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32.2012.287

Rendita temporanea. Conferma dell'assenza di una patologia psichiatrica di rilevante durata intervenuta prima della decisione contestata

Ticino · 2012-10-31 · Italiano TI
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Rendita temporanea. Conferma dell'assenza di una patologia psichiatrica di rilevante durata intervenuta prima della decisione contestata

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29

bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

2.5.   Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione sulla perizia eseguita

dal dr. __________, specialista in medicina interna, per conto della __________.

Raccolta la documentazione medica, dopo aver visitato l’assicurato, nel rapporto

30 aprile 2012 il perito ha posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

·

Malattia coronarica con:

o

sindrome

coronarica acuta il 22.1.2011 e stato da PTCA più stent medicato per stenosi

critica del RIVA il 28.1.2011

o    stato dopo dilatazione coronarica e stent alla RIVP il 24.8.2011

o    stato dopo ultima

coronarografia il 28.3.2012: tronco comune esente da lesioni significative,

RIVA non presenta stenosi significative al tratto prossimale medio distale,

l'ostio della coronaria circonflessa prossimale presenta una stenosi moderata

50-70% e l'arteria coronaria destra non presenta stenosi significative al

tratto prossimale medio distale

o    EF 60%

·

Diabete mellito compensato con Metformin®

·

Astenia e dolori toracici atipici di non chiara

origine. (…)" (doc. AI 35/3)

Dal

punto di vista cardiaco, il dr. __________ ha potuto costatare:

"

(…)

In considerazione del risultato dell'ultimo esame

coronarografico che ha mostrato una situazione stabile è prevista la terapia

medicamentosa per un controllo ottimale dei fattori di rischio cardiovascolare.

I disturbi riferiti non hanno trovato riscontro. Il diabete mellito sembra ora

discretamente compensato, la polineuropatia è di modestissima entità. Una

sindrome delle apnee notturne è stata esclusa. (…)"

(Atti __________ in doc. AI 35/3)

Quanto

alla valutazione dell’incapacità lavorativa, il perito ha concluso:

"

(…)

In quest'ultimo anno il paziente ha avuto numerosi

periodi di incapacità lavorativa completa e tentativi di ripresa al 50%. Dal

23.4.2012 è stata certificata una ripresa della capacità lavorativa nella

misura del 50%. In considerazione della clinica attuale e soprattutto

dell'assenza di giustificazione per la sintomatologia riferita, ritengo non vi

siano più motivi per un'incapacità lavorativa neppure parziale nell'attività di

sarto addetto alle riparazioni.

Ho direttamente comunicato al paziente che a partire

dall'1.5.2012 sarebbe stato ritenuto abile in misura completa." (Atti __________

in doc. AI 35/3-4)

Di

conseguenza, l’amministrazione ha ritenuto dato un miglioramento della situazione

valetudinaria, nel senso di una piena abilità lavorativa dal 1° maggio 2012.

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione, sostenendo da

un lato la lacunosità degli accertamenti eseguiti e dall’altro come non sia

stato tenuto conto di una problematica psichiatrica certificata dal dr. __________.

2.6.   Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pagg. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354)

.

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2

bis

LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF

9C_524/2010

del 27 ottobre 2010

, consid.

2)

Va poi evidenziato

che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353

) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali

ivi menzionati).

Va

poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, in una sentenza del 19 gennaio 2000 pubblicata in VSI 2000

pag. 153, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann

(Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999,

pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del

perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezionesomatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi andicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7.   Ritornando

al caso in esame, questo TCA non ha alcun motivo per mettere in dubbio la

validità della perizia del dr. __________.

In

merito alla problematica cardiaca, il perito si è fondato sulla

documentazione specialistica, in particolare facendo capo all’esame coronorografico

del 28 marzo 2012 il quale non ha rilevato alcuna inabilità lavorativa. Egli ha

infatti riscontrato una situazione stabile, sottolineando la necessità di una

terapia medicamentosa per un controllo ottimale dei fattori di rischio

cardiovascolare. Certo, il dr. __________ non è specialista in cardiologia. Va

comunque fatto presente che, per il periodo precedente, con annotazioni 28

settembre 2011 il dr. __________, specialista FMH in cardiologia presso il SMR,

esaminati gli atti (in particolare il rapporto 26 agosto 2011 del cardiologo

curante dr. __________) aveva rilevato che

“non posso che associarmi a quanto

affermato dal cardiologo che cura l’assicurato, che quindi è abile al lavoro al

100% a partire dal 26 agosto 2011

“(doc. AI 22). Nel successivo scritto 23

settembre 2011 all’__________ il cardiologo curante, pur facendo presente di

non essersi occupato della prescrizione di eventuali incapacità lavorativa,

aveva fra l’altro rilevato che  “

la diagnosi definitiva è quella di una

malattia coronarica trattata ora adeguatamente con impianto di stent medicanti”

(

atti __________ in doc. AI 23).

del resto l’insorgente, come verrà detto più diffusamente in seguito, non ha

prodotto documentazione medica specialistica dimostrante un rilevante peggioramento

delle condizioni cardiache, tenendo conto che, conformemente al citato scritto

del cardiologo, nel mese di agosto 2012 era prevista una visita di controllo

dopo un anno dall’innesto del secondo ed ultimo stent.

2.8.   L’assicurato

ha fatto valere una problematica psichiatrica, con riferimento al certificato

7 novembre 2012 del dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia,

in cui attesta una piena inabilità lavorativa “

da almeno un mese per motivi

psichiatrici

” e che “

trattasi di malattia di lunga durata

” (atti Axa

Winterthur in atti AI doc. 36). Al riguardo, nelle annotazioni 19 dicembre 2012

il dr. __________, medico attivo al SMR, ha evidenziato che nel succitato

scritto l’incapacità lavorativa non è stata motivata dal punto di vista

psichiatrico, facendo inoltre presente come precedentemente non è stata né

menzionata né sospettata una problematica extra-somatica (Xbis), tant’è che

nella risposta di causa l’amministrazione ha sostenuto che tale aspetto “

non

risulta (…) essere rilevante per la definizione della situazione valetudinaria,

almeno fino all’emissione della decisione amministrativa

”. Per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 31 ottobre 2012

-, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b).

Il

ricorrente, per contro, sostiene che la componente extra-somatica sia intervenuta

precedente alla decisione contestata. In particolare fa riferimento allo scritto

26 marzo 2013 del dr. __________ che rileva:

"

Il paziente ha iniziato

il trattamento specialistico il 7.11.2012 in seguito al peggioramento delle condizioni

generale e insorgenza di nuovi disturbi non spiegabili con la patologia di base

a carico dell'apparato cardiocircolatorio e diabete.

Il paziente presenta un Disturbo depressivo maggiore

(F32.2) con sintomi biologici e si aggiunge al I decorso invalidante delle

patologie cardiache, endocrinologiche e ortopediche, amplificando le menomazioni

nel funzionamento globale indotte dalle malattie somatiche.

Ritengo il paziente inabile al lavoro al 100% dal

07.11.2012 a tutt'oggi. Il paziente è stato posto a beneficio di un trattamento

medicamentoso (Gabapentin, Solatran, Surmontil) e di psicoterapia di sostegno."

(Doc. F3)

Il

dr. __________ del SMR sostiene che l’entità della patologia psichiatrica e le

sue ripercussioni sulla capacità lavorativa saranno da valutare in un ambito

peritale, rilevando tuttavia che “

in considerazione della vicinanza delle

date (decisione del 31.10.2012, presa a carico psichiatrica il 7.11.2012) difficilmente

si potrà sostenere un peggioramento avvenuto nell’arco di 7 giorni

”,

evidenziando inoltre “

la scarsità di elementi clinici contenuti nel rapporto

del 26.3.2013, rapporto che in pratica indica unicamente la diagnosi”

(XXXIIbis).

Con

scritto 16 maggio 2013 lo psichiatra curante ha replicato a quanto sopra:

"

(…)

Le devo precisare che il paziente mi è stato segnalato

da parte del suo medico curante già nel corso del mese di ottobre e la lettera

contenente la descrizione della patologia porta la data del 22.10.2012.

Il medico curante ha rilevato l'esistenza della

patologia psichiatrica molto prima della decisione dell'UAI del 31.10.2012.

Certamente questa patologia era già presente ma non è stata rilevata nell'ambito

degli accertamenti diagnostici. Evidentemente, il paziente non è stato

esaminato in maniera completa e non mi risulta che egli sia stato esaminato da

uno specialista in psichiatria.

E inoltre, la decisione del 31.10.2012 non si basa su

un esame clinico nella stessa data, bensì sulla documentazione medica derivante

dagli esami fatti nel corso del mese di agosto del 2012.

La considerazione della vicinanza delle date di soli

sette giorni - dalla data della decisione (31.10.2012) al primo esame da parte

mia (7.11.2013) mi sembra veramente fuori posto e poco rispettosa nei confronti

della pesante sofferenza del paziente che conosco come un grande lavoratore e

questo da molti anni.

Trattasi di un quadro clinico che certamente merita una

maggior attenzione e cure." (doc. i)

Infine,

con annotazioni 28 maggio 2013 il dr. __________ e la dr.ssa __________,

specialista in psichiatria presso il SMR, hanno ritenuto che

“l’attuale

certificazione del dr. __________ non contiene nuovi elementi clinici ma si

sofferma su punti formali”

e che

“da parte nostra confermiamo le precedenti

prese di posizione che sicuramente non vogliono mancare di rispetto verso

l’assicurato”

(XXXVIIIbis).

Orbene,

pur volendo ammettere l’insorgenza di una patologia psichiatrica documentata dal

mese di ottobre 2012, quindi prima della decisione contestata, la stessa non risulta

essere rilevante e non necessita di approfondimenti non essendo durevole ai

sensi di legge. Infatti, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni,

occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da

tre mesi senza interruzione notevole e quindi oltre la data di emissione

del provvedimento impugnato. In questo contesto, rettamente con osservazioni 24

aprile 2013 l’Ufficio AI ha evidenziato che parte ricorrente dovrà presentare

una nuova domanda di prestazioni AI per definire l’incidenza della nuova

problematica di origine psichiatrica sulla capacità lavorativa (XXXII).

2.9.   L’assicurato

ha prodotto altra documentazione medica: il rapporto 27 novembre 2012 del dr. __________,

medico curante (VII1), il rapporto 13 novembre 2012 del dr. __________,

specialista in reumatologia (VIII/1). .

Il

dr. __________, facendo riferimento al citato certificato 7 novembre 2012 del

dr. __________, ha sostenuto:

"

(…)

Da quando il paziente ha subito l'infarto, in gennaio

2011, non ha mai più potuto riprendere il suo lavoro al 100%. Come si può

vedere dalle diagnosi vi era un peggioramento della coronaropatia, che necessitava

un nuovo intervento con un impianto di uno stent.

Il sintomo principale che viene accusato dal signor RI

1 è l'astenia. Lui dice che non riesce a lavorare più di mezza giornata.

Siccome non esiste nessun esame di laboratorio e test per confermare o misurare

la stanchezza, ho tentato di escludere altre malattie che potrebbero causare

stanchezza: assenza di una sindrome della apnee notturne, la funzione della

tiroide è normale, la funzione renale e epatica sono nella norma. Non vi sono

segni per una malattia sistemica, come per esempio una poliartrite. Si deve

considerare però anche la situazione sociale del signor RI 1: lui lavora in

proprio da tantissimi anni ed ultimamente riceve anche l'aiuto di suo figlio.

Non lavorando e non essendo sempre presente nel suo negozio non guadagno solo

meno però perde anche i clienti. Il paziente non ha quindi nessun vantaggio di

essere inabile al lavoro, per questo ritengo credibili i sintomi del signor RI

1 e confermo quindi che è da ritenere inabile al lavoro al 50%." (doc.

VIII).

Il

dr. __________, diagnostica una periatropatia omero-scapolare sinistra, ha

riscontrato un miglioramento senza quindi necessità di continuare con il trattamento

con onde d’urto, consigliando l’esecuzione con regolarità un programma di

ginnastica medica. Egli non ha attestato alcuna incapacità lavorativa, ricordando

come da parte dell’assicurazione __________ egli sia stato nuovamente

considerato totalmente abile al lavoro a partire dal 22.08.2012, sebbene egli

abbia continuato al 50% non ritenendosi ancora in grado di svolgere a tempo

pieno la sua attività”

(VIII/1).

Al

riguardo, nelle già citate annotazioni 19 dicembre 2012 il SMR ha rettamente rilevato

come che documentazione non rappresenta una modifica dello stato somatico

rispetto alla valutazione clinica del dr. __________. Si tratta, per quanto concerne

il rapporto del medico curante, di una diversa valutazione della capacità

lavorativa residua. Va poi ricordato che   i fattori psicosociali o socioculturali,

come quelli elencati dal dr. __________, non figurano nel novero delle

affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA

I 681/03 del 13 luglio 2004, consid. 4.2 e I 404/03 del 23 aprile 2004 consid.

6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02,del 29

gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Infine,

se da un lato l’8 gennaio 2013 il dr. __________ ha redatto un certificato

medico attestante una inabilità lavorativa dal 7 gennaio al 31 gennaio 2013

(doc. B), dall’altro, a prescindere che si tratta di una pura e semplice

attestazione, tale breve inabilità lavorativa non incide sul diritto alla

rendita non essendo durevole secondo il già citato art. 88a cpv. 2 OAI.

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti richiesti dall’insorgente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti

).. Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione

,

visto quanto precede, sulla base delle succitate

affidabili e concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare

accuratamente lo stato di salute dell’assicurato, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572),

e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla

capacità lavorativa intervenuto prima della resa della decisione contestata,

il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2), che

l'assicurato

successivamente al 1° maggio 2012 non presenta più un’incapacità lavorativa.

2.10.   Se,

come visto, dal punto di vista medico la valutazione operata dall’Ufficio AI merita

conferma, ciò non è il caso per quel che concerne la durata della prestazione

riconosciuta all’as- sicurato.

Non

presentando più dal maggio 2012 l’assicurato un’incapacità lavorativa e quindi

un’invalidità, la mezza rendita  dev’essere soppressa,

conformemente

all’art. 88a cpv. 1 OAI,

a partire dal 1° agosto 2012,

ossia

3 mesi dal rilevante miglioramento della capacità

lavorativa (maggio 2012) e non dal 1° maggio 2012 come indicato nella decisione

contestata.

Ne

consegue che in parziale accoglimento del ricorso la decisione contestata

dev’essere modificata come sopra indicato.

2.11.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e, quindi, la parziale soccombenza dell’amministrazione,

le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente e dell’Ufficio AI in

ragione di fr. 250.--ciascuno.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1 è riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. febbraio 2012 al 31 agosto 2012. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario giudice Raffaele Guffi                                           Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.09.2013 32.2012.287 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.09.2013 32.2012.287 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.09.2013 32.2012.287

Rendita temporanea. Conferma dell'assenza di una patologia psichiatrica di rilevante durata intervenuta prima della decisione contestata

Raccomandata Incarto n. 32.2012.287 BS /sc Lugano 17 settembre 2013 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 15 novembre 2012 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione del 31 ottobre 2012 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1 classe 1954, di professione sarto indipendente, nell’agosto 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per i postumi relativi ad una problematica cardiaca (doc. AI 2). 1.2.   Acquisita dall’__________, agente quale assicuratore di un’indennità giornaliera in caso di malattia, la documentazione medica (tra cui la perizia 30 aprile 2012 del dr. __________), con decisione 31 ottobre 2012 (preavvisata il 13 luglio 2012) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita temporanea dal 1° gennaio 2012 (con versamento della prestazione dal 1° febbraio 2012, trattandosi di una domanda tardiva ex art.29 cpv. 1 LAI) al 30 aprile 2012. 1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso all’Ufficio AI, da quest’ultimo trasmesso per competenza al TCA. A seguito del decreto di completazione 21 novembre 2012, con scritto 26 novembre 2012 (IV) l’insorgente ha integrato l’atto di ricorso. Sostanzialmente egli contesta un miglioramento della capacità lavorativa, facendo presente di essere ancora in cura per problemi psichici e fisici, allegando due certificati medici dei dr. __________ e __________. 1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, facendo in particolare presente come la problematica psichiatrica non sia rilevante essendo emersa dopo la decisione contestata. 1.5.   Con osservazioni 21 gennaio 2013 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, sostiene la necessità di un rinvio degli atti all’Ufficio AI al fine di procedere ad una perizia pluridisciplinare, sulla base della quale egli chiede il riconoscimento di una rendita. Il ricorrente ha altresì prodotto un rapporto del dr. __________ (XIV). Interpellata dal TCA, con scritto 30 gennaio 2013 l’amministrazione ha confermato la validità della valutazione medica posta alla base della decisione contestata (XVI). 1.6.   Pendente causa l’assicurato ha prodotto in diversi momenti ulteriore nuova documentazione medica (XVIII, XXII, XXIV, XXVIII, XXX, XXXIV, XXXVI, XL, XLII, XLIV) in merito alla quale l’Ufficio AI ha preso posizione (XX, XXVI, XXXII, XXXVIII). considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata). Nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla mezza rendita, erogabile dal 1° febbraio 2012, al 30 aprile 2010. 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). 2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che s e il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29 bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). 2.5.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione sulla perizia eseguita dal dr. __________, specialista in medicina interna, per conto della __________. Raccolta la documentazione medica, dopo aver visitato l’assicurato, nel rapporto 30 aprile 2012 il perito ha posto le seguenti diagnosi: " (…) · Malattia coronarica con: o sindrome coronarica acuta il 22.1.2011 e stato da PTCA più stent medicato per stenosi critica del RIVA il 28.1.2011 o    stato dopo dilatazione coronarica e stent alla RIVP il 24.8.2011 o    stato dopo ultima coronarografia il 28.3.2012: tronco comune esente da lesioni significative, RIVA non presenta stenosi significative al tratto prossimale medio distale, l'ostio della coronaria circonflessa prossimale presenta una stenosi moderata 50-70% e l'arteria coronaria destra non presenta stenosi significative al tratto prossimale medio distale o    EF 60% · Diabete mellito compensato con Metformin® · Astenia e dolori toracici atipici di non chiara origine. (…)" (doc. AI 35/3) Dal punto di vista cardiaco, il dr. __________ ha potuto costatare: " (…) In considerazione del risultato dell'ultimo esame coronarografico che ha mostrato una situazione stabile è prevista la terapia medicamentosa per un controllo ottimale dei fattori di rischio cardiovascolare. I disturbi riferiti non hanno trovato riscontro. Il diabete mellito sembra ora discretamente compensato, la polineuropatia è di modestissima entità. Una sindrome delle apnee notturne è stata esclusa. (…)" (Atti __________ in doc. AI 35/3) Quanto alla valutazione dell’incapacità lavorativa, il perito ha concluso: " (…) In quest'ultimo anno il paziente ha avuto numerosi periodi di incapacità lavorativa completa e tentativi di ripresa al 50%. Dal 23.4.2012 è stata certificata una ripresa della capacità lavorativa nella misura del 50%. In considerazione della clinica attuale e soprattutto dell'assenza di giustificazione per la sintomatologia riferita, ritengo non vi siano più motivi per un'incapacità lavorativa neppure parziale nell'attività di sarto addetto alle riparazioni. Ho direttamente comunicato al paziente che a partire dall'1.5.2012 sarebbe stato ritenuto abile in misura completa." (Atti __________ in doc. AI 35/3-4) Di conseguenza, l’amministrazione ha ritenuto dato un miglioramento della situazione valetudinaria, nel senso di una piena abilità lavorativa dal 1° maggio 2012. Con il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione, sostenendo da un lato la lacunosità degli accertamenti eseguiti e dall’altro come non sia stato tenuto conto di una problematica psichiatrica certificata dal dr. __________. 2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pagg. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354) . In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2 bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato. Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue: " (…) per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2) Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Infine, in una sentenza del 19 gennaio 2000 pubblicata in VSI 2000 pag. 153, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezionesomatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi andicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124). 2.7.   Ritornando al caso in esame, questo TCA non ha alcun motivo per mettere in dubbio la validità della perizia del dr. __________. In merito alla problematica cardiaca, il perito si è fondato sulla documentazione specialistica, in particolare facendo capo all’esame coronorografico del 28 marzo 2012 il quale non ha rilevato alcuna inabilità lavorativa. Egli ha infatti riscontrato una situazione stabile, sottolineando la necessità di una terapia medicamentosa per un controllo ottimale dei fattori di rischio cardiovascolare. Certo, il dr. __________ non è specialista in cardiologia. Va comunque fatto presente che, per il periodo precedente, con annotazioni 28 settembre 2011 il dr. __________, specialista FMH in cardiologia presso il SMR, esaminati gli atti (in particolare il rapporto 26 agosto 2011 del cardiologo curante dr. __________) aveva rilevato che “non posso che associarmi a quanto affermato dal cardiologo che cura l’assicurato, che quindi è abile al lavoro al 100% a partire dal 26 agosto 2011 “(doc. AI 22). Nel successivo scritto 23 settembre 2011 all’__________ il cardiologo curante, pur facendo presente di non essersi occupato della prescrizione di eventuali incapacità lavorativa, aveva fra l’altro rilevato che  “ la diagnosi definitiva è quella di una malattia coronarica trattata ora adeguatamente con impianto di stent medicanti” (atti __________ in doc. AI 23). Né del resto l’insorgente, come verrà detto più diffusamente in seguito, non ha prodotto documentazione medica specialistica dimostrante un rilevante peggioramento delle condizioni cardiache, tenendo conto che, conformemente al citato scritto del cardiologo, nel mese di agosto 2012 era prevista una visita di controllo dopo un anno dall’innesto del secondo ed ultimo stent. 2.8.   L’assicurato ha fatto valere una problematica psichiatrica, con riferimento al certificato 7 novembre 2012 del dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia, in cui attesta una piena inabilità lavorativa “ da almeno un mese per motivi psichiatrici ” e che “ trattasi di malattia di lunga durata ” (atti Axa Winterthur in atti AI doc. 36). Al riguardo, nelle annotazioni 19 dicembre 2012 il dr. __________, medico attivo al SMR, ha evidenziato che nel succitato scritto l’incapacità lavorativa non è stata motivata dal punto di vista psichiatrico, facendo inoltre presente come precedentemente non è stata né menzionata né sospettata una problematica extra-somatica (Xbis), tant’è che nella risposta di causa l’amministrazione ha sostenuto che tale aspetto “ non risulta (…) essere rilevante per la definizione della situazione valetudinaria, almeno fino all’emissione della decisione amministrativa ”. Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 31 ottobre 2012 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il ricorrente, per contro, sostiene che la componente extra-somatica sia intervenuta precedente alla decisione contestata. In particolare fa riferimento allo scritto 26 marzo 2013 del dr. __________ che rileva: " Il paziente ha iniziato il trattamento specialistico il 7.11.2012 in seguito al peggioramento delle condizioni generale e insorgenza di nuovi disturbi non spiegabili con la patologia di base a carico dell'apparato cardiocircolatorio e diabete. Il paziente presenta un Disturbo depressivo maggiore (F32.2) con sintomi biologici e si aggiunge al I decorso invalidante delle patologie cardiache, endocrinologiche e ortopediche, amplificando le menomazioni nel funzionamento globale indotte dalle malattie somatiche. Ritengo il paziente inabile al lavoro al 100% dal 07.11.2012 a tutt'oggi. Il paziente è stato posto a beneficio di un trattamento medicamentoso (Gabapentin, Solatran, Surmontil) e di psicoterapia di sostegno." (Doc. F3) Il dr. __________ del SMR sostiene che l’entità della patologia psichiatrica e le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa saranno da valutare in un ambito peritale, rilevando tuttavia che “ in considerazione della vicinanza delle date (decisione del 31.10.2012, presa a carico psichiatrica il 7.11.2012) difficilmente si potrà sostenere un peggioramento avvenuto nell’arco di 7 giorni ”, evidenziando inoltre “ la scarsità di elementi clinici contenuti nel rapporto del 26.3.2013, rapporto che in pratica indica unicamente la diagnosi” (XXXIIbis). Con scritto 16 maggio 2013 lo psichiatra curante ha replicato a quanto sopra: " (…) Le devo precisare che il paziente mi è stato segnalato da parte del suo medico curante già nel corso del mese di ottobre e la lettera contenente la descrizione della patologia porta la data del 22.10.2012. Il medico curante ha rilevato l'esistenza della patologia psichiatrica molto prima della decisione dell'UAI del 31.10.2012. Certamente questa patologia era già presente ma non è stata rilevata nell'ambito degli accertamenti diagnostici. Evidentemente, il paziente non è stato esaminato in maniera completa e non mi risulta che egli sia stato esaminato da uno specialista in psichiatria. E inoltre, la decisione del 31.10.2012 non si basa su un esame clinico nella stessa data, bensì sulla documentazione medica derivante dagli esami fatti nel corso del mese di agosto del 2012. La considerazione della vicinanza delle date di soli sette giorni - dalla data della decisione (31.10.2012) al primo esame da parte mia (7.11.2013) mi sembra veramente fuori posto e poco rispettosa nei confronti della pesante sofferenza del paziente che conosco come un grande lavoratore e questo da molti anni. Trattasi di un quadro clinico che certamente merita una maggior attenzione e cure." (doc. i) Infine, con annotazioni 28 maggio 2013 il dr. __________ e la dr.ssa __________, specialista in psichiatria presso il SMR, hanno ritenuto che “l’attuale certificazione del dr. __________ non contiene nuovi elementi clinici ma si sofferma su punti formali” e che “da parte nostra confermiamo le precedenti prese di posizione che sicuramente non vogliono mancare di rispetto verso l’assicurato” (XXXVIIIbis). Orbene, pur volendo ammettere l’insorgenza di una patologia psichiatrica documentata dal mese di ottobre 2012, quindi prima della decisione contestata, la stessa non risulta essere rilevante e non necessita di approfondimenti non essendo durevole ai sensi di legge. Infatti, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole e quindi oltre la data di emissione del provvedimento impugnato. In questo contesto, rettamente con osservazioni 24 aprile 2013 l’Ufficio AI ha evidenziato che parte ricorrente dovrà presentare una nuova domanda di prestazioni AI per definire l’incidenza della nuova problematica di origine psichiatrica sulla capacità lavorativa (XXXII). 2.9.   L’assicurato ha prodotto altra documentazione medica: il rapporto 27 novembre 2012 del dr. __________, medico curante (VII1), il rapporto 13 novembre 2012 del dr. __________, specialista in reumatologia (VIII/1). . Il dr. __________, facendo riferimento al citato certificato 7 novembre 2012 del dr. __________, ha sostenuto: " (…) Da quando il paziente ha subito l'infarto, in gennaio 2011, non ha mai più potuto riprendere il suo lavoro al 100%. Come si può vedere dalle diagnosi vi era un peggioramento della coronaropatia, che necessitava un nuovo intervento con un impianto di uno stent. Il sintomo principale che viene accusato dal signor RI 1 è l'astenia. Lui dice che non riesce a lavorare più di mezza giornata. Siccome non esiste nessun esame di laboratorio e test per confermare o misurare la stanchezza, ho tentato di escludere altre malattie che potrebbero causare stanchezza: assenza di una sindrome della apnee notturne, la funzione della tiroide è normale, la funzione renale e epatica sono nella norma. Non vi sono segni per una malattia sistemica, come per esempio una poliartrite. Si deve considerare però anche la situazione sociale del signor RI 1: lui lavora in proprio da tantissimi anni ed ultimamente riceve anche l'aiuto di suo figlio. Non lavorando e non essendo sempre presente nel suo negozio non guadagno solo meno però perde anche i clienti. Il paziente non ha quindi nessun vantaggio di essere inabile al lavoro, per questo ritengo credibili i sintomi del signor RI 1 e confermo quindi che è da ritenere inabile al lavoro al 50%." (doc. VIII). Il dr. __________, diagnostica una periatropatia omero-scapolare sinistra, ha riscontrato un miglioramento senza quindi necessità di continuare con il trattamento con onde d’urto, consigliando l’esecuzione con regolarità un programma di ginnastica medica. Egli non ha attestato alcuna incapacità lavorativa, ricordando “ come da parte dell’assicurazione __________ egli sia stato nuovamente considerato totalmente abile al lavoro a partire dal 22.08.2012, sebbene egli abbia continuato al 50% non ritenendosi ancora in grado di svolgere a tempo pieno la sua attività” (VIII/1). Al riguardo, nelle già citate annotazioni 19 dicembre 2012 il SMR ha rettamente rilevato come che documentazione non rappresenta una modifica dello stato somatico rispetto alla valutazione clinica del dr. __________. Si tratta, per quanto concerne il rapporto del medico curante, di una diversa valutazione della capacità lavorativa residua. Va poi ricordato che   i fattori psicosociali o socioculturali, come quelli elencati dal dr. __________, non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA I 681/03 del 13 luglio 2004, consid. 4.2 e I 404/03 del 23 aprile 2004 consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02,del 29 gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). Infine, se da un lato l’8 gennaio 2013 il dr. __________ ha redatto un certificato medico attestante una inabilità lavorativa dal 7 gennaio al 31 gennaio 2013 (doc. B), dall’altro, a prescindere che si tratta di una pura e semplice attestazione, tale breve inabilità lavorativa non incide sul diritto alla rendita non essendo durevole secondo il già citato art. 88a cpv. 2 OAI. Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dall’insorgente. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In conclusione, visto quanto precede, sulla base delle succitate affidabili e concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’assicurato, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572), e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa intervenuto prima della resa della decisione contestata, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2), che l'assicurato successivamente al 1° maggio 2012 non presenta più un’incapacità lavorativa. 2.10.   Se, come visto, dal punto di vista medico la valutazione operata dall’Ufficio AI merita conferma, ciò non è il caso per quel che concerne la durata della prestazione riconosciuta all’as- sicurato. Non presentando più dal maggio 2012 l’assicurato un’incapacità lavorativa e quindi un’invalidità, la mezza rendita  dev’essere soppressa, conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI, a partire dal 1° agosto 2012, ossia 3 mesi dal rilevante miglioramento della capacità lavorativa (maggio 2012) e non dal 1° maggio 2012 come indicato nella decisione contestata. Ne consegue che in parziale accoglimento del ricorso la decisione contestata dev’essere modificata come sopra indicato. 2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza e, quindi, la parziale soccombenza dell’amministrazione, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente e dell’Ufficio AI in ragione di fr. 250.--ciascuno. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . § La decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1 è riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. febbraio 2012 al 31 agosto 2012.

2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’assicurato in ragione di fr. 250.-- e dell’Ufficio AI in ragione di fr. 250.--. L’amministrazione verserà al ricorrente fr. 500.-- di ripetibili parziali.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario giudice Raffaele Guffi                                           Gianluca Menghetti