Richiesta di revisione del grado d'invalidità in seguito ad un peggioramento dello stato di salute. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
E. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
E. 2.3 Im Hinblick auf
die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art.
59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche
unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot
eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die
Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung
der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden.
Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie
mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus
sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen
kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt
sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (
BGE 135 V 465
E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4
.)"
(…)
Occorre
ancora evidenziare che l’Alta Corte, in una decisione del 24 agosto 2006
concernente un caso di assicurazione per l
'
invalidità
(I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell
'
ambito dell
'
assicurazione per l
'
invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute
sur l'impartialité de ceux-ci.
La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid.
3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser
, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Il
TF in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,
STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
8. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la
problematica relativa alla periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di
attrito a destra non è stata chiarita in modo soddisfacente.
Per
quanto concerne la patologia psichiatrica il TCA non ha motivo per distanziarsi
dall’approfondita valutazione della perita, dr.ssa med. __________, del 27
maggio 2011 (doc. AI 76-2), che si è fondata su un esame completo, in piena
conoscenza dell’anamnesi ed ha descritto chiaramente il contesto medico e le
conclusioni.
La
specialista ha preso in considerazione il peggioramento dello stato di salute
avvenuto in concomitanza con la degenza presso la Clinica __________ dal 18
giugno 2010 al 16 luglio 2010 ed il successivo miglioramento che l’ha portata a
constatare un quadro psicopatologico riconducibile e sovrapponibile a quello
della precedente valutazione psichiatrica documentata nel mese di agosto 2005.
L’insorgente
del resto non ha prodotto, malgrado ne abbia preannunciato l’invio (doc. I),
alcuna documentazione medica specialistica atta a sovvertire le convincenti
conclusioni peritali. Il ricorrente si è infatti limitato ad allegare un
certificato del proprio medico curante, dr. med. __________ (doc. AI 89-13),
peraltro non specialista in psichiatria, che ha segnalato la presenza di un
importante stato depressivo, per il quale necessita di una presa a carico
psichiatrica specialistica, così come un trattamento medicamentoso
antidepressivo, senza tuttavia utilizzare un sistema di classificazione
riconosciuto (ICD 10; DSM-IV) e senza indicare l’eventuale incidenza di questa
malattia sulla capacità lavorativa dell’interessato. Sia come sia, la dr.ssa
med. __________ ha diagnosticato, tra l’altro, un disturbo depressivo maggiore,
episodio singolo in remissione parziale (DSM-IV-TR;F32.4) ed ha preso in
considerazione la terapia medicamentosa in atto (Seropram 20 mg, Remeron 30 mg
e Magnesio diasporal; doc. AI 76-6/7), stabilendo che, globalmente,
l’interessato è incapace al lavoro al 40% in qualsiasi attività lavorativa,
come in precedenza.
In
assenza di ulteriore documentazione medica atta a mettere in dubbio la perizia
psichiatrica del 27 maggio 2011, alla quale va conferita piena forza probante,
questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalle valutazioni della dr.ssa
med. __________, che vanno di conseguenza confermate.
Questo
Tribunale non concorda, invece, con quanto stabilito dall’amministrazione a
proposito dell’apprezzamento della periartropatia omeroscapolare con
sintomatologia di attrito a destra e dell’influsso che la stessa ha sulla
capacità lavorativa dell’assicurato, per i motivi qui sotto esposti.
Se
da una parte va rilevato che la patologia a livello cervicale, cui accenna
l’insorgente in sede di ricorso (doc. I) è stata diagnosticata ed esaminata dal
dr. med. __________, FMH reumatologia e specialista in medicina interna, e dunque
presa in considerazione dal perito in sede di valutazione della capacità
lavorativa del ricorrente, d’altra parte si evidenzia come lo stesso
specialista ha affermato che “
l’assicurato riferisce l’insorgenza di dolori
circolari omerali a destra nel mese di luglio 2011, finora mai indagati,
raggiungenti il gomito destro e la parte prossimale prevalentemente dorsale
dell’avambraccio destro, definiti sordi, intermittenti, indipendenti dalle ore
della giornata, a riposo, peggioranti alzando il braccio destro oltre il
livello dell’orizzontale, in abduzione ed estensione; la spalla destra presenta
una mobilità passiva libera in ogni direzione con sintomatologia di attrito con
dolori a fine corsa alla flessione e rotazione interna, senza indizi clinici a
favore di una lesione maggiore alla cuffia rotatoria; come suggerito
all’assicurato, i dolori accusati alla spalla destra andranno ulteriormente
indagati dal medico curante perlomeno tramite una radiografia convenzionale in
due proiezioni ed un’ecografia per la cuffia rotatoria
.” (doc.
AI 78-6, sottolineature del redattore) e che “
come segnalato sopra, la
periartropatia omero scapolare a destra
va ulteriormente indagata
tramite radiografie convenzionali ed ecografia della cuffia rotatoria
”
(doc. AI 78-7, sottolineature del redattore).
Sulla
base di queste considerazioni il medico SMR, dr. med. __________, ha inserito la
periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra nelle
ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 79-1), senza
tuttavia indagare ulteriormente la patologia né interpellando nuovamente il
perito, né in altro modo.
Ora,
il dr. med. __________ ha espressamente affermato che la periartropatia omeroscapolare
a destra va ulteriormente indagata e ciò, perlomeno, tramite una radiografia
convenzionale in due proiezioni ed un’ecografia della cuffia rotatoria. In sede
di risposta l’UAI ha, perlomeno implicitamente, ammesso che non vi è stato
alcun ulteriore approfondimento (doc. IV: “
Nello specifico, le censure
dell’assicurato in merito ad un’asserita mancata presa in considerazione della
periartropatia omero-scapolare e dell’estensione della sua patologia a livello
cervicale non hanno ragione d’essere. Come si evince chiaramente nel rapporto
finale SMR 22 settembre 2011 (doc. 79 incarto AI), le suindicate
affezioni sono state compiutamente tenute in conto nella valutazione della
capacità lavorativa residua dell’assicurato
”).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l’UAI non poteva basarsi, per
l’emanazione della decisione, su una documentazione ancora ampiamente
incompleta che non ha approfondito una patologia diagnosticata dal perito e che
necessita di ulteriori indagini. La circostanza che il dr. med. __________
abbia suggerito al ricorrente di far eseguire le radiografie al medico curante
e che ha affermato che le misure terapeutiche citate nel referto sono in grado
di ridurre i limiti funzionali per quanto riguarda la patologia alla spalla
destra non è sufficiente per considerare che l’amministrazione ha adeguatamente
esaminato lo stato valetudinario dell’insorgente.
In
presenza di una nuova patologia diagnosticata dal perito e della comprovata
necessità di effettuare ulteriori indagini tramite radiografie ed ecografie,
l’amministrazione non poteva accontentarsi del fatto che il medico SMR ha
citato la patologia tra quelle con influsso sulla capacità lavorativa senza
procedere ad ulteriori accertamenti.
Questa
patologia, che, come visto, ha un’influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente
(il medico SMR l’ha infatti inserita tra le ulteriori diagnosi con influsso
sulla CL; cfr. doc. AI 79-1), deve pertanto essere oggetto di ulteriori
approfondimenti prima di poter esprimere una valutazione definitiva a proposito
della capacità lavorativa dell’interessato.
In simili condizioni,
secondo questo Tribunale, non è possibile, senza prima procedere ad un
complemento peritale, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato
valetudinario dell’assicura-to non sia in realtà ulteriormente peggiorato con
un influsso sulla sua capacità lavorativa.
9. Nella
già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio.
Recentemente
il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché
ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano
di un complemento
(“
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
”;
cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011)
, o perché
vi erano
delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“
Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist
”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011)
.
Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento
(“
Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
”)
, si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della
giurisprudenza citata
.
In
queste condizioni, accertato che la citata patologia è insorta nel corso del
mese di luglio 2011 (cfr. doc. AI 78-6: “
l’assicurato riferisce l’insorgenza
di dolori circolari omerali a destra nel mese di luglio 2011, finora mai
indagati, raggiungenti il gomito destro e la parte prossimale prevalentemente
dorsale dell’avambraccio destro, (…)
”), la decisione va annullata per
quanto concerne il periodo successivo al giugno 2011 nella misura in cui nega
un ulteriore peggioramento dello stato di salute.
Di
conseguenza, accertato il diritto, non contestato, per l’insorgente di essere
messo al beneficio di un quarto di rendita anche successivamente a questo
periodo, l’incarto va rinviato all’amministrazione affinché metta in atto un
approfondimento peritale relativo alla periartropatia omero scapolare con
sintomatologia di attrito a destra tramite radiografia convenzionale in due
proiezioni ed ecografia della cuffia rotatoria e, in esito a tale complemento
istruttorio, tenuto conto, in una valutazione globale, di tutte le patologie di
cui soffre l’assicurato, e dunque anche dell’aspetto psichiatrico le cui
valutazioni sono state confermate in questa sede, si pronunci circa l’asserito
peggioramento dello stato di salute dal luglio 2011 (insorgenza della
periartropatia omero scapolare
a destra
) e circa l’incidenza di questa
patologia sulla capacità lavorativa.
Solo
dopo aver effettuato questi ulteriori accertamenti l’amministrazione potrà
stabilire se l’interessato avrà diritto ad una rendita d’invalidità maggiore,
tenuto conto del fatto che il diritto ad un quarto di rendita non è contestato
(cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4 penultimo
paragrafo).
E. 5 Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC
1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza dell’Alta Corte siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(sentenza del 18 ottobre 1999, I 441/99; sentenza del 29 settembre 1998, I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
6. Occorre
qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6
novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale
per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,
come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato
che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di
vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con
riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 14 maggio
2007, tramite la quale l’UAI ha assegnato al ricorrente un quarto di rendita
con effetto 1° luglio 2004 (cfr. doc. AI 53 e 59).
In
sede di revisione della prestazione, avviata nel corso del mese di ottobre 2010
(doc. AI 67-1) ed oggetto del contendere, l’UAI ha fatto allestire una perizia
psichiatrica ed una perizia reumatologica.
Il
12 aprile 2011 l’insorgente è stato visitato dalla dr.ssa med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale il 27 maggio 2011, dopo
aver descritto l’anamnesi, i disturbi soggettivi, la vita quotidiana, la
terapia in atto e lo status psichiatrico, ha posto la diagnosi di disturbo
depressivo maggiore, episodio singolo in remissione parziale (DSM-IV-TR;
F32.4), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10;F45.4), disturbo di
personalità dipendente.
La
perita ha affermato:
"
(…)
Si tratta di un uomo
53enne, di nazionalità __________, di professione verniciatore industriale, che
a partire dal mese di luglio 2004 usufruisce di un quarto di rendita di
invalidità nell’ambito di problemi psichiatrici e reumatologici.
Sulla base della
perizia psichiatrica effettuata nel mese di agosto 2005 da parte del Servizio __________
per conto dell’Ufficio AI venivano poste le diagnosi di sindrome ansioso
depressiva, sindrome somatoforme da dolore persistente e disturbo di
personalità dipendente, con un’incapacità lavorativa nella misura del 40% per
qualsiasi attività medicalmente adeguata.
Da allora le sue
condizioni psichiche non hanno subito variazioni di rilievo, non risulta aver continuato
un trattamento psichiatrico o psicofarmacologico.
L’Assicurato nel 2006
dopo essersi separato dalla sua compagna continua a vivere a __________.
A livello affettivo
l’Assicurato ha instaurato una nuova storia sentimentale terminata nella
primavera del 2010 dopo due anni di convivenza: il confrontarsi con un
ulteriore fallimento sentimentale, il ritrovarsi nuovamente da solo, hanno
comportato per l’Assicurato un’esperienza di vita sconvolgente, sono riemersi
vissuti abbandonici, con sentimenti misti di rabbia, tristezza, depressione che
associati alla bassa tolleranza alla frustrazione, all’insofferenza hanno
determinato una condizione particolarmente stressante con destabilizzazione di
un equilibrio psichico preesistente già precario e sviluppo di un episodio
depressivo di media gravità.
L’Assicurato ha quindi
sviluppato un quadro psicopatologico ben più grave, le cui manifestazioni
cliniche predominanti sono state caratterizzate da un sentimento di profonda
riduzione del tono dell’umore, ansia, crisi di pianto, perdita di interessi e
piacere, astenia, abulia, ritiro sociale, perdita di autostima, idee di
inadeguatezza.
Trattasi di una
personalità semplice, poco differenziata, dipendente, con modesto livello di
scolarità, scarse capacità intellettive e di insight, con organizzazione
depressiva e con tendenza ad elaborare il proprio disagio e conflitti
psicologici attraverso l’espressione di sintomi somatici e del dolore fisico,
tratti che hanno senz’altro favorito lo scompenso depressivo e l’accentuarsi
della sintomatologia algica.
L’Assicurato ha
necessitato di un ricovero ospedaliero presso la Clinica __________ dal
18.06.2010 al 16.07.2010; dimesso in condizioni psicofisiche migliorate in
seguito ha beneficiato di una presa a carico psichiatrica regolare e continua
presso il Servizio __________ __________.
Per quanto riguarda il
disturbo algico non appare costituire per l’Assicurato l’oggetto principale
costante della sua attenzione o la preoccupazione essenziale né tantomeno
comporta interferenze considerevoli nella vita quotidiana; nei confronti dei
disturbi dolorosi l’Assicurato ha assunto un atteggiamento più positivo, nel
senso che ha imparato a gestire meglio il dolore e a conviverci.
Non si constata
inoltre una compromissione significativa del funzionamento sociale o di altre
aree importanti della vita: l’Assicurato ha sviluppato una maggior indipendenza
ed autonomia, ha ripreso le normali attività quotidiane, ha ristabilito i
propri interessi, i contatti con l’esterno, con gli amici, esce per la spesa,
per delle passeggiate, anche con i propri figli mantiene dei contatti regolari.
Le condizioni
psichiche sono andate quindi gradualmente migliorando con remissione parziale
dei sintomi depressivi che permangono di lieve entità, ma che tuttavia non
appaiono significativi e tali da soddisfare pienamente i criteri per un
episodio depressivo maggiore.
Rispetto l’alcool,
sostanza di cui avrebbe fatto uso in passato, nel corso dell’attuale
valutazione non sono emersi segni che depongano per una persistenza di abusi,
per una dipendenza o un uso dannoso.
Nonostante il
riscontro di un miglioramento sia clinico che soggettivo, permane uno stato di
precarietà di vulnerabilità e fragilità psichica che rendono l’Assicurato
facilmente suscettibile allo stress con forte rischio di riacutizzazione e
scompenso psichico.
E’ possibile dunque
constatare un quadro psicopatologico attualmente riconducibile e sovrapponibile
a quello della precedente valutazione psichiatrica documentata (agosto 2005)
con compromissione della funzionalità lavorativa nella misura del 40% per
qualsiasi attività.
Un’incapacità
lavorativa nella misura completa per qualsiasi attività risulta essere
giustificata solo per un periodo circoscritto a partire dal mese di giugno 2010
fino alla fine di dicembre 2010.” (doc. AI 76-7/8)
Il
19 settembre 2011 il dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e
medicina interna, ha visitato l’insorgente e dopo aver descritto l’anamnesi
personale, sistematica e sociale, i dati soggettivi dell’assicurato e le
constatazioni oggettive, ha posto la diagnosi di sindrome panvertebrale con
componente spondilogena cronica in alterazioni degenerative del rachide
cervicale (disartrosi C6/C7), alterazioni degenerative del rachide lombare
(minima protrusione discale posteriore L4/L5 ed L5/S1), disturbi statici del
rachide (rachide piatto con scoliosi sinistro convessa toracolombare),
decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 89 kg / statura 171 cm), periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra, dolori
meccanici radiali al polso sinistro in esiti da frattura dell’osso navicolare a
sinistra nel 1996, con conseguente plastica con spongiosa dell’osso navicolare
sinistro, pseudoartrosi dell’osso navicolare sinistro, artrosi radiocarpica a
sinistra.
Il
perito ha affermato:
"
(…)
soffre da anni di una
sindrome lombovertebrale; già il 20.1.2004 si segnalava una discopatia L5/S1;
la sintomatologia algica lombare non migliorava ad una riabilitazione
stazionaria; la risonanza magnetica della colonna lombare veniva ripetuta il
31.3.2008 mostrando una discopatia agli ultimi 2 segmenti lombari con minima
protrusione discale posteriore L4/L5 ed L5/S1 senza significativa stenosi del
canale spinale e senza compressione radicolare; attualmente l’assicurato
continua a lamentare dolori lombari presenti “sempre”, di giorno e di notte, in
qualsiasi posizione, aventi dunque caratteristiche non strettamente meccaniche,
ricordanti piuttosto una sindrome del dolore cronico aspecifico, lombalgie che
prevalgono su dolori presenti nella gamba destra, avvertiti inguinali, interni
nella coscia fino al ginocchio mediale a destra, non a sinistra con associati
crampi ai polpacci bilaterali; il dolore alla gamba destra aumenta camminando
già dopo 300 metri, fino ad 1 km, rimangono uguali deambulando in salita,
discesa e pianura, si manifestano anche a riposo; muovendo il piede destro;
all’esame clinico appare un rachide piatto con scoliosi sinistro convessa
toracolombare, il corsetto muscolare addominale e lombare è decondizionato, la
mobilità della colonna lombare appare soltanto minimamente limitata alla
lateroflessione passiva verso destra, altrimenti libera ai movimenti attivi e
passivi nelle altre direzioni, con dolori avvertiti alla flessione attiva
lombari caudali e anterolaterali al polpaccio destro, all’iperestensione
passiva risentiti lombosacrali, dolori che appaiono anche a fine corsa alle
lateroflessioni passive dalle due parti della stessa intensità; sono assenti
deficit lomboradicolari; la mobilità passiva delle anche, delle ginocchia,
appare indolore, quest’ultime appaiono stabili, senza segni meniscali; già
durante la riabilitazione stazionaria presso la clinica di __________ dal
23.5.2004 al 12.6.2004, si parlava di una sindrome panvertebrale con dolore
cronico; alla colonna cervicale veniva descritta una discopatia C6/C7; ora
l’assicurato avverte dolori nucali bilaterali irradianti verso le scapole dalle
due parti soprattutto a sinistra descritti “come un chiodo”, dolori che
aumentano chinando la testa, talvolta associati ad irradiazioni parietali, in
diminuzione stando seduto comodamente, non sempre manifesti stando in posizione
eretta e camminando, peggioranti al movimento della testa soprattutto girandola
verso sinistra; segnala anche dolori interscapolari diffusi, in aumento
chinandosi, per esempio lavando i piatti; la mobilizzazione della colonna
cervicale appare minimamente limitata alla lateroflessione passiva verso
destra, con impatto muscolare, indicante un accorciamento della muscolatura panvertebrale
cervicale a sinistra potenzialmente correggibile con mezzi fisioterapici,
minimamente limitata alla rotazione globale passiva verso destra, moderatamente
ridotta a quella verso sinistra con dolori in aumento a fine corsa sempre
paravertebrali cervicali a sinistra; sono assenti deficit cervicoradicolari; vi
è una positività del segno di Tinel al solco del nervo ulnare a sinistra
compatibile con una sindrome del solco cubitale; ricorderemo che il 22.7.2003
il neurologo curante aveva documentato una sofferenza di grado lieve-medio ad
entrambi i nervi ulnari a livello del solco ulnare al gomito e che l’assicurato
tuttora segnala dolori ulnari all’avambraccio partenti dal gomito sinistro,
raggiungenti le dita III –V a sinistra, dolori che aumentano quando fa freddo,
con formicolii associati, talvolta coinvolgenti tutto il braccio sinistro; in
esiti da periartropatia omero scapolare a sinistra descritta nel 2004, la
mobilità passiva della spalla sinistra è libera in ogni direzione, senza
sintomatologia di attrito, senza indizi clinici a favore di una lesione
maggiore della cuffia rotatoria; l’assicurato riferisce l’insorgenza di dolori
circolari omerali a destra nel mese di luglio 2011, finora mai indagati,
raggiungenti il gomito destro e la parte prossimale prevalentemente dorsale
dell’avambraccio destro, definiti sordi, intermittenti, indipendenti dalle ore
della giornata, a riposo, peggioranti alzando il braccio destro oltre il
livello dell’orizzontale, in abduzione ed estensione; la spalla destra presenta
una mobilità passiva libera in ogni direzione con sintomatologia di attrito con
dolori a fine corsa alla flessione e rotazione interna, senza indizi clinici a
favore di una lesione maggiore alla cuffia rotatoria; come suggerito all’assicurato,
i dolori accusati alla spalla destra andranno ulteriormente indagati dal medico
curante perlomeno tramite una radiografia convenzionale in due proiezioni ed
un’ecografia per la cuffia rotatoria. In esiti da intervento per
epicondilopatia omeroradiale a sinistra nel 1998, trovo una mobilità dei gomiti
libera dalle due parti ed indolore; mentre il polso destro si presenta
assolutamente normale, il polso sinistro reduce da frattura dell’osso
navicolare a sinistra nel 1996 e da conseguente plastica della spongiosa con descritta
incipiente artrosi radiocarpica mediale e pseudoartrosi, durante la degenza a __________
nel 2004, l’assicurato al polso sinistro lamenta dolori radiali, al movimento e
sotto carico, il polso sinistro risulta lievemente deformato, con cicatrice volare
calma, con movimenti passivi dello stesso risentiti doloranti senza chiare
limitazioni della funzione; le articolazioni delle dita non mostrano sinoviti o
tenosinoviti e presentano una funzionalità normale.
(…)
Come segnalato sopra,
la periartropatia omero scapolare a destra va ulteriormente indagata tramite
radiografie convenzionali ed ecografia della cuffia rotatoria; salvo
controindicazioni, l’ecografia potrebbe essere utilizzata nel contempo per
un’infiltrazione mirata nello spazio sottoacromeale con corticosteroidi
cristallini ed anestetici locali, sia a scopo diagnostico, sia a scopo
terapeutico. E’ inoltre proponibile un intenso programma di ricondizionamento
progressivo della muscolatura addominale e lombare, rivolta ad aumentare la
resistenza agli sforzi fisici.
Le misure terapeutiche
citate sono in grado di ridurre i limiti funzionali per quanto riguarda la
patologia alla spalla destra, ma non necessariamente per quanto riguarda i
limiti di carico del rachide.
Giudico come lavoro
adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto
della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto
allo stato di salute, giudico l’assicurato, a partire dal momento
dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa totale, quindi dal 3.7.2003, dal lato
stranamente reumatologico abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento
massimo del 100%.
Nella sua ultima
attività principale come verniciatore industriale, giudico l’assicurato sempre
a partire dal 3.7.2003, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa
normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20%” (doc. AI
78-5/6/7)
Sulla
base della documentazione medica agli atti, il medico SMR, dr. med. __________,
dopo aver posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa
di disturbo depressivo maggiore, episodio singolo in remissione parziale (F32.4),
sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4), disturbo di personalità
dipendente (F 60.7) e le ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica,
periartropatia omero scapolare con sintomatologia di attrito a dx, dolori
meccanici radiali al polso sinistro in esiti da frattura dell’osso navicolare a
sinistra nel 1996, con conseguente plastica con spongiosa dell’osso navicolare
sinistro, pseudoartrosi dell’osso navicolare sinistro, artrosi radiocarpica
mediale a sinistra, ha accertato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività
del 40% dal 3 luglio 2003, del 100% dal giugno 2010 e del 40% dal gennaio 2011
(doc. AI 79-2).
Il
17 gennaio 2012 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha
preso posizione sulla decisione dell’UAI, affermando:
"
(…)
Ai miei occhi tale
decisione non si giustifica. In effetti come espresso nel rapporto del
27.10.2010, il paziente presente una poli-patologia che non ha mostrato alcun
miglioramento nel corso degli ultimi mesi. In particolare il paziente continua
a lamentare una sintomatologia dolorosa in sede lombare nel quadro soprattutto
di una discopatia L5-S1. Continua pure a lamentare una sintomatologia dolorosa
alla mano sinistra in stato dopo frattura del navicolare e pure sempre presente
una sintomatologia dolorosa a livello del gomito sinistro in stato dopo
intervento chirurgico per epicondilite.
Segnalo inoltre che il
paziente presenta un importante stato depressivo, per il quale necessita una
presa a carico psichiatrica specialistica, così come un trattamento
medicamentoso antidepressivo.
Per quel che concerne
le patologie organiche il paziente assume regolarmente un trattamento
antalgico-antinfiammatorio soprattutto con Voltaren.
In considerazione
dell’evoluzione non si giustifica quindi il vostro cambiamento di attitudine. A
mio avviso il paziente rimane inabile al lavoro in misura completa come in
precedenza.” (doc. AI 87-1)
Il
13 febbraio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che dal
referto del medico curante non “
risulta una modifica dello stato di salute
rispetto alle valutazioni peritali
” (doc. IV/Bis).
7. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008),
al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (
DTF 125 V 256
consid.
4 pag. 261;
115 V 133
consid. 2 pag. 134;
114 V 310
consid. 3c pag. 314;
105 V 156
consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c;
Meyer-Blaser
, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)
, bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag.
2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;
Locher
, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere
a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA
U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore
non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007
).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'
art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al
valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in
DTF 136 V 376 il Tribunale Federale
ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur.
Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione
e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato
quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz
unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen
der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die
IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität
und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren
angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller
als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des
Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum
Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur
Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen
Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität
verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351;
122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst
beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des
Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach
der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465
E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung
über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck
kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig
auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen
Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung
im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV).
Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur
Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in
ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der
Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung
von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich
nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im
(vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien
Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen
hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3 Die
grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung
medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der
schweizerischen Invalidenversi-cherung bestätigt ein rechtsvergleichender
Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen
Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz
entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung
im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
E. 10 S econdo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che verserà le ripetibili al ricorrente, vincente in causa e rappresentato dal RA 1.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2012 32.2012.15 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2012 32.2012.15 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2012 32.2012.15
Richiesta di revisione del grado d'invalidità in seguito ad un peggioramento dello stato di salute. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti
Raccomandata Incarto n. 32.2012.15 cs Lugano 23 aprile 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2012 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 10 dicembre 2011 emanata da CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto A. RI 1, nato nel 1958, ha inoltrato, il 20 gennaio 2004, una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1). B. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, con decisione del 14 maggio 2007 l’UAI ha assegnato a RI 1 un quarto di rendita AI con effetto dal 1° luglio 2004 (doc. AI 53-4). C. Il 5 ottobre 2010 l’UAI ha dato avvio ad una procedura di revisione della rendita (doc. AI 67-1). Dopo aver raccolto ulteriore documentazione medica ed aver fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, con decisione del 10 dicembre 2011, preavvisata dal progetto del 26 ottobre 2011 (doc. AI 80-1), l’amministrazione ha assegnato a RI 1 una rendita intera dal 1° ottobre 2010 ed un quarto di rendita dal 1° aprile 2011 (doc. AI 85). D. RI 1, rappresentato dal RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione formale, chiedendo di essere messo al beneficio di una rendita intera anche dopo la fine del mese di marzo 2011 (doc. I). L’insorgente contesta sia la valutazione psichica che reumatologica e, con l’ausilio di un certificato medico del dr. med. __________, suo medico curante, fa valere un’incapacità lavorativa superiore rispetto a quella attestata dai periti ed il fatto che il dr. med. __________ avrebbe evidenziato la necessità di indagare ulteriormente una patologia riscontrata alla spalla destra, senza che tuttavia l’UAI abbia dato seguito a tale richiesta. Il ricorrente preannuncia inoltre l’invio di un referto psichiatrico. E. Con risposta del 14 febbraio 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). in diritto in ordine 1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). nel merito
2. Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 10 dicembre 2011, data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2011.
3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. 5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (sentenza del 18 ottobre 1999, I 441/99; sentenza del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
6. Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 14 maggio 2007, tramite la quale l’UAI ha assegnato al ricorrente un quarto di rendita con effetto 1° luglio 2004 (cfr. doc. AI 53 e 59). In sede di revisione della prestazione, avviata nel corso del mese di ottobre 2010 (doc. AI 67-1) ed oggetto del contendere, l’UAI ha fatto allestire una perizia psichiatrica ed una perizia reumatologica. Il 12 aprile 2011 l’insorgente è stato visitato dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale il 27 maggio 2011, dopo aver descritto l’anamnesi, i disturbi soggettivi, la vita quotidiana, la terapia in atto e lo status psichiatrico, ha posto la diagnosi di disturbo depressivo maggiore, episodio singolo in remissione parziale (DSM-IV-TR; F32.4), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10;F45.4), disturbo di personalità dipendente. La perita ha affermato: " (…) Si tratta di un uomo 53enne, di nazionalità __________, di professione verniciatore industriale, che a partire dal mese di luglio 2004 usufruisce di un quarto di rendita di invalidità nell’ambito di problemi psichiatrici e reumatologici. Sulla base della perizia psichiatrica effettuata nel mese di agosto 2005 da parte del Servizio __________ per conto dell’Ufficio AI venivano poste le diagnosi di sindrome ansioso depressiva, sindrome somatoforme da dolore persistente e disturbo di personalità dipendente, con un’incapacità lavorativa nella misura del 40% per qualsiasi attività medicalmente adeguata. Da allora le sue condizioni psichiche non hanno subito variazioni di rilievo, non risulta aver continuato un trattamento psichiatrico o psicofarmacologico. L’Assicurato nel 2006 dopo essersi separato dalla sua compagna continua a vivere a __________. A livello affettivo l’Assicurato ha instaurato una nuova storia sentimentale terminata nella primavera del 2010 dopo due anni di convivenza: il confrontarsi con un ulteriore fallimento sentimentale, il ritrovarsi nuovamente da solo, hanno comportato per l’Assicurato un’esperienza di vita sconvolgente, sono riemersi vissuti abbandonici, con sentimenti misti di rabbia, tristezza, depressione che associati alla bassa tolleranza alla frustrazione, all’insofferenza hanno determinato una condizione particolarmente stressante con destabilizzazione di un equilibrio psichico preesistente già precario e sviluppo di un episodio depressivo di media gravità. L’Assicurato ha quindi sviluppato un quadro psicopatologico ben più grave, le cui manifestazioni cliniche predominanti sono state caratterizzate da un sentimento di profonda riduzione del tono dell’umore, ansia, crisi di pianto, perdita di interessi e piacere, astenia, abulia, ritiro sociale, perdita di autostima, idee di inadeguatezza. Trattasi di una personalità semplice, poco differenziata, dipendente, con modesto livello di scolarità, scarse capacità intellettive e di insight, con organizzazione depressiva e con tendenza ad elaborare il proprio disagio e conflitti psicologici attraverso l’espressione di sintomi somatici e del dolore fisico, tratti che hanno senz’altro favorito lo scompenso depressivo e l’accentuarsi della sintomatologia algica. L’Assicurato ha necessitato di un ricovero ospedaliero presso la Clinica __________ dal 18.06.2010 al 16.07.2010; dimesso in condizioni psicofisiche migliorate in seguito ha beneficiato di una presa a carico psichiatrica regolare e continua presso il Servizio __________ __________. Per quanto riguarda il disturbo algico non appare costituire per l’Assicurato l’oggetto principale costante della sua attenzione o la preoccupazione essenziale né tantomeno comporta interferenze considerevoli nella vita quotidiana; nei confronti dei disturbi dolorosi l’Assicurato ha assunto un atteggiamento più positivo, nel senso che ha imparato a gestire meglio il dolore e a conviverci. Non si constata inoltre una compromissione significativa del funzionamento sociale o di altre aree importanti della vita: l’Assicurato ha sviluppato una maggior indipendenza ed autonomia, ha ripreso le normali attività quotidiane, ha ristabilito i propri interessi, i contatti con l’esterno, con gli amici, esce per la spesa, per delle passeggiate, anche con i propri figli mantiene dei contatti regolari. Le condizioni psichiche sono andate quindi gradualmente migliorando con remissione parziale dei sintomi depressivi che permangono di lieve entità, ma che tuttavia non appaiono significativi e tali da soddisfare pienamente i criteri per un episodio depressivo maggiore. Rispetto l’alcool, sostanza di cui avrebbe fatto uso in passato, nel corso dell’attuale valutazione non sono emersi segni che depongano per una persistenza di abusi, per una dipendenza o un uso dannoso. Nonostante il riscontro di un miglioramento sia clinico che soggettivo, permane uno stato di precarietà di vulnerabilità e fragilità psichica che rendono l’Assicurato facilmente suscettibile allo stress con forte rischio di riacutizzazione e scompenso psichico. E’ possibile dunque constatare un quadro psicopatologico attualmente riconducibile e sovrapponibile a quello della precedente valutazione psichiatrica documentata (agosto 2005) con compromissione della funzionalità lavorativa nella misura del 40% per qualsiasi attività. Un’incapacità lavorativa nella misura completa per qualsiasi attività risulta essere giustificata solo per un periodo circoscritto a partire dal mese di giugno 2010 fino alla fine di dicembre 2010.” (doc. AI 76-7/8) Il 19 settembre 2011 il dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, ha visitato l’insorgente e dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistematica e sociale, i dati soggettivi dell’assicurato e le constatazioni oggettive, ha posto la diagnosi di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica in alterazioni degenerative del rachide cervicale (disartrosi C6/C7), alterazioni degenerative del rachide lombare (minima protrusione discale posteriore L4/L5 ed L5/S1), disturbi statici del rachide (rachide piatto con scoliosi sinistro convessa toracolombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 89 kg / statura 171 cm), periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra, dolori meccanici radiali al polso sinistro in esiti da frattura dell’osso navicolare a sinistra nel 1996, con conseguente plastica con spongiosa dell’osso navicolare sinistro, pseudoartrosi dell’osso navicolare sinistro, artrosi radiocarpica a sinistra. Il perito ha affermato: " (…) soffre da anni di una sindrome lombovertebrale; già il 20.1.2004 si segnalava una discopatia L5/S1; la sintomatologia algica lombare non migliorava ad una riabilitazione stazionaria; la risonanza magnetica della colonna lombare veniva ripetuta il 31.3.2008 mostrando una discopatia agli ultimi 2 segmenti lombari con minima protrusione discale posteriore L4/L5 ed L5/S1 senza significativa stenosi del canale spinale e senza compressione radicolare; attualmente l’assicurato continua a lamentare dolori lombari presenti “sempre”, di giorno e di notte, in qualsiasi posizione, aventi dunque caratteristiche non strettamente meccaniche, ricordanti piuttosto una sindrome del dolore cronico aspecifico, lombalgie che prevalgono su dolori presenti nella gamba destra, avvertiti inguinali, interni nella coscia fino al ginocchio mediale a destra, non a sinistra con associati crampi ai polpacci bilaterali; il dolore alla gamba destra aumenta camminando già dopo 300 metri, fino ad 1 km, rimangono uguali deambulando in salita, discesa e pianura, si manifestano anche a riposo; muovendo il piede destro; all’esame clinico appare un rachide piatto con scoliosi sinistro convessa toracolombare, il corsetto muscolare addominale e lombare è decondizionato, la mobilità della colonna lombare appare soltanto minimamente limitata alla lateroflessione passiva verso destra, altrimenti libera ai movimenti attivi e passivi nelle altre direzioni, con dolori avvertiti alla flessione attiva lombari caudali e anterolaterali al polpaccio destro, all’iperestensione passiva risentiti lombosacrali, dolori che appaiono anche a fine corsa alle lateroflessioni passive dalle due parti della stessa intensità; sono assenti deficit lomboradicolari; la mobilità passiva delle anche, delle ginocchia, appare indolore, quest’ultime appaiono stabili, senza segni meniscali; già durante la riabilitazione stazionaria presso la clinica di __________ dal 23.5.2004 al 12.6.2004, si parlava di una sindrome panvertebrale con dolore cronico; alla colonna cervicale veniva descritta una discopatia C6/C7; ora l’assicurato avverte dolori nucali bilaterali irradianti verso le scapole dalle due parti soprattutto a sinistra descritti “come un chiodo”, dolori che aumentano chinando la testa, talvolta associati ad irradiazioni parietali, in diminuzione stando seduto comodamente, non sempre manifesti stando in posizione eretta e camminando, peggioranti al movimento della testa soprattutto girandola verso sinistra; segnala anche dolori interscapolari diffusi, in aumento chinandosi, per esempio lavando i piatti; la mobilizzazione della colonna cervicale appare minimamente limitata alla lateroflessione passiva verso destra, con impatto muscolare, indicante un accorciamento della muscolatura panvertebrale cervicale a sinistra potenzialmente correggibile con mezzi fisioterapici, minimamente limitata alla rotazione globale passiva verso destra, moderatamente ridotta a quella verso sinistra con dolori in aumento a fine corsa sempre paravertebrali cervicali a sinistra; sono assenti deficit cervicoradicolari; vi è una positività del segno di Tinel al solco del nervo ulnare a sinistra compatibile con una sindrome del solco cubitale; ricorderemo che il 22.7.2003 il neurologo curante aveva documentato una sofferenza di grado lieve-medio ad entrambi i nervi ulnari a livello del solco ulnare al gomito e che l’assicurato tuttora segnala dolori ulnari all’avambraccio partenti dal gomito sinistro, raggiungenti le dita III –V a sinistra, dolori che aumentano quando fa freddo, con formicolii associati, talvolta coinvolgenti tutto il braccio sinistro; in esiti da periartropatia omero scapolare a sinistra descritta nel 2004, la mobilità passiva della spalla sinistra è libera in ogni direzione, senza sintomatologia di attrito, senza indizi clinici a favore di una lesione maggiore della cuffia rotatoria; l’assicurato riferisce l’insorgenza di dolori circolari omerali a destra nel mese di luglio 2011, finora mai indagati, raggiungenti il gomito destro e la parte prossimale prevalentemente dorsale dell’avambraccio destro, definiti sordi, intermittenti, indipendenti dalle ore della giornata, a riposo, peggioranti alzando il braccio destro oltre il livello dell’orizzontale, in abduzione ed estensione; la spalla destra presenta una mobilità passiva libera in ogni direzione con sintomatologia di attrito con dolori a fine corsa alla flessione e rotazione interna, senza indizi clinici a favore di una lesione maggiore alla cuffia rotatoria; come suggerito all’assicurato, i dolori accusati alla spalla destra andranno ulteriormente indagati dal medico curante perlomeno tramite una radiografia convenzionale in due proiezioni ed un’ecografia per la cuffia rotatoria. In esiti da intervento per epicondilopatia omeroradiale a sinistra nel 1998, trovo una mobilità dei gomiti libera dalle due parti ed indolore; mentre il polso destro si presenta assolutamente normale, il polso sinistro reduce da frattura dell’osso navicolare a sinistra nel 1996 e da conseguente plastica della spongiosa con descritta incipiente artrosi radiocarpica mediale e pseudoartrosi, durante la degenza a __________ nel 2004, l’assicurato al polso sinistro lamenta dolori radiali, al movimento e sotto carico, il polso sinistro risulta lievemente deformato, con cicatrice volare calma, con movimenti passivi dello stesso risentiti doloranti senza chiare limitazioni della funzione; le articolazioni delle dita non mostrano sinoviti o tenosinoviti e presentano una funzionalità normale. (…) Come segnalato sopra, la periartropatia omero scapolare a destra va ulteriormente indagata tramite radiografie convenzionali ed ecografia della cuffia rotatoria; salvo controindicazioni, l’ecografia potrebbe essere utilizzata nel contempo per un’infiltrazione mirata nello spazio sottoacromeale con corticosteroidi cristallini ed anestetici locali, sia a scopo diagnostico, sia a scopo terapeutico. E’ inoltre proponibile un intenso programma di ricondizionamento progressivo della muscolatura addominale e lombare, rivolta ad aumentare la resistenza agli sforzi fisici. Le misure terapeutiche citate sono in grado di ridurre i limiti funzionali per quanto riguarda la patologia alla spalla destra, ma non necessariamente per quanto riguarda i limiti di carico del rachide. Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato, a partire dal momento dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa totale, quindi dal 3.7.2003, dal lato stranamente reumatologico abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100%. Nella sua ultima attività principale come verniciatore industriale, giudico l’assicurato sempre a partire dal 3.7.2003, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20%” (doc. AI 78-5/6/7) Sulla base della documentazione medica agli atti, il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di disturbo depressivo maggiore, episodio singolo in remissione parziale (F32.4), sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4), disturbo di personalità dipendente (F 60.7) e le ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica, periartropatia omero scapolare con sintomatologia di attrito a dx, dolori meccanici radiali al polso sinistro in esiti da frattura dell’osso navicolare a sinistra nel 1996, con conseguente plastica con spongiosa dell’osso navicolare sinistro, pseudoartrosi dell’osso navicolare sinistro, artrosi radiocarpica mediale a sinistra, ha accertato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 40% dal 3 luglio 2003, del 100% dal giugno 2010 e del 40% dal gennaio 2011 (doc. AI 79-2). Il 17 gennaio 2012 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha preso posizione sulla decisione dell’UAI, affermando: " (…) Ai miei occhi tale decisione non si giustifica. In effetti come espresso nel rapporto del 27.10.2010, il paziente presente una poli-patologia che non ha mostrato alcun miglioramento nel corso degli ultimi mesi. In particolare il paziente continua a lamentare una sintomatologia dolorosa in sede lombare nel quadro soprattutto di una discopatia L5-S1. Continua pure a lamentare una sintomatologia dolorosa alla mano sinistra in stato dopo frattura del navicolare e pure sempre presente una sintomatologia dolorosa a livello del gomito sinistro in stato dopo intervento chirurgico per epicondilite. Segnalo inoltre che il paziente presenta un importante stato depressivo, per il quale necessita una presa a carico psichiatrica specialistica, così come un trattamento medicamentoso antidepressivo. Per quel che concerne le patologie organiche il paziente assume regolarmente un trattamento antalgico-antinfiammatorio soprattutto con Voltaren. In considerazione dell’evoluzione non si giustifica quindi il vostro cambiamento di attitudine. A mio avviso il paziente rimane inabile al lavoro in misura completa come in precedenza.” (doc. AI 87-1) Il 13 febbraio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che dal referto del medico curante non “ risulta una modifica dello stato di salute rispetto alle valutazioni peritali ” (doc. IV/Bis).
7. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi: (a livello amministrativo) - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1), - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2), - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3), - rafforzamento dei diritti di partecipazione : -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93); -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446); (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza) In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011). Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM: " 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse. 2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversi-cherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen. (…) 2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2). Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4 .)" (…) Occorre ancora evidenziare che l’Alta Corte, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Il TF in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue: " (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
8. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica relativa alla periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra non è stata chiarita in modo soddisfacente. Per quanto concerne la patologia psichiatrica il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’approfondita valutazione della perita, dr.ssa med. __________, del 27 maggio 2011 (doc. AI 76-2), che si è fondata su un esame completo, in piena conoscenza dell’anamnesi ed ha descritto chiaramente il contesto medico e le conclusioni. La specialista ha preso in considerazione il peggioramento dello stato di salute avvenuto in concomitanza con la degenza presso la Clinica __________ dal 18 giugno 2010 al 16 luglio 2010 ed il successivo miglioramento che l’ha portata a constatare un quadro psicopatologico riconducibile e sovrapponibile a quello della precedente valutazione psichiatrica documentata nel mese di agosto 2005. L’insorgente del resto non ha prodotto, malgrado ne abbia preannunciato l’invio (doc. I), alcuna documentazione medica specialistica atta a sovvertire le convincenti conclusioni peritali. Il ricorrente si è infatti limitato ad allegare un certificato del proprio medico curante, dr. med. __________ (doc. AI 89-13), peraltro non specialista in psichiatria, che ha segnalato la presenza di un importante stato depressivo, per il quale necessita di una presa a carico psichiatrica specialistica, così come un trattamento medicamentoso antidepressivo, senza tuttavia utilizzare un sistema di classificazione riconosciuto (ICD 10; DSM-IV) e senza indicare l’eventuale incidenza di questa malattia sulla capacità lavorativa dell’interessato. Sia come sia, la dr.ssa med. __________ ha diagnosticato, tra l’altro, un disturbo depressivo maggiore, episodio singolo in remissione parziale (DSM-IV-TR;F32.4) ed ha preso in considerazione la terapia medicamentosa in atto (Seropram 20 mg, Remeron 30 mg e Magnesio diasporal; doc. AI 76-6/7), stabilendo che, globalmente, l’interessato è incapace al lavoro al 40% in qualsiasi attività lavorativa, come in precedenza. In assenza di ulteriore documentazione medica atta a mettere in dubbio la perizia psichiatrica del 27 maggio 2011, alla quale va conferita piena forza probante, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalle valutazioni della dr.ssa med. __________, che vanno di conseguenza confermate. Questo Tribunale non concorda, invece, con quanto stabilito dall’amministrazione a proposito dell’apprezzamento della periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra e dell’influsso che la stessa ha sulla capacità lavorativa dell’assicurato, per i motivi qui sotto esposti. Se da una parte va rilevato che la patologia a livello cervicale, cui accenna l’insorgente in sede di ricorso (doc. I) è stata diagnosticata ed esaminata dal dr. med. __________, FMH reumatologia e specialista in medicina interna, e dunque presa in considerazione dal perito in sede di valutazione della capacità lavorativa del ricorrente, d’altra parte si evidenzia come lo stesso specialista ha affermato che “ l’assicurato riferisce l’insorgenza di dolori circolari omerali a destra nel mese di luglio 2011, finora mai indagati, raggiungenti il gomito destro e la parte prossimale prevalentemente dorsale dell’avambraccio destro, definiti sordi, intermittenti, indipendenti dalle ore della giornata, a riposo, peggioranti alzando il braccio destro oltre il livello dell’orizzontale, in abduzione ed estensione; la spalla destra presenta una mobilità passiva libera in ogni direzione con sintomatologia di attrito con dolori a fine corsa alla flessione e rotazione interna, senza indizi clinici a favore di una lesione maggiore alla cuffia rotatoria; come suggerito all’assicurato, i dolori accusati alla spalla destra andranno ulteriormente indagati dal medico curante perlomeno tramite una radiografia convenzionale in due proiezioni ed un’ecografia per la cuffia rotatoria .” (doc. AI 78-6, sottolineature del redattore) e che “ come segnalato sopra, la periartropatia omero scapolare a destra va ulteriormente indagata tramite radiografie convenzionali ed ecografia della cuffia rotatoria ” (doc. AI 78-7, sottolineature del redattore). Sulla base di queste considerazioni il medico SMR, dr. med. __________, ha inserito la periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra nelle ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 79-1), senza tuttavia indagare ulteriormente la patologia né interpellando nuovamente il perito, né in altro modo. Ora, il dr. med. __________ ha espressamente affermato che la periartropatia omeroscapolare a destra va ulteriormente indagata e ciò, perlomeno, tramite una radiografia convenzionale in due proiezioni ed un’ecografia della cuffia rotatoria. In sede di risposta l’UAI ha, perlomeno implicitamente, ammesso che non vi è stato alcun ulteriore approfondimento (doc. IV: “ Nello specifico, le censure dell’assicurato in merito ad un’asserita mancata presa in considerazione della periartropatia omero-scapolare e dell’estensione della sua patologia a livello cervicale non hanno ragione d’essere. Come si evince chiaramente nel rapporto finale SMR 22 settembre 2011 (doc. 79 incarto AI), le suindicate affezioni sono state compiutamente tenute in conto nella valutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato ”). Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l’UAI non poteva basarsi, per l’emanazione della decisione, su una documentazione ancora ampiamente incompleta che non ha approfondito una patologia diagnosticata dal perito e che necessita di ulteriori indagini. La circostanza che il dr. med. __________ abbia suggerito al ricorrente di far eseguire le radiografie al medico curante e che ha affermato che le misure terapeutiche citate nel referto sono in grado di ridurre i limiti funzionali per quanto riguarda la patologia alla spalla destra non è sufficiente per considerare che l’amministrazione ha adeguatamente esaminato lo stato valetudinario dell’insorgente. In presenza di una nuova patologia diagnosticata dal perito e della comprovata necessità di effettuare ulteriori indagini tramite radiografie ed ecografie, l’amministrazione non poteva accontentarsi del fatto che il medico SMR ha citato la patologia tra quelle con influsso sulla capacità lavorativa senza procedere ad ulteriori accertamenti. Questa patologia, che, come visto, ha un’influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente (il medico SMR l’ha infatti inserita tra le ulteriori diagnosi con influsso sulla CL; cfr. doc. AI 79-1), deve pertanto essere oggetto di ulteriori approfondimenti prima di poter esprimere una valutazione definitiva a proposito della capacità lavorativa dell’interessato. In simili condizioni, secondo questo Tribunale, non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicura-to non sia in realtà ulteriormente peggiorato con un influsso sulla sua capacità lavorativa.
9. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Recentemente il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano di un complemento (“ Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen ”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“ Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist ”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011) . Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“ Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen ”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata . In queste condizioni, accertato che la citata patologia è insorta nel corso del mese di luglio 2011 (cfr. doc. AI 78-6: “ l’assicurato riferisce l’insorgenza di dolori circolari omerali a destra nel mese di luglio 2011, finora mai indagati, raggiungenti il gomito destro e la parte prossimale prevalentemente dorsale dell’avambraccio destro, (…) ”), la decisione va annullata per quanto concerne il periodo successivo al giugno 2011 nella misura in cui nega un ulteriore peggioramento dello stato di salute. Di conseguenza, accertato il diritto, non contestato, per l’insorgente di essere messo al beneficio di un quarto di rendita anche successivamente a questo periodo, l’incarto va rinviato all’amministrazione affinché metta in atto un approfondimento peritale relativo alla periartropatia omero scapolare con sintomatologia di attrito a destra tramite radiografia convenzionale in due proiezioni ed ecografia della cuffia rotatoria e, in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto, in una valutazione globale, di tutte le patologie di cui soffre l’assicurato, e dunque anche dell’aspetto psichiatrico le cui valutazioni sono state confermate in questa sede, si pronunci circa l’asserito peggioramento dello stato di salute dal luglio 2011 (insorgenza della periartropatia omero scapolare a destra) e circa l’incidenza di questa patologia sulla capacità lavorativa. Solo dopo aver effettuato questi ulteriori accertamenti l’amministrazione potrà stabilire se l’interessato avrà diritto ad una rendita d’invalidità maggiore, tenuto conto del fatto che il diritto ad un quarto di rendita non è contestato (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4 penultimo paragrafo). 10. S econdo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che verserà le ripetibili al ricorrente, vincente in causa e rappresentato dal RA 1. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi . § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul grado d’invalidità del ricorrente dopo il mese di giugno 2011, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad una rendita intera dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011 e ad un quarto di rendita dal 1° aprile 2011.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti