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32.2011.42

Decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di rendita AI confermata dal Tribunale perché il ricorrente non ha reso verosimile un peggiormanento dello stato di salute rispetto alla situazione esistente al momento dell'emissione della precedente decisione

Ticino · 2010-11-23 · Italiano TI
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Decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di rendita AI confermata dal Tribunale perché il ricorrente non ha reso verosimile un peggiormanento dello stato di salute rispetto alla situazione esistente al momento dell'emissione della precedente decisione

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).

Nella predetta sentenza 9C_1042/2009, del 7

settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento

che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto

essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei

confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib

75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14

marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid.

2.3).

2.3.   Come visto l’onere della

prova della notifica spetta all’autorità che intende trarne una conseguenza

giuridica.

In

concreto, l’UAI, con lo scritto del 4 gennaio 2011, ammette di non poter

comprovare la ricezione della decisione datata 23 novembre 2010 (doc. C).

Ne

segue che occorre basarsi sulle dichiarazioni dell’insorgente per il quale il

citato provvedimento non era stato ricevuto né direttamente né dall’allora

rappresentante. Considerato che la decisione, (ri)spedita per raccomandata il 7

gennaio 2011, è stata notificata al ricorrente il 12 gennaio 2011 (doc. B),

il ricorso del 3 febbraio 2011, inoltrato entro 30 giorni dalla notifica

della decisione impugnata, va considerato tempestivo.

L’amministrazione,

del resto, non ha sostenuto il contrario.

Questa

Corte entra, pertanto, nel merito del ricorso.

2.4.   Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione

dell’AI).

Non

è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr.

SVR

2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti).

Scopo del

requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che

l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate,

quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente

decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti).

Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una

rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza

dell’11 settembre 2008, 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198

consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et

pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss.

OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, l

a costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento

importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116

consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è

dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato

abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la

revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).

Nel

caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica

(e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di

invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato,

dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata

oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento

pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (

DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di

revisione della rendita (DTF 133 V 108).

Nella

sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato

che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, s

econdo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se

nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid.

5.2.5).

Va poi evidenziato che più la

precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento

(“Aus

dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend

an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind

(DTF 109 V 114 consid.

2b, 123

consid. 3b e 264)”,

riportato nella

sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/06, consid. 3).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia

a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.

1b; DTF 116 V 265

consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (sentenza del 20 giugno 2007, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130

V 343 consid. 3.5).

2.5.   Va innanzitutto

rilevato che, per i motivi appena esposti, le censure sollevate dal ricorrente contro

il calcolo del grado d’invalidità figurante nella decisione del 9 dicembre 2009

(doc. AI 50), cresciuta incontestata in giudicato, sono irricevibili e non

possono essere vagliate da questo Tribunale, giacché all’epoca l’interessato non

ha interposto alcun ricorso contro il citato provvedimento dove

l’amministrazione ha spiegato nel dettaglio come è giunta ad un grado

d’invalidità del 29%.

Oggetto

del contendere è infatti unicamente la questione di sapere se a ragione l’UAI

ha rifiutato di entrare nel merito della nuova domanda e meglio se lo stato di

salute del ricorrente, rispetto allo stato di fatto presente all’epoca

dell’emissione della decisione del 9 dicembre 2009 (cfr. DTF 133 V 108), ha

subito un peggioramento tale da incidere sul grado d’invalidità.

La

decisione è stata presa fondandosi sulla perizia del 5 giugno 2008 del Centro

peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 18), completata il 19 novembre

2009 (doc. AI 43), in seguito al contenuto del rapporto medico del 24 giugno

2009 del Servizio __________ (doc. AI 33).

Nella

perizia del 5 giugno 2008 il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia e il dr. med. __________, allora medico assistente, hanno posto la

diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome da attacchi di

panico (ICD 10 F41.0) e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di

lavoro di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD 10 F33.0)

ed hanno accertato un’incapacità lavorativa totale quale gessatore, mentre è

stato ritenuto abile in maniera completa in attività leggere (doc. AI 18-5).

In

seguito alla presa di posizione del 24 giugno 2009 del dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________, medico assistente del

Servizio __________, i quali hanno diagnosticato una sindrome depressiva

ricorrente (ICD 10.F33), alla quale si associa una sindrome ansiosa

generalizzata (ICD 10 F41.1) e un secondario uso dannoso di alcol (ICD

10.F10.1) ed hanno attestato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi

attività (doc. AI 33), l’UAI ha deciso di far allestire una nuova perizia dal

Centro peritale per le assicurazioni sociali.

Con

referto del 19 novembre 2009 il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha preso posizione sulle valutazioni del Servizio __________ e,

dopo aver posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di

sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10: F41.1), lipotimie da causa non ancora

accertata e le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di

sindrome depressiva e da attacchi di panico attualmente in remissione,

aggiungendo che il consumo di alcool non configura un abuso e neppure una

dipendenza, ha accertato un’incapacità lavorativa del 20% in qualsiasi attività

dal mese di luglio 2009 (doc. AI 43-7/8). Ciò è stato confermato anche dal

medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. AI 44-3).

Va

ora esaminato se l’insorgente ha reso verosimile un peggioramento dello stato

di salute.

A

comprova dell’asserita modifica dello stato valetudinario l’insorgente ha

innanzitutto prodotto un certificato del dr. med. __________, FMH medicina

interna, il quale ha affermato che “

il signor RI 1 rimane inabile al lavoro

al 50%

” (doc. AI 56-1) ed un attestato del dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________, del Servizio __________ __________,

dell’8 luglio 2010, che hanno affermato:

"

(…)

Così come richiesto dall’interessato, si attesta

che la condizione del paziente in epigrafe, dal punto di vista psichiatrico,

appare in quota parte peggiorata rispetto a quanto da noi certificato nel

giugno 2009. Tale peggioramento sembra legato al perdurare di difficoltà

lavorative ed economiche, che influenzano negativamente il quadro

psicopatologico del paziente, che risulta sempre più teso, irritabile e

rivendicativo, condizione che inoltre agisce negativamente sui rapporti e

l’ambiente famigliare.

Egli è noto per una sindrome depressiva

ricorrente (ICD-10: F33), alla quale si associa una sindrome ansiosa

generalizzata (ICD-10: F41.1). Fino allo scorso anno vi era un uso dannoso

secondario di alcol, nei confronti del quale il paziente da circa 9 mesi sembra

perseguire un’astinenza totale.

Allo stato, come nel 2009, si osserva un quadro

psicopatologico caratterizzato da elementi depressivi e soprattutto ansiosi:

come ormai da anni, il paziente lamenta un disturbo dell’equilibrio, peculiari

disturbi motori e della coordinazione (a volte esitati in cadute) che, data

l’esclusione di una chiara origine organica, sembrano inquadrabili nell’ambito

del disturbo ansioso.

In base al quadro osservato il grado di inabilità

lavorativa attuale, dal punto di vista psichiatrico, si attesta al 50%." (doc.

AI 56-2)

Il

21 luglio 2010 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha rilevato che “

nessuno dei due documenti evidenzia uno stato

di salute variato, risp. diverso, peggiorato rispetto all’osservazione peritale

summenzionata. Non è giustificata entrata in materia.

” (doc. AI 58-1).

Il 20

ottobre 2010 il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, del Servizio __________

____________________ hanno allestito un “

certificato medico di aggravamento

”,

nel quale si sono così espressi:

"

(…)

Il paziente in epigrafe nel corso degli ultimi

mesi, dopo il nostro ultimo rapporto del luglio 2010, ha mostrato un aggravamento del quadro psicopatologico.

Egli riferisce e pare aver vissuto in maniera

negativa le vostre decisioni, dapprima quella risalente al dicembre 2009 (grado

d’invalidità del 29% - “Nessun diritto ad una rendita d’invalidità”) e

recentemente quella di non entrata in materia relativamente ad una sua nuova

richiesta di prestazioni risalente allo scorso luglio e non considerazione

delle sue osservazioni al progetto di decisione.

Nella fattispecie egli sembra aver letto tali

decisioni come una sorta di “denigrazione” della sua persona e un mancato

riconoscimento della sua sofferenza psichica e somatica (tra l’altro per l’interessato

i disturbi dell’equilibrio di cui riferito nei precedenti rapporti sono un

problema “vero”, benché di origine psichica), in questo divenendo vieppiù

rivendicativo.

Nel corso degli ultimi mesi si è assistito ad una

progressiva attivazione di elementi ascrivibili ad una già segnalata (vedi

rapporto medico del 11/2007) fragilità identitaria, che si esprimono

prevalentemente a livello d’una scarsa tolleranza all’angoscia e alle

frustrazioni ed una marcata instabilità dell’umore a polarità depressivo-disforica.

Il paziente presenta sbalzi dell’umore che e, in particolare nelle ultime

settimane, il livello di tensione psichica e impulsività è andato incontro ad

un incremento tale da rendere palese, a tratti e a più riprese e anche durante

i colloqui con lo scrivente, il rischio d’un discontrollo degli impulsi

aggressivi (anche la moglie ha recentemente chiamato segnalando la sua

apprensione per le frequenti collere del paziente).

In sintesi egli presenta allo stato un quadro

psicopatologico caratterizzato da una condizione depressivo-disforica e

impulsività, con un’ideazione permeata al contempo da vissuti depressivi poco

accessibili (tematiche di perdita, fallimento e disistima, in guaribilità) e

una marcata rivendicatività, che, pur originatasi verosimilmente nel tempo

sulla scorta di problematiche personali e razionali profondamente intime (…),,

si rivolge nella realtà e nel “qui e ora” alla vostra assicurazione. Egli

presenta inoltre una sintomatologia ansiosa generalizzata con crisi d’ansia

parossistica oltre ai già citati disturbi dell’equilibrio (a detta del paziente

con cadute).

Alla luce di questa evoluzione, nella valutazione

psichiatrica del paziente appare necessario considerare maggiormente i tratti

di personalità immatura ed impulsiva, che da un lato sottendono e rilanciano in

continuazione la psicopatologia fin qui osservata, dall’altro rappresentano ora

dei fattori che in quota parte rendono ancora più complesso il già difficile

reinserimento professionale del paziente. Precisiamo che attualmente dal

11.10.2010 il paziente risulta inabile all’attività lavorativa nella misura del

100% (rivalutazione prevista in data odierna).

Per questi motivi a nostro parere, considerate la

presenza di una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10:F33) e una sindrome

ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1) nel contesto di una personalità

caratterizzata da tratti d’immaturità ed impulsività, appare indicato

rivalutare il paziente anche dal punto di vista medico-assicurativo e in ogni

caso immaginare un aiuto da parte vostra al reinserimento professionale,

altrimenti altamente improbabile, per provare a mitigare gli effetti

dell’inevitabile processo di regressione-cronicizzazione già in atto."

(doc. AI 64)

Il 25

ottobre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione,

affermando:

"

Siamo confrontati da un certificato del dr. __________i,

__________ __________, del 20.10.2010, di non facile lettura.

Inizialmente, si leggono aspetti di tipo

rivendicativo nel comportamento dell’A.o in risposta alla decisione AI.

Aspetti rivendicativi erano già stati

compiutamente analizzati nella perizia del dr. __________ del novembre 2009.

Non rappresentano dunque un elemento nuovo.

Il dr. __________ ritorna poi sul suo primo rapporto

AI del novembre 2007: anche qui, gli aspetti considerati erano già entrati in

conto nella valutazione peritale del Dr. __________.

Il dr. __________ certifica il peggioramento con

IL 100% nell’attività lavorativa dell’A.o dal 11 ottobre 2010: indica le stesse

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e sindrome ansiosa generalizzata,

già da lui certificate in precedenza e richiede una rivalutazione dell’A:o da

parte dell’UAI anche per un reinserimento professionale. Aspetto quest’ultimo

in apparente contraddizione con un’incapacità lavorativa totale certificata da

così pochi giorni.

Le diagnosi indicate erano state oggetto della

perizia sopra citata così come la sintomatologia riferita.

In pratica, non si leggono indicazioni oggettive

di un peggioramento psicopatologico, al di la degli aspetti rivendicativi noti.

Si tratta quindi di un diverso apprezzamento da parte del curante di una

situazione nota da tempo.

In conclusione non si giustifica un’entrata in

materia." (doc. AI 66-1)

Il 20

maggio 2011 il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, hanno affermato:

"

(…)

Così come richiesto dall’interessato si

allestisce un breve rapporto medico inerente il paziente sopraccitato, già

eseguito presso il nostro Servizio dal 1993 al 2003 e dal febbraio 2007 ad

oggi.

Egli è portatore d’un disturbo psichiatrico

cronico a causa del quale, dal punto di vista psichiatrico, presenta

attualmente un’inabilità lavorativa di lunga durata del 50%.

Egli ha inoltrato 2 richieste di prestazione per

adulti presso l’Assicurazione Invalidità – in occasione della prima di queste

l’AI ha valutato un grado d’invalidità del 29% e alla seconda vi è stata una

decisione di non entrata in materia. Questa seconda decisione è stata impugnata

dal paziente, che ha inoltrato regolare ricorso.

Per quanto concerne la situazione

medico-psichiatrica si rimanda al “Certificato medico di aggravamento”

allegato, da noi allestito nell’ottobre 2010 quando il paziente ha inoltrato le

sue osservazioni al progetto di decisione.

Dal punto di vista psicopatologico e

socio-lavorativo il quadro attuale appare sovrapponibile a quello descritto in

tale certificato." (doc. VI)

2.6.   Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.,        I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.7.   Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser

, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)

, bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche la

sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 dove l’Alta Corte ha nuovamente fatto

riferimento alla pronunzia pubblicata in DTF 125 V 351).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008,

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8.   Alla luce

della documentazione agli atti questo Tribunale ritiene che il ricorrente non

ha reso verosimile una rilevante modifica dello stato di salute suscettibile di

influenzare il diritto alla rendita.

Il

certificato medico del 12 luglio 2010 del dr. med. __________, FMH medicina

interna, che ha affermato che l’interessato “

rimane inabile al lavoro al 50%

(doc. AI 56-1), non apporta alcun elemento di novità e non oggettiva nessuna

modifica dello stato di salute dell’insorgente. Il medico curante si limita

infatti ad attestare un’inabilità lavorativa senza indicare in cosa

consisterebbe il peggioramento dello stato di salute e senza confrontarsi con

la situazione presente al momento dell’emissione della prima decisione.

Neppure

il certificato medico dell’8 luglio 2010 del dr. med. __________ e del dr. med.

__________ del Servizio __________ __________ __________ (doc. AI 56-2) può

essere d’aiuto al ricorrente. Infatti gli specialisti, pur affermando che “

la

condizione del paziente in epigrafe, dal punto di vista psichiatrico, appare in

quota parte peggiorata rispetto a quanto da noi certificato nel giugno 2009

, non oggettivano alcuna

modifica dello stato di salute dell’interessato. I medici, che ripropongono la medesima

diagnosi del 24 giugno 2009 (doc. AI 33-1) di sindrome depressiva ricorrente

(ICD-10: F33) e sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1) e rilevano che

fino allo scorso anno vi era un uso dannoso secondario di alcool, “

nei

confronti del quale il paziente da circa 9 mesi sembra perseguire un’astinenza

totale

”, evidenziano infatti che “

allo stato, come nel 2009, si

osserva un quadro psicopatologico caratterizzato da elementi depressivi e

soprattutto ansiosi

” (sottolineatura del redattore) ed aggiungono che “

ormai

da anni

” l’interessato lamenta un “

disturbo dell’equilibrio, peculiari

disturbi motori e della coordinazione (a volte esitati in cadute)

”. Questi

disturbi, già presenti all’epoca delle valutazioni peritali, sono stati presi

in considerazione dal dr. med. __________ nel referto del 19 novembre 2009

(cfr., ad esempio, doc. AI 43-3: “

Talvolta sente una sensazione di

formicolio agli arti e poi gli capita di accasciarsi a terra, ma senza perdere

realmente conoscenza. Queste cadute si accompagnano a tremori e sudorazione

profusa e durano circa un’ora

”).

Infine

gli specialisti affermano che il grado di inabilità lavorativa attuale, dal

punto di vista psichiatrico, “

si attesta al 50%

” (doc. AI 53-2), ossia,

a conferma di una sostanziale stabilità dello stato di salute, la stessa percentuale

certificata nel giugno 2009 (cfr. doc. AI 33-2: “

dal punto di vista

psichiatrico, in considerazione del quadro psicopatologico attuale, il paziente

presenta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua professione di gessatore e

in qualsiasi altro impiego

” (doc. AI 33-2).

Resta da

esaminare se quanto affermato nel certificato del 20 ottobre 2010 (doc. AI 64)

dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________ che hanno attestato un’inabilità

lavorativa del 100% dall’11 ottobre 2010, oggettiva un peggioramento dello

stato di salute.

In

realtà, visto che nel successivo certificato del 20 maggio 2011 (doc. VI), i

due specialisti, affermano che “

il quadro attuale appare sovrapponibile a

quello descritto

” il 20 ottobre 2010 e che l’insorgente “

presenta attualmente

un’inabilità lavorativa del 50%

” (sottolineature del redattore),

ossia analoga a quella già attestata il 24 giugno 2009 (doc. AI 33), prima

dell’emissione della decisione del 2 dicembre 2009 (doc. AI 50), e, come visto,

già presa in considerazione ma non condivisa dal perito nella precedente

procedura quando, malgrado la medesima valutazione degli specialisti dell’__________

di un’inabilità al lavoro del 50%, ha ritenuto il ricorrente incapace al lavoro

al 20%, ci si potrebbe chiedere se l’asserito peggioramento non sia stato solo

passeggero (da ottobre 2010 a maggio 2011) e dunque non tale da causare una

rilevante modifica dello stato di salute suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita. In tal caso, visto che il perito non aveva condiviso la

valutazione d’inabilità lavorativa al 50% attestata nel 2009, ritenendo

un’incapacità al 20%, ci si potrebbe inoltre chiedere se non verrebbero altresì

a mancare i requisiti dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI.

La

questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento. Infatti anche quanto

figura nel “

certificato medico di aggravamento

” del 20 ottobre 2010 non

permette di concludere per un peggioramento dello stato di salute

dell’insorgente.

I medici

evidenziano in primo luogo che l’interessato riferisce di aver vissuto in

maniera negativa le decisioni dell’UAI e di averle lette come una sorta di “

denigrazione

nei suoi confronti e un mancato riconoscimento della sua sofferenza psichica e

somatica, divenendo “

vieppiù rivendicativo

”. Questo aspetto era tuttavia

già presente nell’ambito della precedente procedura. Il dr. med. __________ nel

referto del 19 novembre 2009 nella descrizione dei dati oggettivi ha infatti rilevato:

atteggiamento collaborante, ma piuttosto stizzito. E’ arrabbiato poiché con

la precedente decisione l’UAI non gli ha riconosciuto un’invalidità in termini

economici (in percentuale era troppo bassa).

” e “

L’A si presenta

piuttosto arrabbiato per la precedente decisione AI di non erogare una rendita

ed è motivato a far valere i “propri diritti”, anche per vie legali se

necessario. Non si sente riconosciuto dalle istituzioni nella sua sofferenza e

questo lo irrita e lo delude molto.

” (doc. AI 43-4). Il perito ha inoltre

evidenziato che “

il pensiero ruota attorno a tematiche rivendicative

” e

che “

tutto il colloquio è finalizzato a dimostrare che non sta fingendo e

che “merita” l’invalidità

” (doc. AI 43-4). Per cui l’aspetto rivendicativo

e il vissuto negativo delle decisioni amministrative era già presente nella

precedente procedura ed è stato preso in considerazione dal perito.

In

secondo luogo gli specialisti affermano che “

negli ultimi mesi si è

assistito ad una progressiva attivazione di elementi ascrivibili ad una già

segnalata (vedi rapporto medico del 11/2007) fragilità identitaria, che si

esprimono prevalentemente a livello d’una scarsa tolleranza all’angoscia e alle

frustrazioni ed una mancata instabilità dell’umore a polarità

depressivo-disforica

”, con la presenza di sbalzi dell’umore, un incremento

della tensione psichica, dell’impulsività e dell’aggressività. Essi rilevano

che l’interessato presenta “

allo stato un quadro psicopatologico

caratterizzato da una condizione depressivo-disforica e impulsività, con

un’ideazione permeata al contempo da vissuti depressivi poco accessibili

(tematiche di perdita, fallimento e disistima, guaribilità) e una marcata

rivendicatività

”.

Anche

questa patologia non è nuova, era già presente in occasione della precedente

decisione ed è stata presa in considerazione dai medici che lo hanno visitato.

Nel rapporto medico all’UAI del 31 dicembre 2007 il dr. med. __________ e la

dr.ssa med. __________ entrambi FMH psichiatria e psicoterapia, hanno infatti

constatato “

una identità fragile, che si esprime con una scarsa tolleranza

alla angoscia e alle frustrazioni, con scarse  risorse introspettive, con una

instabilità del tono dell’umore a polarità depressivo-disforica e tendenza

all’abuso etilico a scopo lenitivo

” (doc. AI 10-3) ed avevano evidenziato

che l’insorgente lamentava “

sbalzi del tono dell’umore a polarità

depressivo-disforica con stanchezza, stati di tensione endopsichica ricorrenti,

impulsività con rischio di passaggi all’atto, etero aggressivi, rallentamento

psicomotorio, vertigini

” (doc. AI 10-3).

Nel

certificato del 20 ottobre 2010 i medici hanno poi rilevato la presenza di una

sintomatologia ansiosa generalizzata con crisi d’ansia parossistica oltre ai

già citati disturbi dell’equilibrio che erano già stati evidenziati dai

medesimi specialisti il 24 giugno 2009 (doc. AI 33-1:”

allo stato il paziente

presenta una residua problematica depressiva, mentre in rilievo appare la

sintomatologia ansiosa, che si manifesta prevalentemente con crisi d’ansia

parossistica e somatizzazioni – in tal senso il paziente lamenta soprattutto

disturbi dell’equilibrio presentando delle vertigini soggettivamente

invalidanti

”).

Infine i

due specialisti ripropongono la medesima diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente (ICD-10:F33) e sindrome ansiosa generalizzata (CID-10:F41.1) nel

contesto di una personalità caratterizzata da tratti d’immaturità ed

impulsività, già presa in considerazione nella precedente procedura.

Alla luce

di quanto sopra questo Tribunale ritiene che non sia stato reso verosimile un

peggioramento dello stato di salute rispetto alla situazione esistente il 2

dicembre 2009. Anche il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH

psichiatria e psicoterapia, evidenzia che non “

si leggono indicazioni

oggettive di un peggioramento psicopatologico, al di là degli aspetti

rivendicativi noti

” e quindi l’attestazione di un’inabilità al 100% dall’11

ottobre 2010 (cfr. tuttavia il già citato certificato del 20 maggio 2011 dove

l’inabilità è diminuita al 50%, come nel 2009 [doc. AI 33-2] e le considerazioni

sopra esposte a questo proposito), è un diverso apprezzamento di una situazione

invariata. La differente valutazione medica è inoltre spiegabile con la diversità

degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.

anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011).

A questo

riguardo va ricordato che

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore

dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono

a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Visto

quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni

del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio

dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007,

consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007

del 13 giugno 2008), il quale ha già seguito il caso nella precedente procedura

(doc. AI 44-3) ed ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli

atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito

all’assenza di qualsiasi peggioramento dello stato di salute del ricorrente.

In

conclusione, a giusta ragione, in assenza di documenti atti ad attestare un

peggioramento dello stato di salute, l’UAI non è entrato in materia sulla nuova

richiesta di prestazioni.

2.9.   Con il ricorso

l’insorgente chiede l’assunzione di ulteriori prove (cfr. doc. I: documenti,

richiamo dall’UAI dell’intero incarto, richiamo/edizione dall’__________

dell’intero dossier del ricorrente, perizia volta a determinare l’effettiva

incapacità lavorativa al guadagno per motivi medici del ricorrente).

Sulla

base di quanto sopra esposto la richiesta va respinta. Infatti, rilevato che

l’incarto AI è stato prodotto in sede di risposta e che gli atti medici prodotti

dalle parti sono sufficienti per poter decidere nel merito del ricorso, non è necessario

procedere con ulteriori accertamenti.

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurispru-denza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.10.

S

econdo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il Presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.08.2011 32.2011.42 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.08.2011 32.2011.42 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.08.2011 32.2011.42

Decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di rendita AI confermata dal Tribunale perché il ricorrente non ha reso verosimile un peggiormanento dello stato di salute rispetto alla situazione esistente al momento dell'emissione della precedente decisione

Raccomandata Incarto n. 32.2011.42 cs Lugano 3 agosto 2011 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2011 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione del 23 novembre 2010 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nato nel 1962, ha inoltrato, l’8 novembre 2007, una domanda tendente all’ottenimento di una prestazione AI per adulti (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia psichiatrica ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali in data 5 giugno 2008 (doc. AI 18-1), aggiornata il 19 novembre 2009 (doc. AI 43), con decisione del 2 dicembre 2009 (doc. AI 50-1), preavvisata dal progetto del 12 giugno 2009 (doc. AI 32-1), l’UAI ha respinto la richiesta in assenza di un grado d’invalidità pensionabile. 1.2.   Il 19 luglio 2010 l’interessato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere un peggioramento del suo stato di salute e allegando la relativa documentazione medica (doc. AI 54). 1.3.   Con decisione del 23 novembre 2010 (doc. AI 67), preavvisata dal progetto del 12 agosto 2010 (doc. AI 61), l’amministrazione ha deciso di non entrare in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, poiché “ non è stato credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni ” (doc. AI 67). 1.4.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I). Il ricorrente, che chiede l’assunzione di ulteriori prove, contesta il provvedimento amministrativo evidenziando un peggioramento del suo stato di salute e contestando l’ammontare dei redditi ed il calcolo del grado d’invalidità effettuato “ a suo tempo ” che “ non trova riscontro nelle cifre desumibili dagli atti ”. 1.5.   Con risposta del 28 febbraio 2011 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). 1.6.   Il 24 maggio 2011 sono pervenuti al TCA due certificati medici del Servizio __________, del 20 maggio 2011 (doc. VI/1) e del 20 ottobre 2010 (doc. VI/1), trasmessi dal ricorrente, su cui l’UAI ha preso posizione riconfermandosi nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. VII). in diritto 2.1.   Il ricorso contro la decisione del 23 novembre 2010 è stato inoltrato il 3 febbraio 2011. Il ricorrente afferma che la decisione è stata spedita per raccomandata il 7 gennaio 2011 ed è stata ricevuta il 12 gennaio 2011 (doc. I). Dalle tavole processuali emerge che il 4 gennaio 2011 l’UAI ha scritto all’allora patrocinatore del ricorrente, affermando: " In data odierna il vostro rappresentato citato a margine ci ha contattati, sollecitandoci l’invio della decisione in merito alla sua  domanda di prestazioni AI, asserendo che né voi né egli stesso abbiate ricevuto alcun riscontro da parte nostra. In realtà, la nostra decisione è stata emessa il 23.11.2010 ed inoltrata direttamente a voi, in quanto rappresentanti legali del Sig. RI 1. Tuttavia, non avendo effettuato l’invio in forma raccomandata, non ci è possibile conferirvene prova tangibile. Provvediamo pertanto a trasmettervi in allegato copia della decisione, concedendovi nuovamente i termini di legge ivi indicati, affinché, in caso di disaccordo, possiate inoltrare formale ricorso al Tribunale competente. Il Sig. RI 1 riceverà anch’egli copia della decisone, sotto forma di invio raccomandato." (doc. C) 2.2.   Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia. Secondo costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121). Nella predetta sentenza 9C_1042/2009, del 7 settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3). 2.3.   Come visto l’onere della prova della notifica spetta all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica. In concreto, l’UAI, con lo scritto del 4 gennaio 2011, ammette di non poter comprovare la ricezione della decisione datata 23 novembre 2010 (doc. C). Ne segue che occorre basarsi sulle dichiarazioni dell’insorgente per il quale il citato provvedimento non era stato ricevuto né direttamente né dall’allora rappresentante. Considerato che la decisione, (ri)spedita per raccomandata il 7 gennaio 2011, è stata notificata al ricorrente il 12 gennaio 2011 (doc. B), il ricorso del 3 febbraio 2011, inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, va considerato tempestivo. L’amministrazione, del resto, non ha sostenuto il contrario. Questa Corte entra, pertanto, nel merito del ricorso. 2.4.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione dell’AI). Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza dell’11 settembre 2008, 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, l a costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336). Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, s econdo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”, riportato nella sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/06, consid. 3). Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (sentenza del 20 giugno 2007, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5). 2.5.   Va innanzitutto rilevato che, per i motivi appena esposti, le censure sollevate dal ricorrente contro il calcolo del grado d’invalidità figurante nella decisione del 9 dicembre 2009 (doc. AI 50), cresciuta incontestata in giudicato, sono irricevibili e non possono essere vagliate da questo Tribunale, giacché all’epoca l’interessato non ha interposto alcun ricorso contro il citato provvedimento dove l’amministrazione ha spiegato nel dettaglio come è giunta ad un grado d’invalidità del 29%. Oggetto del contendere è infatti unicamente la questione di sapere se a ragione l’UAI ha rifiutato di entrare nel merito della nuova domanda e meglio se lo stato di salute del ricorrente, rispetto allo stato di fatto presente all’epoca dell’emissione della decisione del 9 dicembre 2009 (cfr. DTF 133 V 108), ha subito un peggioramento tale da incidere sul grado d’invalidità. La decisione è stata presa fondandosi sulla perizia del 5 giugno 2008 del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 18), completata il 19 novembre 2009 (doc. AI 43), in seguito al contenuto del rapporto medico del 24 giugno 2009 del Servizio __________ (doc. AI 33). Nella perizia del 5 giugno 2008 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e il dr. med. __________, allora medico assistente, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome da attacchi di panico (ICD 10 F41.0) e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD 10 F33.0) ed hanno accertato un’incapacità lavorativa totale quale gessatore, mentre è stato ritenuto abile in maniera completa in attività leggere (doc. AI 18-5). In seguito alla presa di posizione del 24 giugno 2009 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________, medico assistente del Servizio __________, i quali hanno diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10.F33), alla quale si associa una sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10 F41.1) e un secondario uso dannoso di alcol (ICD 10.F10.1) ed hanno attestato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività (doc. AI 33), l’UAI ha deciso di far allestire una nuova perizia dal Centro peritale per le assicurazioni sociali. Con referto del 19 novembre 2009 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha preso posizione sulle valutazioni del Servizio __________ e, dopo aver posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10: F41.1), lipotimie da causa non ancora accertata e le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva e da attacchi di panico attualmente in remissione, aggiungendo che il consumo di alcool non configura un abuso e neppure una dipendenza, ha accertato un’incapacità lavorativa del 20% in qualsiasi attività dal mese di luglio 2009 (doc. AI 43-7/8). Ciò è stato confermato anche dal medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. AI 44-3). Va ora esaminato se l’insorgente ha reso verosimile un peggioramento dello stato di salute. A comprova dell’asserita modifica dello stato valetudinario l’insorgente ha innanzitutto prodotto un certificato del dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale ha affermato che “ il signor RI 1 rimane inabile al lavoro al 50% ” (doc. AI 56-1) ed un attestato del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________, del Servizio __________ __________, dell’8 luglio 2010, che hanno affermato: " (…) Così come richiesto dall’interessato, si attesta che la condizione del paziente in epigrafe, dal punto di vista psichiatrico, appare in quota parte peggiorata rispetto a quanto da noi certificato nel giugno 2009. Tale peggioramento sembra legato al perdurare di difficoltà lavorative ed economiche, che influenzano negativamente il quadro psicopatologico del paziente, che risulta sempre più teso, irritabile e rivendicativo, condizione che inoltre agisce negativamente sui rapporti e l’ambiente famigliare. Egli è noto per una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10: F33), alla quale si associa una sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1). Fino allo scorso anno vi era un uso dannoso secondario di alcol, nei confronti del quale il paziente da circa 9 mesi sembra perseguire un’astinenza totale. Allo stato, come nel 2009, si osserva un quadro psicopatologico caratterizzato da elementi depressivi e soprattutto ansiosi: come ormai da anni, il paziente lamenta un disturbo dell’equilibrio, peculiari disturbi motori e della coordinazione (a volte esitati in cadute) che, data l’esclusione di una chiara origine organica, sembrano inquadrabili nell’ambito del disturbo ansioso. In base al quadro osservato il grado di inabilità lavorativa attuale, dal punto di vista psichiatrico, si attesta al 50%." (doc. AI 56-2) Il 21 luglio 2010 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che “ nessuno dei due documenti evidenzia uno stato di salute variato, risp. diverso, peggiorato rispetto all’osservazione peritale summenzionata. Non è giustificata entrata in materia. ” (doc. AI 58-1). Il 20 ottobre 2010 il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, del Servizio __________ ____________________ hanno allestito un “ certificato medico di aggravamento ”, nel quale si sono così espressi: " (…) Il paziente in epigrafe nel corso degli ultimi mesi, dopo il nostro ultimo rapporto del luglio 2010, ha mostrato un aggravamento del quadro psicopatologico. Egli riferisce e pare aver vissuto in maniera negativa le vostre decisioni, dapprima quella risalente al dicembre 2009 (grado d’invalidità del 29% - “Nessun diritto ad una rendita d’invalidità”) e recentemente quella di non entrata in materia relativamente ad una sua nuova richiesta di prestazioni risalente allo scorso luglio e non considerazione delle sue osservazioni al progetto di decisione. Nella fattispecie egli sembra aver letto tali decisioni come una sorta di “denigrazione” della sua persona e un mancato riconoscimento della sua sofferenza psichica e somatica (tra l’altro per l’interessato i disturbi dell’equilibrio di cui riferito nei precedenti rapporti sono un problema “vero”, benché di origine psichica), in questo divenendo vieppiù rivendicativo. Nel corso degli ultimi mesi si è assistito ad una progressiva attivazione di elementi ascrivibili ad una già segnalata (vedi rapporto medico del 11/2007) fragilità identitaria, che si esprimono prevalentemente a livello d’una scarsa tolleranza all’angoscia e alle frustrazioni ed una marcata instabilità dell’umore a polarità depressivo-disforica. Il paziente presenta sbalzi dell’umore che e, in particolare nelle ultime settimane, il livello di tensione psichica e impulsività è andato incontro ad un incremento tale da rendere palese, a tratti e a più riprese e anche durante i colloqui con lo scrivente, il rischio d’un discontrollo degli impulsi aggressivi (anche la moglie ha recentemente chiamato segnalando la sua apprensione per le frequenti collere del paziente). In sintesi egli presenta allo stato un quadro psicopatologico caratterizzato da una condizione depressivo-disforica e impulsività, con un’ideazione permeata al contempo da vissuti depressivi poco accessibili (tematiche di perdita, fallimento e disistima, in guaribilità) e una marcata rivendicatività, che, pur originatasi verosimilmente nel tempo sulla scorta di problematiche personali e razionali profondamente intime (…),, si rivolge nella realtà e nel “qui e ora” alla vostra assicurazione. Egli presenta inoltre una sintomatologia ansiosa generalizzata con crisi d’ansia parossistica oltre ai già citati disturbi dell’equilibrio (a detta del paziente con cadute). Alla luce di questa evoluzione, nella valutazione psichiatrica del paziente appare necessario considerare maggiormente i tratti di personalità immatura ed impulsiva, che da un lato sottendono e rilanciano in continuazione la psicopatologia fin qui osservata, dall’altro rappresentano ora dei fattori che in quota parte rendono ancora più complesso il già difficile reinserimento professionale del paziente. Precisiamo che attualmente dal 11.10.2010 il paziente risulta inabile all’attività lavorativa nella misura del 100% (rivalutazione prevista in data odierna). Per questi motivi a nostro parere, considerate la presenza di una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10:F33) e una sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1) nel contesto di una personalità caratterizzata da tratti d’immaturità ed impulsività, appare indicato rivalutare il paziente anche dal punto di vista medico-assicurativo e in ogni caso immaginare un aiuto da parte vostra al reinserimento professionale, altrimenti altamente improbabile, per provare a mitigare gli effetti dell’inevitabile processo di regressione-cronicizzazione già in atto." (doc. AI 64) Il 25 ottobre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione, affermando: " Siamo confrontati da un certificato del dr. __________i, __________ __________, del 20.10.2010, di non facile lettura. Inizialmente, si leggono aspetti di tipo rivendicativo nel comportamento dell’A.o in risposta alla decisione AI. Aspetti rivendicativi erano già stati compiutamente analizzati nella perizia del dr. __________ del novembre 2009. Non rappresentano dunque un elemento nuovo. Il dr. __________ ritorna poi sul suo primo rapporto AI del novembre 2007: anche qui, gli aspetti considerati erano già entrati in conto nella valutazione peritale del Dr. __________. Il dr. __________ certifica il peggioramento con IL 100% nell’attività lavorativa dell’A.o dal 11 ottobre 2010: indica le stesse diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e sindrome ansiosa generalizzata, già da lui certificate in precedenza e richiede una rivalutazione dell’A:o da parte dell’UAI anche per un reinserimento professionale. Aspetto quest’ultimo in apparente contraddizione con un’incapacità lavorativa totale certificata da così pochi giorni. Le diagnosi indicate erano state oggetto della perizia sopra citata così come la sintomatologia riferita. In pratica, non si leggono indicazioni oggettive di un peggioramento psicopatologico, al di la degli aspetti rivendicativi noti. Si tratta quindi di un diverso apprezzamento da parte del curante di una situazione nota da tempo. In conclusione non si giustifica un’entrata in materia." (doc. AI 66-1) Il 20 maggio 2011 il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, hanno affermato: " (…) Così come richiesto dall’interessato si allestisce un breve rapporto medico inerente il paziente sopraccitato, già eseguito presso il nostro Servizio dal 1993 al 2003 e dal febbraio 2007 ad oggi. Egli è portatore d’un disturbo psichiatrico cronico a causa del quale, dal punto di vista psichiatrico, presenta attualmente un’inabilità lavorativa di lunga durata del 50%. Egli ha inoltrato 2 richieste di prestazione per adulti presso l’Assicurazione Invalidità – in occasione della prima di queste l’AI ha valutato un grado d’invalidità del 29% e alla seconda vi è stata una decisione di non entrata in materia. Questa seconda decisione è stata impugnata dal paziente, che ha inoltrato regolare ricorso. Per quanto concerne la situazione medico-psichiatrica si rimanda al “Certificato medico di aggravamento” allegato, da noi allestito nell’ottobre 2010 quando il paziente ha inoltrato le sue osservazioni al progetto di decisione. Dal punto di vista psicopatologico e socio-lavorativo il quadro attuale appare sovrapponibile a quello descritto in tale certificato." (doc. VI) 2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.,        I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). 2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 dove l’Alta Corte ha nuovamente fatto riferimento alla pronunzia pubblicata in DTF 125 V 351). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 2.8.   Alla luce della documentazione agli atti questo Tribunale ritiene che il ricorrente non ha reso verosimile una rilevante modifica dello stato di salute suscettibile di influenzare il diritto alla rendita. Il certificato medico del 12 luglio 2010 del dr. med. __________, FMH medicina interna, che ha affermato che l’interessato “ rimane inabile al lavoro al 50% ” (doc. AI 56-1), non apporta alcun elemento di novità e non oggettiva nessuna modifica dello stato di salute dell’insorgente. Il medico curante si limita infatti ad attestare un’inabilità lavorativa senza indicare in cosa consisterebbe il peggioramento dello stato di salute e senza confrontarsi con la situazione presente al momento dell’emissione della prima decisione. Neppure il certificato medico dell’8 luglio 2010 del dr. med. __________ e del dr. med. __________ del Servizio __________ __________ __________ (doc. AI 56-2) può essere d’aiuto al ricorrente. Infatti gli specialisti, pur affermando che “ la condizione del paziente in epigrafe, dal punto di vista psichiatrico, appare in quota parte peggiorata rispetto a quanto da noi certificato nel giugno 2009 ”, non oggettivano alcuna modifica dello stato di salute dell’interessato. I medici, che ripropongono la medesima diagnosi del 24 giugno 2009 (doc. AI 33-1) di sindrome depressiva ricorrente (ICD-10: F33) e sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1) e rilevano che fino allo scorso anno vi era un uso dannoso secondario di alcool, “ nei confronti del quale il paziente da circa 9 mesi sembra perseguire un’astinenza totale ”, evidenziano infatti che “ allo stato, come nel 2009, si osserva un quadro psicopatologico caratterizzato da elementi depressivi e soprattutto ansiosi ” (sottolineatura del redattore) ed aggiungono che “ ormai da anni ” l’interessato lamenta un “ disturbo dell’equilibrio, peculiari disturbi motori e della coordinazione (a volte esitati in cadute) ”. Questi disturbi, già presenti all’epoca delle valutazioni peritali, sono stati presi in considerazione dal dr. med. __________ nel referto del 19 novembre 2009 (cfr., ad esempio, doc. AI 43-3: “ Talvolta sente una sensazione di formicolio agli arti e poi gli capita di accasciarsi a terra, ma senza perdere realmente conoscenza. Queste cadute si accompagnano a tremori e sudorazione profusa e durano circa un’ora ”). Infine gli specialisti affermano che il grado di inabilità lavorativa attuale, dal punto di vista psichiatrico, “ si attesta al 50% ” (doc. AI 53-2), ossia, a conferma di una sostanziale stabilità dello stato di salute, la stessa percentuale certificata nel giugno 2009 (cfr. doc. AI 33-2: “ dal punto di vista psichiatrico, in considerazione del quadro psicopatologico attuale, il paziente presenta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua professione di gessatore e in qualsiasi altro impiego ” (doc. AI 33-2). Resta da esaminare se quanto affermato nel certificato del 20 ottobre 2010 (doc. AI 64) dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________ che hanno attestato un’inabilità lavorativa del 100% dall’11 ottobre 2010, oggettiva un peggioramento dello stato di salute. In realtà, visto che nel successivo certificato del 20 maggio 2011 (doc. VI), i due specialisti, affermano che “ il quadro attuale appare sovrapponibile a quello descritto ” il 20 ottobre 2010 e che l’insorgente “ presenta attualmente un’inabilità lavorativa del 50% ” (sottolineature del redattore), ossia analoga a quella già attestata il 24 giugno 2009 (doc. AI 33), prima dell’emissione della decisione del 2 dicembre 2009 (doc. AI 50), e, come visto, già presa in considerazione ma non condivisa dal perito nella precedente procedura quando, malgrado la medesima valutazione degli specialisti dell’__________ di un’inabilità al lavoro del 50%, ha ritenuto il ricorrente incapace al lavoro al 20%, ci si potrebbe chiedere se l’asserito peggioramento non sia stato solo passeggero (da ottobre 2010 a maggio 2011) e dunque non tale da causare una rilevante modifica dello stato di salute suscettibile di influenzare il diritto alla rendita. In tal caso, visto che il perito non aveva condiviso la valutazione d’inabilità lavorativa al 50% attestata nel 2009, ritenendo un’incapacità al 20%, ci si potrebbe inoltre chiedere se non verrebbero altresì a mancare i requisiti dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI. La questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento. Infatti anche quanto figura nel “ certificato medico di aggravamento ” del 20 ottobre 2010 non permette di concludere per un peggioramento dello stato di salute dell’insorgente. I medici evidenziano in primo luogo che l’interessato riferisce di aver vissuto in maniera negativa le decisioni dell’UAI e di averle lette come una sorta di “ denigrazione ” nei suoi confronti e un mancato riconoscimento della sua sofferenza psichica e somatica, divenendo “ vieppiù rivendicativo ”. Questo aspetto era tuttavia già presente nell’ambito della precedente procedura. Il dr. med. __________ nel referto del 19 novembre 2009 nella descrizione dei dati oggettivi ha infatti rilevato: “ atteggiamento collaborante, ma piuttosto stizzito. E’ arrabbiato poiché con la precedente decisione l’UAI non gli ha riconosciuto un’invalidità in termini economici (in percentuale era troppo bassa). ” e “ L’A si presenta piuttosto arrabbiato per la precedente decisione AI di non erogare una rendita ed è motivato a far valere i “propri diritti”, anche per vie legali se necessario. Non si sente riconosciuto dalle istituzioni nella sua sofferenza e questo lo irrita e lo delude molto. ” (doc. AI 43-4). Il perito ha inoltre evidenziato che “ il pensiero ruota attorno a tematiche rivendicative ” e che “ tutto il colloquio è finalizzato a dimostrare che non sta fingendo e che “merita” l’invalidità ” (doc. AI 43-4). Per cui l’aspetto rivendicativo e il vissuto negativo delle decisioni amministrative era già presente nella precedente procedura ed è stato preso in considerazione dal perito. In secondo luogo gli specialisti affermano che “ negli ultimi mesi si è assistito ad una progressiva attivazione di elementi ascrivibili ad una già segnalata (vedi rapporto medico del 11/2007) fragilità identitaria, che si esprimono prevalentemente a livello d’una scarsa tolleranza all’angoscia e alle frustrazioni ed una mancata instabilità dell’umore a polarità depressivo-disforica ”, con la presenza di sbalzi dell’umore, un incremento della tensione psichica, dell’impulsività e dell’aggressività. Essi rilevano che l’interessato presenta “ allo stato un quadro psicopatologico caratterizzato da una condizione depressivo-disforica e impulsività, con un’ideazione permeata al contempo da vissuti depressivi poco accessibili (tematiche di perdita, fallimento e disistima, guaribilità) e una marcata rivendicatività ”. Anche questa patologia non è nuova, era già presente in occasione della precedente decisione ed è stata presa in considerazione dai medici che lo hanno visitato. Nel rapporto medico all’UAI del 31 dicembre 2007 il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________ entrambi FMH psichiatria e psicoterapia, hanno infatti constatato “ una identità fragile, che si esprime con una scarsa tolleranza alla angoscia e alle frustrazioni, con scarse  risorse introspettive, con una instabilità del tono dell’umore a polarità depressivo-disforica e tendenza all’abuso etilico a scopo lenitivo ” (doc. AI 10-3) ed avevano evidenziato che l’insorgente lamentava “ sbalzi del tono dell’umore a polarità depressivo-disforica con stanchezza, stati di tensione endopsichica ricorrenti, impulsività con rischio di passaggi all’atto, etero aggressivi, rallentamento psicomotorio, vertigini ” (doc. AI 10-3). Nel certificato del 20 ottobre 2010 i medici hanno poi rilevato la presenza di una sintomatologia ansiosa generalizzata con crisi d’ansia parossistica oltre ai già citati disturbi dell’equilibrio che erano già stati evidenziati dai medesimi specialisti il 24 giugno 2009 (doc. AI 33-1:” allo stato il paziente presenta una residua problematica depressiva, mentre in rilievo appare la sintomatologia ansiosa, che si manifesta prevalentemente con crisi d’ansia parossistica e somatizzazioni – in tal senso il paziente lamenta soprattutto disturbi dell’equilibrio presentando delle vertigini soggettivamente invalidanti ”). Infine i due specialisti ripropongono la medesima diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD-10:F33) e sindrome ansiosa generalizzata (CID-10:F41.1) nel contesto di una personalità caratterizzata da tratti d’immaturità ed impulsività, già presa in considerazione nella precedente procedura. Alla luce di quanto sopra questo Tribunale ritiene che non sia stato reso verosimile un peggioramento dello stato di salute rispetto alla situazione esistente il 2 dicembre 2009. Anche il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, evidenzia che non “ si leggono indicazioni oggettive di un peggioramento psicopatologico, al di là degli aspetti rivendicativi noti ” e quindi l’attestazione di un’inabilità al 100% dall’11 ottobre 2010 (cfr. tuttavia il già citato certificato del 20 maggio 2011 dove l’inabilità è diminuita al 50%, come nel 2009 [doc. AI 33-2] e le considerazioni sopra esposte a questo proposito), è un diverso apprezzamento di una situazione invariata. La differente valutazione medica è inoltre spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011). A questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). Visto quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), il quale ha già seguito il caso nella precedente procedura (doc. AI 44-3) ed ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’assenza di qualsiasi peggioramento dello stato di salute del ricorrente. In conclusione, a giusta ragione, in assenza di documenti atti ad attestare un peggioramento dello stato di salute, l’UAI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni. 2.9.   Con il ricorso l’insorgente chiede l’assunzione di ulteriori prove (cfr. doc. I: documenti, richiamo dall’UAI dell’intero incarto, richiamo/edizione dall’__________ dell’intero dossier del ricorrente, perizia volta a determinare l’effettiva incapacità lavorativa al guadagno per motivi medici del ricorrente). Sulla base di quanto sopra esposto la richiesta va respinta. Infatti, rilevato che l’incarto AI è stato prodotto in sede di risposta e che gli atti medici prodotti dalle parti sono sufficienti per poter decidere nel merito del ricorso, non è necessario procedere con ulteriori accertamenti. Va qui rammentato che conformemente alla costante giurispru-denza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 2.10. S econdo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto .

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il Presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti