisivo della terapia psicofarmacologica che le è stata prescritta da parte di quest'ultimo, il perito ha quindi concluso che lo stato psichico è dunque invariato rispetto alla valutazione __________ del gennaio 2016 e da allora l'A. non è stata ricoverata in ambito psichiatrico, né vi è stata una sostanziale modifica del trattamento che è rimasto invariato, tranne l'introduzione di Quetiapina alla sera, che ha portato ad un miglior controllo dell'insonnia.
()
Pertanto sia la mia valutazione che quella del Dr. __________ erano sovrapponibili ritenendo la signora RI 1 inabile al lavoro in qualsiasi attività, nella misura del 100%,
sia per motivi psichiatrici che per motivi oncologici nel 2017.
Un altro rapporto del Dr. __________ del 5.10.2017 conferma l'incapacità lavorativa al 100% per qualsiasi attività dall11.02.2015.
La valutazione del Dr. __________ per lAI del 10.10.2017 conclude per
dal lato neurologico si ritiene l'assicurata, in qualità di assistente di studio medico, inabile al lavoro al 20% per gli aspetticognitivi.
È importante questa valutazione del Dr. __________, in quanto aggiunge un 20% di incapacità lavorativa,che dal punto di vista psichiatrico, sono da sommarsi con linabilità lavorativa psichiatrica stessa.
Nella valutazione neurologica, del consulente e perito, Dr. __________, emerge come ilneurologo definisca la signora RI 1 inabile al lavoro nella misura del 15%
per tutte le attività lavorative e abile nella misura dell'85%.
È difficile comprendere come il neurologo definisca uninabilità lavorativa del 15%, quando il Dr. __________, del __________, aveva definito uninabilità lavorativa del 20% per motivi cognitivi.
().
È arduo concordare coi periti che hanno ipotizzato una capacita lavorativa al 50% a partire dal settembre del 2016, quando i medici curanti hanno sempre redatto un'inabilità lavorativa completa econtinuativa.
La mia attenzione si è poi soffermata sulla valutazione peritale del Dr. __________, psichiatra,consulente del __________.
Il Dr. _________ nell'anamnesi riassuntiva scrive "...per quel che riguarda i disturbi attuali dal lato psichico lassicurata riferisce linsorgenza improvvisa di ansia senza motivo che generalmente spariscono così come sono venute. Riferisce la presenza di angoscia legata al raffrontare la giornata, di pensieri di ogni tipo prevalentemente sul genere del tragico e del drammatico che le attraversano la mente. Descrive questi pensieri ricorrenti come " la testa che comincia a lavorare" senza essere in grado di dominare il treno di pensieri che arriva e che investe "come se io non ci fossi...parto completamente non c'è più niente da fare".
Rispetto all'insieme degli interlocutori riferisce di faticare molto a seguire i discorsi che vengono fatti, di stancarsi rimanendo nella posizione di uditrice e di ascoltare passivamente solo per correttezza nei confronti degli interlocutori quanto gli viene detto".
Pertanto in questa anamnesi riassuntiva il Dr. __________ esprime bene quanto gli viene detto dalla signora RI 1, ovvero delle importanti difficoltà che la signora presenta quotidianamente e, continuativamente e più volte durante la giornata.
Difficoltà che le impediscono, dal punto di vista psichiatrico, un'attività lavorativa lucrativa.
Nell'esame clinico espressamente il Dr. __________ scrive mostra anche dei segnali di fatica mentale al termine delle visite e segnala una difficoltà con la concentrazione laddove è confrontata con stimoli esterni interferenti come rumori e chiacchere che evidentemente la disturbano ...".
Questa valutazione mette in evidenza come la signora RI 1 presenta dei segnali di difficoltà della concentrazione e dell'attenzione ed una facilità alla distraibilità.
Nelle conclusioni il Dr. __________ scrivea causa del suo stato di salute precario denota in generaleuna diminuzione della resistenza che non le consente di concludere le attività iniziate se non alprezzo di sforzi che poi però ella deve necessariamente pagare in termini di recupero delle sue già limitate forze.
Questo passaggio della valutazione peritale sottolinea le difficoltà della signora RI 1, ovvero quelle di non riuscire a concludere le attività iniziate, se non con un dispendio energetico notevolissimo, che necessita poi di un recupero lungo.
Parliamo di attività che appartengono alla quotidianità e non attività lucrative, che sarebbero ancora più complesse da riuscire ad iniziare, e portare a termine.
Il Dr. __________ nelle conclusioni scrive ancora per comprendere la genesi dei disturbi affettivi ricorrenti sono a mio avviso da considerare diversi fattori tra i quali soprattutto lindole attiva e propositiva dellassicurata rimasta tale nonostante il passare del tempo, indole che unitamente alla fatica ad accettare le proprie limitazioni fisiche la pone in conflitto con unimmagine idealizzata e super efficiente di se potandola nellambito di una spirale dellesaurimento delle proprie energie psicofisiche a svolgere attività che alla prova dei fatti non è più in grado di sostenere.
Già il perito significa chiaramente come la signora RI 1 sia all'interno diun circuito depressivo rilevante che entra in conflitto con unimmagine idealizzata che porta ad un
esaurimento sostanzioso delle sue energie psicofisiche non riuscendo a svolgere le attività della quotidianità, dunque ancora meno le attività lucrative.
Rammento che in un'attività lucrativa la persona deve essere in grado di rispondere velocemente alle richieste del datore di lavoro, alle variazioni delle pretese durante la giornata, ai colleghi, nonché ad altre persone.Capacità che la signora RI 1 non ha più, così come bene esprime il perito.
Alla luce di quanto analizzato era ipotizzabile attendersi che il perito avesse concluso per unasindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità, con incapacità lavorativa permotivi psichiatrici almeno dell'80%.
Il consulente invece termina per un'inabilità lavorativa al 50%, poiché lo stato psicopatologico lo ipotizza sovrapponibile a quello dell'ultima valutazione peritale per l'AI, risalente a due anni fa.
In conclusione nella valutazione psichiatrica del consulente, Dr. __________, vi è una discrepanza tra la descrizione psicopatologica e l'inabilità lavorativa che egli ha definito.
L'inabilità lavorativa che emerge dalla sua valutazione della signora RI 1, corrisponde di più ad un'inabilità almeno dell'80%, definita come inabilità lavorativa completa,
ovvero sia sommando l'inabilità lavorativa per motivi neurologici e quella per motivi oncologici. (doc. AI 153)
Pure immotivata risulta leccezione riguardante la sommabilità delle differenti inabilità per le diverse patologie, il __________ avendo concluso che la riduzione della capacità lavorativa del 50% essendo da attribuire sia alla patologia psichiatrica che a quella oncologica e a quella neurologica (doc. AI 145 punto 8.1).
Proprio a motivo delle diverse limitazioni lassicurata era da considerare, nellattività abituale di assistente di studio medico, abile al lavoro nella misura del 50%. Secondo il __________ tale riduzione della capacità lavorativa era dovuta all'integrazione della capacità lavorativa del 50% dal punto di vista psichiatrico con la capacità lavorativa dell'85% dal lato neurologico e del 50% dal lato oncologico. Unintegrazione delle varie capacità lavorative risultava giustificata in quanto le patologie dal punto di vista oncologico e neurologico portavano lassicurata a presentare le medesime limitazioni funzionali dovute a quella psichiatrica, con una complessiva riduzione del rendimento lavorativo. A queste ben motivate conclusioni, questo Tribunale deve conformarsi.
Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dellattendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia(anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che() il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. ()(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2))le certificazioni dei medici curanti dellinsorgente non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.
Allassicurata va del resto ricordato che se da una partela procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dallaltra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La domanda di effettuare una ulteriore perizia medica non può quindi essere accolta.
Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia __________ del 30 marzo 2018 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e il complemento del 13 agosto 2018 così come gli affidabili pareri dei medici del SMR (sulvalore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata dell8 ottobre 2018(la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delleassicurazioni sociali, cfr.DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), ilTCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6, 126 V 360)che lo stato di salute dellassicurata sia migliorato rispetto al momento della decisione di attribuzione della rendita intera del 13 ottobre 2016 con una ripresa parziale dellabilità lavorativa (del 50%) a far tempo dal 1. settembre 2016, nellabituale attività di aiuto medico così come in altre attività adeguate alle limitazioni funzionali. Le conclusioniin merito allintervenuto miglioramento e alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi confermate.
Alla luce di quanto precede, non vi sono più le condizioni per riconoscere una piena inabilità lavorativa su cui la decisione 13 ottobre 2016 si era fondata. Trattandosi di un rilevante miglioramento, rettamente lUfficio AI ha proceduto alla revisione della rendita.
Sia peraltro in questa sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprenderetutto quanto sia ragionevolmente esigibile perovviarealle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).
Per quanto riguarda daltra parte la definizione del salario da invalida, utilizzando i dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (tabella TA1 2014 skill level - donne - livello 2 di competenze - categoria 86-88 Sanità e assistenze sociale nella quale rientra la professione di assistente di studio medico),
lassicurata, svolgendo nel 2014 la propria abituale attività, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuo lordo pari a fr. 64'341,60 (5'168 mensili per 40 ore settimanali, adeguato a 41.5 ore e moltiplicato per 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene per il 2016 un reddito annuo lordo di fr. 65'051,15 (+ 0,4% per il 2015 e + 0.7% per il 2016).
Di conseguenza, considerando la capacità lavorativa del 50%, il reddito da invalida corrisponde per l'anno 2016 a fr. 32'525,60.
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti