A giusta ragione l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurato. Confermata perizia SAM. AG accolta
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a
prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che,
secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche
cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3.
Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,
il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC
1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre
1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la
giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.4. Nel caso in esame l’Ufficio
AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.
In tale ambito i medici
del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. __________) quella
neurologica (Dr. __________) e quella psichiatrica (Dr. __________) .
Il Dr. __________, spec.
FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto del 19 ottobre 2011, dopo
aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha
espresso la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
4. DIAGNOSI REUMATOLOGICHE
4.1 con ripercussione sulla capacità lavorativa
- Sindrome
cervico-vertebrale su alterazioni degenerative in particolar modo al segmento
C51C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore ed uncartrosi.
- Sindrome
lombo-vertebrale su alterazioni degenerative con discopatie L4/L5 e L5/S1
- Epicondilopatia radiale a destra più che a sinistra
- Stato
dopo protesi totale delle anche bilateralmente e cambio protesi a sinistra per
coxartrosi bilaterale
- Gonalgie
bilaterali in stato dopo intervento di meniscectomia mediale al ginocchio
sinistro e lesione meniscale del ginocchio destro
- Tendinosi alla caviglia destra
4.2 senza ripercussione sulla capacità lavorativa –
- nessuna
5. GRADO
DI CAPACITÀ DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ
ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Questo assicurato svolgeva l'attività professionale di uomo tutto
fare presso un albergo del __________. Ha interrotto l'attività professionale
per motivi di salute nel 2010. All'origine dei suoi disturbi vi sono delle
polipatologie all'apparato muscolo-scheletrico di tipo degenerativo.
E' stato operato di protesi totale all'anca sinistra dapprima ed
in seguito all'anca destra.
A seguito della visualizzazione dopo il secondo intervento di una
differenza di lunghezza significativa delle due gambe, è stato rioperato
all'anca sinistra con cambio della testa della protesi.
L'evoluzione della sintomatologia alle anche è da considerarsi
favorevole per l'anca sinistra, leggermente meno favorevole per i disturbi
accusati ancora attualmente all'anca destra. La mobilità è buona. Vi sono dei
dolori nell'ambito di una periartropatia. Disturbi nella fase finale della
mobilità delle anche.
In associazione vi sono delle gonalgie bilaterali a destra più accentuate
che a sinistra.
Al ginocchio sinistro è stato operato di meniscectomia per una
lesione del menisco mediale. Dopo l'intervento vi è stato un chiaro
miglioramento dei suoi disturbi.
Al ginocchio destro è stata eseguita una RM che mostra una lesione
meniscale. E' trattato per il momento conservativamente senza un riscontro
soggettivo soddisfacente. E' previsto un ricontrollo presso l'ortopedico di
fiducia Dr. __________ con possibile valutazione di un intervento chirurgico di
meniscectomia destra.
L'assicurato presenta dei dolori alla colonna vertebrale nella
zona cervicale nell'ambito di una sindrome cervico-vertebrale, con componente
cervico-brachiale sul lato destro e tendomioghelosi di accompagnamento e la
presenza di un'epicondilopatia radiale a destra. Non segni deficitari sensitivo
motorici. Vi è inoltre una sindrome lombo-vertebrale su discopatie L4/L5 e L5/S1
senza segni irritativi compressivi o deficitari sensitivo motorici. Non segni
clinici d'instabilità.
Aveva accusato dei dolori alle spalle, attualmente non più così
rilevanti. Le indagini radiologiche effettuate allora in particolar modo con un
ecografia e delle radiografie convenzionali, non avevano portato
all'identificazione di patologie di rilievo. Clinicamente è presente invece
un'epicondilopatia radiale a destra più che a sinistra.
L'assicurato si lamenta di dolori subentrati in questi ultimi mesi
alla caviglia destra. Attualmente vi sono dei dolori piuttosto nell'ambito
delle parti molli al dorso del piede e soprattutto al malleolo destro
nell'ambito di tendinopatie. Le indagini radiologiche eseguite con RM della
caviglia destra non hanno evidenziato sinoviti o gonfiori articolari o lesioni
ossee.
5.1 Limitazioni funzionali
Limitanti per l'assicurato sono soprattutto i disturbi alle
ginocchia ed alla colonna vertebrale. L'assicurato è limitato in attività
lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale. Limitato nel salire e
scendere le scale ripetutamente, nell'inginocchiarsi. Limitato nei movimenti di
flessione e rotazione del tronco. Limitato nell'eseguire movimenti ripetuti di
rotazione della colonna cervicale e nel mantenere delle posizioni statiche
prolungate.
L'assicurato può rimanere per più di un'ora seduto. Può camminare
per più di 45 minuti in piano. Può alzare al massimo 7,5 kg.
5.2 Incapacità lavorativa nell'ultima attività
professionale svolta
Per quanto riguarda l'attività professionale di uomo tutto fare
presso un albergo con occupazione in lavori di giardinaggio e in cantina, con
trasporto e collocazione di casse di vino e bibite, nonché lavori di piccola
riparazione, l'assicurato può essere ritenuto inabile al lavoro a partire da
sei mesi dal secondo intervento all'anca sinistra, nella forma del 70%.
Quale casalingo abile al lavoro da questo momento nella forma
completa.
Antecedentemente fanno stato le incapacità lavorative determinate
dai medici curanti.
5.3 Capacità lavorativa residua in un'attività lavorativa
adatta
In un'attività lavorativa adatta di tipo medio-leggero, che
permetta di alternare le varie posizioni, di tipo ergonomico per la colonna
vertebrale, che tenga conto delle limitazioni funzionali da me sopra
descritte, l'assicurato è abile al lavoro nella forma completa per un'attività
sull'arco di un'intera giornata con una redditività al 100%.
Le prognosi per quanto riguarda le problematiche degenerative
all'apparato muscoloscheletrico è favorevole.
Non sono indicati provvedimenti di riqualifica o reinserimento
professionale.
6. POSSIBILITÀ
Dl MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE
L'assicurato potrebbe essere sottoposto nuovamente ad un ulteriore
intervento chirurgico questa volta al ginocchio destro con meniscectomia
mediale. E' possibile quindi che dopo questo intervento l'assicurato tragga un
ulteriore beneficio delle sue condizioni di salute, in particolar modo dei
dolori al ginocchio destro.
Non ritengo comunque che questo miglioramento sia tale da
modificare ulteriormente la mia valutazione per quanto riguarda la sua capacità
professionale." (doc. AI 64/35-38)
Il Dr. __________, spec.
FMH in neurologia, nel referto del 17 novembre 2011 ha esposto la seguente valutazione:
"
(…)
Valutazione:
Allo stato neurologico si presenta il quadro di un lieve tremore
essenziale da considerarsi un tremore essenziale famigliare vista la positività
dell'anamnesi famigliare a riguardo da parte patema e l'insorgenza giovanile
del tremore già verso l'adolescenza. Clinicamente non ho riscontrato altri
segni extrapiramidali i quali erano stati descritti dal Dr. med. __________,
ossia non ho nessuna nozione di una distonia, il tono muscolare è nella norma,
quindi nessun rigor, nessuna ipo- o bradicinesia. Per quanto riguarda il
tremore esso si presenta di tipo posizionale e d'azione di bassa ampiezza e
bassa frequenza, lieve difficoltà nell'utilizzo di attrezzi.
Inoltre allo stato neurologico si presenta il quadro di una lieve
radicolopatia C6 destra sottoforma di una lieve paresi M5- dei muscoli bicipite
e brachio-radiale a destra, asimmetria del riflesso bicipitale, a destra solo
debolmente evocabile ed a sinistra medio-vivace ed ipoestesia sul palmo e dorso
del li dito della mano destra. All'esame EMG dei muscolo brachio-radiale destro
(muscolo indicatore della radice C6) si presenta il quadro di una lieve
sofferenza neurogena cronica. L'esame ENG del nervo mediano destro per contro è
risultato del tutto nella norma. Il restante stato neurologico non ha
evidenziato delle anomalie.
Durante la valutazione neuropsicologica il paziente ha mostrato
un'ottima collaborazione, nella massima parte dei test raggiunge un risultato
nella norma o anche superiore alla norma paragonando i risultati raggiunti con
persona di pari età e stessa formazione scolastica. Unicamente per quanto
riguarda la memoria verbale in un test di apprendimento del materiale verbale
il paziente raggiunge un risultato inizialmente nella fase di apprendimento
nella norma ed in seguito deficitario, deficitaria anche la rievocazione
differita, per contro ottimo risultato nel riconoscimento, evidenziando che la
memorizzazione è avvenuta. Comunque in un altro test che riguarda la memoria
verbale il risultato era nella norma. Complessivamente considero quindi la
valutazione neuropsicologica nella norma, da sottolineare che il paziente. è
quasi analfabeta con netta difficoltà di scrivere e meno di leggere per
un'insufficiente formazione scolastica.
Per quanto riguarda la radicolopatia C6 destra si potrebbe
procedere con una MRI cervicale per un ampliamento diagnostico, in base allo
stato clinico non vedrei Indicazioni chirurgiche ma potrebbe essere presa in
considerazione un'infiltrazione peridurale della radice C6 destra.
Dal lato neurologico posso quindi porre la diagnosi di:
1. Lieve radicolopatia C6 destra.
2. Lieve tremore essenziale famigliare.
Dal lato neurologico vedo nel lavoro abituale del paziente di
addetto alla manutenzione a causa delle diagnosi suddescritte un'incapacità
lavorativa del 40% la quale si è instaurata all'incirca nell'estate 2010. In un lavoro adatto il quale chiede solo sforzi fisici lievi con gli arti superiori, permette
una posizione ergonomica della colonna cervicale senza movimenti ripetitivi
soprattutto all'arto superiore destro, vedo un'incapacità lavorativa del 20%
dal lato neurologico, sempre a partire dall'estate 2010.
Dal lato prognostico, in un primo momento sarebbe da stabilire
l'eziologia della radicolopatia C6 destra (su ernia discale? Su alterazioni
degenerative?), in base al reperto sarebbe poi da decidere il procedere
terapeutico, per esempio se entra in considerazione un approccio chirurgico
oppure piuttosto un tentativo con un'infiltrazione peridurale della radice C6
destra. In seguito ci si potrebbe immaginare anche un buon miglioramento della
sintomatologia cervicobrachialgica destra descritta dal paziente.
Il tremore essenziale attualmente non interferisce in maniera
significativa sulla capacità lavorativa del paziente creando anche solo lievi
disturbi nelle varie attività della vita quotidiana, nel corso degli anni è
comunque prevedibile un tento e graduale aumento del tremore che poi potrebbe
anche avere un'influenza sia sulla capacità lavorativa del paziente come anche
determinare limitazioni nelle attività della vita quotidiana. Comunque non è
possibile prevedere quando e se questo avverrà." (doc. AI 64/42-44)
Il Dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 29 settembre 2011, dopo
aver riassunto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, esame psichiatrico e
la terapia attuale, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
DIAGNOSI E VALUTAZIONE
Si tratta di un uomo 45enne senza precedenti psichiatrici noti che
dal novembre 2010 soffre di una sintomatologia ansioso-depressiva seguente al
lungo e difficile periodo di riabilitazione dopo l'operazione all'anca destra e
il successivo licenziamento.
L'inizio della sintomatologia sembra essere diretta conseguenza di
tali problematiche.
Sembra in effetti questo per l'assicurato una situazione
fortemente stressante, a cui non è riuscito a trovare un adattamento a tal
punto da produrre uno stato ansioso-depressivo di rilevanza clinica.
Non è semplice delineare il quadro premorboso o la struttura di
personalità che abbia potuto con chiarezza predisporre allo sviluppo della
patologia psichiatrica.
L'anamnesi remota e le attuali condizioni cliniche rendono però
plausibile la presenza di una personalità fragile, molto semplice, con tratti
passivi e ansiosi. Tali tratti di personalità non sono però così marcati da
rendere chiara la presenza di un disturbo di personalità. Ciò potrebbe avere
ripercussioni sul decorso, con tendenza possibile alla cronicizzazione, ma non
sull'attuale valutazione clinica rispetto alla capacità lavorativa.
Sulla base della valutazione eseguita l'assicurato sembra soffrire
di una
Sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva
(ICD10: F43.22).
Si tratta di una condizione di malessere soggettivo e di disturbo
emozionale, che interferisce con il funzionamento e le prestazioni sociali e
che insorge nel periodo in cui vi è un evento di vita stressante, che può avere
intaccato l'integrità della rete sociale del soggetto come una malattia o un
licenziamento. La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo
importante nel condizionare la comparsa e nel modellare le manifestazioni delle
sindromi da disadattamento, ma si presume tuttavia che la condizione non
sarebbe insorta senza il fattore stressante. Le manifestazioni sono variabili,
includono umore depresso, ansia o preoccupazione, sentimenti di incapacità ad
affrontare la situazione, a fare progetti per il futuro e a continuare nella
presente condizione, oltre che un certo grado di compromissione delle
prestazioni nelle attività quotidiane. Nella situazione specifica relativa
all'assicurato i sintomi dell'ansia e della depressione sono ora di lieve
intensità e sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono
così preponderanti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente.
Tale disturbo non è un disturbo psichiatrico maggiore, è legato e
reattivo a un evento o una situazione scatenante, normalmente è transitorio e
soggetto a remissione, non è quindi condizione da presupporre un'inabilità
lavorativa duratura.
È sicuramente comunque utile mantenere una presa in carico
psichiatrica e psicoterapica, la terapia farmacologica tuttora in atto appare
adeguata all'attuale stato clinico.
Le risorse sociali e personali non sono ottimali, l'assicurato non
sembra avere attorno a sé importanti figure di sostegno, non ha interessi, né
ricca vita sociale. É questo un isolamento che, se non affrontato adeguatamente,
può essere causa di un decorso negativo e in prospettiva di un peggioramento
sintomatologico.
La prognosi in riferimento alla patologia psichiatrica appare, da
un punto di vista prettamente clinico, favorevole, pur se, per quanto
descritto, non sono escluse resistenze.
Pertanto dall'attuale valutazione peritale ritengo, da un punto di
vista psichiatrico,
l'incapacità lavorativa non superiore al 30 %
.
In merito ai vostri quesiti mi permetto di rispondervi con quanto
segue:
1. Diagnosi con ripercussioni sulle capacità lavorativa:
Sindrome da disadattamento, con
reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22)
Diagnosi senza ripercussione sulle capacità lavorativa:
2. Valutazione
della capacità lavorativa nell'attività precedentemente svolta:
L'assicurato è abile all'attività lavorativa almeno al 70%.
3. Da quando
esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata:
Dall'attuale valutazione peritale.
4. Prognosi a medio-lungo termine:
Favorevole in riferimento allo stato clinico.
5. Come si
giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Descritto nello
svolgimento peritale.
6. Vi sono
possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute?
Le terapie farmacologiche possono
migliorare la sintomatologia clinica, il sostegno psicoterapico, per quanto
difficile viste le scarse risorse dell'assicurato, può permettergli di
sviluppare dinamiche di funzionamento alternativo.
7. Ritiene
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale e/o
Riformazione professionale?
Molto difficile a causa della poca
scolarità, dei problemi linguistici, di una personalità molto semplice e di
risorse cognitive che paiono deficitarie.
8. Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre
attività?
Da un punto di vista psichiatrico potenzialmente sì.
9. In quale
misura l'assicurato può svolgere l'attività di casalinga?
Non fa il caso.
10. L'ambiente
di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportare i disturbi psichici?
Potenzialmente sì.
A disposizione per ulteriori informazioni, colgo l'occasione per
porgerle cordiali saluti." (Doc. AI 64/47-49)
Globalmente, quindi, nel
rapporto peritale del 5 gennaio 2012 i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi
con
influenza
sulla capacità lavorativa di: “
Sindrome cervicovertebrale su alterazioni
degenerative, in particolar modo al segmento C5-C6 con osteocondrosi e
spondilosi anteriore, posteriore e uncartrosi. Sindrome lombovertebrale su
alterazioni degenerative con discopatie L4-L5 e L5-S1. Epicondilopatia radiale
a ds. più che a sin. Stato dopo protesi totale delle anche bilateralmente e
cambio protesi a sin. per coxartrosi bilaterale. Gonalgie bilaterali in stato
dopo intervento di meniscectomia mediale al ginocchio sin. e lesione meniscale
del ginocchio ds. Sindrome da disadattamento, con reazione mista
ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22).
” (doc. AI 64-18).
Quale diagnosi
senza
influenza
sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “
Lieve
radicolopatia C6 ds. Tendinosi alla caviglia ds. Lieve tremore essenziale
famigliare
” (doc. AI 64-18).
Quanto alla capacità
lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto
l’assicurato, nella precedente attività di operaio tuttofare, abile al lavoro
al 30%, mentre in un’attività adatta è stata indicata un’abilità lavorativa dell’80%
(doc. AI 64-24+25) che è poi stata corretta al 70% dai periti del SAM (cfr.
annotazione dei medici del SMR, Dr. __________ e della Dr.ssa __________
dell’11 maggio 2012, doc. VIII2, e scritto dell’8 maggio 2012 della Dr.ssa __________
e del Dr. __________ del SAM).
2.5. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008),
al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (
DTF 125 V 256
consid.
4 pag. 261;
115 V 133
consid. 2 pag. 134;
114 V 310
consid. 3c pag. 314;
105 V 156
consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c;
Meyer-Blaser
, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)
, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;
Locher
, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;
STFA I 462/05 del 25
aprile 2007;
STFA
U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore
non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;
STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007
).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di
partecipazione conferiti dall'
art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito al
valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in
DTF 136 V 376
il Tribunale Federale
ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid.
3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser
,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che
occorre tenere conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura
e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008,
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato
che, affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da
parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto,
un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6.
Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto
se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
2.6.1.
Per quanto
riguarda la patologia reumatologica
, l’assicurato è stato
sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al
consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e
riabilitazione che nel rapporto del 19 ottobre 2011, ha posto la diagnosi di “-
Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative in
particolar modo al segmento C51C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e
posteriore ed uncartrosi. - Sindrome lombo-vertebrale su alterazioni
degenerative con discopatie L4/L5 e L5/S1
- Epicondilopatia
radiale a destra più che a sinistra; - Stato dopo protesi totale delle anche
bilateralmente e cambio protesi a sinistra per coxartrosi bilaterale; -
Gonalgie bilaterali in stato dopo intervento di meniscectomia mediale al
ginocchio sinistro e lesione meniscale del ginocchio destro; - Tendinosi alla
caviglia destra
” (doc. AI 64-35).
Secondo il
perito l’assicurato è da ritenere inabile al 70% nelle sua precedenti mansioni
di uomo tuttofare, mentre in un’attività adeguata medio-leggera l’abilità
lavorativa è piena (100%).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione
peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Le certificazioni della
Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina fisica e riabilitazione, prodotte in
sede ricorsuale non permettono una diversa valutazione della fattispecie.
Nello scritto del 27 marzo
2012 la Dr.ssa Carnevale, ha ripreso le note diagnosi reumatologiche, riferito
i dati soggettivi e le constatazioni obiettive (sulla base della visita del 15
dicembre 2011). Il medico curante ha poi commentato le indagini radiologiche
svolte nel 2010 e nel 2011, dalle quali emergeva una fascite plantare, e
indicato un “
arto inferiore sinistro più corto; ernia laterale
intraforaminale sinistra L5-S1; disorganizzazione muscolare iniziata in seguito
agli interventi arti inferiori e estesa ai gruppi muscolari del rachide
dorso-lombari; la gastrite da importante terapia farmacologica, transaminasi
epatiche mosse (giugno 2011); impatto psicologico rilevante nella vita di un
uomo di 47 anni
” (doc. R).
Il Servizio medico
regionale (SMR) ha interpellato su questo referto il Dr. __________, il quale
in data 19 aprile 2012 ha rilevato che lo stesso “
non modifica sostanzialmente
né la diagnosi né la valutazione delle limitazioni funzionali e quindi la
capacità professionale dell’assicurato
”. Secondo lo specialista la fascite
plantare non compromette la capacità lavorativa (doc. VIII 1).
Nel successivo rapporto del
15 giugno 2012 il medico curante ha nuovamente ripreso i dati anamnestici del
paziente e le constatazioni obiettive (sempre sulla base della visita del 15
dicembre 2011), nonché le proprie osservazioni ai referti radiologici del 2010
e del 2011, criticando le conclusioni cui è giunto il perito. A suo dire il
paziente è inabile al 100% quale tuttofare e al 60-70% in lavori medio-leggeri
(doc. T).
Anche il referto del 15
giugno 2012 della Dr.ssa __________ (doc. T), è stato sottoposto per
valutazione al Dr. __________, il quale il 27 giugno 2012 ha riferito della pertinenza delle osservazioni del medico curante “
ma non influenti
”
sulla valutazione peritale. Lo specialista non ha riscontrato sostanziali
modifiche per quanto riguarda la diagnosi, i limiti funzionali e la capacità
lavorativa residua (doc. XVI 4).
I periti SAM, da parte
loro, hanno quindi confermato la valutazione peritale del 5 gennaio 2012 (doc. XVI
3).
2.6.2.
Per quanto
riguarda la patologia neurologica
, l’assicurato è stato esaminato
nell’ambito della perizia SAM dal Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il
quale nel referto del 17 novembre 2011 ha diagnosticato una “
Lieve radicolopatia C6 destra. Lieve tremore essenziale famigliare
” (doc. AI 64-43).
Secondo il Dr. __________, dal punto di vista neurologico, nel lavoro abituale,
vi è un’incapacità del 40% dal 2010, mentre in un’occupazione adeguata
l’incapacità è del 20% (doc. AI 64-43).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione
peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
2.6.3.
Per quanto
riguarda infine la patologia psichiatrica
, l’assicurato è stato
sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al
consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale nella perizia del 29 settembre 2011 ha posto la diagnosi di “
Sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva
(ICD10: F43.22)
”. Il Dr. __________ ha indicato un’abilità lavorativa
almeno del 70% (doc. AI 64-49).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione
peritale, nemmeno alla luce delle refertazioni del Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia.
Nella relazione medica del 6 aprile 2011 il medico curante aveva anch’egli
posto la diagnosi di “
Sindrome da disadattamento con reazione mista
ansioso-depressiva
” precisando però che il progredire della psicopatologia
non poteva escludere una futura diagnosi di “
Sindrome depressiva persistente
di entità media-grave
”.
L’incapacità lavorativa veniva quantificata almeno al 65%-75%
(doc. AI 48-3).
Sulla base anche di questo referto l’amministrazione ha
predisposto la valutazione peritale pluridisciplinare del 5 gennaio 2012 ed in
particolare quella psichiatrica del Dr. __________ (doc. AI 64-1, 64-45).
Nel successivo referto del 22 febbraio 2012 il Dr. __________ ha
criticato la diagnosi posta dal perito indicando che “…
non è più possibile
porre diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista
ansioso-depressiva, una volta che trascorsi due anni dall’evento”.
Secondo
il medico curante, che riprende la diagnosi del 6 aprile 2011, la patologia si
è evoluta in una “
Sindrome depressiva persistente di entità media-grave
”
con inabilità lavorativa del 60-70% (doc. Q).
Il Dr. __________, in data 20 aprile 2012, ha preso posizione sulla valutazione del Dr. __________:
"
(…)
Le Sindromi da disadattamento sono per definizione secondo i
criteri ICD10 determinate da un evento eccezionalmente stressante o, come è
questo il caso, da un
cambiamento di vita
significativo che conduce a circostanze spiacevoli e prolungate
nel
tempo. Nella situazione specifica i problemi dell'assicurato sono iniziati nel
2009 quando a luglio è stato operato una prima volta all'anca sinistra, ma, per
quanto
riferito dall'assicurato stesso, è
solo dopo la seconda operazione all'anca destra,
avvenuta nel novembre 2009, e soprattutto nei mesi successivi in seguito
al decorso
postoperatorio problematico successivo all'intervento, che ha
iniziato a soffrire di un disturbo ansioso-depressivo reattivo alla situazione
creatasi e all'impossibilità per lui
di
riprendere l'attività lavorativa. Sempre secondo quanto riferito
dall'assicurato è in
particolare solo
dopo la notifica del licenziamento, che tale sintomatologia è
diventata di tale rilevanza da chiedere una presa
in carico psichiatrica e per questo dal
14.10.2010 è seguito presso lo studio del Dr. __________. Va
sottolineato al riguardo che,
valutando il riassunto degli atti in mio
possesso, nella visita del medico di fiducia dell'assicurazione __________ Dr. __________
del 6.8.2010 non vi sia menzione di un disturbo ansioso
o depressivo in atto, cosa invece sottolineata nella valutazione
del Dr. __________
del 6.9.2010. Per
quanto non siano valutazioni da parte di specialisti
in
psichiatria, ritengo che siano
comunque rilevanti per definire un quadro globale del
decorso mostrato.
Detto ciò appare evidente come
al momento della mia valutazione peritale, avvenuta il 27.9.2011, non fosse
trascorso un periodo superiore a due anni dall'insorgenza della
sintomatologia ansioso-depressiva.
Per altro, come già evidenziato
nelle annotazioni del Servizio medico regionale nello
scritto del 10 aprile scorso, lo
stress e soprattutto le sue conseguenze
(le
problematiche
ortopediche,
la
mancanza
di
un'attività
lavorativa
dopo
il
licenziamento subito, il senso di ingiustizia che
l'assicurato provava per il decorso negativo dopo la seconda operazione e per
le decisioni avverse a livello assicurativo)
erano al momento della valutazione peritale ancora presenti e attive,
quindi non erano
cessati, ragione per
cui sempre
secondo i criteri ICD10
ogni considerazione
temporale viene
relativizzata.
Anche non prendendo in
considerazione questi fattori temporali, che lasciano
comunque come detto a mio avviso preferire tuttora
la diagnosi di Sindrome
da
disadattamento (ICD10 F43.22), ritengo che il
quadro clinico dell'assicurato
fosse
assolutamente comunque compatibile con una
Sindrome mista ansioso-depressiva
(ICD
10 F41.2) e quindi non con un disturbo psichiatrico maggiore.
Sia lo stato clinico che le
dichiarazioni dell'assicurato sono a mio avviso chiari in tal
senso. Il tono dell'umore era orientato al polo
negativo, ma non in modo marcato,
erano
inoltre riferiti tendenza all'irritabilità, disturbi del sonno e ansia non
specifica,
non erano invece presenti
pensieri suicidali o pensieri ricorrenti di morte, né disturbi
dell'appetito, non vi erano sentimenti di colpa
inappropriati, né era riferita marcata
difficoltà a concentrarsi, né
marcata alterazione dell'attività psicomotoria,
la sua descrizione della giornata inoltre mostrava come l'assicurato
fosse in grado di gestirsi
autonomamente.
Per questo concludevo come "nella situazione specifica relativa
all'assicurato i sintomi dell'ansia e della
depressione sono ora di lieve intensità e
sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così
preponderanti
da giustificare una
diagnosi se considerati separatamente".
In riferimento alla ventilata diagnosi di Sindrome depressiva di
entità medio-grave, mi permetto quindi di sottolineare come in presenza solo di
due sintomi caratteristici citati dall'ICD10 per l'episodio depressivo, a mio
avviso non vi siano i criteri né per porre una diagnosi di Episodio depressivo
di media gravità (per il quale ne sono necessari 4), né tantomeno di entità
grave (che ne constaterebbe 6). Al
riguardo. si
può anche sottolineare come
già nel certificato medico del Dr. __________ del 26.11.2010 pur in presenza di
una sintomatologia, almeno per quanto descritto, ben più rilevante (forte
rabbia e deflessione dell'umore netta con idee suicidali), il curante non
poneva comunque una diagnosi di episodio depressivo, valutando il quadro
clinico come reazione mista ansioso-depressiva. Solo nella successiva presa di
posizione del 6.4.2011 il Dr. __________ non escludeva che la diagnosi potesse
virare in breve tempo verso una sindrome depressiva persistente di entità
medio-grave. A mio avviso tale peggioramento non è avvenuto, in questo
sostenuto, oltre che dalla valutazione clinica, anche da quanto riferito
dall'assicurato che ammette da ottobre 2010 un miglioramento sintomatologico.
In riferimento invece alla diagnosi riferita dal Dr. __________ di
Sindrome depressiva persistente occorre sottolineare come la diagnosi di Sindrome
affettiva persistente (ICD10 F34, include la Distimia, la Ciclotimia e la
Sindrome depressiva persistente non specificata) secondo i criteri di
classificazione può essere posta solo dopo che siano trascorsi almeno due anni
di umore depresso costante, ma in presenza di un quadro depressivo inferiore al
grado lieve. Non può quindi essere considerata una patologia psichiatrica
maggiore e il grado di inabilità lavorativa duratura non può indicativamente
essere superiore al 20-30%. Il quadro clinico al momento della valutazione
peritale era sicuramente compatibile con una simile diagnosi, che potrà però
essere posta solo a mio avviso dopo settembre 2012, quindi dopo due anni
dall'insorgenza della sintomatologia ansioso-depressiva, ma che non darebbe
differenze sostanziali nella valutazione del grado di incapacità lavorativi.
Infine mi preme sottolineare come sia le mie considerazioni sui
tratti di personalità del peritando che sulle risorse sociali e personali non
ottimali fossero soprattutto tese a spiegare le difficoltà che l'assicurato
verosimilmente potrebbe incontrare qualora fosse indicata una riqualifica
professionale, in caso di inabilità lavorativa duratura nel proprio lavoro per
ragioni non psichiatriche.
Per concludere non posso evidentemente spiegare la discrepanza tra
la mia valutazione e la vostra decisione fnale, mi limito comunque a
considerare e a ribadire che valuto l'incapacità lavorativa non superiore al
30%.” (doc. VIII1).
Infine, il Dr. __________ il 12 giugno 2012 si è riconfermato nella
propria valutazione, in particolare rilevando che sarebbero – a suo dire –
trascorsi interamente i due anni richiesti dall’ICD10 per modificare la
diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva
(doc. S). Il medico curante ha rilevato poi la presenza di più di due sintomi
caratteristici di una sindrome depressiva di entità medio-grave e confermato
come la problematica dell’assicurato sia da inquadrare all’interno di un
disturbo psichiatrico maggiore (doc. S).
In data 20 giugno 2012 il Dr. __________ ha ribadito la correttezza
della propria valutazione peritale (doc. XVI 2).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che
nella STCA 32.2007.323 del 4 febbraio 2009, concernente un altro assicurato, lo
specialista in psichiatria incaricato dall’amministrazione di svolgere una
perizia aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di gravità media (ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione
inabile al lavoro al 50%.
In corso di causa, quell’assicurato aveva, per contro, prodotto un
referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui privatamente
consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente,
episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2), patologia che
comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale incapacità
lavorativa.
In quell’occasione, il TCA aveva chiesto sia agli specialisti
consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di spiegare in
cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e grave.
Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in
base al sistema diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il
paziente presenti alcuni elementi psicopatologici. A seconda del
numero
e della
gravità
dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere
classificato come lieve, moderato oppure grave.
I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i
seguenti:
- depressione del tono dell’umore;
- riduzione
dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;
- diminuita attività;
- ridotta capacità di provare piacere e
interesse;
- l’umore
varia poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.
Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento
a quanto da lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera
2007, il perito era giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente
compromessi, ma non in misura completa.”
Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che,
fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da
considerare abile al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle
condizioni di salute dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo
ricorrente da una gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in
sede di revisione.
Il TCA rileva che nella
classificazione medica delle diagnosi ICD-10-GM 2010 – lista sistematica –
versione italiana (agosto 2011) pubblicata dall’UFS, per quanto riguarda il
disturbo depressivo ricorrente viene indicato quanto segue:
"
F32.- Episodio depressivo
Negli episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1)
o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente presenta abbassamento del tono dell'umore,
riduzione dell'energia e decremento dell'attività. Sono
compromessi la capacità di provare piacere, l'interesse e la
concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo ogni
sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito e
diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se
stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di
colpa e di inutilità.
L'abbassamento del tono dell'umore si modifica
scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle circostanze
e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come la perdita
dell'interesse e dei sentimenti piacevoli, il risveglio mattutino
parecchie ore prima del solito, il peggioramento mattutino della depressione,
il rallentamento psicomotorio accentuato, l'agitazione, la perdita
dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione della libido. In relazione
al numero ed alla gravità dei sintomi, un
episodio depressivo puo essere classificato come lieve, di media gravità o
grave.
Incl.:
singoli episodi di:
• reazione depressiva
• depressione psicogena
• depressione reattiva (F32.0, F32.1, F32.2)
Escl.:
disturbi dell'adattamento (F43.2)
se associati a disturbi della
condotta descritti in (F91.-, F92.0) depressione
ricorrente (F33.-)
F32.0 Episodio depressivo lieve
Sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi
sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a causa di essi,
ma e in grado di continuare la maggior parte delle sue attività
abituali.
F32.1 Episodio depressivo di media gravità
Sono in genere presenti quattro o piu dei sintomi
sopraindicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le
sue attività abituali.
F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono
marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le
idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e
atti suicidari ed è in genere presente un certo numero di sintomi
somatici.
Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di
depressione agitata
Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di
depressione maggiore
Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di
depressione con rischio vitale
F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi
psicotici
Episodio depressivo simile a quello descritto in F32.2,
ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo
psicomotorio o stupor, così gravi da rendere impossibili
le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di
morte per suicidio, disidratazione ed inedia. Le
allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui all'umore.
Singolo episodio di:
• depressione maggiore con sintomi psicotici
• psicosi depressiva psicogena
• depressione psicotica
• psicosi depressiva reattiva
F32.8 Episodi depressivi di altro tipo
Singoli episodi di depressione mascherata S.A.I.
Depressione atipica
F32.9 Episodio depressivo non specificato
Disturbo depressivo S.A.I.
Depressione S.A.I.”
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo
psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal
perito del SAM, Dr. __________.
Per quanto riguarda
l’inizio della sintomatologia non può essere condivisa la valutazione del
ricorrente quando sostiene che, al momento della decisione dell’UAI, erano
trascorsi già due anni dall’inizio dell’evento (doc. I, pag. 8).
Il perito Dr. __________
ha indicato nell’anamnesi medica che “
subito dopo il licenziamento
”
avvenuto nell’ottobre 2010, il paziente ha iniziato a soffrire di una
sintomatologia ansioso-depressiva rilevante con necessità di presa a carico
specialistica (doc. AI 64-46, VIII1).
Questa conclusione è
corroborata dalla perizia del 6 agosto 2010, svolta per conto della __________,
dal Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nella quale il medico non
menzionava alcuna patologia psichiatrica (doc. AI 25-6).
Mentre nel rapporto del 6
settembre 2010 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina
interna, veniva riportato che “
il paziente mi appariva anche molto
preoccupato per il suo futuro, dato che essendo rimasto inabile al lavoro
durante diversi mesi a seguito dei problemi ortopedici, ha perso pure il
diritto di abitare nell’appartamento del personale nell’albergo per il quale
lavorava; in questo contesto gli ho pure raccomandato di consultare uno
specialista in psichiatria
” (doc. AI 25-2).
In data 14 ottobre 2010 si
è quindi svolto il primo colloquio presso il Dr. Mich__________ e la Dr.ssa __________
(doc. AI 37-3).
Alla luce di quanto sopra,
l’inizio della patologia psichiatrica è da ricondurre al più presto al mese di
settembre 2010. Al momento della visita peritale, avvenuta il 29 settembre 2011
non erano dunque ancora trascorsi due anni.
Per quanto riguarda invece la diagnosi posta e la valutazione
della capacità lavorativa residua il TCA ritiene convincenti le conclusioni a
cui è giunto il perito Dr. __________.
Richiamata la giurisprudenza poc’anzi citata e in considerazione
del
numero (due secondo il Dr.
__________
) e
della gravità dei sintomi psicopatologici presenti, questo Tribunale può fare
propria la valutazione del perito che ha escluso una psicopatologia maggiore e ha
posto la diagnosi di “
Sindrome da disadattamento con reazione mista
ansioso-depressiva (ICD10: F43.22)
”.
Questa patologia psichiatrica è da ritenersi minore e corrisponde
per definizione a un quadro clinico, i cui sintomi depressivi e ansiosi non
sono di entità tale da giustificare una diagnosi depressiva o ansiosa a sé stante
(cfr. risposta dei periti del SAM dell’11 ottobre 2012, doc. XXIII).
Al riguardo va peraltro rilevato che questa diagnosi era stata posta
nel primo referto del 26 novembre 2010 (doc. AI 39-2) anche dal Dr. __________ il
quale l’ha poi modificata nella relazione medica del 22 febbraio 2012, in “
Sindrome depressiva persistente di entità media-grave”
(doc. AI 75-47) per un
presunto peggioramento dello quadro clinico.
Il perito Dr. __________ ha però negato tale peggioramento ed ha
riferito di un “
miglioramento sintomatologico
” da ottobre 2010 sulla
base della valutazione clinica che dalle dischiarazioni dell’assicurato (doc.
VIII1).
In data 25 giugno 2012 i
periti SAM, sulla base delle valutazioni sia del Dr. __________ che del Dr. __________
hanno quindi confermato la valutazione peritale del 5 gennaio 2012 (doc.XVI 1+3).
Il ricorrente ha infine
prodotto un ultimo scritto datato 12 novembre 2012 del Dr. __________, nel
quale lo specialista ha però espresso unicamente delle considerazioni critiche
sulle domande poste da questa Corte ai periti del SAM, senza aggiungere
null’altro dal profilo medico (doc. U).
2.6.4.
Quanto infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui
soffre l’assicurato, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare
il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse
patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si
deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza I 514/06 del 25
maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale
federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità
lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una
perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete
del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel referto peritale del 5
gennaio 2012 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________, hanno indicato che dal
punto di vista reumatologico nella sua professione vi è una capacità lavorativa
del 30% dal mese di giugno 2010 (sei mesi dall’intervento all’anca
destra, 11 dicembre 2009), per quanto riguarda la patologia neurologica la
capacità lavorativa è del 60% dall’estate 2010, mentre per patologia
psichiatrica l’abilità è del 70% dal settembre 2011.
Complessivamente è stata
indicata una capacità lavorativa del 30% da giugno 2010 nella precedente
attività lavorativa.
Secondo
i periti del SAM “
le varie incapacità lavorative non vanno sommate, bensì
integrat
e” (doc. AI 64-25).
In un’attività lavorativa
adeguata __________ è abile pienamente dal punto di vista reumatologico da
giugno 2010.
La capacità lavorativa è
invece dell’80% dall’estate 2010 per la problematica neurologica, mentre per la
patologia psichiatrica la capacità è del 70% dal settembre 2011.
Globalmente la capacità
lavorativa è stata fissata all’80% (doc. AI 64-25), poi corretta al 70%,
dai periti del SAM (cfr. annotazione dei medici del SMR, Dr. __________ e della
Dr.ssa __________ dell’11 maggio 2012, doc. VIII2, e scritto dell’8 maggio 2012
della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ del SAM).
Il 27 settembre 2012 il
TCA ha interpellato il SAM per le seguenti precisazioni:
"
(…)
Nel referto peritale pluridisciplinare del 5 gennaio 2012 è stata
svolta una valutazione reumatologica (Dr. __________) una valutazione
neurologica (Dr. __________) e una psichiatrica (Dr. __________).
Dal profilo reumatologico il Dr. __________ha posto la
diagnosi illustrata a pagina 21 e
ritenuto l’assicurato
pienamente abile in un’attività adeguata medio-leggera.
Per quanto riguarda la patologia neurologica
,
il Dr. __________ha diagnosticato una “
Lieve radicolopatia C6 destra. Lieve
tremore essenziale famigliare
” e valutato RI 1 abile all’80% in
un’occupazione adeguata.
Infine,
dal punto di vista della patologia
psichiatrica
, il Dr. __________, ha posto la diagnosi di “
Sindrome
da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22)
” e
indicato un’abilità lavorativa almeno del 70% (doc. AI 64-49).
Con la presente la invitiamo a chiarirci quanto segue:
1) La
valutazione globale del 70% (inizialmente veniva indicato l’80%, poi corretto
con lo scritto dell’8 maggio 2012) è avvenuta dopo una ponderata discussione
collegiale tra tutti i periti esperti ?
2) Vogliate per
cortesia motivarci nel dettaglio come siete giunti alla valutazione
globale del 70%. In particolare, per quanto riguarda la questione della cumulabilità
o meno dei gradi d’inabilità lavorativa dal profilo neurologico e psichiatrico”
(doc. XX).
L’11 ottobre 2012 il SAM
ha fornito la seguente risposta sottoscritta dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________,
nonché dai periti specialisti interpellati, Dr. __________, Dr. __________ e
Dr. __________:
"
In
riferimento alla sua richiesta del 27 settembre 2012, con la presente
provvediamo a chiarire la nostra valutazione globale d’incapacità lavorativa
del 70% in un’attività lavorativa adatta per quanto concerne il summenzionato
A., come già attestato nel nostro scritto dell’8.5.2012. La capacità lavorativa
del 70% in un’attività lavorativa leggera e adatta, che richiede solo sforzi
fisici lievi con gli arti superiori, permetta una posizione ergonomica della
colonna cervicale senza movimenti ripetitivi soprattutto all’arto superiore ds.
è giustificata innanzitutto dal fatto che la patologia psichiatrica è da
considerarsi minore, come ben spiegato nel consulto del Dr. med. __________.
Solitamente le patologie psichiatriche minori non vanno sommate alle patologie
somatiche, in quanto le risorse preesistenti non vengono significativamente
compromesse. La diagnosi psichiatrica posta di sindrome da disadattamento con
reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) corrisponde per definizione a
un quadro clinico, in cui i sintomi depressivi e ansiosi non sono di entità
tale da giustificare una diagnosi depressiva o ansiosa a sé stante. Inoltre,
non si tratta di condizione che presuppone un’incapacità lavorativa duratura.
Questo fatto avvalora la nostra valutazione di non cumulabilità dell’incapacità
lavorativa d’ordine psichiatrico con le patologie somatiche. Facciamo pure
notare che nel suo consulto il Dr. med. __________ si è espresso circa la
capacità lavorativa, ritenendo l’A. abile al lavoro nella misura di almeno il
70%, quindi non escludendo egli stesso che dal punto di vista psichiatrico l’A.
possa raggiungere anche una capacità lavorativa maggiore. Tutto questo ci ha
portato a ritenere che le varie incapacità lavorative non vanno sommate, bensì
integrate. Per quanto concerne il tremore di tipo posizionale e d’azione di
bassa ampiezza e bassa frequenza, con lieve difficoltà nell’utilizzo di
attrezzi non incide nel caso di un’attività lavorativa, in cui non debba essere
ammessa in campo una manualità fine o precisione.
Ricordiamo inoltre che, come descritto dal nostro consulente Dr.
med. J. Karau, per quanto concerne invece la radicolopatia C6 a ds. può essere
presa in considerazione un’infiltrazione peridurale della radice C6 a ds. con
regressione di tale sintomatologia. Un ulteriore dato che ci ha indotto a
ritenere che le incapacità lavorativa d’ordine neurologico e psichiatrico non
vanno sommate, bensì integrate.
Concludendo, dunque, non possiamo far altro che confermare quanto
già attestato e riportato nel nostro scritto dell’8.5.2012” (doc. XXIII).
Alla
luce di queste precisazioni il TCA non ha ragione per scostarsi dalla valutazione
del SAM, che si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti.
Nella sentenza 9C_330/2012
del 7 settembre 2012 l’Alta Corte ha peraltro ribadito che una valutazione
medica, scaturita dopo ponderata discussione collegiale fra tutti gli esperti
interessati, di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice,
tanto meno in assenza di convincente smentita specialistica.
In conclusione,
rispecchiando la valutazione del SAM i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere
fatto riferimento.
Inoltre, richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),
è da
ritenere dimostrato,
secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali,
che l’assicurato è inabile al 30% ma è da
considerare abile al lavoro al 70% in attività adeguate.
2.7. Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2010.
2.7.1. Per quel che concerne il
reddito
da valido
, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe
potuto percepire da sano in fr. 53’217.-- nel 2010. Il datore di lavoro, da
parte sua, ha indicato un importo mensile di fr. 3'383.-- per tredici
mensilità (pari a fr. 43'979.-- annui) (doc. AI 30-1).
Nelle annotazioni dell’8
novembre 2010 l’UAI indicava che dall’estratto dei contributi AVS emergevano
importi superiori a quelli indicati dal datore di lavoro (doc. AI 28-1).
L’amministrazione ha
quindi calcolato un importo di fr. 51'810.-- nel 2008 e di fr. 53'217.-- nel
2010, importo peraltro più favorevole all’assicurato.
2.7.2. Per quanto riguarda invece il
reddito
da invalido
, contestato dal ricorrente,
va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile
2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che
“(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)
”.
In un’altra sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“
deutliche Abweichung
”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata
definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr:
DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.
6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla
parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza
sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i
dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,
il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su
41.6 ore (
cfr. tabella B 9.2,
pubblicata
in
La Vie
économique, 9-2011, p. 94
), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili
oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato, quale
ausiliario di manutenzioni / tuttofare presso un albergo, avrebbe guadagnato
nel 2010 fr. 53’217.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.).
Tale reddito si situa
sopra
la media dei salari per un'attività
equivalente (cioè fr. 47'548,8, cfr. Tabella TA1 p.to 55-56 “
Servizi di
alloggio e ristorazione
”, livello di qualifica 4, fr. 3’810.--
X
12 mesi = 45'720.-- riportato su 41.6).
Nel caso in esame non
sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da
invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20
febbraio 2008.
2.7.3. In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%
.
In
una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una
riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4. In concreto, l’amministrazione
ha applicato la riduzione del 7% per attività leggere e del 5% per ragioni
sociali (doc. AI 67-2).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nella presente fattispecie
anche volendo applicare una riduzione del 10% per attività leggere – alla luce
della giurisprudenza esposta al consid. 2.7.3 – al quale va poi aggiunto il 5%
per ragioni sociali, per una riduzione complessiva del 15%, il grado
d’invalidità sarebbe inferiore al 40%.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr
.
61'164.48
ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la riduzione del 15%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 36'392.86 confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr.
53'217.-- (consid. 2.7.1.) emerge un tasso d’invalidità del 31,6% arrotondato al
32%
secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41),
percentuale
che non dà diritto ad una rendita d’invalidità come stabilito
dall’amministrazione.
Va precisato che l’amministrazione
nella decisione impugnata aveva erroneamente considerato un’incapacità
lavorativa in attività adeguate del 25%, invece che del 30%, come poi indicato
in sede di risposta di causa (cfr. doc. VIII 1-2).
2.8. L’assicurato nel proprio atto
ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica psichiatrica e
attitudinale / valetudinaria, nonché l’audizione di alcuni testi (doc. I, pag.
13, 14, doc. XIV).
Va qui
ricordato
che, q
uando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art.
29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid.
3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri
accertamenti medici.
Nella misura in cui l’UAI
ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato la sua decisione
formale del 27 febbraio 2012 merita quindi conferma.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
consid. 2.10.).
Al riguardo il Consiglio
federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)
del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la
procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con
riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come
negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le
particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti
possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone
residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri
termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a
circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie
concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa
inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale,
fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione
dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000
franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.10. Deve
essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto
(doc. I; V+bis).
Ai sensi dell’art. 61 lett.
f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto
di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può
avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Dalle tavole processuali
si evince che il ricorrente, celibe, vive grazie all’aiuto dell’assistenza
pubblica (cfr. doc. V+bis).
In tali circostanze
l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere privo di fondamento.
Essendo
dunque
nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il
ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali
(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2012 32.2012.91 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2012 32.2012.91 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2012 32.2012.91
A giusta ragione l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurato. Confermata perizia SAM. AG accolta
Raccomandata Incarto n. 32.2012.91 LG /DC/ sc Lugano 28 novembre 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Luca Giudici, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 30 marzo 2012 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 27 febbraio 2012 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, nato nel 1965, da ultimo attivo in qualità di ausiliario di manutenzioni / tuttofare, in data 9 marzo 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele di una lesione del menisco mediale sinistro (doc. AI 1-1). 1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione dell’8 marzo 2011 (doc. AI 43-1), preavvisata con progetto del 14 dicembre 2010 (doc. AI 32-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado di invalidità inferiore al 40%. 1.3. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità a far tempo dal mese di luglio 2009, subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici (doc. AI 46-4). 1.4. In data 13 maggio 2011 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dall’insorgente al vaglio del SMR, ha proposto in via principale la retrocessione degli atti all’amministrazione al fine di espletare ulteriori accertamenti medici (doc. AI 54-1). 1.5. Con decreto del 6 giugno 2011 il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha stralciato la causa dai ruoli: " per intervenuta transazione, nota alle parti e consistente nell'annullamento della decisione impugnata dell’8 marzo 2011, nel rinvio degli atti all'Ufficio AI al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione 19 maggio 2011 (valutazione peritale in ambito SAM [reuma, psi, neurologico, neuropsicologico] per definire esigibilità e relativa CL) e all'emissione di una successiva nuova decisione, che viene omologata” (doc. AI 57-3). 1.6. In data 27 luglio 2011 l’UAI ha predisposto un accertamento medico pluridisciplinare presso il Servizio accertamento medico (SAM) dell’assicurazione invalidità di Bellinzona (doc. AI 64-1). 1.7. Esperito tale accertamento e una nuova valutazione economica, l’UAI con decisione del 27 febbraio 2012 (doc. AI 74-1), preavvisata con progetto del 17 gennaio 2012 (doc. AI 68-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità del 18%. 1.8. Contro questa decisione l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità a far tempo dal mese di luglio 2009, mentre in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici (doc. I). L’insorgente ha contestato la valutazione medica, in particolare quella psichiatrica sulla base della relazione medica del Dr. __________, sia per quelle reumatiche, neurologiche e neuropsicologiche facendo riferimento ai referti del medico curante Dr.ssa __________. Il legale dell’assicurato ha quindi concluso che RI 1, sia per la mancanza di basi linguistiche, formative e organizzative, sia per l’assenza dei presupposti di ordine fisico e psichico non è in grado di svolgere attività anche leggere. Vengono infine contestati anche i salari medi presi in considerazione nella decisione impugnata (doc. I). Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, V+bis). 1.9. In risposta l’Ufficio AI, sulla base della perizia SAM e della valutazione economica svolte, ha confermato il proprio provvedimento fissando tuttavia il grado d’invalidità al 29% e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. VIII 1-2). 1.10. In data 14 giugno 2012 l’avv. RA 1 ha prodotto un nuovo referto del Dr. __________ ribadendo la richiesta di ulteriori mezzi di prova (doc. XII+S). I doc. XII e l’allegato (doc. S) sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XIII). 1.11. Il 18 giugno 2012 l’insorgente ha prodotto la relazione medica del 14 giugno 2012 della Dr.ssa __________ (doc. XIV+T). Anche il doc. XIV e l’allegato (doc. T) sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XV). 1.12. Con le osservazioni del 2 luglio 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SAM, si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. XVI+1-4) I doc. XVI 1-4 sono stati trasmessi all’insorgente per conoscenza (doc. XVII). 1.13. Il 16 luglio 2012 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali (doc. XVIII). I doc. XVII, XVIII sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XIX). 1.14. In data 27 settembre 2012 il TCA ha interpellato il SAM in merito alla valutazione globale delle patologie dell’assicurato (doc. XX). 1.15. Il SAM ha risposto l’11 ottobre 2012 (doc. XXIII). I doc. XX e XXIII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXIV). 1.16. L’UAI ha preso posizione il 17 ottobre 2012 (doc. XXV), mentre il ricorrente il 15 novembre 2012 producendo un apresa di posizione del Dr. __________ (doc. XXVII+U). Il doc. XXV è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XXVI), e i doc. XXVII e l’allegato all’UAI per conoscenza (doc. XXVIII). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.4. Nel caso in esame l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. __________) quella neurologica (Dr. __________) e quella psichiatrica (Dr. __________) . Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto del 19 ottobre 2011, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha espresso la seguente diagnosi e valutazione: " (…)
4. DIAGNOSI REUMATOLOGICHE 4.1 con ripercussione sulla capacità lavorativa
- Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative in particolar modo al segmento C51C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore ed uncartrosi.
- Sindrome lombo-vertebrale su alterazioni degenerative con discopatie L4/L5 e L5/S1
- Epicondilopatia radiale a destra più che a sinistra
- Stato dopo protesi totale delle anche bilateralmente e cambio protesi a sinistra per coxartrosi bilaterale
- Gonalgie bilaterali in stato dopo intervento di meniscectomia mediale al ginocchio sinistro e lesione meniscale del ginocchio destro
- Tendinosi alla caviglia destra 4.2 senza ripercussione sulla capacità lavorativa –
- nessuna
5. GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE Questo assicurato svolgeva l'attività professionale di uomo tutto fare presso un albergo del __________. Ha interrotto l'attività professionale per motivi di salute nel 2010. All'origine dei suoi disturbi vi sono delle polipatologie all'apparato muscolo-scheletrico di tipo degenerativo. E' stato operato di protesi totale all'anca sinistra dapprima ed in seguito all'anca destra. A seguito della visualizzazione dopo il secondo intervento di una differenza di lunghezza significativa delle due gambe, è stato rioperato all'anca sinistra con cambio della testa della protesi. L'evoluzione della sintomatologia alle anche è da considerarsi favorevole per l'anca sinistra, leggermente meno favorevole per i disturbi accusati ancora attualmente all'anca destra. La mobilità è buona. Vi sono dei dolori nell'ambito di una periartropatia. Disturbi nella fase finale della mobilità delle anche. In associazione vi sono delle gonalgie bilaterali a destra più accentuate che a sinistra. Al ginocchio sinistro è stato operato di meniscectomia per una lesione del menisco mediale. Dopo l'intervento vi è stato un chiaro miglioramento dei suoi disturbi. Al ginocchio destro è stata eseguita una RM che mostra una lesione meniscale. E' trattato per il momento conservativamente senza un riscontro soggettivo soddisfacente. E' previsto un ricontrollo presso l'ortopedico di fiducia Dr. __________ con possibile valutazione di un intervento chirurgico di meniscectomia destra. L'assicurato presenta dei dolori alla colonna vertebrale nella zona cervicale nell'ambito di una sindrome cervico-vertebrale, con componente cervico-brachiale sul lato destro e tendomioghelosi di accompagnamento e la presenza di un'epicondilopatia radiale a destra. Non segni deficitari sensitivo motorici. Vi è inoltre una sindrome lombo-vertebrale su discopatie L4/L5 e L5/S1 senza segni irritativi compressivi o deficitari sensitivo motorici. Non segni clinici d'instabilità. Aveva accusato dei dolori alle spalle, attualmente non più così rilevanti. Le indagini radiologiche effettuate allora in particolar modo con un ecografia e delle radiografie convenzionali, non avevano portato all'identificazione di patologie di rilievo. Clinicamente è presente invece un'epicondilopatia radiale a destra più che a sinistra. L'assicurato si lamenta di dolori subentrati in questi ultimi mesi alla caviglia destra. Attualmente vi sono dei dolori piuttosto nell'ambito delle parti molli al dorso del piede e soprattutto al malleolo destro nell'ambito di tendinopatie. Le indagini radiologiche eseguite con RM della caviglia destra non hanno evidenziato sinoviti o gonfiori articolari o lesioni ossee. 5.1 Limitazioni funzionali Limitanti per l'assicurato sono soprattutto i disturbi alle ginocchia ed alla colonna vertebrale. L'assicurato è limitato in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale. Limitato nel salire e scendere le scale ripetutamente, nell'inginocchiarsi. Limitato nei movimenti di flessione e rotazione del tronco. Limitato nell'eseguire movimenti ripetuti di rotazione della colonna cervicale e nel mantenere delle posizioni statiche prolungate. L'assicurato può rimanere per più di un'ora seduto. Può camminare per più di 45 minuti in piano. Può alzare al massimo 7,5 kg. 5.2 Incapacità lavorativa nell'ultima attività professionale svolta Per quanto riguarda l'attività professionale di uomo tutto fare presso un albergo con occupazione in lavori di giardinaggio e in cantina, con trasporto e collocazione di casse di vino e bibite, nonché lavori di piccola riparazione, l'assicurato può essere ritenuto inabile al lavoro a partire da sei mesi dal secondo intervento all'anca sinistra, nella forma del 70%. Quale casalingo abile al lavoro da questo momento nella forma completa. Antecedentemente fanno stato le incapacità lavorative determinate dai medici curanti. 5.3 Capacità lavorativa residua in un'attività lavorativa adatta In un'attività lavorativa adatta di tipo medio-leggero, che permetta di alternare le varie posizioni, di tipo ergonomico per la colonna vertebrale, che tenga conto delle limitazioni funzionali da me sopra descritte, l'assicurato è abile al lavoro nella forma completa per un'attività sull'arco di un'intera giornata con una redditività al 100%. Le prognosi per quanto riguarda le problematiche degenerative all'apparato muscoloscheletrico è favorevole. Non sono indicati provvedimenti di riqualifica o reinserimento professionale.
6. POSSIBILITÀ Dl MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE L'assicurato potrebbe essere sottoposto nuovamente ad un ulteriore intervento chirurgico questa volta al ginocchio destro con meniscectomia mediale. E' possibile quindi che dopo questo intervento l'assicurato tragga un ulteriore beneficio delle sue condizioni di salute, in particolar modo dei dolori al ginocchio destro. Non ritengo comunque che questo miglioramento sia tale da modificare ulteriormente la mia valutazione per quanto riguarda la sua capacità professionale." (doc. AI 64/35-38) Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del 17 novembre 2011 ha esposto la seguente valutazione: " (…) Valutazione: Allo stato neurologico si presenta il quadro di un lieve tremore essenziale da considerarsi un tremore essenziale famigliare vista la positività dell'anamnesi famigliare a riguardo da parte patema e l'insorgenza giovanile del tremore già verso l'adolescenza. Clinicamente non ho riscontrato altri segni extrapiramidali i quali erano stati descritti dal Dr. med. __________, ossia non ho nessuna nozione di una distonia, il tono muscolare è nella norma, quindi nessun rigor, nessuna ipo- o bradicinesia. Per quanto riguarda il tremore esso si presenta di tipo posizionale e d'azione di bassa ampiezza e bassa frequenza, lieve difficoltà nell'utilizzo di attrezzi. Inoltre allo stato neurologico si presenta il quadro di una lieve radicolopatia C6 destra sottoforma di una lieve paresi M5- dei muscoli bicipite e brachio-radiale a destra, asimmetria del riflesso bicipitale, a destra solo debolmente evocabile ed a sinistra medio-vivace ed ipoestesia sul palmo e dorso del li dito della mano destra. All'esame EMG dei muscolo brachio-radiale destro (muscolo indicatore della radice C6) si presenta il quadro di una lieve sofferenza neurogena cronica. L'esame ENG del nervo mediano destro per contro è risultato del tutto nella norma. Il restante stato neurologico non ha evidenziato delle anomalie. Durante la valutazione neuropsicologica il paziente ha mostrato un'ottima collaborazione, nella massima parte dei test raggiunge un risultato nella norma o anche superiore alla norma paragonando i risultati raggiunti con persona di pari età e stessa formazione scolastica. Unicamente per quanto riguarda la memoria verbale in un test di apprendimento del materiale verbale il paziente raggiunge un risultato inizialmente nella fase di apprendimento nella norma ed in seguito deficitario, deficitaria anche la rievocazione differita, per contro ottimo risultato nel riconoscimento, evidenziando che la memorizzazione è avvenuta. Comunque in un altro test che riguarda la memoria verbale il risultato era nella norma. Complessivamente considero quindi la valutazione neuropsicologica nella norma, da sottolineare che il paziente. è quasi analfabeta con netta difficoltà di scrivere e meno di leggere per un'insufficiente formazione scolastica. Per quanto riguarda la radicolopatia C6 destra si potrebbe procedere con una MRI cervicale per un ampliamento diagnostico, in base allo stato clinico non vedrei Indicazioni chirurgiche ma potrebbe essere presa in considerazione un'infiltrazione peridurale della radice C6 destra. Dal lato neurologico posso quindi porre la diagnosi di:
1. Lieve radicolopatia C6 destra.
2. Lieve tremore essenziale famigliare. Dal lato neurologico vedo nel lavoro abituale del paziente di addetto alla manutenzione a causa delle diagnosi suddescritte un'incapacità lavorativa del 40% la quale si è instaurata all'incirca nell'estate 2010. In un lavoro adatto il quale chiede solo sforzi fisici lievi con gli arti superiori, permette una posizione ergonomica della colonna cervicale senza movimenti ripetitivi soprattutto all'arto superiore destro, vedo un'incapacità lavorativa del 20% dal lato neurologico, sempre a partire dall'estate 2010. Dal lato prognostico, in un primo momento sarebbe da stabilire l'eziologia della radicolopatia C6 destra (su ernia discale? Su alterazioni degenerative?), in base al reperto sarebbe poi da decidere il procedere terapeutico, per esempio se entra in considerazione un approccio chirurgico oppure piuttosto un tentativo con un'infiltrazione peridurale della radice C6 destra. In seguito ci si potrebbe immaginare anche un buon miglioramento della sintomatologia cervicobrachialgica destra descritta dal paziente. Il tremore essenziale attualmente non interferisce in maniera significativa sulla capacità lavorativa del paziente creando anche solo lievi disturbi nelle varie attività della vita quotidiana, nel corso degli anni è comunque prevedibile un tento e graduale aumento del tremore che poi potrebbe anche avere un'influenza sia sulla capacità lavorativa del paziente come anche determinare limitazioni nelle attività della vita quotidiana. Comunque non è possibile prevedere quando e se questo avverrà." (doc. AI 64/42-44) Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 29 settembre 2011, dopo aver riassunto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, esame psichiatrico e la terapia attuale, ha posto la seguente diagnosi e valutazione: " (…) DIAGNOSI E VALUTAZIONE Si tratta di un uomo 45enne senza precedenti psichiatrici noti che dal novembre 2010 soffre di una sintomatologia ansioso-depressiva seguente al lungo e difficile periodo di riabilitazione dopo l'operazione all'anca destra e il successivo licenziamento. L'inizio della sintomatologia sembra essere diretta conseguenza di tali problematiche. Sembra in effetti questo per l'assicurato una situazione fortemente stressante, a cui non è riuscito a trovare un adattamento a tal punto da produrre uno stato ansioso-depressivo di rilevanza clinica. Non è semplice delineare il quadro premorboso o la struttura di personalità che abbia potuto con chiarezza predisporre allo sviluppo della patologia psichiatrica. L'anamnesi remota e le attuali condizioni cliniche rendono però plausibile la presenza di una personalità fragile, molto semplice, con tratti passivi e ansiosi. Tali tratti di personalità non sono però così marcati da rendere chiara la presenza di un disturbo di personalità. Ciò potrebbe avere ripercussioni sul decorso, con tendenza possibile alla cronicizzazione, ma non sull'attuale valutazione clinica rispetto alla capacità lavorativa. Sulla base della valutazione eseguita l'assicurato sembra soffrire di una Sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22). Si tratta di una condizione di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, che interferisce con il funzionamento e le prestazioni sociali e che insorge nel periodo in cui vi è un evento di vita stressante, che può avere intaccato l'integrità della rete sociale del soggetto come una malattia o un licenziamento. La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo importante nel condizionare la comparsa e nel modellare le manifestazioni delle sindromi da disadattamento, ma si presume tuttavia che la condizione non sarebbe insorta senza il fattore stressante. Le manifestazioni sono variabili, includono umore depresso, ansia o preoccupazione, sentimenti di incapacità ad affrontare la situazione, a fare progetti per il futuro e a continuare nella presente condizione, oltre che un certo grado di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane. Nella situazione specifica relativa all'assicurato i sintomi dell'ansia e della depressione sono ora di lieve intensità e sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così preponderanti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Tale disturbo non è un disturbo psichiatrico maggiore, è legato e reattivo a un evento o una situazione scatenante, normalmente è transitorio e soggetto a remissione, non è quindi condizione da presupporre un'inabilità lavorativa duratura. È sicuramente comunque utile mantenere una presa in carico psichiatrica e psicoterapica, la terapia farmacologica tuttora in atto appare adeguata all'attuale stato clinico. Le risorse sociali e personali non sono ottimali, l'assicurato non sembra avere attorno a sé importanti figure di sostegno, non ha interessi, né ricca vita sociale. É questo un isolamento che, se non affrontato adeguatamente, può essere causa di un decorso negativo e in prospettiva di un peggioramento sintomatologico. La prognosi in riferimento alla patologia psichiatrica appare, da un punto di vista prettamente clinico, favorevole, pur se, per quanto descritto, non sono escluse resistenze. Pertanto dall'attuale valutazione peritale ritengo, da un punto di vista psichiatrico, l'incapacità lavorativa non superiore al 30 % . In merito ai vostri quesiti mi permetto di rispondervi con quanto segue:
1. Diagnosi con ripercussioni sulle capacità lavorativa: Sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22) Diagnosi senza ripercussione sulle capacità lavorativa:
2. Valutazione della capacità lavorativa nell'attività precedentemente svolta: L'assicurato è abile all'attività lavorativa almeno al 70%.
3. Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata: Dall'attuale valutazione peritale.
4. Prognosi a medio-lungo termine: Favorevole in riferimento allo stato clinico.
5. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Descritto nello svolgimento peritale.
6. Vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute? Le terapie farmacologiche possono migliorare la sintomatologia clinica, il sostegno psicoterapico, per quanto difficile viste le scarse risorse dell'assicurato, può permettergli di sviluppare dinamiche di funzionamento alternativo.
7. Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale e/o Riformazione professionale? Molto difficile a causa della poca scolarità, dei problemi linguistici, di una personalità molto semplice e di risorse cognitive che paiono deficitarie.
8. Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre attività? Da un punto di vista psichiatrico potenzialmente sì.
9. In quale misura l'assicurato può svolgere l'attività di casalinga? Non fa il caso.
10. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportare i disturbi psichici? Potenzialmente sì. A disposizione per ulteriori informazioni, colgo l'occasione per porgerle cordiali saluti." (Doc. AI 64/47-49) Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 5 gennaio 2012 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di: “ Sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative, in particolar modo al segmento C5-C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore, posteriore e uncartrosi. Sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative con discopatie L4-L5 e L5-S1. Epicondilopatia radiale a ds. più che a sin. Stato dopo protesi totale delle anche bilateralmente e cambio protesi a sin. per coxartrosi bilaterale. Gonalgie bilaterali in stato dopo intervento di meniscectomia mediale al ginocchio sin. e lesione meniscale del ginocchio ds. Sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22). ” (doc. AI 64-18). Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “ Lieve radicolopatia C6 ds. Tendinosi alla caviglia ds. Lieve tremore essenziale famigliare ” (doc. AI 64-18). Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, nella precedente attività di operaio tuttofare, abile al lavoro al 30%, mentre in un’attività adatta è stata indicata un’abilità lavorativa dell’80% (doc. AI 64-24+25) che è poi stata corretta al 70% dai periti del SAM (cfr. annotazione dei medici del SMR, Dr. __________ e della Dr.ssa __________ dell’11 maggio 2012, doc. VIII2, e scritto dell’8 maggio 2012 della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ del SAM). 2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi: (a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione: -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93); -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446); (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza) In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati. 2.6.1. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione che nel rapporto del 19 ottobre 2011, ha posto la diagnosi di “- Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative in particolar modo al segmento C51C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore ed uncartrosi. - Sindrome lombo-vertebrale su alterazioni degenerative con discopatie L4/L5 e L5/S1
- Epicondilopatia radiale a destra più che a sinistra; - Stato dopo protesi totale delle anche bilateralmente e cambio protesi a sinistra per coxartrosi bilaterale; - Gonalgie bilaterali in stato dopo intervento di meniscectomia mediale al ginocchio sinistro e lesione meniscale del ginocchio destro; - Tendinosi alla caviglia destra ” (doc. AI 64-35). Secondo il perito l’assicurato è da ritenere inabile al 70% nelle sua precedenti mansioni di uomo tuttofare, mentre in un’attività adeguata medio-leggera l’abilità lavorativa è piena (100%). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato. Le certificazioni della Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina fisica e riabilitazione, prodotte in sede ricorsuale non permettono una diversa valutazione della fattispecie. Nello scritto del 27 marzo 2012 la Dr.ssa Carnevale, ha ripreso le note diagnosi reumatologiche, riferito i dati soggettivi e le constatazioni obiettive (sulla base della visita del 15 dicembre 2011). Il medico curante ha poi commentato le indagini radiologiche svolte nel 2010 e nel 2011, dalle quali emergeva una fascite plantare, e indicato un “ arto inferiore sinistro più corto; ernia laterale intraforaminale sinistra L5-S1; disorganizzazione muscolare iniziata in seguito agli interventi arti inferiori e estesa ai gruppi muscolari del rachide dorso-lombari; la gastrite da importante terapia farmacologica, transaminasi epatiche mosse (giugno 2011); impatto psicologico rilevante nella vita di un uomo di 47 anni ” (doc. R). Il Servizio medico regionale (SMR) ha interpellato su questo referto il Dr. __________, il quale in data 19 aprile 2012 ha rilevato che lo stesso “ non modifica sostanzialmente né la diagnosi né la valutazione delle limitazioni funzionali e quindi la capacità professionale dell’assicurato ”. Secondo lo specialista la fascite plantare non compromette la capacità lavorativa (doc. VIII 1). Nel successivo rapporto del 15 giugno 2012 il medico curante ha nuovamente ripreso i dati anamnestici del paziente e le constatazioni obiettive (sempre sulla base della visita del 15 dicembre 2011), nonché le proprie osservazioni ai referti radiologici del 2010 e del 2011, criticando le conclusioni cui è giunto il perito. A suo dire il paziente è inabile al 100% quale tuttofare e al 60-70% in lavori medio-leggeri (doc. T). Anche il referto del 15 giugno 2012 della Dr.ssa __________ (doc. T), è stato sottoposto per valutazione al Dr. __________, il quale il 27 giugno 2012 ha riferito della pertinenza delle osservazioni del medico curante “ ma non influenti ” sulla valutazione peritale. Lo specialista non ha riscontrato sostanziali modifiche per quanto riguarda la diagnosi, i limiti funzionali e la capacità lavorativa residua (doc. XVI 4). I periti SAM, da parte loro, hanno quindi confermato la valutazione peritale del 5 gennaio 2012 (doc. XVI 3). 2.6.2. Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato è stato esaminato nell’ambito della perizia SAM dal Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nel referto del 17 novembre 2011 ha diagnosticato una “ Lieve radicolopatia C6 destra. Lieve tremore essenziale famigliare ” (doc. AI 64-43). Secondo il Dr. __________, dal punto di vista neurologico, nel lavoro abituale, vi è un’incapacità del 40% dal 2010, mentre in un’occupazione adeguata l’incapacità è del 20% (doc. AI 64-43). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato. 2.6.3. Per quanto riguarda infine la patologia psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nella perizia del 29 settembre 2011 ha posto la diagnosi di “ Sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22) ”. Il Dr. __________ ha indicato un’abilità lavorativa almeno del 70% (doc. AI 64-49). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, nemmeno alla luce delle refertazioni del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Nella relazione medica del 6 aprile 2011 il medico curante aveva anch’egli posto la diagnosi di “ Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva ” precisando però che il progredire della psicopatologia non poteva escludere una futura diagnosi di “ Sindrome depressiva persistente di entità media-grave ”. L’incapacità lavorativa veniva quantificata almeno al 65%-75% (doc. AI 48-3). Sulla base anche di questo referto l’amministrazione ha predisposto la valutazione peritale pluridisciplinare del 5 gennaio 2012 ed in particolare quella psichiatrica del Dr. __________ (doc. AI 64-1, 64-45). Nel successivo referto del 22 febbraio 2012 il Dr. __________ ha criticato la diagnosi posta dal perito indicando che “… non è più possibile porre diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva, una volta che trascorsi due anni dall’evento”. Secondo il medico curante, che riprende la diagnosi del 6 aprile 2011, la patologia si è evoluta in una “ Sindrome depressiva persistente di entità media-grave ” con inabilità lavorativa del 60-70% (doc. Q). Il Dr. __________, in data 20 aprile 2012, ha preso posizione sulla valutazione del Dr. __________: " (…) Le Sindromi da disadattamento sono per definizione secondo i criteri ICD10 determinate da un evento eccezionalmente stressante o, come è questo il caso, da un cambiamento di vita significativo che conduce a circostanze spiacevoli e prolungate nel tempo. Nella situazione specifica i problemi dell'assicurato sono iniziati nel 2009 quando a luglio è stato operato una prima volta all'anca sinistra, ma, per quanto riferito dall'assicurato stesso, è solo dopo la seconda operazione all'anca destra, avvenuta nel novembre 2009, e soprattutto nei mesi successivi in seguito al decorso postoperatorio problematico successivo all'intervento, che ha iniziato a soffrire di un disturbo ansioso-depressivo reattivo alla situazione creatasi e all'impossibilità per lui di riprendere l'attività lavorativa. Sempre secondo quanto riferito dall'assicurato è in particolare solo dopo la notifica del licenziamento, che tale sintomatologia è diventata di tale rilevanza da chiedere una presa in carico psichiatrica e per questo dal 14.10.2010 è seguito presso lo studio del Dr. __________. Va sottolineato al riguardo che, valutando il riassunto degli atti in mio possesso, nella visita del medico di fiducia dell'assicurazione __________ Dr. __________ del 6.8.2010 non vi sia menzione di un disturbo ansioso o depressivo in atto, cosa invece sottolineata nella valutazione del Dr. __________ del 6.9.2010. Per quanto non siano valutazioni da parte di specialisti in psichiatria, ritengo che siano comunque rilevanti per definire un quadro globale del decorso mostrato. Detto ciò appare evidente come al momento della mia valutazione peritale, avvenuta il 27.9.2011, non fosse trascorso un periodo superiore a due anni dall'insorgenza della sintomatologia ansioso-depressiva. Per altro, come già evidenziato nelle annotazioni del Servizio medico regionale nello scritto del 10 aprile scorso, lo stress e soprattutto le sue conseguenze (le problematiche ortopediche, la mancanza di un'attività lavorativa dopo il licenziamento subito, il senso di ingiustizia che l'assicurato provava per il decorso negativo dopo la seconda operazione e per le decisioni avverse a livello assicurativo) erano al momento della valutazione peritale ancora presenti e attive, quindi non erano cessati, ragione per cui sempre secondo i criteri ICD10 ogni considerazione temporale viene relativizzata. Anche non prendendo in considerazione questi fattori temporali, che lasciano comunque come detto a mio avviso preferire tuttora la diagnosi di Sindrome da disadattamento (ICD10 F43.22), ritengo che il quadro clinico dell'assicurato fosse assolutamente comunque compatibile con una Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F41.2) e quindi non con un disturbo psichiatrico maggiore. Sia lo stato clinico che le dichiarazioni dell'assicurato sono a mio avviso chiari in tal senso. Il tono dell'umore era orientato al polo negativo, ma non in modo marcato, erano inoltre riferiti tendenza all'irritabilità, disturbi del sonno e ansia non specifica, non erano invece presenti pensieri suicidali o pensieri ricorrenti di morte, né disturbi dell'appetito, non vi erano sentimenti di colpa inappropriati, né era riferita marcata difficoltà a concentrarsi, né marcata alterazione dell'attività psicomotoria, la sua descrizione della giornata inoltre mostrava come l'assicurato fosse in grado di gestirsi autonomamente. Per questo concludevo come "nella situazione specifica relativa all'assicurato i sintomi dell'ansia e della depressione sono ora di lieve intensità e sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così preponderanti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente". In riferimento alla ventilata diagnosi di Sindrome depressiva di entità medio-grave, mi permetto quindi di sottolineare come in presenza solo di due sintomi caratteristici citati dall'ICD10 per l'episodio depressivo, a mio avviso non vi siano i criteri né per porre una diagnosi di Episodio depressivo di media gravità (per il quale ne sono necessari 4), né tantomeno di entità grave (che ne constaterebbe 6). Al riguardo. si può anche sottolineare come già nel certificato medico del Dr. __________ del 26.11.2010 pur in presenza di una sintomatologia, almeno per quanto descritto, ben più rilevante (forte rabbia e deflessione dell'umore netta con idee suicidali), il curante non poneva comunque una diagnosi di episodio depressivo, valutando il quadro clinico come reazione mista ansioso-depressiva. Solo nella successiva presa di posizione del 6.4.2011 il Dr. __________ non escludeva che la diagnosi potesse virare in breve tempo verso una sindrome depressiva persistente di entità medio-grave. A mio avviso tale peggioramento non è avvenuto, in questo sostenuto, oltre che dalla valutazione clinica, anche da quanto riferito dall'assicurato che ammette da ottobre 2010 un miglioramento sintomatologico. In riferimento invece alla diagnosi riferita dal Dr. __________ di Sindrome depressiva persistente occorre sottolineare come la diagnosi di Sindrome affettiva persistente (ICD10 F34, include la Distimia, la Ciclotimia e la Sindrome depressiva persistente non specificata) secondo i criteri di classificazione può essere posta solo dopo che siano trascorsi almeno due anni di umore depresso costante, ma in presenza di un quadro depressivo inferiore al grado lieve. Non può quindi essere considerata una patologia psichiatrica maggiore e il grado di inabilità lavorativa duratura non può indicativamente essere superiore al 20-30%. Il quadro clinico al momento della valutazione peritale era sicuramente compatibile con una simile diagnosi, che potrà però essere posta solo a mio avviso dopo settembre 2012, quindi dopo due anni dall'insorgenza della sintomatologia ansioso-depressiva, ma che non darebbe differenze sostanziali nella valutazione del grado di incapacità lavorativi. Infine mi preme sottolineare come sia le mie considerazioni sui tratti di personalità del peritando che sulle risorse sociali e personali non ottimali fossero soprattutto tese a spiegare le difficoltà che l'assicurato verosimilmente potrebbe incontrare qualora fosse indicata una riqualifica professionale, in caso di inabilità lavorativa duratura nel proprio lavoro per ragioni non psichiatriche. Per concludere non posso evidentemente spiegare la discrepanza tra la mia valutazione e la vostra decisione fnale, mi limito comunque a considerare e a ribadire che valuto l'incapacità lavorativa non superiore al 30%.” (doc. VIII1). Infine, il Dr. __________ il 12 giugno 2012 si è riconfermato nella propria valutazione, in particolare rilevando che sarebbero – a suo dire – trascorsi interamente i due anni richiesti dall’ICD10 per modificare la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (doc. S). Il medico curante ha rilevato poi la presenza di più di due sintomi caratteristici di una sindrome depressiva di entità medio-grave e confermato come la problematica dell’assicurato sia da inquadrare all’interno di un disturbo psichiatrico maggiore (doc. S). In data 20 giugno 2012 il Dr. __________ ha ribadito la correttezza della propria valutazione peritale (doc. XVI 2). Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che nella STCA 32.2007.323 del 4 febbraio 2009, concernente un altro assicurato, lo specialista in psichiatria incaricato dall’amministrazione di svolgere una perizia aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione inabile al lavoro al 50%. In corso di causa, quell’assicurato aveva, per contro, prodotto un referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui privatamente consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2), patologia che comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale incapacità lavorativa. In quell’occasione, il TCA aveva chiesto sia agli specialisti consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di spiegare in cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e grave. Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in base al sistema diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, moderato oppure grave. I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i seguenti:
- depressione del tono dell’umore;
- riduzione dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;
- diminuita attività;
- ridotta capacità di provare piacere e interesse;
- l’umore varia poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze. Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento a quanto da lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera 2007, il perito era giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente compromessi, ma non in misura completa.” Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che, fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da considerare abile al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo ricorrente da una gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in sede di revisione. Il TCA rileva che nella classificazione medica delle diagnosi ICD-10-GM 2010 – lista sistematica – versione italiana (agosto 2011) pubblicata dall’UFS, per quanto riguarda il disturbo depressivo ricorrente viene indicato quanto segue: " F32.- Episodio depressivo Negli episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1) o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente presenta abbassamento del tono dell'umore, riduzione dell'energia e decremento dell'attività. Sono compromessi la capacità di provare piacere, l'interesse e la concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito e diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di colpa e di inutilità. L'abbassamento del tono dell'umore si modifica scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle circostanze e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come la perdita dell'interesse e dei sentimenti piacevoli, il risveglio mattutino parecchie ore prima del solito, il peggioramento mattutino della depressione, il rallentamento psicomotorio accentuato, l'agitazione, la perdita dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione della libido. In relazione al numero ed alla gravità dei sintomi, un episodio depressivo puo essere classificato come lieve, di media gravità o grave. Incl.: singoli episodi di:
• reazione depressiva
• depressione psicogena
• depressione reattiva (F32.0, F32.1, F32.2) Escl.: disturbi dell'adattamento (F43.2) se associati a disturbi della condotta descritti in (F91.-, F92.0) depressione ricorrente (F33.-) F32.0 Episodio depressivo lieve Sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a causa di essi, ma e in grado di continuare la maggior parte delle sue attività abituali. F32.1 Episodio depressivo di media gravità Sono in genere presenti quattro o piu dei sintomi sopraindicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le sue attività abituali. F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e atti suicidari ed è in genere presente un certo numero di sintomi somatici. Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione agitata Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione maggiore Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con rischio vitale F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi psicotici Episodio depressivo simile a quello descritto in F32.2, ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo psicomotorio o stupor, così gravi da rendere impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di morte per suicidio, disidratazione ed inedia. Le allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui all'umore. Singolo episodio di:
• depressione maggiore con sintomi psicotici
• psicosi depressiva psicogena
• depressione psicotica
• psicosi depressiva reattiva F32.8 Episodi depressivi di altro tipo Singoli episodi di depressione mascherata S.A.I. Depressione atipica F32.9 Episodio depressivo non specificato Disturbo depressivo S.A.I. Depressione S.A.I.” Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal perito del SAM, Dr. __________. Per quanto riguarda l’inizio della sintomatologia non può essere condivisa la valutazione del ricorrente quando sostiene che, al momento della decisione dell’UAI, erano trascorsi già due anni dall’inizio dell’evento (doc. I, pag. 8). Il perito Dr. __________ ha indicato nell’anamnesi medica che “ subito dopo il licenziamento ” avvenuto nell’ottobre 2010, il paziente ha iniziato a soffrire di una sintomatologia ansioso-depressiva rilevante con necessità di presa a carico specialistica (doc. AI 64-46, VIII1). Questa conclusione è corroborata dalla perizia del 6 agosto 2010, svolta per conto della __________, dal Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nella quale il medico non menzionava alcuna patologia psichiatrica (doc. AI 25-6). Mentre nel rapporto del 6 settembre 2010 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, veniva riportato che “ il paziente mi appariva anche molto preoccupato per il suo futuro, dato che essendo rimasto inabile al lavoro durante diversi mesi a seguito dei problemi ortopedici, ha perso pure il diritto di abitare nell’appartamento del personale nell’albergo per il quale lavorava; in questo contesto gli ho pure raccomandato di consultare uno specialista in psichiatria ” (doc. AI 25-2). In data 14 ottobre 2010 si è quindi svolto il primo colloquio presso il Dr. Mich__________ e la Dr.ssa __________ (doc. AI 37-3). Alla luce di quanto sopra, l’inizio della patologia psichiatrica è da ricondurre al più presto al mese di settembre 2010. Al momento della visita peritale, avvenuta il 29 settembre 2011 non erano dunque ancora trascorsi due anni. Per quanto riguarda invece la diagnosi posta e la valutazione della capacità lavorativa residua il TCA ritiene convincenti le conclusioni a cui è giunto il perito Dr. __________. Richiamata la giurisprudenza poc’anzi citata e in considerazione del numero (due secondo il Dr. __________) e della gravità dei sintomi psicopatologici presenti, questo Tribunale può fare propria la valutazione del perito che ha escluso una psicopatologia maggiore e ha posto la diagnosi di “ Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22) ”. Questa patologia psichiatrica è da ritenersi minore e corrisponde per definizione a un quadro clinico, i cui sintomi depressivi e ansiosi non sono di entità tale da giustificare una diagnosi depressiva o ansiosa a sé stante (cfr. risposta dei periti del SAM dell’11 ottobre 2012, doc. XXIII). Al riguardo va peraltro rilevato che questa diagnosi era stata posta nel primo referto del 26 novembre 2010 (doc. AI 39-2) anche dal Dr. __________ il quale l’ha poi modificata nella relazione medica del 22 febbraio 2012, in “ Sindrome depressiva persistente di entità media-grave” (doc. AI 75-47) per un presunto peggioramento dello quadro clinico. Il perito Dr. __________ ha però negato tale peggioramento ed ha riferito di un “ miglioramento sintomatologico ” da ottobre 2010 sulla base della valutazione clinica che dalle dischiarazioni dell’assicurato (doc. VIII1). In data 25 giugno 2012 i periti SAM, sulla base delle valutazioni sia del Dr. __________ che del Dr. __________ hanno quindi confermato la valutazione peritale del 5 gennaio 2012 (doc.XVI 1+3). Il ricorrente ha infine prodotto un ultimo scritto datato 12 novembre 2012 del Dr. __________, nel quale lo specialista ha però espresso unicamente delle considerazioni critiche sulle domande poste da questa Corte ai periti del SAM, senza aggiungere null’altro dal profilo medico (doc. U). 2.6.4. Quanto infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”. Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249). Nel referto peritale del 5 gennaio 2012 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________, hanno indicato che dal punto di vista reumatologico nella sua professione vi è una capacità lavorativa del 30% dal mese di giugno 2010 (sei mesi dall’intervento all’anca destra, 11 dicembre 2009), per quanto riguarda la patologia neurologica la capacità lavorativa è del 60% dall’estate 2010, mentre per patologia psichiatrica l’abilità è del 70% dal settembre 2011. Complessivamente è stata indicata una capacità lavorativa del 30% da giugno 2010 nella precedente attività lavorativa. Secondo i periti del SAM “ le varie incapacità lavorative non vanno sommate, bensì integrat e” (doc. AI 64-25). In un’attività lavorativa adeguata __________ è abile pienamente dal punto di vista reumatologico da giugno 2010. La capacità lavorativa è invece dell’80% dall’estate 2010 per la problematica neurologica, mentre per la patologia psichiatrica la capacità è del 70% dal settembre 2011. Globalmente la capacità lavorativa è stata fissata all’80% (doc. AI 64-25), poi corretta al 70%, dai periti del SAM (cfr. annotazione dei medici del SMR, Dr. __________ e della Dr.ssa __________ dell’11 maggio 2012, doc. VIII2, e scritto dell’8 maggio 2012 della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ del SAM). Il 27 settembre 2012 il TCA ha interpellato il SAM per le seguenti precisazioni: " (…) Nel referto peritale pluridisciplinare del 5 gennaio 2012 è stata svolta una valutazione reumatologica (Dr. __________) una valutazione neurologica (Dr. __________) e una psichiatrica (Dr. __________). Dal profilo reumatologico il Dr. __________ha posto la diagnosi illustrata a pagina 21 e ritenuto l’assicurato pienamente abile in un’attività adeguata medio-leggera. Per quanto riguarda la patologia neurologica, il Dr. __________ha diagnosticato una “ Lieve radicolopatia C6 destra. Lieve tremore essenziale famigliare ” e valutato RI 1 abile all’80% in un’occupazione adeguata. Infine, dal punto di vista della patologia psichiatrica, il Dr. __________, ha posto la diagnosi di “ Sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22) ” e indicato un’abilità lavorativa almeno del 70% (doc. AI 64-49). Con la presente la invitiamo a chiarirci quanto segue:
1) La valutazione globale del 70% (inizialmente veniva indicato l’80%, poi corretto con lo scritto dell’8 maggio 2012) è avvenuta dopo una ponderata discussione collegiale tra tutti i periti esperti ?
2) Vogliate per cortesia motivarci nel dettaglio come siete giunti alla valutazione globale del 70%. In particolare, per quanto riguarda la questione della cumulabilità o meno dei gradi d’inabilità lavorativa dal profilo neurologico e psichiatrico” (doc. XX). L’11 ottobre 2012 il SAM ha fornito la seguente risposta sottoscritta dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________, nonché dai periti specialisti interpellati, Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________: " In riferimento alla sua richiesta del 27 settembre 2012, con la presente provvediamo a chiarire la nostra valutazione globale d’incapacità lavorativa del 70% in un’attività lavorativa adatta per quanto concerne il summenzionato A., come già attestato nel nostro scritto dell’8.5.2012. La capacità lavorativa del 70% in un’attività lavorativa leggera e adatta, che richiede solo sforzi fisici lievi con gli arti superiori, permetta una posizione ergonomica della colonna cervicale senza movimenti ripetitivi soprattutto all’arto superiore ds. è giustificata innanzitutto dal fatto che la patologia psichiatrica è da considerarsi minore, come ben spiegato nel consulto del Dr. med. __________. Solitamente le patologie psichiatriche minori non vanno sommate alle patologie somatiche, in quanto le risorse preesistenti non vengono significativamente compromesse. La diagnosi psichiatrica posta di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) corrisponde per definizione a un quadro clinico, in cui i sintomi depressivi e ansiosi non sono di entità tale da giustificare una diagnosi depressiva o ansiosa a sé stante. Inoltre, non si tratta di condizione che presuppone un’incapacità lavorativa duratura. Questo fatto avvalora la nostra valutazione di non cumulabilità dell’incapacità lavorativa d’ordine psichiatrico con le patologie somatiche. Facciamo pure notare che nel suo consulto il Dr. med. __________ si è espresso circa la capacità lavorativa, ritenendo l’A. abile al lavoro nella misura di almeno il 70%, quindi non escludendo egli stesso che dal punto di vista psichiatrico l’A. possa raggiungere anche una capacità lavorativa maggiore. Tutto questo ci ha portato a ritenere che le varie incapacità lavorative non vanno sommate, bensì integrate. Per quanto concerne il tremore di tipo posizionale e d’azione di bassa ampiezza e bassa frequenza, con lieve difficoltà nell’utilizzo di attrezzi non incide nel caso di un’attività lavorativa, in cui non debba essere ammessa in campo una manualità fine o precisione. Ricordiamo inoltre che, come descritto dal nostro consulente Dr. med. J. Karau, per quanto concerne invece la radicolopatia C6 a ds. può essere presa in considerazione un’infiltrazione peridurale della radice C6 a ds. con regressione di tale sintomatologia. Un ulteriore dato che ci ha indotto a ritenere che le incapacità lavorativa d’ordine neurologico e psichiatrico non vanno sommate, bensì integrate. Concludendo, dunque, non possiamo far altro che confermare quanto già attestato e riportato nel nostro scritto dell’8.5.2012” (doc. XXIII). Alla luce di queste precisazioni il TCA non ha ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti. Nella sentenza 9C_330/2012 del 7 settembre 2012 l’Alta Corte ha peraltro ribadito che una valutazione medica, scaturita dopo ponderata discussione collegiale fra tutti gli esperti interessati, di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice, tanto meno in assenza di convincente smentita specialistica. In conclusione, rispecchiando la valutazione del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto riferimento. Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al 30% ma è da considerare abile al lavoro al 70% in attività adeguate. 2.7. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010. 2.7.1. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 53’217.-- nel 2010. Il datore di lavoro, da parte sua, ha indicato un importo mensile di fr. 3'383.-- per tredici mensilità (pari a fr. 43'979.-- annui) (doc. AI 30-1). Nelle annotazioni dell’8 novembre 2010 l’UAI indicava che dall’estratto dei contributi AVS emergevano importi superiori a quelli indicati dal datore di lavoro (doc. AI 28-1). L’amministrazione ha quindi calcolato un importo di fr. 51'810.-- nel 2008 e di fr. 53'217.-- nel 2010, importo peraltro più favorevole all’assicurato. 2.7.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007). La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che: " 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). L’assicurato, quale ausiliario di manutenzioni / tuttofare presso un albergo, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 53’217.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 47'548,8, cfr. Tabella TA1 p.to 55-56 “ Servizi di alloggio e ristorazione ”, livello di qualifica 4, fr. 3’810.-- X 12 mesi = 45'720.-- riportato su 41.6). Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008. 2.7.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%). In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% . In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando: " Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente. A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo. Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore). In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione. Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b). Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni. Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%. Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute). La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3). Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.) 2.7.4. In concreto, l’amministrazione ha applicato la riduzione del 7% per attività leggere e del 5% per ragioni sociali (doc. AI 67-2). In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa: " Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)." Nella presente fattispecie anche volendo applicare una riduzione del 10% per attività leggere – alla luce della giurisprudenza esposta al consid. 2.7.3 – al quale va poi aggiunto il 5% per ragioni sociali, per una riduzione complessiva del 15%, il grado d’invalidità sarebbe inferiore al 40%. Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr . 61'164.48 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 36'392.86 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 53'217.-- (consid. 2.7.1.) emerge un tasso d’invalidità del 31,6% arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità come stabilito dall’amministrazione. Va precisato che l’amministrazione nella decisione impugnata aveva erroneamente considerato un’incapacità lavorativa in attività adeguate del 25%, invece che del 30%, come poi indicato in sede di risposta di causa (cfr. doc. VIII 1-2). 2.8. L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica psichiatrica e attitudinale / valetudinaria, nonché l’audizione di alcuni testi (doc. I, pag. 13, 14, doc. XIV). Va qui ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici. Nella misura in cui l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato la sua decisione formale del 27 febbraio 2012 merita quindi conferma. 2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.10.). Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso: " (...) Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo. Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali. (...) Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo. Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)" 2.10. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (doc. I; V+bis). Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Dalle tavole processuali si evince che il ricorrente, celibe, vive grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. V+bis). In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa. L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento. Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007). Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti