Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 26 ottobre 2016 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa). 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2016.134
rg/sc
Lugano
20 gennaio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 26 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 26 ottobre 2016, lUfficio AI dopo aver affettu-ato accertamenti medici (raccolta di atti medici e valutazione peritale da parte della dr.ssa __________ del Servizio di riabilitazione di __________) e aver verificato (telefonicamente) presso la dr.ssa __________, indicata dallassicurato quale specialista presso cui era prevista una visita neurologica, che in realtà non vi era stata alcuna richiesta di visita da parte dellassicu-rato ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni (rendita e provvedimenti integrativi) non raggiungendo il grado din-validità, stabilito in applicazione del metodo ordinario (27%), il minimo pensionabile (40%) e non entrando per il resto in con-siderazione come da valutazione CIP ladozione di provvedimenti professionali;
- contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurato rappresentato dallavv. RA 1. Rimprovera allamministra-zione un accertamento lacunoso e frettoloso dei fatti per non aver in particolare essa verificato, interpellando (non solo telefonicamente) la neurologa dr.ssa __________ presso cui era prevista una visita neurologica, la necessità di ulteriori indagi-ni mediche da mettere in atto prima di emanare una decisione;
- il 6 dicembre 2016 il patrocinatore dellinsorgente a fatto pervenire al Tribunale una e-mail che conferma la convocazione dellassicurato (su indicazione della dr. __________) in data 13 gennaio 2017 per un consulto presso il Servizio di urologia della Clinica __________ (IV/1);
- con la risposta di causa lUfficio AI ha dichiarato di aver ricevuto in data 7 dicembre 2016 due rapporti medici della dr.ssa __________, datati 28 ottobre 2016 rispettivamente 2 dicembre 2016, osservando al riguardo come, alla luce di tale nuova documentazione, a giudizio del SMR nel frattempo interpellato, si imponerivalutazione peritale in ambito MEDAP con valutazione reumatologica, psichiatrica e neurologica per definire la residua esigibilità lavorativa e concludendo quindi con la richiesta di rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici;
- con scritto 29 dicembre 2016 linsorgente, dopo aver evidenziato come lamministrazione non avrebbe dovuto limitarsi a verificare telefonicamente se fosse effettivamente stato fissato un appuntamento per una valutazione presso la dr.ssa __________, ribadisce la propria richiesta di annullamento della decisione impugnata e produce inoltre uno scritto nel quale il reumatologo dr. __________ certifica di aver fissato un appuntamento a RI 1 in data 15 febbraio 2017 per una visita specialistica (VIII);
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto dai rapporti medici della dr.ssa __________ allestiti dopo lemanazione della decisione di diniego del 26 ottobre 2016 emerge, come evidenziato dallamministrazione e per essa dal medico SMR, la necessità di procedere ad un accertamento medico pluridisciplinare (reumatologico, psichiatrico e neurologico) al fine di valutare leffettiva capacità al lavoro dellassicurato.
La specialista in neurologia ha infatti attestato:
- inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, come detto, si giustifica lannullamento del querelato provvedimento conretrocessione degli atti allam-ministrazioneaffinché proceda, come detto, ad una valutazio-ne peritale pluridisciplinare rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1 a prestazioni;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- linsorgente, come detto rimprovera allamministrazione di aver accertato i fatti in maniera lacunosa e incompleta.
LUfficio AI non avrebbe segnatamente verificato in maniera corretta contattando cioè per iscritto la dr.ssa __________ e non accontentandosi di interpellare telefonicamente la sua segreteria la necessità (attestata poi nelle more della presente procedura tramite la produzione dei due citati rapporti della specialista) di eseguire accertamenti pluridisciplinari già nel corso della procedura amministrativa e quindi prima di emanare la contestata decisione.
Al riguardo è bene ricordare che se da un lato sussiste lobbligo per lamministrazione, in virtù del principio inquisitorio, di costatare dufficio i fatti pertinenti ed intraprendere quindi tutti gli accertamenti necessari (art. 43 cpv. 1 LPGA; DTF 122 V 158, 125 V 195), daltro lato allassicurato incombe lobbligo di collaborare nellaccertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 122 V 158, 121 V 210). Vè quindi da chiedersi se lamministrazione abbia in concreto messo in atto tutte le verifiche necessarie a chiarire la fattispecie rispettivamente se lassicurato abbia dal canto suo sufficientemente collaborato nellassunzione dei mezzi probatori atti a dimostrare lasserita prevista visita specialistica presso la dr.essa __________, i cui esiti sarebbero stati decisivi per listruzione della pratica. La questionenon senza rilevare come in ogni caso lassicurato non risulti essersi premurato di fornire nellambito della procedura dinanzi allUfficio AI valida prova atta a dimostrare quanto sostenuto (il certificato prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione dell8 settembre 2016 nulla riporta se non il nome della specialista e non dimostra pertanto alcunché, cfr. doc. AI 28)può rimanere indecisa. Per giurisprudenza infatti anche in caso di accoglimento, come nella presente fattispecie, di un gravame sulla base di nuovi mezzi di prova emersi solo in sede ricorsuale ma che avrebbero potuto essere forniti in precedenza (la produzione tardiva, solo in sede ricorsuale, di mezzi di prova decisivi nellambito di una nuova domanda o domanda di revisione comporta invece la reiezione del gravame, cfr. DTF 130 V 64, STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012), si giustifica ed è ciò che in concreto ha rilevanza pratica ed occorre considerare lattribuzione di ripetibili alla parte ricorrente vincente in causa (sul punto Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 34 n. 6 e ivi riferimenti);
- visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- allinsorgente, patrocinato in causa da un avvocato, vanno come visto riconosciute congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 26 ottobre 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti