Erwägungen (2 Absätze)
E. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare sintendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e lassistenza ai familiari.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, lart. 27 cpv. 1 OAIprevede chepermansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Lart. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado dinvalidità lucrativa è disciplinato dallarticolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che lassicurato potrebbe conseguire esercitando lattività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado doccupazione che lassicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per lart. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado dinvalidità nellambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dellassicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado doccupazione di cui al capoverso 3 lettera b e unattività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Con la modifica dellOrdinanza sono state adeguate le attività nellambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nelleconomia domestica (cfr. Leuenberger Maro, Changements dans la méthode mixte, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Le nuove norme dellOrdinanza hanno comportato la modifica della Circolaresullinvalidità e la grande invalidità nellassicurazione per linvalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procederelassistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Va infine rilevato che Inoltre con lettera circolare AI n. 372 lUFAS ha rammentato che per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.
In concreto la richiesta di prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dellUfficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.
Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in tal senso vedi STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio 2019 e 32.2018.42 dell8 ottobre 2018).
2.4.Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile lart. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano unattività lucrativa e che oltre a questa conducono uneconomia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dellart. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in unattività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dellinvalidità. In questultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti delluomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da persona con attività lavorativa a tempo pieno a persona con attività lavorativa a tempo parziale) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita dinvalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie linvalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
Come detto, il 1. gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27biscpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dellUFAS intitolatoMaggiore equità nel calcolo del grado dinvalidità dei lavoratori a tempo parziale, risulta che() il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. ().
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dellassicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
Nella presente fattispecie lUfficio AI nella decisione impugnata, così come anche nelle decisioni 23 novembre 2006, 3 maggio 2010, 20 agosto 2012 e 27 settembre 2017, ha applicato il metodo misto e, in base ai dati forniti dalla ricorrente, lha considerata salariata al 36% e casalinga al 64%.
2.6.Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss.OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen,inSchaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
Lart. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado dinvalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, dufficio o su richiesta".I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dellart. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. Lart. 29bisè applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
"() Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). ()" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che() il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). ()(STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativaalle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nellambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare lapresunzionesecondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata allesame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nelleventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una resistenza alle terapie, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di uninabilità lavorativa invalidante.
2.8. Nella fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, nella procedura amministrativa, che è poi sfociata nellultima decisione di merito del 27 settembre 2017, lUfficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal referto datato 4 aprile 2017 (doc. AI 143) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e diabetologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro daccertamento, i periti del __________ hanno posto queste diagnosi:
Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni, dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, esclusa la valenza invalidante dellaffezione neurologica, i periti hanno ritenuto globalmente data una totale incapacità lavorativa nella sua attività di aiuto cucina, ausiliaria di pulizie e in attività pesanti dal maggio 2015 (allorquando lassicurata era stata ricoverata per una problematica cardiaca, precedentemente del 50%), ma uninabilità del 60%, dal luglio 2016, in attività leggere adeguate e del 20% come casalinga.
Hanno quindi indicato le limitazioni da osservare (cfr. in esteso al consid. 2.11), e hanno pure precisato che le diverse limitazioni della capacità lavorativa dovute alle diverse patologie andavano parzialmente sommate poiché i variconsulenti non hanno valutato tutti le stesse patologie (doc. AI 143).
Queste conclusioni sono state confermate e avallate dal medico SMR nel Rapporto finale del 6 aprile 2017 (doc. AI 144).
Fatta esperire uninchiesta economica per le persone che si occupano delleconomia domestica (cfr. rapporto del 21 giugno 2017, concludente per una limitazione complessiva del 24%, doc. AI 146), e interpellato il consulente professionale (che ha effettuato il confronto dei redditi stabilendo per la parte salariata un grado di invalidità del 61.7%, doc. AI 152), lamministrazione ha quindi reso la decisione del 27 settembre 2017, con la quale, ammesse le suindicate inabilità lavorative e un grado di impedimento nelle faccende casalinghe del 24%, posta la quota parte di attività salariata del 36% e come casalinga del 64%, e quindi i gradi di invalidità parziale di 22.20% rispettivamente 15.36%, ha concluso per un grado di invalidità totale del 37.56%, insufficiente per la concessione di una prestazione (doc. AI 162).
2.9. Nellambito dellevasione della nuova richiesta di prestazioni del febbraio 2018, lamministrazione ha interpellato i curanti. Il dr. __________, psichiatra curante, nel rapporto medico del 26 marzo 2018, poste le diagnosi invalidanti di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media ICD-10 F33.11, importanti disturbi alla colonna vertebrale, diabete grave, obesità, ha concluso per una completa inabilità lavorativa (doc. AI 173). La dr.ssa __________, internista curante dal 2005, in data 30 marzo 2018 ha dal canto suo posto le diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente (ICD 10-F33.11) almeno dal 2005, Sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale almeno dal 2005, diabete mellito dal 2004, insulinodipendente dal 2006, sindrome tunnel carpale bilaterale nota dal 2005, operata a dx (5.10.2017), cardiopatia ischemica stato dopo coronografia trattata con PTCA/DES (18.5.2015),dichiarando che a suo avvisola paziente con le polipatologie menzionate sopra e che non lavora dal 2008 è difficile che possa riprendere unattività lavorativa. A suo dire i fattori che impedivano lintegrazione erano depressione, dolori tendo-muscolari e osteo-articolari, diabete mellito insulinodipendente con frequenti scompensi, cardiopatia ischemica e recente intervento chirurgico per tunnel carpale(doc. AI 174). Ha pure allegato un certificato del dr. __________, diabetologo, del 16 febbraio 2018, un rapporto di visita relativo ad un controllo cardiologico del 30 gennaio 2018, un rapporto operatorio relativo alla decompressione del canale carpale dx con aperura semplice del LAAC (doc. AI 174). Tale documentazione è stata sottoposta al medico SMR, il quale, nellannotazione 14 maggio 2018, ha concluso:
Di fronte al TCA lassicurata ha prodotto, oltre a certificati già agli atti, anche un rapporto della dr.ssa __________ del 7 settembre 2018 (nel quale la curante riassume le note diagnosi e dichiara di non ritenere possibile, sin dal 2008, una ripresa dell'attività lavorativa), un rapporto relativo ad un controllo cardiologico del 30 gennaio 2018 (riferente di una situazione cardiologica invariata, assenza di segni per ischemia), scritti del dr. __________ del 16 febbraio e 2 luglio 2018 (che riferiscono di un diabete stabile e ben controllato), due rapporti del dr. __________ del 1. giugno 2018 (riferente dellavvenuta sinovialectomia flexor pollicis lungo a destra il 17 maggio 2018 con decorso regolare) e del 28 agosto 2018 (riferente di una decompressione del nervo mediano nel canale carpale a sinistra per neuropatia compressiva e sinovialectomia D3/4 a sinistra il 16 agosto 2018 con decorso regolare).
Su tali atti medici, il medico SMR dr. __________, il 12 settembre 2018, ha osservato che tale documentazione non documenta una modifica sostanziale dello stato di salute.L'assicurata è stata sottoposta ad intercorrente interventi alla mano destra e alla mano sinistra con decorso regolare e quindi IL limitata a 3-6 settimane dopo gli interventi in questione in considerazione decorsi privi di complicazioni. (doc. IV/1)
Lassicurata ha inoltre prodotto un certificato 31 agosto 2018 del dr. __________, attestante:
2.10. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dellautorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano unopinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dallamministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Ora, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che lamministrazione a ragione ha concluso che la nuova documentazione medica prodotta dallassicurata non permetteva di oggettivare una diversa valutazione del caso, segnatamente nel senso di un peggioramento rispetto alla situazione attentamente vagliata, tramite perizia pluridisciplinare del __________ del 4 aprile 2017, in sede di decisione del 27 settembre 2017.
Come anticipato, da questultimo referto peritale risulta che il __________ aveva fatto capo a consultazioni specialistiche esterne dinatura reumatologica, neurologica, psichiatrica, cardiologica e diabetologica e sulla base delle stesse e degli accertamenti eseguiti, aveva posto quali diagnosi aventi influsso sulla capacità lavorativa segnatamente quelle di Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) evoluta in Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD 10-F31.1), Personalità ansiosa evitante (ICD 10-F60.6), Periartropatia omeroscapolare tendinotica calcificata bilaterale,Severa gonartrosi a ds. attivata,Sindrome lombospondilogena cronica con/su spondilosi bilaterale di L4 con spondilolistesi grado l-ll, avanzata osteocondrosi erosiva L4-L5,restringimento dei neuroforami L4, Sindrome cervicospondilogena cronica, gonartrosi di media importanza a sin, tenosinoviti stenosanti croniche dei flessori delle dita delle 2 mani,Fibromialgia, Cardiopatia ischemica,Sindrome metabolica con diabete mellito di tipo 2 con/sucontrollo metabolico "disastroso con iperglicemia cronica,trattamento combinato con insulina. Dopo unesauriente discussione tra i medici coinvolti, il __________ aveva quindi considerato lassicurata globalmente inabile al lavoro nella sua attività di aiuto cucina, ausiliaria di pulizie e in attività pesanti dal maggio 2015 (allorquando lassicurata era stata ricoverata per una problematica cardiaca), ma da luglio 2016 inabile al 60% in attività leggere adeguate e al 20% come casalinga.
I periti avevano osservato che la riduzione della capacità lavorativa era dovuta in primis alle patologie reumatologiche (periartropatia omeroscapolare bilaterale, severa gonartrosi a ds., sindrome lombospondilogena cronica, sindrome cervicospondilogena cronica, gonartrosi a sin., tenosinoviti stenosanti alle mani), e in minor misura per le patologie a livello psichiatrico (a causa della sindrome depressiva, attualmente di media entità con peggioramento negli ultimi 4 anni), cardiologico (presenza di una cardiopatia ischemica) e diabetologico-metabolico (tenendo conto della disastrosa situazione metabolica con lievissima polineuropatia periferica sensitiva e dolori agli arti inferiori).In merito alle caratteristiche che doveva avere unattività adeguata il __________ ha precisato:
Queste conclusioni sono state confermate e avallate dal medico SMR nel Rapporto finale del 6 aprile 2017 (doc. AI 144).
Ora, tali conclusioni, che hanno giustificato la decisione, cresciuta in giudicato e di conseguenza vincolante, del 27 settembre 2017, non sono state smentite dalla documentazione medica prodotta dallassicurata nel corso dellultima domanda di prestazioni e in questa sede. Lassicurata non ha quindi dimostrato lintervento, successivo alla precitata decisione, di un rilevante peggioramento delle sue condizioni avente effetto sulla sua capacità lavorativa.
Quanto innanzitutto alle certificazioni del dr. __________, nel rapporto medico del 26 marzo 2018, poste le diagnosi invalidanti di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media ICD-10 F33.11, importanti disturbi alla colonna vertebrale, diabete grave, obesità, egli ha concluso per una completa inabilità lavorativa (doc. AI 173).
Ora, in proposito va osservato che già in occasione delle certificazioni dell8 ottobre 2015 e del 15 luglio 2016, valutate dal __________, lo psichiatra aveva posto la medesima diagnosi (sindrome depressiva ricorrente ormai già da diversi anni, attualmente di gravità media, ICD-10 F33.1, doc. F).In effetti il medico SMR ha osservato come, malgrado lo psichiatra riferisse di un peggioramento, le diagnosi e le conclusioni da lui poste corrispondessero a quelle già poste allepoca della valutazione del __________ (cfr. lAnnotazione SMR del 14 maggio 2018, doc. 179).
La medesima diagnosi e la descrizione di uno stato sostanzialmente invariato compaiono inoltre anche nel certificato del 31 agosto 2018, il quale conferma la conclusione di inabilità lavorativa totale, indicando la prescrizione di una terapia medicamentosa essenzialmente invariata rispetto allepoca della perizia __________. In effetti in tale certificazione il dr. __________ certifica nuovamente la diagnosi di sindrome depressiva, sempre di gravità media, e ribadisce che la paziente soffre ormai già da diversi anni, presentando la medesima tuttora una sintomatologia depressiva classica con relativa sintomatologia. Sia del resto ricordato che la medesima diagnosi era pure stata posta dal __________, sulla base dellaccurata valutazione del perito dr. __________, il quale si era tuttavia scostato dalla conclusione di completa inabilità lavorativa posta già a quellepoca dal dr. __________, concludendo per una limitazione dovuta agli aspetti psichiatrici del 40% (doc. AI 143 p. 24).
Il quadro psichiatrico appare quindi sostanzialmente invariato, ragione per cui non può essere ammessa, sotto questo profilo, una modifica di rilievo rispetto allultima decisione di diniego.
Osservato anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che le certificazioni dello psichiatra curante non permettono di scostarsi dalle pertinenti e motivate conclusioni cui è giunta lamministrazione.
Quanto daltra parte alle certificazioni del 30 marzo e 7 settembre 2018 della dr.ssa __________, internista curante dal 2005, le stesse riassumono le note diagnosi di cui soffre lassicurata, ma si limitano in sintesi a confermare quanto già precedentemente attestato (cfr. certificati del 9 giugno 2015, 13 ottobre 2015,
E. 30 luglio 2016) e ampiamente valutato dai periti del __________ (cfr. doc. 143
p. 3-5), ossia la presenza di depressione, dolori tendo-muscolari e osteo-articolari, diabete mellito insulinodipendente con frequenti scompensi, cardiopatia ischemica e recente intervento chirurgico per tunnel carpale(doc. AI 174). Nelle sue certificazioni tuttavia la curante non fa quindi essenzialmente che confermare quanto attestato già da anni, inclusa lattestazione di inabilità lavorativa completa (vista anche lassenza di formazione, la mancata padronanza di una delle lingua nazionali e la lunga inattività lavorativa), senza tuttavia indicare un significativo peggioramento delle condizioni dellassicurata rispettivamente motivare in che modo o in che misura la situazione valetudinaria sia cambiata rispetto allepoca della valutazione __________ e della decisione del 27 settembre 2017.
Non è possibile concludere diversamente nemmeno dagli scritti del 16 febbraio e 2 luglio 2018 del dr. __________, diabetologo. Gli stessi non documentano in effetti un peggioramento rispetto alla situazione precedentemente diagnosticata, ma anzi parrebbero indicare un miglioramento. Riferiscono infatti di un diabete stabile e ben controllato, laddove invece il __________, nella perizia del 4 aprile 2017, riferiva ancora di controllo metabolico disastroso con iperglicemia cronica(doc. AI 143 pag. 20) e lo stesso dr. __________ il 15 novembre 2016 aveva evidenziato uno scompenso iperglicemico cronico (doc. C). Del resto già in occasione del controllo del 13 ottobre 2017 il dr. __________ aveva indicato come vi fosse stato un notevole miglioramento delle glicemie (doc. AI 179).
Nemmeno può essere desunto un peggioramento dal referto relativo ad una visita al Pronto soccorso il 24 gennaio 2018 per dolore toracico di probabile origine osteomuscolare (doc. E) né da quello riferito ad un controllo cardiologico del 29 gennaio 2018 (dr. __________), riferendo di una situazione cardiologica invariata, con assenza di segni per ischemia (doc. IV/1).
Del resto sia pure nuovamente ribadito in questa sede che anche il SMR, nellAnnotazione del 12 settembre 2018, ha osservato che i recenti atti medici prodotti dallassicurata non documentavano una modifica sostanziale dello stato di salute (cfr. in esteso al consid. 2.9; doc. IV/2).
Quanto al rapporto operatorio relativo alla decompressione del canale carpale dx con apertura semplice del LAAC (doc. AI 174), nella sua annotazione del 14 maggio 2018 il medico SMR aveva riferito dellavvenuta decompressione chirurgica del canale carpale a destra il 5 ottobre 2017, tramite il dr. __________, con tuttavia decorso regolare e soddisfacente (doc. AI 179).
Sugli ulteriori rapporti del dr. __________ del 1 giugno 2018 (riferente dellavvenuta sinovialectomia flexor pollicis lungo a destra il 17 maggio 2018 con decorso regolare) e del 28 agosto 2018 (riferente di una decompressione del nervo mediano nel canale carpale a sinistra per neuropatia compressiva e sinovialectomia D3/4 a sinistra il 16 agosto 2018 con decorso regolare) il medico SMR dr. __________, il 12 settembre 2018, ha osservato che tale documentazione non documenta una modifica sostanziale dello stato di salute.L'assicurata è stata sottoposta ad intercorrente interventi alla mano destra e alla mano sinistra con decorso regolare e quindi IL limitata a 3-6 settimane dopo gli interventi in questione in considerazione decorsi privi di complicazioni. (doc. IV/1). Rilevato pure come il dr. __________ nemmeno ha certificato uninabilità lavorativa, tali conclusioni non possono che essere condivise.
Se ne deve quindi concludere che lassicurata si è limitata a produrre documentazione medica già presa in considerazione e oggetto di disamina da parte degli specialisti del __________ in sede di perizia del 4 aprile 2017, rispettivamente documentazione dalla quale non si evince alcuna successiva modifica rilevante e duratura del suo stato valetudinario o la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento intervenuto entro la data della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Ribadite nuovamente le riserve che si impongono nella valutazione delle certificazioni dei medici curanti, anche se specialisti (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), questo Tribunale concorda quindi con lamministrazione nel ritenere che lassicurata abbia espresso un dissenso puramente soggettivo, ma non supportato da adeguata documentazione medico-specialistica in grado di documentare lintervento di un peggioramento delle sue condizioni successivo allultima decisione di diniego del settembre 2017.
Richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprenderetutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati),che la ricorrente presenta tuttora una totale incapacità lavorativa nella sua attività professionale di aiuto cuoco e ausiliaria di cucina, e meglio dal maggio 2015, ma unabilità del 40% in attività adeguate.
Questo Tribunale ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario il rinvio degli atti allUfficio AI per l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle provecfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).La domanda di una rivalutazione medica formulata, seppur non esplicitamente, dalla ricorrente va quini respinta (doc I p. 5).
Come appena visto, lAlta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dellinchiesta sulla struttura dei salari edita dallUfficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel caso di specie, non svolgendo lassicurata unattività adeguata, rettamente lUfficio AI ha determinato il reddito da invalida sulla base dei dati statistici relativi ad attività semplici e ripetitive.
In particolare lamministrazioneha preso in considerazione quale base di calcolo fr. 54'355,65 risultante dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valida nel 2014, dato aggiornato al 2016 e riportato su 41.7 ore settimanali.
Considerando quindi rettamente una riduzione del 60% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 40% e decurtato di un ulteriore 15% per attività leggere e altri fattori di riduzione, il reddito da invalida è stato definito in fr. 18480.95.--.
Ne segue che raffrontando il reddito da valida al 100% di fr. 48417.-- con quello da invalida di fr. 18'480, lUfficio AI ha rettamente stabilito un grado dinvalidità del 61.83%([fr. 48417 - fr. 18'480] : fr. 48417 x 100).
2.12.3. Tale modalità di calcolo, che peraltro ha correttamente considerato, per il reddito da invalida, il reddito statistico al 100%, riducendolo quindi sulla base dellesigibilità medico-teorica e di eventuali altre riduzioni e solo successivamente, cioè al momento del calcolo dellinvalidità globale, tenuto conto della quota parte relativa allattività salariata (cfr. a tal riguardo STCA 32.2014.66 del 24 marzo 2015 consid. 2.12.2 pag. 28), così come ha correttamente rapportato il reddito da valida al 100%, va confermata.
Del resto, il legale della ricorrente si limita ad eccepire in merito che la sua assistita considerati gli elementi strettamente a lei legati avrebbe una capacità alquanto ristretta sullattuale mercato di lavoro, ritenuta anche la lunga inattività (doc. X).
Ora, in proposito lamministrazione ha in corso di procedura ricorsuale interpellato il proprio consulente professionale, il quale con rapporto 9 novembre 2018 ha esposto quanto segue:
Tali conclusioni, frutto di unanalisi approfondita e specifica del caso particolare, meritano di essere confermate.
In effetti, per quel che concerne il fattore età avanzata, sebbene viene considerato come un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Pertanto, come visto, il fattore età avanzata non costituisce un motivo di riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un elemento di valutazione generale della residua capacità lavorativa di una persona assicurata.
Nella fattispecie concreta, lassicurata al momento della decisione contestata aveva appena compiuto 57 anni e quindi ben lontana dalletà di pensionamento che, a determinate condizioni, può limitare la capacità lavorativa.
Va inoltre rilevato che la scarsa formazione professionale rispettivamente la lunga inattività dellassicurata non giustificano ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (attività semplici di tipo fisico o manuale, semplici e ripetitive) non richiedono né unesperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).
Per quanto concerne la nazionalità e la formazione professionale, va evidenziato che, come risulta dal curriculum vitae, linsorgente, cittadina ____________, in Svizzera dal settembre 1998, è al beneficio di regolare permesso di soggiorno C (cfr. in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc), ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo paese dorigine, ha dapprima lavorato come operaia in una fabbrica __________ in __________, e quindi in Svizzera è stata attiva come aiuto cucina e ausiliaria di pulizie in ristoranti sino al 2005, motivo per cui non è giustificata alcuna riduzione.
Essendo inoltre la riduzione del 60% riconosciuta a livello medico-teorico come riduzione di rendimento, unulteriore riduzione per attività a tempo parziale non è giustificata (cfr., fra le tante, STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014).
Ne segue che la riduzione del 15% va confermata.
In queste condizioni, rettamente lUfficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.
Stante lesito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente, vista anche la reiezione della domanda di gratuito patrocinio da lei formulata (consid. 2.16).
2.16. Ai sensi dellart. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. In effetti, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti allinserto la presente vertenza appariva sin dallinizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi di un diniego di rendita e la documentazione medica prodotta non era idonea atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento della pronunzia contestata.
Facendo quindi difetto uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Listanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio èrespinta.
- Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2018.142
Fc
Lugano
27 novembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 21 agosto 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.1. RI 1, classe 1961 e da ultimo attiva quale ausiliaria di cucina a tempo parziale, nel giugno 2005 ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 5 inc. AI). Esperiti gli accertamenti medici del caso, proceduto allinchiesta economica per persone senza attività lavorativa, in applicazione del metodo misto (quota parte salariata del 36% e casalinga del 64%), con decisione del 23 novembre 2006 lUfficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando lassicurata un grado dinvalidità del 21% (doc. 51 inc. AI).
Con decisione del 3 maggio 2010 lUfficio AI ha respinto una nuova domanda di prestazioni presentata nel settembre 2008, avendo il SMR riscontrato uno stato di salute stazionario (doc. 83 inc. AI).
Nellambito di una nuova domanda del dicembre 2010, lUfficio AI ha incaricato il __________ (__________) di eseguire una perizia pluridisciplinare (cfr. rapporto 30 novembre 2011; doc. AI 99), concludente per una incapacità lavorativa del 50% nellattività abituale dal mese di ottobre 2008, del 35% in attività adeguate e del 20% come casalinga (doc. AI 99). Lamministrazione ha poi effettuato uninchiesta per le persone che si occupano delleconomia domestica concludente per una limitazione del 21.5% (cfr. rapporto 20 aprile 2012, doc. AI 102). Tenuto inoltre conto del rapporto del consulente in integrazione professionale (doc. AI 108), con decisione del 20 agosto 2012 (preavvisata il 18 giugno 2012) lUfficio AI, considerata sempre lassicurata quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (36% quale salariata e 64% quale casalinga), in applicazione del metodo misto ha fissato un grado dinvalidità non pensionabile del 26% e di conseguenza ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 110).
1.2. Lassicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni nel giugno 2015, per il tramite del suo medico curante, producendo nuova documentazione medica. Con decisione 29 settembre 2015, preavvisata il 18 agosto 2015, lamministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo lassicurata dimostrato una modifica rilevante delle circostanze successivamente allemanazione del precedente provvedimento di diniego. Adito dallassicurata con ricorso, mediante pronuncia del 24 marzo 2016 il vicepresidente del TCA ha respinto il gravame, ritenendo chelassicurata non aveva reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dellemanazione della decisione qui impugnata. Ha tuttavia trasmesso gli atti allUfficio AI affinché, tenuto conto della documentazione prodotta dallassicurata, entrasse in materia sulla nuova domanda di prestazioni e, esperiti i necessari accertamenti di natura pluridisciplinare, rendesse un nuovoprovvedimento sul diritto dellassicurata a prestazioni AI (inc. 32.2015.159).
1.3. Ricevuta nuovamente la pratica, lamministrazione, dopo aver esperito i necessari accertamenti medici ed economici, comprensivi anche di una perizia multidisciplinare a cura del __________ e uninchiesta domiciliare, ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni mediante decisione del 27 settembre 2017 (preavvisata il 22 giugno precedente), avendo concluso che a fronte di uninabilità lavorativa medico teorica totale nellattività abituale, del 60% in unattività adeguata e del 20% come casalinga (dal mese di agosto 2015), ne discendeva un grado di invalidità complessivo del 37.5%, arrotondato al 38%, insufficiente per il riconoscimento di una rendita (doc. AI 162).
1.4. Nel febbraio 2018 lassicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, producendo nuova documentazione medica.
1.7. Con scritto 21 settembre 2018 lavv. RA 1 ha comunicato di aver assunto il patrocinio della ricorrente, chiedendo la concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. VI).
In merito si è espressa lamministrazione con scritto 13 novembre 2018 (corredato da una presa di posizione del consulente professionale), confermando la propria decisione e ribadendo che linsorgente non ha comprovato una modifica sostanziale e rilevante dello stato di salute (doc. XII).
consideratoin diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno lUfficio AI ha nuovamente negato allassicurata il diritto ad una rendita.
2.2. Secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specificodi calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativama svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Lart. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare sintendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e lassistenza ai familiari.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, lart. 27 cpv. 1 OAIprevede chepermansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Lart. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado dinvalidità lucrativa è disciplinato dallarticolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che lassicurato potrebbe conseguire esercitando lattività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado doccupazione che lassicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per lart. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado dinvalidità nellambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dellassicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado doccupazione di cui al capoverso 3 lettera b e unattività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Con la modifica dellOrdinanza sono state adeguate le attività nellambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nelleconomia domestica (cfr. Leuenberger Maro, Changements dans la méthode mixte, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Le nuove norme dellOrdinanza hanno comportato la modifica della Circolaresullinvalidità e la grande invalidità nellassicurazione per linvalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procederelassistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Va infine rilevato che Inoltre con lettera circolare AI n. 372 lUFAS ha rammentato che per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.
In concreto la richiesta di prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dellUfficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.
Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in tal senso vedi STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio 2019 e 32.2018.42 dell8 ottobre 2018).
2.4.Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile lart. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano unattività lucrativa e che oltre a questa conducono uneconomia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dellart. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in unattività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dellinvalidità. In questultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti delluomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da persona con attività lavorativa a tempo pieno a persona con attività lavorativa a tempo parziale) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita dinvalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie linvalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
Come detto, il 1. gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27biscpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dellUFAS intitolatoMaggiore equità nel calcolo del grado dinvalidità dei lavoratori a tempo parziale, risulta che() il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. ().
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dellassicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
Nella presente fattispecie lUfficio AI nella decisione impugnata, così come anche nelle decisioni 23 novembre 2006, 3 maggio 2010, 20 agosto 2012 e 27 settembre 2017, ha applicato il metodo misto e, in base ai dati forniti dalla ricorrente, lha considerata salariata al 36% e casalinga al 64%.
2.6.Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss.OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen,inSchaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
Lart. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado dinvalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, dufficio o su richiesta".I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dellart. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. Lart. 29bisè applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
"() Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). ()" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che() il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). ()(STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativaalle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nellambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare lapresunzionesecondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata allesame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nelleventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una resistenza alle terapie, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di uninabilità lavorativa invalidante.
2.8. Nella fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, nella procedura amministrativa, che è poi sfociata nellultima decisione di merito del 27 settembre 2017, lUfficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal referto datato 4 aprile 2017 (doc. AI 143) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e diabetologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro daccertamento, i periti del __________ hanno posto queste diagnosi:
Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni, dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, esclusa la valenza invalidante dellaffezione neurologica, i periti hanno ritenuto globalmente data una totale incapacità lavorativa nella sua attività di aiuto cucina, ausiliaria di pulizie e in attività pesanti dal maggio 2015 (allorquando lassicurata era stata ricoverata per una problematica cardiaca, precedentemente del 50%), ma uninabilità del 60%, dal luglio 2016, in attività leggere adeguate e del 20% come casalinga.
Hanno quindi indicato le limitazioni da osservare (cfr. in esteso al consid. 2.11), e hanno pure precisato che le diverse limitazioni della capacità lavorativa dovute alle diverse patologie andavano parzialmente sommate poiché i variconsulenti non hanno valutato tutti le stesse patologie (doc. AI 143).
Queste conclusioni sono state confermate e avallate dal medico SMR nel Rapporto finale del 6 aprile 2017 (doc. AI 144).
Fatta esperire uninchiesta economica per le persone che si occupano delleconomia domestica (cfr. rapporto del 21 giugno 2017, concludente per una limitazione complessiva del 24%, doc. AI 146), e interpellato il consulente professionale (che ha effettuato il confronto dei redditi stabilendo per la parte salariata un grado di invalidità del 61.7%, doc. AI 152), lamministrazione ha quindi reso la decisione del 27 settembre 2017, con la quale, ammesse le suindicate inabilità lavorative e un grado di impedimento nelle faccende casalinghe del 24%, posta la quota parte di attività salariata del 36% e come casalinga del 64%, e quindi i gradi di invalidità parziale di 22.20% rispettivamente 15.36%, ha concluso per un grado di invalidità totale del 37.56%, insufficiente per la concessione di una prestazione (doc. AI 162).
2.9. Nellambito dellevasione della nuova richiesta di prestazioni del febbraio 2018, lamministrazione ha interpellato i curanti. Il dr. __________, psichiatra curante, nel rapporto medico del 26 marzo 2018, poste le diagnosi invalidanti di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media ICD-10 F33.11, importanti disturbi alla colonna vertebrale, diabete grave, obesità, ha concluso per una completa inabilità lavorativa (doc. AI 173). La dr.ssa __________, internista curante dal 2005, in data 30 marzo 2018 ha dal canto suo posto le diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente (ICD 10-F33.11) almeno dal 2005, Sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale almeno dal 2005, diabete mellito dal 2004, insulinodipendente dal 2006, sindrome tunnel carpale bilaterale nota dal 2005, operata a dx (5.10.2017), cardiopatia ischemica stato dopo coronografia trattata con PTCA/DES (18.5.2015),dichiarando che a suo avvisola paziente con le polipatologie menzionate sopra e che non lavora dal 2008 è difficile che possa riprendere unattività lavorativa. A suo dire i fattori che impedivano lintegrazione erano depressione, dolori tendo-muscolari e osteo-articolari, diabete mellito insulinodipendente con frequenti scompensi, cardiopatia ischemica e recente intervento chirurgico per tunnel carpale(doc. AI 174). Ha pure allegato un certificato del dr. __________, diabetologo, del 16 febbraio 2018, un rapporto di visita relativo ad un controllo cardiologico del 30 gennaio 2018, un rapporto operatorio relativo alla decompressione del canale carpale dx con aperura semplice del LAAC (doc. AI 174). Tale documentazione è stata sottoposta al medico SMR, il quale, nellannotazione 14 maggio 2018, ha concluso:
Di fronte al TCA lassicurata ha prodotto, oltre a certificati già agli atti, anche un rapporto della dr.ssa __________ del 7 settembre 2018 (nel quale la curante riassume le note diagnosi e dichiara di non ritenere possibile, sin dal 2008, una ripresa dell'attività lavorativa), un rapporto relativo ad un controllo cardiologico del 30 gennaio 2018 (riferente di una situazione cardiologica invariata, assenza di segni per ischemia), scritti del dr. __________ del 16 febbraio e 2 luglio 2018 (che riferiscono di un diabete stabile e ben controllato), due rapporti del dr. __________ del 1. giugno 2018 (riferente dellavvenuta sinovialectomia flexor pollicis lungo a destra il 17 maggio 2018 con decorso regolare) e del 28 agosto 2018 (riferente di una decompressione del nervo mediano nel canale carpale a sinistra per neuropatia compressiva e sinovialectomia D3/4 a sinistra il 16 agosto 2018 con decorso regolare).
Su tali atti medici, il medico SMR dr. __________, il 12 settembre 2018, ha osservato che tale documentazione non documenta una modifica sostanziale dello stato di salute.L'assicurata è stata sottoposta ad intercorrente interventi alla mano destra e alla mano sinistra con decorso regolare e quindi IL limitata a 3-6 settimane dopo gli interventi in questione in considerazione decorsi privi di complicazioni. (doc. IV/1)
Lassicurata ha inoltre prodotto un certificato 31 agosto 2018 del dr. __________, attestante:
2.10. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dellautorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano unopinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dallamministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Ora, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che lamministrazione a ragione ha concluso che la nuova documentazione medica prodotta dallassicurata non permetteva di oggettivare una diversa valutazione del caso, segnatamente nel senso di un peggioramento rispetto alla situazione attentamente vagliata, tramite perizia pluridisciplinare del __________ del 4 aprile 2017, in sede di decisione del 27 settembre 2017.
Come anticipato, da questultimo referto peritale risulta che il __________ aveva fatto capo a consultazioni specialistiche esterne dinatura reumatologica, neurologica, psichiatrica, cardiologica e diabetologica e sulla base delle stesse e degli accertamenti eseguiti, aveva posto quali diagnosi aventi influsso sulla capacità lavorativa segnatamente quelle di Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) evoluta in Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media entità (ICD 10-F31.1), Personalità ansiosa evitante (ICD 10-F60.6), Periartropatia omeroscapolare tendinotica calcificata bilaterale,Severa gonartrosi a ds. attivata,Sindrome lombospondilogena cronica con/su spondilosi bilaterale di L4 con spondilolistesi grado l-ll, avanzata osteocondrosi erosiva L4-L5,restringimento dei neuroforami L4, Sindrome cervicospondilogena cronica, gonartrosi di media importanza a sin, tenosinoviti stenosanti croniche dei flessori delle dita delle 2 mani,Fibromialgia, Cardiopatia ischemica,Sindrome metabolica con diabete mellito di tipo 2 con/sucontrollo metabolico "disastroso con iperglicemia cronica,trattamento combinato con insulina. Dopo unesauriente discussione tra i medici coinvolti, il __________ aveva quindi considerato lassicurata globalmente inabile al lavoro nella sua attività di aiuto cucina, ausiliaria di pulizie e in attività pesanti dal maggio 2015 (allorquando lassicurata era stata ricoverata per una problematica cardiaca), ma da luglio 2016 inabile al 60% in attività leggere adeguate e al 20% come casalinga.
I periti avevano osservato che la riduzione della capacità lavorativa era dovuta in primis alle patologie reumatologiche (periartropatia omeroscapolare bilaterale, severa gonartrosi a ds., sindrome lombospondilogena cronica, sindrome cervicospondilogena cronica, gonartrosi a sin., tenosinoviti stenosanti alle mani), e in minor misura per le patologie a livello psichiatrico (a causa della sindrome depressiva, attualmente di media entità con peggioramento negli ultimi 4 anni), cardiologico (presenza di una cardiopatia ischemica) e diabetologico-metabolico (tenendo conto della disastrosa situazione metabolica con lievissima polineuropatia periferica sensitiva e dolori agli arti inferiori).In merito alle caratteristiche che doveva avere unattività adeguata il __________ ha precisato:
Queste conclusioni sono state confermate e avallate dal medico SMR nel Rapporto finale del 6 aprile 2017 (doc. AI 144).
Ora, tali conclusioni, che hanno giustificato la decisione, cresciuta in giudicato e di conseguenza vincolante, del 27 settembre 2017, non sono state smentite dalla documentazione medica prodotta dallassicurata nel corso dellultima domanda di prestazioni e in questa sede. Lassicurata non ha quindi dimostrato lintervento, successivo alla precitata decisione, di un rilevante peggioramento delle sue condizioni avente effetto sulla sua capacità lavorativa.
Quanto innanzitutto alle certificazioni del dr. __________, nel rapporto medico del 26 marzo 2018, poste le diagnosi invalidanti di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media ICD-10 F33.11, importanti disturbi alla colonna vertebrale, diabete grave, obesità, egli ha concluso per una completa inabilità lavorativa (doc. AI 173).
Ora, in proposito va osservato che già in occasione delle certificazioni dell8 ottobre 2015 e del 15 luglio 2016, valutate dal __________, lo psichiatra aveva posto la medesima diagnosi (sindrome depressiva ricorrente ormai già da diversi anni, attualmente di gravità media, ICD-10 F33.1, doc. F).In effetti il medico SMR ha osservato come, malgrado lo psichiatra riferisse di un peggioramento, le diagnosi e le conclusioni da lui poste corrispondessero a quelle già poste allepoca della valutazione del __________ (cfr. lAnnotazione SMR del 14 maggio 2018, doc. 179).
La medesima diagnosi e la descrizione di uno stato sostanzialmente invariato compaiono inoltre anche nel certificato del 31 agosto 2018, il quale conferma la conclusione di inabilità lavorativa totale, indicando la prescrizione di una terapia medicamentosa essenzialmente invariata rispetto allepoca della perizia __________. In effetti in tale certificazione il dr. __________ certifica nuovamente la diagnosi di sindrome depressiva, sempre di gravità media, e ribadisce che la paziente soffre ormai già da diversi anni, presentando la medesima tuttora una sintomatologia depressiva classica con relativa sintomatologia. Sia del resto ricordato che la medesima diagnosi era pure stata posta dal __________, sulla base dellaccurata valutazione del perito dr. __________, il quale si era tuttavia scostato dalla conclusione di completa inabilità lavorativa posta già a quellepoca dal dr. __________, concludendo per una limitazione dovuta agli aspetti psichiatrici del 40% (doc. AI 143 p. 24).
Il quadro psichiatrico appare quindi sostanzialmente invariato, ragione per cui non può essere ammessa, sotto questo profilo, una modifica di rilievo rispetto allultima decisione di diniego.
Osservato anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che le certificazioni dello psichiatra curante non permettono di scostarsi dalle pertinenti e motivate conclusioni cui è giunta lamministrazione.
Quanto daltra parte alle certificazioni del 30 marzo e 7 settembre 2018 della dr.ssa __________, internista curante dal 2005, le stesse riassumono le note diagnosi di cui soffre lassicurata, ma si limitano in sintesi a confermare quanto già precedentemente attestato (cfr. certificati del 9 giugno 2015, 13 ottobre 2015, 30 luglio 2016) e ampiamente valutato dai periti del __________ (cfr. doc. 143
p. 3-5), ossia la presenza di depressione, dolori tendo-muscolari e osteo-articolari, diabete mellito insulinodipendente con frequenti scompensi, cardiopatia ischemica e recente intervento chirurgico per tunnel carpale(doc. AI 174). Nelle sue certificazioni tuttavia la curante non fa quindi essenzialmente che confermare quanto attestato già da anni, inclusa lattestazione di inabilità lavorativa completa (vista anche lassenza di formazione, la mancata padronanza di una delle lingua nazionali e la lunga inattività lavorativa), senza tuttavia indicare un significativo peggioramento delle condizioni dellassicurata rispettivamente motivare in che modo o in che misura la situazione valetudinaria sia cambiata rispetto allepoca della valutazione __________ e della decisione del 27 settembre 2017.
Non è possibile concludere diversamente nemmeno dagli scritti del 16 febbraio e 2 luglio 2018 del dr. __________, diabetologo. Gli stessi non documentano in effetti un peggioramento rispetto alla situazione precedentemente diagnosticata, ma anzi parrebbero indicare un miglioramento. Riferiscono infatti di un diabete stabile e ben controllato, laddove invece il __________, nella perizia del 4 aprile 2017, riferiva ancora di controllo metabolico disastroso con iperglicemia cronica(doc. AI 143 pag. 20) e lo stesso dr. __________ il 15 novembre 2016 aveva evidenziato uno scompenso iperglicemico cronico (doc. C). Del resto già in occasione del controllo del 13 ottobre 2017 il dr. __________ aveva indicato come vi fosse stato un notevole miglioramento delle glicemie (doc. AI 179).
Nemmeno può essere desunto un peggioramento dal referto relativo ad una visita al Pronto soccorso il 24 gennaio 2018 per dolore toracico di probabile origine osteomuscolare (doc. E) né da quello riferito ad un controllo cardiologico del 29 gennaio 2018 (dr. __________), riferendo di una situazione cardiologica invariata, con assenza di segni per ischemia (doc. IV/1).
Del resto sia pure nuovamente ribadito in questa sede che anche il SMR, nellAnnotazione del 12 settembre 2018, ha osservato che i recenti atti medici prodotti dallassicurata non documentavano una modifica sostanziale dello stato di salute (cfr. in esteso al consid. 2.9; doc. IV/2).
Quanto al rapporto operatorio relativo alla decompressione del canale carpale dx con apertura semplice del LAAC (doc. AI 174), nella sua annotazione del 14 maggio 2018 il medico SMR aveva riferito dellavvenuta decompressione chirurgica del canale carpale a destra il 5 ottobre 2017, tramite il dr. __________, con tuttavia decorso regolare e soddisfacente (doc. AI 179).
Sugli ulteriori rapporti del dr. __________ del 1 giugno 2018 (riferente dellavvenuta sinovialectomia flexor pollicis lungo a destra il 17 maggio 2018 con decorso regolare) e del 28 agosto 2018 (riferente di una decompressione del nervo mediano nel canale carpale a sinistra per neuropatia compressiva e sinovialectomia D3/4 a sinistra il 16 agosto 2018 con decorso regolare) il medico SMR dr. __________, il 12 settembre 2018, ha osservato che tale documentazione non documenta una modifica sostanziale dello stato di salute.L'assicurata è stata sottoposta ad intercorrente interventi alla mano destra e alla mano sinistra con decorso regolare e quindi IL limitata a 3-6 settimane dopo gli interventi in questione in considerazione decorsi privi di complicazioni. (doc. IV/1). Rilevato pure come il dr. __________ nemmeno ha certificato uninabilità lavorativa, tali conclusioni non possono che essere condivise.
Se ne deve quindi concludere che lassicurata si è limitata a produrre documentazione medica già presa in considerazione e oggetto di disamina da parte degli specialisti del __________ in sede di perizia del 4 aprile 2017, rispettivamente documentazione dalla quale non si evince alcuna successiva modifica rilevante e duratura del suo stato valetudinario o la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento intervenuto entro la data della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Ribadite nuovamente le riserve che si impongono nella valutazione delle certificazioni dei medici curanti, anche se specialisti (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), questo Tribunale concorda quindi con lamministrazione nel ritenere che lassicurata abbia espresso un dissenso puramente soggettivo, ma non supportato da adeguata documentazione medico-specialistica in grado di documentare lintervento di un peggioramento delle sue condizioni successivo allultima decisione di diniego del settembre 2017.
Richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprenderetutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati),che la ricorrente presenta tuttora una totale incapacità lavorativa nella sua attività professionale di aiuto cuoco e ausiliaria di cucina, e meglio dal maggio 2015, ma unabilità del 40% in attività adeguate.
Questo Tribunale ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario il rinvio degli atti allUfficio AI per l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle provecfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).La domanda di una rivalutazione medica formulata, seppur non esplicitamente, dalla ricorrente va quini respinta (doc I p. 5).
Come appena visto, lAlta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dellinchiesta sulla struttura dei salari edita dallUfficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel caso di specie, non svolgendo lassicurata unattività adeguata, rettamente lUfficio AI ha determinato il reddito da invalida sulla base dei dati statistici relativi ad attività semplici e ripetitive.
In particolare lamministrazioneha preso in considerazione quale base di calcolo fr. 54'355,65 risultante dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valida nel 2014, dato aggiornato al 2016 e riportato su 41.7 ore settimanali.
Considerando quindi rettamente una riduzione del 60% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 40% e decurtato di un ulteriore 15% per attività leggere e altri fattori di riduzione, il reddito da invalida è stato definito in fr. 18480.95.--.
Ne segue che raffrontando il reddito da valida al 100% di fr. 48417.-- con quello da invalida di fr. 18'480, lUfficio AI ha rettamente stabilito un grado dinvalidità del 61.83%([fr. 48417 - fr. 18'480] : fr. 48417 x 100).
2.12.3. Tale modalità di calcolo, che peraltro ha correttamente considerato, per il reddito da invalida, il reddito statistico al 100%, riducendolo quindi sulla base dellesigibilità medico-teorica e di eventuali altre riduzioni e solo successivamente, cioè al momento del calcolo dellinvalidità globale, tenuto conto della quota parte relativa allattività salariata (cfr. a tal riguardo STCA 32.2014.66 del 24 marzo 2015 consid. 2.12.2 pag. 28), così come ha correttamente rapportato il reddito da valida al 100%, va confermata.
Del resto, il legale della ricorrente si limita ad eccepire in merito che la sua assistita considerati gli elementi strettamente a lei legati avrebbe una capacità alquanto ristretta sullattuale mercato di lavoro, ritenuta anche la lunga inattività (doc. X).
Ora, in proposito lamministrazione ha in corso di procedura ricorsuale interpellato il proprio consulente professionale, il quale con rapporto 9 novembre 2018 ha esposto quanto segue:
Tali conclusioni, frutto di unanalisi approfondita e specifica del caso particolare, meritano di essere confermate.
In effetti, per quel che concerne il fattore età avanzata, sebbene viene considerato come un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Pertanto, come visto, il fattore età avanzata non costituisce un motivo di riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un elemento di valutazione generale della residua capacità lavorativa di una persona assicurata.
Nella fattispecie concreta, lassicurata al momento della decisione contestata aveva appena compiuto 57 anni e quindi ben lontana dalletà di pensionamento che, a determinate condizioni, può limitare la capacità lavorativa.
Va inoltre rilevato che la scarsa formazione professionale rispettivamente la lunga inattività dellassicurata non giustificano ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (attività semplici di tipo fisico o manuale, semplici e ripetitive) non richiedono né unesperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).
Per quanto concerne la nazionalità e la formazione professionale, va evidenziato che, come risulta dal curriculum vitae, linsorgente, cittadina ____________, in Svizzera dal settembre 1998, è al beneficio di regolare permesso di soggiorno C (cfr. in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc), ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo paese dorigine, ha dapprima lavorato come operaia in una fabbrica __________ in __________, e quindi in Svizzera è stata attiva come aiuto cucina e ausiliaria di pulizie in ristoranti sino al 2005, motivo per cui non è giustificata alcuna riduzione.
Essendo inoltre la riduzione del 60% riconosciuta a livello medico-teorico come riduzione di rendimento, unulteriore riduzione per attività a tempo parziale non è giustificata (cfr., fra le tante, STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014).
Ne segue che la riduzione del 15% va confermata.
In queste condizioni, rettamente lUfficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.
Stante lesito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente, vista anche la reiezione della domanda di gratuito patrocinio da lei formulata (consid. 2.16).
2.16. Ai sensi dellart. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. In effetti, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti allinserto la presente vertenza appariva sin dallinizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi di un diniego di rendita e la documentazione medica prodotta non era idonea atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento della pronunzia contestata.
Facendo quindi difetto uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Listanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio èrespinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti