Erwägungen (11 Absätze)
E. 2.7 Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 31.5%. Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato specificatamente contestato. In sede di ricorso l’insorgente ha, invece, censurato le percentuali d’impedimento attribuite alle attività domestiche, contestando in particolar modo il fatto che sia stata presa in considerazione la collaborazione da parte degli altri membri della famiglia, in particolare dei figli. Tale modo di procedere dell’amministrazione non sarebbe stato corretto, secondo quanto addotto dalla legale dell’assicurata, in quanto in contrasto con la mentalità culturale della famiglia, originaria del __________, per la quale “il ruolo del padre di famiglia, e dei maschi in generale, è quello di servirsi piuttosto che di servire” e, pure, con la consuetudine familiare che vuole che sia sempre stata l’assicurata ad occuparsi interamente delle mansioni casalinghe, senza l’aiuto di altri componenti della famiglia. A suo parere, pertanto, appare inesigibile, se non in minima parte, l’aiuto da parte del marito - peraltro affetto da problemi di salute per i quali è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità - e dei figli, in quanto il figlio minore “oltre ad essere un maschio è un adolescente, con i relativi impegni scolastici ed extra-scolastici”, mentre la secondogenita “aiuta sì la madre quando possibile, ma anch’essa studia e ha varie attività extra-scolastiche come ogni giovane della sua età; inoltre fra pochi mesi inizierà uno stage lavorativo, con maggiori assenze da casa” e “non appena avrà un minimo di capacità economica anche lei lascerà il nido famigliare per crearsi una propria economia domestica e non potrà più essere di nessun aiuto alla madre e agli altri familiari” (doc. I). Di tutta evidenza questo genere di argomentazioni non può essere condiviso da parte di questo Tribunale. Innanzitutto, a proposito degli impedimenti del marito dell’assicurata, il TCA rileva che dall’esame del rapporto relativo all’inchiesta a domicilio emerge che, effettivamente, come rilevato dall’amministrazione in sede di risposta di causa, “l’invalidità parziale del marito dell’assicurata era conosciuta al momento dell’inchiesta domiciliare”, tanto è vero che una sua collaborazione è stata ritenuta esigibile unicamente nella gestione economica e amministrativa del nucleo famigliare, eseguita congiuntamente dagli sposi “come d’abitudine” e “senza impedimenti di sorta” (cfr. doc. 28, punto 5.4 a pag. 5). Un aiuto da parte del marito non è, invece, stato preso in considerazione da parte dell’assistente sociale nello svolgimento di attività pesanti, per le quali è stata ritenuta esigibile la collaborazione dei figli della coppia. Passando poi alle critiche ricorsuali riguardanti proprio la collaborazione dei figli, il TCA ritiene del tutto fuori luogo ed estranee all’assicurazione invalidità le considerazioni legate alla mentalità e alle consuetudini legate al paese di origine della famiglia, le quali non possono in ogni caso giustificare una presunta inesigibilità dell’aiuto dei figli (soprattutto del maschio adolescente) nella conduzione dell’economia domestica, con riferimento alle mansioni più pesanti. La giurisprudenza prevede, infatti, che occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Nella DTF 133 V 504 il Tribunale federale ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo concetto è stato ancora di ribadito nella STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 e nella STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018. Per tali ragioni, anche le critiche della patrocinatrice della ricorrente concernenti il fatto che l’interessata abbia dovuto riorganizzare i lavori domestici, ora eseguiti su più giorni della settimana, con tempi più lunghi e in maniera differente (in particolare con riferimento alla preparazione di piatti più semplici e veloci) non possono essere accolte, alla luce della giurisprudenza federale in materia. Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al rapporto del 30 giugno 2017 deve, dunque, essere confermata. Quanto, poi, alle contestazioni ricorsuali concernenti la presunta mancata presa in considerazione da parte dell’assistente sociale delle problematiche psichiatriche dell’interessata, questo Tribunale rileva che, al momento dell’inchiesta a domicilio (come pure quando è stata presentata la domanda di prestazioni), l’assicurata non ha addotto di soffrire di disturbi in tale ambito. Non poteva, quindi, l’assistente sociale tenere conto di aspetti neppure sollevati dall’assicurata. Una volta a conoscenza della problematica, segnalata dall’interessata solo in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 24 luglio 2017 – facendo presente di essersi sottoposta alle cure specialistiche da parte della __________ di __________ (cfr. doc. 31) - l’Ufficio AI immediatamente approfondito la questione dal profilo medico, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (la quale prevede che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici, STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003, I 685/02 del 28 febbraio 2003; cfr. anche STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, nella quale con riferimento ad assicurati che sono portatori di affezioni psichiche il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica). Le critiche ricorsuali relative ad una presunta carenza procedurale da parte dell’amministrazione appaiono infondate. Dagli atti, difatti, emerge che il referto del 30 ottobre 2017 redatto dalla dr.ssa __________, medico assistente, e dal dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH e direttore sanitario della __________ – con il quale è stata attestata una totale incapacità lavorativa dell’interessata, affetta da “sindrome depressiva organica F06.32”, in cura dal 29 agosto 2017 (cfr. doc. 38) – è stato sottoposto al vaglio del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR. Quest’ultimo, nelle annotazioni del 9 novembre 2017, ha ritenuto che il referto dei curanti “non oggettiva limitazioni psichiche che possano giustificare qualsiasi percentuale di inabilità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa”, evidenziando come siano stati “elencati segni e sintomi generici attribuibili da un lato a varie psicopatologie, dall’altro presenti anche in varie situazioni biosociali e non per questo segno o sintomo di malattia. Ad esempio, si legge che l’efficienza cognitiva è diminuita per deflessione timica, ma l’intelligenza è adeguata al livello socio-culturale di provenienza, dunque non appare giustificata per questo una qualsiasi percentuale di inabilità lavorativa” (doc. 39). Anche il successivo scritto, non datato, della dr.ssa __________ e del dr. __________, allegato al ricorso (cfr. doc. D) – nel quale in sostanza i curanti hanno indicato i sintomi dell’interessata, confermando la sua completa inabilità lavorativa anche come casalinga - è stato sottoposto al dr. __________ del SMR, il quale, nelle annotazioni del 5 febbraio 2018, allegate alla risposta di causa dell’UAI, ha in maniera motivata spiegato le ragioni per le quali i disturbi dell’interessata non sono tali da giustificare un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici. Egli ha pure messo in evidenza come i sintomi elencati dagli psichiatri curanti sarebbero insorti ben due anni dopo l’evento neurologico del 2015, senza in precedenza causare limitazioni particolari, ma portando alla necessità di cure alcuni giorni dopo la ricezione del progetto di rifiuto di una rendita dall’UAI (cfr. doc. VI/1). Il TCA non ha motivo per scostarsi da queste considerazioni dello specialista del SMR, le quali, del resto, non possono venire rimesse in discussione dallo scritto del 12 marzo 2018 degli psichiatri curanti, i quali si sono limitati a considerare che le contestazioni del dr. __________ “peccano di superficialità, genericità e supponenza”, ribadendo che i loro precedenti rapporti sarebbero “dettagliati, specialistici e precisi riguardo allo stato clinico e all’incapacità lavorativa della paziente” (doc. X/1). Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene condivisibile il parere dello psichiatra del SMR, il quale ha spiegato le ragioni per le quali, a suo avviso, i disturbi dell’interessata, elencati dai curanti, non rivestono il carattere di patologia invalidante, ma costituiscono sintomi generici di un disturbo depressivo senza correlazione con eventuali limitazioni funzionali (doc. VI/1). A proposito del ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). Stante quanto sopra esposto, nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla patrocinatrice dell’assicurata (cfr. doc. X), non appare quindi necessario procedere ad un aggiornamento dell’inchiesta domiciliare, né sottoporre l’interessata ad una perizia psichiatrica esterna. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e analizzate tutte le circostanze concrete, questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, che i medici del Servizio Medico Regionale (dr. __________ per gli aspetti somatici e dr. __________ per quelli psichici) hanno avallato. Non possono quindi essere ritenute delle percentuali maggiori. Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 31.5% deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia. Occorre, infine, ricordare che, per la giurisprudenza, un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto .
E. 2.8 Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurata. Quest’ultima ha, tuttavia, chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, pag. 8). Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice della ricorrente doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo medico, infatti, come sopra esposto, i referti della dr.ssa __________ e del dr. __________ sono stati correttamente sottoposti al vaglio dello psichiatra del SMR, il quale ha motivatamente esposto le ragioni per le quali non si poteva concludere per un’inabilità lavorativa presente o pregressa dovuta a ragioni psichiatriche (cfr. consid. 2.7.). Ingiustificate apparivano, inoltre, le critiche espresse nei confronti dell’inchiesta a domicilio, incentrate per lo più su ragioni prettamente culturali-consuetudinarie che impedirebbero ai figli di collaborare, ciò che risulta in netto contrasto con la costante giurisprudenza federale in materia (cfr. consid. 2.7.). In queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
E. 5 2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
E. 5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Lassicurata pianifica e organizza la propria economia domestica con le abilità di sempre.
E. 5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
45%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
13.5%
La signora RI 1, precedentemente il danno alla salute, era dedita a una cucina elaborata con lunghi tempi sia di preparazione che di cottura mentre attualmente viene riferita una cucina semplice e veloce, in collaborazione con i figli quando presenti.
Il riassetto della cucina e la pulizia delle stoviglie, un tempo svolte immediatamente dopo i pasti, vengono ora effettuate con più calma, in collaborazione con i famigliari.
La pulizia a fondo della cucina, un tempo svolta dalla Signora ogni cambio di stagione viene ora eseguita dai figli. Lassicurata riferisce, infatti, di non essere più in grado di provvedervi da sola a causa dei dolori, a livello sia del collo che delle spalle, e della facile affaticabilità.
Nonostante il danno alla salute, la signora RI 1 ha mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una cucina semplice e veloce, con conseguente diminuzione dellimpegno. Seppur con difficoltà, più o meno marcate, provvede altresì al riassetto e alla pulizia quotidiana della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali a dossier che la necessità dellaiuto dei figli nelle pulizie stagionali a fondo. Lesigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì considerata.
E. 5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
16%
Nell'incontro l'assicurata sottolinea di essere sempre stata dedita alla cura della propria abitazione. Prima del danno alla salute, infatti, provvedeva quotidianamente a fondo alle differenti incombenze relative la pulizia di tutto l'appartamento. Ora, invece, indica di
suddividere il carico di lavoro su più giorni oppure in momenti differenti nel corso della medesima giornata e, altresì, di farsi aiutare puntualmente per le incombenze più pesanti.
La pulizia dei vetri dell'abitazione e la cura delle tende, un tempo svolte ogni 2 mesi, vengono ora assolte dai figli.
In precedenza, il cambio di tutti i letti veniva svolto interamente dalla Signora con scadenza settimanale, attualmente, invece, tale attività è delegata integralmente ai figli.
La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali che la diversa organizzazione del lavoro apportata dallassicurata, la quale distribuisce tali incombenze sia sullarco di più giorni che in momenti differenti della giornata. L'esigibilità di collaborazione
dei famigliari è stata altresì considerata.
E. 5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2%
In precedenza l'assicurata si occupava autonomamente sia delle spese (infrasettimanali e mensili) che del trasporto delle borse pesanti. Attualmente, invece, viene riferito che I'incombenza degli acquisti viene assolta con la costante collaborazione dei famigliari, i quali la sostituiscono interamente nel trasporto dei pesi.
La gestione economica e amministrativa del nucleo famigliare, come d'abitudine, viene svolta in collaborazione con il coniuge, senza impedimenti di sorta.
La percentuale proposta, considerati i limiti funzionali a dossier, tiene conto altresì del cambiamento nelle abitudini di acquisto. L'esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì considerata.
E. 5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
6%
La Signora RI 1, precedentemente il danno alla salute, provvedeva al bucato e allo stiro in un'unica occasione. Ora, invece, dichiara di aver dovuto abbandonare interamente l'attività di
stiro a causa dei dolori derivati dai movimenti ripetitivi. Gli indumenti vengono di preferenza semplicemente piegati e riposti negli armadi. La figlia __________ la sostituisce nello stiro dei tessuti che necessitano di essere trattati (camicie, camicette,...).
Il trasporto della cesta del bucato viene garantito generalmente dai figli. In loro assenza lassicurata indica di provvedervi sospingendola con i piedi. A causa dellequilibrio precario e degli sbalzi di pressione viene aiutata, altresì, nel caricare e scaricare sia la lavatrice che
I'asciugatrice, così come a stendere sui fili alti della lavanderia i panni voluminosi.
La Signora era dedita al cucito a macchina e all'uncinetto. Entrambe attività abbandonate a seguito del danno alla salute.
Nella percentuale proposta si è tenuto in considerazione da una parte le difficoltà lamentate dellassicurata nel trasporto dei pesi che della necessità dellaiuto di terzi nelle differenti attività.
E. 5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Nell'economia domestica non vi sono bimbi o altri membri della famiglia ai quali dover prestare cure particolari.
E. 5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Non vengono riferite attività "extra-casalinghe".
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
31.5%
■Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
I famigliari.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Lassicurata riferisce che il danno alla salute è tale dal 2015." (Doc. 28)
Innanzitutto va sottolineato che nellinchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato specificatamente contestato.
In sede di ricorso linsorgente ha, invece, censurato le percentuali dimpedimento attribuite alle attività domestiche, contestando in particolar modo il fatto che sia stata presa in considerazione la collaborazione da parte degli altri membri della famiglia, in particolare dei figli.
Tale modo di procedere dellamministrazione non sarebbe stato corretto, secondo quanto addotto dalla legale dellassicurata, in quanto in contrasto con la mentalità culturale della famiglia, originaria del __________, per la quale il ruolo del padre di famiglia, e dei maschi in generale, è quello di servirsi piuttosto che di servire e, pure, con la consuetudine familiare che vuole che sia sempre stata lassicurata ad occuparsi interamente delle mansioni casalinghe, senza laiuto di altri componenti della famiglia.
A suo parere, pertanto, appare inesigibile, se non in minima parte, laiuto da parte del marito - peraltro affetto da problemi di salute per i quali è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità - e dei figli, in quanto il figlio minore oltre ad essere un maschio è un adolescente, con i relativi impegni scolastici ed extra-scolastici, mentre la secondogenita aiuta sì la madre quando possibile, ma anchessa studia e ha varie attività extra-scolastiche come ogni giovane della sua età; inoltre fra pochi mesi inizierà uno stage lavorativo, con maggiori assenze da casa e non appena avrà un minimo di capacità economica anche lei lascerà il nido famigliare per crearsi una propria economia domestica e non potrà più essere di nessun aiuto alla madre e agli altri familiari (doc. I).
Di tutta evidenza questo genere di argomentazioni non può essere condiviso da parte di questo Tribunale.
E. 10 5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Le cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:
"Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta."
Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:
"In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
La nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:
"In virtù dellobbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere allaiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dellinvalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nellambito domestico. In virtù dellobbligo di ridurre il danno, una persona attiva nelleconomia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dellinvalidità soltanto se lassicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dellaiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). Linteressato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere allaiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dellinvalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nellambito domestico."
Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell11 agosto 2003 consid. 2).
Lallora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che limpedimento è effettivamente dovuto allinvalidità, nella misura in cui lincapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
LAlta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sullammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
"( )
5. ATTIVITÀ- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
Dispositiv
- Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dellassicurata ricorrente. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
__________Raccomandata
Incarto n.32.2018.16
cr
Lugano
18 dicembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 12 dicembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
1.2. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari ed in particolare eseguita uninchiesta economica per le persone che si occupano delleconomia domestica, lUfficio AI con progetto di decisione del 24 luglio 2017 (doc. 30), ha respinto la richiesta di prestazioni dellassicurata essendo il grado dinvalidità del 31.5%.
1.3. Con tempestivo ricorso del 29 gennaio 2018 lassicurata, rappresentata dallavv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto ad almeno tre quarti di rendita di invalidità (in ragione di un grado AI del 75%) e, in via subordinata, il rinvio degli atti allamministrazione per rinvio degli atti allamministrazione per un nuovo esame e nuova determinazione del grado dinvalidità (doc. I).
In sostanza, la patrocinatrice della ricorrente ha innanzitutto rilevato come listruttoria amministrativa sia stata carente, avendo calcolato il grado di invalidità dellinteressata tenendo conto unicamente di quanto riportato nellinchiesta economica per le persone che si occupano delleconomia domestica, ma senza svolgere alcun esame peritale a proposito dei disturbi psichiatrici che affliggono lassicurata.
La patrocinatrice della ricorrente ha, poi, contestato le risultanze dellinchiesta economica svolta a domicilio, argomentando che le limitazioni di cui soffre linteressata sono ben maggiori rispetto a quelle constatate dalla funzionaria incaricata dellesame della pratica, la quale avrebbe, in particolare, assegnato, a suo parere a torto, un ruolo troppo importante alla collaborazione esigibile da parte degli altri membri della famiglia (doc. I).
1.5. Con risposta dell8 febbraio 2018, lamministrazione - dopo avere richiesto una nuova presa di posizione da parte dello specialista in psichiatria del SMR (doc. VI/1) - ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.6. Pendente causa, la legale della ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni, chiedendo misure di accertamento complementari, quali una perizia psichiatrica esterna (anche alla luce del nuovo referto redatto dalla __________) e una nuova inchiesta domiciliare che tenga conto della malattia psichiatrica dellinteressata (doc. X + 1).
in diritto
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI,per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di garantire una uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo che nel caso concreto risultano essere stati rispettati attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione) prevede:
"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nelleconomia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Le cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:
"Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta."
Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:
"In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
La nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:
"In virtù dellobbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere allaiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dellinvalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nellambito domestico. In virtù dellobbligo di ridurre il danno, una persona attiva nelleconomia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dellinvalidità soltanto se lassicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dellaiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). Linteressato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere allaiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dellinvalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nellambito domestico."
Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell11 agosto 2003 consid. 2).
Lallora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che limpedimento è effettivamente dovuto allinvalidità, nella misura in cui lincapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
LAlta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sullammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
"( )
5. ATTIVITÀ- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Lassicurata pianifica e organizza la propria economia domestica con le abilità di sempre.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
45%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
13.5%
La signora RI 1, precedentemente il danno alla salute, era dedita a una cucina elaborata con lunghi tempi sia di preparazione che di cottura mentre attualmente viene riferita una cucina semplice e veloce, in collaborazione con i figli quando presenti.
Il riassetto della cucina e la pulizia delle stoviglie, un tempo svolte immediatamente dopo i pasti, vengono ora effettuate con più calma, in collaborazione con i famigliari.
La pulizia a fondo della cucina, un tempo svolta dalla Signora ogni cambio di stagione viene ora eseguita dai figli. Lassicurata riferisce, infatti, di non essere più in grado di provvedervi da sola a causa dei dolori, a livello sia del collo che delle spalle, e della facile affaticabilità.
Nonostante il danno alla salute, la signora RI 1 ha mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una cucina semplice e veloce, con conseguente diminuzione dellimpegno. Seppur con difficoltà, più o meno marcate, provvede altresì al riassetto e alla pulizia quotidiana della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali a dossier che la necessità dellaiuto dei figli nelle pulizie stagionali a fondo. Lesigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì considerata.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
16%
Nell'incontro l'assicurata sottolinea di essere sempre stata dedita alla cura della propria abitazione. Prima del danno alla salute, infatti, provvedeva quotidianamente a fondo alle differenti incombenze relative la pulizia di tutto l'appartamento. Ora, invece, indica di
suddividere il carico di lavoro su più giorni oppure in momenti differenti nel corso della medesima giornata e, altresì, di farsi aiutare puntualmente per le incombenze più pesanti.
La pulizia dei vetri dell'abitazione e la cura delle tende, un tempo svolte ogni 2 mesi, vengono ora assolte dai figli.
In precedenza, il cambio di tutti i letti veniva svolto interamente dalla Signora con scadenza settimanale, attualmente, invece, tale attività è delegata integralmente ai figli.
La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali che la diversa organizzazione del lavoro apportata dallassicurata, la quale distribuisce tali incombenze sia sullarco di più giorni che in momenti differenti della giornata. L'esigibilità di collaborazione
dei famigliari è stata altresì considerata.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2%
In precedenza l'assicurata si occupava autonomamente sia delle spese (infrasettimanali e mensili) che del trasporto delle borse pesanti. Attualmente, invece, viene riferito che I'incombenza degli acquisti viene assolta con la costante collaborazione dei famigliari, i quali la sostituiscono interamente nel trasporto dei pesi.
La gestione economica e amministrativa del nucleo famigliare, come d'abitudine, viene svolta in collaborazione con il coniuge, senza impedimenti di sorta.
La percentuale proposta, considerati i limiti funzionali a dossier, tiene conto altresì del cambiamento nelle abitudini di acquisto. L'esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì considerata.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
6%
La Signora RI 1, precedentemente il danno alla salute, provvedeva al bucato e allo stiro in un'unica occasione. Ora, invece, dichiara di aver dovuto abbandonare interamente l'attività di
stiro a causa dei dolori derivati dai movimenti ripetitivi. Gli indumenti vengono di preferenza semplicemente piegati e riposti negli armadi. La figlia __________ la sostituisce nello stiro dei tessuti che necessitano di essere trattati (camicie, camicette,...).
Il trasporto della cesta del bucato viene garantito generalmente dai figli. In loro assenza lassicurata indica di provvedervi sospingendola con i piedi. A causa dellequilibrio precario e degli sbalzi di pressione viene aiutata, altresì, nel caricare e scaricare sia la lavatrice che
I'asciugatrice, così come a stendere sui fili alti della lavanderia i panni voluminosi.
La Signora era dedita al cucito a macchina e all'uncinetto. Entrambe attività abbandonate a seguito del danno alla salute.
Nella percentuale proposta si è tenuto in considerazione da una parte le difficoltà lamentate dellassicurata nel trasporto dei pesi che della necessità dellaiuto di terzi nelle differenti attività.
5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Nell'economia domestica non vi sono bimbi o altri membri della famiglia ai quali dover prestare cure particolari.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Non vengono riferite attività "extra-casalinghe".
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
31.5%
■Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
I famigliari.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Lassicurata riferisce che il danno alla salute è tale dal 2015." (Doc. 28)
Innanzitutto va sottolineato che nellinchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato specificatamente contestato.
In sede di ricorso linsorgente ha, invece, censurato le percentuali dimpedimento attribuite alle attività domestiche, contestando in particolar modo il fatto che sia stata presa in considerazione la collaborazione da parte degli altri membri della famiglia, in particolare dei figli.
Tale modo di procedere dellamministrazione non sarebbe stato corretto, secondo quanto addotto dalla legale dellassicurata, in quanto in contrasto con la mentalità culturale della famiglia, originaria del __________, per la quale il ruolo del padre di famiglia, e dei maschi in generale, è quello di servirsi piuttosto che di servire e, pure, con la consuetudine familiare che vuole che sia sempre stata lassicurata ad occuparsi interamente delle mansioni casalinghe, senza laiuto di altri componenti della famiglia.
A suo parere, pertanto, appare inesigibile, se non in minima parte, laiuto da parte del marito - peraltro affetto da problemi di salute per i quali è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità - e dei figli, in quanto il figlio minore oltre ad essere un maschio è un adolescente, con i relativi impegni scolastici ed extra-scolastici, mentre la secondogenita aiuta sì la madre quando possibile, ma anchessa studia e ha varie attività extra-scolastiche come ogni giovane della sua età; inoltre fra pochi mesi inizierà uno stage lavorativo, con maggiori assenze da casa e non appena avrà un minimo di capacità economica anche lei lascerà il nido famigliare per crearsi una propria economia domestica e non potrà più essere di nessun aiuto alla madre e agli altri familiari (doc. I).
Di tutta evidenza questo genere di argomentazioni non può essere condiviso da parte di questo Tribunale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
3. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dellassicurata ricorrente.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti