Rendita temporanea. Conferma della valutazione medico-teorica ed economica giustificante la soppressione della rendita
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 bis
è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel
caso in esame, per valutare la residua capacità lavorativa dal punto di vista
medico l'Ufficio AI si è basato sulla perizia del dr. __________, specialista
in chirurgia, eseguita per conto della __________ Assicurazioni quale
assicuratore LAINF. Elencati gli atti medici, definiti i dati oggettivi e
proceduto alla visita dell’assicurato, nel referto 21 aprile 2010 il succitato
specialista ha posto la seguente diagnosi principale (essenzialmente affezioni
alla mano sinistra):
"
(…)
¨
Disturbi sensomotorici del nervo ulnare della mano
sin. (
ICD-10:S64.0, ICD-10
:
S65.0, ICD-10:S66.1
)
- St. dopo ferita da vetro,
lacero-contusa, al polso sin. con lesione dell'arteria ulnare, lesione del
nervo ulnare, lesione del tendine flessore carpi ulnare e del flessore
superficiale del dito IV della mano sin. In data 8.12.2006.
- St. dopo revisione della ferita del
polso sin. con sutura del nervo ulnare, dell'arteria ulnare, dei tendini
flessori carpi-ulnaris e del tendine flessore superficiale del dito IV in data
8.12.2006.
- St. dopo revisione del nervo ulnare al
polso sin. il 7.08.2008 con estesa neurolisi, resezione del neuroma in
continuità, ri-sutura microchirurgica, sinovialectomia flessori FDS/FCR e
correzione di cicatrice. (…)" (doc. AI 29-10)
Discusse
le risultanze soggettive ed oggettive, accertato un nesso di causalità tra
l’attuale sintomatologia e l’infortunio dell’8 dicembre 2006, egli ha concluso
come segue:
"
(…)
Valutiamo la capacità lavorativa come giardiniere,
manovale, muratore, al 75%. Questo significa che il paziente dovrebbe essere in
grado di lavorare su un'intera giornata di 8 ore, 6 ore al 100%.
In un'altra attività meno pesante, in un'attività di
lieve fino a media intensità, il paziente potrebbe lavorare tutta la giornata
al 100%.
La prognosi è abbastanza buona, basata sull'evoluzione
neurologica degli ultimi 2 anni.
Dobbiamo aspettare un certo adattamento ed una certa
assuefazione.
Non è escluso che in futuro questo
adattamento/assuefazione migliorerà ancora la capacità lavorativa. (…)"
(doc. AI 29-12/13)
Il
dr. __________ ha anche proceduto alla quantificazione della menomazione
d’integrità, questione che non concerne tuttavia la presente fattispecie.
Con il presente
ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica della
residua capacità lavorativa.
2.6.
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.
3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser,
Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.123)
,
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007
).
Il
TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal
TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p.
110 consid. 3c;
cfr. anche DTF 136 V 376 s. sul valore
probatorio delle perizie amministrative dei SAM sotto il profilo dell’indipendenza,
dell’equità del processo e della parità delle armi
).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354)
.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid.
3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht
im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008,
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nella
fattispecie concreta questo
TCA non ha motivi per mettere in
dubbio la dettagliata e convincente la perizia specialistica. In essa è stato
debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è portatore
(essenzialmente alla mano sinistra), con conclusioni logiche e prive di
contraddizioni circa la capacità lavorativa del 75% quale giardiniere, manovale
e muratore e del 100% in attività adeguate.
L’insorgente
contrappone alla succitata valutazione peritale i rapporti del suo medico
curante, dr. __________, il quale valuta differentemente la percentuale della
residua capacità lavorativa. Nell’ultimo scritto, datato 28 settembre 2010, il
succitato sanitario ha fra l’altro sostenuto:
"
(…)
In termini prognostici ritengo che la situazione sia
clinicamente stabilizzata con l'apparizione di una sensibilità protettiva,
senza sensibilità discriminativa e con una persistente paresi dei muscoli intrinseci.
Da un punto di vista elettrofisiologico (allegata valutazione
elettrofisiologica, 30.08.2010) vi sarebbe un ulteriore lieve miglioramento. A
mio avviso la valutazione della capacità lavorativa finale dovrebbe tener conto
più degli aspetti clinici che non elettrofisiologici, anche se non si escludono
ulteriori piccoli miglioramenti in futuro e per questa ragione è previsto un
controllo elettrofisiologico.
Il grado di incapacità lavorativa è passato dal 100% a
quello da me stimato in 50-60% a dipendenza dei lavori attribuiti al paziente.
Ritengo difficile per il paziente poter utilizzare a lungo utensili con vibrazioni
quali decespugliatore, tagliaerba o altri macchinari quali piallatrici e
trapani. L'utilizzo saltuario e di corta durata è comunque possibile. Una
lesione del nervo ulnare determina una diminuzione della forza di presa
(misurata nel paziente a 26 kg controlaterale 46 kg) e soprattutto difficoltà nell'esecuzione di movimenti fini senza però disturbi della sensibilità
nelle dita 1-2 e 3 tali da rendere impossibile la manipolazione di oggetti
fini.
A questo proposito ritengo che in attività leggere la
capacità lavorativa del paziente possa essere stimata tra 80 e 90% mentre
questa scende al di sotto del 50% per le attività pesanti sopra indicate.
A mio avviso la capacità lavorativa è ora stabilizzata
e non ritengo che eventuali ulteriori miglioramenti elettrofisiologici possano
determinare cambiamenti significativi della stessa.
Le allego una valutazione del Dash, un questionario
valido nell'interpretazione soggettiva del disturbo funzionale residuo. Il
questionario è stato riempito dal paziente lo scorso 28.10.2009." (doc. AI
45-2/3)
Con
riferimento alla perizia del dr. __________, l’assicurato rileva che:
"
(…)
A mente del ricorrente, dunque, la valutazione del dr.
med. __________ non può ritenersi quale perizia approfondita, non essendo date
le condizioni poste dal Tribunale Federale perché la stessa abbia forza
probatoria piena.
In particolare va detto che la perizia medica allestita
dal dr. med. __________ non presenta uno studio approfondito sui punti
litigiosi importanti, non considera le censure espresse dal paziente e non dà
motivazione alcuna circa il suo parere contrario rispetto a quello del dr. med.
__________.
Egli, infatti, che non sembra contraddire il medico
curante del signor RI 1 in merito allo stato di salute dell'assicurato, si
limita ad indicare di non essere d'accordo circa il grado di incapacità
lavorativa riconosciuta dal suo collega, senza motivazione alcuna. Il perito,
inoltre, mette in dubbio, senza indicarne i motivi, le indicazioni del
ricorrente (indicazioni che nella valutazione precedente aveva tenuto in
considerazione) ed in fine non spiega il motivo per cui rispetto alla
valutazione del 25 febbraio 2008 egli abbia valutato superiore la capacità
lavorativa del ricorrente. (…)" (doc. I pag. 5)
Va
innanzitutto evidenziato che il danno alla salute è esclusivamente legato
all’evento infortunistico del 2006, ritenuto che non sono state riscontrate
patologie extra–infortunistiche con influenza sulla capacità lavorativa. L’Ufficio
AI ha pertanto fatto riferimento alla documentazione LAINF.
Il
dr. __________ ha considerato i diversi rapporti del medico curante, tant’è che
egli ha rilevato che
“per il giudizio dell’esigibilità ci avviciniamo a
quello del Dott. __________ che dice che con i due interventi si è raggiunto un
risultato molto soddisfacente“
. Pertanto, rispetto alla sua precedente
perizia 21 febbraio 2008 (atti LAINF, doc. AI 11), sempre eseguita per conto
della __________ Assicurazioni, vi è stato un netto miglioramento anche per
quel che riguarda la residua capacità lavorativa. Inoltre, il dr. __________
non ha escluso un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa.
Certo
che in merito alla valutazione della residua capacità lavorativa nella propria
attività vi è una divergente valutazione tra perito e medico curante. Sta di
fatto che determinante è comunque la valutazione circa la capacità lavorativa
in attività adeguate; il dr. __________ l’ha fissata al 100% mentre, nel succitato
scritto 28 settembre 2010, il medico curante tra l’80 e il 90%, percentuali che
non si discostano in maniera rilevante. Del resto, a mente del TCA, i limiti
funzionali dovuti alla lesione del nervo ulnare della mano sinistra decritti
dal dr. __________ (diminuzione della presa, difficoltà nell’esecuzione di
movimenti fini e impossibilità di manipolazione di oggetti fini) non
pregiudicano all’assicurato, se non in modo lieve, la capacità lavorativa in tutte
le attività adeguate individuate dal consulente in integrazione professionale,
delle quali si parlerà nel consid. 2.8. Va tuttavia rilevato che anche volendo
prendere in considerazione le percentuali d’incapacità lavorativa espresse dal
curante, come verrà esposto dettagliatamente al prossimo considerando, l’assicurato
non presenta un grado d’invalidità pensionabile.
Infine,
in merito al rimprovero mosso dall’assicurato nei confronti del dr. __________,
ossia di mettere in dubbio quanto da lui indicato, va fatto presente che, come
si evince dalla perizia stessa, il dubbio è (legittimamente) limitato al test
di interpretazione soggettiva delle sintomatologia al braccio, spalla e mano
(cosiddetto test “Dash”; disabilities of the arm, shoulder and hand),
in particolare riguardo al fatto
“che il paziente dice che girare una chiave
gli risulta molto difficile, come pure molto difficile risulta usare un
coltello per tagliare il cibo (paziente destrimane)“
(doc. AI 29-12), mentre
la mano lesa è la sinistra.
Pertanto,
visto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal
ricorrente con scritto 12 aprile 2011 (VII).
Infatti,
se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8. Per quel che concerne
l’aspetto economico, nel rapporto 10 novembre 2010 la consulente in
integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha
ritenuto data la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili
al ricorrente, di tipologia semplice e leggera tipiche del settore secondario e
terziario non qualificati. A titolo di esempio essa ha elencato le seguenti
attività:
"
(…)
Nel settore secondario mi riferisco ad esempio
ad attività di assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, sorveglianza, o di
produzione nel campo dell'orologeria, della micromeccanica, dell'industria
farmaceutica o alimentare, nei settori dell'abbigliamento, confezione dei
montaggi di componenti elettromeccaniche o elettroniche. Si tratta di attività
esigibili in quanto si tratta di lavori che non comportano il sollevamento di
pesi eccessivamente pesanti (solitamente si tratta e si lavoro con pezzi /
elementi e non con il prodotto finito intero). In generale in queste attività
la postura è prevalentemente seduta (quella che crea minori problemi al signor RI
1) anche se spesso il ciclo produttivo è organizzato in modo tale d'acconsentire
ai loro dipendenti d'alzarsi per brevi periodi ad es. per consegnare i prodotti
finiti ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre
postazioni.
Per quanto riguarda il settore terziario l'A.
potrebbe svolgere le seguenti attività: fattorino, addetto all'informazione,
addetto alla portineria, portiere di notte, venditore non qualificato, addetto
alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es.
fiori, prodotti farmaceutici), fattorino, magazziniere oppure
"serviceman" in un garage. (…)" (doc. AI 34-2/3)
Secondo il
ricorrente, facendo riferimento al già citato scritto 28 settembre 2010 del dr.
__________, tali attività
non
sono indicate. Va ricordato che in quella
lettera lo specialista ha in particolare sostenuto che la lesione del nervo
ulnare determina una diminuzione della forza di presa, rende difficoltosa l’esecuzioni
di movimenti fini e rende impossibile la manipolazione di oggetti fini. Ha
anche escluso, con riferimento all’abituale attività, il lungo uso di utensili
con vibrazioni quali decespugliatore, tagliaerba ecc. (doc. AI 45-2). In
effetti, alcune attività elencate dalla consulente non sono rispettose di tali
limiti, ad esempio quella di assemblaggio nel campo dell’orologeria e della
micromeccanica. Altrettanto vero che nel rapporto la consulente ha citato le
attività confacenti ad un tale signor “__________”, ma, come rilevato nella
risposta di causa, si tratta di una semplice svista di copiatura. Ciò non
toglie che tutte le altre attività elencate sono da ritenere compatibili con il
deficit funzionale alla mano sinistra.
È
poi
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile
il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare
già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e
commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25
febbraio 2003 consid. 4.7).
L’insorgente
sostiene inoltre che, nonostante l’obbligo di ridurre il danno, non sia
ragionevolmente esigibile che dopo 20 anni di attività presso il suo datore di
lavoro, dove risulta essere stimato e ben considerato, cambi attività
professionale.
Conformemente ad
un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pag. 57, 551 e 572).
In virtù
di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid.
4a e sentenze ivi citate).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita
se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale
da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
Ritornando al caso
in esame, questo TCA non misconosce che un cambiamento di professione può
implicare degli stravolgimenti nella vita dell’interessato. Tuttavia, vista
l’età (classe 1962), l’alta residua capacità lavorativa e la vasta gamma di
attività professionali esigibili in un mercato equilibrato del lavoro, la
valutazione della consulente merita conferma.
2.8.1. Quale reddito da
valido la consulente, fondandosi sui dati forniti dal datore di lavoro, ha
considerato un importo di fr. 55'348,80, arrotondato a fr. 55'349.--, importo
rimasto incontestato.
2.8.2. Per quel che concerne
il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza,
lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intr
apreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso
di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a
frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non
riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene
operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid.
5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
S
e
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (
DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (
DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e
9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel
caso di specie, ricordato come l’assicurato mette a maggior frutto la sua residua
capacità lavorativa in attività adeguate, per il 2009 (anno del miglioramento
delle condizioni di salute) la consulente, conformemente alla citata giurisprudenza,
ha utilizzato
i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), giungendo ad un salario
di fr. 61’244.--. Essa ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per
circostanze personali del 5% (per la necessità di svolgere solo attività leggere),
determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 58'182.--. Dal raffronto
dei redditi non è risultato alcun grado d’invalidità.
Va
qui rilevato il salario da valido (fr.
55'349.--)
è
inferiore (del 9,6%) al dato statistico medio relativo alle professioni semplici
non qualificate (fr. 61'244.--), parametro più indicato all’assicurato che,
prima del danno alla salute, svolgeva l’attività di operaio sia nel settore
edile e della floricultura. Conformemente alla succitata giurisprudenza
federale e posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che
fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il
reddito statistico da invalido (fr. 58'182.--) va dunque ridotto del 4,6%,
percentuale corrispondente al
gap
salariale applicabile (si effettua
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%) e si attesta
pertanto a fr. 55’505 (fr. 58'182.--
ridotti del 4,6%).
L’insorgente
contesta il 5% di riduzione riconosciuta dalla consulente, postulando il
riconoscimento di un 25% facendo riferimento alla sua formazione scolastica,
alla sua esperienza lavorativa ed al fatto che non è di lingua madre italiana. Questo
Tribunale - ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi
dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid.
5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) - non ha motivo per scostarsi
dalla riduzione percentuale del 5% applicata dalla consulente, frutto di precise
valutazioni contenute nel citato rapporto 10 agosto 2010 e confermato il 5
novembre 2010 (doc. AI 48).
Pertanto,
tenuto conto di una riduzione del 5% per attività leggera e di una capacità
lavorativa del 100% il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr.
52’730.--
(
fr.
55'505.--
ridotti del 5%
). Confrontando questo dato con il reddito da valido, emerge un
tasso d’invalidità del 4.7% (
55’349
-
52'730
x 100 :
55’349
), arrotondato
a 5% conformemente
la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Riconoscendo, per pura ipotesi di lavoro (cfr. consid. 2.7), una
residua capacità lavorativa dell’85% il reddito ipotetico si attesterebbe a fr.
44’820
(
fr.
55’505
x 85%
[fr. 47’179.--] ridotti del 5%
). Il grado d’invalidità risulterebbe
essere del 19% (
55’349
–
44'820 x 100
:
55’349).
In
entrambi i casi l’insorgente non ha (più) diritto alla rendita, motivo per cui l’Ufficio
AI l’ha rettamente soppressa con effetto dal 1° aprile 2010, tre mesi dopo il
miglioramento della situazione valetudinaria (ex art. 88a cpv. 1 OAI).
Ne
consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.08.2011 32.2011.52 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.08.2011 32.2011.52 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.08.2011 32.2011.52
Rendita temporanea. Conferma della valutazione medico-teorica ed economica giustificante la soppressione della rendita
Raccomandata Incarto n. 32.2011.52 BS /lb Lugano 19 agosto 2011 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2011 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro le decisioni del 13 gennaio 2011 emanate da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1. RI 1, classe 1962, professionalmente attivo quale muratore e giardiniere (cfr. questionario del datore di lavoro; doc. AI 11), nell’aprile 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni in relazione alle sequele di un infortunio occorsogli nel dicembre 2006 (doc. AI 1). Cadendo con la scala verso una finestra si è procurato un taglio al polso sinistro con i vetri rotti (cfr. annuncio infortunio 15 gennaio 2007 in atti LAINF doc. AI 1-1). L’evento infortunistico è stato preso a carico dalla __________ Assicurazioni. 1.2. Raccolta la documentazione medica, in particolare due perizie eseguite dal dr. __________ per conto dell’assicuratore LAINF, ed esperiti gli accertamenti economici, con tre decisioni 13 gennaio 2011 (preavvisate il 25 agosto 2010) l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1° dicembre 2007 (un anno dopo il termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), aumentato dal 1° novembre 2008 a ¾ di rendita (tre mesi dopo l’attestato durevole peggioramento; art. 88a cpv. 1 OAI). A seguito dei successivi miglioramenti la rendita è stata prima ridotta a metà rendita dal 1° marzo 2009 e poi soppressa dal 1° aprile 2010 (cfr. doc. AI 51-53, per le motivazioni cfr. doc. AI 49-1). 1.3. Avverso le succitate decisioni, l’assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1ha inoltrato il presente ricorso postulando il riconoscimento di mezza rendita anche dopo il 1° aprile 2010. Egli contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa come pure la determinazione del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. 1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, le cui motivazioni verranno riprese, se del caso, nei considerandi in diritto 1.5. L’insorgente ha notificato i mezzi di prova da assumere (VIII). considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una (mezza) rendita anche successivamente al 1° aprile 2010 (tre mesi ex art. 88a cpv. 1 OAI dopo il miglioramento della situazione valetudinaria accertato durante la visita del 18 dicembre 2009 del dr. Küpfer; cfr. rapporto 21 aprile 2010 in doc. AI 29-1). 2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84) . 2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29 bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). 2.5. Nel caso in esame, per valutare la residua capacità lavorativa dal punto di vista medico l'Ufficio AI si è basato sulla perizia del dr. __________, specialista in chirurgia, eseguita per conto della __________ Assicurazioni quale assicuratore LAINF. Elencati gli atti medici, definiti i dati oggettivi e proceduto alla visita dell’assicurato, nel referto 21 aprile 2010 il succitato specialista ha posto la seguente diagnosi principale (essenzialmente affezioni alla mano sinistra): " (…) ¨ Disturbi sensomotorici del nervo ulnare della mano sin. (ICD-10:S64.0, ICD-10 : S65.0, ICD-10:S66.1)
- St. dopo ferita da vetro, lacero-contusa, al polso sin. con lesione dell'arteria ulnare, lesione del nervo ulnare, lesione del tendine flessore carpi ulnare e del flessore superficiale del dito IV della mano sin. In data 8.12.2006.
- St. dopo revisione della ferita del polso sin. con sutura del nervo ulnare, dell'arteria ulnare, dei tendini flessori carpi-ulnaris e del tendine flessore superficiale del dito IV in data 8.12.2006.
- St. dopo revisione del nervo ulnare al polso sin. il 7.08.2008 con estesa neurolisi, resezione del neuroma in continuità, ri-sutura microchirurgica, sinovialectomia flessori FDS/FCR e correzione di cicatrice. (…)" (doc. AI 29-10) Discusse le risultanze soggettive ed oggettive, accertato un nesso di causalità tra l’attuale sintomatologia e l’infortunio dell’8 dicembre 2006, egli ha concluso come segue: " (…) Valutiamo la capacità lavorativa come giardiniere, manovale, muratore, al 75%. Questo significa che il paziente dovrebbe essere in grado di lavorare su un'intera giornata di 8 ore, 6 ore al 100%. In un'altra attività meno pesante, in un'attività di lieve fino a media intensità, il paziente potrebbe lavorare tutta la giornata al 100%. La prognosi è abbastanza buona, basata sull'evoluzione neurologica degli ultimi 2 anni. Dobbiamo aspettare un certo adattamento ed una certa assuefazione. Non è escluso che in futuro questo adattamento/assuefazione migliorerà ancora la capacità lavorativa. (…)" (doc. AI 29-12/13) Il dr. __________ ha anche proceduto alla quantificazione della menomazione d’integrità, questione che non concerne tuttavia la presente fattispecie. Con il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa. 2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c; cfr. anche DTF 136 V 376 s. sul valore probatorio delle perizie amministrative dei SAM sotto il profilo dell’indipendenza, dell’equità del processo e della parità delle armi). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354) . Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 2.7. Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente la perizia specialistica. In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è portatore (essenzialmente alla mano sinistra), con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 75% quale giardiniere, manovale e muratore e del 100% in attività adeguate. L’insorgente contrappone alla succitata valutazione peritale i rapporti del suo medico curante, dr. __________, il quale valuta differentemente la percentuale della residua capacità lavorativa. Nell’ultimo scritto, datato 28 settembre 2010, il succitato sanitario ha fra l’altro sostenuto: " (…) In termini prognostici ritengo che la situazione sia clinicamente stabilizzata con l'apparizione di una sensibilità protettiva, senza sensibilità discriminativa e con una persistente paresi dei muscoli intrinseci. Da un punto di vista elettrofisiologico (allegata valutazione elettrofisiologica, 30.08.2010) vi sarebbe un ulteriore lieve miglioramento. A mio avviso la valutazione della capacità lavorativa finale dovrebbe tener conto più degli aspetti clinici che non elettrofisiologici, anche se non si escludono ulteriori piccoli miglioramenti in futuro e per questa ragione è previsto un controllo elettrofisiologico. Il grado di incapacità lavorativa è passato dal 100% a quello da me stimato in 50-60% a dipendenza dei lavori attribuiti al paziente. Ritengo difficile per il paziente poter utilizzare a lungo utensili con vibrazioni quali decespugliatore, tagliaerba o altri macchinari quali piallatrici e trapani. L'utilizzo saltuario e di corta durata è comunque possibile. Una lesione del nervo ulnare determina una diminuzione della forza di presa (misurata nel paziente a 26 kg controlaterale 46 kg) e soprattutto difficoltà nell'esecuzione di movimenti fini senza però disturbi della sensibilità nelle dita 1-2 e 3 tali da rendere impossibile la manipolazione di oggetti fini. A questo proposito ritengo che in attività leggere la capacità lavorativa del paziente possa essere stimata tra 80 e 90% mentre questa scende al di sotto del 50% per le attività pesanti sopra indicate. A mio avviso la capacità lavorativa è ora stabilizzata e non ritengo che eventuali ulteriori miglioramenti elettrofisiologici possano determinare cambiamenti significativi della stessa. Le allego una valutazione del Dash, un questionario valido nell'interpretazione soggettiva del disturbo funzionale residuo. Il questionario è stato riempito dal paziente lo scorso 28.10.2009." (doc. AI 45-2/3) Con riferimento alla perizia del dr. __________, l’assicurato rileva che: " (…) A mente del ricorrente, dunque, la valutazione del dr. med. __________ non può ritenersi quale perizia approfondita, non essendo date le condizioni poste dal Tribunale Federale perché la stessa abbia forza probatoria piena. In particolare va detto che la perizia medica allestita dal dr. med. __________ non presenta uno studio approfondito sui punti litigiosi importanti, non considera le censure espresse dal paziente e non dà motivazione alcuna circa il suo parere contrario rispetto a quello del dr. med. __________. Egli, infatti, che non sembra contraddire il medico curante del signor RI 1 in merito allo stato di salute dell'assicurato, si limita ad indicare di non essere d'accordo circa il grado di incapacità lavorativa riconosciuta dal suo collega, senza motivazione alcuna. Il perito, inoltre, mette in dubbio, senza indicarne i motivi, le indicazioni del ricorrente (indicazioni che nella valutazione precedente aveva tenuto in considerazione) ed in fine non spiega il motivo per cui rispetto alla valutazione del 25 febbraio 2008 egli abbia valutato superiore la capacità lavorativa del ricorrente. (…)" (doc. I pag. 5) Va innanzitutto evidenziato che il danno alla salute è esclusivamente legato all’evento infortunistico del 2006, ritenuto che non sono state riscontrate patologie extra–infortunistiche con influenza sulla capacità lavorativa. L’Ufficio AI ha pertanto fatto riferimento alla documentazione LAINF. Il dr. __________ ha considerato i diversi rapporti del medico curante, tant’è che egli ha rilevato che “per il giudizio dell’esigibilità ci avviciniamo a quello del Dott. __________ che dice che con i due interventi si è raggiunto un risultato molto soddisfacente“ . Pertanto, rispetto alla sua precedente perizia 21 febbraio 2008 (atti LAINF, doc. AI 11), sempre eseguita per conto della __________ Assicurazioni, vi è stato un netto miglioramento anche per quel che riguarda la residua capacità lavorativa. Inoltre, il dr. __________ non ha escluso un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa. Certo che in merito alla valutazione della residua capacità lavorativa nella propria attività vi è una divergente valutazione tra perito e medico curante. Sta di fatto che determinante è comunque la valutazione circa la capacità lavorativa in attività adeguate; il dr. __________ l’ha fissata al 100% mentre, nel succitato scritto 28 settembre 2010, il medico curante tra l’80 e il 90%, percentuali che non si discostano in maniera rilevante. Del resto, a mente del TCA, i limiti funzionali dovuti alla lesione del nervo ulnare della mano sinistra decritti dal dr. __________ (diminuzione della presa, difficoltà nell’esecuzione di movimenti fini e impossibilità di manipolazione di oggetti fini) non pregiudicano all’assicurato, se non in modo lieve, la capacità lavorativa in tutte le attività adeguate individuate dal consulente in integrazione professionale, delle quali si parlerà nel consid. 2.8. Va tuttavia rilevato che anche volendo prendere in considerazione le percentuali d’incapacità lavorativa espresse dal curante, come verrà esposto dettagliatamente al prossimo considerando, l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile. Infine, in merito al rimprovero mosso dall’assicurato nei confronti del dr. __________, ossia di mettere in dubbio quanto da lui indicato, va fatto presente che, come si evince dalla perizia stessa, il dubbio è (legittimamente) limitato al test di interpretazione soggettiva delle sintomatologia al braccio, spalla e mano (cosiddetto test “Dash”; disabilities of the arm, shoulder and hand), in particolare riguardo al fatto “che il paziente dice che girare una chiave gli risulta molto difficile, come pure molto difficile risulta usare un coltello per tagliare il cibo (paziente destrimane)“ (doc. AI 29-12), mentre la mano lesa è la sinistra. Pertanto, visto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente con scritto 12 aprile 2011 (VII). Infatti, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). 2.8. Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 10 novembre 2010 la consulente in integrazione professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha ritenuto data la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili al ricorrente, di tipologia semplice e leggera tipiche del settore secondario e terziario non qualificati. A titolo di esempio essa ha elencato le seguenti attività: " (…) Nel settore secondario mi riferisco ad esempio ad attività di assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, sorveglianza, o di produzione nel campo dell'orologeria, della micromeccanica, dell'industria farmaceutica o alimentare, nei settori dell'abbigliamento, confezione dei montaggi di componenti elettromeccaniche o elettroniche. Si tratta di attività esigibili in quanto si tratta di lavori che non comportano il sollevamento di pesi eccessivamente pesanti (solitamente si tratta e si lavoro con pezzi / elementi e non con il prodotto finito intero). In generale in queste attività la postura è prevalentemente seduta (quella che crea minori problemi al signor RI
1) anche se spesso il ciclo produttivo è organizzato in modo tale d'acconsentire ai loro dipendenti d'alzarsi per brevi periodi ad es. per consegnare i prodotti finiti ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni. Per quanto riguarda il settore terziario l'A. potrebbe svolgere le seguenti attività: fattorino, addetto all'informazione, addetto alla portineria, portiere di notte, venditore non qualificato, addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici), fattorino, magazziniere oppure "serviceman" in un garage. (…)" (doc. AI 34-2/3) Secondo il ricorrente, facendo riferimento al già citato scritto 28 settembre 2010 del dr. __________, tali attività non sono indicate. Va ricordato che in quella lettera lo specialista ha in particolare sostenuto che la lesione del nervo ulnare determina una diminuzione della forza di presa, rende difficoltosa l’esecuzioni di movimenti fini e rende impossibile la manipolazione di oggetti fini. Ha anche escluso, con riferimento all’abituale attività, il lungo uso di utensili con vibrazioni quali decespugliatore, tagliaerba ecc. (doc. AI 45-2). In effetti, alcune attività elencate dalla consulente non sono rispettose di tali limiti, ad esempio quella di assemblaggio nel campo dell’orologeria e della micromeccanica. Altrettanto vero che nel rapporto la consulente ha citato le attività confacenti ad un tale signor “__________”, ma, come rilevato nella risposta di causa, si tratta di una semplice svista di copiatura. Ciò non toglie che tutte le altre attività elencate sono da ritenere compatibili con il deficit funzionale alla mano sinistra. È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). L’insorgente sostiene inoltre che, nonostante l’obbligo di ridurre il danno, non sia ragionevolmente esigibile che dopo 20 anni di attività presso il suo datore di lavoro, dove risulta essere stimato e ben considerato, cambi attività professionale. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Ritornando al caso in esame, questo TCA non misconosce che un cambiamento di professione può implicare degli stravolgimenti nella vita dell’interessato. Tuttavia, vista l’età (classe 1962), l’alta residua capacità lavorativa e la vasta gamma di attività professionali esigibili in un mercato equilibrato del lavoro, la valutazione della consulente merita conferma. 2.8.1. Quale reddito da valido la consulente, fondandosi sui dati forniti dal datore di lavoro, ha considerato un importo di fr. 55'348,80, arrotondato a fr. 55'349.--, importo rimasto incontestato. 2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intr apreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). S e una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5). Nel caso di specie, ricordato come l’assicurato mette a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate, per il 2009 (anno del miglioramento delle condizioni di salute) la consulente, conformemente alla citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), giungendo ad un salario di fr. 61’244.--. Essa ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali del 5% (per la necessità di svolgere solo attività leggere), determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 58'182.--. Dal raffronto dei redditi non è risultato alcun grado d’invalidità. Va qui rilevato il salario da valido (fr. 55'349.--) è inferiore (del 9,6%) al dato statistico medio relativo alle professioni semplici non qualificate (fr. 61'244.--), parametro più indicato all’assicurato che, prima del danno alla salute, svolgeva l’attività di operaio sia nel settore edile e della floricultura. Conformemente alla succitata giurisprudenza federale e posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 58'182.--) va dunque ridotto del 4,6%, percentuale corrispondente al gap salariale applicabile (si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 55’505 (fr. 58'182.-- ridotti del 4,6%). L’insorgente contesta il 5% di riduzione riconosciuta dalla consulente, postulando il riconoscimento di un 25% facendo riferimento alla sua formazione scolastica, alla sua esperienza lavorativa ed al fatto che non è di lingua madre italiana. Questo Tribunale - ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) - non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 5% applicata dalla consulente, frutto di precise valutazioni contenute nel citato rapporto 10 agosto 2010 e confermato il 5 novembre 2010 (doc. AI 48). Pertanto, tenuto conto di una riduzione del 5% per attività leggera e di una capacità lavorativa del 100% il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 52’730.-- (fr. 55'505.-- ridotti del 5%). Confrontando questo dato con il reddito da valido, emerge un tasso d’invalidità del 4.7% (55’349 - 52'730 x 100 : 55’349), arrotondato a 5% conformemente la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. Riconoscendo, per pura ipotesi di lavoro (cfr. consid. 2.7), una residua capacità lavorativa dell’85% il reddito ipotetico si attesterebbe a fr. 44’820 (fr. 55’505 x 85% [fr. 47’179.--] ridotti del 5%). Il grado d’invalidità risulterebbe essere del 19% (55’349 – 44'820 x 100 : 55’349). In entrambi i casi l’insorgente non ha (più) diritto alla rendita, motivo per cui l’Ufficio AI l’ha rettamente soppressa con effetto dal 1° aprile 2010, tre mesi dopo il miglioramento della situazione valetudinaria (ex art. 88a cpv. 1 OAI). Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso. 2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti