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32.2012.14

Nel caso concreto l'Ufficio AI ha applicato il metodo misto per la valutazione del grado d'invalidità, non confermato dal TCA. Va infatti applicato il raffronto dei redditi (metodo ordinario), ciò che giustifica il riconoscimento di una rendita AI

Ticino · 2011-12-22 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 a-prile 2010, la mezza rendita è erogabile dal 1° ottobre 2010. In queste circostanze, la decisione contestata dev’essere annullata, mentre il ricorso va accolto. Visto l’esito del gravame non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti né all’organizzazione di un pubblico dibattimento (cfr. consid. 1.5). Giova infatti al proposito ricordare come l’accoglimento (nel merito) da parte del giudice delle richieste ricorsuali sulla base degli atti costituisca motivo di rinuncia – a titolo eccezionale – all’esperimento di un dibattimento pubblico ex 6 CEDU chiesto dalla parte ricorrente (in argomento cfr. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, § 22 n. 438; STF 9C_684/2010 del 4 novembre 2010; DTF 136 I 281, 122 V 58). 2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2012.14

BS/RG

Lugano

3 maggio 2012

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 22 dicembre 2011 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Visto l’esito del gravame non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti né all’organizzazione di un pubblico dibattimento (cfr. consid. 1.5). Giova infatti al proposito ricordare come l’accoglimento (nel merito) da parte del giudice delle richieste ricorsuali sulla base degli atti costituisca motivo di rinuncia – a titolo eccezionale – all’esperimento di un dibattimento pubblico ex 6 CEDU chiesto dalla parte ricorrente (in argomento cfr. Villiger,Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, § 22 n. 438; STF 9C_684/2010 del 4 novembre 2010; DTF 136 I 281,122 V 58).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti