opencaselaw.ch

32.2017.203

Rifiuto rendita per non decorrenza dell'anno di incapacità lavorativa.Tuttavia,dai certificati medici non sono chiare né le affezioni psichiche né somatiche e,soprattutto,da quando vi sarebbe un'inabilità lavorativa.Medico scelto da UAI (form.E213) contrasta con parere SMR.Rinvio atti x accertamenti

Ticino · 2017-09-26 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 lett. b LAI), giacché l’assicurato risulterebbe essere stato inabile al

lavoro soltanto dal 21 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017.

2.2.   Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI,

per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (

metodo generale del raffronto dei redditi

; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

2.3.   Nell’evenienza

concreta, l’Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione

medica per stabilire le condizioni di salute dell’assicurato.

Il rapporto di dimissione

rilasciato il 31 marzo 2017 (doc. 12) dalla Clinica __________ di __________

indica che l’assicurato è stato ivi degente dal 21 dicembre 2016 all’8 febbraio

2017 e che in quell’occasione gli sono stati diagnosticati un disturbo

dell’adattamento (ICD-10; F43.2), problemi connessi a difficoltà di

orientamento del proprio modo di vita, accentuazione di tratti di personalità

(ICD-10; Z73) e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol,

abuso nocivo (ICD-10; F10.1).

Il paziente era stato inviato all’istituto

di cura dalla dr.ssa __________ per depressione reattiva alla separazione dalla

moglie con conseguente inizio di abuso di alcol come automedicazione.

Sono stati descritti lo status

psichico all’ammissione (aspetto trasandato nell’abbigliamento e nella persona,

reticente al colloquio e scarsamente collaborante, apatico, anergico,

anedonico, con angoscia fluttuante, tensione endopsichica, crisi di pianto e

sentimenti di rabbia), l’anamnesi, la valutazione e la terapia farmacologica

alla dimissione.

Nella valutazione è stato

descritto l’atteggiamento dell’assicurato durante il ricovero, il progetto

terapeutico attivato in clinica, il miglioramento della sintomatologia

depressiva, i contatti che sono stati presi con l’assistente sociale esterna

per preparare la dimissione dell’assicurato e il contatto con la dr.ssa med. __________

per la presa a carico successiva una volta rientrato a casa.

Dal rapporto medico compilato

il 30 marzo 2017 (doc. 13) dalla dr.ssa med. __________ della Clinica __________

che aveva in cura l’assicurato, risultano le medesime diagnosi, anamnesi e

terapia farmacologica. L’incapacità lavorativa era totale per il periodo della

degenza stante deflessione timica con labilità emotiva, ansia libera con

correlati somatici e irritabilità, scadimento del funzionamento generale. Quali

misure di integrazione sono state indicate la terapia farmacologica e la

psicoterapia, la cui efficacia sulla ripresa lavorativa andava valutata nel

tempo.

La dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, il 22 maggio 2017 (doc. 17) ha compilato il

rapporto medico trasmessole dall’Ufficio AI, diagnosticando un episodio

depressivo di media gravità (ICD-10; F32.1), un disturbo dell’adattamento

(ICD-10; F43.2) e dei disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol,

abuso nocivo (ICD.10; F10.1). La specialista ha precisato di avere in cura

l’assicurato dal 21 dicembre 2016, che però da allora non si presentava ai

colloqui. Inoltre, essa ha indicato che da 8-9 mesi l’assicurato non lavorava

più come traslocatore e ha certificato quindi un’incapacità lavorativa totale

da diversi mesi a causa del quadro fisico e lo stato psichico.

Il 26 giugno 2017 (doc. 22) la stessa

dottoressa, attiva presso __________, ha puntualizzato di avere visitato

l’ultima volta l’assicurato il 15 febbraio 2017.

Il dr. med. __________, FMH

medicina tropicale e medicina di viaggio, che seguiva l’assicurato per gli

aspetti somatici dal 21 febbraio 2017, l’11 luglio 2017 (doc. 24) ha compilato

l’apposito formulario inviatogli dall’Ufficio AI, diagnosticando una grave

artrosi all’anca destra, una cirrosi epatica e la depressione.

Queste patologie erano state

riscontrate nel suo ultimo controllo del 7 marzo 2017. L’inabilità lavorativa era

del 100% nell’ultima attività lavorativa dal gennaio 2017 per difficoltà a

deambulare, dolori all’anca e difficoltà di concentrazione e a causa dei dolori

all’anca destra e alla depressione v’erano inoltre numerosi limiti funzionali nell’esercizio

della capacità lavorativa residua.

Il dr. med. __________ del Servizio

Medico Regionale ha allestito l’8 agosto 2017 (doc. 26) il rapporto finale

riproponendo le tre diagnosi poste dalla succitata Clinica. Inoltre, egli ha

stabilito che nell’attività precedente di operaio non qualificato l’inabilità

era del 100% dal 21 dicembre 2016 in poi, mentre in attività adeguate era pure

totalmente inabile al lavoro, ma solo fino al 7 febbraio 2017, dopodiché era

nuovamente abile a tempo pieno. Non v’erano inoltre limitazioni di carico,

necessità di alternanza della postura o di pause supplementari, difficoltà di

svolgere lavori di precisione. Ritenuto che l’inabilità era dovuta a motivi

psichici, la valutazione medico teorica prevedeva che l’ambiente lavorativo

dovesse essere tranquillo senza compito di responsabilità e con contatti

interpersonali ridotti. La prognosi per la capacità lavorativa era dubbia. Il

medico ha infine ribadito che nell’attività abituale l’inabilità lavorativa era

totale, mentre in attività adeguata e per le funzioni domestiche la capacità

era piena.

Nella nota del 10 agosto 2017

(doc. 29) la funzionaria incaricata del caso ha indicato che a complemento del

rapporto finale SMR, “

dato che, come indicato nel mandato SMR del 08.08.2017

l’attività da considerarsi abituale per l’assicurato sono attività semplici e

ripetitive, senza qualifica, non sussistendo limiti funzionali fisici

(trattandosi di inabilità per motivi psichiatrici), si ritiene l’attività

abituale come adeguata (cioè esigibile lo svolgimento di generiche attività non

qualificate). A tal proposito si considera l’assicurato pienamente abile in

qualsiasi attività dal 08.02.2017, motivo per il quale si tratta di un rifiuto

per assenza decorrenza dell’anno attesa.

”.

Su invito dell’Ufficio

assicurazione invalidità, il dr. med. __________, FMH medicina interna e

generale, il 10 agosto 2017 (doc. 30) ha visitato l’assicurato rilevando in

particolare nel suo formulario E 213 che quest’ultimo non esercitava

un’attività professionale, che aveva da ultimo lavorato come operaio, che

presentava delle condizioni psichiche e del tono dell’umore buone, che la

spalla destra mostrava dolore a 120° di elevazione e a 130° di abduzione, gli

arti inferiori vene varicose, che i movimenti risultavano deficitari e

l’andatura claudicante a destra.

Il medico nominato dall’amministrazione

ha diagnosticato una sindrome ansioso depressiva con consumo di etile pregresso,

un’omalgia alla spalla destra e una lombalgia-sciatalgia destra su probabile

ernia discale.

Al punto 8 ha riepilogato la

situazione, indicando che si trattava di un paziente che dopo la perdita del

lavoro e l’abbandono della moglie presentava una sindrome ansioso depressiva

con consumo di etile. Il decorso della patologia era stabile e non sono state

indicate conseguenze sullo stato di salute. Quale limitazione funzionale è

stata menzionata una deambulazione deficitaria. Ciò stante, l’assicurato era

quindi in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri (punto 9) e quali

condizioni di lavoro (punto 10) è stato precisato che era controindicato

effettuare frequenti flessioni, trasportare e sollevare pesi, così come salire

piani inclinati, su scale e scale a pioli stante il rischio di cadute.

Pertanto, egli poteva solo lavorare da seduto e non era autonomo nell’esercizio

della sua attività professionale.

L’assicurato non poteva di

conseguenza svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro di pittore, né un

lavoro adeguato alle sue condizioni a motivo della deambulazione deficitaria. Queste

limitazioni erano presenti dal 17 novembre 2015 ed erano valide fino al 26

ottobre 2017 con rivalutazione.

Era infine impossibile per il

medico pronunciarsi sull’eventuale miglioramento delle sue condizioni di salute

e se esistevano interventi atti a migliorare la capacità lavorativa.

Sulla scorta delle conclusioni

tratte dal Servizio Medico Regionale l’8 agosto 2017, nella decisione del 26

settembre 2017, rispecchiante il progetto di decisione del 10 agosto 2017,

l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita per assenza dell’anno d’attesa

dall’insorgenza dell’incapacità lavorativa.

Il rapporto del 25 ottobre 2017

(doc. I) reso dalla dr.ssa med. __________, che è stato considerato come

ricorso al TCA, ha contestato che la completa incapacità lavorativa

dell’assicurato sia stata fatta risalire soltanto al ricovero in istituto,

affermando invece che “

verosimilmente è antecedente al ricovero e

sicuramente comprende tutti i mesi successivi e permane tutt’ora.

”. A suo

dire, i disturbi psichici dell’assicurato sarebbero infatti insorti dopo la

sentenza di divorzio (giugno 2016), quando ha lasciato l’abitazione e ha

iniziato a vivere per strada, finché la situazione è diventata molto critica e

lei è riuscita a convincerlo a ricoverarsi per farsi curare. La psichiatra ha

inoltre evidenziato che in questi mesi l’interessato non era riuscito a mantenere

i contatti né con lei né con il dr. med. __________ a causa del suo grave stato

depressivo. Solo gli infermieri del servizio a domicilio hanno avuto un

contatto continuativo con l’assicurato e hanno riscontrato negli ultimi tempi

un peggioramento del quadro depressivo a causa del recente suicidio del figlio.

La specialista ha affermato di essere riuscita a visitarlo soltanto quel

giorno, certificando la permanenza di un quadro depressivo grave e una completa

inabilità lavorativa, oltre a una difficoltà a deambulare dovuta a

un’importante coxartrosi.

Il dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha analizzato l’intera documentazione medica e il 4

gennaio 2018 (doc. VIII/1) si è espresso sul caso, evidenziando che emergeva

chiaramente una storia di disagio sociale di lunga data, di uso di sostanze, di

assenza praticamente da sempre di un’occupazione minimamente stabile, di assenza

di una presa a carico specialistica anche presso la dr.ssa med. __________,

tanto che essa stessa aveva visto per l’ultima volta l’assicurato il 15

febbraio 2017 e poi fino al 25 ottobre 2017 alcun contatto e nessuna notizia

oggettiva. In quell’occasione la collega ha riscontrato un paziente molto

depresso e totalmente inabile al lavoro. Tuttavia, la specialista non ha descritto

uno status clinico che permettesse di oggettivare le sue affermazioni: il

riferimento alle preoccupazioni degli infermieri non faceva altro che

confermare il disagio sociale dell’assicurato e la necessità di attivare gli

aiuti sociali necessari, che almeno fino a quel momento, 25 ottobre 2017, non

erano stati messi in atto.

Infatti, secondo il medico SMR,

risultava che l’assicurato fosse in grado di gestire la sua quotidianità e non

erano state segnalate limitazioni mediche, non correlate ad abuso di sostanze,

che impedivano all’assicurato, che non aveva una formazione professionale, di

svolgere attività molto semplici e ripetitive in un ambiente tranquillo e poco

stressante. Egli concordava che era necessario l’aiuto degli enti preposti

stante il grave degrado sociale, ma per quanto concerne l’aspetto

medico-assicurativo non erano oggettivate limitazioni di sorta in un ambiente

lavorativo tranquillo, senza compiti di responsabilità e con contatti

interpersonali ridotti, se non per il periodo di ospedalizzazione.

Il dottor __________ ha

certificato il 9 febbraio 2018 (doc. XIII) un peggioramento dello stato di

salute dell’assicurato, diagnosticando: cirrosi epatica su pregresso abuso

etilico ed epatite B cronica; grave sindrome depressiva con recente

peggioramento dopo il decesso del figlio in ottobre 2017; ipertensione

arteriosa essenziale; grave coxartrosi destra invalidante con: 12.2017

infiltrazione con anestetico cortisone e 29.12.2017 protesi totale dell’anca

non cementata MATHYS.

Il curante ha indicato di

conoscere l’assicurato dal febbraio 2017 per cirrosi epatica e che già allora

lamentava dolori all’anca.

A seguito del suicidio del

figlio nell’ottobre 2017, le condizioni generali del paziente erano molto

peggiorate, perciò è stato necessario sottoporlo a un ricovero ospedaliero. In

occasione dell’ultimo ricovero nel novembre 2017 è stato programmato, e poi

eseguito a fine dicembre 2017, l’intervento di protesi dell’anca destra, con

difficile fase post chirurgica che causava forti dolori e difficoltà a

camminare. Alla visita del 9 febbraio 2018 il paziente si muoveva infatti ancora

con la sedia a rotelle, accompagnato dall’infermiere domiciliare, e continuava

con la fisioterapia.

Il curante si è infine detto

preoccupato dell’esito dell’evoluzione clinica vista la precaria situazione

sociale in cui viveva l’assicurato e stante l’ipotesi che venisse espulso dalla

Svizzera verso un Paese dove non aveva una rete di cura, dei contatti sociali e

una fonte di sostentamento.

La dr.ssa med. __________ di __________

si è pronunciata il 2 marzo 2018 (doc. XX) affermando che dalla maggiore

regolarità con cui ha visto il paziente ha constatato un grave stato

depressivo. Dal suicidio del figlio l’assicurato non ha presentato una

fisiologica reazione al lutto. Egli si è presentato a tutti i colloqui

accompagnato dall’infermiere che lo seguiva al domicilio, il contenuto del

discorso era caratterizzato da perdita di speranza, disperazione, sensi di

colpa; il tono dell’umore era deflesso per tutta la giornata. C’era una perdita

di interesse e piacere, si sentiva in colpa, aveva poca capacità di riflessione

ed era piuttosto ripetitivo nei contenuti; faceva fatica a modulare il tono di

voce, a tratti quasi gridava. Passava il tempo ritirato in casa ed era sempre

da solo. Era da stimolare nell’igiene e non aveva una rete sociale.

L’assicurato non era in grado

di svolgere qualsiasi attività lavorativa, iniziare e/o portare a termine

qualsiasi progetto.

2.4.   Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (

DTF 125 V 256

consid.

E. 4 pag. 261;

115 V 133

consid. 2 pag. 134;

114 V 310

consid. 3c pag. 314;

105 V 156

consid.

1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (

Meyer-Blaser

, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser

, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)

,

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;

Locher

, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA

U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;

STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007

).

Occorre ancora evidenziare che

l'allora TFA, nella decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05)

concernente un caso di assicurazione per l

'

invalidità

, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici del Servizio Medico Regionale nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

3.2 L'on ne saurait

certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux

des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci.

La recourante

ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser

, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese

-, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence

d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.

(…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,

STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294;

D. Cattaneo

, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629;

D. Cattaneo

, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; STF I

384/06 del 4 luglio 2007; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396; DTF 127 V 294;

Mosimann

, Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.5.   Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b;

Locher/Gächter

, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (

psychische

Fehlentwicklungen

), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Per l’Alta Corte, le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per

esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da

medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467,

1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359])

non

giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere

l'effetto di un danno alla salute invalidante se sono la

conseguenza

o

il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno

causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione

cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura

organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi

anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre

2007 consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4

luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con

riferimenti). Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la

conseguenza

di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente

oppure se la dipendenza è la

ragione

di un susseguente danno alla salute

suscettibile di diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di

lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi anche STF

9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015

consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).

2.6.   Nell’evenienza

concreta, si tratta di stabilire da quando e per quanto tempo l’assicurato è

stato incapace al lavoro.

La dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha avuto in cura l’assicurato dal 21 dicembre 2016,

quando ne ha disposto il ricovero presso la Clinica __________ di __________.

Nel maggio 2017 ha indicato che l’inabilità lavorativa come traslocatore era

del 100% e ciò “

da diversi mesi

” (doc. 17).

Nel successivo certificato del

25 ottobre 2017 la psichiatra, che però non vedeva l’assicurato dal 15 febbraio

2017, ha supposto che l’incapacità lavorativa completa fosse “

verosimilmente

(…) antecedente al ricovero e sicuramente comprende tutti i mesi successivi e

permane tutt’ora.

” (doc. I). In quell’occasione essa ha ipotizzato che il

quadro clinico risalisse al giugno 2016, quando il ricorrente si è separato

dalla moglie e ha iniziato a vivere per strada.

Da parte sua il dr. med. __________,

che dal 21 febbraio 2017, ossia successivamente alla dimissione dal ricovero

per problemi psichici, si occupava dei disturbi fisici dell’assicurato e che

l’aveva visto l’ultima volta il 7 marzo 2017, l’11 luglio 2017 (doc. 24) ha

certificato che l’inabilità lavorativa del 100% era presente dal gennaio 2017 a

causa delle difficoltà a deambulare, ai dolori all’anca e alle difficoltà di

concentrazione.

Nel mese di novembre 2017

l’assicurato è stato nuovamente ricoverato e il 29 dicembre 2017 è stato sottoposto

a un intervento di protesi all’anca destra, con difficile fase post chirurgica

gravata da dolore cronico e difficoltà a riprendere la deambulazione. In

quest’ultimo certificato medico il curante non si è più espresso sulla capacità

lavorativa (doc. XIII).

Va poi considerato il referto

del dr. med. __________, redatto il 10 agosto 2017 (doc. 30) su formulario E 213

su invito dello stesso Ufficio assicurazione invalidità. Quel giorno, il medico

specialista FMH medicina interna e generale ha attestato che l’assicurato non

era più in grado di svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro di pittore e

nemmeno un lavoro adeguato alle sue condizioni a causa della deambulazione

deficitaria. Per questi motivi, egli poteva svolgere dei lavori leggeri che non

prevedessero frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi oppure

di salire le scale. L’interessato poteva lavorare soltanto da seduto. A dire

dell’esperto, tutte queste limitazioni erano presenti dal 17 novembre 2015 e sarebbero

perdurate fino al 26 ottobre 2017 con rivalutazione.

In primo luogo, la scrivente

Corte evidenzia che non è chiaro su quali basi il medico incaricato

dall’Ufficio AI abbia stabilito questo lasso di tempo di inabilità lavorativa

totale.

Inoltre, benché l’abbia posta

come diagnosi e sebbene non sia specialista in materia, il dr. __________ non

ha comunque rilevato un’inabilità lavorativa dovuta alla sindrome ansioso

depressiva con consumo di etile pregresso, ma si è limitato ad indicare che la

deambulazione deficitaria impediva all’assicurato di essere autonomo

nell’esercizio della sua attività professionale di pittore che non poteva più

svolgere a tempo pieno, così come altre attività adeguate.

Tuttavia, secondo il TCA tale

conclusione contrasta con l’affermazione che il ricorrente era però in grado di

svolgere regolarmente dei lavori leggeri da seduto, che non implicassero

frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi così come salire su

scale e piani inclinati.

Pertanto, o l’interessato non

poteva svolgere altre attività adeguate alle sue condizioni di salute oppure

poteva effettuare dei lavori che tenessero conto delle limitazioni indicate.

Oltretutto, questa valutazione

segue di soli due giorni quella resa l’8 agosto 2017 dal Servizio Medico

Regionale e trae conclusioni sostanzialmente diverse.

Ciò nonostante, l’Ufficio AI ha

emanato lo stesso 10 agosto 2017 il progetto di decisione basandosi unicamente

sul rapporto finale del Servizio Medico Regionale, secondo cui dal 9 (

recte:

8) febbraio 2017 era presente una piena abilità lavorativa in attività

semplici e ripetitive, non essendo verosimilmente ancora arrivato all’Ufficio

AI il formulario E 213 del dottor __________.

Tuttavia, nella decisione

formale del 26 settembre 2017 che ne è seguita, l’amministrazione non ha

minimamente accennato al rapporto medico del dr. med. __________ che essa

stessa ha incaricato di valutare lo stato di salute dell’assicurato.

La “perizia medica

particolareggiata” resa su apposito formulario E 213 non è infatti stata

trasmessa al Servizio Medico Regionale per una presa di posizione, soprattutto

vista la discrepanza delle conclusioni tratte, ritenuto come il dr. med. __________

si sia riferito unicamente a disturbi psichici, mentre il dr. med. __________

abbia fatto presente come la deambulazione claudicante fosse pregiudizievole

all’assicurato nell’esercitare una qualsiasi attività lucrativa e ciò

addirittura dal novembre 2015.

Non solo, quindi, non è chiaro

quali affezioni – fisiche e/o psichiche - limitassero la capacità lavorativa

del ricorrente, ma anche a partire da quando era presente un’inabilità

lavorativa.

Non va infatti dimenticato che,

dal profilo psichico, la dr.ssa med. __________ ha ipotizzato che l’inabilità

lavorativa sia sorta nel giugno 2016 con la separazione dalla moglie.

Resta inoltre l’incognita dello

stato di salute del ricorrente dalla dimissione dalla Clinica __________

avvenuta l’8 febbraio 2017 all’incontro del 25 ottobre 2017 con la psichiatra,

periodo in cui l’assicurato non si è mai presentato ai colloqui con la specialista

ed è stato visto l’ultima volta il 7 marzo 2017 dal dr. __________.

Non v’è quindi alcuna prova

delle condizioni di salute del ricorrente in quel lasso di tempo, se non la

valutazione del dottor __________ che, come visto, presenta però delle

contraddizioni.

L’affermazione che gli

infermieri a domicilio erano gli unici testimoni del suo stato non aiuta

l’assicurato, giacché essi non sono specialisti in materia e quindi le loro

eventuali dichiarazioni al riguardo non avrebbero comunque pieno valore

probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non specialista

in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr.

STF 9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del

29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2017.172

del 28 maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del

30 marzo 2017).

2.7.   Di norma,

l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (

DTF 137 V 210)

o perché

vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

che necessitano di un complemento

(“

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011)

, o perché

vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione (“

Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist

”;

cfr. STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA

32.2011.115 del 27 ottobre 2011)

.

Ricordato che determinante è il momento dell’emanazione della

decisione impugnata, che limita il potere cognitivo temporale del giudice delle

assicurazioni sociali (citata STF 8C_329/2017 consid. 3.2), questo Tribunale,

riscontrata quindi una lacuna istruttoria che non permette di pronunciarsi

sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua capacità lavorativa, e di conseguenza

sulla decorrenza dell’anno di attesa in virtù dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene

che la situazione debba dunque essere meglio chiarita e, semmai, ulteriormente

indagata da specialisti del ramo.

Stante quanto esposto,

in virtù delle carenze

evidenziate, e meglio della necessità di completare la valutazione psichiatrica

e somatica dell’assicurato aggiornando l’esame alla luce delle nuove

valutazioni mediche che sono successivamente intervenute al rapporto finale SMR,

s

i giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli

atti all’Ufficio AI, affinché innanzitutto il Servizio Medico Regionale si

pronunci sulla predetta “perizia medica particolareggiata” del 10 agosto 2017

resa su formulario E 213.

In seguito, una volta che l’SMR si sarà espresso di nuovo,

l’amministrazione dovrà rivalutare la situazione medica del ricorrente alla

luce di tutti gli atti medici in suo possesso e, qualora lo ritenesse

opportuno, effettuando ulteriori accertamenti medici.

L’

Ufficio AI si dovrà infine pronunciare nuovamente

sulla domanda di prestazioni, senza cagionare un pregiudizio non altrimenti

riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99) che ha chiesto di indagare la

problematica psichiatrica e somatica.

2.8.   Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’amministrazione.

Al ricorrente, malgrado sia vincente in causa, non essendo

rappresentato non vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

E. 22 ottobre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 26 settembre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

1.1.   RI 1, nato nel 1961, da ultimo attivo saltuariamente negli sgomberi, traslochi e pulizie come operaio generico dal 2010 al 2016 (doc. 5), nel febbraio 2017 (doc. 2) ha chiesto delle prestazioni per adulti dell’assicurazione invalidità a causa del disturbo dell’adattamento con depressione timica reattiva insorta nel giugno 2016 con la separazione dalla moglie.

1.2.   L’Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto le informazioni relative all’attività professionale svolta dall’assicurato e al suo stato di salute, interpellando i suoi medici curanti e l’istituto di cura presso cui è stato degente dal 21 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017 per disturbi comportamentali.

Preso atto del rapporto finale dell’8 agosto 2017 (doc. 26) del Servizio Medico Regionale, con decisione del

E. 26 settembre 2017 (doc. II/1), che confermava il progetto di decisione del 10 agosto 2017 contro cui l’assicurato non ha formulato osservazioni, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’interessato non essendo decorso l’anno di attesa dall’insorgenza dell’incapacità lavorativa, siccome certificata soltanto dal 21 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017.

1.3.   Lo scritto del 25 ottobre 2017 (doc. I) indirizzato all’Ufficio AI della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, è stato considerato quale ricorso (doc. A3).

La psichiatra ha osservato che la completa incapacità lavorativa dell’assicurato era verosimilmente antecedente al ricovero ed era proseguita anche in seguito, permanendo tuttora. A suo dire, l’attuale quadro clinico sarebbe insorto con il divorzio nel giugno 2016, quando l’assicurato ha perso la casa e ha iniziato a vivere per strada non riuscendo ad attivare nessun aiuto sociale fino a quando è stato convinto a ricoverarsi alla Clinica __________. Dalla sua dimissione l’assicurato è stato seguito da un servizio a domicilio vista la difficoltà di prendersi cura di sé stesso, ma non è riuscito a mantenere i contatti con i medici di riferimento per il grave stato depressivo e quindi non v’è stata una presa a carico regolare. Solo gli infermieri domiciliari hanno avuto un contatto continuativo con il paziente e sono loro ad avere segnalato negli ultimi tempi un peggioramento del quadro depressivo a causa del recente suicidio del figlio.

Dall’esame che la specialista ha potuto effettuare quel giorno ha notato che permaneva un quadro depressivo grave e una completa inabilità lavorativa, oltre a una difficoltà alla deambulazione causata probabilmente da un’importante coxartrosi. Ha pertanto chiesto una rivalutazione della piena abilità lavorativa stabilita dall’Ufficio AI dal 9 febbraio 2017.

1.4.   Preso atto del parere del 4 gennaio 2018 (doc. VIII/1) del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha condiviso le preoccupazioni della psichiatra curante e degli infermieri domiciliari per il grave degrado sociale dell’assicurato, il quale aveva diritto di essere aiutato dagli enti preposti, nella risposta dell’11 gennaio 2018 (doc. VIII) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso. Non erano infatti emersi elementi che permettevano di ritenere come comprovato il perdurare di un’incapacità al lavoro successivamente al 9 febbraio 2017, perciò non era adempiuta la condizione dell’anno di inabilità lavorativa giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

1.5.   Il 9 febbraio 2018 (doc. XIII) il dr. med. __________ ha trasmesso al TCA un certificato medico attestante lo stato di salute del ricorrente dal febbraio 2017 in poi.

L’Ufficio AI ha osservato al riguardo il 20 febbraio 2018 (doc. XVI) che il peggioramento descritto dal curante delle condizioni mediche dell’assicurato era posteriore all’ottobre 2017, perciò tale referto non era atto a modificare la sua decisione.

Il 28 febbraio 2018 (doc. XVIII) il ricorrente ha informato il Tribunale che concordava con i referti del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________, documento, quest’ultimo, che sarebbe stato trasmesso in seguito.

1.6.   La psichiatra ha infatti scritto al TCA il 2 marzo 2018 (doc. XX) di avere rivisto l’assicurato con maggiore regolarità e di avere quindi potuto constatare un grave stato depressivo a tal punto che egli non era in grado di svolgere nessuna attività lavorativa.

L’amministrazione ha osservato il 9 marzo 2018 (doc. XXII) che la dr.ssa __________ ha descritto una situazione medica e una presa a carico a seguito del decesso del figlio dell’assicurato avvenuta nell’ottobre 2017 e quindi in epoca posteriore all’emanazione della decisione impugnata. Per questo motivo, il rapporto della psichiatra non era atto a modificare la valutazione dell’SMR ma, semmai, l’Ufficio AI ha osservato che tale situazione potrà essere valutata nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni.

Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XXIII).

consideratoin diritto

2.1.   Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha negato all’assicurato una rendita di invalidità non essendo adempiuto il presupposto della decorrenza di un anno di incapacità lavorativa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), giacché l’assicurato risulterebbe essere stato inabile al lavoro soltanto dal 21 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017.

2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI,per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

2.3.   Nell’evenienza concreta, l’Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica per stabilire le condizioni di salute dell’assicurato.

Il rapporto di dimissione rilasciato il 31 marzo 2017 (doc. 12) dalla Clinica __________ di __________ indica che l’assicurato è stato ivi degente dal 21 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017 e che in quell’occasione gli sono stati diagnosticati un disturbo dell’adattamento (ICD-10; F43.2), problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita, accentuazione di tratti di personalità (ICD-10; Z73) e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol, abuso nocivo (ICD-10; F10.1).

Il paziente era stato inviato all’istituto di cura dalla dr.ssa __________ per depressione reattiva alla separazione dalla moglie con conseguente inizio di abuso di alcol come automedicazione.

Sono stati descritti lo status psichico all’ammissione (aspetto trasandato nell’abbigliamento e nella persona, reticente al colloquio e scarsamente collaborante, apatico, anergico, anedonico, con angoscia fluttuante, tensione endopsichica, crisi di pianto e sentimenti di rabbia), l’anamnesi, la valutazione e la terapia farmacologica alla dimissione.

Nella valutazione è stato descritto l’atteggiamento dell’assicurato durante il ricovero, il progetto terapeutico attivato in clinica, il miglioramento della sintomatologia depressiva, i contatti che sono stati presi con l’assistente sociale esterna per preparare la dimissione dell’assicurato e il contatto con la dr.ssa med. __________ per la presa a carico successiva una volta rientrato a casa.

Dal rapporto medico compilato il 30 marzo 2017 (doc. 13) dalla dr.ssa med. __________ della Clinica __________ che aveva in cura l’assicurato, risultano le medesime diagnosi, anamnesi e terapia farmacologica. L’incapacità lavorativa era totale per il periodo della degenza stante deflessione timica con labilità emotiva, ansia libera con correlati somatici e irritabilità, scadimento del funzionamento generale. Quali misure di integrazione sono state indicate la terapia farmacologica e la psicoterapia, la cui efficacia sulla ripresa lavorativa andava valutata nel tempo.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 22 maggio 2017 (doc. 17) ha compilato il rapporto medico trasmessole dall’Ufficio AI, diagnosticando un episodio depressivo di media gravità (ICD-10; F32.1), un disturbo dell’adattamento (ICD-10; F43.2) e dei disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol, abuso nocivo (ICD.10; F10.1). La specialista ha precisato di avere in cura l’assicurato dal 21 dicembre 2016, che però da allora non si presentava ai colloqui. Inoltre, essa ha indicato che da 8-9 mesi l’assicurato non lavorava più come traslocatore e ha certificato quindi un’incapacità lavorativa totale da diversi mesi a causa del quadro fisico e lo stato psichico.

Il 26 giugno 2017 (doc. 22) la stessa dottoressa, attiva presso __________, ha puntualizzato di avere visitato l’ultima volta l’assicurato il 15 febbraio 2017.

Il dr. med. __________, FMH medicina tropicale e medicina di viaggio, che seguiva l’assicurato per gli aspetti somatici dal 21 febbraio 2017, l’11 luglio 2017 (doc. 24) ha compilato l’apposito formulario inviatogli dall’Ufficio AI, diagnosticando una grave artrosi all’anca destra, una cirrosi epatica e la depressione.

Queste patologie erano state riscontrate nel suo ultimo controllo del 7 marzo 2017. L’inabilità lavorativa era del 100% nell’ultima attività lavorativa dal gennaio 2017 per difficoltà a deambulare, dolori all’anca e difficoltà di concentrazione e a causa dei dolori all’anca destra e alla depressione v’erano inoltre numerosi limiti funzionali nell’esercizio della capacità lavorativa residua.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha allestito l’8 agosto 2017 (doc. 26) il rapporto finale riproponendo le tre diagnosi poste dalla succitata Clinica. Inoltre, egli ha stabilito che nell’attività precedente di operaio non qualificato l’inabilità era del 100% dal 21 dicembre 2016 in poi, mentre in attività adeguate era pure totalmente inabile al lavoro, ma solo fino al 7 febbraio 2017, dopodiché era nuovamente abile a tempo pieno. Non v’erano inoltre limitazioni di carico, necessità di alternanza della postura o di pause supplementari, difficoltà di svolgere lavori di precisione. Ritenuto che l’inabilità era dovuta a motivi psichici, la valutazione medico teorica prevedeva che l’ambiente lavorativo dovesse essere tranquillo senza compito di responsabilità e con contatti interpersonali ridotti. La prognosi per la capacità lavorativa era dubbia. Il medico ha infine ribadito che nell’attività abituale l’inabilità lavorativa era totale, mentre in attività adeguata e per le funzioni domestiche la capacità era piena.

Nella nota del 10 agosto 2017 (doc. 29) la funzionaria incaricata del caso ha indicato che a complemento del rapporto finale SMR, “dato che, come indicato nel mandato SMR del 08.08.2017 l’attività da considerarsi abituale per l’assicurato sono attività semplici e ripetitive, senza qualifica, non sussistendo limiti funzionali fisici (trattandosi di inabilità per motivi psichiatrici), si ritiene l’attività abituale come adeguata (cioè esigibile lo svolgimento di generiche attività non qualificate). A tal proposito si considera l’assicurato pienamente abile in qualsiasi attività dal 08.02.2017, motivo per il quale si tratta di un rifiuto per assenza decorrenza dell’anno attesa.”.

Su invito dell’Ufficio assicurazione invalidità, il dr. med. __________, FMH medicina interna e generale, il 10 agosto 2017 (doc. 30) ha visitato l’assicurato rilevando in particolare nel suo formulario E 213 che quest’ultimo non esercitava un’attività professionale, che aveva da ultimo lavorato come operaio, che presentava delle condizioni psichiche e del tono dell’umore buone, che la spalla destra mostrava dolore a 120° di elevazione e a 130° di abduzione, gli arti inferiori vene varicose, che i movimenti risultavano deficitari e l’andatura claudicante a destra.

Il medico nominato dall’amministrazione ha diagnosticato una sindrome ansioso depressiva con consumo di etile pregresso, un’omalgia alla spalla destra e una lombalgia-sciatalgia destra su probabile ernia discale.

Al punto 8 ha riepilogato la situazione, indicando che si trattava di un paziente che dopo la perdita del lavoro e l’abbandono della moglie presentava una sindrome ansioso depressiva con consumo di etile. Il decorso della patologia era stabile e non sono state indicate conseguenze sullo stato di salute. Quale limitazione funzionale è stata menzionata una deambulazione deficitaria. Ciò stante, l’assicurato era quindi in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri (punto 9) e quali condizioni di lavoro (punto 10) è stato precisato che era controindicato effettuare frequenti flessioni, trasportare e sollevare pesi, così come salire piani inclinati, su scale e scale a pioli stante il rischio di cadute. Pertanto, egli poteva solo lavorare da seduto e non era autonomo nell’esercizio della sua attività professionale.

L’assicurato non poteva di conseguenza svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro di pittore, né un lavoro adeguato alle sue condizioni a motivo della deambulazione deficitaria. Queste limitazioni erano presenti dal 17 novembre 2015 ed erano valide fino al 26 ottobre 2017 con rivalutazione.

Era infine impossibile per il medico pronunciarsi sull’eventuale miglioramento delle sue condizioni di salute e se esistevano interventi atti a migliorare la capacità lavorativa.

Sulla scorta delle conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale l’8 agosto 2017, nella decisione del 26 settembre 2017, rispecchiante il progetto di decisione del 10 agosto 2017, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita per assenza dell’anno d’attesa dall’insorgenza dell’incapacità lavorativa.

Il rapporto del 25 ottobre 2017 (doc. I) reso dalla dr.ssa med. __________, che è stato considerato come ricorso al TCA, ha contestato che la completa incapacità lavorativa dell’assicurato sia stata fatta risalire soltanto al ricovero in istituto, affermando invece che “verosimilmente è antecedente al ricovero e sicuramente comprende tutti i mesi successivi e permane tutt’ora.”. A suo dire, i disturbi psichici dell’assicurato sarebbero infatti insorti dopo la sentenza di divorzio (giugno 2016), quando ha lasciato l’abitazione e ha iniziato a vivere per strada, finché la situazione è diventata molto critica e lei è riuscita a convincerlo a ricoverarsi per farsi curare. La psichiatra ha inoltre evidenziato che in questi mesi l’interessato non era riuscito a mantenere i contatti né con lei né con il dr. med. __________ a causa del suo grave stato depressivo. Solo gli infermieri del servizio a domicilio hanno avuto un contatto continuativo con l’assicurato e hanno riscontrato negli ultimi tempi un peggioramento del quadro depressivo a causa del recente suicidio del figlio. La specialista ha affermato di essere riuscita a visitarlo soltanto quel giorno, certificando la permanenza di un quadro depressivo grave e una completa inabilità lavorativa, oltre a una difficoltà a deambulare dovuta a un’importante coxartrosi.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha analizzato l’intera documentazione medica e il 4 gennaio 2018 (doc. VIII/1) si è espresso sul caso, evidenziando che emergeva chiaramente una storia di disagio sociale di lunga data, di uso di sostanze, di assenza praticamente da sempre di un’occupazione minimamente stabile, di assenza di una presa a carico specialistica anche presso la dr.ssa med. __________, tanto che essa stessa aveva visto per l’ultima volta l’assicurato il 15 febbraio 2017 e poi fino al 25 ottobre 2017 alcun contatto e nessuna notizia oggettiva. In quell’occasione la collega ha riscontrato un paziente molto depresso e totalmente inabile al lavoro. Tuttavia, la specialista non ha descritto uno status clinico che permettesse di oggettivare le sue affermazioni: il riferimento alle preoccupazioni degli infermieri non faceva altro che confermare il disagio sociale dell’assicurato e la necessità di attivare gli aiuti sociali necessari, che almeno fino a quel momento, 25 ottobre 2017, non erano stati messi in atto.

Infatti, secondo il medico SMR, risultava che l’assicurato fosse in grado di gestire la sua quotidianità e non erano state segnalate limitazioni mediche, non correlate ad abuso di sostanze, che impedivano all’assicurato, che non aveva una formazione professionale, di svolgere attività molto semplici e ripetitive in un ambiente tranquillo e poco stressante. Egli concordava che era necessario l’aiuto degli enti preposti stante il grave degrado sociale, ma per quanto concerne l’aspetto medico-assicurativo non erano oggettivate limitazioni di sorta in un ambiente lavorativo tranquillo, senza compiti di responsabilità e con contatti interpersonali ridotti, se non per il periodo di ospedalizzazione.

Il dottor __________ ha certificato il 9 febbraio 2018 (doc. XIII) un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, diagnosticando: cirrosi epatica su pregresso abuso etilico ed epatite B cronica; grave sindrome depressiva con recente peggioramento dopo il decesso del figlio in ottobre 2017; ipertensione arteriosa essenziale; grave coxartrosi destra invalidante con: 12.2017 infiltrazione con anestetico cortisone e 29.12.2017 protesi totale dell’anca non cementata MATHYS.

Il curante ha indicato di conoscere l’assicurato dal febbraio 2017 per cirrosi epatica e che già allora lamentava dolori all’anca.

A seguito del suicidio del figlio nell’ottobre 2017, le condizioni generali del paziente erano molto peggiorate, perciò è stato necessario sottoporlo a un ricovero ospedaliero. In occasione dell’ultimo ricovero nel novembre 2017 è stato programmato, e poi eseguito a fine dicembre 2017, l’intervento di protesi dell’anca destra, con difficile fase post chirurgica che causava forti dolori e difficoltà a camminare. Alla visita del 9 febbraio 2018 il paziente si muoveva infatti ancora con la sedia a rotelle, accompagnato dall’infermiere domiciliare, e continuava con la fisioterapia.

Il curante si è infine detto preoccupato dell’esito dell’evoluzione clinica vista la precaria situazione sociale in cui viveva l’assicurato e stante l’ipotesi che venisse espulso dalla Svizzera verso un Paese dove non aveva una rete di cura, dei contatti sociali e una fonte di sostentamento.

La dr.ssa med. __________ di __________ si è pronunciata il 2 marzo 2018 (doc. XX) affermando che dalla maggiore regolarità con cui ha visto il paziente ha constatato un grave stato depressivo. Dal suicidio del figlio l’assicurato non ha presentato una fisiologica reazione al lutto. Egli si è presentato a tutti i colloqui accompagnato dall’infermiere che lo seguiva al domicilio, il contenuto del discorso era caratterizzato da perdita di speranza, disperazione, sensi di colpa; il tono dell’umore era deflesso per tutta la giornata. C’era una perdita di interesse e piacere, si sentiva in colpa, aveva poca capacità di riflessione ed era piuttosto ripetitivo nei contenuti; faceva fatica a modulare il tono di voce, a tratti quasi gridava. Passava il tempo ritirato in casa ed era sempre da solo. Era da stimolare nell’igiene e non aveva una rete sociale.

L’assicurato non era in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa, iniziare e/o portare a termine qualsiasi progetto.

2.4.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;STFAU 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratorenonpermette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, nella decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05)concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici del Servizio Medico Regionale nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci.La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. ().”.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

"()

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.()".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6.   Nell’evenienza concreta, si tratta di stabilire da quando e per quanto tempo l’assicurato è stato incapace al lavoro.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto in cura l’assicurato dal 21 dicembre 2016, quando ne ha disposto il ricovero presso la Clinica __________ di __________. Nel maggio 2017 ha indicato che l’inabilità lavorativa come traslocatore era del 100% e ciò “da diversi mesi” (doc. 17).

Nel successivo certificato del 25 ottobre 2017 la psichiatra, che però non vedeva l’assicurato dal 15 febbraio 2017, ha supposto che l’incapacità lavorativa completa fosse “verosimilmente () antecedente al ricovero e sicuramente comprende tutti i mesi successivi e permane tutt’ora.” (doc. I). In quell’occasione essa ha ipotizzato che il quadro clinico risalisse al giugno 2016, quando il ricorrente si è separato dalla moglie e ha iniziato a vivere per strada.

Da parte sua il dr. med. __________, che dal 21 febbraio 2017, ossia successivamente alla dimissione dal ricovero per problemi psichici, si occupava dei disturbi fisici dell’assicurato e che l’aveva visto l’ultima volta il 7 marzo 2017, l’11 luglio 2017 (doc. 24) ha certificato che l’inabilità lavorativa del 100% era presente dal gennaio 2017 a causa delle difficoltà a deambulare, ai dolori all’anca e alle difficoltà di concentrazione.

Nel mese di novembre 2017 l’assicurato è stato nuovamente ricoverato e il 29 dicembre 2017 è stato sottoposto a un intervento di protesi all’anca destra, con difficile fase post chirurgica gravata da dolore cronico e difficoltà a riprendere la deambulazione. In quest’ultimo certificato medico il curante non si è più espresso sulla capacità lavorativa (doc. XIII).

Va poi considerato il referto del dr. med. __________, redatto il 10 agosto 2017 (doc. 30) su formulario E 213 su invito dello stesso Ufficio assicurazione invalidità. Quel giorno, il medico specialista FMH medicina interna e generale ha attestato che l’assicurato non era più in grado di svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro di pittore e nemmeno un lavoro adeguato alle sue condizioni a causa della deambulazione deficitaria. Per questi motivi, egli poteva svolgere dei lavori leggeri che non prevedessero frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi oppure di salire le scale. L’interessato poteva lavorare soltanto da seduto. A dire dell’esperto, tutte queste limitazioni erano presenti dal 17 novembre 2015 e sarebbero perdurate fino al 26 ottobre 2017 con rivalutazione.

In primo luogo, la scrivente Corte evidenzia che non è chiaro su quali basi il medico incaricato dall’Ufficio AI abbia stabilito questo lasso di tempo di inabilità lavorativa totale.

Inoltre, benché l’abbia posta come diagnosi e sebbene non sia specialista in materia, il dr. __________ non ha comunque rilevato un’inabilità lavorativa dovuta alla sindrome ansioso depressiva con consumo di etile pregresso, ma si è limitato ad indicare che la deambulazione deficitaria impediva all’assicurato di essere autonomo nell’esercizio della sua attività professionale di pittore che non poteva più svolgere a tempo pieno, così come altre attività adeguate.

Tuttavia, secondo il TCA tale conclusione contrasta con l’affermazione che il ricorrente era però in grado di svolgere regolarmente dei lavori leggeri da seduto, che non implicassero frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi così come salire su scale e piani inclinati.

Pertanto, o l’interessato non poteva svolgere altre attività adeguate alle sue condizioni di salute oppure poteva effettuare dei lavori che tenessero conto delle limitazioni indicate.

Oltretutto, questa valutazione segue di soli due giorni quella resa l’8 agosto 2017 dal Servizio Medico Regionale e trae conclusioni sostanzialmente diverse.

Ciò nonostante, l’Ufficio AI ha emanato lo stesso 10 agosto 2017 il progetto di decisione basandosi unicamente sul rapporto finale del Servizio Medico Regionale, secondo cui dal 9 (recte:8) febbraio 2017 era presente una piena abilità lavorativa in attività semplici e ripetitive, non essendo verosimilmente ancora arrivato all’Ufficio AI il formulario E 213 del dottor __________.

Tuttavia, nella decisione formale del 26 settembre 2017 che ne è seguita, l’amministrazione non ha minimamente accennato al rapporto medico del dr. med. __________ che essa stessa ha incaricato di valutare lo stato di salute dell’assicurato.

La “perizia medica particolareggiata” resa su apposito formulario E 213 non è infatti stata trasmessa al Servizio Medico Regionale per una presa di posizione, soprattutto vista la discrepanza delle conclusioni tratte, ritenuto come il dr. med. __________ si sia riferito unicamente a disturbi psichici, mentre il dr. med. __________ abbia fatto presente come la deambulazione claudicante fosse pregiudizievole all’assicurato nell’esercitare una qualsiasi attività lucrativa e ciò addirittura dal novembre 2015.

Non solo, quindi, non è chiaro quali affezioni – fisiche e/o psichiche - limitassero la capacità lavorativa del ricorrente, ma anche a partire da quando era presente un’inabilità lavorativa.

Non va infatti dimenticato che, dal profilo psichico, la dr.ssa med. __________ ha ipotizzato che l’inabilità lavorativa sia sorta nel giugno 2016 con la separazione dalla moglie.

Resta inoltre l’incognita dello stato di salute del ricorrente dalla dimissione dalla Clinica __________ avvenuta l’8 febbraio 2017 all’incontro del 25 ottobre 2017 con la psichiatra, periodo in cui l’assicurato non si è mai presentato ai colloqui con la specialista ed è stato visto l’ultima volta il 7 marzo 2017 dal dr. __________.

Non v’è quindi alcuna prova delle condizioni di salute del ricorrente in quel lasso di tempo, se non la valutazione del dottor __________ che, come visto, presenta però delle contraddizioni.

L’affermazione che gli infermieri a domicilio erano gli unici testimoni del suo stato non aiuta l’assicurato, giacché essi non sono specialisti in materia e quindi le loro eventuali dichiarazioni al riguardo non avrebbero comunque pieno valore probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non specialista in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr.STF 9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del

E. 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2017.172 del 28 maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del

E. 30 marzo 2017).

2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’amministrazione.

Dispositiv
  1. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2017.203

TB

Lugano

22 ottobre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 26 settembre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

1.1.   RI 1, nato nel 1961, da ultimo attivo saltuariamente negli sgomberi, traslochi e pulizie come operaio generico dal 2010 al 2016 (doc. 5), nel febbraio 2017 (doc. 2) ha chiesto delle prestazioni per adulti dell’assicurazione invalidità a causa del disturbo dell’adattamento con depressione timica reattiva insorta nel giugno 2016 con la separazione dalla moglie.

1.2.   L’Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto le informazioni relative all’attività professionale svolta dall’assicurato e al suo stato di salute, interpellando i suoi medici curanti e l’istituto di cura presso cui è stato degente dal 21 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017 per disturbi comportamentali.

Preso atto del rapporto finale dell’8 agosto 2017 (doc. 26) del Servizio Medico Regionale, con decisione del 26 settembre 2017 (doc. II/1), che confermava il progetto di decisione del 10 agosto 2017 contro cui l’assicurato non ha formulato osservazioni, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’interessato non essendo decorso l’anno di attesa dall’insorgenza dell’incapacità lavorativa, siccome certificata soltanto dal 21 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017.

1.3.   Lo scritto del 25 ottobre 2017 (doc. I) indirizzato all’Ufficio AI della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, è stato considerato quale ricorso (doc. A3).

La psichiatra ha osservato che la completa incapacità lavorativa dell’assicurato era verosimilmente antecedente al ricovero ed era proseguita anche in seguito, permanendo tuttora. A suo dire, l’attuale quadro clinico sarebbe insorto con il divorzio nel giugno 2016, quando l’assicurato ha perso la casa e ha iniziato a vivere per strada non riuscendo ad attivare nessun aiuto sociale fino a quando è stato convinto a ricoverarsi alla Clinica __________. Dalla sua dimissione l’assicurato è stato seguito da un servizio a domicilio vista la difficoltà di prendersi cura di sé stesso, ma non è riuscito a mantenere i contatti con i medici di riferimento per il grave stato depressivo e quindi non v’è stata una presa a carico regolare. Solo gli infermieri domiciliari hanno avuto un contatto continuativo con il paziente e sono loro ad avere segnalato negli ultimi tempi un peggioramento del quadro depressivo a causa del recente suicidio del figlio.

Dall’esame che la specialista ha potuto effettuare quel giorno ha notato che permaneva un quadro depressivo grave e una completa inabilità lavorativa, oltre a una difficoltà alla deambulazione causata probabilmente da un’importante coxartrosi. Ha pertanto chiesto una rivalutazione della piena abilità lavorativa stabilita dall’Ufficio AI dal 9 febbraio 2017.

1.4.   Preso atto del parere del 4 gennaio 2018 (doc. VIII/1) del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha condiviso le preoccupazioni della psichiatra curante e degli infermieri domiciliari per il grave degrado sociale dell’assicurato, il quale aveva diritto di essere aiutato dagli enti preposti, nella risposta dell’11 gennaio 2018 (doc. VIII) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso. Non erano infatti emersi elementi che permettevano di ritenere come comprovato il perdurare di un’incapacità al lavoro successivamente al 9 febbraio 2017, perciò non era adempiuta la condizione dell’anno di inabilità lavorativa giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

1.5.   Il 9 febbraio 2018 (doc. XIII) il dr. med. __________ ha trasmesso al TCA un certificato medico attestante lo stato di salute del ricorrente dal febbraio 2017 in poi.

L’Ufficio AI ha osservato al riguardo il 20 febbraio 2018 (doc. XVI) che il peggioramento descritto dal curante delle condizioni mediche dell’assicurato era posteriore all’ottobre 2017, perciò tale referto non era atto a modificare la sua decisione.

Il 28 febbraio 2018 (doc. XVIII) il ricorrente ha informato il Tribunale che concordava con i referti del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________, documento, quest’ultimo, che sarebbe stato trasmesso in seguito.

1.6.   La psichiatra ha infatti scritto al TCA il 2 marzo 2018 (doc. XX) di avere rivisto l’assicurato con maggiore regolarità e di avere quindi potuto constatare un grave stato depressivo a tal punto che egli non era in grado di svolgere nessuna attività lavorativa.

L’amministrazione ha osservato il 9 marzo 2018 (doc. XXII) che la dr.ssa __________ ha descritto una situazione medica e una presa a carico a seguito del decesso del figlio dell’assicurato avvenuta nell’ottobre 2017 e quindi in epoca posteriore all’emanazione della decisione impugnata. Per questo motivo, il rapporto della psichiatra non era atto a modificare la valutazione dell’SMR ma, semmai, l’Ufficio AI ha osservato che tale situazione potrà essere valutata nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni.

Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XXIII).

consideratoin diritto

2.1.   Oggetto del contendere è sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha negato all’assicurato una rendita di invalidità non essendo adempiuto il presupposto della decorrenza di un anno di incapacità lavorativa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), giacché l’assicurato risulterebbe essere stato inabile al lavoro soltanto dal 21 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017.

2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI,per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

2.3.   Nell’evenienza concreta, l’Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica per stabilire le condizioni di salute dell’assicurato.

Il rapporto di dimissione rilasciato il 31 marzo 2017 (doc. 12) dalla Clinica __________ di __________ indica che l’assicurato è stato ivi degente dal 21 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017 e che in quell’occasione gli sono stati diagnosticati un disturbo dell’adattamento (ICD-10; F43.2), problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita, accentuazione di tratti di personalità (ICD-10; Z73) e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol, abuso nocivo (ICD-10; F10.1).

Il paziente era stato inviato all’istituto di cura dalla dr.ssa __________ per depressione reattiva alla separazione dalla moglie con conseguente inizio di abuso di alcol come automedicazione.

Sono stati descritti lo status psichico all’ammissione (aspetto trasandato nell’abbigliamento e nella persona, reticente al colloquio e scarsamente collaborante, apatico, anergico, anedonico, con angoscia fluttuante, tensione endopsichica, crisi di pianto e sentimenti di rabbia), l’anamnesi, la valutazione e la terapia farmacologica alla dimissione.

Nella valutazione è stato descritto l’atteggiamento dell’assicurato durante il ricovero, il progetto terapeutico attivato in clinica, il miglioramento della sintomatologia depressiva, i contatti che sono stati presi con l’assistente sociale esterna per preparare la dimissione dell’assicurato e il contatto con la dr.ssa med. __________ per la presa a carico successiva una volta rientrato a casa.

Dal rapporto medico compilato il 30 marzo 2017 (doc. 13) dalla dr.ssa med. __________ della Clinica __________ che aveva in cura l’assicurato, risultano le medesime diagnosi, anamnesi e terapia farmacologica. L’incapacità lavorativa era totale per il periodo della degenza stante deflessione timica con labilità emotiva, ansia libera con correlati somatici e irritabilità, scadimento del funzionamento generale. Quali misure di integrazione sono state indicate la terapia farmacologica e la psicoterapia, la cui efficacia sulla ripresa lavorativa andava valutata nel tempo.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 22 maggio 2017 (doc. 17) ha compilato il rapporto medico trasmessole dall’Ufficio AI, diagnosticando un episodio depressivo di media gravità (ICD-10; F32.1), un disturbo dell’adattamento (ICD-10; F43.2) e dei disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol, abuso nocivo (ICD.10; F10.1). La specialista ha precisato di avere in cura l’assicurato dal 21 dicembre 2016, che però da allora non si presentava ai colloqui. Inoltre, essa ha indicato che da 8-9 mesi l’assicurato non lavorava più come traslocatore e ha certificato quindi un’incapacità lavorativa totale da diversi mesi a causa del quadro fisico e lo stato psichico.

Il 26 giugno 2017 (doc. 22) la stessa dottoressa, attiva presso __________, ha puntualizzato di avere visitato l’ultima volta l’assicurato il 15 febbraio 2017.

Il dr. med. __________, FMH medicina tropicale e medicina di viaggio, che seguiva l’assicurato per gli aspetti somatici dal 21 febbraio 2017, l’11 luglio 2017 (doc. 24) ha compilato l’apposito formulario inviatogli dall’Ufficio AI, diagnosticando una grave artrosi all’anca destra, una cirrosi epatica e la depressione.

Queste patologie erano state riscontrate nel suo ultimo controllo del 7 marzo 2017. L’inabilità lavorativa era del 100% nell’ultima attività lavorativa dal gennaio 2017 per difficoltà a deambulare, dolori all’anca e difficoltà di concentrazione e a causa dei dolori all’anca destra e alla depressione v’erano inoltre numerosi limiti funzionali nell’esercizio della capacità lavorativa residua.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha allestito l’8 agosto 2017 (doc. 26) il rapporto finale riproponendo le tre diagnosi poste dalla succitata Clinica. Inoltre, egli ha stabilito che nell’attività precedente di operaio non qualificato l’inabilità era del 100% dal 21 dicembre 2016 in poi, mentre in attività adeguate era pure totalmente inabile al lavoro, ma solo fino al 7 febbraio 2017, dopodiché era nuovamente abile a tempo pieno. Non v’erano inoltre limitazioni di carico, necessità di alternanza della postura o di pause supplementari, difficoltà di svolgere lavori di precisione. Ritenuto che l’inabilità era dovuta a motivi psichici, la valutazione medico teorica prevedeva che l’ambiente lavorativo dovesse essere tranquillo senza compito di responsabilità e con contatti interpersonali ridotti. La prognosi per la capacità lavorativa era dubbia. Il medico ha infine ribadito che nell’attività abituale l’inabilità lavorativa era totale, mentre in attività adeguata e per le funzioni domestiche la capacità era piena.

Nella nota del 10 agosto 2017 (doc. 29) la funzionaria incaricata del caso ha indicato che a complemento del rapporto finale SMR, “dato che, come indicato nel mandato SMR del 08.08.2017 l’attività da considerarsi abituale per l’assicurato sono attività semplici e ripetitive, senza qualifica, non sussistendo limiti funzionali fisici (trattandosi di inabilità per motivi psichiatrici), si ritiene l’attività abituale come adeguata (cioè esigibile lo svolgimento di generiche attività non qualificate). A tal proposito si considera l’assicurato pienamente abile in qualsiasi attività dal 08.02.2017, motivo per il quale si tratta di un rifiuto per assenza decorrenza dell’anno attesa.”.

Su invito dell’Ufficio assicurazione invalidità, il dr. med. __________, FMH medicina interna e generale, il 10 agosto 2017 (doc. 30) ha visitato l’assicurato rilevando in particolare nel suo formulario E 213 che quest’ultimo non esercitava un’attività professionale, che aveva da ultimo lavorato come operaio, che presentava delle condizioni psichiche e del tono dell’umore buone, che la spalla destra mostrava dolore a 120° di elevazione e a 130° di abduzione, gli arti inferiori vene varicose, che i movimenti risultavano deficitari e l’andatura claudicante a destra.

Il medico nominato dall’amministrazione ha diagnosticato una sindrome ansioso depressiva con consumo di etile pregresso, un’omalgia alla spalla destra e una lombalgia-sciatalgia destra su probabile ernia discale.

Al punto 8 ha riepilogato la situazione, indicando che si trattava di un paziente che dopo la perdita del lavoro e l’abbandono della moglie presentava una sindrome ansioso depressiva con consumo di etile. Il decorso della patologia era stabile e non sono state indicate conseguenze sullo stato di salute. Quale limitazione funzionale è stata menzionata una deambulazione deficitaria. Ciò stante, l’assicurato era quindi in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri (punto 9) e quali condizioni di lavoro (punto 10) è stato precisato che era controindicato effettuare frequenti flessioni, trasportare e sollevare pesi, così come salire piani inclinati, su scale e scale a pioli stante il rischio di cadute. Pertanto, egli poteva solo lavorare da seduto e non era autonomo nell’esercizio della sua attività professionale.

L’assicurato non poteva di conseguenza svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro di pittore, né un lavoro adeguato alle sue condizioni a motivo della deambulazione deficitaria. Queste limitazioni erano presenti dal 17 novembre 2015 ed erano valide fino al 26 ottobre 2017 con rivalutazione.

Era infine impossibile per il medico pronunciarsi sull’eventuale miglioramento delle sue condizioni di salute e se esistevano interventi atti a migliorare la capacità lavorativa.

Sulla scorta delle conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale l’8 agosto 2017, nella decisione del 26 settembre 2017, rispecchiante il progetto di decisione del 10 agosto 2017, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita per assenza dell’anno d’attesa dall’insorgenza dell’incapacità lavorativa.

Il rapporto del 25 ottobre 2017 (doc. I) reso dalla dr.ssa med. __________, che è stato considerato come ricorso al TCA, ha contestato che la completa incapacità lavorativa dell’assicurato sia stata fatta risalire soltanto al ricovero in istituto, affermando invece che “verosimilmente è antecedente al ricovero e sicuramente comprende tutti i mesi successivi e permane tutt’ora.”. A suo dire, i disturbi psichici dell’assicurato sarebbero infatti insorti dopo la sentenza di divorzio (giugno 2016), quando ha lasciato l’abitazione e ha iniziato a vivere per strada, finché la situazione è diventata molto critica e lei è riuscita a convincerlo a ricoverarsi per farsi curare. La psichiatra ha inoltre evidenziato che in questi mesi l’interessato non era riuscito a mantenere i contatti né con lei né con il dr. med. __________ a causa del suo grave stato depressivo. Solo gli infermieri del servizio a domicilio hanno avuto un contatto continuativo con l’assicurato e hanno riscontrato negli ultimi tempi un peggioramento del quadro depressivo a causa del recente suicidio del figlio. La specialista ha affermato di essere riuscita a visitarlo soltanto quel giorno, certificando la permanenza di un quadro depressivo grave e una completa inabilità lavorativa, oltre a una difficoltà a deambulare dovuta a un’importante coxartrosi.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha analizzato l’intera documentazione medica e il 4 gennaio 2018 (doc. VIII/1) si è espresso sul caso, evidenziando che emergeva chiaramente una storia di disagio sociale di lunga data, di uso di sostanze, di assenza praticamente da sempre di un’occupazione minimamente stabile, di assenza di una presa a carico specialistica anche presso la dr.ssa med. __________, tanto che essa stessa aveva visto per l’ultima volta l’assicurato il 15 febbraio 2017 e poi fino al 25 ottobre 2017 alcun contatto e nessuna notizia oggettiva. In quell’occasione la collega ha riscontrato un paziente molto depresso e totalmente inabile al lavoro. Tuttavia, la specialista non ha descritto uno status clinico che permettesse di oggettivare le sue affermazioni: il riferimento alle preoccupazioni degli infermieri non faceva altro che confermare il disagio sociale dell’assicurato e la necessità di attivare gli aiuti sociali necessari, che almeno fino a quel momento, 25 ottobre 2017, non erano stati messi in atto.

Infatti, secondo il medico SMR, risultava che l’assicurato fosse in grado di gestire la sua quotidianità e non erano state segnalate limitazioni mediche, non correlate ad abuso di sostanze, che impedivano all’assicurato, che non aveva una formazione professionale, di svolgere attività molto semplici e ripetitive in un ambiente tranquillo e poco stressante. Egli concordava che era necessario l’aiuto degli enti preposti stante il grave degrado sociale, ma per quanto concerne l’aspetto medico-assicurativo non erano oggettivate limitazioni di sorta in un ambiente lavorativo tranquillo, senza compiti di responsabilità e con contatti interpersonali ridotti, se non per il periodo di ospedalizzazione.

Il dottor __________ ha certificato il 9 febbraio 2018 (doc. XIII) un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, diagnosticando: cirrosi epatica su pregresso abuso etilico ed epatite B cronica; grave sindrome depressiva con recente peggioramento dopo il decesso del figlio in ottobre 2017; ipertensione arteriosa essenziale; grave coxartrosi destra invalidante con: 12.2017 infiltrazione con anestetico cortisone e 29.12.2017 protesi totale dell’anca non cementata MATHYS.

Il curante ha indicato di conoscere l’assicurato dal febbraio 2017 per cirrosi epatica e che già allora lamentava dolori all’anca.

A seguito del suicidio del figlio nell’ottobre 2017, le condizioni generali del paziente erano molto peggiorate, perciò è stato necessario sottoporlo a un ricovero ospedaliero. In occasione dell’ultimo ricovero nel novembre 2017 è stato programmato, e poi eseguito a fine dicembre 2017, l’intervento di protesi dell’anca destra, con difficile fase post chirurgica che causava forti dolori e difficoltà a camminare. Alla visita del 9 febbraio 2018 il paziente si muoveva infatti ancora con la sedia a rotelle, accompagnato dall’infermiere domiciliare, e continuava con la fisioterapia.

Il curante si è infine detto preoccupato dell’esito dell’evoluzione clinica vista la precaria situazione sociale in cui viveva l’assicurato e stante l’ipotesi che venisse espulso dalla Svizzera verso un Paese dove non aveva una rete di cura, dei contatti sociali e una fonte di sostentamento.

La dr.ssa med. __________ di __________ si è pronunciata il 2 marzo 2018 (doc. XX) affermando che dalla maggiore regolarità con cui ha visto il paziente ha constatato un grave stato depressivo. Dal suicidio del figlio l’assicurato non ha presentato una fisiologica reazione al lutto. Egli si è presentato a tutti i colloqui accompagnato dall’infermiere che lo seguiva al domicilio, il contenuto del discorso era caratterizzato da perdita di speranza, disperazione, sensi di colpa; il tono dell’umore era deflesso per tutta la giornata. C’era una perdita di interesse e piacere, si sentiva in colpa, aveva poca capacità di riflessione ed era piuttosto ripetitivo nei contenuti; faceva fatica a modulare il tono di voce, a tratti quasi gridava. Passava il tempo ritirato in casa ed era sempre da solo. Era da stimolare nell’igiene e non aveva una rete sociale.

L’assicurato non era in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa, iniziare e/o portare a termine qualsiasi progetto.

2.4.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;STFAU 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratorenonpermette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, nella decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05)concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici del Servizio Medico Regionale nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci.La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. ().”.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

"()

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.()".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6.   Nell’evenienza concreta, si tratta di stabilire da quando e per quanto tempo l’assicurato è stato incapace al lavoro.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto in cura l’assicurato dal 21 dicembre 2016, quando ne ha disposto il ricovero presso la Clinica __________ di __________. Nel maggio 2017 ha indicato che l’inabilità lavorativa come traslocatore era del 100% e ciò “da diversi mesi” (doc. 17).

Nel successivo certificato del 25 ottobre 2017 la psichiatra, che però non vedeva l’assicurato dal 15 febbraio 2017, ha supposto che l’incapacità lavorativa completa fosse “verosimilmente () antecedente al ricovero e sicuramente comprende tutti i mesi successivi e permane tutt’ora.” (doc. I). In quell’occasione essa ha ipotizzato che il quadro clinico risalisse al giugno 2016, quando il ricorrente si è separato dalla moglie e ha iniziato a vivere per strada.

Da parte sua il dr. med. __________, che dal 21 febbraio 2017, ossia successivamente alla dimissione dal ricovero per problemi psichici, si occupava dei disturbi fisici dell’assicurato e che l’aveva visto l’ultima volta il 7 marzo 2017, l’11 luglio 2017 (doc. 24) ha certificato che l’inabilità lavorativa del 100% era presente dal gennaio 2017 a causa delle difficoltà a deambulare, ai dolori all’anca e alle difficoltà di concentrazione.

Nel mese di novembre 2017 l’assicurato è stato nuovamente ricoverato e il 29 dicembre 2017 è stato sottoposto a un intervento di protesi all’anca destra, con difficile fase post chirurgica gravata da dolore cronico e difficoltà a riprendere la deambulazione. In quest’ultimo certificato medico il curante non si è più espresso sulla capacità lavorativa (doc. XIII).

Va poi considerato il referto del dr. med. __________, redatto il 10 agosto 2017 (doc. 30) su formulario E 213 su invito dello stesso Ufficio assicurazione invalidità. Quel giorno, il medico specialista FMH medicina interna e generale ha attestato che l’assicurato non era più in grado di svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro di pittore e nemmeno un lavoro adeguato alle sue condizioni a causa della deambulazione deficitaria. Per questi motivi, egli poteva svolgere dei lavori leggeri che non prevedessero frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi oppure di salire le scale. L’interessato poteva lavorare soltanto da seduto. A dire dell’esperto, tutte queste limitazioni erano presenti dal 17 novembre 2015 e sarebbero perdurate fino al 26 ottobre 2017 con rivalutazione.

In primo luogo, la scrivente Corte evidenzia che non è chiaro su quali basi il medico incaricato dall’Ufficio AI abbia stabilito questo lasso di tempo di inabilità lavorativa totale.

Inoltre, benché l’abbia posta come diagnosi e sebbene non sia specialista in materia, il dr. __________ non ha comunque rilevato un’inabilità lavorativa dovuta alla sindrome ansioso depressiva con consumo di etile pregresso, ma si è limitato ad indicare che la deambulazione deficitaria impediva all’assicurato di essere autonomo nell’esercizio della sua attività professionale di pittore che non poteva più svolgere a tempo pieno, così come altre attività adeguate.

Tuttavia, secondo il TCA tale conclusione contrasta con l’affermazione che il ricorrente era però in grado di svolgere regolarmente dei lavori leggeri da seduto, che non implicassero frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi così come salire su scale e piani inclinati.

Pertanto, o l’interessato non poteva svolgere altre attività adeguate alle sue condizioni di salute oppure poteva effettuare dei lavori che tenessero conto delle limitazioni indicate.

Oltretutto, questa valutazione segue di soli due giorni quella resa l’8 agosto 2017 dal Servizio Medico Regionale e trae conclusioni sostanzialmente diverse.

Ciò nonostante, l’Ufficio AI ha emanato lo stesso 10 agosto 2017 il progetto di decisione basandosi unicamente sul rapporto finale del Servizio Medico Regionale, secondo cui dal 9 (recte:8) febbraio 2017 era presente una piena abilità lavorativa in attività semplici e ripetitive, non essendo verosimilmente ancora arrivato all’Ufficio AI il formulario E 213 del dottor __________.

Tuttavia, nella decisione formale del 26 settembre 2017 che ne è seguita, l’amministrazione non ha minimamente accennato al rapporto medico del dr. med. __________ che essa stessa ha incaricato di valutare lo stato di salute dell’assicurato.

La “perizia medica particolareggiata” resa su apposito formulario E 213 non è infatti stata trasmessa al Servizio Medico Regionale per una presa di posizione, soprattutto vista la discrepanza delle conclusioni tratte, ritenuto come il dr. med. __________ si sia riferito unicamente a disturbi psichici, mentre il dr. med. __________ abbia fatto presente come la deambulazione claudicante fosse pregiudizievole all’assicurato nell’esercitare una qualsiasi attività lucrativa e ciò addirittura dal novembre 2015.

Non solo, quindi, non è chiaro quali affezioni – fisiche e/o psichiche - limitassero la capacità lavorativa del ricorrente, ma anche a partire da quando era presente un’inabilità lavorativa.

Non va infatti dimenticato che, dal profilo psichico, la dr.ssa med. __________ ha ipotizzato che l’inabilità lavorativa sia sorta nel giugno 2016 con la separazione dalla moglie.

Resta inoltre l’incognita dello stato di salute del ricorrente dalla dimissione dalla Clinica __________ avvenuta l’8 febbraio 2017 all’incontro del 25 ottobre 2017 con la psichiatra, periodo in cui l’assicurato non si è mai presentato ai colloqui con la specialista ed è stato visto l’ultima volta il 7 marzo 2017 dal dr. __________.

Non v’è quindi alcuna prova delle condizioni di salute del ricorrente in quel lasso di tempo, se non la valutazione del dottor __________ che, come visto, presenta però delle contraddizioni.

L’affermazione che gli infermieri a domicilio erano gli unici testimoni del suo stato non aiuta l’assicurato, giacché essi non sono specialisti in materia e quindi le loro eventuali dichiarazioni al riguardo non avrebbero comunque pieno valore probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non specialista in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr.STF 9C_18/ 2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2017.172 del 28 maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017).

2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’amministrazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti