opencaselaw.ch

32.2017.20

Richiesta di una rendita AI. Rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una perizia pluridisciplinare. Conferma dell'applicabilità del metodo misto nel caso di specie

Ticino · 2017-01-05 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Occorre poi fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In concreto non vi è alcun motivo per scostarsi da quanto affermato dalla medesima ricorrente quando ancora ne ignorava le conseguenze giuridiche. Ella ha in sostanza confermato, nel 2016, quando i figli, nati nel 1984, 1993 e 1998 erano già grandi, che essa, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare al 50% per l’azienda del marito. Del resto non risulta che l’assicurata, in precedenza, si sia iscritta in disoccupazione come persona occupata al 50% alla ricerca di un posto di lavoro a tempo parziale o pieno. Né tantomeno essa pretende il contrario.

Nelle more processuali il medico SMR, dr. med. __________, il 6 marzo 2017, dopo aver preso atto della presa di posizione del perito reumatologo, dr. med. __________ del 23 febbraio 2017 che ha esaminato il referto del 24 gennaio 2017 della dr.ssa __________, caposervizio della __________ di __________, ha confermato la sua valutazione (doc. IV/1+2).

Pendente causa la ricorrente ha prodotto un referto del 20 febbraio 2017 della dr.ssa med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH (doc. B1) e un referto del 21 marzo 2017 della __________ di __________ (doc. B2).

Con annotazione del 24 aprile 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dalle nuove precisazioni psichiatriche __________ pervenute agli atti, rispettivamente della dr.ssa med. __________ del 13.04.2017 (ndr: non allegate dal medico SMR e non presenti agli atti), emerge la necessità della rivalutazione dello stato di salute psichico dell’A.. Inoltre è lecito notare che l’ultima valutazione reumatologica dell’A. è avvenuta il 18.01.2016 da parte del dr. med. __________. Per cui per una oggettiva ed attuale valutazione medica è necessaria una perizia pluridisciplinare avente lo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal 2016 ad oggi, rispettivamente la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue” (doc. X/1).

L’interessata ha prodotto ulteriori referti della __________ di __________ del 12 aprile 2017 (doc. C) e del 23 giugno 2017 (doc. D).

2.8.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid.4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398)e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.9.   Nel caso di specie, alla luce della documentazione medica prodotta nelle more processuali e delle valutazioni espresse dal medico SMR, dr. med. __________, in data 24 aprile 2017 (doc. X/1), questo TCA non può confermare la decisione impugnata.

Infatti, sia lo stesso medico SMR, sia l’amministrazione ritengono necessario procedere con ulteriori accertamenti medici, e meglio l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, per stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute dopo l’allestimento della perizia del 18 gennaio 2016 del dr. med. __________ (pag. 256 e seguenti incarto AI) ed in seguito alla presa a carico psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________ (doc. B1).

A quest’ultimo proposito, il 20 febbraio 2017 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato di aver in cura l’insorgente dal 14 luglio 2016 a causa di uno stato ansioso depressivo in relazione ad una complessa problematica fisica e, dopo aver descritto lo stato valetudinario dell’insorgente, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi professione.

Un nuovo accertamento medico è ancor più necessario ritenuto come lo stesso medico SMR, alla luce della documentazione medica redatta dagli specialisti della __________ di __________, ha rilevato come l’ultima valutazione reumatologica risale al 18 gennaio 2016 e che per una oggettiva ed attuale valutazione medica è necessaria una perizia pluridisciplinare (e dunque non solo bidisciplinare) avente quale scopo l’evoluzione dello stato di salute dell’interessata dal gennaio 2016 ad oggi, rispettivamente la capacità lavorativa in attività abituale ed adeguata (doc. X/1).

Questo TCA rileva in primo luogo che la medesima insorgente, con il ricorso, aveva inizialmente chiesto in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’UAI per accertamenti e nuova decisione (doc. I, pag. 6).

10

E. 20 2.11.   Nella presente fattispecie l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita l’11 marzo 2016 (pag. 286 e seguenti incarto AI) e da cui emerge una percentuale d’invalidità complessiva del 26.5%.

L’insorgente contesta le conclusioni sostenendo che esse sono in contrasto con le valutazioni del dr. med. __________ di una incapacità quale ausiliaria di pulizie, lavoro simile a quello di casalinga, del 50%. Inoltre l’inchiesta è stata effettuata nel marzo 2016 e retroagisce fino al 2012. Occorre pertanto applicare le limitazioni accertate dai medici di un’incapacità del 100%, rispettivamente del 50% in ambito domestico.

Le censure vanno respinte.

Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Inoltre va tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e va ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste.

Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

2.13.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica ed ortopedica) per il periodo da gennaio 2016 e per eventuali ulteriori necessari accertamenti derivanti dalle risultanze del nuovo referto.

Va ancorarammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

2.14.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI nella misura di fr. 400 e della ricorrente nella misura di fr. 100.

L’insorgente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da un avvocato, a diritto a ripetibili parziali (art. 61 LPGA).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2017.20

cs

Lugano

8 settembre 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 5 gennaio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Occorre poi fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In concreto non vi è alcun motivo per scostarsi da quanto affermato dalla medesima ricorrente quando ancora ne ignorava le conseguenze giuridiche. Ella ha in sostanza confermato, nel 2016, quando i figli, nati nel 1984, 1993 e 1998 erano già grandi, che essa, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare al 50% per l’azienda del marito. Del resto non risulta che l’assicurata, in precedenza, si sia iscritta in disoccupazione come persona occupata al 50% alla ricerca di un posto di lavoro a tempo parziale o pieno. Né tantomeno essa pretende il contrario.

Nelle more processuali il medico SMR, dr. med. __________, il 6 marzo 2017, dopo aver preso atto della presa di posizione del perito reumatologo, dr. med. __________ del 23 febbraio 2017 che ha esaminato il referto del 24 gennaio 2017 della dr.ssa __________, caposervizio della __________ di __________, ha confermato la sua valutazione (doc. IV/1+2).

Pendente causa la ricorrente ha prodotto un referto del 20 febbraio 2017 della dr.ssa med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH (doc. B1) e un referto del 21 marzo 2017 della __________ di __________ (doc. B2).

Con annotazione del 24 aprile 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dalle nuove precisazioni psichiatriche __________ pervenute agli atti, rispettivamente della dr.ssa med. __________ del 13.04.2017 (ndr: non allegate dal medico SMR e non presenti agli atti), emerge la necessità della rivalutazione dello stato di salute psichico dell’A.. Inoltre è lecito notare che l’ultima valutazione reumatologica dell’A. è avvenuta il 18.01.2016 da parte del dr. med. __________. Per cui per una oggettiva ed attuale valutazione medica è necessaria una perizia pluridisciplinare avente lo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal 2016 ad oggi, rispettivamente la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue” (doc. X/1).

L’interessata ha prodotto ulteriori referti della __________ di __________ del 12 aprile 2017 (doc. C) e del 23 giugno 2017 (doc. D).

2.8.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid.4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente(STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398)e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.9.   Nel caso di specie, alla luce della documentazione medica prodotta nelle more processuali e delle valutazioni espresse dal medico SMR, dr. med. __________, in data 24 aprile 2017 (doc. X/1), questo TCA non può confermare la decisione impugnata.

Infatti, sia lo stesso medico SMR, sia l’amministrazione ritengono necessario procedere con ulteriori accertamenti medici, e meglio l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, per stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute dopo l’allestimento della perizia del 18 gennaio 2016 del dr. med. __________ (pag. 256 e seguenti incarto AI) ed in seguito alla presa a carico psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________ (doc. B1).

A quest’ultimo proposito, il 20 febbraio 2017 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato di aver in cura l’insorgente dal 14 luglio 2016 a causa di uno stato ansioso depressivo in relazione ad una complessa problematica fisica e, dopo aver descritto lo stato valetudinario dell’insorgente, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi professione.

Un nuovo accertamento medico è ancor più necessario ritenuto come lo stesso medico SMR, alla luce della documentazione medica redatta dagli specialisti della __________ di __________, ha rilevato come l’ultima valutazione reumatologica risale al 18 gennaio 2016 e che per una oggettiva ed attuale valutazione medica è necessaria una perizia pluridisciplinare (e dunque non solo bidisciplinare) avente quale scopo l’evoluzione dello stato di salute dell’interessata dal gennaio 2016 ad oggi, rispettivamente la capacità lavorativa in attività abituale ed adeguata (doc. X/1).

Questo TCA rileva in primo luogo che la medesima insorgente, con il ricorso, aveva inizialmente chiesto in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’UAI per accertamenti e nuova decisione (doc. I, pag. 6).

10

20

2.11.   Nella presente fattispecie l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita l’11 marzo 2016 (pag. 286 e seguenti incarto AI) e da cui emerge una percentuale d’invalidità complessiva del 26.5%.

L’insorgente contesta le conclusioni sostenendo che esse sono in contrasto con le valutazioni del dr. med. __________ di una incapacità quale ausiliaria di pulizie, lavoro simile a quello di casalinga, del 50%. Inoltre l’inchiesta è stata effettuata nel marzo 2016 e retroagisce fino al 2012. Occorre pertanto applicare le limitazioni accertate dai medici di un’incapacità del 100%, rispettivamente del 50% in ambito domestico.

Le censure vanno respinte.

Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Inoltre va tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e va ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste.

Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

2.13.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica ed ortopedica) per il periodo da gennaio 2016 e per eventuali ulteriori necessari accertamenti derivanti dalle risultanze del nuovo referto.

Va ancorarammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

2.14.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI nella misura di fr. 400 e della ricorrente nella misura di fr. 100.

L’insorgente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da un avvocato, a diritto a ripetibili parziali (art. 61 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti