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32.2018.157

Stralcio-transazione. Metodo aleatorio. Centri peritali. Indizi concreti. Rinvio all’Ufficio AI per perizia bidisciplinare

Ticino · 2018-08-07 · Italiano TI
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Raccomandata

Incarto n.32.2018.157

PC/DC/gm

Lugano

17 ottobre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 14 settembre 2018 interposto da

RI 1

contro

la decisione del 7 agosto 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il verbale del pubblico dibattimento del 16 ottobre 2019 del seguente tenore:

ricordato che le controversie nell’ambito delle prestazioni delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (cfr. art. 23 Lptca e art. 50 cpv. 1 e cpv. 3 LPGA);

sottolineato che trattandosi di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, acondizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità(cfr. STF 8C_270/2019 del 5 ottobre 2019 consid. 4.1.2.; STF 8C_367/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3.; DTF 137 V 210 consid. 1.3.4. pag. 227).

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 140 V 108; SVR 2011 IV Nr. 35; STF 9C_658/2009 del 22 giugno 2010; STF 9C_905+920/2009 del 28 giugno 2010; STF 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; DTF 135 V 65; DTF 133 V 593; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006; DTF 131 V 417; STFA U 50/03 del 15 giugno 2005; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA B 55/02 del 9 aprile 2003; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

ricordato che, secondo l’art. 29 cpv. 2 Lptca, adottato alla luce dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, l’entità delle spese davanti al Tribunale cantonale è fissata dal diritto cantonale di procedura (cfr. STF 9C_925/2011 del 28 marzo 2012; STF 8C_568/2010 del 3 dicembre 2010) e che le spese devono essere obbligatoriamente prelevate anche in caso di dispendio minimo, salvo diverse disposizioni di diritto cantonale (cfr. DTF 138 V 122; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi CHF 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI;

viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca);

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo