Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2.Secondo lart. 87 cpv. 2 OAIse è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo lassegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dallart. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de lassurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Nellasentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se lassicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) lassicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dallamministrazione, questultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con lavvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo lentrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dellart. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
Il TF nella sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 haprecisato:
Secondo la cifra 5004 della Circolare sullinvalidità e la grande invalidità nellassicurazione per linvalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° marzo 2016 (disponibile unicamente nella versione tedesca e francese), edita dall'UFAS e consultabile sull' http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/
view/3950/lang:ita/category:34), i principi di revisione si applicano alle rendite correnti dinvalidità; alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado dinvalidità. La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).
La cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la cessazione dellattività lucrativa; laumento o la diminuzione del reddito dinvalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia domestica grazie allimpiego di mezzi ausiliari).
Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dellAI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare unulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado dinabilità.
Secondo lart. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa dufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio dufficio e sullassistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede:
Inoltre giusta lart. 3 cpv. 1 LAG lassistenza giudiziaria si estende allesenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; allesenzione dalle tasse e spese processuali; allammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie la situazione valetudinaria dell'interessata era pacifica (non avendo subìto delle modifiche rispetto al passato, in grado di giustificare unentrata in materia, così come pure espressamente indicato dal medico del SMR). Alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro al patrocinatore dell'assicurata che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta, a prescindere dal fatto che la richiesta di questa Corte del 14 ottobre 2016 volta all'ottenimento del certificato municipale per lammissione allassistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc. IV), sia rimasta - nonostante la concessione di una proroga del termine sino al 12 dicembre 2016 (doc. VIII), così come richiesto dal rappresentante dell'assicurata (doc. VII)
- inevasa a tutt'oggi.
Le spese sono, quindi, a carico dellassicurata.
Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso unorganizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).Non essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio,in casu, va negato.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2016.118
PC/sc
Lugano
26 aprile 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 14 settembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
in diritto
Lart. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2.Secondo lart. 87 cpv. 2 OAIse è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo lassegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dallart. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de lassurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Nellasentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se lassicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) lassicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dallamministrazione, questultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con lavvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo lentrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dellart. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
Il TF nella sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 haprecisato:
Secondo la cifra 5004 della Circolare sullinvalidità e la grande invalidità nellassicurazione per linvalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° marzo 2016 (disponibile unicamente nella versione tedesca e francese), edita dall'UFAS e consultabile sull' http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/
view/3950/lang:ita/category:34), i principi di revisione si applicano alle rendite correnti dinvalidità; alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado dinvalidità. La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).
La cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la cessazione dellattività lucrativa; laumento o la diminuzione del reddito dinvalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia domestica grazie allimpiego di mezzi ausiliari).
Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dellAI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare unulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado dinabilità.
Secondo lart. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa dufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio dufficio e sullassistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede:
Inoltre giusta lart. 3 cpv. 1 LAG lassistenza giudiziaria si estende allesenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; allesenzione dalle tasse e spese processuali; allammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie la situazione valetudinaria dell'interessata era pacifica (non avendo subìto delle modifiche rispetto al passato, in grado di giustificare unentrata in materia, così come pure espressamente indicato dal medico del SMR). Alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro al patrocinatore dell'assicurata che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta, a prescindere dal fatto che la richiesta di questa Corte del 14 ottobre 2016 volta all'ottenimento del certificato municipale per lammissione allassistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc. IV), sia rimasta - nonostante la concessione di una proroga del termine sino al 12 dicembre 2016 (doc. VIII), così come richiesto dal rappresentante dell'assicurata (doc. VII)
- inevasa a tutt'oggi.
Le spese sono, quindi, a carico dellassicurata.
Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso unorganizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).Non essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio,in casu, va negato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti