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32.2012.306

Domanda di rendita respinta in assenza di un grado di invalidità pensionabile. Assicurato di oltre 60 anni di età

Ticino · 2012-10-31 · Italiano TI
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Domanda di rendita respinta in assenza di un grado di invalidità pensionabile. Assicurato di oltre 60 anni di età

Erwägungen (2 Absätze)

E. 9 marzo 2012 il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha posto quale

diagnosi

“Sindrome del tunnel carpale bilaterale, deconzionamento fisico, adipositas,

stato dopo protesi delle anche”

,

precisando di non aver prescritto incapacità

lavorative dal punto di vista reumatologico e di non vedere particolari limitazioni

nell’attività lavorativa se non per lavori pesanti o molto pesanti che sovraccarichino

gli arti inferiori e superiori, ritenuto peraltro come la sindrome del tunnel

carpale fosse poco spiccata (doc. AI 8-5).

In

uno scritto del 1. maggio 2012 indirizzato al medico SMR dr. __________, il dr.

__________, generalista e curante dell’assicurato, ha auspicato l’attribuzione

di una rendita di invalidità al paziente affermando tra l’altro quanto segue:

"

(…)

Concordo pienamente con le sue conclusioni sul piano

diagnostico a riguardo del paziente sopracitato, paziente che conosco da una

trentina d'anni. Non riesco però a seguire le conclusioni sue e quelle della __________.

per quello che concerne le proposte per il futuro lavorativo del Signor RI 1.

Mi sembra che la situazione di questo paziente sia ben documentata dai vari

esami ospedalieri e specialistici – a questo punto mi sia permesso chiedere ai

Signori responsabili della "__________" quale "rapporto medico

dettagliato" ulteriore si aspettano – e se leggo le conclusioni espresse

dai vari specialisti, francamente mi chiedo di che natura potrebbero essere

quelle attività leggere senza particolari limitazioni" proposte al Signor RI

1 e quale potrebbe essere la "capacità lavorativa attuale ritenuta

parziale".

Scrive il Dr. __________, medico specialista in

medicina interna, incaricato dalla __________ a visitare il Signor RI 1, nel

suo rapporto del 06-02-2012.

"Si tratta quindi di un paziente con una

polipatologia, biologicamente più anziano ..." e "Nell'attività di

meccanico precedentemente svolta il paziente è da ritenersi inabile al lavoro

almeno nella misura del 50% in forma duratura" e "Prettamente da un

punta di vista teorico per un'attività di tipo leggero il paziente potrebbe essere

considerato abile in misura completa. Improbabile l'acquisizione di mansioni

intellettuali d'ufficio." Egli rimanda poi alla valutazione del Dr.med. __________,

specialista in reumatologia.

ll Dr.med. __________, internista e reumatologo a __________,

che su richiesta del Dr. __________ ebbe occasione di visitare il Signor RI 1,

scrive:

Lettera del 09-03-2012: "Dal punto di vista

reumatologico non vedo particolari limitazioni nell'attività se non per lavori

pesanti o molto pesanti che sovraccarico gli arti superiori o gli

inferiori." Alla domanda "5 Prognosi ripresa del lavoro in

un'attività confacente allo stato di salute?" egli

risponde: "Da valutare con il medico che ha attestato l'incapacità lavorativa".

In sostituzione del Dr.med. __________, che seguiva il

Signor RI 1 negli ultimi tempi, assente per vacanze, mi permetto di formulare

una valutazione,  discussa in precedenza con il collega __________.

Esclusa la possibilità di tornare ai mestieri

precedenti (autista di pullman e meccanico di camion), al Signor RI 1,

polimorbido, biologicamente più anziano, in uno stato di decondizionamento

fisico, obeso (BMI 35.5), con una cardiomiopatia di probabile origine metabolica,

con sospetta OSAS (accertamenti incorso), viene proposta un'attività lavorativa

di tipo leggero, nella quale "prettamente da un punto teorico"

egli "potrebbe essere considerato abile in misura completa" (Dr. med.

__________).

Mi allaccio alla formulazione del collega __________

"prettamente da un punto di vista teorico" e mi immagino che il

Signor RI 1 sempre "prettamente da un punto di vista teorico" si

metterebbe a cambiare le sue abitudini nel mangiare e bere, di conseguenza

magari diminuirebbe di peso, a smettere di fumare, a darsi alla pratica di uno

sport consono ai suo vari handicaps, in questo caso, sempre "prettamente

da un punto di vista teorico", potrei rinunciare a scrivere questa lettera.

Durante la trentina d'anni che conosco il Signor RI 1 – a volte egli mi permise

anche a visitarlo nella mia veste di medico della valle, specialmente per qualche

rara urgenza – egli non riusciva mai a seguire questo iter e le mie varie sollecitazioni

rimasero spesso dei buoni consigli tra amici, prettamente teoria. Il suo stile

di vita che non è il mio, l'ho dovuto accettare e rispettare, tant'in più che

non ha mai impedito al Signor RI 1 di svolgere con diligenza il suo lavoro e di

prestare parte del suo tempo libero per delle attività a favore dell'intera

collettività di valle: membro attivo del Gruppo Soccorso __________, autista

per l'ambulanza del __________ anni orsono, cuoco in occasione di varie feste

nel corso dell'anno. Voi potreste dirmi che non è mai troppo tardi per cambiare

vita. Concordo – a volte succedono pure i miracoli.

Siccome sono medico generalista e medico pratico,

"Allgemeinpraktiker" ci chiamano i tedescofoni, i punti di vista

"prettamente teorici" per me sono interessanti ma preferisco

occuparmi di quello che è praticabile e che a volte è ben lontano di quello che

in teoria sarebbe auspicabile. Dal punto di vista pratico allora vi

chiedo per quale lavoro concreto (non teorico) dovrei dare quale percentuale di

capacità lavorativa al nostro paziente?

Esclusa la possibilità di un corso in informatica e un

lavoro in ufficio – lavori troppo sedentari inoltre non favorirebbero

l'evoluzione della sua sindrome da deconditioning – resterebbe un lavoro

manuale per il quale a causa della sua sindrome del tunnel carpale bilaterale

non sembrerebbe particolarmente predestinato. Potrebbe il Signor RI 1 poi

spostarsi tutti i giorni in macchina per tragitti medio-lunghi (ovviamente

guidando semmai soltanto con la patente di categoria III) oppure con l'autopostale

(ovviamente soltanto in qualità di passeggero), con le sue due PT alle anche

(dubbi avanzati pure dal Dr.med. __________), ma soprattutto: per quale lavoro

e dove? Quale datore di lavoro lo assumerebbe offrendogli quale lavoro?

(…)" (doc. AI 11/1-2)

L’Ufficio AI ha

anche acquisito agli atti le certificazioni relative agli accertamenti

effettuati al fine di chiarire le problematiche cardiache. Il 5 marzo 2012 il

dr. __________, cardiologo, riferendosi anche agli esami effettuati presso il __________

di __________ (doc. AI 17), ha esposto:

"

Valutazione: alla luce

degli accertamenti eseguiti ed in particolare dell'ultimo esame, vedi la RM cardiaca

che ha dato pure il quadro di una cardiomiopatia leggermente dilatativa, con

moderata disfunzione sistolica, anche se non evidenti cicatrici infartuali,

ritengo che, rimanendo l'episodio lipotimico/di malessere che ha condotto al

ricovero all'__________ nel settembre scorso di origine non chiara,

sia più

prudente ed opportuno per il paziente, un cambiamento dell'attività lavorativa,

ritenendolo non idoneo alla guida come autista di autobus.

(Non  si possono

in particolare escludere disturbi del ritmo, anche se fin'ora questi non sono

stati oggettivati)." (doc. 23/1)

In

un successivo scritto del 15 marzo 2012 il dr. __________, confermata la cardiomiopatia

con moderata disfunzione sistolica, ha precisato che dal lato cardiaco il

paziente era da considerare “

senz’altro

” abile al lavoro per attività

leggere che non prevedano

“uno sforzo moderato-intenso

” (doc. AI 31).

Dopo

aver visionato i vari rapporti agli atti, con valutazione conclusiva del 30

maggio 2012 il dr. __________del SMR ha ripreso le seguenti diagnosi con valenza

invalidante poste dai medici curanti dell’assicurato:

“ Cardiomiopatia di origine non chiarita (coronarie senza stenosi

significative), con ipo-acinesia infero posteriore, FRCV: Ipertensione

arteriosa, tabagismo, dislipidemia, sovrappeso, Stato dopo episodio di lipotimia

06.09.2011 (origine non chiarita), Emianopsia inferiore occhio destro (all'OD

non vede nel campo visivo inferiore). Broncopatia cronica ostruttiva Stadio

GOLD I (=leggera) su tabagismo”

. H

a poi concluso per un’incapacità lavorativa completa quale autista

di bus dal 6 settembre 2011. L’assicurato era per contro da considerare abile

in misura completa, dal giugno 2012, in attività leggere non implicanti lavori

di precisione o frequenti spostamenti prolungati, ritenute altresì delle

limitazioni per quanto concerne l’uso delle scale e lavori accovacciati. Il

medico SMR ha concluso:

"

(…)

Osservazioni

conclusive

Per questo A. 60.enne, con stato dopo

lipotimia, cardiomiopatia di origine non chiara (coronarie senza stenosi

significative), e altra patologia non molto limitante: l'emianopsia OD

(impedisce di avere la patente per guidare i bus), la broncopatia cronica

stadio GOLD I (stadio basso), abbiamo raccolto i documenti medici a

disposizione e i pareri dei medici curanti, che convengono tutti

(reumatologo, cardiologo, medico fiduciario e anche il medico di famiglia pur

con le sue riflessioni) che l'A. ha ancora una CL, da ritenere normale, in

attività leggere.

Inizio possibilità di reintegrazione da oggi (anche

se abbiamo una visita fiduciaria con rapporto del 06.02.2012 che lo

dichiarava già abile), siamo comunque al di sotto del canonico anno di

attesa.

(…)" (doc. AI 38/2-3)

Dopo aver interpellato il

consulente IP (doc. AI 50-1, cfr. al consid. 2.7.2), l’Ufficio AI ha quindi

reso il progetto di decisione del 17 agosto 2012, con il quale, ammesso un

grado di invalidità del 34%, ha rifiutato la concessione di una rendita (doc.

AI 51-3).

L’assicurato ha in seguito fatto pervenire all’amministrazione un

certificato del 5 ottobre 2012 del dr. __________, internista e pneumologo, il

quale ha concluso come segue:

"

(…)

Questo P. tabagista, che presenta una BPCO stadio GOLD

I, presenta un OSAS che giustifica una ventilo terapia notturna con CPAP

(previsto a breve). Nell'anamnesi è nota una cardiopatia dilatativa

pluri-investigata anche recentemente al __________ di __________ tramite

angiocoronarografia e risonanza magnetica. Questa documentazione è ottenibile

presso il Medico curante. La dispnea che il P. accusa è legata da una parte ala

BPCO, all'obesità e alla cardiopatia sottogiacente.

Non mi pronuncio sull’incapacità lavorativa."

(doc. AI 56/1)

Nelle

sue Annotazioni 17 ottobre 2012 il dr. __________ del SMR ha affermato:

"

Alla 1° lettera avevo

già accennato nelle osservazioni conclusive del rapporto finale SMR 30.05.2012.

Nel suo accorato appello il dr. __________ evidenzia

che concorda che dal lato puramente teorico l'A. potrebbe fare le attività

descritte, ritenendo però che non ve ne siano in pratica (e in questo posso

concordare con lui); ammette anche che il sig. RI 1, malgrado la sua polimorbidità

non si dia molto da fare per migliorare lo stato di salute (mangiare, bere

fumare) . Pur non essendo questo il suo stile di vita (del dr. __________ egli

rispetta lo stile di vita del suo paziente, tanto più che egli ha svolto finora

egregiamente la sua attività professionale e altre di volontariato a beneficio

della comunità vallerana, citate nella lettera. In conclusione il collega

ritiene che il suo paziente abbia tutto il diritto a ricevere una rendita di

invalidità dopo una vita di duro lavoro.

Da parte mia ribadisco che i limiti sono molto

ristretti, che il giudizio é stato condiviso dai medici interpellati, e che da

parte degli assicurati vi é un obbligo della riduzione del danno.

Per quanto riguarda il rapporto del pneumologo, egli

conferma la broncopatia Gold I (quindi non grave), un'obesità (BMI 37) e il

tabagismo persistente.

Come nuova patologia vi é la presenza dimostrata di una

- sindrome delle apnee notturne con periodi di

ipo-desaturazione elevati e indici di ipo-apnea elevati, pur con qualche

periodo di registrazione artefatta.

È prevista l'introduzione di una ventilo terapia

notturna con CPAP.

La nuova diagnosi non modifica sostanzialmente la

valutazione espressa prima; essa è  suscettibile di terapia e reagirebbe

favorevolmente a sospensione del fumo e a calo ponderale (e qui ritorniamo a

quanto scritto sopra).

Il pneumologo non si pronuncia sulla CL (lo dice

espressamente)." (doc. AI 59/1)

Di

conseguenza, con la decisione impugnata del 31 ottobre 2012 l’Ufficio AI ha

rifiutato la concessione della rendita ritenendo in sostanza che l’assicurato

era da considerare inabile nella sua attività abituale, ma abile pienamente in

attività adeguate rispettose dei limiti funzionali indicati dai medici, con un

conseguente grado di invalidità del 34% (doc. AI 60-3).

2.5.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Meyer Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.

123)

, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;

I 462/05 del 25 aprile 2007

).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354)

.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid.

3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008,

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.6.

Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in

materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF

8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo

il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni per mettere

in dubbio le dettagliate, approfondite e convincenti valutazioni operate dai

vari medici specialisti interpellati dall’amministrazione e dall’assicuratore

malattia, segnatamente dai dr. __________ (oftalmologo), __________

(internista), __________ (reumatologo) e __________ (cardiologo).  Essi hanno

in effetti debitamente considerato e approfondito tutte le affezioni

invalidanti di cui l’assicurato è portatore ed hanno proceduto, dopo un’attenta

analisi dei dati oggetti e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la

residua capacità lavorativa, giungendo tutti ad una conclusione univoca che

stabilisce un’inabilità lavorativa nella precedente attività quale autista di

bus - a motivo del rischio legato ad un possibile verificarsi di un nuovo

episodio di lipotimia e della limitazione al campo visivo all’occhio destro –,

ma comunque una capacità lavorativa completa in attività leggere adeguate.

Merita

pure conferma la valutazione 30 maggio 2012 del SMR riguardo alla residua

capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, rispettose delle limitazioni

segnalate dagli specialisti interpellati, segnatamente riguardanti i pesi superiori

ai 10 kg, la necessità di alternare la posture al bisogno, la difficoltà di

svolgere lavori di precisione a motivo del danno all’occhio dx, gli spostamenti

prolungati, l’uso delle scale e i lavori accovacciati ma senza riduzione del

tempo di presenza lavorativa. In proposito il dr. __________ha pure pertinentemente

evidenziato l’univocità delle conclusioni circa le affezioni diagnosticate rese

dai medici interpellati, compreso il medico curante dr. __________.

Questo

Tribunale deve attribuire alle valutazioni del medico SMR, pieno valore

probante

conformemente ai succitati parametri

giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5),

giacché egli è giunto a

conclusioni logiche dopo aver esaminato approfonditamente i punti litigiosi

importanti e in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi).

A questo riguardo va pure ricordato che

per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.

4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti). I

n una

decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), il TFA ha evidenziato

il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che

in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

Ciò deve quindi a maggior ragione valere in caso di accordo tra

parere del medico curante e valutazione del SMR, come sostanzialmente si

verifica nel caso di specie.

Con

specifico riferimento al parere espresso dal dr. __________, generalista

curante del ricorrente, ribadite le considerazioni che si impongono sulle

certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF

9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid.

2.5), la differente valutazione del curante in punto alla residua esigibilità

lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a

scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5

luglio 2011) e in ogni modo non è  manifestamente suscettibile di modificare le

conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su concordanti

pareri specialistici e su un referto del SMR che risponde alle condizioni poste

dalla giurisprudenza per conferirgli piena forza probatoria. In proposito si

osservi come per la giurisprudenza di norma una valutazione sulla base dei soli

atti medici è possibile se il SMR dispone, come in concreto, di sufficienti

elementi risultanti da altri accertamenti personali (nel caso di una perizia

cfr. STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).

In

realtà il dr. __________

, pur confermando lo stesso quadro

diagnostico degli altri specialisti che hanno valutato l’assicurato, si limita

a dissentire sulle conclusioni sulla capacità lavorativa residua ritenendo in

sostanza non realistico che l’assicurato trovi un’alternativa lavorativa (“

quale

datore di lavoro lo assumerebbe offrendogli quale

lavoro?

(…), doc. AI 11-2). Tali valutazioni, che

peraltro esulano

dal compito che è chiamato a svolgere

il medico al quale è unicamente chiesto di valutare le condizioni di salute e

pronunciarsi sulla conseguente capacità lavorativa, non possono manifestamente

modificare le predette conclusioni tratte dal medico SMR. A maggior ragione ove

si osservi che laddove il curante rileva che a causa della sindrome del tunnel

carpale l’assicurato avrebbe difficoltà ad eseguire lavori manuali (scritto del

1. maggio 2012, doc. AI 11 e 11-2), egli è smentito dal dr. __________,

reumatologo, il quale, nel suo referto del 9 marzo 2012, ha osservato che tale sindrome è poco spiccata e non tale da impedire attività leggere (doc. AI

8-5).

peraltro può essere di rilievo il fatto, addotto dal ricorrente, che il dr. __________

avrebbe allestito il suo parere su incarico della __________, l’assicurazione

indennità malattia del datore di lavoro dell’assicurato, tale circostanza

evidentemente non essendo suscettibile di mettere in dubbio l’attendibilità e l’imparzialità

dello specialista interpellato. Del resto a ragione l’amministrazione, alla

luce della documentazione raccolta direttamente e dall’assicuratore __________,

inclusi il parere del curante e quello del medico SMR, non ha ritenuto opportuno

procedere ad ulteriori accertamenti medici peritali.

Non

é infine possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al rapporto

medico 5 ottobre 2012 del dr. __________, internista e pneumologo, il quale,

pur non pronunciandosi sulla capacità lavorativa, dopo aver diagnosticato

una BPCO stadio GOLD I e  un OSAS, ha posto l’indicazione per una

ventiloterapia notturna con CPAP (doc. AI 56/1 e sopra al consid. 2.4 per

esteso). Esaminata tale certificazione, il dr. __________ del SMR nelle sue

Annotazioni 17 ottobre 2012, dopo aver rilevato che il dr. __________

conferma la presenza delle note diagnosi fra le quali un

broncopatia Gold I (quindi non grave), in riferimento alla nuova

diagnosi di

“sindrome delle apnee notturne con periodi di ipo-desaturazione

elevati e indici di ipo-apnea elevati, pur con qualche periodo di registrazione

artefatta”

con indicazione per l'introduzione di una ventiloterapia

notturna con CPAP, fa con pertinenza rilevare che tale nuova diagnosi non è suscettibile

di modificare sostanzialmente la precedente valutazione considerato come essa

sia, appunto, suscettibile di terapia e, quindi, di miglioramento se abbinata ad

una sospensione del fumo e a calo ponderale (doc. AI 59/1 e consid. 2.4).

Alla

luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e concludenti

risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di

salute dell’assicurato, rispecchiando in particolare il rapporto del SMR tutti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (

sul

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr.

anche le STFA I 938/05 del 24 agosto 2006 e I 143/07 del 14 settembre 2007), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati),

che se RI 1 non è più in grado di esercitare la precedente attività

di autista di bus dal settembre 2011; tuttavia dal 1. giugno 2012 va ritenuto abile

in misura completa in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali

elencati.

Con

specifico riferimento al citato l'obbligo di ridurre il danno, non ci si può esimere

dall’osservare come il dr. __________ abbia espressamente sottolineato la

necessità per RI 1 di ottenere un calo ponderale e un ricondizionamento fisico,

valutazione questa condivisa anche dal curante dr. __________, il quale ha pure

auspicato un cambiamento delle abitudini alimentari e una cessazione del fumo

(doc. AI 8-5 e 11-1).

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo

del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente avrà se del caso la facoltà

di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante

modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado di inabilità.

D’altra

parte, va ricordato che se da un lato

la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altro si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Inoltre,

q

uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29 cpv. 2 Cost. (STF

9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti. D’altra parte il ricorrente non ha fornito, né in sede amministrativa

né in questa sede, documentazione medica che contraddica le menzionate certificazioni

agli atti e che possa in qualche modo attestare la presenza di altre patologie

rilevanti o una diversa valenza invalidante delle affezioni di cui è portatore

oppure l’intervento di

un peggioramento dello stato di salute successivo

al rapporto medico e antecedente il momento determinante della resa della decisione

impugnata

(DTF 130 V 140, 129 V

4)

.

Di

conseguenza non si può dar seguito alla richiesta del ricorrente di essere sottoposto

ad altri accertamenti medici, segnatamente mediante perizia pluridisciplinare e

audizione del curante (cfr. I e VI).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser

, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450,

Kölz/Häner

,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320;

Gygi

,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza

sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia

ad assumere ulteriori prove ed all'audizione della ricorrente medesima.

2

.7.

Per quel

che concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in

esame non sono dati i presupposti per intraprendere provvedimenti di ordine

professionale in considerazione del percorso scolastico-professionale e del

danno alla salute. Ha altresì evidenziato la presenza, in un mercato adeguato

del lavoro, la possibilità dell’assicurato di svolgere attività alternative,

prendendo in considerazione, come verrà detto nel prosieguo, quale reddito da

invalido i salari statistici stabilendo una perdita di guadagno e, quindi, un

grado di invalidità del 34%.

2.7.1.   Occorre

qui ricordare che, a

i fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op

cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, p. 124).

Va

del resto sottolineato che conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte

ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è

sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di

quel settore (STFA I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b).

Come

già accennato nel considerando precedente, conformemente ad un principio

generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572).

In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, p. 296 segg).

Non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di

percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a;

RCC 1968 p. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 p. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

È

poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25

febbraio 2003 consid. 4.7).

2.7.2   In

concreto, innanzitutto, nella misura in cui il ricorrente sembrerebbe contestare

la valutazione medica in merito alla capacità lavorativa residua in attività

adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la

contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista

medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.6), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e

dettagliatamente valutate in sede medica.

Quanto

alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,

la consulente ha formulato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Attività esigibili

– senza (ri)formazione specifica

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo

conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può

ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di

equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente

esteso.

Il Signor RI 1 potrebbe svolgere piccoli lavoretti di

aiuto/tuttofare in attività leggere, ad esempio nel contesto di un garage

(es. ricezione e consulenza clienti, rispondere al telefono, smistare la

corrispondenza, riordino dei locali, ...) oppure in un negozio a gestione

familiare (riordino della merce sugli scaffali, comande ai fornitori,

cassiere, riordino e pulizia dei locali, ...).

L'assicurato potrebbe inoltre essere inserito

nell'ambito industriale in cui i lavori manuali, i quali richiedono l'impiego

della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano

viepiù importanza le funzioni di sorveglianza e di controllo (chiaramente tenendo

in considerazione il problema alla vista).

(…)" (doc. AI 50/2)

L’insorgente

contesta in sostanza la presenza di tali attività alternative. V

ista la sua età ed il danno alla salute non ritiene di essere

integrabile in altri ambiti lavorativi al di fuori di quello di autista di bus.

Inoltre, egli ritiene del tutto teorica la possibilità di trovare, in Valle __________

dove egli abita, attività come quelle menzionate dal consulente professionale.

Orbene,

a prescindere dalle professioni indicate a titolo esemplificativo dal perito,

questo Tribunale ritiene comunque che l’assicurato, tenuto conto anche del citato

obbligo di diminuire il danno, può ragionevolmente sfruttare la sua residua

capacità lavorativa in

quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,

senza la necessità di sollevare pesi. Ad esempio va menzionato il settore

dell’industria, in cui possono essere eseguite attività di controllo e di

sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono

mansioni

che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e

che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente

in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente

la postura.

Vero

che in casu, l’assicurato, di formazione meccanico, ha svolto la professione di

autista di bus per oltre 30 anni, ma è altrettanto vero che le sue limitazioni,

essenzialmente di natura  reumatologica - che gli impediscono di svolgere quei

lavori che richiedono il frequente trasporto di pesi oltre i 10 chili,

spostamenti prolungati e sulle scale e il prolungato mantenimento della

posizione eretta/seduta e accovacciata - non inficiano lo svolgimento di tutte

le succitate attività che non necessitano una particolare qualifica. Lo stesso

discorso vale  anche per quel che riguarda la limitazione dovuta alla patologia

oftalmologica, considerato che nel settore dei servizi e di controllo il

ricorrente non sarebbe chiamato a lavorare su scale o impalcature né a

utilizzare strumenti di precisione che richiedono un campo visivo perfettamente

binoculare.

A

questo proposito il fatto che il dr. __________ abbia giudicato improbabile

l’acquisizione di mansioni intellettuali d’ufficio (doc. AI 8-4) non appare

rilevante, considerato come a disposizione dell’assicurato restano senza dubbio

diverse possibilità professionali che non presuppongono l’utilizzo di simili

conoscenze. D’altra parte è doveroso sottolineare che nella fattispecie

appaiono realisticamente ipotizzabili e proponibili attività lavorative

adeguate

anche nel medesimo settore professionale

dell’assicurato, quale segnatamente i menzionati piccoli lavoretti di

aiuto/tuttofare da svolgersi nel contesto di un garage o di un’azienda di

trasporti professionali con bus.

Va

poi ricordato che comunque il ricorrente non è limitato nella guida della sua automobile

privata (cfr. in proposito certificati del dr. __________ del 12 gennaio 2012,

doc. AI 5-1, del dr. __________ del 6 febbraio 2012, doc. AI 6-3) e che quindi,

a prescindere dalla possibilità di far capo ai trasporti pubblici, egli non è astretto

ad un’attività in Valle __________. Inoltre non vi sono limitazioni alla motricità

fine delle mani e per quanto concerne il problema al tunnel carpale, si ribadisce

come lo stesso è stato definito dal dr. __________

“poco spiccato”

e

quindi tale da non ostacolare lo svolgimento di attività leggere (doc. AI 8-5).

A

titolo abbondanziale va detto che l’esistenza delle necessarie risorse di adattamento

per una nuova attività sembrerebbero del resto anche attestate dal fatto che

l’assicurato ha svolto molteplici attività extralavorative a favore della comunità

di valle (segnatamente quale membro attivo del Gruppo soccorso __________ o

quale autista per ambulanza del __________ e quale cuoco nelle feste di paese;

cfr. lo scritto 1. maggio 2012 del dr. __________, doc. AI 11-2 citato al

consid. 2.4).

2.7.3   D’altra

parte per quel che concerne il fattore età va detto che la circostanza che

l’assicurato è nato nel 1951 ed è quindi, dal punto di vista professionale, da

considerare in età avanzata, non permette di non ritenere ragionevolmente

esigibile che egli possa mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa,

ciò che è in

linea con la giurisprudenza del TF.

In

effetti, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare

l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre

procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,

realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della

condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre

stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente

ad assumere l’assicura-to, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili

a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro,

della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue

capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi

padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile

durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I

617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p.

107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto

2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).

In

particolare in una sentenza del 21 agosto 2006 nella causa S. (I 831/05),

l’Alta Corte ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile

nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse

realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

Il TF ha tra l’altro sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die

zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der

zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten

bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs-

oder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit

weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni

2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen

Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-)

Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass

sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle

zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und

beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr

unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine

Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen

eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits

zitierte Urteil B. vom 5.

August 2005, I

376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

In

un’altra sentenza del 17 luglio 2006 (I 293/05), l’Alta Corte ha ritenuto

ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al

momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in

attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi

limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5

anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

Ancora,

in una pronuncia del 22 giugno 2007 (I 359/2006), il Tribunale federale,

confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul

mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento

della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano

realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per

mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

Di

analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 concernente un assicurato di 61 anni e

mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il

giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa

dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto

esigibile  lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del

lavoro sottolineando come il fattore dell’età    avanzata costituisce

essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle

concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità

assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la

possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione

di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle

attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività lavorativa)

gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato.

(cfr. anche la STF I 376/ 05 del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60

anni; STF I 819/04 del 27 maggio 2005 58 anni).

Tale

giurisprudenza è stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato

di 59 anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I

246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi. Per

quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77 concernente

un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti un

assicurato di 59 rispettivamente 60 anni.

In

un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I

304/06, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente

attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata

un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi

reumatologici e cardiologici), lo

ha ritenuto realisticamente

ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando la

seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im

Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene

Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt

werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen

Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf

dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird.

Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden

Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten

Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar.

Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt

Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten

altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004,

I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen eines

Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist

reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen,

dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa

die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die

Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene

Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April

2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden.

(…)“

(STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

Ancora, nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF

ha osservato:

"

(…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione

lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le

particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età

o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una

rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a

una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di

fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.

1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova

attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al

momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni

dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,

svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di

lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per

contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17

luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata).

(…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06)

Infine

l’Alta Corte, in una sentenza del 10 marzo 2003 nella causa S. (I 617/02), ha per

contro considerato irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire

a sfruttare la sua residua e parziale capacità lavorativa in attività adeguate,

considerato come l’assicurato non disponeva della sufficiente capacità di adattamento

e poteva essere occupato solo a tempo parziale e con la necessità di fare delle

pause.

Analogamente

ha concluso con riferimento a due assicurati di 61 anni ritenendo per loro non

data la possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua del 50% (STF I

617/ 02 del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008 del 19 marzo 2009). Analogamente ha

concluso il TCA in un caso concernente un assicurato 64enne, senza formazione

professionale e abile al 50% in attività leggere (STCA 32.2007.50 del 12

febbraio 2008).

Va

segnalato infine che, precisando la sua giurisprudenza, in una pronuncia del 25

ottobre 2012 la Corte federale ha statuito che il momento in cui la questione

della messa a profitto della capacità lavorativa (residua)

sul mercato

del lavoro generale ed equilibrato

di un assicurato in età

avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato accertato che

l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale o completa) è ragionevolmente

esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).

Nel caso che ci occupa, dagli atti risulta che l’assicurato è nato

il 19 ottobre 1951 e che quindi aveva 60 anni e mezzo nel momento in cui la sua

capacità lavorativa residua del 100% in un’attività leggera adeguata è stata

definita dal punto di vista medico, vale a dire nella primavera del 2012 (certificato

del 15 marzo 2012 del dr. Fiori, doc. AI 31, e valutazione conclusiva del 30

maggio 2012 del dr. Lurati del SMR, doc. AI 38; cfr. la precitata DTF 138 V

457).

Professionalmente

risulta che egli, dopo le scuole dell’obbli-go, ha svolto con profitto

l’apprendistato di meccanico e, quindi, dopo aver lavorato quale meccanico per

E. 10 anni (dapprima come dipendente e poi come indipendente) e quale autista di

camion per 5 anni, ha svolto per 25 anni la professione di autista di bus.

A

ragione l’amministrazione ha ritenuto che non è dunque possibile, neanche avuto

riguardo alla sua età e conformemente alla suesposta giurisprudenza, concludere

che la capacità residua non sia economicamente più sfruttabile in un mercato

equilibrato del lavoro. Va in proposito considerato che l’assicurato mantiene,

nelle attività leggere esigibili, una capacità lavorativa completa; inoltre

egli dispone di una formazione professionale conclusa ed è ticinese, fattori

questi che, uniti alla presenza di modeste limitazioni da osservare nello

svolgimento di una nuova attività, rendono senz’altro praticabile il suo reinserimento

in una nuova attività.

Sulla

base di queste considerazioni a ragione quindi l’Ufficio AI ha ritenuto che il

mercato del lavoro offra sufficienti possibilità di impiego per il ricorrente, eventualmente

anche nel medesimo settore professionale in cui egli è rimasto attivo  negli

ultimi decenni. Si osservi peraltro che sebbene il ricorrente, al momento (determinante

secondo la citata DTF 138 V 457) della valutazione della sua capacità

lavorativa residua avesse 60 anni e mezzo, ciò non toglie che gli restano

ancora diversi anni di attività (cfr. le

STFA

I 401/01 del

4 aprile 2002 e I 617/02

del 10 marzo 2003 e I 462/02 del 26 maggio 2003).

Non a

caso, con rapporto 16 luglio e 16 agosto 2012 il funzionario incaricato,

partendo dall’esigibilità lavorativa in attività leggere non qualificate, ha

proceduto al raffronto dei redditi di cui si dirà nel prossimo considerando

(doc. AI 50).

Per

questi motivi, questo Tribunale non ritiene necessario eseguire una perizia “

sui

settori lavorativi ragionevolmente prospettabili

” (cfr. ricorso p. 7)

rispettivamente “

sulle attività ragionevolmente esigibili al signor RI 1 per

rapporto al contesto sociale in cui il signor RI 1 vive e per rapporto alla

reale possibilità di reintegrazione”

(cfr. doc. VI). Al riguardo, va nuovamente

fatto presente al già menzionato principio della valutazione anticipata delle

prove che impone la rinuncia all’assunzione di ulteriori prove qualora un apprezzamento

coscienzioso delle prove, porti l'amministrazione o il giudice alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (cfr.

consid. 2.6).

Né,

infine, è possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’offerta

lavorativa in Valle __________ sarebbe particolarmente ristretta. A parte il

fatto che, come detto, non vi sono ragioni obiettive che impongano

all’assicurato di restare a lavorare in valle (la necessità di evitare “

frequenti

spostamenti prolungati”

per non sovraccaricare le anche – doc. AI 27-1 e 38

- non è evidentemente un limite in questo senso), val la pena di ribadire che

le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro non sono in questa sede di

rilievo. In effetti, l’assicu-razione invalidità e quella contro la

disoccupazione sono due assicurazioni sociali a sé stanti che perseguono scopi

differenti e non sono quindi complementari l’una all’altra nel senso che un

assicurato escluso dal mondo del lavoro deve potersi necessariamente e in ogni

caso appellare ad una invalidità o ad uno stato di disoccupazione.

2.8.

Riguardo alla determinazione del grado

d’invalidità, al

fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante

il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in

confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla

salute (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili

nonostante l’invalidità (reddito da invalido). L

’Ufficio AI ha quindi rettamente raffrontato il reddito da autista

(reddito da valido) con il reddito ipotetico evinto dai dati statistici

salariali (reddito da invalido)

.

2.8.1.   Per

definire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

Nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento

ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999

p. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano

una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 p. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 p. 30;

RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 p.

161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Nel caso in esame,

l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido,

l’importo di fr. 79'380.90.-- dichiarato dall’ultimo datore di lavoro nel resoconto

finanziario per l’anno 2010 allegato al questionario firmato il 19 dicembre

2011 (doc. AI 8-8), dato non contestato dall’insorgente.

2.8.2.

Per quel che concerne il reddito

da invalido, secondo la giurisprudenza,

lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso

di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a

frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non

riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene

operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

S

e

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali (

DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (

DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)

Nella

fattispecie concreta,

conformemente alla citata giurisprudenza e come si

evince dalla decisione contestata, l’am- ministrazione ha utilizzato

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2008) elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un

salario statistico di fr. 61'754.--, dopo adeguamento al 2010. L’Ufficio AI ha

poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali del 15%

(5% per attività leggere e 10% per altri fattori), determinando in tal modo un

reddito da invalido di fr. 52'490.90 (doc. AI 49).

Deve

essere osservato che le riduzioni del 10% e 5%, che peraltro non sono state

contestate dal ricorrente, sono frutto di una, seppur non particolarmente dettagliata,

valutazione da parte del consulente datata 16 luglio 2012 (doc. AI 49), a cui

va prestata adesione. Va in tal senso rilevato che l’assicurato può svolgere

attività leggere al 100%, che le limitazioni concernono “solo” determinate mansioni

pesanti, che per lo svolgimento di attività semplici e ripetitive non è necessaria

una formazione superiore, motivo per cui ulteriori riduzioni del reddito da

invalido non sono giustificate.

Ciononostante,

va rilevato che anche volendo ammettere per ipotesi di lavoro una riduzione del

20%, l’assicurato non avrebbe comunque il diritto ad una rendita, così come

verrà esposto di seguito.

2.8.3.   Dal

raffronto tra il reddito valido di fr. 79

’380

.90.--

ed il reddito da invalido di fr. 52'490.90.-- risulta un tasso d’invalidità non

pensionabile del 34% (79

’380

.90 - 52'490.90 x 100

: 79

’380

.90).

Anche

ammettendo una riduzione globale del 20%, l’assicu-rato non avrebbe comunque

diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 37.7 %

[79

’380

.90

– 49'403.20 (80% di 61'754) x 100 : 79

’380

.90

]

.

Alla

medesima conclusione, infine, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche

volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2012, anno dell’emissione

della decisione contestata.

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso

va respinto.

2.9.   L’assicurato

ha infine chiesto di essere sentito personalmente (cfr. I).

Il

TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il

diritto, rinuncia a sentire il ricorrente.

Infatti,

l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia

in precedenza, facendo valere le sue argomentazioni. Una sua audizione non

modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti nei considerandi

precedenti, il rifiuto di concedergli una rendita di invalidità deciso dall’amministrazione

è corretto.

Inoltre,

l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1

CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un

dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta

chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove,

come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o

di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STF I 472/06

del 21 agosto 2007 che ha

confermato questo principio, nonché

H 74/99 dell’8 novembre 1999; DTF

122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima

citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica, questo TCA rinuncia all’audizione poiché superflua ai fini

dell’esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2).

2.10.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.03.2013 32.2012.306 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.03.2013 32.2012.306 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.03.2013 32.2012.306

Domanda di rendita respinta in assenza di un grado di invalidità pensionabile. Assicurato di oltre 60 anni di età

Raccomandata Incarto n. 32.2012.306 FC /sc Lugano 25 marzo 2013 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 29 novembre 2012 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione del 31 ottobre 2012 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1 classe 1951, già attivo come autista di bus, nel dicembre 2011 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti adducendo problemi al cuore e polmoni (doc. AI 1). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 31 ottobre 2012 (preavvisata il 17 agosto 2012) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni ritenendo l’assicurato abile al 100% in attività adeguate con un conseguente grado d’invalidità del 34%. 1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv.ssa RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita. Egli contesta la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa operata dall’amministrazione, nonché la determinazione del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo. 1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione impugnata. 1.5.   In data 17 gennaio 2013 l’insorgente ha formulato ulteriori richieste di prova (VI). considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata). Nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è l’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato. 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). 2.4. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha dapprima richiamato gli atti dalla __________, assicuratore malattia dell’ultimo datore di lavoro chiamato a versare le prestazioni a dipendenza di un’inabilità lavorativa attestata dal 6 settembre 2011, allorquando l’assicurato ha avuto un episodio di lipotimia che ha necessitato un ricovero di due giorni presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 4-1). Agli atti figura un attestato del 12 gennaio 2012 del dr. __________, oftalmologo, il quale, diagnosticata una emilanopsia inferiore all’occhio destro con danno permanente al campo visivo, ha concluso per “una limitazione quale autista di bus” potendo invece guidare l’automobile privata (doc. 5-1). In una perizia redatta il 6 febbraio 2012 per conto della __________, il dr. __________, internista, ha dal canto suo posto le diagnosi di cardiomiopatia con una leggera riduzione della FE e ipoacinesie inferiori, ipertensione arteriosa, BPCO GOLD I, emianopsia inferiore all’occhio sinistro oltre ad abuso etilico, obesità e stato dopo posa di protesi alle anche. Per quanto riguarda la capacità lavorativa, pur ritenendo opportuno interpellare il dr. __________, reumatologo, il dr. Rezzonico l’ha giudicato inabile nella sua professione di autista di bus a causa della limitazione del campo visivo, ma abile in misura completa per un’attività leggera (doc. AI 6-3). Il 9 marzo 2012 il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha posto quale diagnosi “Sindrome del tunnel carpale bilaterale, deconzionamento fisico, adipositas, stato dopo protesi delle anche”, precisando di non aver prescritto incapacità lavorative dal punto di vista reumatologico e di non vedere particolari limitazioni nell’attività lavorativa se non per lavori pesanti o molto pesanti che sovraccarichino gli arti inferiori e superiori, ritenuto peraltro come la sindrome del tunnel carpale fosse poco spiccata (doc. AI 8-5). In uno scritto del 1. maggio 2012 indirizzato al medico SMR dr. __________, il dr. __________, generalista e curante dell’assicurato, ha auspicato l’attribuzione di una rendita di invalidità al paziente affermando tra l’altro quanto segue: " (…) Concordo pienamente con le sue conclusioni sul piano diagnostico a riguardo del paziente sopracitato, paziente che conosco da una trentina d'anni. Non riesco però a seguire le conclusioni sue e quelle della __________. per quello che concerne le proposte per il futuro lavorativo del Signor RI 1. Mi sembra che la situazione di questo paziente sia ben documentata dai vari esami ospedalieri e specialistici – a questo punto mi sia permesso chiedere ai Signori responsabili della "__________" quale "rapporto medico dettagliato" ulteriore si aspettano – e se leggo le conclusioni espresse dai vari specialisti, francamente mi chiedo di che natura potrebbero essere quelle attività leggere senza particolari limitazioni" proposte al Signor RI 1 e quale potrebbe essere la "capacità lavorativa attuale ritenuta parziale". Scrive il Dr. __________, medico specialista in medicina interna, incaricato dalla __________ a visitare il Signor RI 1, nel suo rapporto del 06-02-2012. "Si tratta quindi di un paziente con una polipatologia, biologicamente più anziano ..." e "Nell'attività di meccanico precedentemente svolta il paziente è da ritenersi inabile al lavoro almeno nella misura del 50% in forma duratura" e "Prettamente da un punta di vista teorico per un'attività di tipo leggero il paziente potrebbe essere considerato abile in misura completa. Improbabile l'acquisizione di mansioni intellettuali d'ufficio." Egli rimanda poi alla valutazione del Dr.med. __________, specialista in reumatologia. ll Dr.med. __________, internista e reumatologo a __________, che su richiesta del Dr. __________ ebbe occasione di visitare il Signor RI 1, scrive: Lettera del 09-03-2012: "Dal punto di vista reumatologico non vedo particolari limitazioni nell'attività se non per lavori pesanti o molto pesanti che sovraccarico gli arti superiori o gli inferiori." Alla domanda "5 Prognosi ripresa del lavoro in un'attività confacente allo stato di salute?" egli risponde: "Da valutare con il medico che ha attestato l'incapacità lavorativa". In sostituzione del Dr.med. __________, che seguiva il Signor RI 1 negli ultimi tempi, assente per vacanze, mi permetto di formulare una valutazione,  discussa in precedenza con il collega __________. Esclusa la possibilità di tornare ai mestieri precedenti (autista di pullman e meccanico di camion), al Signor RI 1, polimorbido, biologicamente più anziano, in uno stato di decondizionamento fisico, obeso (BMI 35.5), con una cardiomiopatia di probabile origine metabolica, con sospetta OSAS (accertamenti incorso), viene proposta un'attività lavorativa di tipo leggero, nella quale "prettamente da un punto teorico" egli "potrebbe essere considerato abile in misura completa" (Dr. med. __________). Mi allaccio alla formulazione del collega __________ "prettamente da un punto di vista teorico" e mi immagino che il Signor RI 1 sempre "prettamente da un punto di vista teorico" si metterebbe a cambiare le sue abitudini nel mangiare e bere, di conseguenza magari diminuirebbe di peso, a smettere di fumare, a darsi alla pratica di uno sport consono ai suo vari handicaps, in questo caso, sempre "prettamente da un punto di vista teorico", potrei rinunciare a scrivere questa lettera. Durante la trentina d'anni che conosco il Signor RI 1 – a volte egli mi permise anche a visitarlo nella mia veste di medico della valle, specialmente per qualche rara urgenza – egli non riusciva mai a seguire questo iter e le mie varie sollecitazioni rimasero spesso dei buoni consigli tra amici, prettamente teoria. Il suo stile di vita che non è il mio, l'ho dovuto accettare e rispettare, tant'in più che non ha mai impedito al Signor RI 1 di svolgere con diligenza il suo lavoro e di prestare parte del suo tempo libero per delle attività a favore dell'intera collettività di valle: membro attivo del Gruppo Soccorso __________, autista per l'ambulanza del __________ anni orsono, cuoco in occasione di varie feste nel corso dell'anno. Voi potreste dirmi che non è mai troppo tardi per cambiare vita. Concordo – a volte succedono pure i miracoli. Siccome sono medico generalista e medico pratico, "Allgemeinpraktiker" ci chiamano i tedescofoni, i punti di vista "prettamente teorici" per me sono interessanti ma preferisco occuparmi di quello che è praticabile e che a volte è ben lontano di quello che in teoria sarebbe auspicabile. Dal punto di vista pratico allora vi chiedo per quale lavoro concreto (non teorico) dovrei dare quale percentuale di capacità lavorativa al nostro paziente? Esclusa la possibilità di un corso in informatica e un lavoro in ufficio – lavori troppo sedentari inoltre non favorirebbero l'evoluzione della sua sindrome da deconditioning – resterebbe un lavoro manuale per il quale a causa della sua sindrome del tunnel carpale bilaterale non sembrerebbe particolarmente predestinato. Potrebbe il Signor RI 1 poi spostarsi tutti i giorni in macchina per tragitti medio-lunghi (ovviamente guidando semmai soltanto con la patente di categoria III) oppure con l'autopostale (ovviamente soltanto in qualità di passeggero), con le sue due PT alle anche (dubbi avanzati pure dal Dr.med. __________), ma soprattutto: per quale lavoro e dove? Quale datore di lavoro lo assumerebbe offrendogli quale lavoro? (…)" (doc. AI 11/1-2) L’Ufficio AI ha anche acquisito agli atti le certificazioni relative agli accertamenti effettuati al fine di chiarire le problematiche cardiache. Il 5 marzo 2012 il dr. __________, cardiologo, riferendosi anche agli esami effettuati presso il __________ di __________ (doc. AI 17), ha esposto: " Valutazione: alla luce degli accertamenti eseguiti ed in particolare dell'ultimo esame, vedi la RM cardiaca che ha dato pure il quadro di una cardiomiopatia leggermente dilatativa, con moderata disfunzione sistolica, anche se non evidenti cicatrici infartuali, ritengo che, rimanendo l'episodio lipotimico/di malessere che ha condotto al ricovero all'__________ nel settembre scorso di origine non chiara, sia più prudente ed opportuno per il paziente, un cambiamento dell'attività lavorativa, ritenendolo non idoneo alla guida come autista di autobus. (Non  si possono in particolare escludere disturbi del ritmo, anche se fin'ora questi non sono stati oggettivati)." (doc. 23/1) In un successivo scritto del 15 marzo 2012 il dr. __________, confermata la cardiomiopatia con moderata disfunzione sistolica, ha precisato che dal lato cardiaco il paziente era da considerare “ senz’altro ” abile al lavoro per attività leggere che non prevedano “uno sforzo moderato-intenso ” (doc. AI 31). Dopo aver visionato i vari rapporti agli atti, con valutazione conclusiva del 30 maggio 2012 il dr. __________del SMR ha ripreso le seguenti diagnosi con valenza invalidante poste dai medici curanti dell’assicurato: “ Cardiomiopatia di origine non chiarita (coronarie senza stenosi significative), con ipo-acinesia infero posteriore, FRCV: Ipertensione arteriosa, tabagismo, dislipidemia, sovrappeso, Stato dopo episodio di lipotimia 06.09.2011 (origine non chiarita), Emianopsia inferiore occhio destro (all'OD non vede nel campo visivo inferiore). Broncopatia cronica ostruttiva Stadio GOLD I (=leggera) su tabagismo” . H a poi concluso per un’incapacità lavorativa completa quale autista di bus dal 6 settembre 2011. L’assicurato era per contro da considerare abile in misura completa, dal giugno 2012, in attività leggere non implicanti lavori di precisione o frequenti spostamenti prolungati, ritenute altresì delle limitazioni per quanto concerne l’uso delle scale e lavori accovacciati. Il medico SMR ha concluso: " (…) Osservazioni conclusive Per questo A. 60.enne, con stato dopo lipotimia, cardiomiopatia di origine non chiara (coronarie senza stenosi significative), e altra patologia non molto limitante: l'emianopsia OD (impedisce di avere la patente per guidare i bus), la broncopatia cronica stadio GOLD I (stadio basso), abbiamo raccolto i documenti medici a disposizione e i pareri dei medici curanti, che convengono tutti (reumatologo, cardiologo, medico fiduciario e anche il medico di famiglia pur con le sue riflessioni) che l'A. ha ancora una CL, da ritenere normale, in attività leggere. Inizio possibilità di reintegrazione da oggi (anche se abbiamo una visita fiduciaria con rapporto del 06.02.2012 che lo dichiarava già abile), siamo comunque al di sotto del canonico anno di attesa. (…)" (doc. AI 38/2-3) Dopo aver interpellato il consulente IP (doc. AI 50-1, cfr. al consid. 2.7.2), l’Ufficio AI ha quindi reso il progetto di decisione del 17 agosto 2012, con il quale, ammesso un grado di invalidità del 34%, ha rifiutato la concessione di una rendita (doc. AI 51-3). L’assicurato ha in seguito fatto pervenire all’amministrazione un certificato del 5 ottobre 2012 del dr. __________, internista e pneumologo, il quale ha concluso come segue: " (…) Questo P. tabagista, che presenta una BPCO stadio GOLD I, presenta un OSAS che giustifica una ventilo terapia notturna con CPAP (previsto a breve). Nell'anamnesi è nota una cardiopatia dilatativa pluri-investigata anche recentemente al __________ di __________ tramite angiocoronarografia e risonanza magnetica. Questa documentazione è ottenibile presso il Medico curante. La dispnea che il P. accusa è legata da una parte ala BPCO, all'obesità e alla cardiopatia sottogiacente. Non mi pronuncio sull’incapacità lavorativa." (doc. AI 56/1) Nelle sue Annotazioni 17 ottobre 2012 il dr. __________ del SMR ha affermato: " Alla 1° lettera avevo già accennato nelle osservazioni conclusive del rapporto finale SMR 30.05.2012. Nel suo accorato appello il dr. __________ evidenzia che concorda che dal lato puramente teorico l'A. potrebbe fare le attività descritte, ritenendo però che non ve ne siano in pratica (e in questo posso concordare con lui); ammette anche che il sig. RI 1, malgrado la sua polimorbidità non si dia molto da fare per migliorare lo stato di salute (mangiare, bere fumare) . Pur non essendo questo il suo stile di vita (del dr. __________ egli rispetta lo stile di vita del suo paziente, tanto più che egli ha svolto finora egregiamente la sua attività professionale e altre di volontariato a beneficio della comunità vallerana, citate nella lettera. In conclusione il collega ritiene che il suo paziente abbia tutto il diritto a ricevere una rendita di invalidità dopo una vita di duro lavoro. Da parte mia ribadisco che i limiti sono molto ristretti, che il giudizio é stato condiviso dai medici interpellati, e che da parte degli assicurati vi é un obbligo della riduzione del danno. Per quanto riguarda il rapporto del pneumologo, egli conferma la broncopatia Gold I (quindi non grave), un'obesità (BMI 37) e il tabagismo persistente. Come nuova patologia vi é la presenza dimostrata di una

- sindrome delle apnee notturne con periodi di ipo-desaturazione elevati e indici di ipo-apnea elevati, pur con qualche periodo di registrazione artefatta. È prevista l'introduzione di una ventilo terapia notturna con CPAP. La nuova diagnosi non modifica sostanzialmente la valutazione espressa prima; essa è  suscettibile di terapia e reagirebbe favorevolmente a sospensione del fumo e a calo ponderale (e qui ritorniamo a quanto scritto sopra). Il pneumologo non si pronuncia sulla CL (lo dice espressamente)." (doc. AI 59/1) Di conseguenza, con la decisione impugnata del 31 ottobre 2012 l’Ufficio AI ha rifiutato la concessione della rendita ritenendo in sostanza che l’assicurato era da considerare inabile nella sua attività abituale, ma abile pienamente in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali indicati dai medici, con un conseguente grado di invalidità del 34% (doc. AI 60-3). 2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230). Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007). Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352). 2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29 settembre 2011, 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni per mettere in dubbio le dettagliate, approfondite e convincenti valutazioni operate dai vari medici specialisti interpellati dall’amministrazione e dall’assicuratore malattia, segnatamente dai dr. __________ (oftalmologo), __________ (internista), __________ (reumatologo) e __________ (cardiologo).  Essi hanno in effetti debitamente considerato e approfondito tutte le affezioni invalidanti di cui l’assicurato è portatore ed hanno proceduto, dopo un’attenta analisi dei dati oggetti e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la residua capacità lavorativa, giungendo tutti ad una conclusione univoca che stabilisce un’inabilità lavorativa nella precedente attività quale autista di bus - a motivo del rischio legato ad un possibile verificarsi di un nuovo episodio di lipotimia e della limitazione al campo visivo all’occhio destro –, ma comunque una capacità lavorativa completa in attività leggere adeguate. Merita pure conferma la valutazione 30 maggio 2012 del SMR riguardo alla residua capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, rispettose delle limitazioni segnalate dagli specialisti interpellati, segnatamente riguardanti i pesi superiori ai 10 kg, la necessità di alternare la posture al bisogno, la difficoltà di svolgere lavori di precisione a motivo del danno all’occhio dx, gli spostamenti prolungati, l’uso delle scale e i lavori accovacciati ma senza riduzione del tempo di presenza lavorativa. In proposito il dr. __________ha pure pertinentemente evidenziato l’univocità delle conclusioni circa le affezioni diagnosticate rese dai medici interpellati, compreso il medico curante dr. __________. Questo Tribunale deve attribuire alle valutazioni del medico SMR, pieno valore probante conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5), giacché egli è giunto a conclusioni logiche dopo aver esaminato approfonditamente i punti litigiosi importanti e in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi). A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti). I n una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), il TFA ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. Ciò deve quindi a maggior ragione valere in caso di accordo tra parere del medico curante e valutazione del SMR, come sostanzialmente si verifica nel caso di specie. Con specifico riferimento al parere espresso dal dr. __________, generalista curante del ricorrente, ribadite le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5), la differente valutazione del curante in punto alla residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è  manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su concordanti pareri specialistici e su un referto del SMR che risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza per conferirgli piena forza probatoria. In proposito si osservi come per la giurisprudenza di norma una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se il SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (nel caso di una perizia cfr. STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008). In realtà il dr. __________, pur confermando lo stesso quadro diagnostico degli altri specialisti che hanno valutato l’assicurato, si limita a dissentire sulle conclusioni sulla capacità lavorativa residua ritenendo in sostanza non realistico che l’assicurato trovi un’alternativa lavorativa (“ quale datore di lavoro lo assumerebbe offrendogli quale lavoro? (…), doc. AI 11-2). Tali valutazioni, che peraltro esulano dal compito che è chiamato a svolgere il medico al quale è unicamente chiesto di valutare le condizioni di salute e pronunciarsi sulla conseguente capacità lavorativa, non possono manifestamente modificare le predette conclusioni tratte dal medico SMR. A maggior ragione ove si osservi che laddove il curante rileva che a causa della sindrome del tunnel carpale l’assicurato avrebbe difficoltà ad eseguire lavori manuali (scritto del

1. maggio 2012, doc. AI 11 e 11-2), egli è smentito dal dr. __________, reumatologo, il quale, nel suo referto del 9 marzo 2012, ha osservato che tale sindrome è poco spiccata e non tale da impedire attività leggere (doc. AI 8-5). Né peraltro può essere di rilievo il fatto, addotto dal ricorrente, che il dr. __________ avrebbe allestito il suo parere su incarico della __________, l’assicurazione indennità malattia del datore di lavoro dell’assicurato, tale circostanza evidentemente non essendo suscettibile di mettere in dubbio l’attendibilità e l’imparzialità dello specialista interpellato. Del resto a ragione l’amministrazione, alla luce della documentazione raccolta direttamente e dall’assicuratore __________, inclusi il parere del curante e quello del medico SMR, non ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori accertamenti medici peritali. Non é infine possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al rapporto medico 5 ottobre 2012 del dr. __________, internista e pneumologo, il quale, pur non pronunciandosi sulla capacità lavorativa, dopo aver diagnosticato una BPCO stadio GOLD I e  un OSAS, ha posto l’indicazione per una ventiloterapia notturna con CPAP (doc. AI 56/1 e sopra al consid. 2.4 per esteso). Esaminata tale certificazione, il dr. __________ del SMR nelle sue Annotazioni 17 ottobre 2012, dopo aver rilevato che il dr. __________ conferma la presenza delle note diagnosi fra le quali un broncopatia Gold I (quindi non grave), in riferimento alla nuova diagnosi di “sindrome delle apnee notturne con periodi di ipo-desaturazione elevati e indici di ipo-apnea elevati, pur con qualche periodo di registrazione artefatta” con indicazione per l'introduzione di una ventiloterapia notturna con CPAP, fa con pertinenza rilevare che tale nuova diagnosi non è suscettibile di modificare sostanzialmente la precedente valutazione considerato come essa sia, appunto, suscettibile di terapia e, quindi, di miglioramento se abbinata ad una sospensione del fumo e a calo ponderale (doc. AI 59/1 e consid. 2.4). Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’assicurato, rispecchiando in particolare il rapporto del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. anche le STFA I 938/05 del 24 agosto 2006 e I 143/07 del 14 settembre 2007), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che se RI 1 non è più in grado di esercitare la precedente attività di autista di bus dal settembre 2011; tuttavia dal 1. giugno 2012 va ritenuto abile in misura completa in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati. Con specifico riferimento al citato l'obbligo di ridurre il danno, non ci si può esimere dall’osservare come il dr. __________ abbia espressamente sottolineato la necessità per RI 1 di ottenere un calo ponderale e un ricondizionamento fisico, valutazione questa condivisa anche dal curante dr. __________, il quale ha pure auspicato un cambiamento delle abitudini alimentari e una cessazione del fumo (doc. AI 8-5 e 11-1). Ciò non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente avrà se del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di inabilità. D’altra parte, va ricordato che se da un lato la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altro si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Inoltre, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. D’altra parte il ricorrente non ha fornito, né in sede amministrativa né in questa sede, documentazione medica che contraddica le menzionate certificazioni agli atti e che possa in qualche modo attestare la presenza di altre patologie rilevanti o una diversa valenza invalidante delle affezioni di cui è portatore oppure l’intervento di un peggioramento dello stato di salute successivo al rapporto medico e antecedente il momento determinante della resa della decisione impugnata (DTF 130 V 140, 129 V 4) . Di conseguenza non si può dar seguito alla richiesta del ricorrente di essere sottoposto ad altri accertamenti medici, segnatamente mediante perizia pluridisciplinare e audizione del curante (cfr. I e VI). Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia ad assumere ulteriori prove ed all'audizione della ricorrente medesima. 2 .7. Per quel che concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere provvedimenti di ordine professionale in considerazione del percorso scolastico-professionale e del danno alla salute. Ha altresì evidenziato la presenza, in un mercato adeguato del lavoro, la possibilità dell’assicurato di svolgere attività alternative, prendendo in considerazione, come verrà detto nel prosieguo, quale reddito da invalido i salari statistici stabilendo una perdita di guadagno e, quindi, un grado di invalidità del 34%. 2.7.1.   Occorre qui ricordare che, a i fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, p. 124). Va del resto sottolineato che conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b). Come già accennato nel considerando precedente, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 p. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 p. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). 2.7.2   In concreto, innanzitutto, nella misura in cui il ricorrente sembrerebbe contestare la valutazione medica in merito alla capacità lavorativa residua in attività adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica. Quanto alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili, la consulente ha formulato le seguenti considerazioni: " (…) Attività esigibili

– senza (ri)formazione specifica Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. Il Signor RI 1 potrebbe svolgere piccoli lavoretti di aiuto/tuttofare in attività leggere, ad esempio nel contesto di un garage (es. ricezione e consulenza clienti, rispondere al telefono, smistare la corrispondenza, riordino dei locali, ...) oppure in un negozio a gestione familiare (riordino della merce sugli scaffali, comande ai fornitori, cassiere, riordino e pulizia dei locali, ...). L'assicurato potrebbe inoltre essere inserito nell'ambito industriale in cui i lavori manuali, i quali richiedono l'impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano viepiù importanza le funzioni di sorveglianza e di controllo (chiaramente tenendo in considerazione il problema alla vista). (…)" (doc. AI 50/2) L’insorgente contesta in sostanza la presenza di tali attività alternative. V ista la sua età ed il danno alla salute non ritiene di essere integrabile in altri ambiti lavorativi al di fuori di quello di autista di bus. Inoltre, egli ritiene del tutto teorica la possibilità di trovare, in Valle __________ dove egli abita, attività come quelle menzionate dal consulente professionale. Orbene, a prescindere dalle professioni indicate a titolo esemplificativo dal perito, questo Tribunale ritiene comunque che l’assicurato, tenuto conto anche del citato obbligo di diminuire il danno, può ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, senza la necessità di sollevare pesi. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono mansioni che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura. Vero che in casu, l’assicurato, di formazione meccanico, ha svolto la professione di autista di bus per oltre 30 anni, ma è altrettanto vero che le sue limitazioni, essenzialmente di natura  reumatologica - che gli impediscono di svolgere quei lavori che richiedono il frequente trasporto di pesi oltre i 10 chili, spostamenti prolungati e sulle scale e il prolungato mantenimento della posizione eretta/seduta e accovacciata - non inficiano lo svolgimento di tutte le succitate attività che non necessitano una particolare qualifica. Lo stesso discorso vale  anche per quel che riguarda la limitazione dovuta alla patologia oftalmologica, considerato che nel settore dei servizi e di controllo il ricorrente non sarebbe chiamato a lavorare su scale o impalcature né a utilizzare strumenti di precisione che richiedono un campo visivo perfettamente binoculare. A questo proposito il fatto che il dr. __________ abbia giudicato improbabile l’acquisizione di mansioni intellettuali d’ufficio (doc. AI 8-4) non appare rilevante, considerato come a disposizione dell’assicurato restano senza dubbio diverse possibilità professionali che non presuppongono l’utilizzo di simili conoscenze. D’altra parte è doveroso sottolineare che nella fattispecie appaiono realisticamente ipotizzabili e proponibili attività lavorative adeguate anche nel medesimo settore professionale dell’assicurato, quale segnatamente i menzionati piccoli lavoretti di aiuto/tuttofare da svolgersi nel contesto di un garage o di un’azienda di trasporti professionali con bus. Va poi ricordato che comunque il ricorrente non è limitato nella guida della sua automobile privata (cfr. in proposito certificati del dr. __________ del 12 gennaio 2012, doc. AI 5-1, del dr. __________ del 6 febbraio 2012, doc. AI 6-3) e che quindi, a prescindere dalla possibilità di far capo ai trasporti pubblici, egli non è astretto ad un’attività in Valle __________. Inoltre non vi sono limitazioni alla motricità fine delle mani e per quanto concerne il problema al tunnel carpale, si ribadisce come lo stesso è stato definito dal dr. __________ “poco spiccato” e quindi tale da non ostacolare lo svolgimento di attività leggere (doc. AI 8-5). A titolo abbondanziale va detto che l’esistenza delle necessarie risorse di adattamento per una nuova attività sembrerebbero del resto anche attestate dal fatto che l’assicurato ha svolto molteplici attività extralavorative a favore della comunità di valle (segnatamente quale membro attivo del Gruppo soccorso __________ o quale autista per ambulanza del __________ e quale cuoco nelle feste di paese; cfr. lo scritto 1. maggio 2012 del dr. __________, doc. AI 11-2 citato al consid. 2.4). 2.7.3   D’altra parte per quel che concerne il fattore età va detto che la circostanza che l’assicurato è nato nel 1951 ed è quindi, dal punto di vista professionale, da considerare in età avanzata, non permette di non ritenere ragionevolmente esigibile che egli possa mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa, ciò che è in linea con la giurisprudenza del TF. In effetti, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicura-to, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007). In particolare in una sentenza del 21 agosto 2006 nella causa S. (I 831/05), l’Alta Corte ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato. Il TF ha tra l’altro sviluppato la seguente considerazione: " (…) 4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs- oder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor). (…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05) In un’altra sentenza del 17 luglio 2006 (I 293/05), l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia. Ancora, in una pronuncia del 22 giugno 2007 (I 359/2006), il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile  lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età    avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. (cfr. anche la STF I 376/ 05 del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60 anni; STF I 819/04 del 27 maggio 2005 58 anni). Tale giurisprudenza è stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59 anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi. Per quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77 concernente un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti un assicurato di 59 rispettivamente 60 anni. In un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione: " (…) 4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird. Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar. Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen, dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April 2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden. (…)“ (STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06) Ancora, nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha osservato: " (…) 4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera, svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17 luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). (…)” (STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06) Infine l’Alta Corte, in una sentenza del 10 marzo 2003 nella causa S. (I 617/02), ha per contro considerato irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua residua e parziale capacità lavorativa in attività adeguate, considerato come l’assicurato non disponeva della sufficiente capacità di adattamento e poteva essere occupato solo a tempo parziale e con la necessità di fare delle pause. Analogamente ha concluso con riferimento a due assicurati di 61 anni ritenendo per loro non data la possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua del 50% (STF I 617/ 02 del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008 del 19 marzo 2009). Analogamente ha concluso il TCA in un caso concernente un assicurato 64enne, senza formazione professionale e abile al 50% in attività leggere (STCA 32.2007.50 del 12 febbraio 2008). Va segnalato infine che, precisando la sua giurisprudenza, in una pronuncia del 25 ottobre 2012 la Corte federale ha statuito che il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) sul mercato del lavoro generale ed equilibrato di un assicurato in età avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale o completa) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Nel caso che ci occupa, dagli atti risulta che l’assicurato è nato il 19 ottobre 1951 e che quindi aveva 60 anni e mezzo nel momento in cui la sua capacità lavorativa residua del 100% in un’attività leggera adeguata è stata definita dal punto di vista medico, vale a dire nella primavera del 2012 (certificato del 15 marzo 2012 del dr. Fiori, doc. AI 31, e valutazione conclusiva del 30 maggio 2012 del dr. Lurati del SMR, doc. AI 38; cfr. la precitata DTF 138 V 457). Professionalmente risulta che egli, dopo le scuole dell’obbli-go, ha svolto con profitto l’apprendistato di meccanico e, quindi, dopo aver lavorato quale meccanico per 10 anni (dapprima come dipendente e poi come indipendente) e quale autista di camion per 5 anni, ha svolto per 25 anni la professione di autista di bus. A ragione l’amministrazione ha ritenuto che non è dunque possibile, neanche avuto riguardo alla sua età e conformemente alla suesposta giurisprudenza, concludere che la capacità residua non sia economicamente più sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro. Va in proposito considerato che l’assicurato mantiene, nelle attività leggere esigibili, una capacità lavorativa completa; inoltre egli dispone di una formazione professionale conclusa ed è ticinese, fattori questi che, uniti alla presenza di modeste limitazioni da osservare nello svolgimento di una nuova attività, rendono senz’altro praticabile il suo reinserimento in una nuova attività. Sulla base di queste considerazioni a ragione quindi l’Ufficio AI ha ritenuto che il mercato del lavoro offra sufficienti possibilità di impiego per il ricorrente, eventualmente anche nel medesimo settore professionale in cui egli è rimasto attivo  negli ultimi decenni. Si osservi peraltro che sebbene il ricorrente, al momento (determinante secondo la citata DTF 138 V 457) della valutazione della sua capacità lavorativa residua avesse 60 anni e mezzo, ciò non toglie che gli restano ancora diversi anni di attività (cfr. le STFA I 401/01 del 4 aprile 2002 e I 617/02 del 10 marzo 2003 e I 462/02 del 26 maggio 2003). Non a caso, con rapporto 16 luglio e 16 agosto 2012 il funzionario incaricato, partendo dall’esigibilità lavorativa in attività leggere non qualificate, ha proceduto al raffronto dei redditi di cui si dirà nel prossimo considerando (doc. AI 50). Per questi motivi, questo Tribunale non ritiene necessario eseguire una perizia “ sui settori lavorativi ragionevolmente prospettabili ” (cfr. ricorso p. 7) rispettivamente “ sulle attività ragionevolmente esigibili al signor RI 1 per rapporto al contesto sociale in cui il signor RI 1 vive e per rapporto alla reale possibilità di reintegrazione” (cfr. doc. VI). Al riguardo, va nuovamente fatto presente al già menzionato principio della valutazione anticipata delle prove che impone la rinuncia all’assunzione di ulteriori prove qualora un apprezzamento coscienzioso delle prove, porti l'amministrazione o il giudice alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (cfr. consid. 2.6). Né, infine, è possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’offerta lavorativa in Valle __________ sarebbe particolarmente ristretta. A parte il fatto che, come detto, non vi sono ragioni obiettive che impongano all’assicurato di restare a lavorare in valle (la necessità di evitare “ frequenti spostamenti prolungati” per non sovraccaricare le anche – doc. AI 27-1 e 38

- non è evidentemente un limite in questo senso), val la pena di ribadire che le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro non sono in questa sede di rilievo. In effetti, l’assicu-razione invalidità e quella contro la disoccupazione sono due assicurazioni sociali a sé stanti che perseguono scopi differenti e non sono quindi complementari l’una all’altra nel senso che un assicurato escluso dal mondo del lavoro deve potersi necessariamente e in ogni caso appellare ad una invalidità o ad uno stato di disoccupazione. 2.8. Riguardo alla determinazione del grado d’invalidità, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido). L ’Ufficio AI ha quindi rettamente raffrontato il reddito da autista (reddito da valido) con il reddito ipotetico evinto dai dati statistici salariali (reddito da invalido) . 2.8.1.   Per definire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999

p. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 p. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 p. 30; RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 p. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). Nel caso in esame, l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido, l’importo di fr. 79'380.90.-- dichiarato dall’ultimo datore di lavoro nel resoconto finanziario per l’anno 2010 allegato al questionario firmato il 19 dicembre 2011 (doc. AI 8-8), dato non contestato dall’insorgente. 2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). S e una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5) Nella fattispecie concreta, conformemente alla citata giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’am- ministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2008) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un salario statistico di fr. 61'754.--, dopo adeguamento al 2010. L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali del 15% (5% per attività leggere e 10% per altri fattori), determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 52'490.90 (doc. AI 49). Deve essere osservato che le riduzioni del 10% e 5%, che peraltro non sono state contestate dal ricorrente, sono frutto di una, seppur non particolarmente dettagliata, valutazione da parte del consulente datata 16 luglio 2012 (doc. AI 49), a cui va prestata adesione. Va in tal senso rilevato che l’assicurato può svolgere attività leggere al 100%, che le limitazioni concernono “solo” determinate mansioni pesanti, che per lo svolgimento di attività semplici e ripetitive non è necessaria una formazione superiore, motivo per cui ulteriori riduzioni del reddito da invalido non sono giustificate. Ciononostante, va rilevato che anche volendo ammettere per ipotesi di lavoro una riduzione del 20%, l’assicurato non avrebbe comunque il diritto ad una rendita, così come verrà esposto di seguito. 2.8.3.   Dal raffronto tra il reddito valido di fr. 79 ’380 .90.-- ed il reddito da invalido di fr. 52'490.90.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile del 34% (79 ’380 .90 - 52'490.90 x 100 : 79 ’380 .90). Anche ammettendo una riduzione globale del 20%, l’assicu-rato non avrebbe comunque diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 37.7 % [79 ’380 .90

– 49'403.20 (80% di 61'754) x 100 : 79 ’380 .90 ] . Alla medesima conclusione, infine, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2012, anno dell’emissione della decisione contestata. Ne consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto. 2.9.   L’assicurato ha infine chiesto di essere sentito personalmente (cfr. I). Il TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire il ricorrente. Infatti, l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia in precedenza, facendo valere le sue argomentazioni. Una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto di concedergli una rendita di invalidità deciso dall’amministrazione è corretto. Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007 che ha confermato questo principio, nonché H 74/99 dell’8 novembre 1999; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica, questo TCA rinuncia all’audizione poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2). 2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti