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32.2016.41

Attribuzione di mezza rendita AI ad una casalinga. Applicazione del metodo specifico. Modifica della decisione impugnata per quanto concerne l'inizio della riduzione della rendita da intera a metà (miglioramento dello stato di salute)

Ticino · 2016-03-18 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 22 55

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

5

20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6.    Accudire i figli o altri familiari

0

30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

“(…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.September 2001, I 175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.

2.6.   Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 9 ottobre 2015 (pag. 200 e seguenti incarto AI).

Il relativo rapporto è stato allestito il 20 ottobre 2015 ed ha il seguente tenore:

"(…)

5. ATTIVITÀ- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L’assicurata pianifica e organizza la propria economia domestica con le abilità di sempre.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

14%

Preparazione pasti

Viene riferito che precedentemente il danno alla salute, l’assicurata era dedita a una cucina elaborata (baccalà, fagiolata,…) con lunghi tempi sia di preparazione che di cottura. Attualmente, invece, a causa della costante spossatezza e dei dolori a livello addominale, riferisce una cucina semplice e veloce (insalata, pasta, riso, ….). Sottolinea di impiegare molto più tempo rispetto al passato, a causa della necessità di pause durante la preparazione. Spiega infatti che gli intensi dolori addominali la costringono a sdraiarsi sul per alcuni minuti.

Apparecchiare/sparecchiare

La Signora RI 1, un tempo, si occupava autonomamente della “mise en place” della tavola.

Attualmente, invece, viene riferito che tale incombenza è interamente delegata ai figli.

Pulizia quotidiana

In passato si occupava immediatamente del riassetto e della pulizia sia della cucina che delle stoviglie, una volta terminato il pasto. Attualmente, invece, riferisce di necessitare di riposare sul divano prima di provvedervi, a causa degli intensi dolori addominali. Sottolinea di essere maggiormente rallentata rispetto ad un tempo e di necessitare giocoforza dell’aiuto dei famigliari, soprattutto la sera, quando è più stanca.

Pulizia stagionale

Tale incombenza, un tempo svolta dall’assicurata ogni sei mesi, viene ora assolta interamente dall’amica.

Nonostante il danno alla salute, la Signora RI 1 ha mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una cucina semplice, con conseguente diminuzione dell’impegno. Seppur con difficoltà, più o meno marcate, provvede altresì al riassetto e alla pulizia della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali a dossier che la necessità dell’aiuto dell’amica nelle pulizie stagionali a fondo della cucina.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

12%

Pulizie

La Signora RI 1, in precedenza, si occupava delle pulizie a fondo (aspirapolvere, lavare pavimenti, …) dell’intera abitazione, una volta a settimana, mentre quotidianamente si dedicava a quelle più leggere (riordino, rispolvero,…).

In seguito al danno la salute indica di aver mantenuto l’incombenza delle pulizie leggere alle quali provvede tuttavia nel rispetto dei suoi ritmi mentre quelle a fondo sono giocoforza delegate a terzi.

Viene spiegato che inizialmente tali incombenze erano garantite dall’aiuto domiciliare del servizio __________ mentre attualmente è il consorte ad occuparsene, il quale vi provvede nel fine settimana.

Pulizia dei sanitari

Prima del danno alla salute l’assicurata si occupava quotidianamente della pulizia a fondo del bagno e dei servizi igienici. Attualmente, invece, riferisce di occuparsene superficialmente ogni giorno mentre quella approfondita è delegata al consorte, il quale vi provvede settimanalmente.

Cambio biancheria da letto

Un tempo, provvedeva settimanalmente, da sola, al cambio della biancheria da letto, di tutte le stanze dell’abitazione.

Attualmente, invece, a causa dei dolori, indica di necessitare giocoforza dell’aiuto del marito oppure dell’amica. Rispetto al passato vi provvede con minor frequenza, ovvero ogni due settimane, inoltre riferisce di occuparsi del cambio della biancheria di una stanza alla volta.

Pulizie stagionali (vetri, tende, rolladen,…)

L’assicurata si occupava in precedenza mensilmente della pulizia dei vetri e ogni sei mesi di quella delle tende. Attualmente, invece, a causa dei dolori e della facile affaticabilità, viene riferito che tali incombenze sono interamente delegate a terzi (marito e amica).

In considerazione delle importanti limitazioni descritte dall’assicurata in colloquio, coerenti con le indicazioni mediche a dossier, e della necessità dell’aiuto di terzi nello svolgimento di tali mansioni, si propone una percentuale dell’80%.

L’esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì considerata.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

60%

percentuale di invalidità

6%

Spese

In precedenza, ovvero prima del danno alla salute, l’assicurata provvedeva settimanalmente alla spesa grossa in compagnia del marito. Altresì, si occupava autonomamente delle piccole spese infrasettimanali, recandosi a piedi nei vicini negozi.

Attualmente, invece, viene descritto che la spesa grossa settimanale è delegata interamente al marito, dal momento che l’assicurata è impossibilitata a provvedere al trasporto delle borse pesanti. Inoltre, per quanto concerne le piccole spese infrasettimanali, spiega di provvedervi ormai unicamente se accompagnata da terzi che possono provvedere al trasporto dei piccoli acquisti, dal momento che riscontra difficoltà anche nel portare pochi articoli da peso e dalle dimensioni ridotte.

Pagamenti e trattative ufficiali

In precedenza era l’assicurata a provvedere ai pagamenti del nucleo famigliare recandosi autonomamente all’ufficio postale. In seguito al danno alla salute, visto la sua facile affaticabilità nel percorrere tragitti a piedi, viene riferito che tale incombenza viene assolta ora dal marito.

Quest’ultimo, essendo per lavoro molto spesso assente nel corso della settimana, ha optato per l’e-banking, in modo tale da poter provvedere ai pagamenti anche la sera tardi quanto rientra oppure nel fine settimana quando è a casa di riposo.

Le difficoltà riferite dall’assicurata nel trasporto dei pesi sono coerenti con i limiti funzionali a dossier, i quali indicano un carico massimo di 5 Kg, ciò nonostante va comunque considerata l’esigibilità di collaborazione da parte del marito; da qui la percentuale proposta.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

12%

Trasporto cesta

Viene riferito che il trasporto della cesta del bucato, un tempo a carico dell’assicurata, è attualmente garantito dalla sorella oppure dal cognato.

Bucato (caricare, scaricare, stendere i panni,…)

La Signora RI 1, un tempo, provvedeva autonomamente al bucato. Attualmente, invece, a causa dei dolori a livello addominale e della difficoltà nel piegarsi, tale incombenza è delegata a terzi. Spiega che l’unica posizione che le consentirebbe di caricare e scaricare, da sola, sia la lavatrice che l’asciugatrice è quella di stare in ginocchio. Sottolinea tuttavia che essendo 5 in famiglia il carico di bucato è consistente e non è pensabile occuparsene, più volte nel corso della giornata, stando in ginocchio. Inizialmente tale incombenza era delegata all’aiuto domiciliare __________, mentre attualmente è garantita da terzi (sorella, amica o marito).

Stirare

Per quanto concerne lo stiro viene riferito che un tempo vi provvedeva in un’unica occasione. In seguito al danno alla salute e fino a poco tempo fa, invece, tale incombenza era interamente delegata all’aiuto domiciliare dell’__________ mentre attualmente è il marito ad occuparsene.

L’assicurata spiega, infatti, di riuscire a stirare solo pochi capi e di necessitare subito dopo stendersi sul divano, a causa dei dolori addominali che sopraggiungono.

Sottolinea, altresì, che il vapore caldo emanato dal ferro da stiro contribuisce ad infiammare l’addome.

Rispetto al passato piega molto di più e di stirare di meno.

Cucito a macchina/lavorare a maglia/uncinetto

L’assicurata indica di non essere mai stata dedita né al cucito a macchina né al lavoro a maglia.

Per quanto concerne, invece, l’uncinetto viene riferito che prima del danno alla salute, se ne occupava volentieri. Attualmente, invece, visto la facile affaticabilità tale attività è stata abbandonata.

Nella percentuale proposta si è tenuto in considerazione da una parte le difficoltà lamentate dell’assicurata sia nel trasporto dei pesi, coerenti con i limiti funzionali presenti a dossier, sia della necessità dell’aiuto di terzi nelle differenti attività. L’esigibilità di collaborazione da parte dei famigliari è stata altresì considerata.

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

6%

La Signora __________ riferisce di non aver mai riscontrato difficoltà nell’educazione e nemmeno nel seguire le attività scolastiche delle figlie.

Rispetto al passato, viene riferito tuttavia che necessita sovente dell’aiuto di terzi (sorella o vicina di casa) per andare a prendere o portare la figlia minore da casa a scuola e viceversa. Essa spiega infatti di riscontrare sovente importanti problemi intestinali che la costringono a restare in bagno a lungo. Per tale ragione, nel rispetto degli orari imposti dalla scuola, deve far capo all’aiuto di terzi. Sottolinea inoltre che a seguito di tali episodi è molto affaticata, pertanto necessita giocoforza di riposarsi sul divano.

Entrambe le bimbe non hanno mai seguito attività extrascolastiche dal momento che l’assicurata non dispone del permesso di guida e pertanto sarebbe impossibilitata ad accompagnarle.

Nemmeno il marito, in considerazione delle assenze dovute al suo lavoro, potrebbe occuparsene con regolarità.

Il considerazione delle limitazioni riferite dall’assicurata e della necessità dell’aiuto di terzi, si propone una percentuale del 30%.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L’assicurata riferisce di non essere mai stata dedita né al volontariato né alla creazione artistica.

Nell’economia domestica non vi sono animali ai quali dover prestare le cure necessarie.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

50%

■Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

I famigliari (marito, sorella e figli) e l’amica.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

La Signora RI 1 indica che il danno alla salute è tale damarzo 2014(…)" (incarto AI pag. 355 e seguenti)

2.7.Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 50%.

Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente contestato.

In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente, pur rilevando che il coniuge svolge un’attività pesante di autotrasportatore che gli impone orari irregolari che possono tenerlo lontano da casa anche il week end, non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività al marito, il quale, già prima che dell’inchiesta a domicilio, si è dato da fare aiutando la consorte (cfr. pag. 204 e seguenti incarto AI: “[…] Viene spiegato che inizialmente tali incombenze erano garantite dall’aiuto domiciliare del servizio __________ mentre attualmente è il consorte ad occuparsene, il quale vi provvede nel fine settimana […]”; “[…] Attualmente, invece, riferisce di occuparsene superficialmente ogni giorno mentre quella approfondita è delegata al consorte, il quale vi provvede settimanalmente […]”) o ai figli (cfr. pag. 203 incarto AI: “[…] Attualmente, invece, viene riferito che tale incombenza è interamente delegata ai figli […]”).

A questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del marito e dei figli.

A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:

"Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen gehtdaher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom

28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom

8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom

8. November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können (HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob dieverbleibende Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist.“

Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 9 ottobre 2015, vanno confermate.

Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali poste dal dr. med. __________ (50%; pag. 127 incarto AI) e dal dr. med. __________ (50%; pag. 192 incarto AI) e non è difforme da quanto accertato anche dal dr. med. __________ (50%-80%; pag. 155 incarto AI). Infatti vi sono attività in cui l’assicurata è effettivamente impedita nelle sue funzioni nella misura dell’80% (ad esempio pulizia dell’appartamento, bucato, confezione e riparazione di indumenti) ed attività dove l’impedimento è minore (60% per la spesa ed acquisti diversi; 40% per l’alimentazione; 30% nella cura dei bambini e di altri membri della famiglia; 0% nella conduzione dell’economia domestica). Inoltre, come già detto più volte, occorre tenere in considerazione anche l’obbligo di reciproca assistenza familiare.

Per quanto concerne la necessità di lavorare lentamente e con numerose pause, segnatamente nell’ambito dell’alimentazione, delle pulizie e della spesa, va rilevato che l’assistente sociale ne ha tenuto conto (pag. 203 incarto AI: “[…] Attualmente, invece, a causa della costante spossatezza e dei dolori a livello addominale, riferisce una cucina semplice e veloce […] sottolinea di impiegare molto più tempo […]”; “[…] riferisce di necessitare di riposare sul divano prima di provvedervi […] sottolinea di essere maggiormente rallentata rispetto ad un tempo […]” e “[…] la percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali […]”; pag. 204: “[…] in considerazione delle importanti limitazioni descritte dall’assicurata in colloquio, coerenti con le indicazioni mediche a dossier […]”). Ciò che risponde pure alla richiesta della ricorrente di applicare la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 9 anche al caso di specie poiché il rallentamento e l’affaticamento nelle singole attività influirebbero negativamente sul tempo a disposizione e sugli impedimenti delle altre attività.

Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la richiesta dell’insorgente di sentire l’assistente sociale che ha condotto l’inchiesta a domicilio affinché possa illustrare i parametri considerati e non considerati nell’ambito delle valutazioni domiciliari va respinta essendo gli elementi risultanti dall’inchiesta medesima sufficienti per decidere nel merito del ricorso.

2.8.   In queste condizioni, ritenuto che la ricorrente è stata completamente inabile nello svolgere le mansioni consuete fino al 30 giugno 2015 e capace di svolgere le mansioni consuete al 50% dal 1° luglio 2015, è a partire dal 1° ottobre 2015 (art. 88a cpv. 1 OAI) che all’interessata va ridotta la rendita da intera a mezza. In tal senso il ricorso va parzialmente accolto.

E. 32 incarto AI], 7 aprile 2014 [pag. 28 incarto AI], 16 ottobre 2014 [pag. 68 incarto AI], 23 ottobre 2014 [pag. 66 incarto AI], 16 febbraio 2015 [pag. 165 incarto AI] e 20 marzo 2015 [pag. 167 incarto AI]). L’UAI ha acquisito tutta la documentazione medica relativa agli interventi operatori ed ha interpellato, segnatamente, il dr. med. __________, FMH chirurgia, già __________ __________ di __________ e poi __________ presso l’Ospedale __________ di __________ ed il dr. med. __________, medico curante. Il 9 febbraio 2015 quest’ultimo ha evidenziato che vi era la presenza di un’importante astenia, di dolori addominali sotto piccoli sforzi, che l’interessata era impossibilità a fare la spesa e lavori impegnativi a casa (fare il letto, pulizia, piegarsi, alzar pesi, fare il bucato) e che la “ paziente dovrebbe, dopo il prossimo intervento, lentamente riprendersi ed essere di nuovo in grado di fare i lavori di casalinga ” (pag. 43 incarto AI). Egli ha inoltre rilevato che dopo il prossimo intervento chirurgico di “chiusura ileostomia ” e dopo la fase postoperatoria di riabilitazione, si prevede un recupero psico-fisico e che si può contare su una ripresa 2-3 mesi dopo l’intervento (pag. 46 incarto AI). Il 10 agosto 2015 il dr. med. __________ ha aggiornato la situazione, ponendo la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di resezione del sigma in laparoscopia in data 17.03.2014 per costipazione cronica con dolori addominali cronici per dolico-sigma importanti, seguita da severe complicazioni post-operatorie con: laparotomia, ricostruzione uretere sinistro (23.03.2014), resezione anastomosi, re-anastomosi ed ileostomia protettiva per insufficienza dell’anastomosi termino-terminale. In data 01.04.2014 resezione dell’anastomosi, colonstomia terminale il 07.04.2014, sub-occlusione intestinale il 19.05.2014, laparotomia mediana bassa, adesiolisi, chiusura di colostomia il 16.10.2014. Ri-laparotomia, chiusura fistola retto-vaginale, ri-anastomosi colo-rettale e confezione di ileostomia protettiva il 23.10.2014. Chiusura ileostomia protettiva in data 20.03.2015, trattamento endoscopico di stenosi colo-rettale mediante dilatazioni (02.2015; pag. 154 incarto AI). Il medico ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 17 marzo 2014 e del 50-80% dal 1° luglio 2015 ed ha affermato: " (…) Va decisamente male. Dopo il trattamento endoscopico di stenosi colo-rettale mediante dilatazione e chiusura ileostomia protettiva del 20.03.2015 la paziente continua a lamentare sempre dolori e disturbi addominali. Dolori violenti, crampiformi con alterazione del transito intestinale. Deve assumere regolarmente dei lassativi. Dolore pure alla parete addominale, fa fatica a fare lavori medi e pesanti, piegarsi ed alzare pesi a causa di dolori alla parete dell’addome. Il peso è stabile. Importante astenia. Difficoltà di gestione dei lavori casalinghi. Disturbo del sonno a causa dei dolori addominali (…) Paziente che si muove con cautela, dolori a sdraiarsi sul letto ed alzarsi a livello addominale. L’addome è molle però dolente alla palpazione in modo diffuso (…) Lavori fisicamente impegnativi non sono possibili, fare pulizia, piegarsi ripetutamente, alzare pesi nemmeno. Problemi a fare la spesa ed a portare dei pesi.” (pag. 153 incarto AI) Il dr. med. __________, già __________ __________ di __________ e poi __________ presso l’Ospedale __________ di __________, il 21 agosto 2015, interpellato dall’UAI, ha rilevato che l’interessata non può svolgere lavori fisici pesanti (pag. 174 incarto AI). Il 25 settembre 2015 il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale, dopo aver esaminato tutta la documentazione acquisita dall’UAI, ha accertato una completa incapacità nelle mansioni consuete quale casalinga dal 17 marzo 2014 ed una capacità nelle mansioni consuete quale casalinga del 50% dal 1° aprile 2015 (pag. 192 incarto AI). 2.4.   In concreto, alla luce della documentazione agli atti, questo Tribunale non può confermare la conclusione del medico SMR, secondo cui dal 1° aprile 2015, ossia 10 giorni dopo l’intervento di chiusura ileostomia protettiva del 20 marzo 2015, vi sarebbe stato un miglioramento dello stato di salute. Come stabilito dal medico curante, dr. med. __________, il 10 agosto 2015, il miglioramento va fatto risalire al 1° luglio 2015, ossia circa tre mesi dopo l’ultima operazione (pag. 152 incarto AI). Ciò trova conforto in numerosi atti medici. Innanzitutto, a differenza del medico SMR, che si è basato esclusivamente sugli atti cartacei, il curante ha visitato l’assicurata in data 17 giugno 2015, potendosi così cerziorare direttamente circa lo stato di salute della sua paziente. Inoltre, già il 9 febbraio 2015 il medesimo curante aveva indiato che dopo il “ prossimo intervento chirurgico di chiusura ileostomia e dopo la fase post-operatorio di riabilitazione si prevede un ricupero psico-fisico ” e ciò “ 2-3 mesi dopo intervento chirurgia ” (pag. 46 incarto AI). Non va poi dimenticato che dal referto del 15 aprile 2015 del dr. med. __________, allora __________ presso l’Ospedale __________ di __________, che ha eseguito l’ultima operazione, emerge che l’interessata è stata degente presso il precitato istituto dal 19 marzo 2015 al 2 aprile 2015 (pag. 169 incarto AI; cfr. anche pag. 170 incarto AI: “ […] In accordo con la paziente si decide in data 02.04.2015 per le dimissioni, con ferite chirurgiche e medicazioni in ordine ed indicazioni sul procedere […] ”). Ciò che rende impossibile un miglioramento dello stato di salute già dal 1° aprile 2015. Inoltre, il medesimo specialista, ha attestato una completa incapacità lavorativa fino al 15 aprile 2015 compreso (pag. 171 incarto AI) e nel referto del 12 febbraio 2015 aveva indicato la possibilità per la ricorrente di ricominciare un’attività al 50% a partire da metà 2015 (pag. 127 incarto AI). Il 21 agosto 2015 il dr. med. __________, che afferma di non aver più visto la ricorrente dal mese di marzo 2015, ha comunque rilevato che a marzo 2015 una ripresa dell’attività lavorativa non era realistica (pag. 175 incarto AI). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale, applicando l’abituale grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che il miglioramento dello stato di salute, come attestato dal dr. med. __________, è avvenuto a partire dal 1° luglio 2015. Per quanto concerne la percentuale di capacità nelle mansioni consuete quale casalinga la ricorrente sostiene che essa va fissata nel 65%, ossia la media tra il 50% e l’80% fissata dal proprio curante dr. med. __________ e non sulla base della percentuale del 50% stabilita dal medico SMR, dr. med. __________. Questo TCA evidenzia in primo luogo che anche il dr. med. __________, che ha da ultimo operato l’interessata, il 12 febbraio 2015 aveva indicato che sarebbe stata possibile, verso metà 2015, una ripresa dell’attività nella misura del 50% (pag. 127 incarto AI, cfr. anche pag. 126). In secondo luogo va rilevato che il dr. med. __________ ha stabilito un’incapacità lavorativa del 50-80% quale casalinga, indicando segnatamente che “ lavori fisicamente impegnativi non sono possibili, fare pulizia, piegarsi ripetutamente, alzare pesi nemmeno. Problemi a fare la spesa ed a portare dei pesi ” (pag. 153 incarto), senza tuttavia prendere in considerazioni tutte le mansioni di casalinga, come invece ha fatto la funzionaria dell’AI nell’ambito della sua inchiesta a domicilio (pag. 204 e seguenti incarto AI) e senza tener conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza familiare (cfr. considerandi seguenti). Inoltre, come si vedrà in seguito, non solo l’assistente sociale ha tenuto conto delle limitazioni espresse nei certificati medici, ma gli impedimenti accertati in sede di visita domiciliare sono compatibili con le percentuali poste dal dr. med. __________. Per cui la valutazione globale del medico SMR, dr. med. __________, di una capacità del 50% nelle consuete mansioni di casalinga, che trova conforto nell’inchiesta a domicilio, va confermata. L’Alta Corte ha del resto precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003). La richiesta dell’insorgente di un approfondimento peritale o di ulteriori accertamenti medici va di conseguenza respinta. Va a questo proposito evidenziato che conformemente alla co-stante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 2.5.   L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede: Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva: Attività Minimo % Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) 2 2 5 5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) 10 50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) 5 5 20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) 5 10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20

6.    Accudire i figli o altri familiari 0 30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* 0 50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244). In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico." Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2). L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5). L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003). Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato: “(…) Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01). (…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94) Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica. 2.6.   Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 9 ottobre 2015 (pag. 200 e seguenti incarto AI). Il relativo rapporto è stato allestito il 20 ottobre 2015 ed ha il seguente tenore: " (…)

5. ATTIVIT À

- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità 5.1 Conduzione dell'economia domestica pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo importanza assegnata 5% percentuale degli impedimenti 0% percentuale di invalidità 0% L’assicurata pianifica e organizza la propria economia domestica con le abilità di sempre. 5.2 Alimentazione preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve importanza assegnata 35% percentuale degli impedimenti 40% percentuale di invalidità 14% Preparazione pasti Viene riferito che precedentemente il danno alla salute, l’assicurata era dedita a una cucina elaborata (baccalà, fagiolata,…) con lunghi tempi sia di preparazione che di cottura. Attualmente, invece, a causa della costante spossatezza e dei dolori a livello addominale, riferisce una cucina semplice e veloce (insalata, pasta, riso, ….). Sottolinea di impiegare molto più tempo rispetto al passato, a causa della necessità di pause durante la preparazione. Spiega infatti che gli intensi dolori addominali la costringono a sdraiarsi sul per alcuni minuti. Apparecchiare/sparecchiare La Signora RI 1, un tempo, si occupava autonomamente della “ mise en place ” della tavola. Attualmente, invece, viene riferito che tale incombenza è interamente delegata ai figli. Pulizia quotidiana In passato si occupava immediatamente del riassetto e della pulizia sia della cucina che delle stoviglie, una volta terminato il pasto. Attualmente, invece, riferisce di necessitare di riposare sul divano prima di provvedervi, a causa degli intensi dolori addominali. Sottolinea di essere maggiormente rallentata rispetto ad un tempo e di necessitare giocoforza dell’aiuto dei famigliari, soprattutto la sera, quando è più stanca. Pulizia stagionale Tale incombenza, un tempo svolta dall’assicurata ogni sei mesi, viene ora assolta interamente dall’amica. Nonostante il danno alla salute, la Signora RI 1 ha mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una cucina semplice, con conseguente diminuzione dell’impegno. Seppur con difficoltà, più o meno marcate, provvede altresì al riassetto e alla pulizia della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali a dossier che la necessità dell’aiuto dell’amica nelle pulizie stagionali a fondo della cucina . 5.3 Pulizia dell'appartamento rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. importanza assegnata 15% percentuale degli impedimenti 80% percentuale di invalidità 12% Pulizie La Signora RI 1, in precedenza, si occupava delle pulizie a fondo (aspirapolvere, lavare pavimenti, …) dell’intera abitazione, una volta a settimana, mentre quotidianamente si dedicava a quelle più leggere (riordino, rispolvero,…). In seguito al danno la salute indica di aver mantenuto l’incombenza delle pulizie leggere alle quali provvede tuttavia nel rispetto dei suoi ritmi mentre quelle a fondo sono giocoforza delegate a terzi. Viene spiegato che inizialmente tali incombenze erano garantite dall’aiuto domiciliare del servizio __________ mentre attualmente è il consorte ad occuparsene, il quale vi provvede nel fine settimana. Pulizia dei sanitari Prima del danno alla salute l’assicurata si occupava quotidianamente della pulizia a fondo del bagno e dei servizi igienici. Attualmente, invece, riferisce di occuparsene superficialmente ogni giorno mentre quella approfondita è delegata al consorte, il quale vi provvede settimanalmente. Cambio biancheria da letto Un tempo, provvedeva settimanalmente, da sola, al cambio della biancheria da letto, di tutte le stanze dell’abitazione. Attualmente, invece, a causa dei dolori, indica di necessitare giocoforza dell’aiuto del marito oppure dell’amica. Rispetto al passato vi provvede con minor frequenza, ovvero ogni due settimane, inoltre riferisce di occuparsi del cambio della biancheria di una stanza alla volta. Pulizie stagionali (vetri, tende, rolladen,…) L’assicurata si occupava in precedenza mensilmente della pulizia dei vetri e ogni sei mesi di quella delle tende. Attualmente, invece, a causa dei dolori e della facile affaticabilità, viene riferito che tali incombenze sono interamente delegate a terzi (marito e amica). In considerazione delle importanti limitazioni descritte dall’assicurata in colloquio, coerenti con le indicazioni mediche a dossier, e della necessità dell’aiuto di terzi nello svolgimento di tali mansioni, si propone una percentuale dell’80%. L’esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì considerata . 5.4 Spesa e acquisti diversi compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali importanza assegnata 10% percentuale degli impedimenti 60% percentuale di invalidità 6% Spese In precedenza, ovvero prima del danno alla salute, l’assicurata provvedeva settimanalmente alla spesa grossa in compagnia del marito. Altresì, si occupava autonomamente delle piccole spese infrasettimanali, recandosi a piedi nei vicini negozi. Attualmente, invece, viene descritto che la spesa grossa settimanale è delegata interamente al marito, dal momento che l’assicurata è impossibilitata a provvedere al trasporto delle borse pesanti. Inoltre, per quanto concerne le piccole spese infrasettimanali, spiega di provvedervi ormai unicamente se accompagnata da terzi che possono provvedere al trasporto dei piccoli acquisti, dal momento che riscontra difficoltà anche nel portare pochi articoli da peso e dalle dimensioni ridotte. Pagamenti e trattative ufficiali In precedenza era l’assicurata a provvedere ai pagamenti del nucleo famigliare recandosi autonomamente all’ufficio postale. In seguito al danno alla salute, visto la sua facile affaticabilità nel percorrere tragitti a piedi, viene riferito che tale incombenza viene assolta ora dal marito. Quest’ultimo, essendo per lavoro molto spesso assente nel corso della settimana, ha optato per l’e-banking, in modo tale da poter provvedere ai pagamenti anche la sera tardi quanto rientra oppure nel fine settimana quando è a casa di riposo. Le difficoltà riferite dall’assicurata nel trasporto dei pesi sono coerenti con i limiti funzionali a dossier, i quali indicano un carico massimo di 5 Kg, ciò nonostante va comunque considerata l’esigibilità di collaborazione da parte del marito; da qui la percentuale proposta . 5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. importanza assegnata 15% percentuale degli impedimenti 80% percentuale di invalidità 12% Trasporto cesta Viene riferito che il trasporto della cesta del bucato, un tempo a carico dell’assicurata, è attualmente garantito dalla sorella oppure dal cognato. Bucato (caricare, scaricare, stendere i panni,…) La Signora RI 1, un tempo, provvedeva autonomamente al bucato. Attualmente, invece, a causa dei dolori a livello addominale e della difficoltà nel piegarsi, tale incombenza è delegata a terzi. Spiega che l’unica posizione che le consentirebbe di caricare e scaricare, da sola, sia la lavatrice che l’asciugatrice è quella di stare in ginocchio. Sottolinea tuttavia che essendo 5 in famiglia il carico di bucato è consistente e non è pensabile occuparsene, più volte nel corso della giornata, stando in ginocchio. Inizialmente tale incombenza era delegata all’aiuto domiciliare __________, mentre attualmente è garantita da terzi (sorella, amica o marito). Stirare Per quanto concerne lo stiro viene riferito che un tempo vi provvedeva in un’unica occasione. In seguito al danno alla salute e fino a poco tempo fa, invece, tale incombenza era interamente delegata all’aiuto domiciliare dell’__________ mentre attualmente è il marito ad occuparsene. L’assicurata spiega, infatti, di riuscire a stirare solo pochi capi e di necessitare subito dopo stendersi sul divano, a causa dei dolori addominali che sopraggiungono. Sottolinea, altresì, che il vapore caldo emanato dal ferro da stiro contribuisce ad infiammare l’addome. Rispetto al passato piega molto di più e di stirare di meno. Cucito a macchina/lavorare a maglia/uncinetto L’assicurata indica di non essere mai stata dedita né al cucito a macchina né al lavoro a maglia. Per quanto concerne, invece, l’uncinetto viene riferito che prima del danno alla salute, se ne occupava volentieri. Attualmente, invece, visto la facile affaticabilità tale attività è stata abbandonata. Nella percentuale proposta si è tenuto in considerazione da una parte le difficoltà lamentate dell’assicurata sia nel trasporto dei pesi, coerenti con i limiti funzionali presenti a dossier, sia della necessità dell’aiuto di terzi nelle differenti attività. L’esigibilità di collaborazione da parte dei famigliari è stata altresì considerata. 5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc. importanza assegnata 20% percentuale degli impedimenti 30% percentuale di invalidità 6% La Signora __________ riferisce di non aver mai riscontrato difficoltà nell’educazione e nemmeno nel seguire le attività scolastiche delle figlie. Rispetto al passato, viene riferito tuttavia che necessita sovente dell’aiuto di terzi (sorella o vicina di casa) per andare a prendere o portare la figlia minore da casa a scuola e viceversa. Essa spiega infatti di riscontrare sovente importanti problemi intestinali che la costringono a restare in bagno a lungo. Per tale ragione, nel rispetto degli orari imposti dalla scuola, deve far capo all’aiuto di terzi. Sottolinea inoltre che a seguito di tali episodi è molto affaticata, pertanto necessita giocoforza di riposarsi sul divano. Entrambe le bimbe non hanno mai seguito attività extrascolastiche dal momento che l’assicurata non dispone del permesso di guida e pertanto sarebbe impossibilitata ad accompagnarle. Nemmeno il marito, in considerazione delle assenze dovute al suo lavoro, potrebbe occuparsene con regolarità. Il considerazione delle limitazioni riferite dall’assicurata e della necessità dell’aiuto di terzi, si propone una percentuale del 30%. 5.7 Diversi cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato importanza assegnata 0% percentuale degli impedimenti 0% percentuale di invalidità 0% L’assicurata riferisce di non essere mai stata dedita né al volontariato né alla creazione artistica. Nell’economia domestica non vi sono animali ai quali dover prestare le cure necessarie. Valutazione dell'assistente sociale totale delle attività 100% percentuale di invalidità 50 % ■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica? Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato I famigliari (marito, sorella e figli) e l’amica. Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro? La Signora RI 1 indica che il danno alla salute è tale da marzo 2014 (…)" (incarto AI pag. 355 e seguenti) 2.7. Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 50%. Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente contestato. In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente, pur rilevando che il coniuge svolge un’attività pesante di autotrasportatore che gli impone orari irregolari che possono tenerlo lontano da casa anche il week end, non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività al marito, il quale, già prima che dell’inchiesta a domicilio, si è dato da fare aiutando la consorte (cfr. pag. 204 e seguenti incarto AI: “ […] Viene spiegato che inizialmente tali incombenze erano garantite dall’aiuto domiciliare del servizio __________ mentre attualmente è il consorte ad occuparsene, il quale vi provvede nel fine settimana […] ”; “ […] Attualmente, invece, riferisce di occuparsene superficialmente ogni giorno mentre quella approfondita è delegata al consorte, il quale vi provvede settimanalmente […] ”) o ai figli (cfr. pag. 203 incarto AI: “ […] Attualmente, invece, viene riferito che tale incombenza è interamente delegata ai figli […] ”). A questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del marito e dei figli. A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari: " Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom

28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom

8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen). Geht es um die Mitarbeit von Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom

8. November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4). Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können (HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist.“ In una sentenza 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 il Tribunale federale ha ribadito questo concetto, argomentando: " (…) 4.3. Dass die Vorinstanz von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f. zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen). Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich. (…)“ Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 9 ottobre 2015, vanno confermate. Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2). In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali poste dal dr. med. __________ (50%; pag. 127 incarto AI) e dal dr. med. __________ (50%; pag. 192 incarto AI) e non è difforme da quanto accertato anche dal dr. med. __________ (50%-80%; pag. 155 incarto AI). Infatti vi sono attività in cui l’assicurata è effettivamente impedita nelle sue funzioni nella misura dell’80% (ad esempio pulizia dell’appartamento, bucato, confezione e riparazione di indumenti) ed attività dove l’impedimento è minore (60% per la spesa ed acquisti diversi; 40% per l’alimentazione; 30% nella cura dei bambini e di altri membri della famiglia; 0% nella conduzione dell’economia domestica). Inoltre, come già detto più volte, occorre tenere in considerazione anche l’obbligo di reciproca assistenza familiare. Nel merito, quanto alle difficoltà nel recarsi in posta per i pagamenti oppure nel recarsi nei negozi per effettuare la spesa, oltre al fatto che l’assistente sociale ha già tenuto conto delle menomazioni della ricorrente, va evidenziato come per i pagamenti il marito ha già optato per l’e-banking (pag. 205 incarto AI) e per la spesa va rammentato che oggigiorno i maggiori supermercati del nostro Paese prevedono la possibilità di far capo alla consegna a domicilio, con gli acquisiti che vengono portati dentro casa ed in alcuni casi fino in cucina (cfr. www.__________; www.__________; www.__________). Questa modalità di acquisto, che può essere effettuata tramite un computer, un tablet o uno smartphone, e che può essere esatta da un’assicurata giovane e che di conseguenza non dovrebbe avere difficoltà a districarsi con le nuove tecnologie, sgraverebbe inoltre il marito con la conseguente possibilità di poter aiutare maggiormente l’interessata nelle altre mansioni casalinghe. Sia come sia, anche se la ricorrente non avesse a disposizione queste tecnologie, ritenuta la collaborazione del coniuge e l’aiuto necessario per il trasporto dei pesi, per i motivi esposti dall’assistente sociale, una percentuale degli impedimenti del 60% per le spese e gli acquisti diversi è comunque da confermare. Per quanto concerne la necessità di lavorare lentamente e con numerose pause, segnatamente nell’ambito dell’alimentazione, delle pulizie e della spesa, va rilevato che l’assistente sociale ne ha tenuto conto (pag. 203 incarto AI: “ […] Attualmente, invece, a causa della costante spossatezza e dei dolori a livello addominale, riferisce una cucina semplice e veloce […] sottolinea di impiegare molto più tempo […] ”; “ […] riferisce di necessitare di riposare sul divano prima di provvedervi […] sottolinea di essere maggiormente rallentata rispetto ad un tempo […] ” e “ […] la percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali […] ”; pag. 204: “ […] in considerazione delle importanti limitazioni descritte dall’assicurata in colloquio, coerenti con le indicazioni mediche a dossier […] ”). Ciò che risponde pure alla richiesta della ricorrente di applicare la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 9 anche al caso di specie poiché il rallentamento e l’affaticamento nelle singole attività influirebbero negativamente sul tempo a disposizione e sugli impedimenti delle altre attività. Infine, per quanto concerne la censura dell’attrice secondo cui “ considerare ed imputarle l’esigibilità dell’aiuto dei familiari viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU, combinato con l’art. 14 CEDU (cfr. sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’UOMO del 2.2.2016 in re D.T. contro Svizzera, n. 7186/09), ovvero i principi della parità di trattamento (tra i sessi) e del divieto di discriminazione (delle donne) sanciti dall’art. 8 Cost .”, va rilevato come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo cui fa riferimento l’insorgente si applica laddove si tratta di una costellazione come quella descritta nelle sentenze 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 e 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, ossia la soppressione o la riduzione della rendita d’invalidità in seguito alla modifica dello status della persona assicurata e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete (cfr. STCA 32.2016.21 del 13 febbraio 2017 non ancora cresciuta in giudicato e STCA 32.2016.39 del 9 marzo 2017, nella quale al consid. 2.3 questo Tribunale, citando anche la dottrina, ha sottolineato che tale soluzione è insoddisfacente). In concreto, dovendosi applicare il metodo specifico di calcolo e non il metodo misto, non è ravvisabile alcuna discriminazione. Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la richiesta dell’insorgente di sentire l’assistente sociale che ha condotto l’inchiesta a domicilio affinché possa illustrare i parametri considerati e non considerati nell’ambito delle valutazioni domiciliari va respinta essendo gli elementi risultanti dall’inchiesta medesima sufficienti per decidere nel merito del ricorso. 2.8.   In queste condizioni, ritenuto che la ricorrente è stata completamente inabile nello svolgere le mansioni consuete fino al 30 giugno 2015 e capace di svolgere le mansioni consuete al 50% dal 1° luglio 2015, è a partire dal 1° ottobre 2015 (art. 88a cpv. 1 OAI) che all’interessata va ridotta la rendita da intera a mezza. In tal senso il ricorso va parzialmente accolto. 2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente e per fr. 100.-- a carico dell’UAI che verserà all’interessata ripetibili ridotte.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § Il diritto ad una rendita intera è dato fino al 30 settembre 2015. Dal 1° ottobre 2015 l’assicurata ha diritto a mezza rendita AI. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2016.41

cs

Lugano

13 marzo 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 18 marzo 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

L’Alta Corte ha del resto precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

22

55

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

5

20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6.    Accudire i figli o altri familiari

0

30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

“(…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.September 2001, I 175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.

2.6.   Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 9 ottobre 2015 (pag. 200 e seguenti incarto AI).

Il relativo rapporto è stato allestito il 20 ottobre 2015 ed ha il seguente tenore:

"(…)

5. ATTIVITÀ- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L’assicurata pianifica e organizza la propria economia domestica con le abilità di sempre.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

14%

Preparazione pasti

Viene riferito che precedentemente il danno alla salute, l’assicurata era dedita a una cucina elaborata (baccalà, fagiolata,…) con lunghi tempi sia di preparazione che di cottura. Attualmente, invece, a causa della costante spossatezza e dei dolori a livello addominale, riferisce una cucina semplice e veloce (insalata, pasta, riso, ….). Sottolinea di impiegare molto più tempo rispetto al passato, a causa della necessità di pause durante la preparazione. Spiega infatti che gli intensi dolori addominali la costringono a sdraiarsi sul per alcuni minuti.

Apparecchiare/sparecchiare

La Signora RI 1, un tempo, si occupava autonomamente della “mise en place” della tavola.

Attualmente, invece, viene riferito che tale incombenza è interamente delegata ai figli.

Pulizia quotidiana

In passato si occupava immediatamente del riassetto e della pulizia sia della cucina che delle stoviglie, una volta terminato il pasto. Attualmente, invece, riferisce di necessitare di riposare sul divano prima di provvedervi, a causa degli intensi dolori addominali. Sottolinea di essere maggiormente rallentata rispetto ad un tempo e di necessitare giocoforza dell’aiuto dei famigliari, soprattutto la sera, quando è più stanca.

Pulizia stagionale

Tale incombenza, un tempo svolta dall’assicurata ogni sei mesi, viene ora assolta interamente dall’amica.

Nonostante il danno alla salute, la Signora RI 1 ha mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una cucina semplice, con conseguente diminuzione dell’impegno. Seppur con difficoltà, più o meno marcate, provvede altresì al riassetto e alla pulizia della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali a dossier che la necessità dell’aiuto dell’amica nelle pulizie stagionali a fondo della cucina.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

12%

Pulizie

La Signora RI 1, in precedenza, si occupava delle pulizie a fondo (aspirapolvere, lavare pavimenti, …) dell’intera abitazione, una volta a settimana, mentre quotidianamente si dedicava a quelle più leggere (riordino, rispolvero,…).

In seguito al danno la salute indica di aver mantenuto l’incombenza delle pulizie leggere alle quali provvede tuttavia nel rispetto dei suoi ritmi mentre quelle a fondo sono giocoforza delegate a terzi.

Viene spiegato che inizialmente tali incombenze erano garantite dall’aiuto domiciliare del servizio __________ mentre attualmente è il consorte ad occuparsene, il quale vi provvede nel fine settimana.

Pulizia dei sanitari

Prima del danno alla salute l’assicurata si occupava quotidianamente della pulizia a fondo del bagno e dei servizi igienici. Attualmente, invece, riferisce di occuparsene superficialmente ogni giorno mentre quella approfondita è delegata al consorte, il quale vi provvede settimanalmente.

Cambio biancheria da letto

Un tempo, provvedeva settimanalmente, da sola, al cambio della biancheria da letto, di tutte le stanze dell’abitazione.

Attualmente, invece, a causa dei dolori, indica di necessitare giocoforza dell’aiuto del marito oppure dell’amica. Rispetto al passato vi provvede con minor frequenza, ovvero ogni due settimane, inoltre riferisce di occuparsi del cambio della biancheria di una stanza alla volta.

Pulizie stagionali (vetri, tende, rolladen,…)

L’assicurata si occupava in precedenza mensilmente della pulizia dei vetri e ogni sei mesi di quella delle tende. Attualmente, invece, a causa dei dolori e della facile affaticabilità, viene riferito che tali incombenze sono interamente delegate a terzi (marito e amica).

In considerazione delle importanti limitazioni descritte dall’assicurata in colloquio, coerenti con le indicazioni mediche a dossier, e della necessità dell’aiuto di terzi nello svolgimento di tali mansioni, si propone una percentuale dell’80%.

L’esigibilità di collaborazione dei famigliari è stata altresì considerata.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

60%

percentuale di invalidità

6%

Spese

In precedenza, ovvero prima del danno alla salute, l’assicurata provvedeva settimanalmente alla spesa grossa in compagnia del marito. Altresì, si occupava autonomamente delle piccole spese infrasettimanali, recandosi a piedi nei vicini negozi.

Attualmente, invece, viene descritto che la spesa grossa settimanale è delegata interamente al marito, dal momento che l’assicurata è impossibilitata a provvedere al trasporto delle borse pesanti. Inoltre, per quanto concerne le piccole spese infrasettimanali, spiega di provvedervi ormai unicamente se accompagnata da terzi che possono provvedere al trasporto dei piccoli acquisti, dal momento che riscontra difficoltà anche nel portare pochi articoli da peso e dalle dimensioni ridotte.

Pagamenti e trattative ufficiali

In precedenza era l’assicurata a provvedere ai pagamenti del nucleo famigliare recandosi autonomamente all’ufficio postale. In seguito al danno alla salute, visto la sua facile affaticabilità nel percorrere tragitti a piedi, viene riferito che tale incombenza viene assolta ora dal marito.

Quest’ultimo, essendo per lavoro molto spesso assente nel corso della settimana, ha optato per l’e-banking, in modo tale da poter provvedere ai pagamenti anche la sera tardi quanto rientra oppure nel fine settimana quando è a casa di riposo.

Le difficoltà riferite dall’assicurata nel trasporto dei pesi sono coerenti con i limiti funzionali a dossier, i quali indicano un carico massimo di 5 Kg, ciò nonostante va comunque considerata l’esigibilità di collaborazione da parte del marito; da qui la percentuale proposta.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

12%

Trasporto cesta

Viene riferito che il trasporto della cesta del bucato, un tempo a carico dell’assicurata, è attualmente garantito dalla sorella oppure dal cognato.

Bucato (caricare, scaricare, stendere i panni,…)

La Signora RI 1, un tempo, provvedeva autonomamente al bucato. Attualmente, invece, a causa dei dolori a livello addominale e della difficoltà nel piegarsi, tale incombenza è delegata a terzi. Spiega che l’unica posizione che le consentirebbe di caricare e scaricare, da sola, sia la lavatrice che l’asciugatrice è quella di stare in ginocchio. Sottolinea tuttavia che essendo 5 in famiglia il carico di bucato è consistente e non è pensabile occuparsene, più volte nel corso della giornata, stando in ginocchio. Inizialmente tale incombenza era delegata all’aiuto domiciliare __________, mentre attualmente è garantita da terzi (sorella, amica o marito).

Stirare

Per quanto concerne lo stiro viene riferito che un tempo vi provvedeva in un’unica occasione. In seguito al danno alla salute e fino a poco tempo fa, invece, tale incombenza era interamente delegata all’aiuto domiciliare dell’__________ mentre attualmente è il marito ad occuparsene.

L’assicurata spiega, infatti, di riuscire a stirare solo pochi capi e di necessitare subito dopo stendersi sul divano, a causa dei dolori addominali che sopraggiungono.

Sottolinea, altresì, che il vapore caldo emanato dal ferro da stiro contribuisce ad infiammare l’addome.

Rispetto al passato piega molto di più e di stirare di meno.

Cucito a macchina/lavorare a maglia/uncinetto

L’assicurata indica di non essere mai stata dedita né al cucito a macchina né al lavoro a maglia.

Per quanto concerne, invece, l’uncinetto viene riferito che prima del danno alla salute, se ne occupava volentieri. Attualmente, invece, visto la facile affaticabilità tale attività è stata abbandonata.

Nella percentuale proposta si è tenuto in considerazione da una parte le difficoltà lamentate dell’assicurata sia nel trasporto dei pesi, coerenti con i limiti funzionali presenti a dossier, sia della necessità dell’aiuto di terzi nelle differenti attività. L’esigibilità di collaborazione da parte dei famigliari è stata altresì considerata.

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

6%

La Signora __________ riferisce di non aver mai riscontrato difficoltà nell’educazione e nemmeno nel seguire le attività scolastiche delle figlie.

Rispetto al passato, viene riferito tuttavia che necessita sovente dell’aiuto di terzi (sorella o vicina di casa) per andare a prendere o portare la figlia minore da casa a scuola e viceversa. Essa spiega infatti di riscontrare sovente importanti problemi intestinali che la costringono a restare in bagno a lungo. Per tale ragione, nel rispetto degli orari imposti dalla scuola, deve far capo all’aiuto di terzi. Sottolinea inoltre che a seguito di tali episodi è molto affaticata, pertanto necessita giocoforza di riposarsi sul divano.

Entrambe le bimbe non hanno mai seguito attività extrascolastiche dal momento che l’assicurata non dispone del permesso di guida e pertanto sarebbe impossibilitata ad accompagnarle.

Nemmeno il marito, in considerazione delle assenze dovute al suo lavoro, potrebbe occuparsene con regolarità.

Il considerazione delle limitazioni riferite dall’assicurata e della necessità dell’aiuto di terzi, si propone una percentuale del 30%.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L’assicurata riferisce di non essere mai stata dedita né al volontariato né alla creazione artistica.

Nell’economia domestica non vi sono animali ai quali dover prestare le cure necessarie.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

50%

■Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

I famigliari (marito, sorella e figli) e l’amica.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

La Signora RI 1 indica che il danno alla salute è tale damarzo 2014(…)" (incarto AI pag. 355 e seguenti)

2.7.Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 50%.

Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente contestato.

In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente, pur rilevando che il coniuge svolge un’attività pesante di autotrasportatore che gli impone orari irregolari che possono tenerlo lontano da casa anche il week end, non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività al marito, il quale, già prima che dell’inchiesta a domicilio, si è dato da fare aiutando la consorte (cfr. pag. 204 e seguenti incarto AI: “[…] Viene spiegato che inizialmente tali incombenze erano garantite dall’aiuto domiciliare del servizio __________ mentre attualmente è il consorte ad occuparsene, il quale vi provvede nel fine settimana […]”; “[…] Attualmente, invece, riferisce di occuparsene superficialmente ogni giorno mentre quella approfondita è delegata al consorte, il quale vi provvede settimanalmente […]”) o ai figli (cfr. pag. 203 incarto AI: “[…] Attualmente, invece, viene riferito che tale incombenza è interamente delegata ai figli […]”).

A questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del marito e dei figli.

A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:

"Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen gehtdaher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom

28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom

8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom

8. November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können (HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob dieverbleibende Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist.“

Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 9 ottobre 2015, vanno confermate.

Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali poste dal dr. med. __________ (50%; pag. 127 incarto AI) e dal dr. med. __________ (50%; pag. 192 incarto AI) e non è difforme da quanto accertato anche dal dr. med. __________ (50%-80%; pag. 155 incarto AI). Infatti vi sono attività in cui l’assicurata è effettivamente impedita nelle sue funzioni nella misura dell’80% (ad esempio pulizia dell’appartamento, bucato, confezione e riparazione di indumenti) ed attività dove l’impedimento è minore (60% per la spesa ed acquisti diversi; 40% per l’alimentazione; 30% nella cura dei bambini e di altri membri della famiglia; 0% nella conduzione dell’economia domestica). Inoltre, come già detto più volte, occorre tenere in considerazione anche l’obbligo di reciproca assistenza familiare.

Per quanto concerne la necessità di lavorare lentamente e con numerose pause, segnatamente nell’ambito dell’alimentazione, delle pulizie e della spesa, va rilevato che l’assistente sociale ne ha tenuto conto (pag. 203 incarto AI: “[…] Attualmente, invece, a causa della costante spossatezza e dei dolori a livello addominale, riferisce una cucina semplice e veloce […] sottolinea di impiegare molto più tempo […]”; “[…] riferisce di necessitare di riposare sul divano prima di provvedervi […] sottolinea di essere maggiormente rallentata rispetto ad un tempo […]” e “[…] la percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali […]”; pag. 204: “[…] in considerazione delle importanti limitazioni descritte dall’assicurata in colloquio, coerenti con le indicazioni mediche a dossier […]”). Ciò che risponde pure alla richiesta della ricorrente di applicare la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 9 anche al caso di specie poiché il rallentamento e l’affaticamento nelle singole attività influirebbero negativamente sul tempo a disposizione e sugli impedimenti delle altre attività.

Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la richiesta dell’insorgente di sentire l’assistente sociale che ha condotto l’inchiesta a domicilio affinché possa illustrare i parametri considerati e non considerati nell’ambito delle valutazioni domiciliari va respinta essendo gli elementi risultanti dall’inchiesta medesima sufficienti per decidere nel merito del ricorso.

2.8.   In queste condizioni, ritenuto che la ricorrente è stata completamente inabile nello svolgere le mansioni consuete fino al 30 giugno 2015 e capace di svolgere le mansioni consuete al 50% dal 1° luglio 2015, è a partire dal 1° ottobre 2015 (art. 88a cpv. 1 OAI) che all’interessata va ridotta la rendita da intera a mezza. In tal senso il ricorso va parzialmente accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ Il diritto ad una rendita intera è dato fino al 30 settembre 2015. Dal 1° ottobre 2015 l’assicurata ha diritto a mezza rendita AI.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti