Soppressione della rendita in via di riconsiderazione. Confermata l'erroneità della decisione iniziale di rendita in quanto l'amministrazione non aveva proceduto ad un'approfondita valutazione della capacità lavorativa in attività adeguate. Confermata anche la rilevanza dell'errore
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).
Infine,
in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha
dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale
l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità
per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava
un’inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo
il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul
mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado
di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
Giusta
l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa
in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione (lett. a).
Essa
può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una
prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di
informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’
art.
88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica
del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (
Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010,
ad
art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione
necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI.
La
riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene
quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto
pro
futuro
,
eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha
violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc
(art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op.
cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con
effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.6. In
merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va poi evidenziato
che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, op. cit., ad art. 28a, pag. 353
) e che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del
25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nel
caso concreto, alla base della precedente decisione 29 ottobre 2011 di
erogazione della mezza rendita vi era una valutazione medica SMR. Dopo aver
raccolto la documentazione medica, in particolare il rapporto 12 aprile 2010
della neuropsicologa dr.ssa __________ e quello 20 aprile 2010 del medico
curante dr. __________, con annotazioni 19 ottobre 2010 il dr. __________,
specialista in chirurgia, aveva valutato che “
in attività lavorativa abituale
come venditore risulta medicalmente giustificata una IL del 50% con progressiva
riduzione allo 0% nei prossimi mesi. Essendo la funzione professionale di tipo
leggero, già adeguata dal lato fisico, non abbiamo valutato attività
alternative che non porterebbero a CL superiore “
(doc. Ai 29/3). Tale valutazione
era stata poi confermata, dopo ricezione di ulteriore documentazione, con
annotazioni 31 maggio 2011 del medesimo medico SMR
(“ …. Possiamo definire
la situazione cardiologica come stabilizzata dal lato emodinamico con deficit
persistendo la facile affaticabilità psico fisica si conferma definitivamente
l’IL al 50% in attività abituale (già di tipo leggero) e confacente senza riduzione
del rendimento né di presenza ore a partire sempre dal 30.08.2010 continua
”;
doc. AI 32). doc. AI 32/1).
In
occasione della revisione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare
svolta dal SAM. Con rapporto 10 aprile 2013, i periti, dopo aver proceduto a cinque
consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica
(dr. __________), neurologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e
neuropsicologica (dr. __________). Accertato che in ambito psichiatrico e reumatologico
non sono state riscontrate patologie invalidanti, i periti del SAM hanno evidenziato
le seguenti affezioni con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
"
(…)
La patologia
cardiaca
(cardiopatia ischemica)
non comporta nessuna incapacità lavorativa per la professione abituale di impiegato
di vendita e per le attività che comportano sforzi fisici di grado lieve-moderato,
mentre giustifica un'incapacità lavorativa del 50% per le attività pesanti.
La patologia cardiologica è invariata rispetto alla
precedente valutazione SAM del maggio 2011.
La patologia
neurologica
(stato da arresto
cardiocircolatorio con lieve encefalopatia post-anossica con deficit cognitivi
concernenti principalmente l'attenzione sostenuta, di entità moderata; inoltre
lieve cambiamento di carattere), giustifica un'incapacità lavorativa del 20%
per ogni attività professionale, rimasta invariata da estate 2010.
La patologia
neuropsicologica
(compromissione
cognitiva di grado moderato) è rimasta invariata rispetto alla nostra precedente
valutazione SAM del maggio 2011. Per quanto riguarda le sue implicazioni sulla
capacità lavorativa, si rimanda alla valutazione del consulente specialista in
neurologia.
In occasione della nostra precedente perizia del maggio
2011, abbiamo avanzato delle riserve, non essendo stati in quella circostanza
effettuati consulti in ambito psichiatrico e neurologico. Questa lacuna è stata
ora colmata e alla luce del decorso, che ha confermato la stabilità del quadro
clinico nel tempo, non sussiste la necessità di effettuare esami
neuroradiologici e l'assenza di elementi in favore di una ipersonnia patologica
durante il giorno, con scala di Epworth risultata nella norma, rende superfluo
un approfondimento diagnostico alla ricerca di una eventuale sindrome delle
apnee del sonno.
Ne consegue che la nostra valutazione del maggio 2011
assume valore definitivo e può essere attualmente confermata. (…)" (doc.
AI 56/34-35)
A
seguito del consulto tra gli specialisti, il SAM ha concluso globalmente per
“un’abilità
dell’80% nell’attività abituale e da ultimo esercitata di impiegato di vendita.
L’incapacità lavorativa del 20% è da considerare come diminuzione del rendimento
per il normale tempo lavorativo
“ (doc. AI 56/35), precisando come tale
valutazione sia valida anche per ogni attività leggera a moderata. In attività
pesanti l’assicurato è stato ritenuto inabile al 50% a causa della patologia
cardiaca (doc. AI 56/36). In merito all’evoluzione della capacità lavorativa, i
periti hanno concluso:
"
(…)
L'A. è stato completamente inabile al lavoro per un
periodo di quattro mesi dall'esordio della malattia il 28.2.2010 la capacità
lavorativa corrisponde a quella attuale. Il quadro clinico riscontrato attualmente,
come pure i disturbi soggettivi dell'A. sono sovrapponibili a quelli da noi
constatati in occasione della precedente perizia SAM effettuata in maggio 2011
su incarico dell'Assicurazione __________, interessata in ambito IPG. Non
entriamo nel merito dell'apprezzamento che ha portato l'Ufficio AI a
riconoscere un grado d'invalidità del 50% dall'1.2.2011, con decisione AI del
12.9.2011, senza tener conto del nostro esame peritale pluridisciplinare del
maggio 2011, per motivi che non ci sono noti. (…)" (doc. AI 56/35)
I
periti, come visto sopra, hanno fatto riferimento ad una loro precedente valutazione
del 9 maggio 2011 che non è stata presa in considerazione dall’Ufficio AI in
occasione della decisione 12 settembre 2011, precisando:
"
(…)
Nella valutazione della capacità lavorativa residua,
per motivi che non ci sono noti l'Ufficio AI non ha preso in considerazione una
valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dal SAM su incarico
dell'Assicurazione __________, interessata in ambito indennità perdita di
guadagno. Nel rapporto peritale del 9.5.2011, che riportiamo agli atti, era
stata considerata una capacità lavorativa residua dell'80% per la professione
abituale di impiegato di vendita, ritenendo che fosse giustificata al massimo
una diminuzione del rendimento del 20% a causa di una compromissione cognitiva
di grado moderato. (…)" (doc. AI 56/33)
Successivamente
al progetto di decisione 25 giugno 2013 l’assicurato ha prodotto altra
documentazione medica, in particolare una valutazione neuropsicologica eseguita
6 settembre 2013 dal dr. __________ attivo presso la Clinica di riabilitazione __________
Con annotazioni 22 settembre 2013 il dr. __________ del SMR ha proceduto alla
valutazione di tale atto:
"
Nuova documentazione medica
pervenuta agli atti
Dr. med. __________
Valutazione neuropsicologica del 06.09.2013
La valutazione di controllo di questo paziente conferma
una globale preservazione dette capacità cognitive, comprese le funzioni
mnesiche ed esecutive. Tuttavia persistono dette difficoltà di attenzione sostenuta
e divisa. Si tratta di deficit di entità lieve ma che possono avere un impatto
negativo nello svolgimento dell'attività lavorativa del paziente.
Dr. __________ (dal SAM del 10.04.2013)
Valutazione neuropsicologica del 05.03.2013
Deficit isolato dell'attenzione sostenuta con una
compromissione cognitiva di grado moderato.
PROCEDERE
La nuova documentazione neuropsicologica pervenuta agli
atti non apporta nuovi elementi medici che non siano già stati considerati e
valutati dalla perizia pluridisciplinare SAM, rispettivamente dalla valutazione
neurologica del Dr. med. __________ con valutazione neuropsicologica del
05.03.2013 (su citata)."
(doc. AI 78/1)
In
questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della
perizia SAM – tra l’altro non smentite da altra documentazione medica –, alla
quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.. 57,
551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;
DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati),
che dal 28 febbraio
2010 il ricorrente è da ritenere inabile al 100% in qualsiasi attività, ma abile
all’80% nell’abituale attività considerata leggera e 50% in attività pesanti
con effetto dal luglio 2010.
Con
annotazioni 11 aprile 2013 il dr. __________ ha aderito alla perizia multidisciplinare,
con tuttavia una differenziazione per quanto riguarda la tipologia
dell’attività di venditore esercitata dall’assicurato. Sulla scorta del questionario
del datore di lavoro, compilato il 12 luglio 2012 (doc. AI 44) – in cui è stato
indicato che l’attività comprendeva talvolta anche il sollevamento o il portare
pesi sia moderati che pesanti –, l’abituale attività è stata da lui valutata come
mediamente pesante, motivo per cui l’incapacità lavorativa è stata fissata al
50% (doc. AI 58).
Orbene,
visto quanto sopra, in sede di risposta l’amministrazione ha rettamente
sostenuto che nel caso di specie sussistono i presupposti di una riconsiderazione
“… in quanto la precedente decisione 20.10.2013 (recte: 2011) – basata
unicamente su valutazione dei medici curanti era manifestamente erronea, non
avendo tenuto conto della perizia pluridisciplinare del maggio 2011 eseguita
dal SAM per conto dell’assicuratore malattie, di cui l’UAI è venuto a conoscenza
solo dopo la seconda perizia del SAM dell’aprile 2013
“. In effetti la
valutazione della residua capacità lavorativa era stata eseguita unicamente
tenendo conto dei referti dei medici curanti, in particolare del rapporto 3 settembre
2010 del dr. __________, medico curante (doc. AI 11).
A
tale riguardo va fatto riferimento alla STF 9C_121/2014 del 3 settembre 2014. In quella sentenza l’Alta Corte, confermando la propria giurisprudenza, aveva qualificato come
errore manifesto la circostanza che in una fattispecie complessa
l’amministrazione aveva fondato la valutazione dell’abilità lavorativa
unicamente su brevi rapporti del medico curante
(“
In diesem Sinne fehlte es hier an hinreichend
sorgfältigen Abklärungen.
Das komplexe gesundheitliche Geschehen bedurfte einer fachärztlichen
Beurteilung; die Kurzberichte des Hausarztes genügten nicht, zumal die
attestierte funktionelle Einschränkung nicht nachvollziehbar hergeleitet wurde.
Hinzu kommt, dass schon im Jahr 1999 in einem amtlich publizierten Urteil (
BGE 125 V 351
E. 3b/cc S. 353 mit Hinweisen auf
unveröffentlichte Präjudizien) eine Beweiswürdigungsrichtlinie etabliert worden
war, welche den Beweiswert von Hausarztberichten deutlich relativierte; ab da
konnte es jedenfalls in komplexeren Fällen schon nach allgemeinen beweisrechtlichen
Grundsätzen nicht mehr als praxiskonform gelten, die Feststellung von Arbeitsunfähigkeit
im Sinne von ATSG und IVG entscheidend auf einen Hausarztbericht abzustützen
(vgl. erwähntes Urteil 9C_654/2013 E. 4; consid.
3.3.3 della citata sentenza).
Trattandosi
nel caso in esame di una fattispecie complessa, confermata dal fatto che sono
stati necessari accertamenti pluridisciplinari, nelle annotazioni 19 ottobre
2010 (doc. AI 29) l’SMR non poteva fondare la valutazione relativa alla capacità
lavorativa unicamente su quanto attestato dal medico curante, dr. __________
nel già menzionato
rapporto 3 settembre 2010. Del
resto, come visto, la perizia 2011 del SAM, della quale l’amministrazione ne ha
avuto conoscenza dopo la perizia multidisciplinare dell’aprile 2013, smentisce
tale valutazione.
2.8. Occorre
ora ricordare che la modifica (nel senso di una soppressione o di una riduzione)
in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni caso che,
dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche della
situazione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento della
rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; STF 9C_768/2010
del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del 10 maggio 2006 consid. 2.3; I
222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).
Nel
caso in esame, non risulta che sino al momento della decisione contestata
(secondo giurisprudenza, la decisione contestata delimita dal punto di vista
temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132
V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), ossia al 7 settembre 2013, sia subentrato
un rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato tali da
giustificare il mantenimento del diritto alla rendita e questo per i motivi che
seguono.
Pendente
causa l’assicurato ha prodotto il rapporto 14 giugno 2014 del dr. __________.
Ricordato che RI 1 è suo paziente dal 2004 e che il 28 febbraio 2010 ha avuto un grave evento cardio-respiratorio, il citato sanitario sostiene che il deficit psicologico
non permette di lavorare al 64% e riferisce dell’ultima visita del 25 aprile
2014:
"
(…)
In quell'occasione lo stato generale è buono, a livello
cardiocircolatorio è ben compensato e stabile.
Rimane questo deficit di concentrazione e memoria, e la
fragilità emotiva.
Sono passati 4 anni e non è d'aspettarsi quindi un
miglioramento delle funzioni deficitarie in futuro.
Valuto la sua capacità lavorativa al 50% (ore di
lavoro) a lungo termine."
(doc. X/bis)
Con
scritto 20 giugno 2014 l’amministrazione ha osservato che quanto riportato dal
medico curante non apporta nuovi elementi clinici rilevanti rispetto alle
valutazioni del SAM e del SMR, evidenziando che
“il medico curante conferma
in modo generico un’incapacità lavorativa del 50
%” (XII). Va poi ricordato
che l’SMR ha anche concluso per un’abilità lavorativa del 50% nell’attività di
venditore.
Il
ricorrente ha prodotto il rapporto 9 settembre 2014 del dr. __________, specialista
in psichiatrica e psicoterapia, del seguente tenore:
"
Seguo il signor RI 1 nel mio studio
dal 25 giugno 2014. Vi sono stati quattro incontri, un quinto, con l'accordo
del paziente, solo con la consorte.
Quest'ultimo appuntamento mi ha consentito di chiarire
le ripercussioni a livello psicologico verificatesi a seguito dell'arresto
cardiaco occorso il mese di febbraio 2010 con necessità di rianimazione per oltre
90 minuti.
Trattandosi di un evento estremamente traumatico (il
signor RI 1 si è "confrontato con la morte") da subito si sono
manifestate conseguenze psicologiche le quali, a quanto risulta, non sono state
prese in considerazione.
È stata eseguita una valutazione neuropsicologica che
ha potuto sondare le conseguenze a livello cognitivo dell'accaduto ma, evidentemente,
non evidenziare il quadro psicopatologico il quale avrebbe dovuto essere
indagato mediante una presa a carico psichiatrica.
La letteratura scientifica concorda sul fatto che venti
altamente stressanti, come quello accaduto al signor RI 1 necessitino da subito
di un trattamento psicologico-psichiatrico onde evitare di sfociare a
medio-lungo termine, in uno stato depressivo importante.
L'ipotesi più probabile, anche basandomi su quanto
riferito dalla moglie (il paziente ha un "vuoto anamnestico" di tre
settimane successive all'arresto cardiaco), è che si sia inizialmente
manifestata una sindrome post-traumatica da stress poi evoluta gradualmente ed
insidiosamente, in quanto non diagnosticata né trattata, verso uno stato
depressivo.
Si tratta di un'ipotesi verosimile, sostenuta dalla
letteratura scientifica che, in ogni caso, avrebbe meritato di essere presa in
considerazione ed approfondita, da subito, da parte di un medico specialista in
psichiatria e psicoterapia." (doc. B)
Al
riguardo, il 22 settembre 2014 l’amministrazione ha osservato:
"
… a partire del 25.06.2014, ovvero
posteriormente alla decisione impugnata. Tale valutazione retrospettiva indica
un'ipotesi ritenuta dal medico come "verosimile", basata soprattutto
sulle dichiarazioni della moglie dell'assicurato. Si rileva però che il signor RI
1 è stato debitamente valutato anche in ambito psichiatrico da parte del SAM,
il cui consulente perito Dr. __________ nel febbraio 2013 non ha rilevato
alcuna patologia invalidante." (doc. XVII)
Ora, questo TCA concorda con quanto riportato sopra, ribadendo come nell’ambito
della perizia SAM del 2013 l’assicurato sia stato valutato anche dal punto di
vista psichiatrico, senza che il perito abbia riscontrato una patologia
extra-somatica. Inoltre, il dr. __________ ha solo ipotizzato una diagnosi,
senza specificare se sia invalidante o meno. Va qui rilevato che il presente
giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei confronti dell’AI
insorti successivamente alla data decisiva del provvedimento in lite, poiché
egli ha se del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni adducendo
una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la
pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi
che potrebbero influire sul grado di inabilità.
2.9.
Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà,
secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), l’Ufficio AI ha rettamente
raffrontato il reddito da venditore (reddito da valido) con il reddito
ipotetico evinto dai dati statistici salariali (reddito da invalido).
Il
ricorrente sostiene che debba essere applicato il metodo straordinario. Al
riguardo va ricordato che, se
condo la giurisprudenza,
nei casi in cui il calcolo
dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone
non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il
metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un
calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso.
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1998 pag. 121; Meyer, op.
cit., pag. 299; riassunto della giurisprudenza in STF 9C_236/2009 del 7 ottobre
2009 consid. 3 e 4).
La succitata giurisprudenza non è applicabile al caso
concreto, non essendo l’assicurato indipendente. Benché egli risulta essere
stato socio e gerente, con diritto di firma individuale, della __________, __________
dal __________ 2001 all’ __________ 2012 (cfr. date di pubblicazione nel FUSC),
nel questionario del datore di lavoro compilato il 12 luglio 2012. oltre ai
dati salari, è stata indicata la sua mansione d’impiegato di vendita (doc. AI
44), motivo per cui è da ritenere quale dipendente.
2.9.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,
nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle
circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di
regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito
prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari.
Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo
valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali
a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora
percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona
assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento
determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.
325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel
caso in esame, con riferimento al citato questionario del datore di lavoro, l’amministrazione
ha quantificato il reddito senza invalidità in fr. 69'600.-- (fr. 5'800.-- al
mese, la 13.a non risulta essere riconosciuta). L’assicurato sostiene che
“col
passare del tempo”
sarebbe divenuto direttore della ditta familiare senza
tuttavia apportare degli indizi concreti di un prospettato avanzamento
professionale.
2.9.2. Il
reddito da invalido, secondo la giurisprudenza,
è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizion
e però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
S
e una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha
realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si
sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo
dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a
livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito
effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure
ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del
valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una
deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.
A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di
cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di
raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (
DTF
134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.
325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo
dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si
effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF
9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel
caso in esame, la quantificazione del reddito da invalido è stata riportata nella
decisione impugnata:
"
(…)
Reddito da invalido
In attività abituale:
Considerata una capacità lavorativa del 50%,
nell'abituale attività nel 2011 potrebbe realizzare uno stipendio annuo di CHF
34'800.--.
In attività adeguate
A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e
delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella
TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi
che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei
valori nazionali (tabella TA1).
Riduzioni
Per gli assicurati che a causa della particolare
situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri, e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 76).
La questione a sapere se in qual misura, nel singolo
caso, i salari fondati sui dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze concrete (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente (STF I 870/05).
Il TF precisa inoltre che non si devono quantificare
deduzioni distinte per ognuno dei fattori che entrano in linea di conto,
sommandole infine, perchè in tal modo si perderebbero di vista gli effetti reciproci.
Così per esempio, il salario iniziale in una nuova ditta non verrà fissato
unicamente in funzione degli anni di servizio, ma anche sulla base delle
esperienze professionali acquisite (DTF 126 V 76).
Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica lei nel 2011 avrebbe potuto
realizzare un salario annuo di CHF 63'802.-- (divisione economica 47.3,
commercio al dettaglio, conoscenze professionali e specializzate).
Sulla base di quanto appena espresso, si stabilisce
una riduzione al reddito da invalido dell'8% per attività leggere e del 5% per
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.
Considerato quindi un reddito di partenza di CHF
63'802.-- si effettua una riduzione del 20% inerente l'incapacità lavorativa e
si applica successivamente una riduzione complessiva del 13% per i motivi
appena menzionati; ne risulta un reddito da invalido di CHF 44'406.-- (…)"
(doc. AI 79/2-3).
Il
ricorrente sostiene invece che quale reddito senza invalidità deve essere
tenuto conto del salario attualmente percepito per l’attività di venditore
svolta nella misura del 50%.
Come
visto sopra, l’assicurato mette a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività leggere, mentre, come è emerso dal mansionario annesso
al questionario del datore di lavoro del 16 luglio 2012 (cfr. consid. 2.7), l’abituale
attività è di tipo medio-pesante. Conformemente al principio dell’obbligo di
ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate;
cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221).
L’esigibilità in altre attività adeguate è
stata valutata dal consulente in integrazione professionale nel cui rapporto ha
evidenziato:
"
(…)
Oltre l'attività abituale in cui l'assicurato ha delle
buone/ottime competenze da sfruttare sia in fatto di conoscenza del materiale
che relazionali (persone che decidono l'acquisto), l'assicurato è da ritenersi
in grado di svolgere genericamente attività specialistiche nel ramo della
vendita al dettaglio (47.3). (…)" (doc. AI 61/1)
Vero
che nella precedente
valutazione del 30 giugno 2011 lo stesso consulente
aveva considerato l’attività svolta come adeguata (cfr. doc. AI 34). Ma è
altrettanto vero che a quell’epoca egli era partito dalla considerazione che
l’abituale professione fosse stata di tipo leggero, ciò che, come visto, è
stato smentito dal successivo mansionario.
Dal
raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 36% che non raggiunge
il minimo pensionabile del 40% ex art. 28 cpv. 2 LAI
[
(69’600 –
44’406
] x 100 69’600]. Del resto, anche
volendo ritenere l’abituale attività siccome leggera, l’assicurato
presenterebbe un’inabilità lavorativa e, di conseguenza, un’incapacità al
guadagno (applicazione del cosiddetto “raffronto dei redditi percentuale”, cfr.
al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; cfr., fra le
tante, STF
9C_856/2010
del 27 giugno 2011,
9C_294/2008 del 19 marzo 2009
)
del
20%, grado che non gli conferisce il diritto alla rendita AI.
In
merito alla riduzione per circostanze personali del 13% (8% per attività leggere
e 5% per contingenze particolari), non contestata, va ricordato che
, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto
2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da
questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei
multipli di 5. N
elle osservazioni 19 novembre 2013 l’amministrazione ha
rettamente fatto presente che arrotondando per eccesso al 15% le riduzioni, il grado
d’invalidità risulta essere del 38%, circostanza che non comporta alcuna
modifica all’esisto della presente giudizio.
2.10. Visto
quanto sopra, ritenuto che l’assicurato non presentava un grado d’invalidità
pensionabile, la decisione del 29 ottobre 2011 di riconoscimento ed erogazione
di una rendita dal 1° marzo 2013 risultano essere manifestamente errate e la
loro correzione ha un'importanza rilevante, motivo per cui rettamente l’Ufficio
AI ha proceduto alla loro riconsiderazione.
Trattandosi di un errore relativo ad elementi specifici dell’AI,
ritenuto che l’assicurato non ha violato alcun obbligo d’informazione,
l’amministrazione ha correttamente soppresso, in analogia all’art. 88bis OAI,
la rendita dal 1° gennaio 2014, vale a dire il primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione (cfr. consid. 2.5).
In
queste circostanze, visti i considerandi precedenti, la decisione contestata
merita conferma mentre il ricorso va respinto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2014 32.2013.182 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2014 32.2013.182 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2014 32.2013.182
Soppressione della rendita in via di riconsiderazione. Confermata l'erroneità della decisione iniziale di rendita in quanto l'amministrazione non aveva proceduto ad un'approfondita valutazione della capacità lavorativa in attività adeguate. Confermata anche la rilevanza dell'errore
Raccomandata Incarto n. 32.2013.182 BS /sc Lugano 22 ottobre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2013 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 17 settembre 2013 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1. Con decisione del 29 ottobre 2011, preavvisata il 4 luglio 2011, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1957, il diritto ad una mezza rendita dal 1° febbraio 2011 (doc. AI 40; cfr. le motivazioni in doc. AI 38). 1.2. Avviata d’ufficio nel maggio 2012 (cfr. doc. AI 42) una revisione della rendita, fondandosi sugli accertamenti medici (tra cui una perizia del SAM datata 10 aprile 2013) ed economici (segnatamente i rapporti 31 maggio e 13 giugno 2013 del consulente in integrazione professionale), l’amministrazione ha emesso una decisione datata 24 settembre 2013 (preavvisata il 25 giugno 2013) con la quale ha soppresso, in via di riconsiderazione, il diritto alla rendita avendo stabilito un grado d’invalidità del 36%. Nel contempo ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 79). 1.3. L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1ha interposto ricorso al TCA contro la citata decisione amministrativa, postulandone in via principale l’annullamento ed il ripristino del diritto alla mezza rendita. In via subordinata chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti. L’assicurato contesta l’esistenza di un errore manifesto, sostenendo come la perizia SAM sia una diversa valutazione di una medesima situazione. Contestata è pure la determinazione del grado d’invalidità. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo. 1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ribadito l’erroneità della decisione 29 ottobre 2011, confermando sia la perizia del SAM che il calcolo del grado d’invalidità. 1.5. Il 17 novembre 2013 il ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa (VI). Su richiesta del TCA, con scritto 19 novembre 2013 l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni riguardo a quanto sostenuto dall’assicurato (VIII). 1.6. In data 4 giugno 2014 (X) e 10 marzo 2014 (XV) il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in merito alla quale l’Ufficio AI è espresso con scritti del 20 giugno 2014 (XII) e 22 settembre 2014 (XVII). considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso, in via di riconsiderazione della decisione 29 ottobre 2011, il diritto alla mezza rendita. 2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84); 2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). 2.5. L’istituto della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che dispone che “ l 'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2) Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180). Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c). L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, pag. 158 consid. 3c). Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003). Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1). Infine, in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua. Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a). Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b). L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95). Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197). 2.6. In merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op. cit., ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 2.7. Nel caso concreto, alla base della precedente decisione 29 ottobre 2011 di erogazione della mezza rendita vi era una valutazione medica SMR. Dopo aver raccolto la documentazione medica, in particolare il rapporto 12 aprile 2010 della neuropsicologa dr.ssa __________ e quello 20 aprile 2010 del medico curante dr. __________, con annotazioni 19 ottobre 2010 il dr. __________, specialista in chirurgia, aveva valutato che “ in attività lavorativa abituale come venditore risulta medicalmente giustificata una IL del 50% con progressiva riduzione allo 0% nei prossimi mesi. Essendo la funzione professionale di tipo leggero, già adeguata dal lato fisico, non abbiamo valutato attività alternative che non porterebbero a CL superiore “ (doc. Ai 29/3). Tale valutazione era stata poi confermata, dopo ricezione di ulteriore documentazione, con annotazioni 31 maggio 2011 del medesimo medico SMR (“ …. Possiamo definire la situazione cardiologica come stabilizzata dal lato emodinamico con deficit persistendo la facile affaticabilità psico fisica si conferma definitivamente l’IL al 50% in attività abituale (già di tipo leggero) e confacente senza riduzione del rendimento né di presenza ore a partire sempre dal 30.08.2010 continua ”; doc. AI 32). doc. AI 32/1). In occasione della revisione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare svolta dal SAM. Con rapporto 10 aprile 2013, i periti, dopo aver proceduto a cinque consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________) e neuropsicologica (dr. __________). Accertato che in ambito psichiatrico e reumatologico non sono state riscontrate patologie invalidanti, i periti del SAM hanno evidenziato le seguenti affezioni con ripercussioni sulla capacità lavorativa: " (…) La patologia cardiaca (cardiopatia ischemica) non comporta nessuna incapacità lavorativa per la professione abituale di impiegato di vendita e per le attività che comportano sforzi fisici di grado lieve-moderato, mentre giustifica un'incapacità lavorativa del 50% per le attività pesanti. La patologia cardiologica è invariata rispetto alla precedente valutazione SAM del maggio 2011. La patologia neurologica (stato da arresto cardiocircolatorio con lieve encefalopatia post-anossica con deficit cognitivi concernenti principalmente l'attenzione sostenuta, di entità moderata; inoltre lieve cambiamento di carattere), giustifica un'incapacità lavorativa del 20% per ogni attività professionale, rimasta invariata da estate 2010. La patologia neuropsicologica (compromissione cognitiva di grado moderato) è rimasta invariata rispetto alla nostra precedente valutazione SAM del maggio 2011. Per quanto riguarda le sue implicazioni sulla capacità lavorativa, si rimanda alla valutazione del consulente specialista in neurologia. In occasione della nostra precedente perizia del maggio 2011, abbiamo avanzato delle riserve, non essendo stati in quella circostanza effettuati consulti in ambito psichiatrico e neurologico. Questa lacuna è stata ora colmata e alla luce del decorso, che ha confermato la stabilità del quadro clinico nel tempo, non sussiste la necessità di effettuare esami neuroradiologici e l'assenza di elementi in favore di una ipersonnia patologica durante il giorno, con scala di Epworth risultata nella norma, rende superfluo un approfondimento diagnostico alla ricerca di una eventuale sindrome delle apnee del sonno. Ne consegue che la nostra valutazione del maggio 2011 assume valore definitivo e può essere attualmente confermata. (…)" (doc. AI 56/34-35) A seguito del consulto tra gli specialisti, il SAM ha concluso globalmente per “un’abilità dell’80% nell’attività abituale e da ultimo esercitata di impiegato di vendita. L’incapacità lavorativa del 20% è da considerare come diminuzione del rendimento per il normale tempo lavorativo “ (doc. AI 56/35), precisando come tale valutazione sia valida anche per ogni attività leggera a moderata. In attività pesanti l’assicurato è stato ritenuto inabile al 50% a causa della patologia cardiaca (doc. AI 56/36). In merito all’evoluzione della capacità lavorativa, i periti hanno concluso: " (…) L'A. è stato completamente inabile al lavoro per un periodo di quattro mesi dall'esordio della malattia il 28.2.2010 la capacità lavorativa corrisponde a quella attuale. Il quadro clinico riscontrato attualmente, come pure i disturbi soggettivi dell'A. sono sovrapponibili a quelli da noi constatati in occasione della precedente perizia SAM effettuata in maggio 2011 su incarico dell'Assicurazione __________, interessata in ambito IPG. Non entriamo nel merito dell'apprezzamento che ha portato l'Ufficio AI a riconoscere un grado d'invalidità del 50% dall'1.2.2011, con decisione AI del 12.9.2011, senza tener conto del nostro esame peritale pluridisciplinare del maggio 2011, per motivi che non ci sono noti. (…)" (doc. AI 56/35) I periti, come visto sopra, hanno fatto riferimento ad una loro precedente valutazione del 9 maggio 2011 che non è stata presa in considerazione dall’Ufficio AI in occasione della decisione 12 settembre 2011, precisando: " (…) Nella valutazione della capacità lavorativa residua, per motivi che non ci sono noti l'Ufficio AI non ha preso in considerazione una valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dal SAM su incarico dell'Assicurazione __________, interessata in ambito indennità perdita di guadagno. Nel rapporto peritale del 9.5.2011, che riportiamo agli atti, era stata considerata una capacità lavorativa residua dell'80% per la professione abituale di impiegato di vendita, ritenendo che fosse giustificata al massimo una diminuzione del rendimento del 20% a causa di una compromissione cognitiva di grado moderato. (…)" (doc. AI 56/33) Successivamente al progetto di decisione 25 giugno 2013 l’assicurato ha prodotto altra documentazione medica, in particolare una valutazione neuropsicologica eseguita 6 settembre 2013 dal dr. __________ attivo presso la Clinica di riabilitazione __________ Con annotazioni 22 settembre 2013 il dr. __________ del SMR ha proceduto alla valutazione di tale atto: " Nuova documentazione medica pervenuta agli atti Dr. med. __________ Valutazione neuropsicologica del 06.09.2013 La valutazione di controllo di questo paziente conferma una globale preservazione dette capacità cognitive, comprese le funzioni mnesiche ed esecutive. Tuttavia persistono dette difficoltà di attenzione sostenuta e divisa. Si tratta di deficit di entità lieve ma che possono avere un impatto negativo nello svolgimento dell'attività lavorativa del paziente. Dr. __________ (dal SAM del 10.04.2013) Valutazione neuropsicologica del 05.03.2013 Deficit isolato dell'attenzione sostenuta con una compromissione cognitiva di grado moderato. PROCEDERE La nuova documentazione neuropsicologica pervenuta agli atti non apporta nuovi elementi medici che non siano già stati considerati e valutati dalla perizia pluridisciplinare SAM, rispettivamente dalla valutazione neurologica del Dr. med. __________ con valutazione neuropsicologica del 05.03.2013 (su citata)." (doc. AI 78/1) In questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM – tra l’altro non smentite da altra documentazione medica –, alla quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal 28 febbraio 2010 il ricorrente è da ritenere inabile al 100% in qualsiasi attività, ma abile all’80% nell’abituale attività considerata leggera e 50% in attività pesanti con effetto dal luglio 2010. Con annotazioni 11 aprile 2013 il dr. __________ ha aderito alla perizia multidisciplinare, con tuttavia una differenziazione per quanto riguarda la tipologia dell’attività di venditore esercitata dall’assicurato. Sulla scorta del questionario del datore di lavoro, compilato il 12 luglio 2012 (doc. AI 44) – in cui è stato indicato che l’attività comprendeva talvolta anche il sollevamento o il portare pesi sia moderati che pesanti –, l’abituale attività è stata da lui valutata come mediamente pesante, motivo per cui l’incapacità lavorativa è stata fissata al 50% (doc. AI 58). Orbene, visto quanto sopra, in sede di risposta l’amministrazione ha rettamente sostenuto che nel caso di specie sussistono i presupposti di una riconsiderazione “… in quanto la precedente decisione 20.10.2013 (recte: 2011) – basata unicamente su valutazione dei medici curanti era manifestamente erronea, non avendo tenuto conto della perizia pluridisciplinare del maggio 2011 eseguita dal SAM per conto dell’assicuratore malattie, di cui l’UAI è venuto a conoscenza solo dopo la seconda perizia del SAM dell’aprile 2013 “. In effetti la valutazione della residua capacità lavorativa era stata eseguita unicamente tenendo conto dei referti dei medici curanti, in particolare del rapporto 3 settembre 2010 del dr. __________, medico curante (doc. AI 11). A tale riguardo va fatto riferimento alla STF 9C_121/2014 del 3 settembre 2014. In quella sentenza l’Alta Corte, confermando la propria giurisprudenza, aveva qualificato come errore manifesto la circostanza che in una fattispecie complessa l’amministrazione aveva fondato la valutazione dell’abilità lavorativa unicamente su brevi rapporti del medico curante (“ In diesem Sinne fehlte es hier an hinreichend sorgfältigen Abklärungen. Das komplexe gesundheitliche Geschehen bedurfte einer fachärztlichen Beurteilung; die Kurzberichte des Hausarztes genügten nicht, zumal die attestierte funktionelle Einschränkung nicht nachvollziehbar hergeleitet wurde. Hinzu kommt, dass schon im Jahr 1999 in einem amtlich publizierten Urteil (BGE 125 V 351 E. 3b/cc S. 353 mit Hinweisen auf unveröffentlichte Präjudizien) eine Beweiswürdigungsrichtlinie etabliert worden war, welche den Beweiswert von Hausarztberichten deutlich relativierte; ab da konnte es jedenfalls in komplexeren Fällen schon nach allgemeinen beweisrechtlichen Grundsätzen nicht mehr als praxiskonform gelten, die Feststellung von Arbeitsunfähigkeit im Sinne von ATSG und IVG entscheidend auf einen Hausarztbericht abzustützen (vgl. erwähntes Urteil 9C_654/2013 E. 4; consid. 3.3.3 della citata sentenza). Trattandosi nel caso in esame di una fattispecie complessa, confermata dal fatto che sono stati necessari accertamenti pluridisciplinari, nelle annotazioni 19 ottobre 2010 (doc. AI 29) l’SMR non poteva fondare la valutazione relativa alla capacità lavorativa unicamente su quanto attestato dal medico curante, dr. __________ nel già menzionato rapporto 3 settembre 2010. Del resto, come visto, la perizia 2011 del SAM, della quale l’amministrazione ne ha avuto conoscenza dopo la perizia multidisciplinare dell’aprile 2013, smentisce tale valutazione. 2.8. Occorre ora ricordare che la modifica (nel senso di una soppressione o di una riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni caso che, dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche della situazione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento della rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; STF 9C_768/2010 del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del 10 maggio 2006 consid. 2.3; I 222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1). Nel caso in esame, non risulta che sino al momento della decisione contestata (secondo giurisprudenza, la decisione contestata delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), ossia al 7 settembre 2013, sia subentrato un rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato tali da giustificare il mantenimento del diritto alla rendita e questo per i motivi che seguono. Pendente causa l’assicurato ha prodotto il rapporto 14 giugno 2014 del dr. __________. Ricordato che RI 1 è suo paziente dal 2004 e che il 28 febbraio 2010 ha avuto un grave evento cardio-respiratorio, il citato sanitario sostiene che il deficit psicologico non permette di lavorare al 64% e riferisce dell’ultima visita del 25 aprile 2014: " (…) In quell'occasione lo stato generale è buono, a livello cardiocircolatorio è ben compensato e stabile. Rimane questo deficit di concentrazione e memoria, e la fragilità emotiva. Sono passati 4 anni e non è d'aspettarsi quindi un miglioramento delle funzioni deficitarie in futuro. Valuto la sua capacità lavorativa al 50% (ore di lavoro) a lungo termine." (doc. X/bis) Con scritto 20 giugno 2014 l’amministrazione ha osservato che quanto riportato dal medico curante non apporta nuovi elementi clinici rilevanti rispetto alle valutazioni del SAM e del SMR, evidenziando che “il medico curante conferma in modo generico un’incapacità lavorativa del 50 %” (XII). Va poi ricordato che l’SMR ha anche concluso per un’abilità lavorativa del 50% nell’attività di venditore. Il ricorrente ha prodotto il rapporto 9 settembre 2014 del dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia, del seguente tenore: " Seguo il signor RI 1 nel mio studio dal 25 giugno 2014. Vi sono stati quattro incontri, un quinto, con l'accordo del paziente, solo con la consorte. Quest'ultimo appuntamento mi ha consentito di chiarire le ripercussioni a livello psicologico verificatesi a seguito dell'arresto cardiaco occorso il mese di febbraio 2010 con necessità di rianimazione per oltre 90 minuti. Trattandosi di un evento estremamente traumatico (il signor RI 1 si è "confrontato con la morte") da subito si sono manifestate conseguenze psicologiche le quali, a quanto risulta, non sono state prese in considerazione. È stata eseguita una valutazione neuropsicologica che ha potuto sondare le conseguenze a livello cognitivo dell'accaduto ma, evidentemente, non evidenziare il quadro psicopatologico il quale avrebbe dovuto essere indagato mediante una presa a carico psichiatrica. La letteratura scientifica concorda sul fatto che venti altamente stressanti, come quello accaduto al signor RI 1 necessitino da subito di un trattamento psicologico-psichiatrico onde evitare di sfociare a medio-lungo termine, in uno stato depressivo importante. L'ipotesi più probabile, anche basandomi su quanto riferito dalla moglie (il paziente ha un "vuoto anamnestico" di tre settimane successive all'arresto cardiaco), è che si sia inizialmente manifestata una sindrome post-traumatica da stress poi evoluta gradualmente ed insidiosamente, in quanto non diagnosticata né trattata, verso uno stato depressivo. Si tratta di un'ipotesi verosimile, sostenuta dalla letteratura scientifica che, in ogni caso, avrebbe meritato di essere presa in considerazione ed approfondita, da subito, da parte di un medico specialista in psichiatria e psicoterapia." (doc. B) Al riguardo, il 22 settembre 2014 l’amministrazione ha osservato: " … a partire del 25.06.2014, ovvero posteriormente alla decisione impugnata. Tale valutazione retrospettiva indica un'ipotesi ritenuta dal medico come "verosimile", basata soprattutto sulle dichiarazioni della moglie dell'assicurato. Si rileva però che il signor RI 1 è stato debitamente valutato anche in ambito psichiatrico da parte del SAM, il cui consulente perito Dr. __________ nel febbraio 2013 non ha rilevato alcuna patologia invalidante." (doc. XVII) Ora, questo TCA concorda con quanto riportato sopra, ribadendo come nell’ambito della perizia SAM del 2013 l’assicurato sia stato valutato anche dal punto di vista psichiatrico, senza che il perito abbia riscontrato una patologia extra-somatica. Inoltre, il dr. __________ ha solo ipotizzato una diagnosi, senza specificare se sia invalidante o meno. Va qui rilevato che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data decisiva del provvedimento in lite, poiché egli ha se del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di inabilità. 2.9. Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà, secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), l’Ufficio AI ha rettamente raffrontato il reddito da venditore (reddito da valido) con il reddito ipotetico evinto dai dati statistici salariali (reddito da invalido). Il ricorrente sostiene che debba essere applicato il metodo straordinario. Al riguardo va ricordato che, se condo la giurisprudenza, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso. L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1998 pag. 121; Meyer, op. cit., pag. 299; riassunto della giurisprudenza in STF 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 3 e 4). La succitata giurisprudenza non è applicabile al caso concreto, non essendo l’assicurato indipendente. Benché egli risulta essere stato socio e gerente, con diritto di firma individuale, della __________, __________ dal __________ 2001 all’ __________ 2012 (cfr. date di pubblicazione nel FUSC), nel questionario del datore di lavoro compilato il 12 luglio 2012. oltre ai dati salari, è stata indicata la sua mansione d’impiegato di vendita (doc. AI 44), motivo per cui è da ritenere quale dipendente. 2.9.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2). Nel caso in esame, con riferimento al citato questionario del datore di lavoro, l’amministrazione ha quantificato il reddito senza invalidità in fr. 69'600.-- (fr. 5'800.-- al mese, la 13.a non risulta essere riconosciuta). L’assicurato sostiene che “col passare del tempo” sarebbe divenuto direttore della ditta familiare senza tuttavia apportare degli indizi concreti di un prospettato avanzamento professionale. 2.9.2. Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizion e però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). S e una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5). Nel caso in esame, la quantificazione del reddito da invalido è stata riportata nella decisione impugnata: " (…) Reddito da invalido In attività abituale: Considerata una capacità lavorativa del 50%, nell'abituale attività nel 2011 potrebbe realizzare uno stipendio annuo di CHF 34'800.--. In attività adeguate A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Riduzioni Per gli assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri, e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 76). La questione a sapere se in qual misura, nel singolo caso, i salari fondati sui dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (STF I 870/05). Il TF precisa inoltre che non si devono quantificare deduzioni distinte per ognuno dei fattori che entrano in linea di conto, sommandole infine, perchè in tal modo si perderebbero di vista gli effetti reciproci. Così per esempio, il salario iniziale in una nuova ditta non verrà fissato unicamente in funzione degli anni di servizio, ma anche sulla base delle esperienze professionali acquisite (DTF 126 V 76). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica lei nel 2011 avrebbe potuto realizzare un salario annuo di CHF 63'802.-- (divisione economica 47.3, commercio al dettaglio, conoscenze professionali e specializzate). Sulla base di quanto appena espresso, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido dell'8% per attività leggere e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari. Considerato quindi un reddito di partenza di CHF 63'802.-- si effettua una riduzione del 20% inerente l'incapacità lavorativa e si applica successivamente una riduzione complessiva del 13% per i motivi appena menzionati; ne risulta un reddito da invalido di CHF 44'406.-- (…)" (doc. AI 79/2-3). Il ricorrente sostiene invece che quale reddito senza invalidità deve essere tenuto conto del salario attualmente percepito per l’attività di venditore svolta nella misura del 50%. Come visto sopra, l’assicurato mette a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere, mentre, come è emerso dal mansionario annesso al questionario del datore di lavoro del 16 luglio 2012 (cfr. consid. 2.7), l’abituale attività è di tipo medio-pesante. Conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221). L’esigibilità in altre attività adeguate è stata valutata dal consulente in integrazione professionale nel cui rapporto ha evidenziato: " (…) Oltre l'attività abituale in cui l'assicurato ha delle buone/ottime competenze da sfruttare sia in fatto di conoscenza del materiale che relazionali (persone che decidono l'acquisto), l'assicurato è da ritenersi in grado di svolgere genericamente attività specialistiche nel ramo della vendita al dettaglio (47.3). (…)" (doc. AI 61/1) Vero che nella precedente valutazione del 30 giugno 2011 lo stesso consulente aveva considerato l’attività svolta come adeguata (cfr. doc. AI 34). Ma è altrettanto vero che a quell’epoca egli era partito dalla considerazione che l’abituale professione fosse stata di tipo leggero, ciò che, come visto, è stato smentito dal successivo mansionario. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 36% che non raggiunge il minimo pensionabile del 40% ex art. 28 cpv. 2 LAI [ (69’600 – 44’406 ] x 100 69’600]. Del resto, anche volendo ritenere l’abituale attività siccome leggera, l’assicurato presenterebbe un’inabilità lavorativa e, di conseguenza, un’incapacità al guadagno (applicazione del cosiddetto “raffronto dei redditi percentuale”, cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; cfr., fra le tante, STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, 9C_294/2008 del 19 marzo 2009) del 20%, grado che non gli conferisce il diritto alla rendita AI. In merito alla riduzione per circostanze personali del 13% (8% per attività leggere e 5% per contingenze particolari), non contestata, va ricordato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. N elle osservazioni 19 novembre 2013 l’amministrazione ha rettamente fatto presente che arrotondando per eccesso al 15% le riduzioni, il grado d’invalidità risulta essere del 38%, circostanza che non comporta alcuna modifica all’esisto della presente giudizio. 2.10. Visto quanto sopra, ritenuto che l’assicurato non presentava un grado d’invalidità pensionabile, la decisione del 29 ottobre 2011 di riconoscimento ed erogazione di una rendita dal 1° marzo 2013 risultano essere manifestamente errate e la loro correzione ha un'importanza rilevante, motivo per cui rettamente l’Ufficio AI ha proceduto alla loro riconsiderazione. Trattandosi di un errore relativo ad elementi specifici dell’AI, ritenuto che l’assicurato non ha violato alcun obbligo d’informazione, l’amministrazione ha correttamente soppresso, in analogia all’art. 88bis OAI, la rendita dal 1° gennaio 2014, vale a dire il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (cfr. consid. 2.5). In queste circostanze, visti i considerandi precedenti, la decisione contestata merita conferma mentre il ricorso va respinto. 2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti