Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.-Il ricorso èirricevibile. 2.- Gli atti vengono trasmessi allUfficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono. 3.-Le spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2016.2
rg/gm
Lugano
12 gennaio 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 23 dicembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato che - per decisione 23 dicembre 2015 lUfficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione di CHF 4'158.-- corrispondenti alle rendite percepite a torto da dicembre 2014 a dicembre 2015;
-con scritto datato 7 gennaio 2016 RI 1 ha adito lo scrivente Tribunalepostulando, in relazione a suddetta decisione del 23 dicembre 2015,il condono dellobbligo di restituzione, invocando al riguardo la sua buona fede e la sua precaria situazione finanziaria:
-ai sensi dellart. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se linteressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Lart. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, lassicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazio-ni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conforme-mente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);
- è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);
-dovendo come in casu rettamente indicato nella decisione di restituzione (cfr. doc. A/1) essere presentata allautorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser, ATSG-Kom-mentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 e 4 OPGA) una ri-chiesta di condono formulata dinanzi allautorità di ricorso non è ricevibile;
- nella fattispecie in esame lintenzione dellassicurato è unicamente quella di chiedere il condono dellimporto da restituire e non di contestare lordine di restituzione in quanto tale: egli sostiene infatti di aver percepito le prestazioni in buona fede e di trovarsi in gravi difficoltà economiche che non gli permettono per lo meno in questo momento di restituire limporto dovuto;
- di conseguenza lo scritto 7 gennaio 2016 unitamente alla documentazione prodotta vengono trasmessi allUfficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono;
- secondo lart. 29 cpv. 2 Lptca, adottato alla luce dellart. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Co-me ha avuto modo di precisare la giurisprudenza federale, le spesedevonoessere prelevate anche in caso di dispendio mini-mo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.-Il ricorso èirricevibile.
2.- Gli atti vengono trasmessi allUfficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono.
3.-Le spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti