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32.2012.41

Rendita temporanea. Contestazione della perizia multidisciplinare attestante un miglioramento della situazione valetudinaria. Perizia confermata dal TCA

Ticino · 2012-01-06 · Italiano TI
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Rendita temporanea. Contestazione della perizia multidisciplinare attestante un miglioramento della situazione valetudinaria. Perizia confermata dal TCA

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29

bis

è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5.

Nel caso in esame, dopo una prima valutazione ad opera del SMR (doc.

AI 27), l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM.

Dal referto, datato 10 gennaio 2011 (doc. AI 66), risulta che i periti hanno fatto

capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),

reumatologica (dr. __________), e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti

diagnosi:

"

(…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Sindrome dolorosa residua multifattoriale a livello del

bacino, degli arti inferiori e della colonna vertebrale con/su:

-     pregressa frattura dell'anello

pelvico con frattura dei rami ischio e ileopubico a ds., frattura dell'osso

sacro a ds. ed apertura dell'articolazione sacroiliaca sin., 31.7.2007,

-     pregresso avvitamento sacroiliaco ds.,

9.8.2007,

-     ipercaptazione a livello

delle due articolazioni sacroiliache distali della sinfisi pubica (scintigrafia

del 15.6.2010),

-     possibile irritazione della radice S2

a ds.

5.2      Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Obesità (BMI ca. 31 kg/m

2

).

Disliepidemia

Sospetta incontinenza urge e stress. (….)" (doc.

AI 66/16-17)

Per

quanto riguarda la valutazione psichiatrica, la specialista, dr. __________,

dopo aver esposto una dettagliata anamnesi e descritto lo status psichico, ha

diagnosticato una sindrome mista ansiosa depressiva (ICD 10: F 41.2) ed una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 45.4). Egli ha poi proceduto

alla seguente valutazione:

"

(…)

L'assicurata presenta una diagnosi di sindrome mista

ansioso depressiva e una sindrome somatoforme da dolore persistente. L'intera

sintomatologia è da essere interpretata come la conseguenza dell'incidente

avvenuto nel mese di agosto del 2007.

Per quanto concerne la sintomatologia ansioso

depressiva, si può ipotizzare che tale quadro è insorto come una sua difficoltà

di metabolizzazione della perdita della capacità di prestanza fisica e alla

perdita del ruolo lavorativo; oltre ad un meccanismo biologico dovuto al dolore

cronico che presenta. Va considerato che l'assicurata ha "usato" la sua

prestanza fisica e la sua capacità di lavoro come un modo per superare ostacoli

psicologici.

La sindrome da dolore persistente adempie i criteri di

Förster in quanto sufficientemente intensa, cronica e resistente ai

trattamenti. Inoltre si constata una comorbidità psichica e una tendenza dell'assicurata

a somatizzare i conflitti intrapsichici." (doc. AI 66/35)

Il

perito ha concluso per un’incapacità al lavoro pari al 20% dall’inizio del

2008, giustificata dal fatto che lo stato d’ansia e d’angoscia (unita alla sintomatologia

algica e motoria) rendono l’assicurata lenta, discontinua, con una maggiore imprecisione

e una minore caricabilità davanti ad ogni attività lavorativa. Il dr. __________

ha ritenuto esigibile che l’assicurata si sottoponga ad un trattamento

specialistico psichiatrico, psicoterapico e psicofarmacologico per metabolizzare

meglio la perdita subito dopo l’indicente e per evitare un peggioramento clinico.

Sotto

il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia,

nel suo rapporto al SAM del 23 novembre 2011, poste la succitate diagnosi

d’ordine reumatologico, ha proceduto ad un dettagliato esame medico, concludendo

per una totale incapacità lavorativa

quale

parrucchiera. I

n attività rispettose dei

limiti funzionali e di carico da lui descritti in perizia, ha

concluso:

"

(…)

L'assicurata non è più in grado di svolgere un'attività

pesante a mediamente pesante e nemmeno un'attività che richieda posizioni

statiche prolungate particolarmente in piedi come il lavoro di parrucchiera,

venditrice, cassiera, cameriera e simili. In un'attività leggera,

prevalentemente sedentaria (per esempio impiegata in un call center), con

possibilità di alzarsi e cambiare posizione di tanto in tanto, l'assicurata è

abile al lavoro in una misura variabile dal 50 al 60% a seconda del tipo di

attività. Questa percentuale deve tener conto di un tempo verosimilmente

ridotto ma anche di un rendimento ridotto e va dunque inteso come combinazione

fra tempo e rendimento. (…)"

(doc. AI 66/30)

Da ultimo,

l’aspetto neurologico è

stato esaminato dal dr. __________. Il citato specialista FMH in neurologia,

nel suo rapporto al SAM del 13 dicembre 2010, esaminata la documentazione

medica agli atti e dopo un’attenta valutazione non ha riscontrato alcun causa

neurologica dei dolori accusati e dell’incontinenza sfintera. Non ha di

conseguenza attestato alcuna incapacità lavorativa.

Infine, il SAM non ha ritenuto l’incontinenza urinaria influente

sulla capacità lavorativa per le attività rispettose dei limiti descritti dal

perito reumatologo.

Alla

luce dei singoli consulti specialistici, procedendo ad una valutazione della

capacità lavorativa globale, i periti del SAM hanno valutato l’assicurata

inabile al 100% nella sua abituale attività di parrucchiera dal 31 luglio 2007,

ma abile al 55% nella in attività adeguate rispettose dei limiti fisici

elencati in perizia a partire dal 1° agosto 2008 (un anno dall’infortunio).

L’assicurata

contesta la succitata valutazione medico-teorica, sostenendo, sulla base di

documentazione medica prodotta, una totale inabilità lavorativa in qualsiasi

attività.

2.6.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;

Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logi-che e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.

453).

In una

sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 p. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA

U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007

).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'

art. 44

LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al

valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in

DTF 136 V 376 il Tribunale Federale

ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare

come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase

non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento

medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e

alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur.

Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicura-zione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale

ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr.

E. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile

2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Va poi evidenziato

che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7.

Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in

materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF

9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto

riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale,

questo

TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita

e convincente perizia del SAM.

Gli

specialisti esterni hanno debitamente considerato tutte le affezioni

invalidanti di cui l’assicurata è affetta e proceduto, dopo un’attenta analisi

dei dati oggetti e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la residua

capacità lavorativa.

I

periti del SAM, tenuto conto delle valutazioni specialistiche, sono giunti ad

una conclusione logica, priva di contraddizioni e condivisibile circa una

residua capacità lavorativa globale del 55% in attività adeguate rispettose dei

limiti funzionali elencati, con decorrenza dal 1° agosto 2008.

La

dettagliata ed approfondita valutazione specialistica, effettuata dopo accertamenti

pluridisciplinari ambulatoriali sull’ar-co di cinque giorni, non è stata smentita

da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo

convincente una diversa portata invalidante delle affezioni diagnosticate o un

peggioramento delle stesse rispetto a quanto valutato in sede peritale o

comunque elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati

dai rispettivi specialisti del SAM.

L’assicurata

fa riferimento al rapporto 6 ottobre 2011 della Clinica __________, reparto

neurologia (doc. AI 89/2), ed al rapporto 15 novembre 2011 del dr. __________

(doc. AI 89/6) per contestare la valutazione medica globale eseguita dal SAM e

recepita dall’Ufficio AI con la decisione contestata. Come rettamente

evidenziato nelle annotazioni 6 dicembre 2011 del SMR (doc. AI 91), la succitata

documentazione non evidenzia una situazione clinica modificata rispetto alla

perizia SAM. La problematica urinaria esposta dalla __________ come pure la

problematica algica al bacino evidenziata dal dr. __________ sono state debitamente

tenute in considerazione nella perizia pluridisciplinare. I medici del SMR

hanno poi pertinentemente rilevato che le disfunzioni legate all’instabilità

dell’anello pelvico (conseguenza dell’infortunio del 2007) sono state

debitamente considerate nella valutazione reumatologica del dr. __________

(cfr. p. 5 della perizia). Inoltre, il disturbo urinario è stato correttamente

ritenuto non idoneo a compromettere la capacità lavorativa residua.

Nemmeno le altre certificazioni prodotte in sede ricorsuale

permettono a questa Corte di scostarsi dalle conclusioni peritali, come del

resto rilevato nelle annotazioni 21 febbraio 2012 e 13 marzo 2012 del SMR (doc.

IVbis e VIIIbis).

In

particolare, il rapporto 18 ottobre 2011 del dr. __________, medico curante, in

cui viene contestata la valutazione del SAM, non contiene elementi che permettono

di mettere in dubbio la fedefacenza della perizia multidisciplinare. Non solo,

ma le dolenze descritte sono state debitamente considerate nei diversi referti

specialistici. Certo che nel citato scritto il medico curante ha fatto presente

una valutazione specialistica urologica in corso con ulteriori approfondimenti

neurologici a livello delle pelvi che verosimilmente dovrebbe rilevare come

“i

disturbi dell’apparato vescicale (ed ano-rettale) siano la conseguenza del

trauma, il che deve far propendere ad avvalorare l’origine traumatica anche per

i dolori della regione sacro-iliaca (versus sindrome somatoforme)”

(doc.

E). Determinante è tuttavia che la sintomatologia sia a livello del bacino che della

regione sacro-iliaca sono stati considerati e valutati nella perizia SAM, in

particolare dal perito reumatologo.

Altrettanto

non rilevante ai fini dell’esito della presente vertenza è la seconda lettera

del medico curante datata 30 gennaio 2012 poiché sostanzialmente ribadisce

quanto esposto nel suo precedente scritto. Occorre poi evidenziare che i disturbi

soggettivi descritti dall’assicurata in una separata tabella, allegata al succitato

scritto di gennaio 2012, corrispondono nella sostanza a quelli a suo tempo indicati

in sede di perizia multidisciplinare.

Per

quel che concerne la valutazione globale, va fatto presente che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i

singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è

una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette

in discussione (cfr. STFA 338/01 del 4 settembre 2001 pubblicata in RDAT 2002 I

no. 72 p. 485, confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I

606/03).

Nel

caso in esame, i periti del SAM, tenuto conto delle diverse incapacità lavorative,

hanno valutato una capacità globale del 55% in attività adeguate.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze della perizia del SAM, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati),

che l'assicurata dal 1° agosto 2008 e

sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento –

che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con

riferimenti) –

è abile

al 55%

in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati in perizia.

In

questo contesto, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti

per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento,

senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii

). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d).

2.8   Per quel che concerne

l’aspetto economico, nel rapporto 23 marzo 2011 il consulente in integrazione

professionale, tenendo conto delle limitazioni fisiche risultanti dalla perizia

SAM, ha considerato dati i presupposti per un aiuto al collocamento (doc. AI

69).

In merito al

la determinazione del grado d’invalidità,

l’Ufficio AI ha rettamente raffrontato il reddito da parrucchiera indipendente

(reddito da valida) con il reddito ipotetico evinto dai dati statistici

salariali relativi ad

attività

direttamente accessibili alla ricorrente, di tipologia semplice e leggera

tipiche del settore secondario e terziario non qualificati (reddito da

invalida).

Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STF I 149/06 consid.

7.2 del 4 ottobre 2006; STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del

principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe

l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’

obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario,

in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid.

4a e

sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad

un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3 e

del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per

stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe

percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

.

Nel

caso in esame, il reddito da valida di fr. 42'598.-- è stato determinato

sulla base del reddito aziendale

tassato nei periodi

fiscali (precedenti all’insorgenza del danno alla salute) 2004 - 2006,

aggiornato al 2010.

In

proposito va ricordato che

ai fini della determinazione del reddito da valido di un indipendente,

la

giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti

negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (cfr. AJP 1999 p. 484 e

confermata in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr fra le tante, STCA

32.2010.111 dell’11 ottobre 2010 consid. 2.7.3).

Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza,

lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Nella

fattispecie concreta,

conformemente alla citata giurisprudenza e come si

evince dalla decisione contestata, l’am- ministrazione ha utilizzato

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un

salario statistico di fr. 52'887,94. L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una

residua capacità lavorativa dell’ 55% e di riduzione del reddito per circostanze

personali dell’8%, determinando in tal modo un reddito da invalida di fr. 26'761.--.

Dal

raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 37% non pensionabile,

motivo per cui la rendita è stata rettamente soppressa con effetto al 1° novembre

2008, tre mesi dopo il miglioramento della situazione valetudinaria (ex art.

88a cpv. 1 OAI), attestato dal SAM al 1° agosto 2008.

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso

va respinto.

2.9.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.07.2012 32.2012.41 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.07.2012 32.2012.41 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.07.2012 32.2012.41

Rendita temporanea. Contestazione della perizia multidisciplinare attestante un miglioramento della situazione valetudinaria. Perizia confermata dal TCA

Raccomandata Incarto n. 32.2012.41 BS /sc Lugano 24 luglio 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2012 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 6 gennaio 2012 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, classe 1961 e precedentemente attiva quale parrucchiera indipendente, nell’ottobre 2008 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito degli esiti da infortunio occorso il 31 luglio 2007 (doc. AI 1). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una valutazione del 12 ottobre 2009 a cura del Servizio medico regionale (SMR) ed una perizia multidisciplinare del 6 gennaio 2011 eseguita dal Servizio di accertamento medico (SAM), con decisione 6 gennaio 2011 (preavvisata il 20 settembre 2011) l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera per il periodo 1° luglio 2008 – 31 ottobre 2008 non presentando l’assicurata successivamente a tale data un grado d’invalidità di grado pensionabile. 1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dello RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera con effetto dal 1° luglio 2008. In via subordinata chiede l’esecuzione di una perizia medica multidisciplinare e, in via ancora più subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per eseguire nuovi ed ulteriori accertamenti medici e di emettere una nuova decisione. Sostanzialmente l’insorgente, fondandosi su documentazione medica prodotta, contesta la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa operata dall’amministrazione. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo. 1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione impugnata. 1.5.   Su richiesta del TCA, in data 7 marzo 2012 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di causa (VI) ed il 15 marzo 2012 l’Ufficio AI ha inoltrato ulteriori osservazioni (VII). considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata). Nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita (intera) anche dopo il  1° novembre 2008. 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). 2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che s e il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29 bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). 2.5. Nel caso in esame, dopo una prima valutazione ad opera del SMR (doc. AI 27), l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 10 gennaio 2011 (doc. AI 66), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), e neurologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi: " (…) 5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4). Sindrome dolorosa residua multifattoriale a livello del bacino, degli arti inferiori e della colonna vertebrale con/su:

-     pregressa frattura dell'anello pelvico con frattura dei rami ischio e ileopubico a ds., frattura dell'osso sacro a ds. ed apertura dell'articolazione sacroiliaca sin., 31.7.2007,

-     pregresso avvitamento sacroiliaco ds., 9.8.2007,

-     ipercaptazione a livello delle due articolazioni sacroiliache distali della sinfisi pubica (scintigrafia del 15.6.2010),

-     possibile irritazione della radice S2 a ds. 5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Obesità (BMI ca. 31 kg/m 2). Disliepidemia Sospetta incontinenza urge e stress. (….)" (doc. AI 66/16-17) Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, la specialista, dr. __________, dopo aver esposto una dettagliata anamnesi e descritto lo status psichico, ha diagnosticato una sindrome mista ansiosa depressiva (ICD 10: F 41.2) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 45.4). Egli ha poi proceduto alla seguente valutazione: " (…) L'assicurata presenta una diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva e una sindrome somatoforme da dolore persistente. L'intera sintomatologia è da essere interpretata come la conseguenza dell'incidente avvenuto nel mese di agosto del 2007. Per quanto concerne la sintomatologia ansioso depressiva, si può ipotizzare che tale quadro è insorto come una sua difficoltà di metabolizzazione della perdita della capacità di prestanza fisica e alla perdita del ruolo lavorativo; oltre ad un meccanismo biologico dovuto al dolore cronico che presenta. Va considerato che l'assicurata ha "usato" la sua prestanza fisica e la sua capacità di lavoro come un modo per superare ostacoli psicologici. La sindrome da dolore persistente adempie i criteri di Förster in quanto sufficientemente intensa, cronica e resistente ai trattamenti. Inoltre si constata una comorbidità psichica e una tendenza dell'assicurata a somatizzare i conflitti intrapsichici." (doc. AI 66/35) Il perito ha concluso per un’incapacità al lavoro pari al 20% dall’inizio del 2008, giustificata dal fatto che lo stato d’ansia e d’angoscia (unita alla sintomatologia algica e motoria) rendono l’assicurata lenta, discontinua, con una maggiore imprecisione e una minore caricabilità davanti ad ogni attività lavorativa. Il dr. __________ ha ritenuto esigibile che l’assicurata si sottoponga ad un trattamento specialistico psichiatrico, psicoterapico e psicofarmacologico per metabolizzare meglio la perdita subito dopo l’indicente e per evitare un peggioramento clinico. Sotto il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 23 novembre 2011, poste la succitate diagnosi d’ordine reumatologico, ha proceduto ad un dettagliato esame medico, concludendo per una totale incapacità lavorativa quale parrucchiera. I n attività rispettose dei limiti funzionali e di carico da lui descritti in perizia, ha concluso: " (…) L'assicurata non è più in grado di svolgere un'attività pesante a mediamente pesante e nemmeno un'attività che richieda posizioni statiche prolungate particolarmente in piedi come il lavoro di parrucchiera, venditrice, cassiera, cameriera e simili. In un'attività leggera, prevalentemente sedentaria (per esempio impiegata in un call center), con possibilità di alzarsi e cambiare posizione di tanto in tanto, l'assicurata è abile al lavoro in una misura variabile dal 50 al 60% a seconda del tipo di attività. Questa percentuale deve tener conto di un tempo verosimilmente ridotto ma anche di un rendimento ridotto e va dunque inteso come combinazione fra tempo e rendimento. (…)" (doc. AI 66/30) Da ultimo, l’aspetto neurologico è stato esaminato dal dr. __________. Il citato specialista FMH in neurologia, nel suo rapporto al SAM del 13 dicembre 2010, esaminata la documentazione medica agli atti e dopo un’attenta valutazione non ha riscontrato alcun causa neurologica dei dolori accusati e dell’incontinenza sfintera. Non ha di conseguenza attestato alcuna incapacità lavorativa. Infine, il SAM non ha ritenuto l’incontinenza urinaria influente sulla capacità lavorativa per le attività rispettose dei limiti descritti dal perito reumatologo. Alla luce dei singoli consulti specialistici, procedendo ad una valutazione della capacità lavorativa globale, i periti del SAM hanno valutato l’assicurata inabile al 100% nella sua abituale attività di parrucchiera dal 31 luglio 2007, ma abile al 55% nella in attività adeguate rispettose dei limiti fisici elencati in perizia a partire dal 1° agosto 2008 (un anno dall’infortunio). L’assicurata contesta la succitata valutazione medico-teorica, sostenendo, sulla base di documentazione medica prodotta, una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività. 2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logi-che e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 453). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 p. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicura-zione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi: (a livello amministrativo) - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1), - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2), - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3), - rafforzamento dei diritti di partecipazione: -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93); -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446); (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza) In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011). Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Infine, se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia del SAM. Gli specialisti esterni hanno debitamente considerato tutte le affezioni invalidanti di cui l’assicurata è affetta e proceduto, dopo un’attenta analisi dei dati oggetti e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la residua capacità lavorativa. I periti del SAM, tenuto conto delle valutazioni specialistiche, sono giunti ad una conclusione logica, priva di contraddizioni e condivisibile circa una residua capacità lavorativa globale del 55% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati, con decorrenza dal 1° agosto 2008. La dettagliata ed approfondita valutazione specialistica, effettuata dopo accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali sull’ar-co di cinque giorni, non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa portata invalidante delle affezioni diagnosticate o un peggioramento delle stesse rispetto a quanto valutato in sede peritale o comunque elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti del SAM. L’assicurata fa riferimento al rapporto 6 ottobre 2011 della Clinica __________, reparto neurologia (doc. AI 89/2), ed al rapporto 15 novembre 2011 del dr. __________ (doc. AI 89/6) per contestare la valutazione medica globale eseguita dal SAM e recepita dall’Ufficio AI con la decisione contestata. Come rettamente evidenziato nelle annotazioni 6 dicembre 2011 del SMR (doc. AI 91), la succitata documentazione non evidenzia una situazione clinica modificata rispetto alla perizia SAM. La problematica urinaria esposta dalla __________ come pure la problematica algica al bacino evidenziata dal dr. __________ sono state debitamente tenute in considerazione nella perizia pluridisciplinare. I medici del SMR hanno poi pertinentemente rilevato che le disfunzioni legate all’instabilità dell’anello pelvico (conseguenza dell’infortunio del 2007) sono state debitamente considerate nella valutazione reumatologica del dr. __________ (cfr. p. 5 della perizia). Inoltre, il disturbo urinario è stato correttamente ritenuto non idoneo a compromettere la capacità lavorativa residua. Nemmeno le altre certificazioni prodotte in sede ricorsuale permettono a questa Corte di scostarsi dalle conclusioni peritali, come del resto rilevato nelle annotazioni 21 febbraio 2012 e 13 marzo 2012 del SMR (doc. IVbis e VIIIbis). In particolare, il rapporto 18 ottobre 2011 del dr. __________, medico curante, in cui viene contestata la valutazione del SAM, non contiene elementi che permettono di mettere in dubbio la fedefacenza della perizia multidisciplinare. Non solo, ma le dolenze descritte sono state debitamente considerate nei diversi referti specialistici. Certo che nel citato scritto il medico curante ha fatto presente una valutazione specialistica urologica in corso con ulteriori approfondimenti neurologici a livello delle pelvi che verosimilmente dovrebbe rilevare come “i disturbi dell’apparato vescicale (ed ano-rettale) siano la conseguenza del trauma, il che deve far propendere ad avvalorare l’origine traumatica anche per i dolori della regione sacro-iliaca (versus sindrome somatoforme)” (doc. E). Determinante è tuttavia che la sintomatologia sia a livello del bacino che della regione sacro-iliaca sono stati considerati e valutati nella perizia SAM, in particolare dal perito reumatologo. Altrettanto non rilevante ai fini dell’esito della presente vertenza è la seconda lettera del medico curante datata 30 gennaio 2012 poiché sostanzialmente ribadisce quanto esposto nel suo precedente scritto. Occorre poi evidenziare che i disturbi soggettivi descritti dall’assicurata in una separata tabella, allegata al succitato scritto di gennaio 2012, corrispondono nella sostanza a quelli a suo tempo indicati in sede di perizia multidisciplinare. Per quel che concerne la valutazione globale, va fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA 338/01 del 4 settembre 2001 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 p. 485, confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03). Nel caso in esame, i periti del SAM, tenuto conto delle diverse incapacità lavorative, hanno valutato una capacità globale del 55% in attività adeguate. Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia del SAM, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata dal 1° agosto 2008 e sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento – che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti) – è abile al 55% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati in perizia. In questo contesto, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 2.8   Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 23 marzo 2011 il consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni fisiche risultanti dalla perizia SAM, ha considerato dati i presupposti per un aiuto al collocamento (doc. AI 69). In merito al la determinazione del grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha rettamente raffrontato il reddito da parrucchiera indipendente (reddito da valida) con il reddito ipotetico evinto dai dati statistici salariali relativi ad attività direttamente accessibili alla ricorrente, di tipologia semplice e leggera tipiche del settore secondario e terziario non qualificati (reddito da invalida). Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STF I 149/06 consid. 7.2 del 4 ottobre 2006; STFA I 543/03 del 27 agosto 2004). Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata). Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg). In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente. Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute. . Nel caso in esame, il reddito da valida di fr. 42'598.-- è stato determinato sulla base del reddito aziendale tassato nei periodi fiscali (precedenti all’insorgenza del danno alla salute) 2004 - 2006, aggiornato al 2010. In proposito va ricordato che ai fini della determinazione del reddito da valido di un indipendente, la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (cfr. AJP 1999 p. 484 e confermata in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr fra le tante, STCA 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010 consid. 2.7.3). Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). Nella fattispecie concreta, conformemente alla citata giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’am- ministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un salario statistico di fr. 52'887,94. L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una residua capacità lavorativa dell’ 55% e di riduzione del reddito per circostanze personali dell’8%, determinando in tal modo un reddito da invalida di fr. 26'761.--. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 37% non pensionabile, motivo per cui la rendita è stata rettamente soppressa con effetto al 1° novembre 2008, tre mesi dopo il miglioramento della situazione valetudinaria (ex art. 88a cpv. 1 OAI), attestato dal SAM al 1° agosto 2008. Ne consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto. 2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti