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32.2017.134

Seconda damanda di prestazioni negata in assenza di un grado di invalidità sufficiente. La ricorrente contesta e chiede una rivalutazione della situazione medica. TCA conferma la decisione

Ticino · 2017-07-06 · Italiano TI
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Seconda damanda di prestazioni negata in assenza di un grado di invalidità sufficiente. La ricorrente contesta e chiede una rivalutazione della situazione medica. TCA conferma la decisione

Erwägungen (11 Absätze)

E. 4 Competenze: grado di disabilità non emergono limitazioni nell'espressione delle competenze attese visto il background formativo dell'assicurata.

E. 4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt.

(…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa

alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare la

presunzione

secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla

pubblicazione, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova

procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di

tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi

psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a

medio-gravi

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in:

www.bger.ch)

.

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.4.   Un

prima domanda di prestazioni del maggio 2009 di RI 1 era stata respinta

mediante decisione del 25 maggio 2010, con la quale l’amministrazione, sulla

base anche di una perizia psichiatrica datata 25 novembre 2009 (doc. AI 20),

aveva stabilito che l’assicurata, a dipendenza dei problemi psichici di cui soffriva,

se era stata inabile al lavoro al 100% dal 4 marzo al 15 giugno 2009 e al 50%

dal 16 giugno 2009, dal novembre 2009 era da considerare nuovamente pienamente

abile al lavoro. Di conseguenza non era medicalmente oggettivata un’inabilità

lavorativa di lunga durata gusta l’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. AI 26).

Il

16 aprile 2014 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni. L’amministrazione

ha acquisito documentazione medica, segnatamente un rapporto della dr.ssa __________,

psichiatra curante, per la quale a dipendenza delle diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente (F33.1, 33.2), pregressa sindrome post-traumatica da

stress (F 43.1), l’assicurata era da considerare inabile al lavoro come cameriera

nella misura dell’80% dal novembre 2013 e del 50% dal luglio 2014 a motivo di “

apatia,

abulia, astenia, ansia, difficoltà di concentrazione”

(doc. AI 50). Ha

quindi interpellato l’assicurazione perdita di guadagno, __________, la quale

ha riconosciuto periodi di inabilità lavorativa dal 14 novembre 2013, dell’80%

dal novembre 2014, del 50% dal luglio 2014 e nulla dal mese di agosto 2014 (doc.

AI 56). Dal canto suo l’8 aprile 2016 la dr.ssa __________, nuova psichiatra

curante dal gennaio 2016, ha concluso che per le diagnosi di “

disturbo

depressivo ricorrente, episodio attuale medio grave F33.2, trauma familiare

complesso e condizionale attuale di tipo posttraumatico F 43.1, ansia

generalizzata F 41.1, rilevante difficoltà di occultazione Z 60.3, eventi

stressanti familiari Z 63.7

”, l’assicurata era da considerare inabile

completamente a motivo della “

condizione depressiva, al momento intensa e

molto prostrante

”, precisando tuttavia che in futuro era ipotizzabile una

lenta, benché parziale attività lavorativa (doc. AI 86). È quindi stato

prodotto il rapporto di dimissione relativo ad un ricovero dal 18 gennaio al 19

febbraio 2016 presso la Clinica __________ per le diagnosi di “

disturbo

depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD-10: F33.1)

”(doc.

AI 85).

L’amministrazione,

sentito il SMR, ha quindi ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata ad una

perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali

(CPAS). Gli psichiatri del CPAS, nel referto del 28 luglio 2016, eseguito dopo

valutazione degli atti medici agli atti, due consultazioni ambulatoriali, e

l’effettuazione di approfondimenti testali (valutazione psicodiagnostica o

psicometrica e dosaggi ematici), hanno posto le diagnosi con ripercussioni

sulla capacità di lavoro di “

Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio

di lieve entità in remissione (ICD 10 F 32.0), Disturbo di personalità istrionico

(ICD 10 F 60.4)”

.

Dopo

aver illustrato la situazione della paziente, i periti hanno infine concluso

che se l'assicurata era stata inabile in ogni attività nella misura del 100%

nei periodi di ricovero stazionario, dall’agosto 2014 era da considerare

inabile al lavoro in ogni attività nella misura di al massimo il 20% (riduzione

del rendimento); in un’attività paragonabile a quella di casalinga non vi erano

per contro limitazioni. Indicato era in ogni modo il prosieguo della terapia

psichiatrica per intervenire sugli aspetti personologici e motivare

l'assicurata ad un reinserimento socio-lavorativo, ritenuto tuttavia come la

messa in atto di una misura di aiuto al collocamento era sconsigliabile per una

scarsa motivazione al rientro al lavoro. Le risorse e i deficit dell’assicurata

sono stati descritti come segue:

"

C.     CONSEGUENZE SULLA

CAPACITA' DI LAVORO

1.      Descrizione di risorse e deficit – secondo

schema MINI ICF – APP –

1.

Rispetto delle regole: grado di

disabilità lieve

: la persona 6 in grado di rispettare appuntamenti,

impegni, di occuparsi di sé, della casa, di adattarsi alla routine quotidiana.

Gli aspetti personologici limitano parzialmente la capacità di reazione

emotiva.

2.

Organizzazione dei compiti: grado

di disabilità nessuno

: non emergono durante il colloquio deficit

oggettivi nell'svolgere il programma giornaliero.

3.

Flessibilità: grado di disabilità

lieve:

ha un appropriato repertorio di opzioni comportamentali, appare

limitata la capacità di supportare frustrazioni. Tuttavia come emerge è in

grado di adattarsi e integrarsi a nuove situazioni.

E. 5 Giudizio: grado di disabilità nessuno: l'assicurata e capace di capire fatti e situazioni nel loro contesto, trarre conclusioni, prendere le corrette decisioni passare all'azione come richiesto.

E. 6 Persistenza: grado di disabilità lieve: è in grado di assolvere i propri compiti ma per periodi ridotti, anche se non gravemente compromessi.

E. 7 Assertività: grado di disabilità nessuno: sa esprimersi bene compatibilmente con la formazione scolastica.

E. 8 Contatto con gli altri: grado di disabilità nessuno: è in grado di conversare adeguatamente con gli altri come emerge anche nella comunicazione con la sottoscritta.

E. 9 Integrazione nel gruppo: grado di disabilità nessuno: non significativi cambiamenti nel funzionamento interpersonale rispetto al passato.

E. 10 Relazioni intime: grado di disabilità nessuno: è capace di creare e mantenere legami stretti con i figli, e altri membri della famiglia.

E. 11 Attività spontanee: grado di disabilità non significativi cambiamenti nelle attività spontanee rispetto al passato.

E. 12 Cura di sè: grado di disabilità nessuno: si prende cura di sé, in modo soddisfacente, appare molto curata nei particolari estetici, appropriata al gruppo di riferimento.

E. 13 Mobilità: grado di disabilità

nessuno:

può andare a stare in tutti posti e situazioni, essere mobile,

usare i più comuni mezzi di trasporto, e muoversi a piedi, compatibilmente con

l'età.”

La

pratica è quindi stata sottoposta al medico SMR dr. __________, psichiatra, il

quale, nel rapporto finale del 17 agosto 2016, dopo aver esaminato la

documentazione agli atti, poste le diagnosi di “

F 32.0 Sindrome depressiva

ricorrente episodio attuale di lieve entità in remissione”

oltre a quella

senza influsso sull’abilità lavorativa di “

F60.4 Disturbo di personalità

istrionico”

, ha concluso per un’inabilità lavorativa nell’attività abituale

dell’80% dal 14 novembre 2013, del 50% dal 1° luglio 2014 e del 20% dal 1°

agosto 2014 (doc. AI 95).

L’amministrazione

ha quindi interpellato il consulente professionale, il quale, dopo aver

incontrato l’assicurata, nel rapporto del 7 dicembre 2016, fatte proprie le conclusioni

sull’abilità lavorativa stabilite dal SMR, effettuato un confronto dei redditi

che ha concluso per un grado di invalidità del 6%, ha concluso affermando che

l’assicurata non presentava limitazioni fisiche limitanti nella sua attività,

ragione per cui il lavoro fino ad allora svolto, così come quello di

inserviente o aiuto cucina, poteva essere svolto nella misura dell’80% (doc. AI

100).

Alla

luce di questa documentazione, con progetto di decisione del 30 dicembre 2016 l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che dall'esame della

documentazione acquisita agli atti risultavano medicalmente oggettivate, sia

nella sua abituale attività di cameriera/aiuto cucina/inserviente, sia in

qualsiasi altra attività idonea alle sue capacità, inabilità lavorative

dell’80% dal 14 novembre 2013 al 30 giugno 2014, del 50% dal 1° al 31 luglio 2014

e in seguito del 20% (intese come riduzione del rendimento), con un conseguente

grado di invalidità del 6%, insufficiente per l’attribuzione di una rendita

(doc. AI 104).

L’assicurata

si è opposta, tramite il suo legale, a queste conclusioni, producendo una

certificazione della psichiatra dr.ssa __________ del 10 marzo 2017, munita di

un rapporto relativo ad una degenza di due giorni alla clinica __________ dal 7

al 8 luglio 2016 per la diagnosi di “

autoavvelenamento intenzionale da

farmaci, sindrome mista ansioso depressiva F 41.2)”

. Nel suo rapporto la

curante ha, tra l’altro, affermato:

"

(…)

La

paziente è seguita presso il nostro studio dal 12 gennaio 2016 ad oggi.

La

condizione psicopatologica, nel corso della nostra valutazione, è rimasta pressoché

instabile e lo stato di sofferenza appare profondo.

Lo

stato psicopatologico è dominato da una condizione depressiva costante, con

apatia, riduzione del piacere di svolgere le attività della quotidianità. Il

ritmo sonno-veglia appare intralciato con sonno poco ristoratore.

Presenta

frequenti e subentranti episodi di natura dissociativa post-traumatica (come se

la stanza sia stretta e vissuti dispercettivi somatici).

Lo

stato psichico, negli ultimi mesi, è apparso dominato da costante apatia, umore

depresso, idee di morte a tratti francamente progettuali, intensa stanchezza,

inappetenza, calo ponderale. Mimica ipo-espressiva e cupa. Fatica a verbalizzare

i propri vissuti interiori e presenta intense ruminazioni depressive e angosciose,

prevalentemente incentrate sulle situazioni traumatiche pregresse (morte della

figlia e violenze subite).

Trascorre

la giornata con modalità angosciate, apatiche e ritirate. Difficilmente è in

grado di tollerare la solitudine e in casa fa ben poco, intensamente supportata

dai familiari.

Sono

emersi, con modalità ripetuta, episodi in cui «avrebbe voluto assumere i

farmaci tutti insieme » e pertanto era stato disposto, in via prudenziale, che

i farmaci li gestisse la figlia maggiore, per il rischio di assunzione

incongrua anticonservativa.

Dall'autunno

2016 è stata intrapresa una psicoterapia di sostegno presso il nostro studio, a

cura della psicologa __________ (la precedente terapeuta, dr.ssa __________,

non era più disponibile per congedo).

Anche

la psicologa che segue la paziente descrive le difficoltà della Assicurata:

<<Impressionante

è il congelamento totale con il quale mi comunica le notizie traumatiche

personali, con modalità poco in contatto con il proprio sé. Mi rendo conto che

sia assolutamente necessario una grande cautela con questa paziente, per il

rischio di ulteriore scompenso. La paziente, peraltro, è molto in difficoltà

per quel che concerne buona parte degli aspetti del quotidiano>>.

I

colloqui psicoterapici avvengono a cadenza quindicinale, tuttavia la paziente

appare estremamente affaticata, a volte deve annullare le sedute, si sente angosciata

e mostra una estrema fatica ad esplorare le proprie dinamiche personali, ad

accedere al proprio vissuto traumatico.

Il

vissuto soggettivo della paziente è di estremo malessere, anche di tipo somatico,

oltre che psicologico: spesso ha mal di testa, si sente tesa, angosciata e in

costante stato ansia. Le problematiche della quotidianità la sfiancano e la spaventano

e la fanno sentire completamente in balia degli eventi. Si sta ipotizzando di

chiedere un aiuto di tipo curatelare.

La

paziente vive uno stato angoscia terebrante e di ansia tale da trovarsi

completamente congelata e in preda al pianto (spesso osservabile in seduta) e anche

la sua capacità quotidiana nell'organizzarsi è davvero inficiata. Nel corso

della sedute il tema ritornante, benché  difficilmente accessibile nelle sue

sfaccettature, è Il tema dei traumi subiti da parte del marito, del suo

sconfinato stato di tristezza e di come non riesca a farvi fronte, inoltre

emerge un affossante vissuto di colpa e di inadeguatezza rispetto alla sua famiglia.

E' a

tuttora in corso una farmacoterapia a base di antidepressivi, ansiolitici e

stabilizzanti dell'umore, che solo in misura parziale appare efficace (Wellbutrin

XR 150 mg 1-0-1-0; Seroquel XR 150 mg 2 cp die).

Nel

corso del 2016 la paziente ha subito due ricoveri in clinica psichiatrica,

anche per motivi di tipo anticonservativo, a testimonianza del suo grave stato

di deriva psicologica.

La

diagnosi psichiatrica è complessa, si fritta di un Disturbo depressivo,

episodio attuale medio-grave F33.2; Trauma familiare complesso e condizione

post-traumatica F 43.1; Ansia generalizzata F 41.1; Rilevante difficoltà di

acculturazione Z 60.3; Eventi stressanti familiari Z 63.7.

La

diagnosi, pertanto, ci appare seria, per lo stato depressivo persistente, per

la condizione post-traumatica, per lo stato di ansia costante e pertanto tali

elementi a tuttora indicano una condizione di inabilità al 100%.

Per

quanto riguarda I rilievi peritali a cura della dr.ssa __________ a cui la

paziente 6 stata sottoposta nel luglio 2016, desidero esprimere qualche

riflessione.

1. La

dr.ssa __________ ha incontrato la paziente il 9 giugno e il 26 luglio 2016: la

seconda seduta peritale è avvenuta a poche settimane dalla conclusione del ricovero

presso la clinica __________ di ____________, in regime coatto (vedasi lettera

di dimissione).

La

perizia è stata effettuata in un periodo precedente e successivo al ricovero In

clinica __________ di __________ (ricovero avvenuto dal 7 luglio al 8 luglio

2016), peraltro dopo un autoavvelenamento intenzionale da farmaci (vedi lettera

di dimissione), con ricovero in regime coatto,

pertanto in una condizione

psicologica di estremo disagio, in fase di recupero psichico e presumibilmente

non in uno stato ottimale per essere sottoposta ad una valutazione approfondita

e oggettiva

.

E'

piuttosto singolare che dalla perizia della dr.ssa __________ NON risultino

riflessioni o accenni relativamente al ricovero del luglio 2016, al significato

del gesto della paziente, alla sua gravità e alle implicazioni

diagnostico-prognostiche e dunque mi viene il sospetto che la Perita non

disponesse di questo importante dato di decorso (nella lista degli atti a sua

disposizione, descritta dalla Perita, non figura il ricovero di cui sopra).

2. Il

dr. __________ ha tentato di sottoporre alla testistica la paziente in data 4

luglio 2016, ovvero pochi giorni prima che la paziente effettuasse il gesto

autolesivo.

È

lecito chiedersi quali siano le correlazioni tra questi due eventi e in che

modo lo stato di stress che la paziente ha manifestato il giorno della

valutazione, correlato alla testistica (ben descritto peraltro dal dr. __________),

possa essere stato un fattore concomitante e precipitante per il ricovero, dato

il malessere profondo, e già in atto precedentemente, esperito dalla paziente.

Crediamo

che proprio l'intensa sofferenza strutturale, affettiva post-traumatica e

dissociativa della paziente sia stata un grave impedimento per consentire di

portare a termine la testistica del dr. __________.

3. A

mio giudizio sarebbe auspicabile che tali tests psicologici siano eventualmente

ripetuti in una condizione più opportuna per la paziente: infatti vi 6 il rischio

che le conclusioni del perito psicologo siano poco conformi al reale stato di

malessere, profondo e strutturale, in cui versa la paziente.” (doc. AI 112)

L’amministrazione,

sentito il medico SMR, ha sottoposto questa certificazione ai periti del CPAS,

i quali, con scritto del 23 maggio 2017, hanno preso posizione sulle

allegazioni della curante, confermandosi integramente nelle proprie conclusioni

peritali, sottolineando come emergessero gravi discrepanze fra le informazioni

documentate negli atti e quelle riferite dall'assicurata sia in termini clinici

che anamnestici. cfr. doc. AI 116 e in esteso al consid. 2.6).

Con

decisione del 6 luglio 2017 l’amministrazione ha quindi confermato il rigetto

della domanda di prestazioni, motivando:

"

(…)

Esito

degli accertamenti:

Dall'esame

di tutta la documentazione acquisita agli atti, nonché dalla perizia specialistica

del 28.07.2016 eseguita dal Centro peritale per le assicurazioni sociali,

risultano medicalmente oggettivate le seguenti inabilità lavorative sia nella

sua abituale attività di cameriera / aiuto cucina / inserviente, sia in

qualsiasi altra attività idonea alle sue capacità:

80% dal

14.11.2013 al 30.06.2014

50% dal

01.07.2014 al 31.07.2014

20% dal

01.08.2014

(inteso

come riduzione del rendimento)

Sulla

base delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in seguito valutato l'incidenza

del danno alla salute sulla capacità di guadagno.

Al fine

di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento

ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente

dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della sentenza del Tribunale

cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della

Corte plenaria del Tribunale federale è stata stabilita l'inapplicabilità dei

valori regionali (tabella TA13). La giurisprudenza impone infatti che il

reddito da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1).

Su tale

importo può ancora essere operata una riduzione fino ad un massimo del 25% ad

assicurati che, a causa della particolare situazione personale e professionale,

non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno residua e che

pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato.

Facendo

riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1 nazionale, media di tutte le

categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore femminile,

anno 2014) e considerando una capacità lavorativa ridotta del 20% (diminuzione

del rendimento) per motivi medici, si evince che lei potrebbe ancora conseguire

un reddito annuo lordo di Fr. 41'780.00 svolgendo un'attività idonea al suo

stato di salute. Confrontando questo reddito con quello realizzabile

nell'attività da lei svolta a tempo pieno prima dell'insorgenza del danno alla

salute, pari a Fr. 44’291.00 annui lordi (ossia Fr. 3'407.00 per tredici

mensilità per l'anno 2014, secondo le indicazioni del datore di lavoro), ne

risulta una perdita economica rispettivamente un grado d'invalidità del 6%.

Confronto

dei redditi:

senza

invalidità           CHF 44'291.00

con

invalidità               CHF 41'780.00

Perdita

di guadagno   CHF 2'511.00 = Grado d’invalidità 6%

Essendo

il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Provvedimenti

professionali volti al conseguimento di una qualifica (riformazione) non sono

proponibili, oltre che per il mancato raggiungimento di un grado d'invalidità

di almeno il 20% anche per l'assenza di una qualifica di base.

Il

nostro Ufficio affiderà tuttavia un mandato al Servizio di collocamento Al al

fine di sostenerla nella ricerca di un'attività lucrativa.

Osservazioni

al progetto di decisione del 30.12.2016:

Il

03.02.2017 riceviamo agli atti le osservazioni dell'Avvocato RA 1.

La

contestazione, a sfondo unicamente medico, è stata rinforzata tramite corrispondenza

giunta all'incarto il 14.03.2017, comprensiva di documentazione medica tra cui

un rapporto allestito dalla Dr.ssa med. __________.

Abbiamo

sottoposto i nuovi atti al nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha

richiesto a sua volta una presa di posizione da parte dei periti chiamati in

causa per la valutazione.

Dopo

aver visionato il documento firmato dalla Dr.ssa med. __________ (__________) e

Dr.ssa med. __________ (__________), il nostro Servizio Medico Regionale (SMR)

ha confermato la precedente presa di posizione.

Pertanto,

rimane vigente quanto indicato nel progetto di decisione del 30.12.2016, ovvero

che non vi è nessun diritto ad una rendita d'invalidità e a provvedimenti

professionali in quanto il grado Al risultante al termine dei dovuti

accertamenti viene stabilito nella misura del 6%. Il nostro Ufficio affiderà

tuttavia un mandato al Servizio di collocamento Al al fine di sostenere la

Signora RI 1 nella ricerca di un'attività lucrativa.” (doc. AI 118)

Di

fronte al TCA la ricorrente ha prodotto una nuova presa di posizione della

dr.ssa __________ del 4 agosto 2017, in merito alla quale si è espresso il

medico SMR in data 14 settembre 2017 (doc. B e V/2; cfr. al consid. 2.6).

2.5.   Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad

art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.6.

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti,

questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 28

luglio 2016 del CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali.

In

particolare, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle convincenti e

approfondite considerazioni espresse dai periti del CPAS, i quali, dopo attenta

valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un accurato esame

clinico in due sessioni, l’esecuzione di esami clinici e testali e delle descrizioni

soggettive, hanno correttamente ritenuto che l’assicurata, portatrice di una

Sindrome depressiva ricorrente (attuale episodio di lieve entità in remissione,

ICD 10 F 32.0) oltre ad un disturbo di personalità istrionico (ICD 10 F 60.4),

se era stata inabile in ogni attività nella misura del 100% nei periodi di

ricovero stazionario, successivamente al mese di agosto 2014 era da ritenere inabile

al lavoro nell’attività precedentemente esercitata e in ogni altra in misura

non superiore del 20%. I periti hanno illustrato come l’assicurata avesse

dimostrato nel corso dei colloqui un comportamento non verbale caratterizzato

da una facies ipermimica, uno sguardo partecipe, un tono della voce vivace,

un'espressione iperemotiva, teatrale, drammatizzante, con marcata labilità

emotiva, coscienza lucida, orientata nei parametri spaziotemporali su sé e

sull'oggetto. L’umore appariva lievemente depresso secondariamente ad eventi

socio-ambientali, oggettivamente normale slancio vitale, normale iniziativa

progettualità per il futuro, a tratti irritabilità se contraddetta;

soggettivamente riferiva umore gravemente deflesso, irritazione, oggettivamente

non emergevano sentimenti di insufficienza personale o scarsa autostima

oggettivi, non sentimenti di colpa, di rovina, unicamente preoccupazioni per il

proprio futuro economico. Al colloquio non erano peraltro presenti né ansia

psichica né somatica, benché l’assicurata riferisse di ansia, sotto forma di

urla che verosimilmente erano ascrivibili ad aspetti personologici, non

pensieri ossessivi, angoscia o ansia valutabili nei colloqui attuali. Del

resto, la forma del pensiero era caratterizzata da una certa incoerenza e

dissintonia fra i contenuti espressi e l'oggettività valutata, e il contenuto

del pensiero era polarizzato su sentimenti di vittimizzazione, rivendicazione,

non presenti disturbi del contenuto, attuali o pregressi, non ossessioni, e non

altri sintomi di disturbo di pensiero. La memoria appariva conservata, e non erano

presenti momenti di disattenzione né attiva né passiva, nè distraibilità,

disturbi qualitativi o quantitativi della memoria. Tutto ben valutato quindi

gli specialisti hanno, tra l’altro, concluso come segue:

"

7.      DISCUSSIONE

(…)

Durante

il colloquio peritale sono emerse notevoli discrepanze fra le informazioni

documentate negli atti e quelle riferite dall'assicurata (vedi nel dettaglio

anamnesi), discrepanze fra i sintomi descritti che attualmente risultano

clinicamente di lieve entità (vedi esame psichico) e quelli riportati in

particolare dalla curante; il comportamento mostrato durante la visita inoltre

apparso estremamente drammatizzante, ripetitivo, superficiale e incoerente

anche nell'espressione psicopatologica (vedi test neuropsicologici).

È

pertanto emersa la tendenza all'amplificazione dei sintomi psichici, che è

correlata anche ad aspetti di tipo personologico pertanto verosimilmente

inconsapevole, e a benefici secondari derivanti dal riconoscimento di un eventuale

patologia psichiatrica.

Ricordo

peraltro che la mia osservazione è abbastanza sovrapponibile sia in termini

clinici che in termini di contraddittorietà con quella del 2009 effettuata

dalla Dr. __________ (vedi atti).

Il

quadro giunto a osservazione è correlato quindi verosimilmente ad aspetti

premorbosi di tipo personologico, e aspetti socio-famigliari con difficoltà

relazionali con il marito, difficoltà economiche, e disturbi somatici descritti

tuttavia in modo superficiale e approssimativo, non ascrivibili ai criteri

diagnostici secondo ICD-10 di disturbo somatoforme.

(…)

Come

evidenziato dalla sintomatologia clinica valutata oggettivamente

(soggettivamente espressa in modo drammatico ma incoerente, superficiale e

vago), al momento dell'attuale perizia forma e gravità dei sintomi oggettivi

oltre che le loro manifestazioni concrete hanno evidenziato un quadro che si

distanzia nettamente dalla valutazione della Dr.ssa __________, in particolare

segnalo la presenza di: un umore solo lievemente deflesso con frequenti crisi

di pianto ascrivibili ad aspetti personologici ed alla drammatizzazione, non

presenti crisi di ansia, attualmente non significativa astenia, abulia e

anedonia, l'assicurata è in grado di occuparsi di sé con cura e dedizione, non

oggettivo rallentamento psicomotorio (vedi anche incongruenza durante i test

neuropsicologici).

(…)

Complessivamente

siamo confrontati con un'assicurata con attuale lieve disabilità determinata da

aspetti psichici: in particolare l'interazione degli aspetti personologici e di

quelli affettivi sono fondamentali per comprendere la patologia di questo caso.

In particolare gli aspetti personologici di tipo istrionico determinano la

tendenza a drammatizzare i propri vissuti, vivere in modo emotivamente

instabile, tendenza alla teatralità e a comportamenti di tipo dimostrativo

(come la recente ingestione incongrua di medicamenti). Ritengo pertanto che

attualmente i principali aspetti che determinano l'inabilità sono di tipo

personologico, e solo in lieve misura di tipo affettivo: sussiste fragilità

strutturale e una identificazione con il ruolo di "vittima" che

verosimilmente irrigidisce sulla posizione di "rivendicazione ad avere

un'indennità”.

Le

limitazioni funzionali correlate a fattori di ordine medico-psichiatrico come

descritto di seguito e dallo schema Mini-ICF App, (nello schema vedi anche le

risorse funzionali residuali, l'esame particolareggiato delle ripercussioni

delle incapacità al lavoro fatta valere su tutti gli ambiti di vita), sono: la

presenza di instabilità emotività, ridotta tolleranza allo stress e alle

frustrazioni, dolorabilità diffusa, scarse capacità di mentalizzazione.

Tra

le risorse intrapsichiche segnalo attualmente la presenza di una buona cura

personale, autonomia negli spostamenti, buone competenze manuali, non

compromissione cognitiva, buone capacità relazionali intrafamigliari, non

sintomi di ansia significativa, non attuali sintomi ascrivibili secondi i

criteri di dell'ICD10 a disturbo da ansia generalizzata.

Per

quanto concerne la cura finora effettuata l'assicurata è in cura dalla Dr.ssa __________

con una terapia di Wellbutrin XR 150 mg 2 cp, Depakine Chrono 500 mg 1 1/2 cp,

Seroquel 50 mg, Valium 10 mg: tale trattamento tuttavia attualmente non viene

assunto regolarmente, e in dosaggi sono nettamente inferiori a quelli

prescritti: tale dato viene fermamente più volte negato dall'assicurata che

asserisce di assumere i medicamenti regolarmente ma senza beneficio. Per ciò

che riguarda un reinserimento lavorativo l'assicurata non ha effettuato

tentativi, autonomi, non sembra motivata ad un impegno di tipo lavorativo,

chiede esplicitamente un indennizzo.”

Sulla

base di queste osservazioni, poste le menzionate diagnosi, i periti hanno

quindi con pertinenza concluso che il quadro era correlato e caratterizzato da

una storia personale e socio-ambientale precaria e traumatica, oltre che ad

aspetti personologici che molto verosimilmente determinavano una tendenza

all'amplificazione e alla drammatizzazione della sintomatologia psichica, e una

predisposizione a reazioni di disadattamento. Nella descrizione delle risorse e

dei deficit, hanno quindi individuato un grado di disabilità lieve negli ambiti

Rispetto delle regole”, Flessibilità, Persistenza”

mentre che negli

ambiti “

Organizzazione dei compiti, Competenze, giudizio, Assertività,

Contatto con gli altri, Integrazione nel gruppo, Relazioni intime, Attività

spontanee, Cura di sé, Mobilità”

non emergevano limitazioni.

Tutto

ben considerato i periti hanno quindi concluso - sulla base di un’approfondita

analisi della documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata,

dell'esame clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della

descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle

descrizioni soggettive - che l'assicurata era stata inabile in ogni attività

nella misura del 100% unicamente nei periodi di ricovero stazionario, mentre

che dal 1 agosto 2014 era da considerare inabile al lavoro in ogni attività nella

misura di non più del 20% (rendimento) e in attività paragonabili a quella di

casalinga dello 0% (doc. AI 94).

A

tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose

dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche, questo

Tribunale deve senza riserve aderire.

Del

resto le stesse sono state pienamente condivise anche dal medico psichiatra del

SMR, laddove nel rapporto finale del 17 agosto 2016, condivise le diagnosi

poste dal CPAS, ha concluso con pertinenza per la sussistenza, oltre l’agosto

2014, di un’inabilità lavorativa del 20% (cfr doc. AI 95).

La

ricorrente ha contestato queste conclusioni sulla base del parere della curante

psichiatra, dr.ssa __________, la quale nello scritto 10 marzo 2017 ha

sottolineato la presenza di uno stato psichico “

dominato da costante apatia,

umore depresso, idee di morte a tratti francamente progettuali, intensa

stanchezza, inappetenza, calo ponderale, mimica ipo-espressiva e cupa”,

ponendo

quindi

le diagnosi di “

Disturbo depressivo, episodio attuale

medio-grave F33.2; Trauma familiare complesso e condizione post-traumatica F

43.1; Ansia generalizzata F 41.1; Rilevante difficoltà di acculturazione Z

60.3; Eventi stressanti familiari Z 63.7”

, concludendo per un’inabilità lavorativa

totale. Riferendosi alla perizia del CPAS, la curante ha sollevato il quesito

di un’eventuale correlazione tra la valutazione neuropsicologica del dr. __________

del luglio 2016 e il gesto autolesivo compiuto dall’assicurata pochi giorni

dopo (cfr. doc. AI 112 e sopra al consid. 2.5. in esteso).

Ora,

su tale certificazione della psichiatra curante si sono espressi i periti del CPAS

il 23 maggio 2017 come segue:

"

In riferimento alla vostra richiesta del 14 aprile 2017 vi rispondo

come segue, in riferimento alle osservazioni della Dr. __________.

-   Come già evidenziato la paziente ha mostrato,

durante le valutazioni peritali e durante la valutazione testistica effettuata

dal Dr. __________ il 4 luglio 2016, un quadro clinico chiaramente discrepante

da quello descritto dalla curante, con una evidente "tendenza

all'amplificazione e drammatizzazione della sintomatologia psichica".

-   Come già evidenziato, vi prego di rileggere

l'anamnesi, emerge la non attendibilità della paziente, sia durante la mia

valutazione peritale che nell'approfondimento testale del Dr. __________. Sono

presenti gravi "discrepanze fra le informazioni documentate negli atti e

quelle riferite dall'assicurata" sia in termini clinici che anamnestici.

A

conferma di tale non attendibilità segnalo le dichiarazioni non veritiere

rispetto alla terapia medicamentosa: la paziente dichiarava una regolare

assunzione mentre la valutazione ematica segnala valori significativamente discostanti

dai range di trattamento.

Ricordo

inoltre che le mie osservazioni sovrapponibili alle mie sono state fatte anche

in passato dalla Dr. __________ nel 2009.

-   Per ciò che riguarda i ricoveri e gli agiti

autolesivi ricordo, come già descritto dalla mia valutazione, la presenza di

aspetti personologici che giustificano tali comportamenti che non sono

verosimilmente ascrivibili ad un quadro depressivo. "pattern pervasivo di

emotività eccessiva, emozioni rapidamente mutevoli, tendenza ad accentrare

l'attenzione, colloquio eccessivamente impressionistico, tendenza alla drammatizzazione,

espressione esagerata delle emozioni" (ICD 10 F 60.4).

-   Confermo pertanto la mia diagnosi e valutazione, e

ritengo opportuno considerare come invalidanti unicamente gli aspetti

personologici, pertanto una inabilità del 20%.

-   Non escludo che, per natura stessa di tale

disturbo personologico, la paziente possa amplificare ulteriormente nel tempo

la drammatizzazione del disagio psichico nel tentativo di "ottenere un

riconoscimento e accentrare l'attenzione".

-   Ritengo indispensabile pertanto, per non colludere

con tali aspetti, favorire un reinserimento sociale a discapito di una

ulteriore regressione clinica. Per tale motivo consiglio il proseguo delle cure

psicoterapiche che, secondo le linee guida, risultano indicate in casi di

disturbi di personalità.” (doc. AI 116)

Osservato

anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che le censure sollevate dalla

dr.ssa __________ non permettono di scostarsi dalle pertinenti e motivate

conclusioni cui sono giunti i periti del CPAS nella perizia del 28 luglio 2016.

In effetti

,

nuovamente esaminato il caso, le allegazioni della curante non

hanno potuto essere confermate né dal medico SMR dr. __________ (doc. AI 117)

nè, soprattutto, dai periti del CPAS, i quali nel citato scritto del 23 maggio

2017 hanno approfonditamente e in modo convincente illustrato i motivi per cui

le censure ventilate, ma del resto scarsamente motivate, non potevano consentire

una diversa conclusione sia per quanto riguarda le diagnosi da porre che per

quanto riferito alle eventuali limitazioni sulla capacità lavorativa. Sia

peraltro osservato che, contrariamente a quanto allegato dall’insorgente, la

perizia del CPAS non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza del

disturbo psichiatrico, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali

occorreva scostarsi dalla valutazione della curante.

D'altra

parte la valutazione della psichiatra curante, seppur divergente per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente e in parte

anche per quanto riguarda le diagnosi poste, non apporta nuovi elementi

oggettivi ignorati dai periti psichiatri e va quindi intesa nel senso di una

diversa valutazione delle conseguenze che le affezioni dell’interessata hanno

sulla sua capacità di lavoro.

A

queste conclusioni non può mutare nemmeno il nuovo scritto della dr.ssa __________

del 4 agosto 2017 che ha, tra l’altro, ribadito le proprie conclusioni e ha

riferito del rapporto di decorso della psicoterapeuta che ha ipotizzato la

presenza di una condizione dissociativa post-traumatica e un disturbo

affettivo, depressivo. Rilevato un certo miglioramento della situazione, la

terapeuta ha ritenuto tuttavia prematuro la ripresa di un impegno lavorativo.

La curante ha concluso affermando:

"

(…)

L'impressione, sia mia che

della psicologa __________, è che la risposta dell'ufficio invalidità alle

nostre osservazioni non sia entrata nel merito e negli approfondimenti da noi

elicitati e per questo credo che sia importante, egregio avvocato, il suo ruolo

superpartes di patrocinatore della causa della nostra Assicurata perché tali

risposte siano più puntuali.

E' possibile

che, in alcuni casi, i Terapeuti chiamati a valutare i pazienti in ambito peritale,

possano avere poca dimestichezza con i disturbi dissociativi e i temi

traumatici e per tale ragione sia complesso per loro rilevarli clinicamente.

Pertanto potrebbe essere opportuno che sia chiamato a valutare questa

Assicurata un Terapeuta esperto in questo tipo specifico di severi disturbi.

Come da

osservazione della psicologa (che a breve ultimerà lo stage di psicoterapia presso

il mio studio e pertanto vi sarà il tema del passaggio ad altro psicologo, probabilmente

la precedente psicoterapeuta, la dr.ssa __________, rientrata dal congedo) e

dalle mie valutazione psichiatriche, confermiamo la sofferenza psichica della

Assicurata, la severità e persistenza del disturbo, la necessità di una terapia

psicofarmacologica e la conseguente attuale incapacità lavorativa al 100%.

Suggerisco

un eventuale ricovero in ambito stazionario, per un ulteriore approfondimento,

osservazione e valutazione della sofferenza della paziente.

In

alternativa sottoporrei la paziente a una rivalutazione testistica, data che

non è stata precedentemente completata dall'ufficio invalidità (ricordo che il

dr. __________ ha dovuto interrompere la somministrazione della testistica per

ragioni psicopatologiche e di intenso malessere della paziente!!),

preferibilmente in uno studio esterno al nostro, in modo da essere il più

possibile “neutrali” (doc. B).”

In proposito il dr. __________,

psichiatra del SMR, nell’annotazione 14 settembre 2017 ha affermato:

"

Ho preso visione della

documentazione inerente il ricorso al TCA (GED 08.09.2017) con particolare

riferimento al rapporto medico della dr.ssa __________ del 04.08.2017 e

all'allegato rapporto di decorso della psicoterapeuta __________.

La

dottoressa __________ fornisce una valutazione diversa delle circostanze di

fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'accertamento

peritale.

La

dr.ssa __________, che si è espressa in qualità di perito, è un medico specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia e conseguentemente è da considerare qualificata

nella valutazione diagnostica, prognostica e delle ripercussioni della patologia

psichiatrica sulla CL dell'assicurata.

Le

conclusioni della dr.ssa __________ sono argomentate, come pure le ragioni per

le quali l'assicurata non sia stata in grado di completare la valutazione testistica

neuropsicologica. Lo status clinico oggettivato dal perito psichiatra secondo

il sistema AMDP è assolutamente incoerente con le dichiarazioni dell'assicurata

in sede di valutazione testistica neuropsicologica. La messa in evidenza del

perito e dal neuropsicologo della tendenza dell'assicurata ad accentuare la

sintomatologia è da ritenere con verosimiglianza preponderante corretta. Da una

persona compromessa come quanto dichiarato dall'assicurata in sede di

valutazione neuropsicologica (ad es. non riesce a denominare oggetti di uso

comune, non ricorda assolutamente niente di un breve brano letto per due volte,

inoltre verosimilmente a causa dello sforzo mentale effettuato per sottoporsi

all'esame neuropsicologico, peraltro interrotto, le insorge una cefalea tale da

impedirle di alzarsi dalla sedia a causa del rischio di perdere l'equilibrio)

non ci si può ragionevolmente attendere le attività da lei stessa descritte in

sede peritale alla dr.ssa __________ (ad es. si occuperebbe del giardino, della

cucina, preparando i pasti per tutta la famiglia, effettuerebbe passeggiate,

sarebbe autonoma nell'utilizzo dei mezzi pubblici).

Inoltre

dal recente rapporto della dr.ssa __________ emerge chiaramente come l'assicurata

non sia stata costante nell'assunzione di una farmacoterapia adeguata e che

avrebbe persino dimenticato di portar con sé i farmaci in occasione di una

visita a familiari in Svizzera interna, circostanza emersa grazie al riscontro

peritale oggettivo di un dosaggio ematico dei farmaci prescritti molto basso,

cosa sicuramente singolare in una paziente la cui sofferenza è così pervasiva.

Peraltro in sede peritale l'assicurata aveva negato categoricamente al perito la

mancata assunzione dei farmaci e ciò mina ulteriormente la attendibilità delle

dichiarazioni dell'assicurata, confermando le conclusioni peritali. Come pure

dal rapporto della dr.ssa __________ emerge che l'assicurata sia stata

incostante nella frequenza dei colloqui terapeutici, altro elemento critico che

riduce le possibilità di successo di qualsiasi approccio terapeutico. Per una

valutazione dell'incapacità lavorativa il più possibile oggettiva e per

considerare una patologia invalidante, le terapie dovrebbero essere state

regolarmente seguite, nel senso che le possibilità di trattamento ipotizzabili

ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di natura

ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo ottimale

e costante da un paziente collaborativo e risulta evidente che così non è

stato. Si conferma il rapporto finale SMR (GED 17.08.2016).”

Anche

a tali motivate considerazioni, che ben illustrano le ragioni per cui le

allegazioni della curante non permettono di distanziarsi dalle conclusioni

peritali, questo TCA, in assenza di elementi divergenti concreti, deve aderire.

Del

resto nella risposta di causa l’amministrazione ha nuovamente sottolineato, non

senza pertinenza, le incongruenze palesate dall'assicurata sia a livello di

perizia psichiatrica che di esame neuropsicologico, senza tralasciare di

ricordare come le medesime discrepanze fossero già state ravvisate anche dalla

dr.ssa __________, psichiatra che aveva avuto modo di valutare l'assicurata

nell'ambito della prima richiesta di prestazioni. In quell’occasione la dr.ssa __________,

nella perizia allestita per il CPAS il 25 novembre 2009, aveva in effetti evidenziato

la presenza di contraddizioni laddove l’assicurata aveva cercato di “

dipingere

un quadro della propria situazione a tinte più fosche di quelle che, in realtà,

non sono"

così come la scarsa compliance farmacologica (doc. AI 20).

Dette conclusioni erano altresì state confermate dal SMR con rapporto medico

del 16 dicembre 2009 (doc. AI 21). La poco attendibilità dei risultati in

quanto discrepanti rispetto a ciò che si poteva evincere dal comportamento dell’assicurata

è del resto stata evidenziata anche dal dr. __________ nel suo rapporto del 4

luglio 2016 (doc. V/1).

Val

qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al

consid. 2.4 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (STF

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017), che i periti del CPAS non hanno

applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare che le

problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla

terapia, ma hanno verificato l’

incapacità lavorativa della ricorrente

sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva. L’osservazione in merito

al livello - poco - collaborativo dell'assicurata nel trattamento dei propri

disturbi ha avuto invero carattere relativo nel presente caso, rilevato come da

diagnosi l'assicurata presenti un episodio depressivo di entità lieve, peraltro

in remissione, e questo fra l'altro malgrado l’assicurata abbia appunto

mostrato scarsa assiduità nelle cure proposte.

In siffatte circostanze, le censure ricorsuali sollevate dal patrocinatore

dell'insorgente al riguardo della perizia psichiatrica del CPAS devono essere

respinte.

Occorre

quindi concludere che l’assicurata ha contestato le conclusioni peritali senza

tuttavia produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in

qualche modo a questa Corte di considerare inattendibili le conclusioni del

CPAS e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla

capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile

dipartirsi. Né del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un

danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti

o un peggioramento successivo alla perizia del CPAS e entro la data della

decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino

al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va

qui ricordato che se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione del CPAS i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, alla

stessa va dunque attribuita piena forza probante.

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata sia stato

approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dagli specialisti

del CPAS, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 6

luglio 2017) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215

consid.

3.1.1

; 130 V 140 e 129 V 4;

cfr. pure STF 9C_863/2014 del

23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3

).

Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni del CPAS sono

stata avallate integralmente anche dallo psichiatra del SMR, il quale ha pure effettuato

un esame approfondito della fattispecie.

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che

per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la valutazione del CPAS e del SMR, unitamente alla

documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo

che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati),

è da ritenere dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti, 115 V 142

consid. 8b) che successivamente all’agosto 2014 l’insorgente vada ritenuta

abile nell’attività lavorativa esercitata nella misura dell’80%.

La

refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della

contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii

). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162

consid. 1d). Ne consegue che la richiesta della

ricorrente di essere sottoposta ad una nuova valutazione da parte di un

terapeuta esperto (come la dr.ssa __________), se del caso contestualmente ad

un ricovero, e/o ad una rivalutazione testistica (doc. I e IX), va respinta.

2.7.   Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro totalmente incontestato),

l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado di

invalidità (cfr. consid. 2.2 e per esteso al consid. 2.4), come segue:

"

(…)

Facendo

riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1 nazionale, media di tutte le

categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore femminile,

anno 2014) e considerando una capacità lavorativa ridotta del 20% (diminuzione

del rendimento) per motivi medici, si evince che lei potrebbe ancora conseguire

un reddito annuo lordo di Fr. 41'780.00 svolgendo un'attività idonea al suo

stato di salute. Confrontando questo reddito con quello realizzabile

nell'attività da lei svolta a tempo pieno prima dell'insorgenza del danno alla

salute, pari a Fr. 44’291.00 annui lordi (ossia Fr. 3'407.00 per tredici

mensilità per l'anno 2014, secondo le indicazioni del datore di lavoro), ne

risulta una perdita economica rispettivamente un grado d'invalidità del 6%.

Confronto

dei redditi:

senza

invalidità           CHF 44'291.00

con

invalidità               CHF 41'780.00

Perdita

di guadagno   CHF 2'511.00 = Grado d’invalidità 6% (…)”

Tale

calcolo merita di essere avallato.

Lo

stesso infatti si è correttamente fondato per quanto riguarda il salario

da

valida

sui dati comunicati nel settembre 2014 dall’ultimo datore di lavoro

dell’assicurata, lo __________, fissandolo quindi in fr. 44'291 annui (doc. AI

48).

Per

quanto riguarda invece il

salario ipotetico da

invalida, l’amministrazione si è correttamente basata

sui dati

statistici, utilizzando i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), prendendo quindi in

considerazione

un importo di fr. 52'224.--

conseguibili nel 2014

svolgendo un’attività semplice e ripetitiva,

livello di qualifica 4.

Stante

quindi, per il periodo successivo all’agosto 2014, una capacità lavorativa del 80%

in un’attività leggera adeguata, il reddito

da invalida

nel 2014 ammonta

a fr. 41

'780.--

(

fr. 52

'224

ridotti del 20% = fr. 41'780

).

Ritenuto

quindi, per il periodo dall’agosto 2014, un reddito da valida, come detto, di

fr. 44

'291.--

e da invalida di fr.

41'780.--,

si ottiene un grado d’invalidità del 6% ([44

'291

- 41

'780

] x 100 : 44

'291

= 6%) che non conferisce il diritto ad una

rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.2).

Si osservi in ogni modo che

anche volendo considerare la capacità lavorativa nell’attività da ultimo

svolta, l’esito non muterebbe, considerato come a fronte di un grado di abilità

lavorativa dell’80% ne deriverebbe comunque un grado di invalidità (20%) che pure

non raggiungerebbe un grado di invalidità pensionabile.

2.8.   In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato

all’assicurata una rendita d’invalidità.

La

decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova

domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale

delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.9.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico della ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’assistenza

giudiziaria gratuita.

2.10.   Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag.

48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto

un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre

2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria

risulta che la

ricorrente è divorziata, senza attività lucrativa,

e al beneficio di prestazioni assistenziali. L’assicurata non possiede inoltre

le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva

giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato

manifestamente privo di fondamento.

Essendo

dunque

nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.03.2018 32.2017.134 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.03.2018 32.2017.134 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.03.2018 32.2017.134

Seconda damanda di prestazioni negata in assenza di un grado di invalidità sufficiente. La ricorrente contesta e chiede una rivalutazione della situazione medica. TCA conferma la decisione

Raccomandata Incarto n. 32.2017.134 FC /sc Lugano 12 marzo 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 5 settembre 2017 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione del 6 luglio 2017 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nata nel 1974, di professione cameriera, aveva presentato una prima domanda di prestazioni nel maggio 2009. Le richiesta era stata respinta, dopo i necessari accertamenti medici ed economici, mediante decisione del 25 maggio 2010 con la quale l’amministrazione aveva stabilito che l’assicurata era stata inabile al lavoro al 100% dal 4 marzo al 15 giugno 2009, al 50% dal 16 giugno 2009, mentre che dal novembre 2009 era da considerare nuovamente pienamente abile al lavoro. Di conseguenza non era medicalmente oggettivata un’inabilità lavorativa di lunga durata gusta l’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. AI 26). Il 16 aprile 2014 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con progetto di decisione del 30 dicembre 2016, l’Ufficio AI, stabiliti periodi d’inabilità lavorativa dell’80% dal 14 novembre 2013 al 30 giugno 2014, del 50% dal 1° al 31 luglio 2014 e del 20% dal 1° agosto 2014, intesi come riduzione di rendimento, ed effettuato un confronto dei redditi, ha respinto la domanda essendo il grado di invalidità del 6% (doc. AI 104). Al progetto si è opposta l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, producendo documentazione medica, la quale è stata sottoposta ai periti psichiatrici. Sulla base della valutazione di questi ultimi, con decisione 6 luglio 2017 l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione (doc. AI 118). 1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurata, assistita dal suo legale, contesta le conclusioni dell’amministrazione, sottolineando le sue precarie condizioni di salute che le impedirebbero di esercitare un’attività lavorativa e producendo una certificazione della psichiatra curante. Chiede quindi una rivalutazione della situazione psichica, postulando altresì la concessione dell’assistenza giudiziaria (doc. I). 1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica e quella professionale poste alla base del provvedimento impugnato, producendo una valutazione neuropsicologica eseguita nel luglio 2016 e un’annotazione del 14 settembre 2017 del SMR. Con scritto 2 ottobre 2017 il legale dell’assicurata ha chiesto che la dr.ssa __________, specialista nella cura dei disturbi traumatici, venisse interpellata e il 9 ottobre 2017 ha fatto pervenire la documentazione a comprova della situazione finanziaria in cui versa la ricorrente. considerato, in diritto 2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni AI. 2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha, tra l’altro, diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84) . Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003). 2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257). Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa: " (…) 4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)” In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Infine, in due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch) . Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante. 2.4.   Un prima domanda di prestazioni del maggio 2009 di RI 1 era stata respinta mediante decisione del 25 maggio 2010, con la quale l’amministrazione, sulla base anche di una perizia psichiatrica datata 25 novembre 2009 (doc. AI 20), aveva stabilito che l’assicurata, a dipendenza dei problemi psichici di cui soffriva, se era stata inabile al lavoro al 100% dal 4 marzo al 15 giugno 2009 e al 50% dal 16 giugno 2009, dal novembre 2009 era da considerare nuovamente pienamente abile al lavoro. Di conseguenza non era medicalmente oggettivata un’inabilità lavorativa di lunga durata gusta l’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. AI 26). Il 16 aprile 2014 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni. L’amministrazione ha acquisito documentazione medica, segnatamente un rapporto della dr.ssa __________, psichiatra curante, per la quale a dipendenza delle diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (F33.1, 33.2), pregressa sindrome post-traumatica da stress (F 43.1), l’assicurata era da considerare inabile al lavoro come cameriera nella misura dell’80% dal novembre 2013 e del 50% dal luglio 2014 a motivo di “ apatia, abulia, astenia, ansia, difficoltà di concentrazione” (doc. AI 50). Ha quindi interpellato l’assicurazione perdita di guadagno, __________, la quale ha riconosciuto periodi di inabilità lavorativa dal 14 novembre 2013, dell’80% dal novembre 2014, del 50% dal luglio 2014 e nulla dal mese di agosto 2014 (doc. AI 56). Dal canto suo l’8 aprile 2016 la dr.ssa __________, nuova psichiatra curante dal gennaio 2016, ha concluso che per le diagnosi di “ disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale medio grave F33.2, trauma familiare complesso e condizionale attuale di tipo posttraumatico F 43.1, ansia generalizzata F 41.1, rilevante difficoltà di occultazione Z 60.3, eventi stressanti familiari Z 63.7 ”, l’assicurata era da considerare inabile completamente a motivo della “ condizione depressiva, al momento intensa e molto prostrante ”, precisando tuttavia che in futuro era ipotizzabile una lenta, benché parziale attività lavorativa (doc. AI 86). È quindi stato prodotto il rapporto di dimissione relativo ad un ricovero dal 18 gennaio al 19 febbraio 2016 presso la Clinica __________ per le diagnosi di “ disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD-10: F33.1) ”(doc. AI 85). L’amministrazione, sentito il SMR, ha quindi ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata ad una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS). Gli psichiatri del CPAS, nel referto del 28 luglio 2016, eseguito dopo valutazione degli atti medici agli atti, due consultazioni ambulatoriali, e l’effettuazione di approfondimenti testali (valutazione psicodiagnostica o psicometrica e dosaggi ematici), hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “ Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di lieve entità in remissione (ICD 10 F 32.0), Disturbo di personalità istrionico (ICD 10 F 60.4)” . Dopo aver illustrato la situazione della paziente, i periti hanno infine concluso che se l'assicurata era stata inabile in ogni attività nella misura del 100% nei periodi di ricovero stazionario, dall’agosto 2014 era da considerare inabile al lavoro in ogni attività nella misura di al massimo il 20% (riduzione del rendimento); in un’attività paragonabile a quella di casalinga non vi erano per contro limitazioni. Indicato era in ogni modo il prosieguo della terapia psichiatrica per intervenire sugli aspetti personologici e motivare l'assicurata ad un reinserimento socio-lavorativo, ritenuto tuttavia come la messa in atto di una misura di aiuto al collocamento era sconsigliabile per una scarsa motivazione al rientro al lavoro. Le risorse e i deficit dell’assicurata sono stati descritti come segue: " C.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO

1.      Descrizione di risorse e deficit – secondo schema MINI ICF – APP – 1. Rispetto delle regole: grado di disabilità lieve : la persona 6 in grado di rispettare appuntamenti, impegni, di occuparsi di sé, della casa, di adattarsi alla routine quotidiana. Gli aspetti personologici limitano parzialmente la capacità di reazione emotiva. 2. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità nessuno : non emergono durante il colloquio deficit oggettivi nell'svolgere il programma giornaliero. 3. Flessibilità: grado di disabilità lieve: ha un appropriato repertorio di opzioni comportamentali, appare limitata la capacità di supportare frustrazioni. Tuttavia come emerge è in grado di adattarsi e integrarsi a nuove situazioni. 4. Competenze: grado di disabilità non emergono limitazioni nell'espressione delle competenze attese visto il background formativo dell'assicurata. 5. Giudizio: grado di disabilità nessuno: l'assicurata e capace di capire fatti e situazioni nel loro contesto, trarre conclusioni, prendere le corrette decisioni passare all'azione come richiesto. 6. Persistenza: grado di disabilità lieve: è in grado di assolvere i propri compiti ma per periodi ridotti, anche se non gravemente compromessi. 7. Assertività: grado di disabilità nessuno: sa esprimersi bene compatibilmente con la formazione scolastica. 8. Contatto con gli altri: grado di disabilità nessuno: è in grado di conversare adeguatamente con gli altri come emerge anche nella comunicazione con la sottoscritta. 9. Integrazione nel gruppo: grado di disabilità nessuno: non significativi cambiamenti nel funzionamento interpersonale rispetto al passato. 10. Relazioni intime: grado di disabilità nessuno: è capace di creare e mantenere legami stretti con i figli, e altri membri della famiglia. 11. Attività spontanee: grado di disabilità non significativi cambiamenti nelle attività spontanee rispetto al passato. 12. Cura di sè: grado di disabilità nessuno: si prende cura di sé, in modo soddisfacente, appare molto curata nei particolari estetici, appropriata al gruppo di riferimento. 13. Mobilità: grado di disabilità nessuno: può andare a stare in tutti posti e situazioni, essere mobile, usare i più comuni mezzi di trasporto, e muoversi a piedi, compatibilmente con l'età.” La pratica è quindi stata sottoposta al medico SMR dr. __________, psichiatra, il quale, nel rapporto finale del 17 agosto 2016, dopo aver esaminato la documentazione agli atti, poste le diagnosi di “ F 32.0 Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di lieve entità in remissione” oltre a quella senza influsso sull’abilità lavorativa di “ F60.4 Disturbo di personalità istrionico”, ha concluso per un’inabilità lavorativa nell’attività abituale dell’80% dal 14 novembre 2013, del 50% dal 1° luglio 2014 e del 20% dal 1° agosto 2014 (doc. AI 95). L’amministrazione ha quindi interpellato il consulente professionale, il quale, dopo aver incontrato l’assicurata, nel rapporto del 7 dicembre 2016, fatte proprie le conclusioni sull’abilità lavorativa stabilite dal SMR, effettuato un confronto dei redditi che ha concluso per un grado di invalidità del 6%, ha concluso affermando che l’assicurata non presentava limitazioni fisiche limitanti nella sua attività, ragione per cui il lavoro fino ad allora svolto, così come quello di inserviente o aiuto cucina, poteva essere svolto nella misura dell’80% (doc. AI 100). Alla luce di questa documentazione, con progetto di decisione del 30 dicembre 2016 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che dall'esame della documentazione acquisita agli atti risultavano medicalmente oggettivate, sia nella sua abituale attività di cameriera/aiuto cucina/inserviente, sia in qualsiasi altra attività idonea alle sue capacità, inabilità lavorative dell’80% dal 14 novembre 2013 al 30 giugno 2014, del 50% dal 1° al 31 luglio 2014 e in seguito del 20% (intese come riduzione del rendimento), con un conseguente grado di invalidità del 6%, insufficiente per l’attribuzione di una rendita (doc. AI 104). L’assicurata si è opposta, tramite il suo legale, a queste conclusioni, producendo una certificazione della psichiatra dr.ssa __________ del 10 marzo 2017, munita di un rapporto relativo ad una degenza di due giorni alla clinica __________ dal 7 al 8 luglio 2016 per la diagnosi di “ autoavvelenamento intenzionale da farmaci, sindrome mista ansioso depressiva F 41.2)” . Nel suo rapporto la curante ha, tra l’altro, affermato: " (…) La paziente è seguita presso il nostro studio dal 12 gennaio 2016 ad oggi. La condizione psicopatologica, nel corso della nostra valutazione, è rimasta pressoché instabile e lo stato di sofferenza appare profondo. Lo stato psicopatologico è dominato da una condizione depressiva costante, con apatia, riduzione del piacere di svolgere le attività della quotidianità. Il ritmo sonno-veglia appare intralciato con sonno poco ristoratore. Presenta frequenti e subentranti episodi di natura dissociativa post-traumatica (come se la stanza sia stretta e vissuti dispercettivi somatici). Lo stato psichico, negli ultimi mesi, è apparso dominato da costante apatia, umore depresso, idee di morte a tratti francamente progettuali, intensa stanchezza, inappetenza, calo ponderale. Mimica ipo-espressiva e cupa. Fatica a verbalizzare i propri vissuti interiori e presenta intense ruminazioni depressive e angosciose, prevalentemente incentrate sulle situazioni traumatiche pregresse (morte della figlia e violenze subite). Trascorre la giornata con modalità angosciate, apatiche e ritirate. Difficilmente è in grado di tollerare la solitudine e in casa fa ben poco, intensamente supportata dai familiari. Sono emersi, con modalità ripetuta, episodi in cui «avrebbe voluto assumere i farmaci tutti insieme » e pertanto era stato disposto, in via prudenziale, che i farmaci li gestisse la figlia maggiore, per il rischio di assunzione incongrua anticonservativa. Dall'autunno 2016 è stata intrapresa una psicoterapia di sostegno presso il nostro studio, a cura della psicologa __________ (la precedente terapeuta, dr.ssa __________, non era più disponibile per congedo). Anche la psicologa che segue la paziente descrive le difficoltà della Assicurata: >. I colloqui psicoterapici avvengono a cadenza quindicinale, tuttavia la paziente appare estremamente affaticata, a volte deve annullare le sedute, si sente angosciata e mostra una estrema fatica ad esplorare le proprie dinamiche personali, ad accedere al proprio vissuto traumatico. Il vissuto soggettivo della paziente è di estremo malessere, anche di tipo somatico, oltre che psicologico: spesso ha mal di testa, si sente tesa, angosciata e in costante stato ansia. Le problematiche della quotidianità la sfiancano e la spaventano e la fanno sentire completamente in balia degli eventi. Si sta ipotizzando di chiedere un aiuto di tipo curatelare. La paziente vive uno stato angoscia terebrante e di ansia tale da trovarsi completamente congelata e in preda al pianto (spesso osservabile in seduta) e anche la sua capacità quotidiana nell'organizzarsi è davvero inficiata. Nel corso della sedute il tema ritornante, benché  difficilmente accessibile nelle sue sfaccettature, è Il tema dei traumi subiti da parte del marito, del suo sconfinato stato di tristezza e di come non riesca a farvi fronte, inoltre emerge un affossante vissuto di colpa e di inadeguatezza rispetto alla sua famiglia. E' a tuttora in corso una farmacoterapia a base di antidepressivi, ansiolitici e stabilizzanti dell'umore, che solo in misura parziale appare efficace (Wellbutrin XR 150 mg 1-0-1-0; Seroquel XR 150 mg 2 cp die). Nel corso del 2016 la paziente ha subito due ricoveri in clinica psichiatrica, anche per motivi di tipo anticonservativo, a testimonianza del suo grave stato di deriva psicologica. La diagnosi psichiatrica è complessa, si fritta di un Disturbo depressivo, episodio attuale medio-grave F33.2; Trauma familiare complesso e condizione post-traumatica F 43.1; Ansia generalizzata F 41.1; Rilevante difficoltà di acculturazione Z 60.3; Eventi stressanti familiari Z 63.7. La diagnosi, pertanto, ci appare seria, per lo stato depressivo persistente, per la condizione post-traumatica, per lo stato di ansia costante e pertanto tali elementi a tuttora indicano una condizione di inabilità al 100%. Per quanto riguarda I rilievi peritali a cura della dr.ssa __________ a cui la paziente 6 stata sottoposta nel luglio 2016, desidero esprimere qualche riflessione.

1. La dr.ssa __________ ha incontrato la paziente il 9 giugno e il 26 luglio 2016: la seconda seduta peritale è avvenuta a poche settimane dalla conclusione del ricovero presso la clinica __________ di ____________, in regime coatto (vedasi lettera di dimissione). La perizia è stata effettuata in un periodo precedente e successivo al ricovero In clinica __________ di __________ (ricovero avvenuto dal 7 luglio al 8 luglio 2016), peraltro dopo un autoavvelenamento intenzionale da farmaci (vedi lettera di dimissione), con ricovero in regime coatto, pertanto in una condizione psicologica di estremo disagio, in fase di recupero psichico e presumibilmente non in uno stato ottimale per essere sottoposta ad una valutazione approfondita e oggettiva . E' piuttosto singolare che dalla perizia della dr.ssa __________ NON risultino riflessioni o accenni relativamente al ricovero del luglio 2016, al significato del gesto della paziente, alla sua gravità e alle implicazioni diagnostico-prognostiche e dunque mi viene il sospetto che la Perita non disponesse di questo importante dato di decorso (nella lista degli atti a sua disposizione, descritta dalla Perita, non figura il ricovero di cui sopra).

2. Il dr. __________ ha tentato di sottoporre alla testistica la paziente in data 4 luglio 2016, ovvero pochi giorni prima che la paziente effettuasse il gesto autolesivo. È lecito chiedersi quali siano le correlazioni tra questi due eventi e in che modo lo stato di stress che la paziente ha manifestato il giorno della valutazione, correlato alla testistica (ben descritto peraltro dal dr. __________), possa essere stato un fattore concomitante e precipitante per il ricovero, dato il malessere profondo, e già in atto precedentemente, esperito dalla paziente. Crediamo che proprio l'intensa sofferenza strutturale, affettiva post-traumatica e dissociativa della paziente sia stata un grave impedimento per consentire di portare a termine la testistica del dr. __________.

3. A mio giudizio sarebbe auspicabile che tali tests psicologici siano eventualmente ripetuti in una condizione più opportuna per la paziente: infatti vi 6 il rischio che le conclusioni del perito psicologo siano poco conformi al reale stato di malessere, profondo e strutturale, in cui versa la paziente.” (doc. AI 112) L’amministrazione, sentito il medico SMR, ha sottoposto questa certificazione ai periti del CPAS, i quali, con scritto del 23 maggio 2017, hanno preso posizione sulle allegazioni della curante, confermandosi integramente nelle proprie conclusioni peritali, sottolineando come emergessero gravi discrepanze fra le informazioni documentate negli atti e quelle riferite dall'assicurata sia in termini clinici che anamnestici. cfr. doc. AI 116 e in esteso al consid. 2.6). Con decisione del 6 luglio 2017 l’amministrazione ha quindi confermato il rigetto della domanda di prestazioni, motivando: " (…) Esito degli accertamenti: Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, nonché dalla perizia specialistica del 28.07.2016 eseguita dal Centro peritale per le assicurazioni sociali, risultano medicalmente oggettivate le seguenti inabilità lavorative sia nella sua abituale attività di cameriera / aiuto cucina / inserviente, sia in qualsiasi altra attività idonea alle sue capacità: 80% dal 14.11.2013 al 30.06.2014 50% dal 01.07.2014 al 31.07.2014 20% dal 01.08.2014 (inteso come riduzione del rendimento) Sulla base delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in seguito valutato l'incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno. Al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13). La giurisprudenza impone infatti che il reddito da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Su tale importo può ancora essere operata una riduzione fino ad un massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato. Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1 nazionale, media di tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore femminile, anno 2014) e considerando una capacità lavorativa ridotta del 20% (diminuzione del rendimento) per motivi medici, si evince che lei potrebbe ancora conseguire un reddito annuo lordo di Fr. 41'780.00 svolgendo un'attività idonea al suo stato di salute. Confrontando questo reddito con quello realizzabile nell'attività da lei svolta a tempo pieno prima dell'insorgenza del danno alla salute, pari a Fr. 44’291.00 annui lordi (ossia Fr. 3'407.00 per tredici mensilità per l'anno 2014, secondo le indicazioni del datore di lavoro), ne risulta una perdita economica rispettivamente un grado d'invalidità del 6%. Confronto dei redditi: senza invalidità           CHF 44'291.00 con invalidità               CHF 41'780.00 Perdita di guadagno   CHF 2'511.00 = Grado d’invalidità 6% Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste. Provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica (riformazione) non sono proponibili, oltre che per il mancato raggiungimento di un grado d'invalidità di almeno il 20% anche per l'assenza di una qualifica di base. Il nostro Ufficio affiderà tuttavia un mandato al Servizio di collocamento Al al fine di sostenerla nella ricerca di un'attività lucrativa. Osservazioni al progetto di decisione del 30.12.2016: Il 03.02.2017 riceviamo agli atti le osservazioni dell'Avvocato RA 1. La contestazione, a sfondo unicamente medico, è stata rinforzata tramite corrispondenza giunta all'incarto il 14.03.2017, comprensiva di documentazione medica tra cui un rapporto allestito dalla Dr.ssa med. __________. Abbiamo sottoposto i nuovi atti al nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha richiesto a sua volta una presa di posizione da parte dei periti chiamati in causa per la valutazione. Dopo aver visionato il documento firmato dalla Dr.ssa med. __________ (__________) e Dr.ssa med. __________ (__________), il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha confermato la precedente presa di posizione. Pertanto, rimane vigente quanto indicato nel progetto di decisione del 30.12.2016, ovvero che non vi è nessun diritto ad una rendita d'invalidità e a provvedimenti professionali in quanto il grado Al risultante al termine dei dovuti accertamenti viene stabilito nella misura del 6%. Il nostro Ufficio affiderà tuttavia un mandato al Servizio di collocamento Al al fine di sostenere la Signora RI 1 nella ricerca di un'attività lucrativa.” (doc. AI 118) Di fronte al TCA la ricorrente ha prodotto una nuova presa di posizione della dr.ssa __________ del 4 agosto 2017, in merito alla quale si è espresso il medico SMR in data 14 settembre 2017 (doc. B e V/2; cfr. al consid. 2.6). 2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato. Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465) Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). 2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 28 luglio 2016 del CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali. In particolare, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse dai periti del CPAS, i quali, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un accurato esame clinico in due sessioni, l’esecuzione di esami clinici e testali e delle descrizioni soggettive, hanno correttamente ritenuto che l’assicurata, portatrice di una Sindrome depressiva ricorrente (attuale episodio di lieve entità in remissione, ICD 10 F 32.0) oltre ad un disturbo di personalità istrionico (ICD 10 F 60.4), se era stata inabile in ogni attività nella misura del 100% nei periodi di ricovero stazionario, successivamente al mese di agosto 2014 era da ritenere inabile al lavoro nell’attività precedentemente esercitata e in ogni altra in misura non superiore del 20%. I periti hanno illustrato come l’assicurata avesse dimostrato nel corso dei colloqui un comportamento non verbale caratterizzato da una facies ipermimica, uno sguardo partecipe, un tono della voce vivace, un'espressione iperemotiva, teatrale, drammatizzante, con marcata labilità emotiva, coscienza lucida, orientata nei parametri spaziotemporali su sé e sull'oggetto. L’umore appariva lievemente depresso secondariamente ad eventi socio-ambientali, oggettivamente normale slancio vitale, normale iniziativa progettualità per il futuro, a tratti irritabilità se contraddetta; soggettivamente riferiva umore gravemente deflesso, irritazione, oggettivamente non emergevano sentimenti di insufficienza personale o scarsa autostima oggettivi, non sentimenti di colpa, di rovina, unicamente preoccupazioni per il proprio futuro economico. Al colloquio non erano peraltro presenti né ansia psichica né somatica, benché l’assicurata riferisse di ansia, sotto forma di urla che verosimilmente erano ascrivibili ad aspetti personologici, non pensieri ossessivi, angoscia o ansia valutabili nei colloqui attuali. Del resto, la forma del pensiero era caratterizzata da una certa incoerenza e dissintonia fra i contenuti espressi e l'oggettività valutata, e il contenuto del pensiero era polarizzato su sentimenti di vittimizzazione, rivendicazione, non presenti disturbi del contenuto, attuali o pregressi, non ossessioni, e non altri sintomi di disturbo di pensiero. La memoria appariva conservata, e non erano presenti momenti di disattenzione né attiva né passiva, nè distraibilità, disturbi qualitativi o quantitativi della memoria. Tutto ben valutato quindi gli specialisti hanno, tra l’altro, concluso come segue: "

7.      DISCUSSIONE (…) Durante il colloquio peritale sono emerse notevoli discrepanze fra le informazioni documentate negli atti e quelle riferite dall'assicurata (vedi nel dettaglio anamnesi), discrepanze fra i sintomi descritti che attualmente risultano clinicamente di lieve entità (vedi esame psichico) e quelli riportati in particolare dalla curante; il comportamento mostrato durante la visita inoltre apparso estremamente drammatizzante, ripetitivo, superficiale e incoerente anche nell'espressione psicopatologica (vedi test neuropsicologici). È pertanto emersa la tendenza all'amplificazione dei sintomi psichici, che è correlata anche ad aspetti di tipo personologico pertanto verosimilmente inconsapevole, e a benefici secondari derivanti dal riconoscimento di un eventuale patologia psichiatrica. Ricordo peraltro che la mia osservazione è abbastanza sovrapponibile sia in termini clinici che in termini di contraddittorietà con quella del 2009 effettuata dalla Dr. __________ (vedi atti). Il quadro giunto a osservazione è correlato quindi verosimilmente ad aspetti premorbosi di tipo personologico, e aspetti socio-famigliari con difficoltà relazionali con il marito, difficoltà economiche, e disturbi somatici descritti tuttavia in modo superficiale e approssimativo, non ascrivibili ai criteri diagnostici secondo ICD-10 di disturbo somatoforme. (…) Come evidenziato dalla sintomatologia clinica valutata oggettivamente (soggettivamente espressa in modo drammatico ma incoerente, superficiale e vago), al momento dell'attuale perizia forma e gravità dei sintomi oggettivi oltre che le loro manifestazioni concrete hanno evidenziato un quadro che si distanzia nettamente dalla valutazione della Dr.ssa __________, in particolare segnalo la presenza di: un umore solo lievemente deflesso con frequenti crisi di pianto ascrivibili ad aspetti personologici ed alla drammatizzazione, non presenti crisi di ansia, attualmente non significativa astenia, abulia e anedonia, l'assicurata è in grado di occuparsi di sé con cura e dedizione, non oggettivo rallentamento psicomotorio (vedi anche incongruenza durante i test neuropsicologici). (…) Complessivamente siamo confrontati con un'assicurata con attuale lieve disabilità determinata da aspetti psichici: in particolare l'interazione degli aspetti personologici e di quelli affettivi sono fondamentali per comprendere la patologia di questo caso. In particolare gli aspetti personologici di tipo istrionico determinano la tendenza a drammatizzare i propri vissuti, vivere in modo emotivamente instabile, tendenza alla teatralità e a comportamenti di tipo dimostrativo (come la recente ingestione incongrua di medicamenti). Ritengo pertanto che attualmente i principali aspetti che determinano l'inabilità sono di tipo personologico, e solo in lieve misura di tipo affettivo: sussiste fragilità strutturale e una identificazione con il ruolo di "vittima" che verosimilmente irrigidisce sulla posizione di "rivendicazione ad avere un'indennità”. Le limitazioni funzionali correlate a fattori di ordine medico-psichiatrico come descritto di seguito e dallo schema Mini-ICF App, (nello schema vedi anche le risorse funzionali residuali, l'esame particolareggiato delle ripercussioni delle incapacità al lavoro fatta valere su tutti gli ambiti di vita), sono: la presenza di instabilità emotività, ridotta tolleranza allo stress e alle frustrazioni, dolorabilità diffusa, scarse capacità di mentalizzazione. Tra le risorse intrapsichiche segnalo attualmente la presenza di una buona cura personale, autonomia negli spostamenti, buone competenze manuali, non compromissione cognitiva, buone capacità relazionali intrafamigliari, non sintomi di ansia significativa, non attuali sintomi ascrivibili secondi i criteri di dell'ICD10 a disturbo da ansia generalizzata. Per quanto concerne la cura finora effettuata l'assicurata è in cura dalla Dr.ssa __________ con una terapia di Wellbutrin XR 150 mg 2 cp, Depakine Chrono 500 mg 1 1/2 cp, Seroquel 50 mg, Valium 10 mg: tale trattamento tuttavia attualmente non viene assunto regolarmente, e in dosaggi sono nettamente inferiori a quelli prescritti: tale dato viene fermamente più volte negato dall'assicurata che asserisce di assumere i medicamenti regolarmente ma senza beneficio. Per ciò che riguarda un reinserimento lavorativo l'assicurata non ha effettuato tentativi, autonomi, non sembra motivata ad un impegno di tipo lavorativo, chiede esplicitamente un indennizzo.” Sulla base di queste osservazioni, poste le menzionate diagnosi, i periti hanno quindi con pertinenza concluso che il quadro era correlato e caratterizzato da una storia personale e socio-ambientale precaria e traumatica, oltre che ad aspetti personologici che molto verosimilmente determinavano una tendenza all'amplificazione e alla drammatizzazione della sintomatologia psichica, e una predisposizione a reazioni di disadattamento. Nella descrizione delle risorse e dei deficit, hanno quindi individuato un grado di disabilità lieve negli ambiti “ Rispetto delle regole”, Flessibilità, Persistenza” mentre che negli ambiti “ Organizzazione dei compiti, Competenze, giudizio, Assertività, Contatto con gli altri, Integrazione nel gruppo, Relazioni intime, Attività spontanee, Cura di sé, Mobilità” non emergevano limitazioni. Tutto ben considerato i periti hanno quindi concluso - sulla base di un’approfondita analisi della documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata, dell'esame clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle descrizioni soggettive - che l'assicurata era stata inabile in ogni attività nella misura del 100% unicamente nei periodi di ricovero stazionario, mentre che dal 1 agosto 2014 era da considerare inabile al lavoro in ogni attività nella misura di non più del 20% (rendimento) e in attività paragonabili a quella di casalinga dello 0% (doc. AI 94). A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche, questo Tribunale deve senza riserve aderire. Del resto le stesse sono state pienamente condivise anche dal medico psichiatra del SMR, laddove nel rapporto finale del 17 agosto 2016, condivise le diagnosi poste dal CPAS, ha concluso con pertinenza per la sussistenza, oltre l’agosto 2014, di un’inabilità lavorativa del 20% (cfr doc. AI 95). La ricorrente ha contestato queste conclusioni sulla base del parere della curante psichiatra, dr.ssa __________, la quale nello scritto 10 marzo 2017 ha sottolineato la presenza di uno stato psichico “ dominato da costante apatia, umore depresso, idee di morte a tratti francamente progettuali, intensa stanchezza, inappetenza, calo ponderale, mimica ipo-espressiva e cupa”, ponendo quindi le diagnosi di “ Disturbo depressivo, episodio attuale medio-grave F33.2; Trauma familiare complesso e condizione post-traumatica F 43.1; Ansia generalizzata F 41.1; Rilevante difficoltà di acculturazione Z 60.3; Eventi stressanti familiari Z 63.7”, concludendo per un’inabilità lavorativa totale. Riferendosi alla perizia del CPAS, la curante ha sollevato il quesito di un’eventuale correlazione tra la valutazione neuropsicologica del dr. __________ del luglio 2016 e il gesto autolesivo compiuto dall’assicurata pochi giorni dopo (cfr. doc. AI 112 e sopra al consid. 2.5. in esteso). Ora, su tale certificazione della psichiatra curante si sono espressi i periti del CPAS il 23 maggio 2017 come segue: " In riferimento alla vostra richiesta del 14 aprile 2017 vi rispondo come segue, in riferimento alle osservazioni della Dr. __________.

-   Come già evidenziato la paziente ha mostrato, durante le valutazioni peritali e durante la valutazione testistica effettuata dal Dr. __________ il 4 luglio 2016, un quadro clinico chiaramente discrepante da quello descritto dalla curante, con una evidente "tendenza all'amplificazione e drammatizzazione della sintomatologia psichica".

-   Come già evidenziato, vi prego di rileggere l'anamnesi, emerge la non attendibilità della paziente, sia durante la mia valutazione peritale che nell'approfondimento testale del Dr. __________. Sono presenti gravi "discrepanze fra le informazioni documentate negli atti e quelle riferite dall'assicurata" sia in termini clinici che anamnestici. A conferma di tale non attendibilità segnalo le dichiarazioni non veritiere rispetto alla terapia medicamentosa: la paziente dichiarava una regolare assunzione mentre la valutazione ematica segnala valori significativamente discostanti dai range di trattamento. Ricordo inoltre che le mie osservazioni sovrapponibili alle mie sono state fatte anche in passato dalla Dr. __________ nel 2009.

-   Per ciò che riguarda i ricoveri e gli agiti autolesivi ricordo, come già descritto dalla mia valutazione, la presenza di aspetti personologici che giustificano tali comportamenti che non sono verosimilmente ascrivibili ad un quadro depressivo. "pattern pervasivo di emotività eccessiva, emozioni rapidamente mutevoli, tendenza ad accentrare l'attenzione, colloquio eccessivamente impressionistico, tendenza alla drammatizzazione, espressione esagerata delle emozioni" (ICD 10 F 60.4).

-   Confermo pertanto la mia diagnosi e valutazione, e ritengo opportuno considerare come invalidanti unicamente gli aspetti personologici, pertanto una inabilità del 20%.

-   Non escludo che, per natura stessa di tale disturbo personologico, la paziente possa amplificare ulteriormente nel tempo la drammatizzazione del disagio psichico nel tentativo di "ottenere un riconoscimento e accentrare l'attenzione".

-   Ritengo indispensabile pertanto, per non colludere con tali aspetti, favorire un reinserimento sociale a discapito di una ulteriore regressione clinica. Per tale motivo consiglio il proseguo delle cure psicoterapiche che, secondo le linee guida, risultano indicate in casi di disturbi di personalità.” (doc. AI 116) Osservato anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che le censure sollevate dalla dr.ssa __________ non permettono di scostarsi dalle pertinenti e motivate conclusioni cui sono giunti i periti del CPAS nella perizia del 28 luglio 2016. In effetti, nuovamente esaminato il caso, le allegazioni della curante non hanno potuto essere confermate né dal medico SMR dr. __________ (doc. AI 117) nè, soprattutto, dai periti del CPAS, i quali nel citato scritto del 23 maggio 2017 hanno approfonditamente e in modo convincente illustrato i motivi per cui le censure ventilate, ma del resto scarsamente motivate, non potevano consentire una diversa conclusione sia per quanto riguarda le diagnosi da porre che per quanto riferito alle eventuali limitazioni sulla capacità lavorativa. Sia peraltro osservato che, contrariamente a quanto allegato dall’insorgente, la perizia del CPAS non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza del disturbo psichiatrico, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva scostarsi dalla valutazione della curante. D'altra parte la valutazione della psichiatra curante, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente e in parte anche per quanto riguarda le diagnosi poste, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti psichiatri e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le affezioni dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro. A queste conclusioni non può mutare nemmeno il nuovo scritto della dr.ssa __________ del 4 agosto 2017 che ha, tra l’altro, ribadito le proprie conclusioni e ha riferito del rapporto di decorso della psicoterapeuta che ha ipotizzato la presenza di una condizione dissociativa post-traumatica e un disturbo affettivo, depressivo. Rilevato un certo miglioramento della situazione, la terapeuta ha ritenuto tuttavia prematuro la ripresa di un impegno lavorativo. La curante ha concluso affermando: " (…) L'impressione, sia mia che della psicologa __________, è che la risposta dell'ufficio invalidità alle nostre osservazioni non sia entrata nel merito e negli approfondimenti da noi elicitati e per questo credo che sia importante, egregio avvocato, il suo ruolo superpartes di patrocinatore della causa della nostra Assicurata perché tali risposte siano più puntuali. E' possibile che, in alcuni casi, i Terapeuti chiamati a valutare i pazienti in ambito peritale, possano avere poca dimestichezza con i disturbi dissociativi e i temi traumatici e per tale ragione sia complesso per loro rilevarli clinicamente. Pertanto potrebbe essere opportuno che sia chiamato a valutare questa Assicurata un Terapeuta esperto in questo tipo specifico di severi disturbi. Come da osservazione della psicologa (che a breve ultimerà lo stage di psicoterapia presso il mio studio e pertanto vi sarà il tema del passaggio ad altro psicologo, probabilmente la precedente psicoterapeuta, la dr.ssa __________, rientrata dal congedo) e dalle mie valutazione psichiatriche, confermiamo la sofferenza psichica della Assicurata, la severità e persistenza del disturbo, la necessità di una terapia psicofarmacologica e la conseguente attuale incapacità lavorativa al 100%. Suggerisco un eventuale ricovero in ambito stazionario, per un ulteriore approfondimento, osservazione e valutazione della sofferenza della paziente. In alternativa sottoporrei la paziente a una rivalutazione testistica, data che non è stata precedentemente completata dall'ufficio invalidità (ricordo che il dr. __________ ha dovuto interrompere la somministrazione della testistica per ragioni psicopatologiche e di intenso malessere della paziente!!), preferibilmente in uno studio esterno al nostro, in modo da essere il più possibile “neutrali” (doc. B).” In proposito il dr. __________, psichiatra del SMR, nell’annotazione 14 settembre 2017 ha affermato: " Ho preso visione della documentazione inerente il ricorso al TCA (GED 08.09.2017) con particolare riferimento al rapporto medico della dr.ssa __________ del 04.08.2017 e all'allegato rapporto di decorso della psicoterapeuta __________. La dottoressa __________ fornisce una valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'accertamento peritale. La dr.ssa __________, che si è espressa in qualità di perito, è un medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e conseguentemente è da considerare qualificata nella valutazione diagnostica, prognostica e delle ripercussioni della patologia psichiatrica sulla CL dell'assicurata. Le conclusioni della dr.ssa __________ sono argomentate, come pure le ragioni per le quali l'assicurata non sia stata in grado di completare la valutazione testistica neuropsicologica. Lo status clinico oggettivato dal perito psichiatra secondo il sistema AMDP è assolutamente incoerente con le dichiarazioni dell'assicurata in sede di valutazione testistica neuropsicologica. La messa in evidenza del perito e dal neuropsicologo della tendenza dell'assicurata ad accentuare la sintomatologia è da ritenere con verosimiglianza preponderante corretta. Da una persona compromessa come quanto dichiarato dall'assicurata in sede di valutazione neuropsicologica (ad es. non riesce a denominare oggetti di uso comune, non ricorda assolutamente niente di un breve brano letto per due volte, inoltre verosimilmente a causa dello sforzo mentale effettuato per sottoporsi all'esame neuropsicologico, peraltro interrotto, le insorge una cefalea tale da impedirle di alzarsi dalla sedia a causa del rischio di perdere l'equilibrio) non ci si può ragionevolmente attendere le attività da lei stessa descritte in sede peritale alla dr.ssa __________ (ad es. si occuperebbe del giardino, della cucina, preparando i pasti per tutta la famiglia, effettuerebbe passeggiate, sarebbe autonoma nell'utilizzo dei mezzi pubblici). Inoltre dal recente rapporto della dr.ssa __________ emerge chiaramente come l'assicurata non sia stata costante nell'assunzione di una farmacoterapia adeguata e che avrebbe persino dimenticato di portar con sé i farmaci in occasione di una visita a familiari in Svizzera interna, circostanza emersa grazie al riscontro peritale oggettivo di un dosaggio ematico dei farmaci prescritti molto basso, cosa sicuramente singolare in una paziente la cui sofferenza è così pervasiva. Peraltro in sede peritale l'assicurata aveva negato categoricamente al perito la mancata assunzione dei farmaci e ciò mina ulteriormente la attendibilità delle dichiarazioni dell'assicurata, confermando le conclusioni peritali. Come pure dal rapporto della dr.ssa __________ emerge che l'assicurata sia stata incostante nella frequenza dei colloqui terapeutici, altro elemento critico che riduce le possibilità di successo di qualsiasi approccio terapeutico. Per una valutazione dell'incapacità lavorativa il più possibile oggettiva e per considerare una patologia invalidante, le terapie dovrebbero essere state regolarmente seguite, nel senso che le possibilità di trattamento ipotizzabili ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di natura ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo ottimale e costante da un paziente collaborativo e risulta evidente che così non è stato. Si conferma il rapporto finale SMR (GED 17.08.2016).” Anche a tali motivate considerazioni, che ben illustrano le ragioni per cui le allegazioni della curante non permettono di distanziarsi dalle conclusioni peritali, questo TCA, in assenza di elementi divergenti concreti, deve aderire. Del resto nella risposta di causa l’amministrazione ha nuovamente sottolineato, non senza pertinenza, le incongruenze palesate dall'assicurata sia a livello di perizia psichiatrica che di esame neuropsicologico, senza tralasciare di ricordare come le medesime discrepanze fossero già state ravvisate anche dalla dr.ssa __________, psichiatra che aveva avuto modo di valutare l'assicurata nell'ambito della prima richiesta di prestazioni. In quell’occasione la dr.ssa __________, nella perizia allestita per il CPAS il 25 novembre 2009, aveva in effetti evidenziato la presenza di contraddizioni laddove l’assicurata aveva cercato di “ dipingere un quadro della propria situazione a tinte più fosche di quelle che, in realtà, non sono" così come la scarsa compliance farmacologica (doc. AI 20). Dette conclusioni erano altresì state confermate dal SMR con rapporto medico del 16 dicembre 2009 (doc. AI 21). La poco attendibilità dei risultati in quanto discrepanti rispetto a ciò che si poteva evincere dal comportamento dell’assicurata è del resto stata evidenziata anche dal dr. __________ nel suo rapporto del 4 luglio 2016 (doc. V/1). Val qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.4 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017), che i periti del CPAS non hanno applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma hanno verificato l’incapacità lavorativa della ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva. L’osservazione in merito al livello - poco - collaborativo dell'assicurata nel trattamento dei propri disturbi ha avuto invero carattere relativo nel presente caso, rilevato come da diagnosi l'assicurata presenti un episodio depressivo di entità lieve, peraltro in remissione, e questo fra l'altro malgrado l’assicurata abbia appunto mostrato scarsa assiduità nelle cure proposte. In siffatte circostanze, le censure ricorsuali sollevate dal patrocinatore dell'insorgente al riguardo della perizia psichiatrica del CPAS devono essere respinte. Occorre quindi concludere che l’assicurata ha contestato le conclusioni peritali senza tuttavia produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inattendibili le conclusioni del CPAS e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia del CPAS e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione del CPAS i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, alla stessa va dunque attribuita piena forza probante. Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dagli specialisti del CPAS, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 6 luglio 2017) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3). Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni del CPAS sono stata avallate integralmente anche dallo psichiatra del SMR, il quale ha pure effettuato un esame approfondito della fattispecie. A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). In conclusione, rispecchiando la valutazione del CPAS e del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che successivamente all’agosto 2014 l’insorgente vada ritenuta abile nell’attività lavorativa esercitata nella misura dell’80%. La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta della ricorrente di essere sottoposta ad una nuova valutazione da parte di un terapeuta esperto (come la dr.ssa __________), se del caso contestualmente ad un ricovero, e/o ad una rivalutazione testistica (doc. I e IX), va respinta. 2.7.   Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro totalmente incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado di invalidità (cfr. consid. 2.2 e per esteso al consid. 2.4), come segue: " (…) Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1 nazionale, media di tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore femminile, anno 2014) e considerando una capacità lavorativa ridotta del 20% (diminuzione del rendimento) per motivi medici, si evince che lei potrebbe ancora conseguire un reddito annuo lordo di Fr. 41'780.00 svolgendo un'attività idonea al suo stato di salute. Confrontando questo reddito con quello realizzabile nell'attività da lei svolta a tempo pieno prima dell'insorgenza del danno alla salute, pari a Fr. 44’291.00 annui lordi (ossia Fr. 3'407.00 per tredici mensilità per l'anno 2014, secondo le indicazioni del datore di lavoro), ne risulta una perdita economica rispettivamente un grado d'invalidità del 6%. Confronto dei redditi: senza invalidità           CHF 44'291.00 con invalidità               CHF 41'780.00 Perdita di guadagno   CHF 2'511.00 = Grado d’invalidità 6% (…)” Tale calcolo merita di essere avallato. Lo stesso infatti si è correttamente fondato per quanto riguarda il salario da valida sui dati comunicati nel settembre 2014 dall’ultimo datore di lavoro dell’assicurata, lo __________, fissandolo quindi in fr. 44'291 annui (doc. AI 48). Per quanto riguarda invece il salario ipotetico da invalida, l’amministrazione si è correttamente basata sui dati statistici, utilizzando i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), prendendo quindi in considerazione un importo di fr. 52'224.-- conseguibili nel 2014 svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4. Stante quindi, per il periodo successivo all’agosto 2014, una capacità lavorativa del 80% in un’attività leggera adeguata, il reddito da invalida nel 2014 ammonta a fr. 41 '780.-- (fr. 52 '224 ridotti del 20% = fr. 41'780). Ritenuto quindi, per il periodo dall’agosto 2014, un reddito da valida, come detto, di fr. 44 '291.-- e da invalida di fr. 41'780.--, si ottiene un grado d’invalidità del 6% ([44 '291

- 41 '780 ] x 100 : 44 '291 = 6%) che non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.2). Si osservi in ogni modo che anche volendo considerare la capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta, l’esito non muterebbe, considerato come a fronte di un grado di abilità lavorativa dell’80% ne deriverebbe comunque un grado di invalidità (20%) che pure non raggiungerebbe un grado di invalidità pensionabile. 2.8.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurata una rendita d’invalidità. La decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto. All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4). 2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico della ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’assistenza giudiziaria gratuita. 2.10.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che la ricorrente è divorziata, senza attività lucrativa, e al beneficio di prestazioni assistenziali. L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato manifestamente privo di fondamento. Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta .

3.   Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti