Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi. § La decisione del 20 luglio 2017 dellUfficio AI del Cantone Ticino è annullata. §§ Gli atti sono trasmessi allUfficio AI del Cantone __________ per ragione di competenza. 2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI del Canton Ticinoche verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) per ripetibili. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2017.144
rg/sc
Lugano
8 novembre 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 20 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - con decisione 19 ottobre 2010 lUfficio AI per gli assicurati re-sidenti allestero (UAIE) aveva riconosciuto a RI 1 allora domiciliato in Italia e titolare di un permesso G (doc. AI 3, 62,
87) il diritto ad una (mezza) rendita da agosto 2010 sospesa da gennaio 2011 a motivo dellerogazione di indennità giornaliere nellambito di una riformazione profes-sionale. Dal mese di giugno 2012 lassicurato è stato nuovamente posto dalla medesima autorità al beneficio di una rendita (intera) dinvalidità (doc. AI 31, 37, 111, 113);
- nellambito della procedura di revisione avviata nel marzo 2015 (doc. AI 120), per decisione 20 luglio 2017 confermativa dellavviso di sospensione comunicato in data 7 giugno 2017 (doc. AI 169) sospettando lerogazione indebita di pre-stazioni riconducibile ad una asserita violazione dellobbligo di informare da parte dellassicurato, nellattesa di completare accertamenti medici ed economici lUfficio AI del Cantone Ticino ha sospeso in via provvisionale il versamento della rendita;
- contro suddetta decisione insorge lassicurato, rappresentato dallavv. RA 1, postulando lannullamento del provvedimento dopo aver sostenuto di non aver violato lob-bligo dinformare di cui agli artt. 77 OAI e 31 LPGA;
- con la risposta di causa, ribadendo nel merito per quanto è dato di capire la fondatezza della decisione di sospensione lUfficio AI del Cantone Ticino evidenzia tuttavia come non disponesse della facoltà di emanare tale provvedimento in quanto territorialmente incompetente giusta lart. 40 cpv. 2ter OAI;
- interpellata da questa Corte, con scritto 12 ottobre 2017 la rappresentante dellassicurato ha chiesto lo stralcio dai ruoli della causa notificando in ogni caso alcuni mezzi di prova e ri-badendo nel merito linfondatezza del provvedimento di sospensione;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015, 8C_855/2010 dell11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo lart. 55 cpv. 1 LAI, per principio, lUfficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dellassicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e lesame delle richieste è competente lufficio AI nel cui campo dattività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). Riservati i capoversi 2bis-2quater dellart. 40 OAI, lufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI);
- giusta lart. 40 cpv. 1 lett. b OAI se gli assicurati sono domiciliati allestero, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, per la ricezione e lesame delle richieste è competente lufficio AI per gli assicurati residenti allestero. A norma dellart. 40 cpv. 2 OAI per la ricezione e lesame delle richieste dei frontalieri è competente lufficio AI nel cui campo dattività essi esercitano unattività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga allepoca della loro attività frontaliera. Lufficio AI per gli assicurati residenti allestero notifica le decisioni.Giusta lart. 40 cpv. 2bis OAI per gli assicurati domiciliati al-lestero ma che dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA), la ricezione e lesame delle richieste sono di competenza dellufficio AI nel cui campo dattività gli assicurati hanno la loro dimora abituale, ritenuto che se durante la procedura un assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in Svizzera, la competenza passa allufficio AI per gli assicurati residenti allestero (anche nel caso in cui, durante la procedura, lassicurato domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio allestero, la competenza passa allufficio AI per gli assicurati residenti allestero; art. 40 cpv. 2quater OAI);
- lart. 88 cpv. 1 OAI dispone che la revisione è avviata dalluffi-cio AI che alla data dellinoltro della domanda di revisione è competente ai sensi dellart. 40 OAI, ritenuto che se durante la procedura un assicurato domiciliato allestero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera, la competenza passa allufficio AI nel cui campo dattività lassicurato ha la sua dimora abituale o il suo domicilio (art. 40 cpv. 2ter OAI)(sul punto v. ancheMüller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 16, nota marginale 856, p. 153);
- dagli atti dellincarto AI risulta che allinizio della procedura di revisione (26 marzo 2015, doc. AI
120) RI 1 era domiciliato in Italia (doc. AI 120). In applicazione dellart. 40 cpv. 2 OAI lUfficio AI del Cantone Ticino aveva assunto la ricezione e lesame del caso. Il 18 aprile 2016 - nel corso quindi della procedura di revisione - lassicurato ha ottenuto un permesso di dimora (B) risiedendo in Svizzera dapprima nel Comune di __________ (__________), frazione di __________ ed in seguito, dal 10 maggio 2017, a __________, Comune di __________ (__________) (doc. AI 140, 153, 172, 173);
- come accennato, con decisione 20 luglio 2017 confermativa dellavviso di sospensione comunicato in data 7 giugno 2017 (doc. AI 169) sospettando lerogazione indebita di prestazioni, nellattesa di completare accertamenti medici ed econo-mici lUfficio AI del Cantone Ticino ha deciso la sospensione in via provvisionale del versamento della rendita;
- nel caso concreto, a seguito del trasferimento della dimora dellassicurato nel Cantone ____________________ a partire dal 18 aprile 2016, giusta lart. 40 cpv. 2ter OAI la competenza ad esaminare e decidere sul diritto a prestazioni di RI 1 spettava allUfficio AI del Cantone __________ e non a quello del Cantone Ticino, il quale addirittura non sarebbe stato competente a notificare la decisione di sospensione neppure nel caso in cui non vi fosse stato suddetto trasferimento di dimora (in applicazione dellart. 40 cpv. 2 ultima frase OAI, la notifica incombeva segnatamente allUAIE);
- secondo giurisprudenza,di principio una decisione resa da un ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013 dell11 marzo 2014 consid. 5.2 con rinvii; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 pubblicata in SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145; ZAK 1989 S. 606; DTF 122 I 97 consid. 3a). Per motivi di economia processuale, si può prescindere dallannullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti allautorità competente se leccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010, consid. 2.2; STF 9C_181/205 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1); SVR 2005 IV Nr. 39; STFA I 8/02 del 16 luglio2002, U 152/02 del 18 febbraio 2003; DFT 139 II 384 consid. 2.3);
- nella fattispecie in esame la decisione 20 luglio 2017 dellUffi-cio AI deve essere annullata perché emanata da unautorità territorialmente incompetente e gli atti trasmessi allUfficio AI del Cantone ____________________ per competenza decisionale. La vertenza non è infatti suscettibile di essere decisa nel merito da parte dello scrivente Tribunale conformemente alla suevocata giurisprudenza già solo per il fatto che lincompetenza del-lUfficio AI del Cantone Ticino è stata ravvisata dallammini-strazione medesima e (per lo meno implicitamente) condivisa dal ricorrente (cfr. VI);
-secondo lart. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative allasse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- stante la soccombenza dellUfficio AI del Cantone Ticino (che già nel marzo 2017 ha avuto conoscenza del trasferimento di dimora dellassicurato nel Cantone __________; doc. AI 148),nel caso in esame le spese per fr. 500 sono poste a suo carico con lobbligo di rifondere allinsorgente fr. 1'500 per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 20 luglio 2017 dellUfficio AI del Cantone Ticino è annullata.
§§ Gli atti sono trasmessi allUfficio AI del Cantone __________ per ragione di competenza.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI del Canton Ticinoche verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti