Assicurato beneficiario di rendita intera da ottobre 2011. Riduzione a un quarto di rendita per la via della revisione. Confermato il (nuovo) grado d'invalidità stabilito dall'amm., dopo raffronto dei redditi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre ad un quarto di rendita di
invalidità, in via di revisione, la rendita intera di cui era al beneficio Dino
Sartore.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
S
econdo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3.
Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro
come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (
STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008;
DTF 125 V 256
consid.
4 pag. 261;
115 V 133
consid. 2 pag. 134;
114 V 310
consid. 3c pag. 314;
105 V 156
consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c;
Meyer-Blaser
, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)
, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;
Locher
, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;
STFA I 462/05 del 25
aprile 2007;
STFA
U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;
STFA I
462/05 del 25 aprile 2007
).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid.
3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser
,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28
agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008,
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4
. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una sentenza del 12
ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,
il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della
riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una diversa valutazione di
uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione.
Per quanto concerne le
conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme
(cfr.
DTF 130 V 352
) sulle
rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo
eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una
modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia
diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la
giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone,
privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della
prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi
(consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in
DTF 130 V 352
non
giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di
adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).
In un’altra sentenza
9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato
che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352
non costituisce un
motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche
modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7
cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce
un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).
2.5. Nel caso concreto, l’Ufficio
AI, in sede di revisione del diritto alla rendita, al fine di accertare in
maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una
perizia reumatologica, a cura del dr. __________.
Nel referto peritale del 21 dicembre 2012, il dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e medicina interna, ha posto le diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di “1. esiti di re-impianto protesi totale ginocchio
dx il 14.9.2011 con reperto infiammatorio locale persistente (gonfiore ed
ipertermia), nonché ipotrofia muscolare coscia dx: esiti di asportazione
protesi totale ginocchio dx e trattamento con fissatore esterno il 13.7.2011
per infetto; esiti di intervento protetico ginocchio dx 12/2010 con infetto
post-operatorio; esiti di artroscopia, artrotomia e biopsia canale midollare
femorale 11/2010; esiti di intervento per osteomielite cronica con fistola
cutanea nel 2000; esiti di frattura femore dx all’età di 9 anni; raccorciamento
residuo dell’arto inferiore sx di 4 cm; 2. PSH sx con/su: esiti di lussazione
clavicolare sx 2001; clinica compatibile con una rottura della cuffia dei
rotatori (anamnestica), artrosi e sublussazione articolazione acromio-clavicolare;
3. sindrome lombovertebrale cronica; 4. esiti di sezione completa dei tendini
flessori dito IV-V mano dx 2005: discreta impotenza funzionale residua” e,
quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “stato dopo
frattura piatto tibiale laterale ginocchio sx 2007” (doc. 45-9).
Quanto alla capacità
lavorativa, il dr. __________ ha confermato che l’assicurato va considerato
totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di agricoltore (doc.
45-9), aggiungendo che, relativamente ad altre attività, “un’attività adatta al
paziente sarebbe un’attività da eseguire principalmente in posizione seduta.
Una riqualifica, considerando anche le difficoltà di spostamento del paziente,
apparendo praticamente impossibili ed il paziente non avendo alcuna formazione
professionale se non in attività agricole, molto difficilmente si può
ipotizzare un suo reinserimento professionale, per es. in un lavoro d’ufficio.
In tal senso ritengo dunque che si tratti di un paziente non più inseribile in
un’attività produttiva” (doc. 45-10).
Chiamato dal SMR ad
esprimersi in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato in
attività adatte tenendo conto unicamente dei limiti funzionali e degli aspetti
medici, facendo astrazione dalla formazione professionale, dall’età e dalla
situazione sociale (cfr. doc. 46-1), con complemento del 17 gennaio 2013, il
dr. __________ ha considerato che “in un’attività adeguata, dunque da eseguire
principalmente in posizione seduta, può essere ritenuta una capacità lavorativa
residua del 50%, a partire da un anno dopo l’intervento e cioè dal 15 settembre
2012” (doc. 47-1).
Con scritto del 4 aprile
2013, inoltre, sempre rispondendo ad una richiesta di precisazioni del SMR, il
dr. __________i ha chiarito che “la capacità lavorativa residua del 50% è da
intendersi come possibilità di lavorare a metà tempo e non a tempo pieno con
metà rendimento” (doc. 57-1).
Questo Tribunale, viste le
risultanze mediche appena esposte e richiamata la giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.3.), dopo attenta analisi
degli atti, deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto che vi sia
stato un miglioramento, da un punto di vista reumatologico, delle condizioni di
salute dell’interessato, così come accertato nella perizia del dr. __________.
Il TCA non può che concordare con questa valutazione
specialistica, che, del resto, neppure è stata contestata in sede ricorsuale.
Non occorre quindi dilungarsi oltre su questi aspetti.
2.6. Siccome è esigibile che
l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 50%, in attività
adeguate, ricordato inoltre che
l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un
concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249
consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a)
, occorre esaminare le conseguenze del
danno alla salute dal profilo economico.
2.6.1. Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (
reddito
da valido
), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari
(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre
2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v.
DTF 134 V 322
consid.
4.1 pag. 325;
129 V 222
consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimenti; STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999
pag. 248 consid. 3b). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se
l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che
egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità
di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(
DTF 134 V 322
consid.
4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Per il resto, occorre
tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso di specie, nella
decisione impugnata l’Ufficio AI ha preso in considerazione un reddito da
valido (2010) di fr. 38’906.-- (cfr. doc. A1), sulla base di quanto indicato
dal precedente datore di lavoro nel formulario del 18 maggio 2011 (cfr. doc. 12).
La patrocinatrice del
ricorrente ha contestato tale importo, ritenendo che lo stesso sia stato
stabilito in base ai dati statistici nazionali di cui alla tabella TA1,
applicando una non meglio precisata riduzione (doc. I).
In sede di risposta di
causa, l’Ufficio AI ha ribadito che il reddito da valido dell’interessato,
contrariamente a quanto asserito dalla legale dell’assicurato, è stato fissato
riferendosi al questionario per il datore di lavoro compilato dal signor __________,
aggiungendo che “se nel caso concreto l’UAI avesse tenuto conto della media dei
redditi percepiti dal signor RI 1 negli ultimi tre anni (2007, 2008 e 2009)
prima del sopraggiungere del danno alla salute, il salario da valido sarebbe
stato cifrato in “soli” fr. 34'123, ipotesi questa decisamente più svantaggiosa
per l’assicurato in oggetto” (doc. IV).
Pendente causa, il TCA ha chiesto
all’amministrazione di precisare le modalità con le quali è stato calcolato il
reddito da valido dell’assicurato (doc. VIII).
Il 14 marzo 2014,
l’Ufficio AI ha rettificato da fr. 38'906 in fr. 38'781 l’importo del reddito da valido dell’assicurato, sulla base del calcolo matematico esposto dal
segretario ispettore nell’annotazione del 6 marzo 2014 (cfr. doc. IX/1, nel
quale il funzionario ha indicato che “nel questionario del datore di lavoro è
stato indicato che il signor RI 1 avrebbe potuto percepire fr. 100.-- al
giorno, ovvero fr. 36'500 annui (CHF 100 x 365). A questo importo è quindi
stato aggiunto il 6.591% di contributi indipendenti, così suddivisi: quota AVS
5.3%; quota AI 0.951%, quota IPG 0.340%. Il totale dei contributi ammonta
quindi a fr. 2'406 annui. Si giunge così al totale di fr. 38'906 annui.” Dato
che l’assicurato svolgeva attività dipendente, il segretario ispettore ha
constatato che all’importo di “fr. 36'500 andrebbe quindi aggiunto il 6.25% di
contributi dipendenti, così suddivisi: quota AVS 4.2%; quota AI 0.7%, quota IPG
0.25%, quota AD 1.1%. Il totale dei contributi ammonta quindi a fr. 2'281
annui. Si giunge così al totale di fr. 38'781 annui.”).
Il TCA ritiene corretto il
modo di agire dell’amministrazione.
Dato che come visto, ai
sensi della giurisprudenza, il reddito da valido dev’essere determinato il più
concretamente possibile e tenuto conto del principio secondo cui, in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione, la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato
l’attività precedentemente svolta senza invalidità, l’importo preso in
considerazione dall’amministrazione appare corretto. Tanto più che, come ha a
ragione indicato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, tale reddito risulta
favorevole all’assicurato, essendo superiore a quelli percepiti
dall’interessato nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute.
Il reddito da valido
dell’assicurato ammonta quindi a fr. 38’781 (2010), che aggiornati al 2012 sono
pari a fr. 39'482.20.
2.6.2. Per quanto riguarda il
reddito
da invalido
, va
ricordato che
lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede
da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che
“(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)
”.
In un’altra sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“
deutliche Abweichung
”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata
definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse
già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando questo dato su
41.6 ore (
cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.
61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare in +1% per il 2011
e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo
di fr. 61'776.15 e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'270.36.
L’assicurato, quale
agricoltore, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 38’781 / anno per un’occupazione a
tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.).
Chiamato dal TCA a
chiarire i motivi per i quali non è stato tenuto conto di un gap salariale,
l’Ufficio AI, con scritto del 14 marzo 2014 - dopo avere specificatamente
interpellato al riguardo il consulente IP incaricato (cfr. doc. IX/4) - ha
risposto di non avere applicato alcun gap salariale per i seguenti motivi:
l’assicurato, quale dipendente, nel corso degli anni, ha sempre conseguito dei
redditi modesti (cfr. estratto conto individuale), motivo per il quale occorre
considerare che egli si sia accontentato della sua retribuzione assai contenuta
(doc. IX). L’amministrazione ha aggiunto che, del resto, anche quando ha
cambiato lavoro nel 2004, passando dall’attività di agricoltore indipendente a
quella di agricoltore dipendente presso il signor __________, “l’assicurato non
ha certo migliorato la propria situazione professionale”, percependo
addirittura un salario inferiore a quello conseguito da indipendente ad esempio
nel 1996 e 1997, “accontentandosi di un lavoro saltuario (specialmente nei
primi anni; cfr. doc. 12), di un contratto di lavoro (non scritto) senza alcuna
garanzia e senza impegno di durabilità da nessuna delle due parti (cfr. doc.
52) e di conseguenza si è pure accontentato del salario che gli veniva
corrisposto (CHF 100.- netti al giorno, cfr. doc. 12) in base ai giorni di
lavoro effettivamente prestati” (doc. IX).
L’amministrazione ha pure
aggiunto che “dagli atti di causa non risulta inoltre che l’assicurato, durante
l’intera carriera professionale, si sia mai iscritto alla disoccupazione alla
ricerca di un’altra occupazione (meglio remunerata), ciò che dimostra
ulteriormente come lo stesso si sia sempre accontentato delle proprie entrate
esigue e modeste” (doc. IX).
Pertanto, come indicato
dal consulente IP incaricato nella presa di posizione del 10 marzo 2014,
“benché il salario da valido dell’assicurato sia effettivamente al di sotto del
salario di riferimento della categoria specifica NOGA 2008, non esistono validi
motivi per considerare l’applicazione del gap salariale. Tutti gli elementi a
nostra disposizione fanno infatti ipotizzare che l’assicurato si sia in realtà
accontentato e non abbia cercato di migliorare la sua condizione economica”
(doc. IX/4).
Il TCA concorda con queste
considerazioni, ben motivate, dell’Ufficio AI, che non possono essere rimesse
in discussione dalla pretesa impossibilità, addotta dalla patrocinatrice del
ricorrente, per chi lavora quale agricoltore nelle valli di ambire ad un
salario superiore (cfr. doc. XI).
Come correttamente
indicato dall’amministrazione nell’ulteriore presa di posizione dell’11 aprile 2014,
infatti, “si deve giudicare che la questione di sapere se l’assicurato avesse
effettivamente potuto (o meno) ambire ad un guadagno maggiore non dipende dal
fatto di abitare in valle, ma dall’esigibile spostamento dell’assicurato verso
le aziende sul piano dove esistono contratti di lavoro con minimi di salario
garantiti”, aggiungendo che “l’assicurato, benché avesse effettivamente ed
esigibilmente potuto spostarsi al piano e guadagnare di più, ha preferito
vivere e lavorare in valle (per varie ragioni che qui non si contestano)” (doc.
XIII).
Il TCA condivide queste
considerazioni, che, del resto, sono state ritenute corrette, seppur solo in
via teorica, anche da parte della patrocinatrice del ricorrente (cfr. doc. XV).
Nel caso di
specie non va quindi applicata alcuna riduzione per gap salariale (sul tema
cfr. STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013 e STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
Ritenuto che, come
visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare
un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 50%, il reddito
statistico va ridotto del 50% e ammonta a fr. 31'135.20 (
fr. 62'270.36 ridotti
del 50%
).
2.6.3.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%
.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con
sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido
motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre
verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e
contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una
direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio
Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.
5.6.
L'UAI si
richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e
9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele
in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto
ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è
se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della
decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in
quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
2.6.4. In concreto, nella decisione
impugnata, l’amministrazione ha applicato la riduzione massima possibile del 25%
(doc. A1).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale non ha motivo per
distanziarsi dalla percentuale applicata dall’amministrazione.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un salario da
invalido di fr. 62'270.36 e
ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la riduzione del 25%,
il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 23'351.40 (fr.
31'135.20 - (fr. 31'135.20 x 25 : 100))
.
C
onfrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 39’482.20
(consid. 2.6.1.), emerge un tasso d’invalidità del 40.86%,
arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41),
percentuale
che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come ritenuto
dall’amministrazione.
A titolo abbondanziale il
TCA, concordando con quanto esposto dall’Ufficio AI in sede di risposta di
causa, rileva che anche qualora si dovesse tener conto, quale reddito da
valido, di un importo di fr. 38'942 (ossia il salario annuo conseguito
dall’interessato nel 2008, corrispondente all’importo più elevato guadagnato
dall’interessato durante tutta la sua carriera professionale), che aggiornato
al 2012 corrisponde a fr. 40'802, l’assicurato avrebbe comunque sempre diritto
ad un quarto di rendita di invalidità, per un grado AI del 43% (cfr. doc. IV).
Visto quanto precede, la
decisione impugnata con la quale l’amministrazione ha ridotto, in via di revisione,
ad un quarto la rendita intera precedentemente percepita dall’assicurato va
confermata e il ricorso respinto
.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2014 32.2013.124 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2014 32.2013.124 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2014 32.2013.124
Assicurato beneficiario di rendita intera da ottobre 2011. Riduzione a un quarto di rendita per la via della revisione. Confermato il (nuovo) grado d'invalidità stabilito dall'amm., dopo raffronto dei redditi
Raccomandata Incarto n. 32.2013.124 cr Lugano 2 giugno 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 1 luglio 2013 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 22 maggio 2013 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, nato nel 1953, in precedenza attivo in qualità di operaio agricolo, in data 21 marzo 2011 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, giustificata da “gonartrosi dx con infezione” (doc. 1/1-7). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 14 ottobre 2011 (doc. 29/1-3), poi confermato con decisione del 19 gennaio 2012 (doc. 32, 34), ha attribuito all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a partire dal 1° ottobre 2011. 1.2. Con scritto del 6 febbraio 2012, l’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI di “desiderare poter effettuare ancora qualche piccolo lavoretto saltuario”, chiedendo quindi all’amministrazione “di fissare il mio grado di invalidità al 60% a partire dal mese di aprile” (doc. 35-1). In esito ad una procedura di revisione, avviata d’ufficio nel maggio 2012, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica affidata al dr. __________ (doc. 45), con progetto di decisione dell’8 aprile 2013 (doc. 58/1-3), poi confermato con decisione del 22 maggio 2013 - preso atto di un miglioramento dello stato di salute dell’interessato dal profilo reumatologico, che l’ha reso abile al lavoro al 50% in attività adeguate – l’Ufficio AI ha ridotto ad un quarto di rendita di invalidità (grado di invalidità del 40%) la rendita intera fin lì versata all’assicurato (doc. A1). 1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando che la decisione impugnata venga annullata e che gli venga riconosciuto un grado di invalidità superiore al 40%, risultante da un aumento del reddito da valido e da una diminuzione di quello da invalido. Sostanzialmente la patrocinatrice - preso atto della valutazione medica, non contestata, relativa ad una capacità lavorativa residua dell’assicurato del 50% in attività adeguate accertata dal SMR - ha criticato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione con riferimento sia al reddito da valido, che a quello da invalido. Quanto al reddito da valido, fissato dall’Ufficio AI in fr. 38'906, la rappresentante legale dell’interessato ha rilevato che lo stesso è stato calcolato “applicando i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 e applicando una riduzione, che nel caso specifico non è dato sapere”. La patrocinatrice del ricorrente ha pure contestato il reddito da invalido, calcolato anch’esso partendo da dati statistici, ai quali è stata apportata una riduzione del 50% per questioni mediche, dell’8% per possibilità di svolgere solo attività leggere e del 17% per tenere conto di altri fattori di riduzione (doc. I). 1.4. L’UAI, in risposta – dopo avere ribadito la correttezza del calcolo del grado di invalidità dell’interessato operato dall’amministrazione – ha postulato un’integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). 1.5. In data 29 luglio 2013, la patrocinatrice dell’assicurato ha nuovamente contestato il calcolo del grado di invalidità effettuato dall’amministrazione, rilevando come il raffronto dei redditi in questione non sia corretto, posto che il reddito da invalido è molto superiore a quanto percepito da valido dall’assicurato nella sua attività di agricoltore (doc. VI). 1.6. Pendente causa, il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di fornire alcune precisazioni in merito al raffronto dei redditi indicato nella decisione impugnata (doc. VIII). L’amministrazione ha risposto con scritto del 14 marzo 2014 (doc. IX + 1-4), che è stato immediatamente trasmesso al ricorrente per una sua presa di posizione (doc. X). 1.7. In data 31 marzo 2014, la patrocinatrice dell’assicurato ha contestato la circostanza addotta dall’amministrazione a proposito del fatto che l’assicurato si sarebbe accontentato di un salario modesto, rilevando come egli abbia svolto la propria attività di agricoltore nelle valli e non al piano, senza quindi di fatto avere la possibilità di conseguire redditi maggiori. A comprova di quanto asserito, la legale ha chiesto l’assunzione di un parere da parte della Sezione dell’agricoltura o dell’Unione dei contadini, per sapere se in Alta Valle __________ vi è concretamente la possibilità di conseguire quale dipendente di un’azienda agricola un reddito maggiore di quello che l’assicurato è riuscito a percepire, “ciò per provare che la situazione del ricorrente era indipendente dalla sua volontà e dunque non è stata una scelta personale” (doc. XI). 1.8. Con osservazioni dell’11 aprile 2014 l’Ufficio AI - dopo avere richiesto una presa di posizione riguardo alle critiche sollevate dalla patrocinatrice del ricorrente al consulente IP incaricato (doc. XIII/1) - ha nuovamente ribadito la correttezza della decisione impugnata (doc. XIII). 1.9. In data 28 aprile 2014, la patrocinatrice del ricorrente ha ribadito che nel caso di specie l’assicurato non si sia accontentato di un reddito modesto, osservando che quanto indicato dall’amministrazione potrebbe anche essere corretto in via teorica, ma di sicuro non rispecchia la realtà, considerato che è alquanto utopistico pensare che le aziende ticinesi possano permettersi di assumere personale applicando i contenuti delle direttive salariali. La legale ha inoltre aggiunto che nel caso dell’assicurato non si poteva pretendere uno spostamento dalle valli al piano, visti i suoi problemi di salute e tenuto conto sia delle difficoltà pratiche di effettuare “un pendolarismo tra l’Alta __________ e il __________ in un settore poi come quello agricolo che ha degli orari molto particolari, con una strada non sempre facile da percorrere in tutte le stagioni”, sia del fatto che egli vanta una vasta esperienza quale agricoltore che si occupa del bestiame, mentre l’agricoltura praticata al piano è maggiormente rivolta alla produzione di frutta e verdura (doc. XV). 1.10. Con osservazioni del 16 maggio 2014, l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, alla luce delle considerazioni espresse dal consulente IP incaricato riguardo alle contestazioni sollevate dal legale dell’assicurato (doc. XVII + 1). Queste osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XVIII), per conoscenza. in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre ad un quarto di rendita di invalidità, in via di revisione, la rendita intera di cui era al beneficio Dino Sartore. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). S econdo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222). 2.3. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi: (a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione: -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93); -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446); (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza) In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 2.4 . L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che: " Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta." I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione. Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone, privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi (consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7). In un’altra sentenza 9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7 cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7). 2.5. Nel caso concreto, l’Ufficio AI, in sede di revisione del diritto alla rendita, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia reumatologica, a cura del dr. __________. Nel referto peritale del 21 dicembre 2012, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. esiti di re-impianto protesi totale ginocchio dx il 14.9.2011 con reperto infiammatorio locale persistente (gonfiore ed ipertermia), nonché ipotrofia muscolare coscia dx: esiti di asportazione protesi totale ginocchio dx e trattamento con fissatore esterno il 13.7.2011 per infetto; esiti di intervento protetico ginocchio dx 12/2010 con infetto post-operatorio; esiti di artroscopia, artrotomia e biopsia canale midollare femorale 11/2010; esiti di intervento per osteomielite cronica con fistola cutanea nel 2000; esiti di frattura femore dx all’età di 9 anni; raccorciamento residuo dell’arto inferiore sx di 4 cm; 2. PSH sx con/su: esiti di lussazione clavicolare sx 2001; clinica compatibile con una rottura della cuffia dei rotatori (anamnestica), artrosi e sublussazione articolazione acromio-clavicolare;
3. sindrome lombovertebrale cronica; 4. esiti di sezione completa dei tendini flessori dito IV-V mano dx 2005: discreta impotenza funzionale residua” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “stato dopo frattura piatto tibiale laterale ginocchio sx 2007” (doc. 45-9). Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha confermato che l’assicurato va considerato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di agricoltore (doc. 45-9), aggiungendo che, relativamente ad altre attività, “un’attività adatta al paziente sarebbe un’attività da eseguire principalmente in posizione seduta. Una riqualifica, considerando anche le difficoltà di spostamento del paziente, apparendo praticamente impossibili ed il paziente non avendo alcuna formazione professionale se non in attività agricole, molto difficilmente si può ipotizzare un suo reinserimento professionale, per es. in un lavoro d’ufficio. In tal senso ritengo dunque che si tratti di un paziente non più inseribile in un’attività produttiva” (doc. 45-10). Chiamato dal SMR ad esprimersi in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato in attività adatte tenendo conto unicamente dei limiti funzionali e degli aspetti medici, facendo astrazione dalla formazione professionale, dall’età e dalla situazione sociale (cfr. doc. 46-1), con complemento del 17 gennaio 2013, il dr. __________ ha considerato che “in un’attività adeguata, dunque da eseguire principalmente in posizione seduta, può essere ritenuta una capacità lavorativa residua del 50%, a partire da un anno dopo l’intervento e cioè dal 15 settembre 2012” (doc. 47-1). Con scritto del 4 aprile 2013, inoltre, sempre rispondendo ad una richiesta di precisazioni del SMR, il dr. __________i ha chiarito che “la capacità lavorativa residua del 50% è da intendersi come possibilità di lavorare a metà tempo e non a tempo pieno con metà rendimento” (doc. 57-1). Questo Tribunale, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.3.), dopo attenta analisi degli atti, deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto che vi sia stato un miglioramento, da un punto di vista reumatologico, delle condizioni di salute dell’interessato, così come accertato nella perizia del dr. __________. Il TCA non può che concordare con questa valutazione specialistica, che, del resto, neppure è stata contestata in sede ricorsuale. Non occorre quindi dilungarsi oltre su questi aspetti. 2.6. Siccome è esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 50%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico. 2.6.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti; STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). Nel caso di specie, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha preso in considerazione un reddito da valido (2010) di fr. 38’906.-- (cfr. doc. A1), sulla base di quanto indicato dal precedente datore di lavoro nel formulario del 18 maggio 2011 (cfr. doc. 12). La patrocinatrice del ricorrente ha contestato tale importo, ritenendo che lo stesso sia stato stabilito in base ai dati statistici nazionali di cui alla tabella TA1, applicando una non meglio precisata riduzione (doc. I). In sede di risposta di causa, l’Ufficio AI ha ribadito che il reddito da valido dell’interessato, contrariamente a quanto asserito dalla legale dell’assicurato, è stato fissato riferendosi al questionario per il datore di lavoro compilato dal signor __________, aggiungendo che “se nel caso concreto l’UAI avesse tenuto conto della media dei redditi percepiti dal signor RI 1 negli ultimi tre anni (2007, 2008 e 2009) prima del sopraggiungere del danno alla salute, il salario da valido sarebbe stato cifrato in “soli” fr. 34'123, ipotesi questa decisamente più svantaggiosa per l’assicurato in oggetto” (doc. IV). Pendente causa, il TCA ha chiesto all’amministrazione di precisare le modalità con le quali è stato calcolato il reddito da valido dell’assicurato (doc. VIII). Il 14 marzo 2014, l’Ufficio AI ha rettificato da fr. 38'906 in fr. 38'781 l’importo del reddito da valido dell’assicurato, sulla base del calcolo matematico esposto dal segretario ispettore nell’annotazione del 6 marzo 2014 (cfr. doc. IX/1, nel quale il funzionario ha indicato che “nel questionario del datore di lavoro è stato indicato che il signor RI 1 avrebbe potuto percepire fr. 100.-- al giorno, ovvero fr. 36'500 annui (CHF 100 x 365). A questo importo è quindi stato aggiunto il 6.591% di contributi indipendenti, così suddivisi: quota AVS 5.3%; quota AI 0.951%, quota IPG 0.340%. Il totale dei contributi ammonta quindi a fr. 2'406 annui. Si giunge così al totale di fr. 38'906 annui.” Dato che l’assicurato svolgeva attività dipendente, il segretario ispettore ha constatato che all’importo di “fr. 36'500 andrebbe quindi aggiunto il 6.25% di contributi dipendenti, così suddivisi: quota AVS 4.2%; quota AI 0.7%, quota IPG 0.25%, quota AD 1.1%. Il totale dei contributi ammonta quindi a fr. 2'281 annui. Si giunge così al totale di fr. 38'781 annui.”). Il TCA ritiene corretto il modo di agire dell’amministrazione. Dato che come visto, ai sensi della giurisprudenza, il reddito da valido dev’essere determinato il più concretamente possibile e tenuto conto del principio secondo cui, in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione, la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità, l’importo preso in considerazione dall’amministrazione appare corretto. Tanto più che, come ha a ragione indicato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, tale reddito risulta favorevole all’assicurato, essendo superiore a quelli percepiti dall’interessato nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute. Il reddito da valido dell’assicurato ammonta quindi a fr. 38’781 (2010), che aggiornati al 2012 sono pari a fr. 39'482.20. 2.6.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007). La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che: " 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare in +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo di fr. 61'776.15 e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'270.36. L’assicurato, quale agricoltore, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 38’781 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Chiamato dal TCA a chiarire i motivi per i quali non è stato tenuto conto di un gap salariale, l’Ufficio AI, con scritto del 14 marzo 2014 - dopo avere specificatamente interpellato al riguardo il consulente IP incaricato (cfr. doc. IX/4) - ha risposto di non avere applicato alcun gap salariale per i seguenti motivi: l’assicurato, quale dipendente, nel corso degli anni, ha sempre conseguito dei redditi modesti (cfr. estratto conto individuale), motivo per il quale occorre considerare che egli si sia accontentato della sua retribuzione assai contenuta (doc. IX). L’amministrazione ha aggiunto che, del resto, anche quando ha cambiato lavoro nel 2004, passando dall’attività di agricoltore indipendente a quella di agricoltore dipendente presso il signor __________, “l’assicurato non ha certo migliorato la propria situazione professionale”, percependo addirittura un salario inferiore a quello conseguito da indipendente ad esempio nel 1996 e 1997, “accontentandosi di un lavoro saltuario (specialmente nei primi anni; cfr. doc. 12), di un contratto di lavoro (non scritto) senza alcuna garanzia e senza impegno di durabilità da nessuna delle due parti (cfr. doc.
52) e di conseguenza si è pure accontentato del salario che gli veniva corrisposto (CHF 100.- netti al giorno, cfr. doc. 12) in base ai giorni di lavoro effettivamente prestati” (doc. IX). L’amministrazione ha pure aggiunto che “dagli atti di causa non risulta inoltre che l’assicurato, durante l’intera carriera professionale, si sia mai iscritto alla disoccupazione alla ricerca di un’altra occupazione (meglio remunerata), ciò che dimostra ulteriormente come lo stesso si sia sempre accontentato delle proprie entrate esigue e modeste” (doc. IX). Pertanto, come indicato dal consulente IP incaricato nella presa di posizione del 10 marzo 2014, “benché il salario da valido dell’assicurato sia effettivamente al di sotto del salario di riferimento della categoria specifica NOGA 2008, non esistono validi motivi per considerare l’applicazione del gap salariale. Tutti gli elementi a nostra disposizione fanno infatti ipotizzare che l’assicurato si sia in realtà accontentato e non abbia cercato di migliorare la sua condizione economica” (doc. IX/4). Il TCA concorda con queste considerazioni, ben motivate, dell’Ufficio AI, che non possono essere rimesse in discussione dalla pretesa impossibilità, addotta dalla patrocinatrice del ricorrente, per chi lavora quale agricoltore nelle valli di ambire ad un salario superiore (cfr. doc. XI). Come correttamente indicato dall’amministrazione nell’ulteriore presa di posizione dell’11 aprile 2014, infatti, “si deve giudicare che la questione di sapere se l’assicurato avesse effettivamente potuto (o meno) ambire ad un guadagno maggiore non dipende dal fatto di abitare in valle, ma dall’esigibile spostamento dell’assicurato verso le aziende sul piano dove esistono contratti di lavoro con minimi di salario garantiti”, aggiungendo che “l’assicurato, benché avesse effettivamente ed esigibilmente potuto spostarsi al piano e guadagnare di più, ha preferito vivere e lavorare in valle (per varie ragioni che qui non si contestano)” (doc. XIII). Il TCA condivide queste considerazioni, che, del resto, sono state ritenute corrette, seppur solo in via teorica, anche da parte della patrocinatrice del ricorrente (cfr. doc. XV). Nel caso di specie non va quindi applicata alcuna riduzione per gap salariale (sul tema cfr. STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013 e STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013). Ritenuto che, come visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 50%, il reddito statistico va ridotto del 50% e ammonta a fr. 31'135.20 (fr. 62'270.36 ridotti del 50%). 2.6.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%). In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% . In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando: " Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente. A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo. Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore). In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione. Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b). Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni. Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%. Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute). La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3). Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.) Questa indicazione, posta sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni: " (…) 5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido. 5.6. L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di 5.” 2.6.4. In concreto, nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato la riduzione massima possibile del 25% (doc. A1). Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalla percentuale applicata dall’amministrazione. Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un salario da invalido di fr. 62'270.36 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 23'351.40 (fr. 31'135.20 - (fr. 31'135.20 x 25 : 100)) . C onfrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 39’482.20 (consid. 2.6.1.), emerge un tasso d’invalidità del 40.86%, arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come ritenuto dall’amministrazione. A titolo abbondanziale il TCA, concordando con quanto esposto dall’Ufficio AI in sede di risposta di causa, rileva che anche qualora si dovesse tener conto, quale reddito da valido, di un importo di fr. 38'942 (ossia il salario annuo conseguito dall’interessato nel 2008, corrispondente all’importo più elevato guadagnato dall’interessato durante tutta la sua carriera professionale), che aggiornato al 2012 corrisponde a fr. 40'802, l’assicurato avrebbe comunque sempre diritto ad un quarto di rendita di invalidità, per un grado AI del 43% (cfr. doc. IV). Visto quanto precede, la decisione impugnata con la quale l’amministrazione ha ridotto, in via di revisione, ad un quarto la rendita intera precedentemente percepita dall’assicurato va confermata e il ricorso respinto . 2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti