Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 PC (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.5 in fine). Eccezionalmente, la regolamentazione di cui allart. 19 PA in relazione con lart. 57 cpv. 2 PC deve essere tuttavia osservata. Ciò vale in particolare per il diritto della persona assicurata di esprimersi preliminarmente sui quesiti peritali, di sollevare al riguardo delle obiezioni e di formulare dei quesiti complementari (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 e 139 V 349 consid. 5.2.3). Inoltre, nellambito del diritto di essere sentito, dopo la consegna della perizia, la persona assicurata può esprimersi sulle risultanze, proporne la completazione o la delucidazione oppure chiedere una nuova perizia (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.5 in fine).
2.5. Nella sua circolare sulla procedura nellassicurazione per linvalidità (CPAI), lUFAS ha stabilito come procedere al momento dellattribuzione di un mandato peritale (cfr. CPAI marg. 2075 ss.).
Nel caso in cui lufficio AI reputi necessaria una perizia, in unaprima fase, esso deve rendere noto alla persona assicurata quanto segue, per mezzo di una comunicazione scritta (cfr. CPAI marg. 2076 e 2083):
1. il tipo di perizia (monodisciplinare, bidisciplinare oppure pluridisciplinare);
2. le discipline mediche interessate dalla perizia;
3. lelenco dei quesiti;
4. lindicazione circa la possibilità di formulare dei quesiti scritti complementari;
5. in caso di perizia mono- o bidisciplinare, in più nominativo e specializzazione delle persone incaricate della perizia.
Inoltre, unitamente alla comunicazione, allassicurato viene accordato un termine di 10 giorni per sollevare delle obiezioni contro la perizia e le discipline mediche previste e per presentare dei quesiti supplementari. Questo termine può essere prolungato su domanda scritta e motivata (cfr. CPAI marg. 2076.1).
In caso di perizia pluridisciplinare, in questa prima fase, la persona assicurata può sollevare delle obiezioni materiali (non legate alla persona) contro la perizia in sé oppure contro il tipo e la portata della medesima. In particolare, essa può far valere che la fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Parimenti, essa può sostenere che la scelta delle discipline mediche è inappropriata (cfr. DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.2, 140 V 507 consid. 3.1).
La persona assicurata può pronunciarsi sui quesiti peritali (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.9). Nella prima fase, essa può formulare dei quesiti supplementari, che lufficio AI deve verificare nellambito del suo potere dapprezzamento, dal profilo tanto qualitativo che quantitativo (cfr. CPAI marg. 2076.2 e 2083.5).
2.6. In unaseconda fase, il mandato viene inserito su SuisseMED@P. La mail di conferma dellattribuzione del mandato della piattaforma SuisseMED@P deve essere registrata nellincarto dellassicurato (cfr. CPAI marg. 2077).
Perizie di decorsopossono essere attribuite direttamente al centro peritale che aveva già elaborato una prima perizia pluridisciplinare, se questultima era stata assegnata mediante la piattaforma SuisseMED@P (cfr. CPAI marg. 2078).
Dopo lassegnazione mediante la piattaforma SuisseMED@P, lUfficio AI comunica per scritto alla persona assicurata le seguenti informazioni (cfr. CPAI marg. 2081):
1. centro peritale;
2. nominativo delle persone coinvolte nella perizia con la rispettiva specializzazione;
3. indicazione che la comunicazione del luogo e del termine seguirà a cura del centro peritale.
Alla persona assicurata viene accordato un termine di 10 giorni per sollevare obiezioni. Questo termine può essere prolungato su domanda scritta e motivata (cfr. CPAI marg. 2081.1).
Nella seconda fase, la persona assicurata può fare valere obiezioni formali e materiali (legate alla persona) (DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.2 e 140 V 507 consid. 3.1). A titolo di esempio, la CPAI elenca le seguenti obiezioni (CPAI marg. 2081.2):
- il perito ha un interesse personale nella causa;
- è parente o affine in linea retta o in linea collaterale, fino al terzo grado, di una parte o è coniuge, fidanzato o genitore adottivo della medesima;
- può avere per altri motivi una prevenzione nella causa;
- non ha le necessarie competenze specialistiche.
In caso di fondate obiezioni nei confronti dei periti designati, lattribuzione aleatoria deve essere ripetuta, rispettivamente modificata, ad esempio convenendo gli interessati di attenersi al SAM designato, con però lesclusione di un determinato medico (cfr. STF 8C_512/2013 del 13 gennaio 2014 consid. 3.4).
La scelta del perito deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (art. 72bis cpv. 2 OAI). Al riguardo, non vi è spazio per una sua designazione consensuale (DTF 139 V 349 consid. 5.2.1, 140 V 507 consid. 3.1; si veda pure la STF 8C_771/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 2.2).
2.7. La perizia deve essere ordinata mediante il rilascio di una decisione incidentale (art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA). Tale decisione può essere impugnata a condizione che, segnatamente, sia causa di un pregiudizio non altrimenti riparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
Il Tribunale federale ha ammesso il presupposto del pregiudizio non altrimenti riparabile nellambito della procedura ricorsuale di prima istanza in materia dassicurazione per linvalidità, soprattutto perché una perizia non corretta causa di regola un pregiudizio giuridico, e non soltanto fattuale (cfr. DTF 138 V 271 consid. 1.2.3, 137 V 210 consid. 3.4.2.7).
2.8. Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che, nei mesi di gennaio e febbraio 2015, RI 1 è stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari (psichiatrici, reumatologici e neurologici) presso il SAM di __________.
Il relativo mandato peritale era stato assegnato il 20 novembre 2014 mediante la piattaforma SuisseMED@P (cfr. doc. 51).
Dal relativo rapporto, datato 18 marzo 2015, risulta che il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10: F43.2) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4). Daltro canto, egli ha dichiarato lassicurato inabile nella misura del 20% in qualsiasi attività lavorativa a partire dal giugno 2009 (cfr. allegato al doc. 57).
Per quanto riguarda laspetto reumatologico, il dott. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, ha posto le diagnosi di sindrome del dolore cronico, cefalee miotensive croniche e sindrome panvertebrale cronica. A suo avviso, in una professione medio-leggera (compresa lultima da lui esercitata, quella di bagnino), senza particolari sforzi per la colonna vertebrale, vi è una capacità lavorativa del 70% (cfr. allegato al doc. 57).
Infine, dopo aver diagnosticato una cefalea cronica nellambito di una sindrome del dolore somatoforme persistente, il neurologo dott. __________ ha riconosciuto unincapacità lavorativa del 30% in qualsiasi attività (cfr. allegato al doc. 57).
Dopo discussione plenaria fra i periti coinvolti, lassicurato è stato ritenuto in grado di svolgere la professione di bagnino nella misura del 70% (presenza a tempo pieno con rendimento ridotto del 30% - doc. 57, p. 23). Identica percentuale dinabilità è stata riconosciuta per attività sostitutive adeguate (doc. 57, p. 24). È stato inoltre precisato che la diminuzione del rendimento dal punto di vista somatico permette di tener conto della diminuzione del rendimento a livello psichico, poiché tutti i consulenti si sono soffermati e hanno valutato la sindrome del dolore cronico, rispettivamente la sindrome somatoforme da dolore persistente. (doc. 57, p. 26).
Con il progetto di decisione del 3 aprile 2015, lUAI ha quindi rifiutato lassegnazione di una rendita, posto che il grado dellinvalidità (17%) non raggiungeva la soglia minima legale del 40% (cfr. doc. 63).
Invitato a formulare delle osservazioni al riguardo, il patrocinatore dellassicurato ha prodotto due perizie luna psichiatrica, laltra neurologica ordinate dal Ministero pubblico nellambito del procedimento penale (cfr. doc. 78).
Con perizia del 12 giugno 2015, il dott. __________, Direttore dei Settori OSC, ha posto la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1), patologia che causa unincapacità del 40% in qualsiasi attività lavorativa. Sempre a suo avviso, siccome solo una parte dei sintomi è imputabile allaffezione psichica, si potrebbe aggiungere unincapacità per motivi somatici allincapacità lavorativa causata dal disturbo psichiatrico. (allegato al doc. 78).
Da parte sua, con referto del 10 giugno 2015, il dott. __________, Caposervizio di neurologia presso lOspedale __________ di __________, ha formulato la diagnosi di cefalea cronica di origine post-traumatica con/su probabile componente psico-comportamentale reattiva allaggressione. Per quanto concerne la questione della capacità lavorativa, il neurologo ha sottolineato la difficoltà a esprimersi in proposito (con riferimento allultima professione svolta), siccome lo scompenso della cefalea in caso desposizione al calore (e/o al sole) è a nostro avviso atipico e, a priori, lesercizio dellattività di bagnino non implica molti sforzi ( ). Appare ovvio che, in questambito, sinseriscono elementi frenanti più dichiaratamente psicogeni. Va poi considerato che, prese nel loro insieme, le cefalee (salvo eccezioni) sono poco considerate come elementi limitativi a livello professionale (facendo rif. ad esempio alle comuni forme primarie come lemicrania o le cefalee di tipo tensivo, cronificate). (allegato al doc. 78).
Con annotazione datata 23 luglio 2015, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che la perizia elaborata dal dott. __________ differisce da quella del dott. __________ per quanto riguarda lapprezzamento diagnostico e, soprattutto, funzionale. Egli ha dichiarato di accettare la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e, di conseguenza, anche la valutazione funzionale. Quindi, secondo il medico del SMR, è giustificabile uninabilità lavorativa in genere per motivi psichiatrici dal 01.2010 ( ), linabilità lavorativa psichiatrica è causa primaria delle limitazioni funzionali dellassicurato, è dunque inclusiva e non aggiuntiva ad eventuali inabilità dorigine somatica. (doc. 82).
Con decisione formale del 26 ottobre 2015, lamministrazione ha negato il diritto alla rendita allassicurato. Dal nuovo raffronto dei redditi, effettuato prendendo in considerazione uninabilità del 40% in qualsiasi attività lavorativa, è risultato una grado dinvalidità del 29%, ancora insufficiente a fondare il diritto a una rendita (doc. 95).
Con ricorso del 26 novembre 2015, sul piano formale, lassicurato ha rimproverato allUAI di aver insufficientemente motivato la propria decisione, e ciò per quanto riguarda sia gli aspetti medici che quelli economici (cfr. allegato al doc. 100, p. 10-12). Nel merito, in primo luogo, RI 1 ha sostenuto che lamministrazione non avrebbe approfondito la questione della cumulabilità delle diverse inabilità lavorative, ricordato che il dott. __________ aveva ritenuto possibile aggiungere unincapacità per motivi somatici allincapacità lavorativa causata dalla patologia psichiatrica. In secondo luogo, egli ha contestato lentità della riduzione percentuale applicata dallUAI sul reddito statistico da invalido (cfr. allegato al doc. 100, p. 13-14).
Prima dellinoltro della risposta di causa, lamministrazione ha risottoposto lincarto al SMR (cfr. doc. 102).
Questo il tenore dellannotazione 2 dicembre 2015 dello psichiatra dott. __________:
Con la risposta, lUfficio AI ha postulato, in via principale, il rinvio degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR allinterno dellannotazione 2 dicembre 2015 e, in via subordinata, la reiezione dellimpugnativa (cfr. doc. 108).
Con scritto 28 dicembre 2015, lavv. __________ ha comunicato di non avere obiezioni ad un ritorno degli atti allUAI per un nuovo esame ( ) a condizione tuttavia che siano riconosciute adeguate ripetibili ( )..
Con decreto del 7 gennaio 2016, il TCA ha straciato dai ruoli la causa per intervenuta transazione, nota alle parti e consistente nellannullamento della decisione impugnata del 26 ottobre 2015, nel rinvio degli atti allUfficio AI al fine di espletare i necessari accertamenti medici, e nellemissione di una successiva nuova decisione, che viene omologata; (doc. 113).
Nel frattempo, lamministrazione ha acquisito agli atti i verbali di delucidazione delle perizie allestite dai dottori __________ e __________ (allegati al doc. 118).
Per quanto qui dinteresse, rispondendo a una domanda del difensore dellaccusato, volta a sapere se confermasse che i disturbi accusati dallassicurato erano dovuti essenzialmente alla sindrome da stress post-traumatico e non a delle conseguenze di tipo somatico, il neurologo dott. __________ ha dichiarato di poter ipotizzare che esista una componente di cronicizzazione della famosa cefalea post-traumatica e dei sintomi associati dovuta a fattori facenti parte di una sindrome da stress. Contemporaneamente esistono pure alcuni elementi di tipo somatico, tra questi la tipologia del mal di testa e accessoriamente un meccanismo presumibile di esposizione farmacologia cronica. Egli ha peraltro ribadito di ritenere auspicabile che il ricorrente possa riprendere una certa attività lavorativa cosa che probabilmente avrebbe un effetto benefico sul suo stato di salute complessivo. Ritengo abbastanza realistico, avuto riguardo anche a quanto detto dal dott. __________, una percentuale di abilità al lavoro intorno al 60%; resta inteso che una valutazione più precisa da parte mia richiederebbe ulteriori approfondimenti (allegato al doc. 118).
Con scritto del 13 aprile 2016, lUAI ha comunicato allassicurato quanto segue:
In data 25 aprile 2016, il patrocinatore dellassicurato ha informato lamministrazione di non essere daccordo con la decisione di conferire il nuovo mandato peritale ancora al SAM (cfr. doc. 130).
Il 12 maggio 2016, lUAI ha quindi emanato una decisione incidentale, mediante la quale ha confermato che la perizia sarebbe stata effettuata presso il SAM di __________ (cfr. doc. 133).
2.9. Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte osserva che, in una sentenza 8C_512/2013 del 13 gennaio 2014 consid. 3.5, il Tribunale federale ha riconosciuto che la giurisprudenza precisata nella DTF 139 V 349 riguardante lassegnazione delle perizie secondo il metodo aleatorio, non escludeva in ogni caso lattribuzione di unaperizia di decorso(Verlaufsgutachten) alla medesima clinica già precedentemente coinvolta.
Daltro canto, in base alla succitata prassi amministrativa (cfr. consid. 2.6. - CPAI marg. 2078),perizie di decorsopossono essere attribuite allo stesso centro peritale che ha già elaborato una prima perizia pluridisciplinare, a condizione che questultima sia stata assegnata mediante la piattaforma SuisseMED@P.
Senso e scopo dellart. 72bis OAI risultano dalla DTF 137 V 210. Il principio aleatorio serve a garantire lindipendenza e la neutralità dei centri peritali. Tale scopo non implica che perizie pluridisciplinari di decorso aventi per oggetto la modifica dello stato di salute, debbano essere forzatamente attribuite secondo il metodo aleatorio. In una sentenza 9C_1032/2010 del 1° settembre 2011 consid. 4.1, il Tribunale federale ha infatti precisato che risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che levoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati con la fattispecie.
Nel casosub judice, il primo mandato peritale al SAM di Bellinzona era stato assegnato mediante la piattaforma SuisseMED@P. Quindi, alla luce di quanto precede, non vi sarebbero di principio ostacoli ad assegnare unmandato peritale di decorsodirettamente al medesimo centro, senza far capo al metodo aleatorio.
A questo punto, il TCA deve però esaminare se quella disposta dallUAI può essere effettivamente considerata una perizia di decorso.
In proposito, occorre innanzitutto rilevare che il SMR ha ritenuto necessario procedere a una nuova valutazione peritale del caso, soprattutto in considerazione del contenuto delle perizie elaborate, su mandato del Ministero pubblico, dallo psichiatra dott. __________ e dal neurologo dott. __________ (e delle loro relative delucidazioni orali).
Ora, va osservato che le diverse visite peritali hanno avuto luogo allincirca nello stesso periodo. Quelle presso il SAM a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio 2015 (cfr. doc. 57, p. 1), quelle presso gli specialisti incaricati dal Ministero pubblico durante i mesi di marzo e aprile 2015 (ad eccezione dellultimo colloquio presso il dott. __________ avvenuto nel giugno 2015 cfr. allegati al doc. 78, p. 3, rispettivamente p. 1). Ciò consente di escludere che tra la valutazione SAM e quella dei dottori __________ e __________ siano intervenute rilevanti modifiche nello stato di salute dellinsorgente (del resto, in questo senso, si veda lannotazione 23 luglio 2015 del dott. __________, riferita alle perizie psichiatriche del dott. __________ e del dott. __________: Lo status descritto in entrambe le valutazioninon è significativamente differente, il corsivo è del redattore).
Daltro canto, a fronte di un quadro clinico sostanzialmente identico, il dott. __________ ha espresso una valutazione differente da quella del perito psichiatra del SAM, e ciò dal profilo sia diagnostico che funzionale (cfr. la succitata annotazione del dott. __________: È diverso lapprezzamento diagnostico e, soprattutto, funzionale.).
In effetti, se il dott. __________ aveva diagnosticato una sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento e una sindrome somatoforme da dolore persistente, responsabili di uninabilità del 20% in qualsiasi attività (cfr. allegato al doc. 57), il dott. __________, dal canto suo, ha formulato la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e ha valutato lincapacità lavorativa in un 40% in qualsiasi professione. Questultimo sanitario ha peraltro lasciato aperta la possibilità di cumulare lincapacità lavorativa psichiatrica con quella eventualmente derivante dalle patologie somatiche (cfr. allegato al doc. 78), quando i periti SAM lavevano invece esclusa (cfr. doc. 57, p. 26).
Sempre in questo contesto, merita di essere evidenziato che le conclusioni contenute nella perizia pluridisciplinare del SAM, in particolare per quanto attiene allaspetto psichiatrico, sono state smentite dapprima dal SMR (cfr. la succitata annotazione del dott. __________: Nel primo caso, il Dr. __________ ha approfondito con valutazione testistica la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress che, anche in base allevento acuto avvenuto, può essere accettata. Di conseguenza anche la valutazione funzionale del Dr. __________ appare coerente.) e, successivamente, anche dallamministrazione, posto che, nella decisione di rendita del 26 ottobre 2015, ha considerato unincapacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività (cfr. doc. 95).
Sulla scorta degli elementi appena esposti, questo Tribunale non ritiene che quella ordinata dallUAI nellaprile 2016, possa essere definita una perizia di decorso. In effetti, non si tratta di valutare se e in quale misura delle modifiche nello stato di salute dellassicurato intervenute nel frattempo, mettano in discussione la valutazione contenuta in una prima perizia, ciò che giustificherebbe lattribuzione del mandato peritale di decorso a quei periti che già conoscono la fattispecie, ma piuttosto di derimere le divergenze esistenti tra la perizia 18 marzo 2015 del SAM e quelle disposte dal Ministero pubblico (per un caso in cui è stata riconosciuta la chiara natura di decorso a una successiva perizia pluridisciplinare, si veda la sentenza IV.2015.00018 del 17 luglio 2015 consid. 4.6 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo).
Non trattandosi dunque di una perizia di decorso, ammettendo che sia effettivamente necessario far capo a una valutazione pluridisciplinare, in ossequio allart. 72bis cpv. 2 OAI e alla relativa giurisprudenza (cfr. DTF 139 V 349), lUfficio AI era tenuto ad attribuire il nuovo mandato peritale mediante il metodo aleatorio (facendo quindi capo alla piattaformadattribuzione SuisseMED@P).
È vero che, con il decreto di stralcio 32.2015.172 del 7 gennaio 2016, questa Corte ha omologato la transazione intervenuta tra le parti, il cui contenuto corrisponde a quello dellannotazione23 luglio 2015del dott. __________, quindi sottoposizione diretta al SAM delle perizie dei dottori __________ e __________ e delle loro relative delucidazioni orali per una nuova valutazione globale, nel cui ambito la perizia psichiatrica dovrà tener conto della nuova giurisprudenza in materia di patologie con oggettivabili (cfr. doc. 113). Tuttavia, lesame più approfondito della documentazione effettuato in questa occasione, avuto particolare riguardo al fatto che lUAI stesso in corso di procedura amministrativa ha ritenuto di doversi scostare dalla valutazione dei periti SAM, induce il TCA a concludere che non si è in presenza di una perizia di decorso, per cui occorre attenersi al principio aleatorio.
Questa conclusione si giustifica tanto più se si considera che,a proposito dellapplicazione di questo principio (cfr. DTF 140 V 508) per quel che riguarda le perizie pluridisciplinari ordinate dall'UAI del Cantone Ticino, questa Corte ha sviluppato delle considerazioni critiche e ha formulato alcune raccomandazioni nella sentenza 32.2014.154 del 3 giugno 2015 consid. 2.6., cresciuta incontestata in giudicato, pubblicata in RtiD I-2016, p. 245 ss..
Rispetto alla situazione descritta in quella pronunzia, il TCA ha recentemente appurato che accanto al SAM di __________ è stato nel frattempo aggiunto il __________ di __________.
Come segnalato nella relazione del presidente del TCA contenuta nel rendiconto 2015 del Tribunale dappello (cfr. www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/rendicontiTribunaleAppello/Rendiconto_completo_2015_TA.pdf), rimane comunque difficile comprendere le difficoltà che incontra lUFAS a trovare un accordo con i Centri peritali già esistenti fuori Cantone a redigere, in caso di necessità, delle perizie in lingua italiana. Non dovrebbe essere difficile integrare al Centro peritale, per quelle perizie, uno specialista attivo in quella regione che padroneggi la nostra lingua..
In conclusione, questo Tribunale invita comunque lamministrazione a valutare, sottoponendo la questione ai medici del SMR, se la presente fattispecie richieda necessariamente lelaborazione di una perizia pluridisciplinare oppure se non basti una perizia bidisciplinare, nel quel caso i relativi mandati potrebbero essere attribuiti direttamente, senza far capo al metodo aleatorio (cfr. DTF 139 V 349). Se dovesse rivelarsi sufficiente una valutazione bidisciplinare, la perizia psichiatrica dovrà essere effettuata dal Centro peritale delle assicurazioni sociali, mentre quella somatica la disciplina verrà determinata dal SMR - da uno specialista FMH, attivo nel Canton Ticino (per dei casi analoghi, si vedano le sentenze 32.2012.273 del 30 marzo 2015e32.2014.154 del 3 giugno 2015 succitata).
2.10. Con la propria impugnativa, lassicurato ha pure rimproverato allamministrazione di non aver ancora deciso in merito alla sua richiesta di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (cfr. doc. I, p. 2 in fine).
Il TCA prende atto che lamministrazione è pronta a emanare una decisione in proposito (cfr. doc. 133, p. 2) e la invita quindi a provvedervi senza indugio.
2.11. Non avendo quale oggetto lassegnazione o il rifiuto di prestazioni AI, la presente procedura ricorsuale ègratuita(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI e contrario).
2.12. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 1500 a titolo dindennità per ripetibili da mettere a carico dellUAI, ciò che rende priva di oggetto la richiesta di ammissione allassistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositiv
- Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi. § La decisione incidentale dell'UAI del 12 maggio 2016 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUAI affinché proceda come indicato al considerando 2.9..
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. LUAI verserà allassicurato limporto di fr. 1'500 (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto listanza di assistenza giudiziaria.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2016.53
mm/DC
Lugano
23 giugno 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 12 maggio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
1.1. In data 5 giugno 2012, RI 1, nato nel 1965, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI dopo essere stato colpito al volto con un pugno da parte di una terza persona e riportato, secondo il rapporto di uscita 30 giugno 2009 del Servizio di chirurgia generale dellOspedale __________ di __________, unacommotio cerebricon ferita lacero-contusa occipitale e una contusione facciale.
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, in particolare dopo aver disposto lesecuzione di una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica) presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di __________, con decisione formale del 26 ottobre 2015, lUfficio AI (UAI) ha negato allassicurato il diritto a una rendita dinvalidità (cfr. doc. 95).
1.3. Contro il provvedimento appena citato RI 1, rappresentato dallavv. RA 1, ha interposto ricorso al TCA, mediante il quale ha chiesto,in via principale, lassegnazione di una rendita dinvalidità e,in via subordinata, il rinvio degli atti allamministrazione per nuova decisione (cfr. allegato al doc. 100).
Con la risposta di causa, lUAI ha postulato la retrocessione degli atti per espletare ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. 108).
Con scritto del 28 dicembre 2015, lavv. RA 1 ha comunicato al Tribunale laccordo del proprio patrocinato al rinvio degli atti allassicuratore per nuovo esame.
Con decreto 32.2015.172 del 7 gennaio 2016, questa Corte ha quindi stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione, che è stata omologata (cfr. doc. 113).
1.4. In data 13 aprile 2016, lUAI ha informato lassicurato (e il proprio rappresentante) circa la propria intenzione di sottoporlo a una serie di esami medici completi di decorso (medicina interna, psichiatria, neurologia e reumatologia) da svolgersi presso il SAM (cfr. doc. 128).
A seguito delle contestazioni sollevate dallavv. RA 1 (cfr. doc. 130), il 12 maggio 2016, lamministrazione ha emanato una decisione incidentale, mediante la quale ha confermato che la perizia di decorso sarebbe stata attribuita direttamente al SAM (cfr. doc. 133).
1.5. Con tempestivo ricorso del 24 maggio 2016, RI 1, sempre patrocinato dallavv. RA 1, ha chiesto che allUAI venga fatto ordine di procedere allassegnazione di un nuovo incarico peritale con il metodo aleatorio, come pure di pronunciarsi sulla domanda di assistenza giudiziaria pendente, argomentando in particolare quanto segue:
1.6. LUAI, in risposta, ha postulato che limpugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Loggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se lUAI era legittimato a conferire il mandato peritale direttamente al SAM di __________, oppure no.
2.2. Secondo lart. 43 cpv. 1 prima frase LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
La legge attribuisce allorgano di esecuzione il compito di chiarire la fattispecie giuridicamente rilevante secondo il principio inquisitorio (cfr. DTF 132 V 93 consid. 5.2.8), cosicché, fondandosi sulle relative risultanze, esso possa emanare la decisione sulla prestazione in questione (art. 49 LPGA).
Secondo la giurisprudenza, gli uffici AI devono sempre ordinare una perizia esterna (per lo più pluridisciplinare), quando ciò è richiesto dal marcato carattere interdisciplinare della problematica medica, quando il Servizio medico regionale (SMR) non possiede le competenze per rispondere alla questione che si pone, come pure quando sussiste una divergenza tra il rapporto del SMR e il tenore generale della documentazione agli atti, la quale manifestamente non deriva da premesse medico-assicurative differenti (cfr. DTF 137 V 210 consid. 1.2.1).
2.3. Giusta lart. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie pluridisciplinari - ossia quelle che interessano tre o più discipline mediche - sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha concluso una convenzione.
La disposizione appena citata si riferisce ai servizi di accertamento medico (SAM) ai sensi dellart. 59 cpv. 3 LAI.
I mandati vengono attribuiti con metodo aleatorio (cfr. art. 72bis cpv. 2 OAI). Per limplementazione di tale metodo, lUFAS ha sviluppato la piattaforma dattribuzione SuisseMED@P, grazie alla quale viene diretta e controllata lintera procedura di richiesta di una perizia (DTF 139 V 349 consid. 2.2).
2.4. Secondo lart. 44 LPGA,se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte (prima frase). Questultima può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte (seconda frase).
Per motivi fondati ai sensi dellart. 44 seconda frase LPGA, si intendono in particolare i motivi legali di ricusa sollevati in maniera sostanziata (cfr. DTF 132 V 376).
Secondo la giurisprudenza, la regolamentazione di cui allart. 44 LPGA relativa ai diritti di partecipazione nel caso in cui venga ordinata una perizia è di principio esaustiva, di modo che non trova di principio applicazione quella di cui allart. 19 PA in relazione con lart. 55 cpv. 1 LPGA e con lart. 57 cpv. 2 PC (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.5 in fine). Eccezionalmente, la regolamentazione di cui allart. 19 PA in relazione con lart. 57 cpv. 2 PC deve essere tuttavia osservata. Ciò vale in particolare per il diritto della persona assicurata di esprimersi preliminarmente sui quesiti peritali, di sollevare al riguardo delle obiezioni e di formulare dei quesiti complementari (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 e 139 V 349 consid. 5.2.3). Inoltre, nellambito del diritto di essere sentito, dopo la consegna della perizia, la persona assicurata può esprimersi sulle risultanze, proporne la completazione o la delucidazione oppure chiedere una nuova perizia (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.5 in fine).
2.5. Nella sua circolare sulla procedura nellassicurazione per linvalidità (CPAI), lUFAS ha stabilito come procedere al momento dellattribuzione di un mandato peritale (cfr. CPAI marg. 2075 ss.).
Nel caso in cui lufficio AI reputi necessaria una perizia, in unaprima fase, esso deve rendere noto alla persona assicurata quanto segue, per mezzo di una comunicazione scritta (cfr. CPAI marg. 2076 e 2083):
1. il tipo di perizia (monodisciplinare, bidisciplinare oppure pluridisciplinare);
2. le discipline mediche interessate dalla perizia;
3. lelenco dei quesiti;
4. lindicazione circa la possibilità di formulare dei quesiti scritti complementari;
5. in caso di perizia mono- o bidisciplinare, in più nominativo e specializzazione delle persone incaricate della perizia.
Inoltre, unitamente alla comunicazione, allassicurato viene accordato un termine di 10 giorni per sollevare delle obiezioni contro la perizia e le discipline mediche previste e per presentare dei quesiti supplementari. Questo termine può essere prolungato su domanda scritta e motivata (cfr. CPAI marg. 2076.1).
In caso di perizia pluridisciplinare, in questa prima fase, la persona assicurata può sollevare delle obiezioni materiali (non legate alla persona) contro la perizia in sé oppure contro il tipo e la portata della medesima. In particolare, essa può far valere che la fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Parimenti, essa può sostenere che la scelta delle discipline mediche è inappropriata (cfr. DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.2, 140 V 507 consid. 3.1).
La persona assicurata può pronunciarsi sui quesiti peritali (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.9). Nella prima fase, essa può formulare dei quesiti supplementari, che lufficio AI deve verificare nellambito del suo potere dapprezzamento, dal profilo tanto qualitativo che quantitativo (cfr. CPAI marg. 2076.2 e 2083.5).
2.6. In unaseconda fase, il mandato viene inserito su SuisseMED@P. La mail di conferma dellattribuzione del mandato della piattaforma SuisseMED@P deve essere registrata nellincarto dellassicurato (cfr. CPAI marg. 2077).
Perizie di decorsopossono essere attribuite direttamente al centro peritale che aveva già elaborato una prima perizia pluridisciplinare, se questultima era stata assegnata mediante la piattaforma SuisseMED@P (cfr. CPAI marg. 2078).
Dopo lassegnazione mediante la piattaforma SuisseMED@P, lUfficio AI comunica per scritto alla persona assicurata le seguenti informazioni (cfr. CPAI marg. 2081):
1. centro peritale;
2. nominativo delle persone coinvolte nella perizia con la rispettiva specializzazione;
3. indicazione che la comunicazione del luogo e del termine seguirà a cura del centro peritale.
Alla persona assicurata viene accordato un termine di 10 giorni per sollevare obiezioni. Questo termine può essere prolungato su domanda scritta e motivata (cfr. CPAI marg. 2081.1).
Nella seconda fase, la persona assicurata può fare valere obiezioni formali e materiali (legate alla persona) (DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.2 e 140 V 507 consid. 3.1). A titolo di esempio, la CPAI elenca le seguenti obiezioni (CPAI marg. 2081.2):
- il perito ha un interesse personale nella causa;
- è parente o affine in linea retta o in linea collaterale, fino al terzo grado, di una parte o è coniuge, fidanzato o genitore adottivo della medesima;
- può avere per altri motivi una prevenzione nella causa;
- non ha le necessarie competenze specialistiche.
In caso di fondate obiezioni nei confronti dei periti designati, lattribuzione aleatoria deve essere ripetuta, rispettivamente modificata, ad esempio convenendo gli interessati di attenersi al SAM designato, con però lesclusione di un determinato medico (cfr. STF 8C_512/2013 del 13 gennaio 2014 consid. 3.4).
La scelta del perito deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (art. 72bis cpv. 2 OAI). Al riguardo, non vi è spazio per una sua designazione consensuale (DTF 139 V 349 consid. 5.2.1, 140 V 507 consid. 3.1; si veda pure la STF 8C_771/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 2.2).
2.7. La perizia deve essere ordinata mediante il rilascio di una decisione incidentale (art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA). Tale decisione può essere impugnata a condizione che, segnatamente, sia causa di un pregiudizio non altrimenti riparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
Il Tribunale federale ha ammesso il presupposto del pregiudizio non altrimenti riparabile nellambito della procedura ricorsuale di prima istanza in materia dassicurazione per linvalidità, soprattutto perché una perizia non corretta causa di regola un pregiudizio giuridico, e non soltanto fattuale (cfr. DTF 138 V 271 consid. 1.2.3, 137 V 210 consid. 3.4.2.7).
2.8. Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che, nei mesi di gennaio e febbraio 2015, RI 1 è stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari (psichiatrici, reumatologici e neurologici) presso il SAM di __________.
Il relativo mandato peritale era stato assegnato il 20 novembre 2014 mediante la piattaforma SuisseMED@P (cfr. doc. 51).
Dal relativo rapporto, datato 18 marzo 2015, risulta che il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10: F43.2) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4). Daltro canto, egli ha dichiarato lassicurato inabile nella misura del 20% in qualsiasi attività lavorativa a partire dal giugno 2009 (cfr. allegato al doc. 57).
Per quanto riguarda laspetto reumatologico, il dott. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, ha posto le diagnosi di sindrome del dolore cronico, cefalee miotensive croniche e sindrome panvertebrale cronica. A suo avviso, in una professione medio-leggera (compresa lultima da lui esercitata, quella di bagnino), senza particolari sforzi per la colonna vertebrale, vi è una capacità lavorativa del 70% (cfr. allegato al doc. 57).
Infine, dopo aver diagnosticato una cefalea cronica nellambito di una sindrome del dolore somatoforme persistente, il neurologo dott. __________ ha riconosciuto unincapacità lavorativa del 30% in qualsiasi attività (cfr. allegato al doc. 57).
Dopo discussione plenaria fra i periti coinvolti, lassicurato è stato ritenuto in grado di svolgere la professione di bagnino nella misura del 70% (presenza a tempo pieno con rendimento ridotto del 30% - doc. 57, p. 23). Identica percentuale dinabilità è stata riconosciuta per attività sostitutive adeguate (doc. 57, p. 24). È stato inoltre precisato che la diminuzione del rendimento dal punto di vista somatico permette di tener conto della diminuzione del rendimento a livello psichico, poiché tutti i consulenti si sono soffermati e hanno valutato la sindrome del dolore cronico, rispettivamente la sindrome somatoforme da dolore persistente. (doc. 57, p. 26).
Con il progetto di decisione del 3 aprile 2015, lUAI ha quindi rifiutato lassegnazione di una rendita, posto che il grado dellinvalidità (17%) non raggiungeva la soglia minima legale del 40% (cfr. doc. 63).
Invitato a formulare delle osservazioni al riguardo, il patrocinatore dellassicurato ha prodotto due perizie luna psichiatrica, laltra neurologica ordinate dal Ministero pubblico nellambito del procedimento penale (cfr. doc. 78).
Con perizia del 12 giugno 2015, il dott. __________, Direttore dei Settori OSC, ha posto la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1), patologia che causa unincapacità del 40% in qualsiasi attività lavorativa. Sempre a suo avviso, siccome solo una parte dei sintomi è imputabile allaffezione psichica, si potrebbe aggiungere unincapacità per motivi somatici allincapacità lavorativa causata dal disturbo psichiatrico. (allegato al doc. 78).
Da parte sua, con referto del 10 giugno 2015, il dott. __________, Caposervizio di neurologia presso lOspedale __________ di __________, ha formulato la diagnosi di cefalea cronica di origine post-traumatica con/su probabile componente psico-comportamentale reattiva allaggressione. Per quanto concerne la questione della capacità lavorativa, il neurologo ha sottolineato la difficoltà a esprimersi in proposito (con riferimento allultima professione svolta), siccome lo scompenso della cefalea in caso desposizione al calore (e/o al sole) è a nostro avviso atipico e, a priori, lesercizio dellattività di bagnino non implica molti sforzi ( ). Appare ovvio che, in questambito, sinseriscono elementi frenanti più dichiaratamente psicogeni. Va poi considerato che, prese nel loro insieme, le cefalee (salvo eccezioni) sono poco considerate come elementi limitativi a livello professionale (facendo rif. ad esempio alle comuni forme primarie come lemicrania o le cefalee di tipo tensivo, cronificate). (allegato al doc. 78).
Con annotazione datata 23 luglio 2015, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che la perizia elaborata dal dott. __________ differisce da quella del dott. __________ per quanto riguarda lapprezzamento diagnostico e, soprattutto, funzionale. Egli ha dichiarato di accettare la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e, di conseguenza, anche la valutazione funzionale. Quindi, secondo il medico del SMR, è giustificabile uninabilità lavorativa in genere per motivi psichiatrici dal 01.2010 ( ), linabilità lavorativa psichiatrica è causa primaria delle limitazioni funzionali dellassicurato, è dunque inclusiva e non aggiuntiva ad eventuali inabilità dorigine somatica. (doc. 82).
Con decisione formale del 26 ottobre 2015, lamministrazione ha negato il diritto alla rendita allassicurato. Dal nuovo raffronto dei redditi, effettuato prendendo in considerazione uninabilità del 40% in qualsiasi attività lavorativa, è risultato una grado dinvalidità del 29%, ancora insufficiente a fondare il diritto a una rendita (doc. 95).
Con ricorso del 26 novembre 2015, sul piano formale, lassicurato ha rimproverato allUAI di aver insufficientemente motivato la propria decisione, e ciò per quanto riguarda sia gli aspetti medici che quelli economici (cfr. allegato al doc. 100, p. 10-12). Nel merito, in primo luogo, RI 1 ha sostenuto che lamministrazione non avrebbe approfondito la questione della cumulabilità delle diverse inabilità lavorative, ricordato che il dott. __________ aveva ritenuto possibile aggiungere unincapacità per motivi somatici allincapacità lavorativa causata dalla patologia psichiatrica. In secondo luogo, egli ha contestato lentità della riduzione percentuale applicata dallUAI sul reddito statistico da invalido (cfr. allegato al doc. 100, p. 13-14).
Prima dellinoltro della risposta di causa, lamministrazione ha risottoposto lincarto al SMR (cfr. doc. 102).
Questo il tenore dellannotazione 2 dicembre 2015 dello psichiatra dott. __________:
Con la risposta, lUfficio AI ha postulato, in via principale, il rinvio degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR allinterno dellannotazione 2 dicembre 2015 e, in via subordinata, la reiezione dellimpugnativa (cfr. doc. 108).
Con scritto 28 dicembre 2015, lavv. __________ ha comunicato di non avere obiezioni ad un ritorno degli atti allUAI per un nuovo esame ( ) a condizione tuttavia che siano riconosciute adeguate ripetibili ( )..
Con decreto del 7 gennaio 2016, il TCA ha straciato dai ruoli la causa per intervenuta transazione, nota alle parti e consistente nellannullamento della decisione impugnata del 26 ottobre 2015, nel rinvio degli atti allUfficio AI al fine di espletare i necessari accertamenti medici, e nellemissione di una successiva nuova decisione, che viene omologata; (doc. 113).
Nel frattempo, lamministrazione ha acquisito agli atti i verbali di delucidazione delle perizie allestite dai dottori __________ e __________ (allegati al doc. 118).
Per quanto qui dinteresse, rispondendo a una domanda del difensore dellaccusato, volta a sapere se confermasse che i disturbi accusati dallassicurato erano dovuti essenzialmente alla sindrome da stress post-traumatico e non a delle conseguenze di tipo somatico, il neurologo dott. __________ ha dichiarato di poter ipotizzare che esista una componente di cronicizzazione della famosa cefalea post-traumatica e dei sintomi associati dovuta a fattori facenti parte di una sindrome da stress. Contemporaneamente esistono pure alcuni elementi di tipo somatico, tra questi la tipologia del mal di testa e accessoriamente un meccanismo presumibile di esposizione farmacologia cronica. Egli ha peraltro ribadito di ritenere auspicabile che il ricorrente possa riprendere una certa attività lavorativa cosa che probabilmente avrebbe un effetto benefico sul suo stato di salute complessivo. Ritengo abbastanza realistico, avuto riguardo anche a quanto detto dal dott. __________, una percentuale di abilità al lavoro intorno al 60%; resta inteso che una valutazione più precisa da parte mia richiederebbe ulteriori approfondimenti (allegato al doc. 118).
Con scritto del 13 aprile 2016, lUAI ha comunicato allassicurato quanto segue:
In data 25 aprile 2016, il patrocinatore dellassicurato ha informato lamministrazione di non essere daccordo con la decisione di conferire il nuovo mandato peritale ancora al SAM (cfr. doc. 130).
Il 12 maggio 2016, lUAI ha quindi emanato una decisione incidentale, mediante la quale ha confermato che la perizia sarebbe stata effettuata presso il SAM di __________ (cfr. doc. 133).
2.9. Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte osserva che, in una sentenza 8C_512/2013 del 13 gennaio 2014 consid. 3.5, il Tribunale federale ha riconosciuto che la giurisprudenza precisata nella DTF 139 V 349 riguardante lassegnazione delle perizie secondo il metodo aleatorio, non escludeva in ogni caso lattribuzione di unaperizia di decorso(Verlaufsgutachten) alla medesima clinica già precedentemente coinvolta.
Daltro canto, in base alla succitata prassi amministrativa (cfr. consid. 2.6. - CPAI marg. 2078),perizie di decorsopossono essere attribuite allo stesso centro peritale che ha già elaborato una prima perizia pluridisciplinare, a condizione che questultima sia stata assegnata mediante la piattaforma SuisseMED@P.
Senso e scopo dellart. 72bis OAI risultano dalla DTF 137 V 210. Il principio aleatorio serve a garantire lindipendenza e la neutralità dei centri peritali. Tale scopo non implica che perizie pluridisciplinari di decorso aventi per oggetto la modifica dello stato di salute, debbano essere forzatamente attribuite secondo il metodo aleatorio. In una sentenza 9C_1032/2010 del 1° settembre 2011 consid. 4.1, il Tribunale federale ha infatti precisato che risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che levoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati con la fattispecie.
Nel casosub judice, il primo mandato peritale al SAM di Bellinzona era stato assegnato mediante la piattaforma SuisseMED@P. Quindi, alla luce di quanto precede, non vi sarebbero di principio ostacoli ad assegnare unmandato peritale di decorsodirettamente al medesimo centro, senza far capo al metodo aleatorio.
A questo punto, il TCA deve però esaminare se quella disposta dallUAI può essere effettivamente considerata una perizia di decorso.
In proposito, occorre innanzitutto rilevare che il SMR ha ritenuto necessario procedere a una nuova valutazione peritale del caso, soprattutto in considerazione del contenuto delle perizie elaborate, su mandato del Ministero pubblico, dallo psichiatra dott. __________ e dal neurologo dott. __________ (e delle loro relative delucidazioni orali).
Ora, va osservato che le diverse visite peritali hanno avuto luogo allincirca nello stesso periodo. Quelle presso il SAM a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio 2015 (cfr. doc. 57, p. 1), quelle presso gli specialisti incaricati dal Ministero pubblico durante i mesi di marzo e aprile 2015 (ad eccezione dellultimo colloquio presso il dott. __________ avvenuto nel giugno 2015 cfr. allegati al doc. 78, p. 3, rispettivamente p. 1). Ciò consente di escludere che tra la valutazione SAM e quella dei dottori __________ e __________ siano intervenute rilevanti modifiche nello stato di salute dellinsorgente (del resto, in questo senso, si veda lannotazione 23 luglio 2015 del dott. __________, riferita alle perizie psichiatriche del dott. __________ e del dott. __________: Lo status descritto in entrambe le valutazioninon è significativamente differente, il corsivo è del redattore).
Daltro canto, a fronte di un quadro clinico sostanzialmente identico, il dott. __________ ha espresso una valutazione differente da quella del perito psichiatra del SAM, e ciò dal profilo sia diagnostico che funzionale (cfr. la succitata annotazione del dott. __________: È diverso lapprezzamento diagnostico e, soprattutto, funzionale.).
In effetti, se il dott. __________ aveva diagnosticato una sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento e una sindrome somatoforme da dolore persistente, responsabili di uninabilità del 20% in qualsiasi attività (cfr. allegato al doc. 57), il dott. __________, dal canto suo, ha formulato la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e ha valutato lincapacità lavorativa in un 40% in qualsiasi professione. Questultimo sanitario ha peraltro lasciato aperta la possibilità di cumulare lincapacità lavorativa psichiatrica con quella eventualmente derivante dalle patologie somatiche (cfr. allegato al doc. 78), quando i periti SAM lavevano invece esclusa (cfr. doc. 57, p. 26).
Sempre in questo contesto, merita di essere evidenziato che le conclusioni contenute nella perizia pluridisciplinare del SAM, in particolare per quanto attiene allaspetto psichiatrico, sono state smentite dapprima dal SMR (cfr. la succitata annotazione del dott. __________: Nel primo caso, il Dr. __________ ha approfondito con valutazione testistica la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress che, anche in base allevento acuto avvenuto, può essere accettata. Di conseguenza anche la valutazione funzionale del Dr. __________ appare coerente.) e, successivamente, anche dallamministrazione, posto che, nella decisione di rendita del 26 ottobre 2015, ha considerato unincapacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività (cfr. doc. 95).
Sulla scorta degli elementi appena esposti, questo Tribunale non ritiene che quella ordinata dallUAI nellaprile 2016, possa essere definita una perizia di decorso. In effetti, non si tratta di valutare se e in quale misura delle modifiche nello stato di salute dellassicurato intervenute nel frattempo, mettano in discussione la valutazione contenuta in una prima perizia, ciò che giustificherebbe lattribuzione del mandato peritale di decorso a quei periti che già conoscono la fattispecie, ma piuttosto di derimere le divergenze esistenti tra la perizia 18 marzo 2015 del SAM e quelle disposte dal Ministero pubblico (per un caso in cui è stata riconosciuta la chiara natura di decorso a una successiva perizia pluridisciplinare, si veda la sentenza IV.2015.00018 del 17 luglio 2015 consid. 4.6 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo).
Non trattandosi dunque di una perizia di decorso, ammettendo che sia effettivamente necessario far capo a una valutazione pluridisciplinare, in ossequio allart. 72bis cpv. 2 OAI e alla relativa giurisprudenza (cfr. DTF 139 V 349), lUfficio AI era tenuto ad attribuire il nuovo mandato peritale mediante il metodo aleatorio (facendo quindi capo alla piattaformadattribuzione SuisseMED@P).
È vero che, con il decreto di stralcio 32.2015.172 del 7 gennaio 2016, questa Corte ha omologato la transazione intervenuta tra le parti, il cui contenuto corrisponde a quello dellannotazione23 luglio 2015del dott. __________, quindi sottoposizione diretta al SAM delle perizie dei dottori __________ e __________ e delle loro relative delucidazioni orali per una nuova valutazione globale, nel cui ambito la perizia psichiatrica dovrà tener conto della nuova giurisprudenza in materia di patologie con oggettivabili (cfr. doc. 113). Tuttavia, lesame più approfondito della documentazione effettuato in questa occasione, avuto particolare riguardo al fatto che lUAI stesso in corso di procedura amministrativa ha ritenuto di doversi scostare dalla valutazione dei periti SAM, induce il TCA a concludere che non si è in presenza di una perizia di decorso, per cui occorre attenersi al principio aleatorio.
Questa conclusione si giustifica tanto più se si considera che,a proposito dellapplicazione di questo principio (cfr. DTF 140 V 508) per quel che riguarda le perizie pluridisciplinari ordinate dall'UAI del Cantone Ticino, questa Corte ha sviluppato delle considerazioni critiche e ha formulato alcune raccomandazioni nella sentenza 32.2014.154 del 3 giugno 2015 consid. 2.6., cresciuta incontestata in giudicato, pubblicata in RtiD I-2016, p. 245 ss..
Rispetto alla situazione descritta in quella pronunzia, il TCA ha recentemente appurato che accanto al SAM di __________ è stato nel frattempo aggiunto il __________ di __________.
Come segnalato nella relazione del presidente del TCA contenuta nel rendiconto 2015 del Tribunale dappello (cfr. www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/rendicontiTribunaleAppello/Rendiconto_completo_2015_TA.pdf), rimane comunque difficile comprendere le difficoltà che incontra lUFAS a trovare un accordo con i Centri peritali già esistenti fuori Cantone a redigere, in caso di necessità, delle perizie in lingua italiana. Non dovrebbe essere difficile integrare al Centro peritale, per quelle perizie, uno specialista attivo in quella regione che padroneggi la nostra lingua..
In conclusione, questo Tribunale invita comunque lamministrazione a valutare, sottoponendo la questione ai medici del SMR, se la presente fattispecie richieda necessariamente lelaborazione di una perizia pluridisciplinare oppure se non basti una perizia bidisciplinare, nel quel caso i relativi mandati potrebbero essere attribuiti direttamente, senza far capo al metodo aleatorio (cfr. DTF 139 V 349). Se dovesse rivelarsi sufficiente una valutazione bidisciplinare, la perizia psichiatrica dovrà essere effettuata dal Centro peritale delle assicurazioni sociali, mentre quella somatica la disciplina verrà determinata dal SMR - da uno specialista FMH, attivo nel Canton Ticino (per dei casi analoghi, si vedano le sentenze 32.2012.273 del 30 marzo 2015e32.2014.154 del 3 giugno 2015 succitata).
2.10. Con la propria impugnativa, lassicurato ha pure rimproverato allamministrazione di non aver ancora deciso in merito alla sua richiesta di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (cfr. doc. I, p. 2 in fine).
Il TCA prende atto che lamministrazione è pronta a emanare una decisione in proposito (cfr. doc. 133, p. 2) e la invita quindi a provvedervi senza indugio.
2.11. Non avendo quale oggetto lassegnazione o il rifiuto di prestazioni AI, la presente procedura ricorsuale ègratuita(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI e contrario).
2.12. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 1500 a titolo dindennità per ripetibili da mettere a carico dellUAI, ciò che rende priva di oggetto la richiesta di ammissione allassistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi.
§ La decisione incidentale dell'UAI del 12 maggio 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUAI affinché proceda come indicato al considerando 2.9..
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
LUAI verserà allassicurato limporto di fr. 1'500 (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto listanza di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti