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32.2016.2

Decisione di restituzione di prestazioni. Ricorso irricevibile chiedente il condono

Ticino · 2015-12-23 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-Il ricorso èirricevibile. 2.-  Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono. 3.-Le spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 4.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2016.2

rg/gm

Lugano

12 gennaio 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 23 dicembre 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato che        -   per decisione 23 dicembre 2015 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione di CHF 4'158.-- corrispondenti alle rendite percepite a torto da dicembre 2014 a dicembre 2015;

-con scritto datato 7 gennaio 2016 RI 1 ha adito lo scrivente Tribunalepostulando, in relazione a suddetta decisione del 23 dicembre 2015,il condono dell’obbligo di restituzione, invocando al riguardo la sua buona fede e la sua precaria situazione finanziaria:

-ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazio-ni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conforme-mente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);

-   è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

-dovendo – come in casu rettamente indicato nella decisione di restituzione (cfr. doc. A/1) – essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser, ATSG-Kom-mentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 e 4 OPGA) una ri-chiesta di condono formulata dinanzi all’autorità di ricorso non è ricevibile;

-   nella fattispecie in esame l’intenzione dell’assicurato è unicamente quella di chiedere il condono dell’importo da restituire e non di contestare l’ordine di restituzione in quanto tale: egli sostiene infatti di aver percepito le prestazioni in buona fede e di trovarsi in gravi difficoltà economiche che non gli permettono – per lo meno “in questo momento” – di restituire l’importo dovuto;

-   di conseguenza lo scritto 7 gennaio 2016 unitamente alla documentazione prodotta vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono;

-   secondo l’art. 29 cpv. 2 Lptca, adottato alla luce dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Co-me ha avuto modo di precisare la giurisprudenza federale, le spesedevonoessere prelevate anche in caso di dispendio mini-mo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-Il ricorso èirricevibile.

2.-  Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono.

3.-Le spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti