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32.2018.190

Soppressione della rendita decisa dall'AI. Ricorso accolto. Raffronto dei redditi

Ticino · 2018-10-02 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èaccolto. §       La decisione del 2 ottobre 2018 è annullata. §§     RI 1, già al beneficio di una mezza rendita dal 1. gennaio 2015, dal 1. dicembre 2018 ha diritto ad un quarto di rendita. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2018.190

rg/gm

Lugano

18 gennaio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 2 ottobre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   per decisione 7 luglio 2016 l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1 – titolare della ditta individuale “__________” – il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità 52%) dal 1. gennaio 2015;

-   in esito alla procedura di revisione avviata nel marzo 2017, esperita in particolare un’inchiesta per l’attività professionale indipendente effettuata dall’ispettrice __________ (doc. AI 100, 110), con decisione 2 ottobre 2018 l’amministrazione ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. dicembre 2018;

-   contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato  rappresentato dall’avv. RA 1. Contesta sia l’esistenza delle premesse per procedere ad una revisione, sia l’esistenza di una modifica della situazione invalidante, postulando la conferma del diritto ad una mezza rendita dal 1. gennaio 2005, subordinatamente ad un quarto di rendita;

-   con la risposta di causa l’amministrazione – sulla scorta del rapporto 22 novembre 2018 dell’ispettrice __________ concludente per una incapacità al guadagno del 43% (IV-1) – ha ammesso che all’assicurato, a far tempo dal 1. dicembre 2018, va riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita;

-   con scritto 12 dicembre 2018 il rappresentante dell’insorgen-te, dopo aver evidenziato come trattasi di acquiescenza da parte dell’Ufficio AI, ha chiesto l’assegnazione di congrue ripetibili;

-   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

-   secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380).L’Alta Corte ha precisato cheil punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

-   nel caso in esame, nella citata presa di posizione del 22 novembre 2018 l’ispettrice __________ ha osservato:

-   contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, vi è effettivamente da ritenere che – come evidenziato nel citato rapporto nel quale sono stati in particolare illustrati i motivi per una modifica dei redditi da valido stabiliti in precedenza (cfr. doc. AI 100, 101) e contestati con il gravame – all’assicurato, beneficiario di una mezza rendita dal 1. gennaio 2015, deve essere riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita (come chiesto in via subordinata nel ricorso) da dicembre 2018 per un grado d’invalidità del 43%;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

-   ilricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§       La decisione del 2 ottobre 2018 è annullata.

§§     RI 1, già al beneficio di una mezza rendita dal 1. gennaio 2015, dal 1. dicembre 2018 ha diritto ad un quarto di rendita.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti