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32.2014.8

Revisione della rendita confermata. Dalla valutazione del medico dell'AI, nonché dalle risultanze del mandato di osservazione conferito all'agenzia investigativa, il miglioramento dello stato di salute è riconducibile al mese di ottobre 2012. Confermata anche domanda di restituzione prestazioni

Ticino · 2015-02-02 · Italiano TI
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Revisione della rendita confermata. Dalla valutazione del medico dell'AI, nonché dalle risultanze del mandato di osservazione conferito all'agenzia investigativa, il miglioramento dello stato di salute è riconducibile al mese di ottobre 2012. Confermata anche domanda di restituzione prestazioni

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3.

Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA,

nei casi in cui il calcolo dei

redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione

dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla

persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente

secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid.

2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121s; Valterio,

op. cit.,

p. 199). Perciò l’invalidità

sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione

del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid.

1a; SVR 1996

IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138).

Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia

forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique

VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid.

4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4.   Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che

l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

A

l

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.3.).

In ogni modo, a

i fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (

STFA I 782/03 del 24 maggio

2006;

STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al

riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre

2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere

determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può

essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid.

3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.

3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,

recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5.   Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del

principio generale applicabile anche nel diritto

delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre

il danno (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’

obbligo di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In talune circostanze si può dunque richiedere ad

un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo avviene allorché

egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando

tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata

dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui

esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se

ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il

libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo

reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente

(cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22

ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire

l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire

tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad esempio l’Alta Corte

aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente

in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7

giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I

761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un

cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

Nella STFA I 782/03 del 24

maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza

il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera

con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due

incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio,

non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe

avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a

disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente

accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende

simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo

alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura.

Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera

attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non

doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri

casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale

confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato

il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6.   Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica

deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni caso la revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia

giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29

aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire in concreto

se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con

riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione

di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi

invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la

soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto

il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione.

2.7.

In una

sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 V

323 - concernente un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da parte

dell'assicuratore privato di responsabilità civile, mezzo di prova

successivamente utilizzato dall’INSAI -, l'Alta Corte ha riconosciuto la

legittimità di principio della sorveglianza.

Con un successivo giudizio

del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta Corte federale ha

precisato che qualora un assicuratore RC privato ha incaricato un detective di

sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova

(video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da parte dell’INSAI (o di un

altro assicuratore LAINF).

Infine, nella DTF 137 I

327 consid. 5, il Tribunale federale ha deciso che la sorveglianza della

persona assicurata da parte di un detective privato nella sfera privata

liberamente visibile a ognuno (ad esempio, il balcone) é permessa, a condizione

che sia oggettivamente necessaria, come pure ragionevole dal profilo temporale

e materiale. È consentita un’osservazione che riguarda lo svolgimento di

attività quotidiane senza particolare legame con la sfera privata (ad esempio,

la pulizia del balcone oppure il trasporto di sacchetti della spesa). Secondo

il considerando 6 della sentenza succitata, le videoregistrazioni che mostrano

la persona assicurata impegnata in attività quotidiane su un balcone

liberamente visibile, non violano l’art. 179quater CP.

La giurisprudenza appena

citata, sviluppata in ambito di assicurazione per l’invalidità, si applica per

analogia anche in quello dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF

8C_830/2011 del 9 marzo 2012 consid. 6.2).

Le risultanze di

un’accurata sorveglianza possono di principio costituire una base sufficiente

per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della

persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e STF 8C_830/2011 succitata

consid. 7.1).

Su questo tema e più in

generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni sociali, si veda

pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi d’attualità”,

in

Rivista ticinese di diritto, I-2004, p. 228-243, in particolare p. 232. e "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N°

44-2010 pag. 105 seg. (147-155).

2.8.   Con la decisione del 22

settembre 2011 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera dal

1° giugno 2009, ma versata dal 1° agosto 2009, ex art. 29 cpv. 1 LAI, sulla

base delle perizie del 22 dicembre 2008 e del 20 giugno 2011 del Dr. __________,

svolte per conto dell’assicuratore infortuni __________, del rapporto medico del

16 dicembre 2009 del Dr. __________ (doc. AI 39-1) e di quello, datato 6

dicembre 2010, del Dr. __________ del SMR (doc. AI 25-1).

Il 22 dicembre 2008 il Dr.

__________, spec. FMH in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, ha

diagnosticato “

esiti di infortunio in data 9 giugno 2008 in seguito al quale la paziente sub

ì:

• trauma contusivo della colonna

lombosacrale con protrusione discale L4/5 e compressione della radice di L4

bilaterale, trattato conservativamente

”. Il perito ha poi indicato che

permangono

algie notevoli e sensazioni di debolezza ad entrambe gli arti inferiori

” e

certificato un’inabilità lavorativa completa dal 12 giugno 2008 (doc. LAINF

7-4).

Il medico del SMR, Dr. __________,

in data 6 dicembre 2010 ha posto la medesima diagnosi del perito della __________

e indicato un’inabilità lavorativa per ogni attività dal 12 giugno 2008 come

conseguenza dell’evento infortunistico e in assenza di patologie

extrainfortunistiche. Vi è inoltre una limitazione funzionale a livello dorsale

e agli arti inferiori per sindrome algica invalidante (doc. AI 25-1).

Da parte sua, il Dr. __________,

spec. FMH in fisiatria e riabilitazione e primario della Clinica __________ di __________,

nel rapporto del 16 dicembre 2009 ha posto la diagnosi di “

Lombocruralgia

cronica in:

• pregresso trauma contusivo della colonna lombosacrale del

9 giugno 2008;

• protrusione L4-L5 anulare con rottura dell’anello

fibroso e contatto a compressione delle radici L4 bilaterali, non alterazioni

degenerative nel tratto lombosacrale (MR 13.10.2008); • esiti di diverse

infiltrazioni mirate, senza beneficio durevole (OSG)

” (doc. LAINF 39-1).

Il Dr. __________ ha

constatato “

un’articolarità diminuita di 1/3 in tutte le direzioni a livello

toracico, mentre a livello L/S ridotta di 1/3 nella flesso/estensione (DDS 40 cm) e nelle rotazioni e di 2/3 nelle lateroflessioni con maggior dolore riferito verso ds

(doc. LAINF 39-2).

In data 20 giugno 2011 il

Dr. __________ ha ripreso la diagnosi indicata nel precedente rapporto e

rilevato che “

permangono sindrome algica alla stazione eretta, impossibilità

alla deambulazione oltre i 200 metri con pseudo blocchi articolari associati a

dolori continui; la paziente necessita inoltre di cambiare la posizione seduta.

Non vi è una chiara sintomatologia neurologica e la sintomatologia potrebbe

evocare una eventuale instabilità segmentaria L4-L5

”. Il perito ha quindi

certificato un’inabilità lavorativa completa (doc. AI 51-4).

Nell’ambito

della procedura di revisione avviata nel mese di maggio del 2012 (doc. AI

41-1), l’Ufficio AI ha acquisito agli atti, in particolare le perizie del Dr. __________

del 31 dicembre 2012 (doc. LAINF 57-1) e del 22 luglio 2013 (doc. LAINF 65-1).

Nella valutazione del 31

dicembre 2012 (visita del 29 ottobre 2012) il perito della __________ ha posto

la diagnosi di “

esiti di infortunio in data 9 giugno 2008 in seguito al quale la paziente sub

ì:

• trauma contusivo della colonna

lombosacrale, trattato conservativamente

” e quale diagnosi collaterali il

sanitario ha indicato: “

sindrome lombo-vertebrale cronica con irradiazione

spondilogena prevalentemente verso sinistra; discopatia L4-L5 non compressiva;

status dopo blocco iperalgico lombare del 22.2.2012 con irradiazione

spondilogena all’arto inferiore sinistro, ricovero all’Ospedale __________ di __________

dal 1.3 all’8.3.2012 pr terapia antalgica

” (doc. LAINF 57-5).

Il Dr. __________ ha

rilevato una “

sintomatologia enorme e sempre più o meno presente di base,

alternate ad accentuazioni, recrudescenze e blocchi iperalgici enormi che non

trovano un correlato con le indagini strumentali e radio-strumentali

”.

Egli ha quindi consigliato un approfondimento di tipo neurologico (doc. LAINF

57-5, la sottolineatura è del redattore).

L’esame neurologico è

stato quindi effettuato dal Dr. __________, spec. FMH in neurologia, in data 23

gennaio 2013 (rapporto dele 24 gennaio 2013) il quale ha riscontrato uno stato

neurologico del tutto nella norma senza segni clinici di una radicolopatia

lombare o di una neuropatia periferica. Lo specialista ha quindi concluso non

trovando “

un’apparente causa neurologica dei dolori e disturbi accusati

dalla paziente

” (doc. LAINF 61-2).

Il Dr. __________ ha

visitato nuovamente la paziente in data 25 giugno 2013 e nel rapporto del 22

luglio 2013 ha concluso indicando quanto segue:

"

(…)

l'infortunio occorso all'assicurata il 9 giugno 2008

non ha causato in maniera chiara e dimostrabile, tramite tutti gli esami

strumentali eseguiti, delle lesioni post-traumatiche pratico effettive.

La sintomatologia lamentata dalla paziente non

trova un riscontro obiettivabile nei riscontri strumentali eseguiti e neppure

dalle molteplici terapie finora eseguite

.

In sostanza vi sono dolori in sede lombare,

prevalenti in sede paralombare sinistra che, talvolta, si irradiano agli arti

inferiori a fronte di un riscontro neurologico perfettamente normale (vedi

referto Dott. __________ relativo la visita eseguita il 23.1.2013) e a fronte

di esami radio strumentali (in particolare risonanze magnetiche) che non hanno

mai documentato effettive compressioni radicolari od un peggioramento della

discopatia L4-L5, così come nessuna

alterazione pratico effettiva a livello delle

faccette interapofisarie posteriori lombari.

Alla luce di quanto sopra riassunto, non trovando

una motivazione chiara ed evidente di natura post-traumatica che possa

giustificare la sintomatologia lamentata dalla paziente, un nesso di causalità

naturale fra l'infortunio del 9 giugno 2008 e la situazione attuale non può

essere più ulteriormente riconosciuto e per il futuro deve essere negato. Il

caso, ai sensi Lainf, deve essere ritenuto chiuso a tutti gli effetti.” (doc.

LAINF 65-5, la sottolineatura è del redattore).

2.9.   Dalla decisione impugnata

emerge che l’Ufficio AI e l’assicuratore infortuni __________ sono venuti a

conoscenza che RI 1 ha partecipato in numerose occasioni alla trasmissione

televisiva “__________” della __________ (puntate andate in onda nel mese di

febbraio e marzo 2013) rimarcando “

delle incongruenze tra il comportamento

osservato e la gravità delle affezioni

” (doc. AI 85-1).

L’UAI e la __________

hanno quindi ordinato il pedinamento di RI 1 da parte di un’agenzia privata

d’investigazioni.

I pedinamenti hanno avuto

luogo nei giorni del 28 maggio, 2 giugno, 25 giugno e 30 giugno 2013.

All’inserto figurano il resoconto scritto di questi pedinamenti e sei dvd (doc.

AI 82-1).

La documentazione appena

citata mostra l’assicurata (l’identità della persona oggetto di pedinamento non

è in discussione), uscire di casa, mettersi al volante, guidare il veicolo,

rimanere in stazione eretta prolungata per oltre 1 ora e ¾, mantenere la

posizione seduta per oltre 40-60 minuti, camminare con postura eretta e passo

disinvolto per diverse centinaia di metri indossando calzature con tacco basso

anche su terreno acciottolato. L’insorgente è stata vista affrontare senza

esitazione tratti di salita e discesa di 20-50-100 metri e camminare con passo dinamico e celere (cfr. rapporto mandato di sorveglianza, doc. AI  82-1,

pag. 28).

Dal rapporto di

sorveglianza e dal filmato emerge poi che l’assicurata, tranne quando si è

recata presso il Dr. __________ a __________, non è mai stata vista esibire

smorfie di sofferenza e dolore. Ella è stata vista flettere il busto in avanti,

all’indietro e lateralmente, compiere rotazioni con il busto in ambo i sensi,

sottoporre il tronco ad una “

disinvolta torsione oraria

” (cfr. rapporto

mandato di sorveglianza, doc. AI  82-1, pag. 29).

RI 1 è stata quindi

osservata rimanere in piedi per oltre 1 ora e ¾ alla bancarella di un mercato

assumendo una posizione con evidente arretramento della schiena e avanzamento

del bacino rispetto al piano frontale (cfr. rapporto mandato di sorveglianza,

doc. AI  82-1, pag. 29).

L’insorgente – sempre

secondo il rapporto di sorveglianza – non ha mai manifestato particolari

impedimenti nel salire e scendere dall’automobile (con sedili bassi), tranne

quando si è recata presso il Dr. __________ (cfr. rapporto mandato di

sorveglianza, doc. AI  82-1, pag. 30).

Per quanto riguarda le

normali attività quotidiane, il rapporto ha evidenziato infine quanto segue:

"

(…)

RI 1 ha rivelato di non essere impedita nello svolgimento di

attività quotidiane quali guidare un autoveicolo, camminare senza sosta su

distanze diverse centinaia di metri per visitare i negozi di Locarno o

passeggiare per le vie di __________, salire e scendere le scale di un grande

magazzino, prendersi un aperitivo al bar, cenare in un affollato e chiassoso

ristorante, pranzare al bar in compagnia e recarsi dal parrucchiere” (doc. AI  82-1,

pag. 310).

L’Ufficio AI ha quindi

verbalizzato due colloqui con l’assicurata (il primo sulla situazione

economica, personale, familiare, mentre il secondo medico), avvenuti il 21

agosto 2013 (doc. AI 63-1).

Interrogata in merito alla

partecipazione alla trasmissione televisiva “__________”, nonché alle presunte

divergenze tra quanto dichiarato in sede di colloquio e lo svolgimento delle

attività quotidiane emerse durante la sorveglianza, l’assicurata ha asserito di

poter svolgere tali attività grazie all’assunzione di morfina (doc. AI 66-1,

67-1).

L’amministrazione, dopo

aver richiesto alla __________ copia dei filmati relativi alle puntate della

trasmissione televisiva “__________” andate in onda dal 15 febbraio all’11 marzo

2013 (doc. AI 69-1, 74-1) ha predisposto una nuova valutazione medica ad opera

del Servizio Medico Regionale (SMR).

Nel rapporto del 18

settembre 2013 il medico del SMR Dr. __________, spec. FMH in medicina interna,

ha posto la diagnosi di “

Lombalgia cronica in protrusione L4-L5 anulare con

rottura dell’anello fibroso, contatto e compressione delle radici L4 bilaterali

(RMN 13.10.2008). Stato dopo blocco iperlagico lombare (22.2.2012) con

irradiazione spondilogena arto inferiore sinistro. Stato dopo denervazione

L2-S1 sinistra (2009)

” (doc. AI 75-8).

In merito all’assunzione

di morfina che permetterebbe all’assicurata di raggiungere una buona mobilità

osteoarticolare, il Dr. __________ ha osservato che le conclusioni cliniche

sull’inabilità lavorativa “

prendono in considerazione l’assunzione della

morfina come descritto dall’A.ta in termini di dosaggio e numero di assunzioni

(doc. AI 75-8). Secondo il medico l’utilizzo complessivo di morfina non è sovra

dosato e risulta compatibile con la mobilità osteoarticolare documentata e

oggettivata (doc. AI 75-8).

L’assicurata è quindi

ritenuta inabile al 20% nell’attività di gerente nel settore della

ristorazione. Questa percentuale è giustificata dal limite nella posizione in

piedi prolungata e dalla facile stancabilità. Essa è da ricondurre alla

patologia degenerativa del rachide dimostrata radiologicamente (patologia extra

infortunistica) (doc. AI 75-9).

Per contro, in attività

adeguate l’insorgente è pienamente abile al lavoro almeno dal mese di ottobre

2012 (visita Dr. __________) (doc. AI 75-8+9).

Secondo il Dr. __________

rispetto alla valutazione medica del Dr. __________ del 16 dicembre 2009, “

lo

stato oggettivamente confrontato permette di definire la situazione clinica

come migliorata (vedi esame clinico confrontato con documentazione video)

(doc. AI 75-9).

Il Dr. __________ ha

quindi precisato che la sua valutazione e le conclusioni del rapporto medico

sono scaturite dopo un’attenta e dettagliata valutazione della documentazione

video agli atti.

Il medico si è quindi

confrontato con il filmato di sorveglianza giungendo alle seguenti conclusioni:

"

(…)

Dalla valutazione di sorveglianza e dalla visione

della mobilità osteoarticolare dimostrata dalla paziente, non risulta possibile

clinicamente mettere in relazione la sintomatologia riferita durante la visita

clinica SMR con lo status somatico ampiamente dimostrato nei filmati.

La tabella seguente descrive nel dettaglio le

incoerenze cliniche tra quanto oggettivamente valutato durante la valutazione

clinica odierna e quanto visibile dal punto di vista della mobilità, nei

filmati a disposizione.

Data/ora

Si vede nel filmato di

sorveglianza

Esame clinico SMR del 21.8.13

28.5.13/11.56-

12.22

Camminata continua, passo non

limitato, velocità costante assenza di zoppie o instabilità

Instabilità all'inizio della

deambulazione. Incostante zoppia

di risparmio alternata.

28.5.13/

12.23

Accovacciamento per seduta in

automobile

Accovacciamento impossibile non

valutabile per dolore lombare

30.5.13/13.33-14.41

posizione statica in piedi con

brevi spostamenti

L’A.ta si appoggia più volte al

lettino durante la valutazione clinica per riferito dolore lombare

30.5.13/14.52

Accovacciamento per salita in

auto

Accovacciamento impossibile per

dolore lombare

30.5.13/18.54-

19.36

Posizione seduta statica

25.6.13/9.32

Difficoltà e lentezza nel

scendere dall'auto

Orario vista peritale presso

Dr.

Simoni

25.6.13/10.23

Deambulazione instabile

Orario vista peritale presso

Dr.

__________

25.6.13/11.01

Si siede in auto senza alcuna

difficoltà

25.6.13/11.45

Scende

dall'auto nessuna difficoltà

25.6.13/11.46

deambulazione senza alcuna

limitazione

25.6.13/12.41

Seduta con gambe incrociate

esegue flessione estensione rachide da seduta

Mobilità delle anche limitata

-1/3-1/3 dx e -1/5 sx con dolore coxo femorale irradiato in regione lombare

25.6.13/16.32-16.43

Seduta con gambe incrociate

25.6.13

16.43

Rotazione destra da posizione

seduta con iperestensione forzata

arto sup destro

Cingolo scapolare destro e

sinistro limitato per resistenza

attiva e riferito dolore

irradiato al rachide

25.6.13/17.58

Deambulazione su terreno

sconnesso senza difficoltà

Riferita difficoltà nella

camminata su terreno accidentato.

26.6.13/18.27

Accovacciamento per salire in

auto con arti superiori impegnati

Riferisce la necessità di

sostegno in alcuni cambi di postura

Filmati

__________ "__________"

19.2.13

Accovacciamento con flessione ed

estensione arti inferiori senza

alcun appoggio

Accovacciamento impossibile, non

valutabile per dolore lombare

20+22.2.2013

Posizione seduta arti inferiori

incrociati senza sostegno

dorso-lombare

Mobilità delle anche limitata

-1/3-1/3 dx e -1/5 sx con dolore coxo femorale irradiato in regione lombare

22.02.2013

Ampia mobilità arti inferiori e

rachide con flessione / estensione ripetitiva in velocità

rachide dorsale -1/5 e lombare -

1/3 con resistenza attiva

Visto quanto sopra descritto, considerate le posture

inergonomiche, prolungate e ripetitive documentate (filmati e descrizione di

sorveglianza), risulta possibile definire un'estensione dei sintomi con tratti

di simulazione somatica, un'alterata percezione del dolore in tutte le sue

componenti ed un'evidenza di tendenza all'aggravamento di segni e sintomi.

Quanto soggettivamente riferito dall'A.ta durante la

valutazione clinica non risulta corrispondere alla mobilità apprezzata al di

fuori della valutazione clinica SMR ed al di fuori delle valutazioni mediche

descritte nell'incarto.

Si allega modulo per la misurazione dell'escursione

articolare.

Si allega modulo per esame della funzionalità

fisica.

Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR

vengono definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e degli

accertamenti approfonditi a disposizione.” (doc. AI 75-9+10).

2.10.

In

concreto, attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato,

questa Corte ritiene che la valutazione del Dr. __________ del SMR,

possa validamente costituire da supporto probatorio al presente

giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti.

Il medico

del SMR ha preso posizione dopo aver esperito un esame clinico e visionato la documentazione

video agli atti.

Egli

ha

quindi posto la diagnosi esposta al considerando 2.9. e ritenuto l’assicurata

abile nella misura dell’80% nella sua precedente attività, ma pienamente abile in

mansioni adeguate, almeno dal mese di ottobre 2012 (data della visita peritale

LAINF presso il Dr. __________) (doc. LAINF 57-1, doc. AI 75-8+9).

Il Dr. __________ ha preso

in considerazione nella propria valutazione la circostanza che l’assicurata

assume morfina in quantità non sovra dosata e compatibile con la mobilità

osteoarticolare documentata e oggettivata (doc. AI 75-8).

Come rettamente

sottolineato dall’amministrazione il miglioramento dello stato di salute emerge

da un confronto tra i limiti funzionali contenuti nelle valutazioni mediche del

Dr. __________ del 16 dicembre 2009 (doc. LAINF 39-1) e del Dr. __________ del

20 giugno 2011 (doc. AI 51-4), con quanto invece emerso dalla visita medica SMR

e dalla documentazione video agli atti.

Il Dr. __________ aveva

infatti constatato “

un’articolarità diminuita di 1/3 in tutte le direzioni a

livello toracico, mentre a livello L/S ridotta di 1/3 nella flesso/estensione

(DDS 40 cm) e nelle rotazioni e di 2/3 nelle lateroflessioni con maggior dolore

riferito verso ds

” (cfr. rapporto del 16 dicembre 2009, doc. LAINF 39-2),

mentre il Dr. __________ aveva rilevato che “

permangono sindrome algica alla

stazione eretta, impossibilità alla deambulazione oltre i 200 metri con pseudo blocchi articolari associati a dolori continui; la paziente necessita inoltre di

cambiare la posizione seduta

” (cfr. rapporto 20 giugno 2011, doc. AI 51-1).

Il Dr. __________ ha chiaramente

concluso che

in considerazione delle posture inergonomiche,

prolungate e ripetitive documentate nei filmati, è possibile definire

un'estensione dei sintomi con tratti di simulazione somatica, un'alterata

percezione del dolore in tutte le sue componenti ed un'evidenza di tendenza

all'aggravamento di segni e sintomi (doc. AI 75-10).

Il TCA non

ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni, precise e ben motivate,

del Dr. __________,

tanto più che non sono state sconfessate tramite la

presentazione di refertazione specialistica di senso contrario.

Non

permettono una diversa valutazione della fattispecie neppure le certificazioni

mediche del Dr. __________ e del Dr. __________ (doc. VIII).

Nel rapporto

del 22 gennaio 2014 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e

reumatologia, non ha posto una diagnosi divergente da quella degli specialisti

precedentemente indicati (Dr. __________ e Dr. __________) e non ha dato alcuna

indicazione su limiti funzionali o capacità lavorativa residua. Lo stesso

medico ha precisato che “

la consultazione viene richiesta in particolare per

motivi tecnico-assicurativi

” (doc. C2).

Anche il

referto del 24 febbraio 2014 del Dr. __________, spec. FMH in ortopedia e

traumatologia chirurgia vertebrale e terapia interventistica del dolore SSPIM,

ha posto la diagnosi ben conosciuta di “

Lombalgia cronica. Discopatia L4-L5

con ernia discale centrale

”. Il medico curante ha quindi concluso

escludendo un intervento chirurgico e consigliando la continuazione del

trattamento conservativo (doc. C3).

La nuova

documentazione medica è stata sottoposta alla valutazione del Dr. __________

del SMR, il quale nell’annotazione dell’11 marzo 2014 ha concluso che non risultano nuovi elementi clinici, né una modifca dello stato di salute

rispetto alla precedente valutazione SMR (doc. XII1).

A

corroborare le conclusioni del Dr. __________ vi sono le perizie del Dr. __________,

in particolare quelle del 31 dicembre 2012 e del 22 luglio 2013, in cui lo specialista ha evidenziato come la

sintomatologia lamentata dalla paziente non

trovasse un correlato con le indagini strumentali e radio-strumentali (doc. AI

57-5 e 65-6). Ciò che ha poi condotto l’assicuratore infortuni a negare il

nesso di causalità naturale fra l'infortunio del 9 giugno 2008 e i

disturbi soggettivi (cfr. decisione __________ del 26 agosto 2013, doc. AI

66-2).

Per quanto concerne il

mandato di osservazione conferito in data 6 maggio 2013 a “__________” Sagl, il TCA sottolinea innanzitutto che, in occasione della sorveglianza

dell’assicurata, non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la

relativa documentazione mostra RI 1 impegnata in attività - principalmente a

camminare, guidare l’autovettura e frequentare esercizi pubblici - compiute in

luoghi liberamente visibili a ognuno, senza particolare legame con la sua sfera

privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.7.).

Dalla documentazione

fotografica e dal video agli atti emerge che l’assicurata è in grado di

svolgere una serie di attività esposte al consid. 2.9. che non giustificano i

limiti funzionali che ella ha manifestato durante gli esami e i colloqui con gli

assicuratori. In particolare, nei filmati __________ della trasmissione “__________”

si vede RI 1 compiere un balletto di una trentina di secondi accovacciandosi

con flessione ed estensione degli arti inferiori senza alcun appoggio (cfr.

filmato del 19 febbraio 2013). Nelle successive puntate della trasmissione

televisiva l’assicurata assume la posizione seduta con gli arti inferiori

incrociati senza sostegno dorso-lombare (sgabello), mostrando ampia mobilità

degli stessi (cfr. filmati del 20 e 21 febbraio 2013).

Nel filmato de “__________”

si vede, in particolare, l’assicurata camminare in modo continuo, a velocità costante

senza zoppie o instabilità (cfr. 28 maggio 2013, da ore 11.56 a 12.22), scendere le scale (cfr. 28 maggio 2013, ore 12.04), camminare in salita (cfr. 28

maggio 2013, ore 12.21), salire in automobile senza difficoltà (cfr. 28 maggio

2013, ore 12.23), rimanere in piedi a lungo senza appoggio su terreno sconnesso

(acciottolato) (cfr. 30 maggio 2013, da ore 12.53 a 14.33).

Per contro, nel filmato di

sorveglianza de “__________” del 25 giugno 2013, dalle ore 09.30 alle ore 10.23,

l’assicurata recandosi presso il Dr. __________ a __________, scende

dall’autovettura con difficoltà esibendo smorfie di sofferenza e dolore e

deambula lentamente (cfr. filmato “__________” del 25 giugno 2013, 09.30 -10.23).

Tuttavia, alcuni minuti

dopo aver lasciato lo studio medico del Dr. __________, si osserva l’assicurata

deambulare in modo più fluido e salire in automobile con maggiore scioltezza (cfr.

filmato “__________” del 25 giugno 2013 ore 11.01). Si vede, in particolare, al

minuto 11.45/11.47 l’assicurata camminare speditamente e con disinvoltura (cfr.

filmato “__________” del 25 giugno 2013 11.45/11.47) e deambulare su terreno

sconnesso (acciottolato) senza difficoltà (cfr. 25 giugno 2013, 17.58).

Il Dr. __________ ha

chiaramente concluso

che quanto riferito da RI 1 durante la visita

medica SMR non risulta corrispondere alla mobilità apprezzata al di fuori di

questa valutazione medica e di quelle descritte nell'incarto (doc. AI 75-10).

Vi

un'estensione

dei sintomi, da parte dell’insorgente, con tratti di simulazione somatica,

un'alterata percezione del dolore in tutte le sue componenti ed un'evidente tendenza

all'aggravamento di segni e sintomi (doc. AI 75-10).

Le

conclusioni del Dr. __________ – dopo aver esaminato la paziente e visionato la

documentazione video – sono inequivocabili e non possono che essere condivise

da questa Corte.

Il miglioramento può

dunque legittimamente essere fatto risalire al mese di ottobre 2012,

ovvero alla visita eseguita il 29 ottobre 2012 dal Dr. __________ (rapporto

peritale del 31 dicembre 2012), il quale aveva concluso che i disturbi

dell’assicurata non avevano un correlato oggettivo (doc. LAINF 57-5).

Per quanto riguarda

l’assunzione di antidolorifici e morfina, il Dr. __________ ha definito la

capacità lavorativa residua prendendo in considerazione il dosaggio e le

assunzioni previste dalla terapia dell’assicurata e dall’estratto della cassa

malati (cfr. doc. AI 68-1). A mente del medico del SMR l’utilizzo di morfina

non risulta sovra dosato ed è compatibile con la mobilità osteoarticolare

oggettivata (doc.- AI 75-8).

L’amministrazione ha

pertanto ritenuto – a giusta ragione – che la continuazione di questa terapia è

esigibile ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7).

Alla luce di quanto sopra

esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze del medico del

SMR, Dr. __________, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato

di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere

tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111 V 188 consid. 2b),

che l'assicurata è abile all’80% nell’abituale

attività di gerente, mentre in attività adeguate l’abilità al lavoro è piena

(100%).

2.11.   In simili condizioni,

constatato che l’assicurata presenta una capacità lavorativa residua del 100% in

attività adeguate, ricordato inoltre che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a)

, occorre esaminare le conseguenze del

danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2012.

2.12.   Per quel che concerne il

reddito

da valido

, l’amministrazione ha preso in considerazione il salario

lordo che l’assicurata avrebbe verosimilmente realizzato continuando a svolgere

l’attività di cameriera e vice-gerente presso la __________ di __________. Il

salario è stato quantificato in fr. 66'031 nel 2012 (doc. AI 77-4, 79-3).

Questo importo non è stato

contestato dalla ricorrente (cfr. doc. I) e può essere ammesso dal TCA.

2.13.   Per quanto riguarda il

reddito

da invalido

, va

ricordato che

lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che

“(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)

”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“

deutliche Abweichung

”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In applicazione della

giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--

Riportando questo dato su

41.6 ore (

cfr. tabella B 9.2,

pubblicata

in

La Vie

économique, 9-2011, p. 94

), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili

oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la quota

di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011

,

un

reddito mensile di fr. 4'437.94 oppure di fr. 53'255.30 per l'intero anno (fr.

4'437.94

x

12) e per il 2012 di fr.

53’681.30.

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un

punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata al

100%, il reddito statistico citato non va ridotto.

2.14.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%

.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie),

ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con

sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari

non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso

nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.

Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il

Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6.

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò.

La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se

non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione

amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle

vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.15.   In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del 4% per

attività leggere

(cfr. doc. AI 81-4).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione

della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati

statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, alla

luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto

2013 (cfr. consid. 2.14.), il TCA non può condividere la scelta dell’Ufficio AI

di applicare una riduzione del 4%, ma ritiene corretta una riduzione del 5%.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un salario da

invalido di fr

.

53’681.30,

ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione

del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 50'997.23.

Confrontando ora questo

dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 66’031

(consid. 2.12.),

risulta un grado di invalidità del 22,7%

arrotondato al 23%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto

a una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione nella decisione

impugnata.

L’UAI

ha pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle

prestazioni, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità

al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete

migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si

riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,

all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione

notevole, e che presumibilmente continuerà a durare –

a

partire dal 30 settembre 2013.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità

con effetto al 30 settembre 2013, la decisione del 20 novembre 2013 deve quindi

essere confermata.

2.16.   Rimane da esaminare la domanda

di restituzione per prestazioni indebitamente percepite dal 1° ottobre 2012 al 30

settembre 2013 per un importo di fr. 16'920.--  (doc. AI 86-1).

2.16.1.   Secondo l’art. 25 LPGA, le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede

che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L’Alta

Corte nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricordato che

l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento

dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e

importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione

processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (

DTF 130 V 318

consid. 5.2 pag. 319 con

riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di

riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della

prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle

prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc).

L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione

allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al

diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle

disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4

gennaio 2012 consid. 5.1.1 con rifrimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag.

136 e

DTF 119 V 431

consid. 2 pag. 432;). In

tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex

nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione

dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2

e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid.

2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore che dà

luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al

diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della

assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto

retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve

rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF

9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1).

La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una

decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono

state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In

tal caso la restituzione segue unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF

9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2 e 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid.

2.3.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della

revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo

corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale,

l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una

decisione informale rimasta incontestata (

DTF 129 V 110

).

La

restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di

una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle

prestazioni è risultato in seguito indebito (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2009,

ad art. 25 n.12 pag. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato

adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una

violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora

l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere chiesta con

effetto retroattivo.

In

questo senso, nella STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013, l’Alta Corte, negata

l’esistenza dei presupposti per una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1

LPGA, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché, verificato il diritto

ad una rendita avuto riguardo ai presupposti per una revisione materiale ai

sensi dell’art. 17 LPGA e analizzato il momento della riduzione o della

soppressione della prestazione alla luce di un eventuale lesione dell’obbligo

di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, rendesse un nuovo provvedimento:

“(…)

Im bisherigen Verfahren wurde nicht geprüft, ob

sich der Gesundheitszustand des Beschwerdegegners seit der letzten

rechtskräftigen, auf einer rechtskonformen Sachverhaltsabklärung,

Beweiswürdigung und Durchführung eines Einkommensvergleichs beruhenden

Verfügung leistungswirksam verbessert hat (materielle Revision; Art. 17 Abs. 1

ATSG; vgl. auch Art. 87 ff. IVV; BGE 133 V 108). Eine solche Änderung der

tatsächlichen Verhältnisse kann aufgrund der Akten nicht ausgeschlossen werden,

wie die Beschwerde führende IV-Stelle letztinstanzlich eventualiter geltend macht

(vgl. E. 3.2 und 3.3 hievor). Die Sache wird daher an die IV-Stelle überwiesen,

damit sie die ganze Rente des Beschwerdegegners unter dem Titel der materiellen

Revision im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG überprüfe, den Zeitpunkt der

allfälligen Herabsetzung oder Aufhebung der Rente auch mit Blick auf eine

mögliche Meldepflichtverletzung festlege (vgl. Art. 77 und Art. 88bis Abs. 2

lit. b IVV) und danach neu verfüge.

(…)”

(STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013,

consid. 4).

2.16.2.   Nella fattispecie, a fondamento

della decisione di restituzione delle prestazioni erogate dal 1° ottobre 2012

al 30 settembre 2013, l’Ufficio AI ha posto il comportamento aggravativo dello

stato di salute messo in atto dall’assicurata (vedi le risultanze del mandato

di sorveglianza) e la violazione dell’obbligo di informare ai sensi dell’art.

77 OAI (doc. AI 85-7).

Avendo

l’amministrazione con la decisione impugnata soppresso e chiesto la

restituzione retroattiva della rendita invocando la violazione dell’art. 31

LPGA e dei combinati articoli 77 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI, occorre ora

esaminare se effettivamente la ricorrente ha violato l’obbligo di informazione

sancito da tali norme.

L’importo da restituire e

la tempestività dell’ordine di restituzione non sono stati invece contestati

dalla ricorrente (cfr. doc. I).

2.16.3.   L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI

prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo

di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

L’art.

77 OAI prescrive che

l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le

autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare

immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione

del diritto alle prestazioni

, in particolare ogni cambiamento

dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di

grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,

del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per

grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali

ed eventualmente economiche dell’assicurato.

La

norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata

sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso

di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza

venisse abrogata (STFA I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

Nelle

motivazioni della decisione del 22 settembre 2011 (doc. AI 25-1), quali

indicazioni rispettivamente osservazioni importanti, è evidenziato l’obbligo di

informare e, in particolare, di comunicare tempestivamente all’Ufficio AI il

cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali riconducibili ad

esempio all’inizio o alla cessazione di un’attività lavorativa, osservato che

un infrazione a quest’obbligo implica il dovere di restituzione rispettivamente

che le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate e può essere richiesta la

loro restituzione.

Nella fattispecie, l’Ufficio

AI e l’assicuratore __________ sono venuti a conoscenza della partecipazione

dell’assicurata alla trasmissione televisiva “__________” della __________.

L’Ufficio AI, in sede di

risposta, ha prodotto lo scritto di posta elettronica del 20 gennaio 2014, in cui le risorse umane della __________ – su richiesta dell’UAI – hanno comunicato

all’amministrazione che RI 1 ha lavorato presso l’ente radiotelevisivo nei

giorni del 21 maggio 2013, 26 giugno 2013, 5 novembre 2013 e 3 dicembre 2013.

La __________ ha quindi

precisato:

"

La signora

aveva un contratto da giugno a fine anno per 10 giornate al massimo ma non

vengono garantite, ossia se non viene chiamata non viene nemmeno pagata.

Per il 2014 non so ancora dirle quante giornate farà, in quanto è

gestito direttamente dal settore” (doc. IV+1).

Durante il colloquio del

21 agosto 2013 i responsabili dell’UAI hanno posto all’assicurata la seguente

domanda:

"

Dopo l’infortunio

del 9 giugno 2008 ha ancora svolto un’attività parziale o accessoria ?” (doc.

AI 66-2).

RI 1 ha risposto

negativamente (doc. AI 66-2).

Dalle succitate risultanze

appare evidente che l’insorgente ha volontariamente omesso di comunicare

all’amministrazione di aver svolto un’attività lavorativa presso la __________

violando così l’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 77 OAI.

Non

notificando, quale beneficiaria del diritto ad una rendita intera,

all’amministrazione la ripresa di un’attività lavorativa, l’insorgente ha

contravvenuto al suo obbligo d’informazione sancito dall’art. 31 LPGA.

Non

si può infatti legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in

materia di assicurazioni sociali, che percepisce una rendita intera, non

avverta che svolgendo un’attività lavorativa è suscettibile di influenzare il

diritto ad una tale prestazione.

Non va

infatti dimenticato che nella decisione di attribuzione della rendita, quale

esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente

da notificare, risulta espressamente menzionato il

“cambiamento delle

entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di

un’attività lucrativa”

(doc. AI 35-1).

Avendo l’assicurata violato l’obbligo

d’informazione, rettamente l’amministrazione ha soppresso la rendita con

effetto retroattivo e

chiesto la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite a partire dal 1° ottobre 2012, ovvero da quando è stato

accertato il miglioramento dello stato di salute (cfr. consid. 2.10.), al 30

settembre 2013, per un importo di fr. 16'920.--.

Anche la decisione del 28 novembre

2013 merita quindi conferma.

2.17.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2015 32.2014.8 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2015 32.2014.8 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2015 32.2014.8

Revisione della rendita confermata. Dalla valutazione del medico dell'AI, nonché dalle risultanze del mandato di osservazione conferito all'agenzia investigativa, il miglioramento dello stato di salute è riconducibile al mese di ottobre 2012. Confermata anche domanda di restituzione prestazioni

Raccomandata Incarto n. 32.2014.8 32.2014.9 LG / sc Lugano 2 febbraio 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Luca Giudici, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sui ricorsi del 7 e del 9 gennaio 2014 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro le decisioni del 20 e 28 novembre 2013 emanate da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nata nel 1967, da ultimo attiva quale responsabile e vice-gerente di esercizi pubblici, in data 26 gennaio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le conseguenze di un infortunio avvenuto il 9 giugno 2008 (caduta dalle scale) (doc. AI 1-1/7). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione economica per l’attività professionale indipendente (doc. AI 31-1), l’Ufficio AI con la decisione del 22 settembre 2011 (doc. AI 35-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata una rendita intera (grado 100%) dal 1° giugno 2009, ma versata unicamente dal 1° agosto 2009, ex art. 29 cpv. 1 LAI. 1.3.   In sede di revisione della rendita, avviata nel maggio del 2012, l’Ufficio AI ha predisposto nuovi accertamenti medici e economici. In particolare, l’UAI unitamente all’assicuratore infortuni, ha sottoposto l’assicurata ha investigazioni durante il periodo maggio-giugno 2013 al termine delle quali – dopo rivalutazione medica ed economica – con la decisione del 20 novembre 2013 (doc. AI 85-1), preavvisata con progetto del 2 ottobre 2013 (doc. AI 83-1), ha soppresso la rendita intera, con decorrenza retroattiva al 1° ottobre 2012. 1.4.   Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1 dello Studio legale __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino della rendita intera d’invalidità (doc. I). L’insorgente ha contestato il rapporto investigativo del 12 luglio 2013 che avrebbe evidenziato un “ comportamento simulatorio ” dell’assicurata. In primo luogo, secondo l’avv. RA 1, la ricorrente assume costantemente morfina e antidolorifici che le permettono di svolgere determinati movimenti. Inoltre non risultano attendibili le conclusioni del rapporto che si basa su “ un’osservazione avvenuta in modo irregolare e su un breve periodo ” (doc. I). Il rappresentante di RI 1 ha poi precisato che le attività svolte da quest’ultima non contrastano con quanto da lei sempre descritto. Inoltre la sorveglianza è limitata a momenti in cui l’assicurata si trova in pubblico: “ Non pare corretto recriminare alla stessa di presentarsi ben curata e sorridente agli occhi di terzi per sostenere che l’assicurata sta certamente simulando. È d’altronde facoltà di ogni singolo decidere come comportarsi in pubblico, magari anche fingendo di stare meglio rispetto a quanto non sia in realtà ” (doc. I, pag 6). L’avv. RA 1 ha contestato anche la valutazione medica del Servizio Medico Regionale (SMR) dell’AI influenzata – a suo dire – dalle risultanze del rapporto investigativo (doc. I, pag. 7). L’insorgente facendo riferimento alla decisione dell’assicuratore __________ – anch’essa contestata

- ha concluso che l’inabilità lavorativa è stata accertata dal perito, Dr. __________, successivamente al mese di ottobre 2012, mentre il nesso di causalità è ritenuto estinto dopo la valutazione del 22 luglio 2013. Prima del mese di maggio 2013 (inizio della sorveglianza) non sussiste alcuna prova che l’assicurata abbia percepito indebitamente delle prestazioni (doc. I, pag. 7/8). L’insorgente ha concluso ribadendo le proprie contestazioni nei confronti della valutazione del Dr. __________ e del rapporto di sorveglianza. A fronte di uno stato di salute invariato non vi sono pertanto motivi di revisione della decisione del 22 settembre 2011 (doc. I, pag. 8). 1.5.   In risposta, l’Ufficio AI ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame. A mente dell’amministrazione, la sorveglianza effettuata nei confronti dell’assicurata è conforme alle esigenze della giurisprudenza, sia dal profilo della base legale (art. 59 cpv. 5 LAI) che dell’interesse pubblico preponderante e della proporzionalità. La documentazione video unitamente alle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ del SMR hanno permesso all’UAI di stabilire con correttezza i limiti funzionali dell’assicurata (doc. IV+1). Per quanto riguarda la farmacoterapia assunta da RI 1, secondo l’UAI è idonea e non sovra-dosata. I farmaci assunti sono atti mantenere la sua ritrovata capacità al guadagno e pertanto, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, l’amministrazione ritiene esigibile che l’assicurata continui ad assumere tali antidolorifici (doc. IV+1). L’UAI ha confermato la valutazione medica del SMR (Dr. __________) che ha concluso per una riduzione del 20% del rendimento nella sua attività abituale, ma piena capacità lavorativa in attività adatte. Il miglioramento dello stato di salute è altresì confermato dalla modifica delle limitazioni funzionali (doc. IV+1). Nell’allegato di risposta, l’UAI ha quindi confermato la soppressione retroattiva della rendita ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, avendo l’assicurata contravvenuto al suo obbligo di informare l’amministrazione, in merito all’attività lavorativa svolta per la RSI (art. 77 OAI) (doc. IV+1). L’UAI ha pure prodotto lo scritto e-mail del 20 gennaio 2014 della __________, in cui vengono comunicati i giorni in cui l’assicurata ha lavorato per l’ente radiotelevisivo (doc. IV+1). L’amministrazione ha rilevato che, in assenza di un convalidato miglioramento dello stato di salute da parte di questa Corte, nel caso fossero realizzati i presupposti di una revisione, ex art. 53 cpv. 1 LPGA, il termine inizierebbe a decorrere al più presto dal 12 luglio 2013 (data del rapporto di sorveglianza) (doc. IV+1). L’UAI ha infine postulato la congiunzione della vertenza di soppressione retroattiva delle prestazioni con quella di restituzione (doc. IV+1). 1.6.   In data 5 marzo 2014 l’insorgente ha prodotto i certificati medici del Dr. __________ e del Dr. __________ (doc. VIII). Il doc. VIII e gli allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. IX). 1.7.   Il 7 marzo 2014 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la decisione su opposizione del 24 febbraio 2014 dell’assicuratore __________ (doc. X+1). 1.8.   Il doc. X e l’allegato sono stati inviati al legale dell’assicurata per osservazioni (doc. XI). 1.9.   L’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, si è riconfermato nel proprio provvedimento (doc. XII+1). Il doc. XII e l’allegato sono stati inviati allo RA 1 per conoscenza (doc. XIII). 1.10.   La rappresentante di RI 1 ha presentato le proprie osservazioni il 20 marzo 2014 (doc. XIV). Il doc. XIV è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XV). 1.11.   Fondandosi sulla decisione di soppressione della rendita del 20 novembre 2013 (doc. AI 85-1), con la decisione del 28 novembre 2013 l’Ufficio AI ha emesso un ordine di restituzione per fr. 16'920.--,  corrispondenti alle prestazioni indebitamente riscosse nel periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 (doc. AI 86-1, inc. 32.2014.9). 1.12.   Anche questa decisione è stata impugnata dalla ricorrente con il ricorso del 9 gennaio 2014 (doc. I, inc. 32.2014.9). 1.13.   In risposta l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV; inc.32.2014.9). in diritto In ordine 2.1.   Secondo l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre. Sia la ricorrente che l’Ufficio AI hanno postulato la congiunzione delle due procedure ricorsuali (cfr. doc. I e IV, inc. 32.2014.9). Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo insorgente, che sono diretti contro due decisioni emesse da un’unica autorità e che sussiste una connessione tra le due pronunzie, per economia processuale le procedure ricorsuali sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005). Nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è in primo luogo la questione a sapere se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita intera di invalidità, di cui era al beneficio RI 1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456). L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit.,

p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151). In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a). Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02). Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205). Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità. Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c). 2.4.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. A l medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.3.). In ogni modo, a i fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti). Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15). Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64). 2.5.   Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004). Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata). Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente. Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute. Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili. Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario. Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007. 2.6.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. 2.7. In una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile, mezzo di prova successivamente utilizzato dall’INSAI -, l'Alta Corte ha riconosciuto la legittimità di principio della sorveglianza. Con un successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da parte dell’INSAI (o di un altro assicuratore LAINF). Infine, nella DTF 137 I 327 consid. 5, il Tribunale federale ha deciso che la sorveglianza della persona assicurata da parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno (ad esempio, il balcone) é permessa, a condizione che sia oggettivamente necessaria, come pure ragionevole dal profilo temporale e materiale. È consentita un’osservazione che riguarda lo svolgimento di attività quotidiane senza particolare legame con la sfera privata (ad esempio, la pulizia del balcone oppure il trasporto di sacchetti della spesa). Secondo il considerando 6 della sentenza succitata, le videoregistrazioni che mostrano la persona assicurata impegnata in attività quotidiane su un balcone liberamente visibile, non violano l’art. 179quater CP. La giurisprudenza appena citata, sviluppata in ambito di assicurazione per l’invalidità, si applica per analogia anche in quello dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_830/2011 del 9 marzo 2012 consid. 6.2). Le risultanze di un’accurata sorveglianza possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e STF 8C_830/2011 succitata consid. 7.1). Su questo tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, p. 228-243, in particolare p. 232. e "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N° 44-2010 pag. 105 seg. (147-155). 2.8.   Con la decisione del 22 settembre 2011 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera dal 1° giugno 2009, ma versata dal 1° agosto 2009, ex art. 29 cpv. 1 LAI, sulla base delle perizie del 22 dicembre 2008 e del 20 giugno 2011 del Dr. __________, svolte per conto dell’assicuratore infortuni __________, del rapporto medico del 16 dicembre 2009 del Dr. __________ (doc. AI 39-1) e di quello, datato 6 dicembre 2010, del Dr. __________ del SMR (doc. AI 25-1). Il 22 dicembre 2008 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, ha diagnosticato “ esiti di infortunio in data 9 giugno 2008 in seguito al quale la paziente sub ì:

• trauma contusivo della colonna lombosacrale con protrusione discale L4/5 e compressione della radice di L4 bilaterale, trattato conservativamente ”. Il perito ha poi indicato che “ permangono algie notevoli e sensazioni di debolezza ad entrambe gli arti inferiori ” e certificato un’inabilità lavorativa completa dal 12 giugno 2008 (doc. LAINF 7-4). Il medico del SMR, Dr. __________, in data 6 dicembre 2010 ha posto la medesima diagnosi del perito della __________ e indicato un’inabilità lavorativa per ogni attività dal 12 giugno 2008 come conseguenza dell’evento infortunistico e in assenza di patologie extrainfortunistiche. Vi è inoltre una limitazione funzionale a livello dorsale e agli arti inferiori per sindrome algica invalidante (doc. AI 25-1). Da parte sua, il Dr. __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione e primario della Clinica __________ di __________, nel rapporto del 16 dicembre 2009 ha posto la diagnosi di “ Lombocruralgia cronica in:

• pregresso trauma contusivo della colonna lombosacrale del 9 giugno 2008;

• protrusione L4-L5 anulare con rottura dell’anello fibroso e contatto a compressione delle radici L4 bilaterali, non alterazioni degenerative nel tratto lombosacrale (MR 13.10.2008); • esiti di diverse infiltrazioni mirate, senza beneficio durevole (OSG) ” (doc. LAINF 39-1). Il Dr. __________ ha constatato “ un’articolarità diminuita di 1/3 in tutte le direzioni a livello toracico, mentre a livello L/S ridotta di 1/3 nella flesso/estensione (DDS 40 cm) e nelle rotazioni e di 2/3 nelle lateroflessioni con maggior dolore riferito verso ds ” (doc. LAINF 39-2). In data 20 giugno 2011 il Dr. __________ ha ripreso la diagnosi indicata nel precedente rapporto e rilevato che “ permangono sindrome algica alla stazione eretta, impossibilità alla deambulazione oltre i 200 metri con pseudo blocchi articolari associati a dolori continui; la paziente necessita inoltre di cambiare la posizione seduta. Non vi è una chiara sintomatologia neurologica e la sintomatologia potrebbe evocare una eventuale instabilità segmentaria L4-L5 ”. Il perito ha quindi certificato un’inabilità lavorativa completa (doc. AI 51-4). Nell’ambito della procedura di revisione avviata nel mese di maggio del 2012 (doc. AI 41-1), l’Ufficio AI ha acquisito agli atti, in particolare le perizie del Dr. __________ del 31 dicembre 2012 (doc. LAINF 57-1) e del 22 luglio 2013 (doc. LAINF 65-1). Nella valutazione del 31 dicembre 2012 (visita del 29 ottobre 2012) il perito della __________ ha posto la diagnosi di “ esiti di infortunio in data 9 giugno 2008 in seguito al quale la paziente sub ì:

• trauma contusivo della colonna lombosacrale, trattato conservativamente ” e quale diagnosi collaterali il sanitario ha indicato: “ sindrome lombo-vertebrale cronica con irradiazione spondilogena prevalentemente verso sinistra; discopatia L4-L5 non compressiva; status dopo blocco iperalgico lombare del 22.2.2012 con irradiazione spondilogena all’arto inferiore sinistro, ricovero all’Ospedale __________ di __________ dal 1.3 all’8.3.2012 pr terapia antalgica ” (doc. LAINF 57-5). Il Dr. __________ ha rilevato una “ sintomatologia enorme e sempre più o meno presente di base, alternate ad accentuazioni, recrudescenze e blocchi iperalgici enormi che non trovano un correlato con le indagini strumentali e radio-strumentali ”. Egli ha quindi consigliato un approfondimento di tipo neurologico (doc. LAINF 57-5, la sottolineatura è del redattore). L’esame neurologico è stato quindi effettuato dal Dr. __________, spec. FMH in neurologia, in data 23 gennaio 2013 (rapporto dele 24 gennaio 2013) il quale ha riscontrato uno stato neurologico del tutto nella norma senza segni clinici di una radicolopatia lombare o di una neuropatia periferica. Lo specialista ha quindi concluso non trovando “ un’apparente causa neurologica dei dolori e disturbi accusati dalla paziente ” (doc. LAINF 61-2). Il Dr. __________ ha visitato nuovamente la paziente in data 25 giugno 2013 e nel rapporto del 22 luglio 2013 ha concluso indicando quanto segue: " (…) l'infortunio occorso all'assicurata il 9 giugno 2008 non ha causato in maniera chiara e dimostrabile, tramite tutti gli esami strumentali eseguiti, delle lesioni post-traumatiche pratico effettive. La sintomatologia lamentata dalla paziente non trova un riscontro obiettivabile nei riscontri strumentali eseguiti e neppure dalle molteplici terapie finora eseguite . In sostanza vi sono dolori in sede lombare, prevalenti in sede paralombare sinistra che, talvolta, si irradiano agli arti inferiori a fronte di un riscontro neurologico perfettamente normale (vedi referto Dott. __________ relativo la visita eseguita il 23.1.2013) e a fronte di esami radio strumentali (in particolare risonanze magnetiche) che non hanno mai documentato effettive compressioni radicolari od un peggioramento della discopatia L4-L5, così come nessuna alterazione pratico effettiva a livello delle faccette interapofisarie posteriori lombari. Alla luce di quanto sopra riassunto, non trovando una motivazione chiara ed evidente di natura post-traumatica che possa giustificare la sintomatologia lamentata dalla paziente, un nesso di causalità naturale fra l'infortunio del 9 giugno 2008 e la situazione attuale non può essere più ulteriormente riconosciuto e per il futuro deve essere negato. Il caso, ai sensi Lainf, deve essere ritenuto chiuso a tutti gli effetti.” (doc. LAINF 65-5, la sottolineatura è del redattore). 2.9.   Dalla decisione impugnata emerge che l’Ufficio AI e l’assicuratore infortuni __________ sono venuti a conoscenza che RI 1 ha partecipato in numerose occasioni alla trasmissione televisiva “__________” della __________ (puntate andate in onda nel mese di febbraio e marzo 2013) rimarcando “ delle incongruenze tra il comportamento osservato e la gravità delle affezioni ” (doc. AI 85-1). L’UAI e la __________ hanno quindi ordinato il pedinamento di RI 1 da parte di un’agenzia privata d’investigazioni. I pedinamenti hanno avuto luogo nei giorni del 28 maggio, 2 giugno, 25 giugno e 30 giugno 2013. All’inserto figurano il resoconto scritto di questi pedinamenti e sei dvd (doc. AI 82-1). La documentazione appena citata mostra l’assicurata (l’identità della persona oggetto di pedinamento non è in discussione), uscire di casa, mettersi al volante, guidare il veicolo, rimanere in stazione eretta prolungata per oltre 1 ora e ¾, mantenere la posizione seduta per oltre 40-60 minuti, camminare con postura eretta e passo disinvolto per diverse centinaia di metri indossando calzature con tacco basso anche su terreno acciottolato. L’insorgente è stata vista affrontare senza esitazione tratti di salita e discesa di 20-50-100 metri e camminare con passo dinamico e celere (cfr. rapporto mandato di sorveglianza, doc. AI  82-1, pag. 28). Dal rapporto di sorveglianza e dal filmato emerge poi che l’assicurata, tranne quando si è recata presso il Dr. __________ a __________, non è mai stata vista esibire smorfie di sofferenza e dolore. Ella è stata vista flettere il busto in avanti, all’indietro e lateralmente, compiere rotazioni con il busto in ambo i sensi, sottoporre il tronco ad una “ disinvolta torsione oraria ” (cfr. rapporto mandato di sorveglianza, doc. AI  82-1, pag. 29). RI 1 è stata quindi osservata rimanere in piedi per oltre 1 ora e ¾ alla bancarella di un mercato assumendo una posizione con evidente arretramento della schiena e avanzamento del bacino rispetto al piano frontale (cfr. rapporto mandato di sorveglianza, doc. AI  82-1, pag. 29). L’insorgente – sempre secondo il rapporto di sorveglianza – non ha mai manifestato particolari impedimenti nel salire e scendere dall’automobile (con sedili bassi), tranne quando si è recata presso il Dr. __________ (cfr. rapporto mandato di sorveglianza, doc. AI  82-1, pag. 30). Per quanto riguarda le normali attività quotidiane, il rapporto ha evidenziato infine quanto segue: " (…) RI 1 ha rivelato di non essere impedita nello svolgimento di attività quotidiane quali guidare un autoveicolo, camminare senza sosta su distanze diverse centinaia di metri per visitare i negozi di Locarno o passeggiare per le vie di __________, salire e scendere le scale di un grande magazzino, prendersi un aperitivo al bar, cenare in un affollato e chiassoso ristorante, pranzare al bar in compagnia e recarsi dal parrucchiere” (doc. AI  82-1, pag. 310). L’Ufficio AI ha quindi verbalizzato due colloqui con l’assicurata (il primo sulla situazione economica, personale, familiare, mentre il secondo medico), avvenuti il 21 agosto 2013 (doc. AI 63-1). Interrogata in merito alla partecipazione alla trasmissione televisiva “__________”, nonché alle presunte divergenze tra quanto dichiarato in sede di colloquio e lo svolgimento delle attività quotidiane emerse durante la sorveglianza, l’assicurata ha asserito di poter svolgere tali attività grazie all’assunzione di morfina (doc. AI 66-1, 67-1). L’amministrazione, dopo aver richiesto alla __________ copia dei filmati relativi alle puntate della trasmissione televisiva “__________” andate in onda dal 15 febbraio all’11 marzo 2013 (doc. AI 69-1, 74-1) ha predisposto una nuova valutazione medica ad opera del Servizio Medico Regionale (SMR). Nel rapporto del 18 settembre 2013 il medico del SMR Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha posto la diagnosi di “ Lombalgia cronica in protrusione L4-L5 anulare con rottura dell’anello fibroso, contatto e compressione delle radici L4 bilaterali (RMN 13.10.2008). Stato dopo blocco iperlagico lombare (22.2.2012) con irradiazione spondilogena arto inferiore sinistro. Stato dopo denervazione L2-S1 sinistra (2009) ” (doc. AI 75-8). In merito all’assunzione di morfina che permetterebbe all’assicurata di raggiungere una buona mobilità osteoarticolare, il Dr. __________ ha osservato che le conclusioni cliniche sull’inabilità lavorativa “ prendono in considerazione l’assunzione della morfina come descritto dall’A.ta in termini di dosaggio e numero di assunzioni ” (doc. AI 75-8). Secondo il medico l’utilizzo complessivo di morfina non è sovra dosato e risulta compatibile con la mobilità osteoarticolare documentata e oggettivata (doc. AI 75-8). L’assicurata è quindi ritenuta inabile al 20% nell’attività di gerente nel settore della ristorazione. Questa percentuale è giustificata dal limite nella posizione in piedi prolungata e dalla facile stancabilità. Essa è da ricondurre alla patologia degenerativa del rachide dimostrata radiologicamente (patologia extra infortunistica) (doc. AI 75-9). Per contro, in attività adeguate l’insorgente è pienamente abile al lavoro almeno dal mese di ottobre 2012 (visita Dr. __________) (doc. AI 75-8+9). Secondo il Dr. __________ rispetto alla valutazione medica del Dr. __________ del 16 dicembre 2009, “ lo stato oggettivamente confrontato permette di definire la situazione clinica come migliorata (vedi esame clinico confrontato con documentazione video) ” (doc. AI 75-9). Il Dr. __________ ha quindi precisato che la sua valutazione e le conclusioni del rapporto medico sono scaturite dopo un’attenta e dettagliata valutazione della documentazione video agli atti. Il medico si è quindi confrontato con il filmato di sorveglianza giungendo alle seguenti conclusioni: " (…) Dalla valutazione di sorveglianza e dalla visione della mobilità osteoarticolare dimostrata dalla paziente, non risulta possibile clinicamente mettere in relazione la sintomatologia riferita durante la visita clinica SMR con lo status somatico ampiamente dimostrato nei filmati. La tabella seguente descrive nel dettaglio le incoerenze cliniche tra quanto oggettivamente valutato durante la valutazione clinica odierna e quanto visibile dal punto di vista della mobilità, nei filmati a disposizione. Data/ora Si vede nel filmato di sorveglianza Esame clinico SMR del 21.8.13 28.5.13/11.56- 12.22 Camminata continua, passo non limitato, velocità costante assenza di zoppie o instabilità Instabilità all'inizio della deambulazione. Incostante zoppia di risparmio alternata. 28.5.13/ 12.23 Accovacciamento per seduta in automobile Accovacciamento impossibile non valutabile per dolore lombare 30.5.13/13.33-14.41 posizione statica in piedi con brevi spostamenti L’A.ta si appoggia più volte al lettino durante la valutazione clinica per riferito dolore lombare 30.5.13/14.52 Accovacciamento per salita in auto Accovacciamento impossibile per dolore lombare 30.5.13/18.54- 19.36 Posizione seduta statica 25.6.13/9.32 Difficoltà e lentezza nel scendere dall'auto Orario vista peritale presso Dr. Simoni 25.6.13/10.23 Deambulazione instabile Orario vista peritale presso Dr. __________ 25.6.13/11.01 Si siede in auto senza alcuna difficoltà 25.6.13/11.45 Scende dall'auto nessuna difficoltà 25.6.13/11.46 deambulazione senza alcuna limitazione 25.6.13/12.41 Seduta con gambe incrociate esegue flessione estensione rachide da seduta Mobilità delle anche limitata -1/3-1/3 dx e -1/5 sx con dolore coxo femorale irradiato in regione lombare 25.6.13/16.32-16.43 Seduta con gambe incrociate 25.6.13 16.43 Rotazione destra da posizione seduta con iperestensione forzata arto sup destro Cingolo scapolare destro e sinistro limitato per resistenza attiva e riferito dolore irradiato al rachide 25.6.13/17.58 Deambulazione su terreno sconnesso senza difficoltà Riferita difficoltà nella camminata su terreno accidentato. 26.6.13/18.27 Accovacciamento per salire in auto con arti superiori impegnati Riferisce la necessità di sostegno in alcuni cambi di postura Filmati __________ "__________" 19.2.13 Accovacciamento con flessione ed estensione arti inferiori senza alcun appoggio Accovacciamento impossibile, non valutabile per dolore lombare 20+22.2.2013 Posizione seduta arti inferiori incrociati senza sostegno dorso-lombare Mobilità delle anche limitata -1/3-1/3 dx e -1/5 sx con dolore coxo femorale irradiato in regione lombare 22.02.2013 Ampia mobilità arti inferiori e rachide con flessione / estensione ripetitiva in velocità rachide dorsale -1/5 e lombare - 1/3 con resistenza attiva Visto quanto sopra descritto, considerate le posture inergonomiche, prolungate e ripetitive documentate (filmati e descrizione di sorveglianza), risulta possibile definire un'estensione dei sintomi con tratti di simulazione somatica, un'alterata percezione del dolore in tutte le sue componenti ed un'evidenza di tendenza all'aggravamento di segni e sintomi. Quanto soggettivamente riferito dall'A.ta durante la valutazione clinica non risulta corrispondere alla mobilità apprezzata al di fuori della valutazione clinica SMR ed al di fuori delle valutazioni mediche descritte nell'incarto. Si allega modulo per la misurazione dell'escursione articolare. Si allega modulo per esame della funzionalità fisica. Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR vengono definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e degli accertamenti approfonditi a disposizione.” (doc. AI 75-9+10). 2.10. In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la valutazione del Dr. __________ del SMR, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti. Il medico del SMR ha preso posizione dopo aver esperito un esame clinico e visionato la documentazione video agli atti. Egli ha quindi posto la diagnosi esposta al considerando 2.9. e ritenuto l’assicurata abile nella misura dell’80% nella sua precedente attività, ma pienamente abile in mansioni adeguate, almeno dal mese di ottobre 2012 (data della visita peritale LAINF presso il Dr. __________) (doc. LAINF 57-1, doc. AI 75-8+9). Il Dr. __________ ha preso in considerazione nella propria valutazione la circostanza che l’assicurata assume morfina in quantità non sovra dosata e compatibile con la mobilità osteoarticolare documentata e oggettivata (doc. AI 75-8). Come rettamente sottolineato dall’amministrazione il miglioramento dello stato di salute emerge da un confronto tra i limiti funzionali contenuti nelle valutazioni mediche del Dr. __________ del 16 dicembre 2009 (doc. LAINF 39-1) e del Dr. __________ del 20 giugno 2011 (doc. AI 51-4), con quanto invece emerso dalla visita medica SMR e dalla documentazione video agli atti. Il Dr. __________ aveva infatti constatato “ un’articolarità diminuita di 1/3 in tutte le direzioni a livello toracico, mentre a livello L/S ridotta di 1/3 nella flesso/estensione (DDS 40 cm) e nelle rotazioni e di 2/3 nelle lateroflessioni con maggior dolore riferito verso ds ” (cfr. rapporto del 16 dicembre 2009, doc. LAINF 39-2), mentre il Dr. __________ aveva rilevato che “ permangono sindrome algica alla stazione eretta, impossibilità alla deambulazione oltre i 200 metri con pseudo blocchi articolari associati a dolori continui; la paziente necessita inoltre di cambiare la posizione seduta ” (cfr. rapporto 20 giugno 2011, doc. AI 51-1). Il Dr. __________ ha chiaramente concluso che in considerazione delle posture inergonomiche, prolungate e ripetitive documentate nei filmati, è possibile definire un'estensione dei sintomi con tratti di simulazione somatica, un'alterata percezione del dolore in tutte le sue componenti ed un'evidenza di tendenza all'aggravamento di segni e sintomi (doc. AI 75-10). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni, precise e ben motivate, del Dr. __________, tanto più che non sono state sconfessate tramite la presentazione di refertazione specialistica di senso contrario. Non permettono una diversa valutazione della fattispecie neppure le certificazioni mediche del Dr. __________ e del Dr. __________ (doc. VIII). Nel rapporto del 22 gennaio 2014 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, non ha posto una diagnosi divergente da quella degli specialisti precedentemente indicati (Dr. __________ e Dr. __________) e non ha dato alcuna indicazione su limiti funzionali o capacità lavorativa residua. Lo stesso medico ha precisato che “ la consultazione viene richiesta in particolare per motivi tecnico-assicurativi ” (doc. C2). Anche il referto del 24 febbraio 2014 del Dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia chirurgia vertebrale e terapia interventistica del dolore SSPIM, ha posto la diagnosi ben conosciuta di “ Lombalgia cronica. Discopatia L4-L5 con ernia discale centrale ”. Il medico curante ha quindi concluso escludendo un intervento chirurgico e consigliando la continuazione del trattamento conservativo (doc. C3). La nuova documentazione medica è stata sottoposta alla valutazione del Dr. __________ del SMR, il quale nell’annotazione dell’11 marzo 2014 ha concluso che non risultano nuovi elementi clinici, né una modifca dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione SMR (doc. XII1). A corroborare le conclusioni del Dr. __________ vi sono le perizie del Dr. __________, in particolare quelle del 31 dicembre 2012 e del 22 luglio 2013, in cui lo specialista ha evidenziato come la sintomatologia lamentata dalla paziente non trovasse un correlato con le indagini strumentali e radio-strumentali (doc. AI 57-5 e 65-6). Ciò che ha poi condotto l’assicuratore infortuni a negare il nesso di causalità naturale fra l'infortunio del 9 giugno 2008 e i disturbi soggettivi (cfr. decisione __________ del 26 agosto 2013, doc. AI 66-2). Per quanto concerne il mandato di osservazione conferito in data 6 maggio 2013 a “__________” Sagl, il TCA sottolinea innanzitutto che, in occasione della sorveglianza dell’assicurata, non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la relativa documentazione mostra RI 1 impegnata in attività - principalmente a camminare, guidare l’autovettura e frequentare esercizi pubblici - compiute in luoghi liberamente visibili a ognuno, senza particolare legame con la sua sfera privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.7.). Dalla documentazione fotografica e dal video agli atti emerge che l’assicurata è in grado di svolgere una serie di attività esposte al consid. 2.9. che non giustificano i limiti funzionali che ella ha manifestato durante gli esami e i colloqui con gli assicuratori. In particolare, nei filmati __________ della trasmissione “__________” si vede RI 1 compiere un balletto di una trentina di secondi accovacciandosi con flessione ed estensione degli arti inferiori senza alcun appoggio (cfr. filmato del 19 febbraio 2013). Nelle successive puntate della trasmissione televisiva l’assicurata assume la posizione seduta con gli arti inferiori incrociati senza sostegno dorso-lombare (sgabello), mostrando ampia mobilità degli stessi (cfr. filmati del 20 e 21 febbraio 2013). Nel filmato de “__________” si vede, in particolare, l’assicurata camminare in modo continuo, a velocità costante senza zoppie o instabilità (cfr. 28 maggio 2013, da ore 11.56 a 12.22), scendere le scale (cfr. 28 maggio 2013, ore 12.04), camminare in salita (cfr. 28 maggio 2013, ore 12.21), salire in automobile senza difficoltà (cfr. 28 maggio 2013, ore 12.23), rimanere in piedi a lungo senza appoggio su terreno sconnesso (acciottolato) (cfr. 30 maggio 2013, da ore 12.53 a 14.33). Per contro, nel filmato di sorveglianza de “__________” del 25 giugno 2013, dalle ore 09.30 alle ore 10.23, l’assicurata recandosi presso il Dr. __________ a __________, scende dall’autovettura con difficoltà esibendo smorfie di sofferenza e dolore e deambula lentamente (cfr. filmato “__________” del 25 giugno 2013, 09.30 -10.23). Tuttavia, alcuni minuti dopo aver lasciato lo studio medico del Dr. __________, si osserva l’assicurata deambulare in modo più fluido e salire in automobile con maggiore scioltezza (cfr. filmato “__________” del 25 giugno 2013 ore 11.01). Si vede, in particolare, al minuto 11.45/11.47 l’assicurata camminare speditamente e con disinvoltura (cfr. filmato “__________” del 25 giugno 2013 11.45/11.47) e deambulare su terreno sconnesso (acciottolato) senza difficoltà (cfr. 25 giugno 2013, 17.58). Il Dr. __________ ha chiaramente concluso che quanto riferito da RI 1 durante la visita medica SMR non risulta corrispondere alla mobilità apprezzata al di fuori di questa valutazione medica e di quelle descritte nell'incarto (doc. AI 75-10). Vi un'estensione dei sintomi, da parte dell’insorgente, con tratti di simulazione somatica, un'alterata percezione del dolore in tutte le sue componenti ed un'evidente tendenza all'aggravamento di segni e sintomi (doc. AI 75-10). Le conclusioni del Dr. __________ – dopo aver esaminato la paziente e visionato la documentazione video – sono inequivocabili e non possono che essere condivise da questa Corte. Il miglioramento può dunque legittimamente essere fatto risalire al mese di ottobre 2012, ovvero alla visita eseguita il 29 ottobre 2012 dal Dr. __________ (rapporto peritale del 31 dicembre 2012), il quale aveva concluso che i disturbi dell’assicurata non avevano un correlato oggettivo (doc. LAINF 57-5). Per quanto riguarda l’assunzione di antidolorifici e morfina, il Dr. __________ ha definito la capacità lavorativa residua prendendo in considerazione il dosaggio e le assunzioni previste dalla terapia dell’assicurata e dall’estratto della cassa malati (cfr. doc. AI 68-1). A mente del medico del SMR l’utilizzo di morfina non risulta sovra dosato ed è compatibile con la mobilità osteoarticolare oggettivata (doc.- AI 75-8). L’amministrazione ha pertanto ritenuto – a giusta ragione – che la continuazione di questa terapia è esigibile ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7). Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze del medico del SMR, Dr. __________, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile all’80% nell’abituale attività di gerente, mentre in attività adeguate l’abilità al lavoro è piena (100%). 2.11.   In simili condizioni, constatato che l’assicurata presenta una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2012. 2.12.   Per quel che concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha preso in considerazione il salario lordo che l’assicurata avrebbe verosimilmente realizzato continuando a svolgere l’attività di cameriera e vice-gerente presso la __________ di __________. Il salario è stato quantificato in fr. 66'031 nel 2012 (doc. AI 77-4, 79-3). Questo importo non è stato contestato dalla ricorrente (cfr. doc. I) e può essere ammesso dal TCA. 2.13.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007). La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che: " 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.-- Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011, un reddito mensile di fr. 4'437.94 oppure di fr. 53'255.30 per l'intero anno (fr. 4'437.94 x

12) e per il 2012 di fr. 53’681.30. Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata al 100%, il reddito statistico citato non va ridotto. 2.14. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%). In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% . In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando: " Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente. A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo. Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore). In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione. Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b). Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni. Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%. Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute). La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3). Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.) Questa indicazione, posta sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni: " (…) 5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido. 5.6. L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di 5.” 2.15.   In concreto, nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del 4% per attività leggere (cfr. doc. AI 81-4). In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa: " Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).» Nel caso di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.14.), il TCA non può condividere la scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 4%, ma ritiene corretta una riduzione del 5%. Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un salario da invalido di fr . 53’681.30, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 50'997.23. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 66’031 (consid. 2.12.), risulta un grado di invalidità del 22,7% arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto a una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata. L’UAI ha pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare – a partire dal 30 settembre 2013. Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità con effetto al 30 settembre 2013, la decisione del 20 novembre 2013 deve quindi essere confermata. 2.16.   Rimane da esaminare la domanda di restituzione per prestazioni indebitamente percepite dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013 per un importo di fr. 16'920.--  (doc. AI 86-1). 2.16.1.   Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). L’Alta Corte nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con rifrimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432;). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1). La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2 e 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110). La restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in seguito indebito (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 pag. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo. In questo senso, nella STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013, l’Alta Corte, negata l’esistenza dei presupposti per una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché, verificato il diritto ad una rendita avuto riguardo ai presupposti per una revisione materiale ai sensi dell’art. 17 LPGA e analizzato il momento della riduzione o della soppressione della prestazione alla luce di un eventuale lesione dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, rendesse un nuovo provvedimento: “(…) Im bisherigen Verfahren wurde nicht geprüft, ob sich der Gesundheitszustand des Beschwerdegegners seit der letzten rechtskräftigen, auf einer rechtskonformen Sachverhaltsabklärung, Beweiswürdigung und Durchführung eines Einkommensvergleichs beruhenden Verfügung leistungswirksam verbessert hat (materielle Revision; Art. 17 Abs. 1 ATSG; vgl. auch Art. 87 ff. IVV; BGE 133 V 108). Eine solche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse kann aufgrund der Akten nicht ausgeschlossen werden, wie die Beschwerde führende IV-Stelle letztinstanzlich eventualiter geltend macht (vgl. E. 3.2 und 3.3 hievor). Die Sache wird daher an die IV-Stelle überwiesen, damit sie die ganze Rente des Beschwerdegegners unter dem Titel der materiellen Revision im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG überprüfe, den Zeitpunkt der allfälligen Herabsetzung oder Aufhebung der Rente auch mit Blick auf eine mögliche Meldepflichtverletzung festlege (vgl. Art. 77 und Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV) und danach neu verfüge. (…)” (STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013, consid. 4). 2.16.2.   Nella fattispecie, a fondamento della decisione di restituzione delle prestazioni erogate dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013, l’Ufficio AI ha posto il comportamento aggravativo dello stato di salute messo in atto dall’assicurata (vedi le risultanze del mandato di sorveglianza) e la violazione dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI (doc. AI 85-7). Avendo l’amministrazione con la decisione impugnata soppresso e chiesto la restituzione retroattiva della rendita invocando la violazione dell’art. 31 LPGA e dei combinati articoli 77 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI, occorre ora esaminare se effettivamente la ricorrente ha violato l’obbligo di informazione sancito da tali norme. L’importo da restituire e la tempestività dell’ordine di restituzione non sono stati invece contestati dalla ricorrente (cfr. doc. I). 2.16.3.   L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato. La norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STFA I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2). Nelle motivazioni della decisione del 22 settembre 2011 (doc. AI 25-1), quali indicazioni rispettivamente osservazioni importanti, è evidenziato l’obbligo di informare e, in particolare, di comunicare tempestivamente all’Ufficio AI il cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali riconducibili ad esempio all’inizio o alla cessazione di un’attività lavorativa, osservato che un infrazione a quest’obbligo implica il dovere di restituzione rispettivamente che le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate e può essere richiesta la loro restituzione. Nella fattispecie, l’Ufficio AI e l’assicuratore __________ sono venuti a conoscenza della partecipazione dell’assicurata alla trasmissione televisiva “__________” della __________. L’Ufficio AI, in sede di risposta, ha prodotto lo scritto di posta elettronica del 20 gennaio 2014, in cui le risorse umane della __________ – su richiesta dell’UAI – hanno comunicato all’amministrazione che RI 1 ha lavorato presso l’ente radiotelevisivo nei giorni del 21 maggio 2013, 26 giugno 2013, 5 novembre 2013 e 3 dicembre 2013. La __________ ha quindi precisato: " La signora aveva un contratto da giugno a fine anno per 10 giornate al massimo ma non vengono garantite, ossia se non viene chiamata non viene nemmeno pagata. Per il 2014 non so ancora dirle quante giornate farà, in quanto è gestito direttamente dal settore” (doc. IV+1). Durante il colloquio del 21 agosto 2013 i responsabili dell’UAI hanno posto all’assicurata la seguente domanda: " Dopo l’infortunio del 9 giugno 2008 ha ancora svolto un’attività parziale o accessoria ?” (doc. AI 66-2). RI 1 ha risposto negativamente (doc. AI 66-2). Dalle succitate risultanze appare evidente che l’insorgente ha volontariamente omesso di comunicare all’amministrazione di aver svolto un’attività lavorativa presso la __________ violando così l’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 77 OAI. Non notificando, quale beneficiaria del diritto ad una rendita intera, all’amministrazione la ripresa di un’attività lavorativa, l’insorgente ha contravvenuto al suo obbligo d’informazione sancito dall’art. 31 LPGA. Non si può infatti legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in materia di assicurazioni sociali, che percepisce una rendita intera, non avverta che svolgendo un’attività lavorativa è suscettibile di influenzare il diritto ad una tale prestazione. Non va infatti dimenticato che nella decisione di attribuzione della rendita, quale esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare, risulta espressamente menzionato il “cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa” (doc. AI 35-1). Avendo l’assicurata violato l’obbligo d’informazione, rettamente l’amministrazione ha soppresso la rendita con effetto retroattivo e chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite a partire dal 1° ottobre 2012, ovvero da quando è stato accertato il miglioramento dello stato di salute (cfr. consid. 2.10.), al 30 settembre 2013, per un importo di fr. 16'920.--. Anche la decisione del 28 novembre 2013 merita quindi conferma. 2.17.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   I ricorsi sono respinti .

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti