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32.2016.134

Decisione di diniego di prestazioni. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per complemento istruttorio (nuovi accertamenti medici). Assegnazione di riperibili anche se il ricorso è accolto sulla base di mezzi di prova decisivi prodotti solo in sede ricorsuale

Ticino · 2016-10-26 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èaccolto. §    La decisione del 26 ottobre 2016 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa). 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2016.134

rg/sc

Lugano

20 gennaio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 26 ottobre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   per decisione 26 ottobre 2016, l’Ufficio AI – dopo aver affettu-ato accertamenti medici (raccolta di atti medici e valutazione peritale da parte della dr.ssa __________ del Servizio di riabilitazione di __________) e aver verificato (telefonicamente) presso la dr.ssa __________, indicata dall’assicurato quale specialista presso cui era prevista una visita neurologica, che in realtà non vi era stata alcuna richiesta di visita da parte dell’assicu-rato – ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni (rendita e provvedimenti integrativi) non raggiungendo il grado d’in-validità, stabilito in applicazione del metodo ordinario (27%), il minimo pensionabile (40%) e non entrando per il resto in con-siderazione – come da valutazione CIP – l’adozione di provvedimenti professionali;

-   contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Rimprovera all’amministra-zione un accertamento lacunoso e frettoloso dei fatti per non aver in particolare essa verificato, interpellando (non solo telefonicamente) la neurologa dr.ssa __________ presso cui era prevista una visita neurologica, la necessità di ulteriori indagi-ni mediche da mettere in atto prima di emanare una decisione;

-   il 6 dicembre 2016 il patrocinatore dell’insorgente a fatto pervenire al Tribunale una e-mail che conferma la convocazione dell’assicurato (su indicazione della dr. __________) in data 13 gennaio 2017 per un consulto presso il Servizio di urologia della Clinica __________ (IV/1);

-   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha dichiarato di aver ricevuto in data 7 dicembre 2016 due rapporti medici della dr.ssa __________, datati 28 ottobre 2016 rispettivamente 2 dicembre 2016, osservando al riguardo come, alla luce di tale nuova documentazione, a giudizio del SMR nel frattempo interpellato, “si imponerivalutazione peritale in ambito MEDAP con valutazione reumatologica, psichiatrica e neurologica per definire la residua esigibilità lavorativa” e concludendo quindi con la richiesta di rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici;

-   con scritto 29 dicembre 2016 l’insorgente, dopo aver evidenziato come l’amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi a verificare telefonicamente se fosse effettivamente stato fissato un appuntamento per una valutazione presso la dr.ssa __________, ribadisce la propria richiesta di annullamento della decisione impugnata e produce inoltre uno scritto nel quale il reumatologo dr. __________ certifica di aver fissato un appuntamento a RI 1 in data 15 febbraio 2017 per una visita specialistica (VIII);

-   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

-   nel caso concreto dai rapporti medici della dr.ssa __________ allestiti dopo l’emanazione della decisione di diniego del 26 ottobre 2016 emerge, come evidenziato dall’amministrazione e per essa dal medico SMR, la necessità di procedere ad un accertamento medico pluridisciplinare (reumatologico, psichiatrico e neurologico) al fine di valutare l’effettiva capacità al lavoro dell’assicurato.

La specialista in neurologia ha infatti attestato:

-   inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

-   nel caso concreto, come detto, si giustifica l’annullamento del querelato provvedimento conretrocessione degli atti all’am-ministrazioneaffinché proceda, come detto, ad una valutazio-ne peritale pluridisciplinare rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1 a prestazioni;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-   l’insorgente, come detto – rimprovera all’amministrazione di aver accertato i fatti in maniera lacunosa e incompleta.

L’Ufficio AI non avrebbe segnatamente verificato in maniera corretta – contattando cioè per iscritto la dr.ssa __________ e non accontentandosi di interpellare telefonicamente la sua segreteria – la necessità (attestata poi nelle more della presente procedura tramite la produzione dei due citati rapporti della specialista) di eseguire accertamenti pluridisciplinari già nel corso della procedura amministrativa e quindi prima di emanare la contestata decisione.

Al riguardo è bene ricordare che se da un lato sussiste l’obbligo per l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio, di costatare d’ufficio i fatti pertinenti ed intraprendere quindi tutti gli accertamenti necessari (art. 43 cpv. 1 LPGA; DTF 122 V 158, 125 V 195), d’altro lato  all’assicurato incombe l’obbligo di collaborare nell’accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 122 V 158, 121 V 210). V’è quindi da chiedersi se l’amministrazione abbia in concreto messo in atto tutte le verifiche necessarie a chiarire la fattispecie rispettivamente se l’assicurato abbia dal canto suo sufficientemente collaborato nell’assunzione dei mezzi probatori atti a dimostrare l’asserita prevista visita specialistica presso la dr.essa __________, i cui esiti sarebbero stati decisivi per l’istruzione della pratica. La questione–non senza rilevare come in ogni caso l’assicurato non risulti essersi premurato di fornire nell’ambito della procedura dinanzi all’Ufficio AI valida prova atta a dimostrare quanto sostenuto (il certificato prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione dell’8 settembre 2016 nulla riporta se non il nome della specialista e non dimostra pertanto alcunché, cfr. doc. AI 28)–può rimanere indecisa. Per giurisprudenza infatti anche in caso di accoglimento, come nella presente fattispecie, di un gravame sulla base di nuovi mezzi di prova emersi solo in sede ricorsuale ma che avrebbero potuto essere forniti in precedenza (la produzione tardiva, solo in sede ricorsuale, di mezzi di prova decisivi nell’ambito di una nuova domanda o domanda di revisione comporta invece la reiezione del gravame, cfr. DTF 130 V 64, STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012), si giustifica – ed è ciò che in concreto ha rilevanza pratica ed occorre considerare  –  l’attribuzione di ripetibili alla parte ricorrente vincente in causa (sul punto Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 34 n. 6 e ivi riferimenti);

-   visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

-   all’insorgente, patrocinato in causa da un avvocato, vanno come visto riconosciute congrue ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§    La decisione del 26 ottobre 2016 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti