Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 giugno 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 7 marzo 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 7 marzo 2016, lUfficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (grado dinvalidità del 100%) dal 1. aprile 2014 al 30 aprile 2015 essendo stata attestata una modifica (miglioramento) della situazione invalidante a partire da gennaio 2015;
- contro suddetta decisione insorge dinanzi al TCA lassicurata rappresentata dallavv. RA 1 che, producendo nuova documentazione medica (doc. D) e contestando la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento, ne postula lannullamento con, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera a tempo indeterminato e, in subordine, il rinvio degli atti allamministrazione per ulteriori accertamenti medici;
- con la risposta di causa lUfficio AI, evidenziata sulla base del parere SMR del 9 maggio 2016 concludente chein presenza di una probabile problematica somatoforme risulta indispensabile disporre duna valutazione peritale psichiatrica con valutazione dei indicatori. In considerazione della complessità della situazione si impone valutazione MEDAP comprendente valutazione psichiatrica, reumatologica e neurologica(doc. IV/1) la necessità di procedere ad una perizia pluridisciplinare, chiede la retrocessione degli atti per comple-mento istruttorio e per consecutiva emissione di nuova decisione;
- con scritto 27 maggio 2016 il patrocinatore dellinsorgente co-munica di condividere la proposta formulata dallamministra-zione, osservando come questa corrisponda a quanto richiesto in via subordinata nel gravame e precisando che lassi-curata si è di recente sottoposta ad ulteriori esami specialistici;
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart.
E. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart.
E. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto questo TCAalla luce delle certificazioni mediche contenute negli atti AI (in particolare di quelle richia-mate dal medico SMR nel surriferito suo parere del 9 maggio 2016; cfr. IV/1) e tenuto conto della nuova refertazione prodotta col gravame (doc. D)ritiene vi sia effettivamente la necessità di approfondire laspetto psichiatrico, stante una probabile problematica somatoforme, nonché quello reumatologico (doc. AI 66) e neurologico (doc. AI 79, 88 e 97) tramite perizia pluridisciplinare;
- inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, come detto, si giustifica ilrinvio degli atti allamministrazione,affinché proceda, come detto, ad una valutazione peritale pluridisciplinare rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1 a prestazioni;
- per quanto riguarda in particolare la valutazione psichiatrica (in concreto, come accennato si tratterebbe di una probabile sindrome somatoforme), lamministrazione dovrà tener presente che nellarecente sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nellambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti; in particolare lapresunzionesecondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata (per quanto concernegli indicatori standard [cui ha per altro già accennato il medico SMR nella sua annotazione del 9 maggio 2016] secondo la nuova citata giurisprudenza federalecfr. lalettera circolare AI nr. 339 del 9 settembre 2015);
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- allinsorgente, patrocinata in causa da un avvocato, vanno riconosciute congrue ripetibili.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 7 marzo 2016 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa). 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2016.36
rg/sc
Lugano
23 giugno 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 7 marzo 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 7 marzo 2016, lUfficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (grado dinvalidità del 100%) dal 1. aprile 2014 al 30 aprile 2015 essendo stata attestata una modifica (miglioramento) della situazione invalidante a partire da gennaio 2015;
- contro suddetta decisione insorge dinanzi al TCA lassicurata rappresentata dallavv. RA 1 che, producendo nuova documentazione medica (doc. D) e contestando la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento, ne postula lannullamento con, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera a tempo indeterminato e, in subordine, il rinvio degli atti allamministrazione per ulteriori accertamenti medici;
- con la risposta di causa lUfficio AI, evidenziata sulla base del parere SMR del 9 maggio 2016 concludente chein presenza di una probabile problematica somatoforme risulta indispensabile disporre duna valutazione peritale psichiatrica con valutazione dei indicatori. In considerazione della complessità della situazione si impone valutazione MEDAP comprendente valutazione psichiatrica, reumatologica e neurologica(doc. IV/1) la necessità di procedere ad una perizia pluridisciplinare, chiede la retrocessione degli atti per comple-mento istruttorio e per consecutiva emissione di nuova decisione;
- con scritto 27 maggio 2016 il patrocinatore dellinsorgente co-munica di condividere la proposta formulata dallamministra-zione, osservando come questa corrisponda a quanto richiesto in via subordinata nel gravame e precisando che lassi-curata si è di recente sottoposta ad ulteriori esami specialistici;
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto questo TCAalla luce delle certificazioni mediche contenute negli atti AI (in particolare di quelle richia-mate dal medico SMR nel surriferito suo parere del 9 maggio 2016; cfr. IV/1) e tenuto conto della nuova refertazione prodotta col gravame (doc. D)ritiene vi sia effettivamente la necessità di approfondire laspetto psichiatrico, stante una probabile problematica somatoforme, nonché quello reumatologico (doc. AI 66) e neurologico (doc. AI 79, 88 e 97) tramite perizia pluridisciplinare;
- inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, come detto, si giustifica ilrinvio degli atti allamministrazione,affinché proceda, come detto, ad una valutazione peritale pluridisciplinare rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1 a prestazioni;
- per quanto riguarda in particolare la valutazione psichiatrica (in concreto, come accennato si tratterebbe di una probabile sindrome somatoforme), lamministrazione dovrà tener presente che nellarecente sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nellambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti; in particolare lapresunzionesecondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata (per quanto concernegli indicatori standard [cui ha per altro già accennato il medico SMR nella sua annotazione del 9 maggio 2016] secondo la nuova citata giurisprudenza federalecfr. lalettera circolare AI nr. 339 del 9 settembre 2015);
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- allinsorgente, patrocinata in causa da un avvocato, vanno riconosciute congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 7 marzo 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti