Richiesta di rendita AI. Ricorso accolto ed incarto rinviato per ulteriori accertamenti medici
Erwägungen (3 Absätze)
E. 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Il
1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a
revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale,
secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con
riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 18 ottobre 2011, data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel
momento.
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza
del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale)
i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica
di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF
129 V 222; cfr., pure,
STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesge-richts zum
Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l
’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che l
a riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
5.
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC
1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
6. Occorre
qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6
novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale
per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,
come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato
che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di
vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con
riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 28 settembre
2007 (doc. AI 46-1), tramite la quale l’UAI ha negato il diritto ad un rendita
essendo il grado d’invalidità del 20%.
A
questo proposito va evidenziato che il dr. med. __________, specialista FMH
reumatologia e medicina interna, con perizia del 17 aprile 2007, dopo aver
posto la diagnosi di sindrome lombo radicolare irritativa cronica S1 a sinistra
in nota ernia discale a base larga di impianto L5/S1 con lieve lussazione
caudale a contatto con le radici S1 bilaterali, alterazioni degenerative della
colonna lombare (discopatie L3-S1), esiti da morbo di Scheuermann, disturbi
statici del rachide (rachide piatto, scoliosi sinistro convessa dorsale, corta
destro convessa lombare), minime alterazioni degenerative cervicali (uncartrosi
C4-6, condrosi C6/9), dolori coxogeni a destra di non chiara eziologia, obesità
(peso 93 kg/statura 185.5 cm), ha stabilito che in un lavoro adatto allo stato
di salute, il ricorrente è abile al lavoro al 100% con rendimento massimo a
decorrere dal 15 gennaio 2006 allorché veniva dichiarato inabile al lavoro per
l’attività usuale di montatore elettricista (doc. AI 27-7). In quest’ultima
attività il perito lo ha ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%
dal 15 gennaio 2006.
In
sede di nuova domanda di prestazioni, l’insorgente è stato sottoposto ad una
nuova perizia ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina
interna, il quale, con referto del 26 gennaio 2010, dopo aver descritto
l’anamnesi personale, sistematica, sociale, i dati soggettivi dell’assicurato,
le constatazioni oggettive e la sua valutazione, ha posto la diagnosi di
sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica in alterazioni degenerative del
rachide cervicale (condrosi C6/7, uncartrosi C4-C6), disturbi statici del
rachide, tendenza al reumatismo delle parti molli, sindrome lomboradicolare
cronica S1 a destra in nota discopatia L5/S1 con ernia discale a base larga (RM
lombare del 22.11.2006), disturbi statici del rachide, decondizionamento e
sbilancio muscolare, obesità (peso 94kg / statura 185 cm) e incipiente coxartrosi bilaterale.
Circa
le conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha affermato che in un
lavoro adatto allo stato di salute l’assicurato è abile al lavoro nella misura
del 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere dal 15 gennaio 2006,
mentre nella sua ultima attività principale come elettricista l’interessato è
abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con
una diminuzione del rendimento del 50% a partire dal 15 gennaio 2006 e con una
diminuzione del rendimento nella misura dei 2/3, a seguito del cambiamento
dello stato di salute, a partire dal 2009 (doc. AI 87-10). Il perito ha in
particolare evidenziato che “
sulla base di quanto descritto sopra, rispetto
alla visita precedente del 17.4.2007, vi sono ora dati soggettivi ma anche
clinici-oggettivi per un peggioramento dello stato di salute, segnalato a
partire dal 2009, sebbene le radiografie convenzionali del rachide cervicale,
lombare, del bacino e delle anche, non vadano in questa direzione. La capacità
funzionale e di carico residua, formulata nell’allegato, tiene dunque conto di
questi cambiamenti
” (doc. AI 87-9).
In
seguito all’insorgenza di una patologia psichiatrica, l’interessato è stato
sottoposto, nel corso del mese di gennaio 2011, anche ad un esame medico ad
opera della dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, medico SMR, la
quale il 18 gennaio 2011, ha posto la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva
(ICD 10 F 41.2) affermando:
"
(…)
Trattasi di un A di 37
anni, di professione montatore elettricista, che ha inoltrato domanda di
prestazioni AI nel 2006 a seguito di una problematica reumatologica e
successivamente nel febbraio 2008.
Le valutazioni
peritali reumatologiche condotte dal Dr __________ avevano evidenziato una IL
del 50% nella sua abituale professione, poi diminuita ad 1/3, mentre una CL
completa in attività adeguata. Dagli accertamenti medici era quindi risultato
un grado AI del 20% (prima domanda) con il quale era stata riconosciuta la
possibilità di una riqualifica. Gli accertamenti eseguiti non erano andati a
buon fine a causa della problematica alla schiena e quindi era stato prospettato
una valutazione di orientamento presso __________, non condotta a causa del
sopraggiungere della patologia tumorale e inseguito dalla comunicazione di
nuovi accertamenti, in particolare a livello psichiatrico.
A livello psichiatrico
nega antecedenti maggiori. La presa a carico psichiatrica è avvenuta nel marzo
2010; antecedentemente nella documentazione agli atti viene citata la presenza
di un certo nervosismo e stanchezza per il quale non è mai stato preso in
carico.
Attualmente la cura
psichiatrica consta in colloqui bimensili, l’A ha rifiutato un approccio
psicofarmacologico perché restio ai farmaci (è da notare come l’A ricordi in
modo molto vago o addirittura non ricordi le cure a lui prescritte mentre sia
più preciso nel citare i nomi dei medicamenti “somatici” o quelli assunti dalla
compagna).
L’anamnesi raccolta,
la documentazione agli atti e lo stato psicopatologico obbiettivato orientano
verso la diagnosi di sindrome ansiosa-depressiva.
Si tratta di una
sindrome di entità lieve sviluppatasi a seguito di una serie di eventi
stressanti quali una situazione difficile con la famiglia di origine, il
persistere della problematica algica e delle sue limitazioni, il sopraggiungere
della problematica tumorale. Tale quadro clinico si è sviluppato in maniera
progressiva e a differenza di un disturbo da disadattamento l’esordio quindi
non si è verificato entro un mese dall’esposizione dell’evento stressante.
E’ da segnalare che
l’A ormai da quattro anni non lavora e ora è a carico dell’Assistenza sociale.
Ha mostrato un atteggiamento piuttosto passivo verso una ripresa lavorativa ma
a livello psichico non vi sono elementi psicodiagnostici tali da ritenerlo
completamente inabile.
L’A non mostra un
ritiro sociale, il quadro clinico non è di intensità tale da avere interferito
con il proprio funzionamento personale (la relazione con la compagna e la
figlia di questa appaiono soddisfacenti) e sociale, mantiene una strutturazione
della propria giornata.
La patologia
psichiatrica limita la CL a causa della difficoltà a mantenere un ritmo sonno
veglia regolare, rendendolo soggettivamente più stanco e portandolo ad essere
più passivo.
Si valuta quindi una
IL del 20% in qualsiasi attività inteso come rendimento ridotto a partire dal
marzo 2010, e cioè quando avviene la presa a carico psichiatrica.
L’ambiente di lavoro
possibilmente deve essere un ambiente tranquillo in cui non vi sia
conflittualità, in cui i rapporti sia familiari e ove l’A non debba avere ruoli
di responsabilità.
Per quanto riguarda la
terapia in atto appare adeguato un approccio psicoterapeutico.” (doc. AI 106-7)
Il
29 marzo 2011 il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina
interna, ha affermato che “
riassumendo le conclusioni dei rapporto del 22
novembre 2010 e del 18 gennaio 2011, si può constatare che la diminuzione della
capacità lavorativa riguarda il rendimento, sia dal punto di vista
reumatologico, sia dal punto di vista psichiatrico, i due tassi d’inabilità
lavorativa di sovrappongono, non si sommano. Si fa notare che l’inabilità
lavorativa del 20% per rendimento ridotto si estende anche ad un’attività
rispettosa dei limiti funzionali dal punto di vista reumatologico
” (doc. AI
108-1).
Il
15 giugno 2011 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale,
dopo aver riassunto la diagnosi ha affermato che “
il problema gastrico non
mostra al momento segni di recidiva. L’inabilità lavorativa completa è data in
primo luogo dalla sintomatologia della colonna vertebrale lombare che è rimasta
costante. Vi è una grande reticenza per ulteriori visite neurochirurgiche come
ho consigliato nei miei rapporti precedenti. Fino a quando la problematica
lombare non è risolta, non vedo possibilità di intraprendere una qualsiasi
riqualifica professionale
” (doc. AI 110-1).
Nel
rapporto finale del 15 giugno 2011 la consulente in integrazione ha in
particolare affermato:
"
(…)
L’amica del sig. RI 1 inizia ad esporre
lo stato di salute del suo amico: sempre ansioso (a detta dell’A. è
peggiorato), lo deve portare a fare fisioterapia dallo psicologo, lo deve
aiutare a vestirsi al mattino (quasi tutte le mattine) in quanto lui non ce la
fa e rimane bloccato.
Si chiede poi al sig. RI 1 di esporre
la situazione: riprende i limiti detti dall’amica. Lui preferisce che l’amica
sia presente ai colloqui perché spesso non gli viene in mente che domande fare
o cosa chiedere. Lei è un sostegno. Dorme molto male durante la notte e al
mattino si sveglia già con forti dolori alla schiena.
Ha dolori alla spalla sinistra perché
“gli è uscita la spalla”.
Per quanto riguarda la schiena ha
appena terminato nove sedute di fisioterapia presso __________ di ____________________
(è stato mandato dal medico curante) e gliene sono state prescritte ulteriori
nove.
A livello psicologico è in cura dal Dr.
__________ che vede 1-2 volte al mese. Gli ha dato delle pastiglie ma non si
ricorda il nome (pastiglie per rimanere calmo).
Non sa cosa aspettarsi dal futuro. Ha
provato cercare lavoro (presso __________) e ulteriori due posti ma le risposte
sono state negative. Un vicino di casa gli ha proposto un lavoro come
elettricista ma con il suo danno alla salute non può effettuarlo.
E’ rimasto molto deluso della visita
presso il Dr. __________ in quanto è stato trattato come un numero. E’ inoltre
rimasto bloccato con la schiena.
RI 1, attualmente, è preoccupato per il
futuro. Anche se facesse l’accertamento al __________ i dolori ci sarebbero
anche “dopo” e facendo un accertamento pratico non si risolve il problema.
In questo momento, considerando il suo
stato psichico, non se la sente di intraprendere una riqualifica professionale
(non sarebbe in grado di mantenere la concentrazione).
A livello reumatologico non si vuole
fare operare in quanto non ha nessuna garanzia che l’operazione porti dei
miglioramenti.
(…)
Art. 17 LAI – riqualifica
professionale
In base all’Art. 17 LAI vi sarebbero i
presupposti per riconoscere una riqualifica professionale. A livello cognitivo
credo che fare intraprendere all’A. una qualsiasi formazione, attualmente,
sarebbe un insuccesso. Sig. RI 1 è talmente concentrato sul danno alla salute e
le sue risorse a livello psicologico non gli permetterebbero di essere
concentrato su una formazione.” (doc. AI 111-4)
Il
13 settembre 2011 il dr. med. __________ ha affermato:
"
In presenza da anni di dolori importanti ed invalidanti a livello del
tratto lombare inferiore con chiara ernia discale a livello L5/S1 e
compressione della radice a sin. ed instabilità segmentale, non avendo
riscontrato alcun beneficio con il trattamento fisioterapico, essendo impossibilitato
ad alzare e spostare pesi anche di leggera entità, accusando difficoltà a
rimanere per periodo prolungato (oltre ¼-½ ora) nella stessa posizione, sia
seduta che in piedi, si rende necessaria una rivalutazione neuro-chirurgica e
probabilmente un approccio di tipo invasivo. In queste condizioni non vedo
alcuna possibilità di riprendere una qualsiasi attività lavorativa né la
possibilità di intraprendere una riqualifica professionale in altra attività.
Fino a risoluzione della patologia lombosacrale, il P. resta inabile al lavoro
in misura completa. Dopo un eventuale intervento, egli potrebbe essere abile al
massimo nella misura del 50% nella sua professione attuale, ma potrebbe essere
abile in misura completa in una professione leggera con possibilità di cambiare
frequentemente la posizione del corpo ed evitare di alzare e trasportare pesi
oltre i 5-10 kg.” (doc. AI 121-2)
Il
19 settembre 2011 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo
aver posto la diagnosi di sindrome da disadattamento reazione mista
ansio-depressiva F 43.22 ed insonnia, ha affermato:
"
(…)
Il signor RI 1 presenta una sindrome da
disadattamento reazione, mista ansio-depressiva con importante insonnia.
Probabilmente questo stato può essere
legato alle difficoltà esistenziali che il paziente sta vivendo: conflitto
assicurativo, stato di salute precario, difficoltà relazionali con la famiglia
d’origine, ristrettezze economiche in una persona fragile (lutto del padre a 10
anni ed autonomizzazione tardiva dalla madre) con difficoltà ad affermarsi con
evidenti comportamenti di evitamento. In ogni frangente dove era posto davanti
a delle scelte ha reagito con delle risposte verbali evidenti e peggioramenti
anche gravi dello stato di salute come durante la riqualifica professionale, la
richiesta di sottoporsi all’intervento sul quale i pareri medici sono
discordanti o da ultimo alla convocazione per la rivalutazione della situazione
dell’uff. AI.
In conclusione, allo stato attuale, il
signor RI 1 presenta per motivi psichiatrici un’incapacità di lavoro del 50%,
per un periodo indeterminato. Per l’incapacità causata dalla malattia somatica
la rimando al rapporto del medico curante.” (doc. AI 121-5)
Il
E. 22 novembre 2011 la dr.ssa med. __________, medico SMR, specialista in
psichiatria, ha affermato:
"
(…)
Nel mio rapporto dl 03.01.2011 avevo
posto la diagnosi di Sindrome ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2) discostandomi da quello di un disturbo da disadattamento poiché lo sviluppo del quadro
ansioso depressivo era avvenuto progressivamente e non rispettando il criterio
temporale di un mese come definito dai criteri di classificazione della
sindrome da disadattamento.
Il quadro da me descritto a livello
obiettivo non si discosta da quanto riferito dallo psichiatra curante, avevo
riportato come limiti una maggiore stanchezza imputabile al disturbo del sonno.
La raccolta anamnestica e la valutazione clinica avevano evidenziato nonostante
una passività da parte dell’A, la presenza di un funzionamento familiare e
sociale adeguato.
La nuova documentazione pervenuta non
indica nuovi elementi medici, che mi permettano di discostarmi dalla mia
precedente valutazione (doc. IV/1)
Pendente
causa il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo di sottoporre alcune domande ai
periti ed al medico SMR (doc. VIII).
Il
6 aprile 2012 il dr. med. __________, medico perito certificato SIM,
specialista FMH reumatologia, ha affermato:
"
(…)
Mi vengono ora sottoposti i documenti seguenti:
-
Rapporto intermedio datato 23 maggio 2008, redatto dal __________
signora __________, all’attenzione della __________ signora __________
-
Rapporto intermedio del 29 luglio 2008, redatto __________ signora __________,
all’attenzione della __________ signora __________
-
Rapporto finale redatto dalla signora __________ __________ del 15 giugno
2011, all’attenzione __________ signora __________
-
Lettera redatta dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, datata 28
marzo 2012, alla sua attenzione
Va subito notato che i primi due
scritti elencati del 23 maggio 2008 e 29 luglio 2008 sono stati stilati prima
della seconda perizia reumatologica del 26.1.2010, quindi già allora a
disposizione del sottoscritto. Di fatti, a pagina 8 dell’ultima perizia
reumatologica del 26.1.2010, il sottoscritto affermava che:”sulla base di
quanto descritto sopra, rispetto alla visita precedente del 17.4.2007, vi sono
ora dati soggettivi ma anche clinici-oggettivi per un peggioramento dello stato
di salute, segnalato a partire dal 2009, sebbene le radiografie convenzionali
del rachide cervicale, lombare, del bacino e delle anche, non vadano in questa
direzione. La capacità funzionale e di carico residua, formulata nell’allegato,
tiene dunque conto di questi cambiamenti.”.
Lo scritto del 15 giugno 2011 riprende
le osservazioni formulate nei rapporti intermedi del 23 maggio e 29 luglio
2008, integrando le conclusioni peritali reumatologiche e psichiatriche.
Nella lettera del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni del 28 marzo 2012 alla sua attenzione, a pagina 2, leggo:
“…le chiediamo: di sottoporre il rapporto intermedio del 23 maggio 2008 (doc.
AI 62) e del 29 luglio 2008 (doc. AI 68), nonché il rapporto finale del 15
giugno 2011 (doc. AI 111), ai due periti (dr. med. __________ e dr.med. __________)
per una presa di posizione sugli estratti riportati nel presente scritto ed in
particolare circa l’apparente discrepanza tra quanto da loro accertato in sede
peritale e quanto emerso da una parte nel corso dei due accertamenti effettuati
nel 2008 (aspetto reumatologico) e dall’altra da quanto constatato dalla
consulente in integrazione (aspetto psichiatrico) ed indichino, concretamente,
quale attività è esigibile per il ricorrente nella misura da loro accertata”.
In merito va detto che già durante
l’esame peritale, da ultimo il 26.1.2010, il sottoscritto, a pagina 7 della perizia
in questione osservava “… l’assicurato durante le prove funzionali tende ad
autolimitarsi, rispettivamente a contrastare la mobilizzazione passiva,
lamentando dolori al passaggio lombosacrale…”; questo aspetto potrebbe spiegare
le descrizioni fatte dalla consulente d’integrazione professionale signora __________.
Non mi è inoltre noto il motivo per il quale l’assicurato, il 26.1.2010,
sebbene lamentasse un quadro algico invalidante, come possiamo leggere a pagina
4 della perizia, non assumesse farmaci analgesici in via regolare, ricorrendo
ad un farmaco algomodulatore centrale (Lyrica) sotto dosato al bisogno quando
aveva dolori. A pagina 8 della perizia del 26.1.2010 osservavo:”l’assicurato
permane in sovrappeso, peso attualmente 94 kg, precedentemente, nel 2007, 93 kg, il manto muscolare permane decondizionato; l’assicurato non è dunque stato
sottoposto né ad un calo ponderale, né ad un ricondizionamento della
muscolatura, come da me proposto all’ultima valutazione peritale del 2007”; per cui affermavo che non era “riconoscibile una chiara strategia terapeutica” per migliorare
lo stato di salute.
La capacità funzionale e di carico
residua da me profilata nell’allegato alla perizia, il 26.1.2010, tiene non
soltanto conto degli aspetti soggettivi, ma anche delle alterazioni strutturali
presenti in questo assicurato; in sintesi posso dunque soltanto ribadire quanto
da me formulato nella perizia reumatologica del 26.1.2010” (doc. IX/1)
Il 3 aprile 2012 la dr.ssa
med. __________ ha affermato:
"
Nel mio rapporto del 18.01.2011 citavo tra i disturbi soggettivi “… il
sonno è ancora disturbato nel senso che ha difficoltà ad addormentarsi (da ½ a
3 h), si sveglia durante la notte e quindi il giorno si sente più stanco.
Avverte difficoltà nella memoria ad es dove lascia le cose, non ricorda cosa
gli è stato detto di fare. Ha meno voglia nello svolgere i propri compiti, si
sente depresso.” Obiettivamente non erano emersi livello della memoria
grossolani deficit, tuttavia l’A. appariva più incerto ed insicuro. La
patologia psichiatrica limitava la CL a causa della difficoltà a mantenere un
ritmo sonno veglia regolare, rendendolo soggettivamente più stanco e portandolo
ad essere più passivo.
Per quanto riguarda il rapporto del
15.06.2011 della Sig.ra __________, vedo riportati gli stessi sintomi
soggettivi e le constatazioni obiettive da me descritti nel mio rapporto e cioè
“Sempre ansioso… spesso non gli viene in mente che domande fare o cosa
chiedere… Dorme molto male durante la notte male”. Tali elementi erano stati
considerati nella descrizione dei limiti funzionali della CL. Nella mia
valutazione avevo invece citato la presenza di un atteggiamento piuttosto
passivo verso la ripresa di un lavorativa ma ritenevo che non vi fossero
elementi psicodiagnostici tali da ritenerlo completamente inabile.
Nella mia valutazione gli aspetti
cognitivi erano stati valutati sia per quanto riguarda l’aspetto oggettivo, e
nello scritto della Sig.ra __________ non trovo altri elementi in tale ambito
(quelli descritti come già detto erano stati riportati nella mia valutazione
precedente ed erano stati considerati per la definizione della CL residua).
I rapporti intermedi del 23.05.2008 e
del 29.07.2008 non riportano una sintomatologia attribuibile ad un possibile
disturbo psichico.
Per quanto riguarda l’attività
lavorativa avevo valutato una riduzione del rendimento del 20% in qualsiasi
attività a partire dalla data della presa a carico psichiatrica (marzo 2010); a
completamento delle indicazioni già fornite nel mio rapporto ritengo che siano
indicate attività lavorative semplici, con turni regolari (presentando disturbi
del sonno non sono indicate ad es mansioni svolte su turni ad es notturni),
attività lavorative non con ruoli di responsabilità poiché la presenza del suo
atteggiamento passivo lo portano ad essere meno propositivo.
Confermo quindi le conclusioni mediche
riportate nel mio rapporto del 18.01.2011.” (doc. IX/3)
Il
10 aprile 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha
evidenziato:
"
In data 28 marzo 2012, il Tribunale cantonale delle assicurazioni chiede
di prendere espressamente e dettagliatamente posizione sia su quanto dichiarano
i due periti Dr. __________ e Dr.ssa __________ ed il medico SMR dr. __________,
sia sugli accertamenti concreti effettuati nel 2008, nonché su quanto affermato
dalla consulente integrazione circa il fatto che “
a livello cognitivo credo
che fare intraprendere all’assicurato una qualsiasi riformazione, attualmente
sarebbe un insuccesso. Il Signor RI 1 è talmente concentrato sul danno alla
salute e le sue risorse a livello psicologico non gli permetterebbero di essere
concentrato su una formazione.”
Rapporto Dr. __________ del 6 aprile
2012:
Si fa riferimento alle due perizie del
17 aprile 2007 e del 26 gennaio 2010. Nella presa di posizione in merito ai
rapporti redatti dalla consulente in integrazione professionale, egli
sottolinea come i primi due rapporti redatti nel 2008 sono antecedenti alla
seconda perizia e pertanto già presi in considerazione. L’ultimo rapporto del
15 luglio 2011 riprende le precedenti osservazioni. La seconda perizia
contempla già il fatto che l’assicurato tende ad autolimitarsi ed impedire la
mobilizzazione passiva del passaggio lombosacrale, all’origine delle
osservazioni della consulente in integrazione professionale. Inoltre si faceva
notare che l’assicurato non prende la farmacoterapia antalgica prescritta
nonostante la dichiarata presenza di un quadro algico importante. Anche gli
altri aspetti terapeutici, il condizionamento muscolare ed il calo ponderale,
restano inosservati.
Tutto sommato, il perito Dr. __________
può confermare la sua precedente valutazione del 26 gennaio 2010 che tiene
conto sia dell’oggettività clinica, sia degli aspetti soggettivi.
Il rapporto del Dr. __________ del 27
giugno 2010 contiene un elenco delle diagnosi e discute l’indicazione per un
intervento neurochirurgico. In nuovo elemento è costituito da una sindrome
ansiosa con attacchi di panico.
Il rapporto del Dr. __________ del 15
giugno 2011 non evidenzia un cambiamento dello stato di salute. Vedi
annotazioni del 24 giugno 2011.
Nel suo rapporto del 13 settembre 2011,
il Dr. __________ ha oggettivato un ulteriore peggioramento dello stato di
salute rispetto alle constatazioni del Dr. __________ alla perizia del 26
gennaio 2010. Vedi annotazioni del 14 ottobre 2011
La Dr.ssa __________ conferma in
data 3 aprile 2012 la valutazione della capacità lavorativa del 18 gennaio
2011, ossia la diminuzione del rendimento del 20% per ogni attività dal marzo
2010; a complemento delle indicazioni già fornite precisa i limiti funzionali:
sono indicate delle attività lavorative semplici con turni regolari
(presentando disturbi del sonno non sono indicate mansioni svolte su turni, ad
es. notturni) o attività lavorative non con ruoli di responsabilità poiché la
presenza del suo atteggiamento passivo lo portano ad essere meno propositivo.
In conclusione, ella conferma pienamente le conclusioni mediche riportate nel
rapporto del 18 gennaio 2011.
In conclusione non è oggettivato un
cambiamento dello stato di salute dopo le due perizie in discussione, della Dr.
__________ e del Dr. __________” (doc. IX/2)
Il
12 aprile 2012 la consulente in integrazione, __________, ha affermato:
"
Dal lato medico viene confermato quanto stabilito nel 2010/2011
(rapporto SMR del 22.12.2010 e del 18.01.2011) ossia abilità dell’80%
(riduzione del rendimento) in attività adeguate mentre in attività abituale
abilità del 34%. Questa valutazione è stata definita dopo un’attenta analisi e
chiarimenti effettuati al Dr. __________ (rapporto 6.4.2012), alla Dr.ssa __________
(annotazione del 3.4.2012) e al Dr. __________ (annotazione del 10.04.2012).
Provvedimenti professionali AI
Dal lato teorico vi sarebbero i
presupposti di base per potere valutare una riqualifica professionale:
-
abilità 80% in attività adeguate,
-
grado d’invalidità attorno al 20%,
-
inabilità nella professione finora svolta.
A livello pratico, o meglio soggettivo,
l’A. è talmente concentrato sul danno alla salute che non avrebbe la motivazione
per potere intraprendere un percorso di questo genere.
Vista la scarsa motivazione, il nostro
Ufficio ha perciò rinunciato a diffidare l’A. in tale senso.
Si reputa però, considerando i limiti
funzionali, che sig. RI 1 possa senz’altro reperire un’attività non
qualificata, semplice, ripetitiva nel mercato del lavoro sfruttando la sua
abilità lavorativa dell’80% con susseguente incapacità al guadagno inferiore al
40% (nessun diritto a rendita AI).” (doc. IX/4)
Con
certificato del 17 maggio 2012, al quale ha allegato la MRI della colonna
lombare del 15 maggio 2012, il dr. med. __________, medicina generale FMH,
medico curante, dopo aver posto la diagnosi, ha affermato:
"
Valutazione e decorso:
V. anche mio rapporto precedente del 13.09.11.
Frequentemente il P. mi consulta per
bloccaggi lombosacrali e dolori persistenti nella regione lombare. Questo in
data 09.02.12, 11.05.12, 08.03.12, 12.03.12, 11.5.12. Regolarmente sono
costretto a causa dei dolori ad eseguire iniezioni intramuscolari di
corticosteroidi, analgesici, antireumatici. La problematica principale
riguardante l’inabilità lavorativa, a mio avviso completa, finché non si giunge
ad una soluzione probabilmente chirurgica, riguarda la problematica della
colonna vertebrale e la conseguente sindrome depressivo-ansiosa correlata ai
dolori cronici, all’impossibilità di svolgere una vita normale,
all’impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa momento o di
eseguire corsi di formazione. Il sovrappeso presentato dal Paziente è dovuto
sia alla sindrome depressivo-ansiosa che all’impossibilità di fare movimento o
ginnastica. Precedenti tentativi di riqualifica professionale in un’attività
più leggera fisicamente e dove non deve fare frequenti flessioni del tronco e
della colonna sono risultati fallimentari.
Chiaramente il P. non è più in grado di
svolgere la sua attività di montatore elettricista. Il trattamento
fisioterapico non ha potuto portare ad alcun beneficio della sintomatologia
dolorosa che ormai persiste dal 2004. Gli analgesici antireumatici non vengono
ben sopportati a causa della problematica gastrica ed ai miorilassanti il P. è
allergico per cui vengono preferiti trattamenti locali o per via
intramuscolare.
La depressione ansiosa non è primaria,
ma secondaria all’evoluzione della malattia, alla cronicizzazione ed
all’impossibilità di intravvedere un miglioramento. Ho richiesto una nuova
valutazione MRI della colonna lombare di cui allego copia.
L’evoluzione e la situazione di salute
del Paziente non è affatto migliorata negli ultimi anni. Personalmente non ho
altre proposte da fare che indirizzarlo per una valutazione neurochirurgica
oltre-Gottardo, visto che in Ticino ci sono state indicazioni discordanti
riguardo il trattamento migliore eseguito da due specialisti di neurochirurgia.
Rimando alla mia valutazione precedente
riguardo all’inabilità lavorativa ed alle proposte terapeutiche personali.”
(doc. E2)
Da
rilevare che il dr. med. __________ della Clinica __________ con riferimento alla
MRI della colonna lombare del 15 maggio 2012, ha affermato nelle sue conclusioni: “
Artrosi disco-somatica prevalente L5-S1 con
restringimento del forame a sinistra e lieve impronta sulle radici L5 ed S1
prevalente a sinistra. Al passaggio TH11-TH12 artrosi disco-somatica con
sporgenza discale verso destra ed iniziale compressione midollare”
(doc.
E3).
Chiamato
a prendere posizione in merito dall’UAI, il 24 maggio 2012 il dr. med. __________,
medico SMR, ha affermato che “
dal rapporto del dr. __________ non risultano
nuovi elementi rispetto alle prese di posizione precedenti. L’attuale esame RM
della colonna lombare mostra una situazione discale invariata a livello lombare
e sacrale. La descritta sporgenza discale a livello toracale è referto causale
senza che questo causi una sintomatologia clinica specifica
” (doc. XIII/1).
7. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008),
al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (
DTF 125 V 256
consid.
4 pag. 261;
115 V 133
consid. 2 pag. 134;
114 V 310
consid. 3c pag. 314;
105 V 156
consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c;
Meyer-Blaser
, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)
, bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;
Locher
, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA
U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore
non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007
).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'
art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al
valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in
DTF 136 V 376 il Tribunale Federale
ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'ammini-strazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur.
Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
concernente un caso di assicurazione per l
'
invalidità
(I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell
'
ambito dell
'
assicurazione per l
'
invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci.
La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid.
3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser
, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)"
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008,
STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
8.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato
dell’amministrazione, in quanto la problematica reumatologica non è stata
chiarita in modo soddisfacente.
Per
quanto concerne la patologia psichiatrica il TCA non ha motivo per distanziarsi
dall’approfondita valutazione del 18 gennaio 2011 (esame del 3 gennaio 2011)
della dr.ssa med. __________, medico SMR, specialista in psichiatria (doc. AI 106),
che si è fondata su un esame completo, in piena conoscenza dell’anamnesi ed ha
descritto chiaramente il contesto medico e le conclusioni.
La
specialista, posta la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2), ha spiegato per quale motivo l’interessato è incapace al lavoro al 20% in qualsiasi
attività inteso come rendimento ridotto a partire dal mese di marzo 2010.
I
certificati del dr. med. __________ (cfr. in particolare lo scritto del 19
settembre 2011, doc. AI 121-3), specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che
ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% a causa di una sindrome da
disadattamento reazione mista ansioso-depressiva F 43.22, non sono atti a
sovvertire le conclusioni del medico SMR.
La
dr.ssa med. __________ ha spiegato per quale motivo ha diagnosticato una
sindrome ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) in luogo della sindrome da
disadattamento, evidenziando che lo sviluppo del quadro ansioso depressivo era
avvenuto progressivamente e non rispettando il criterio temporale di un mese
come definito dai criteri di classificazione della sindrome da disadattamento
(doc. IV/1). La specialista ha inoltre rilevato che il quadro descritto a
livello obiettivo non si discosta da quanto riferito dallo psichiatra curante e
di aver riportato come limiti una maggiore stanchezza imputabile al disturbo
del sonno. La raccolta anamnestica e la valutazione clinica avevano evidenziato
la presenza di un funzionamento familiare e sociale adeguato e quanto attestato
dal dr. med. __________ non indica elementi medici nuovi che la inducono a
scostarsi dalla precedente valutazione.
A
questo proposito va evidenziato come il medico SMR abbia proceduto ad un esame
approfondito e dopo aver descritto l’anamnesi familiare/personale, fisiologica,
patologica remota, socio lavorativa, lo sviluppo della malattia e i risultati
della terapia, la terapia farmacologica, la vita quotidiana, i disturbi
soggettivi e lo status, ha motivato approfonditamente la sua valutazione
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni, spiegando le
ragioni per le quali ha stabilito che l’interessato è incapace al lavoro nella
misura del 20% (doc. AI 106-7). A tale valutazione deve essere attribuita piena
forza probante.
La
dr.ssa med. __________ nella motivata presa di posizione del 3 aprile 2012 ha poi evidenziato che l’insorgente può svolgere attività lavorative semplici, con turni
regolari (presentando disturbi del sonno non sono indicate mansioni svolte su
turni notturni), attività lavorative non con ruoli di responsabilità poiché la
presenza del suo atteggiamento passivo lo portano ad essere meno propositivo
(doc. IX/3).
Con
il certificato del 19 settembre 2011 (doc. AI 121-3) il dr. med. __________ non
apporta elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio la presa di
posizione del medico SMR, che va pertanto confermata
(cfr. a proposito
dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR, la
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del
E. 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio
2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato che “
dopo
attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima
istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni
dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come
di
fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere
maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per
conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto
ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee
pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa
opinione […]
”).
La
differente valutazione medica della capacità lavorativa del dr. med. __________
è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento
piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr.
anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010).
A
questo riguardo va ricordato che
per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24
agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L
'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I
938/03, consid.
3.2)
Visto
quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti
valutazioni della dr.ssa med. __________ (cfr. più in generale sul valore
probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre
2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con
rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che ha valutato compiutamente tutta
la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva
di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa del ricorrente.
Questo
Tribunale non concorda, invece, con quanto stabilito dall’amministrazione a
proposito della patologia reumatologica, per i seguenti motivi.
Se
da una parte va rilevato che alla perizia del 26 gennaio 2010 del dr. med. __________,
specialista FMH in reumatologia e medicina interna va conferito pieno valore
probatorio poiché completa, motivata e priva di contraddizioni (doc. AI 87),
dall’altra va evidenziato come l’UAI non abbia sufficientemente indagato il
successivo asserito peggioramento dello stato di salute del ricorrente.
Circa
il referto del 26 gennaio 2010, va sottolineato come il dr. med. __________, dopo
aver descritto l’anamnesi personale, sistemica e sociale, i dati soggettivi
dell’assicurato, le constatazioni oggettive (esame reumatologico e
neurologico), la radiologia ed aver rilevato un peggioramento dello stato di
salute rispetto alla valutazione del 17 aprile 2007, ha spiegato le ragioni per le quali ritiene che l’interessato è abile nel precedente lavoro
sull’arco di una giornata con una diminuzione del rendimento nella misura dei
2/3 dal 2009 e completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti
al suo stato di salute (doc. AI 87). Lo specialista, nella presa di posizione
del 6 aprile 2012, ha poi spiegato di aver già tenuto conto, nella sua valutazione,
dei rapporti intermedi del 23 maggio 2008 e del 29 luglio 2008 redatti dalla
consulente in integrazione, dai quali emergeva una difficoltà del ricorrente
nello svolgere determinate professioni (cfr. anche doc. VIII) ed ha confermato
la sua valutazione peritale anche per quanto concerne la capacità lavorativa in
attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente.
Il
dr. med. __________, medico curante, specialista FMH in medicina generale, in
data 13 settembre 2011 ha tuttavia evidenziato come “
dal mese di luglio è
peggiorata la deambulazione a causa di dolori alla gamba ds. e progressivi
dolori alla muscolatura del cinto scapolare accompagnati da cefalea
” (doc.
AI 121-2). Il medico ha evidenziato che “
in presenza da anni di dolori
importanti ed invalidanti a livello del tratto lombare inferiore con chiara
ernia discale a livello L5/S1 e compressione della radice a sin. ed instabilità
segmentale, non avendo riscontrato alcun beneficio con il trattamento
fisioterapico, essendo impossibilitato ad alzare e spostare pesi anche di
leggera entità, accusando difficoltà a rimanere per periodo prolungato (1/4-1/2
ora) nella stessa posizione, sia seduta che in piedi, si rende necessaria una
rivalutazione neuro-chirurgica e probabilmente un approccio di tipo invasivo
”
(doc. AI 121-2).
Sulla
base delle affermazioni del medico curante, il medico SMR, dr. med. __________,
specialista FMH medicina interna, e pertanto anch’egli non specialista in
reumatologia, da una parte, in data 11 ottobre 2011, ha evidenziato che “
l’oggettività clinica descritta nel rapporto del Dr. __________ del
13 settembre 2011 si distingue in parte dai referti del perito Dr. __________
del 26 gennaio 2010, si noterebbe ora una lieve zoppia a destra (l’anca era
già limitata nella mobilità e dolente alla mobilizzazione) e si descrivono
dolori a livello del cinto scapolare (una sindrome cervicospondilogena
bilaterale cornica era già descritta); i referti funzionali della colonna
lombare corrispondono alla perizia, si fa tuttavia notare che ora la manovra di
Lasègue è ora bloccata a sinistra e non come all’epoca della perizia a destra
”,
dall’altra tuttavia ha affermato che “
rispetto alla precedente perizia del
17 aprile 2007, lo stato di salute era peggiorato con consecutivi limiti
funzionali più restrittivi. Le indicazioni del Dr. __________ non permettono
di oggettivare un ulteriore peggioramento dello stato di salute
” (doc.
AI 124-1, sottolineature del redattore).
Il
10 aprile 2012 lo stesso medico SMR, dr. med. __________, ha invece affermato
che “
nel suo rapporto del 13 settembre 2011, il Dr. __________ ha
oggettivato un ulteriore peggioramento dello stato di salute rispetto alle
constatazioni del Dr. __________ del 26 gennaio 2010. Vedi annotazioni del
14 ottobre 2011
”
, per poi tuttavia
rilevare che “
in conclusione non è oggettivato un cambiamento dello stato di
salute dopo le due perizie in discussione, della Dr. __________ e del Dr. ____________________
”
(doc. IX/2, sottolineature del redattore).
Questo
TCA rileva innanzitutto che il 13 settembre 2011 il medico curante, dr. med. __________,
ha rilevato un peggioramento della deambulazione e dei dolori muscolari del
cinto scapolare accompagnati da cefalea a partire dal mese di luglio di
quell’anno. In secondo luogo il Tribunale evidenzia che questa valutazione non
è stata sottoposta al perito per una presa di posizione, bensì al medico SMR
che tuttavia non è specialista in reumatologia, ma in medicina interna. Infine,
non si può non rilevare una discrepanza tra le varie prese di posizione del
medico SMR, non solo tra quella dell’11 ottobre 2011 e quella del 10 aprile
2012, ma anche all’interno delle medesime valutazioni. In due passaggi il dr.
med. __________ afferma che non è oggettivato alcun peggioramento dello stato di
salute (doc. AI 124-1: “
Le indicazioni del Dr. __________ non permettono di
oggettivare un ulteriore peggioramento dello stato di salute
” e doc. IX/2:
“
in conclusione non è oggettivato un cambiamento dello stato di salute dopo
le due perizie in discussione, della Dr. __________ e del Dr. __________”
),
mentre in altri due afferma che il peggioramento è stato oggettivato (doc. AI
124-1: “
l’oggettività clinica descritta nel rapporto del Dr. __________ del
13 settembre 2011 si distingue in parte dai referti del perito Dr__________ del
26 gennaio 2010”
e doc. IX/2: “
nel suo rapporto del 13 settembre 2011,
il Dr. __________ ha oggettivato un ulteriore peggioramento dello stato di
salute rispetto alle constatazioni del Dr. __________ del 26 gennaio 2010”
).
In
presenza di un peggioramento attestato dal medico curante e delle
contraddizioni tra le prese di posizione del medico SMR, non specialista in
reumatologia, questo TCA non può, con la necessaria tranquillità, escludere che
in un periodo successivo alla perizia del 26 gennaio 2010 del dr. med. __________
sia subentrato, dal punto di vista reumatologico, un peggioramento dello stato
di salute con incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Già
solo per questo motivo un complemento peritale si impone.
Nella
già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio.
Recentemente
il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché
ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano
di un complemento
(“
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
”;
cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011)
, o perché
vi erano
delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“
Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist
”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011)
.
Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento
(“
Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
”)
, si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della
giurisprudenza citata
.
9. Vi
è inoltre un secondo motivo per annullare la decisione impugnata e rinviare
l’incarto all’amministrazione.
In
sede di ricorso, ma già con le osservazioni del 23 settembre 2011 (cfr. doc. AI
120-7), l’insorgente ha chiesto di poter svolgere un periodo di accertamento
presso il __________ di __________.
A
questo proposito, la consulente in integrazione il 15 giugno 2011 aveva
affermato che in base all’art. 17 LAI, il cui capoverso 1 prevede che
l’assicurato
ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità
esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno
può essere presumibilmente conservata o migliorata
, “
vi
sarebbero i presupposti per riconoscere una riqualifica professionale. A
livello cognitivo credo che fare intraprendere all’A. una qualsiasi formazione,
attualmente, sarebbe un insuccesso
” e che il ricorrente “
è talmente
concentrato sul danno alla salute e le sue risorse a livello psicologico non
gli permetterebbero di essere concentrato su una formazione
” (doc. AI
111-4). Il 12 aprile 2012 la stessa consulente ha confermato che dal lato
teorico “
vi sarebbero i presupposti di base per potere valutare una
riqualifica professionale
”, e, modificando leggermente la motivazione a
fondamento del rifiuto, ha affermato che “
a livello pratico, o meglio
soggettivo, l’A. è talmente concentrato sul danno alla salute che non avrebbe
la motivazione per poter intraprendere un percorso di questo genere. Vista la
scarsa motivazione, il nostro Ufficio ha perciò rinunciato a diffidare l’A. in
tale senso
” (doc. IX/4).
Le
considerazioni della consulente in integrazione derivano verosimilmente dalla
circostanza che in occasione del colloquio di chiusura l’interessato ha
affermato che “
in questo momento, considerando il suo stato psichico, non se
la sente di intraprendere una riqualifica professionale (non sarebbe in grado
di mantenere la concentrazione)
” (cfr. doc. AI 111-3 in fine).
Sennonché,
già solo per il fatto che l’insorgente, sin da subito, con le osservazioni al
progetto di decisione, ha chiesto di poter accedere al __________ di __________,
questo Tribunale ritiene che, stabilito che la stessa consulente in
integrazione ammette che l’interessato adempie i criteri di legge per una
riqualifica professionale, non si possa concludere che il medesimo sia
scarsamente motivato per poter intraprendere un percorso come quello proposto
inizialmente dall’amministrazione. Inoltre dalla presa di posizione del 3
aprile 2012 della dr.ssa med. __________ che si è confrontata con quanto
riportato nel rapporto finale del 15 giugno 2011 della consulente in
integrazione, non emergono elementi per ritenere che l’interessato non potrebbe,
oggettivamente, effettuare un periodo di accertamento professionale a __________
come da lui auspicato per valutare quale formazione professionale potrebbe
intraprendere.
10. In
queste condizioni, alla luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata va
annullata.
L’incarto
va rinviato all’UAI affinché dapprima completi la perizia del 26 gennaio 2010
del dr. med. __________, nel senso di accertare se vi è stato un peggioramento oggettivo
dello stato di salute del ricorrente dal punto di vista reumatologico con
incidenza sulla sua capacità lavorativa.
In caso di risposta
affermativa l’amministrazione dovrà inoltre stabilire, conformemente alla
giurisprudenza, se l’eventuale incapacità lavorativa così accertata si somma a
quella in ambito psichiatrico (la questione di sapere se i singoli gradi di
inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una
problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in
discussione [cfr. STFA del 4 settembre 2001, I 338/01, pubblicata in RDAT
I-2002 n. 72, p. 485]; Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. [245-249]) e calcolare,
nuovamente, il grado d’invalidità.
Infine,
al termine degli accertamenti medici, l’UAI, se ancora dati i presupposti,
dovrà dar seguito alla richiesta del ricorrente di effettuare un accertamento
al __________ presso il __________ di __________.
Ritenuto
che il ricorrente è vincente in causa e che l’incarto va rinviato per ulteriori
accertamenti, le prove da lui genericamente richieste (doc., testi, richiamo
atti, perizia medica, ecc.), non vanno assunte da questo TCA.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
11. Vincente
in causa l’insorgente ha diritto alle ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la
domanda tendente all’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio
(DTF 124 V 309 consid. 6,
sentenza del 9 aprile 2003 U 164/02
).
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 700.-- sono poste a carico dell’UAI.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2012 32.2011.301 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2012 32.2011.301 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2012 32.2011.301
Richiesta di rendita AI. Ricorso accolto ed incarto rinviato per ulteriori accertamenti medici
Raccomandata Incarto n. 32.2011.301 cs Lugano 19 giugno 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 16 novembre 2011 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 18 ottobre 2011 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto A. RI 1, nato nel 1973, montatore elettricista, il 13 settembre 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 6). B. Esperiti gli accertamenti medici ritenuti necessari, tra cui una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, con decisione del 28 settembre 2007 l’UAI ha respinto la richiesta poiché il grado d’invalidità non raggiungeva il 40% (doc. AI 46). C. Il 20 febbraio 2008 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 54). Dopo aver fatto allestire una perizia reumatologica dal dr. med. __________ (doc. AI 87) ed aver eseguito una visita medica presso la dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, con decisione del 18 ottobre 2011 l’UAI ha nuovamente negato il diritto ad una rendita dell’AI, essendo il grado d’invalidità del 29% (doc. AI 125). D. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo contestualmente di essere ammesso all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio (doc. I). Dopo aver riassunto la fattispecie, l’insorgente contesta la seconda perizia del dr. med. __________ sostenendo di non essere in grado di reinserirsi professionalmente a causa della persistenza dei dolori lombo vertebrali, dell’apparizione di un linfoma gastrico e, da ultimo, della comparsa di una sindrome ansiosa con attacchi di panico, all’origine di dispnea. Il ricorrente evidenzia che nel rapporto finale del 15 giugno 2011 il mandato di reintegrazione è stato chiuso a causa di un peggioramento dello stato di salute e che né la possibilità di effettuare un ulteriore accertamento presso il __________ di __________ né le difficoltà oggettive riscontrate in occasione degli impieghi presso altre ditte sarebbero state prese in considerazione nella valutazione della fattispecie. L’assicurato, con riferimento ad un rapporto del suo medico curante, dr. med. __________, rileva di non essere in grado di esercitare alcuna attività lavorativa e di essere in attesa di una visita specialistica neurochirurgica presso l’__________ di __________. L’interessato, in relazione con quanto affermato dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, sostiene inoltre che dal punto di vista psichico presenta un’incapacità lavorativa del 50%. In conclusione l’insorgente chiede che si ponderino maggiormente le valutazioni espresse dai medici curanti, nonché i riscontri oggettivi accertati in occasione dei tentativi di accertamento professionale e domanda in via principale di essere messo al beneficio di una rendita intera d’invalidità ed in via subordinata di rinviare gli atti all’amministrazione per l’allestimento di una perizia bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica) e che gli sia data la possibilità di effettuare un accertamento presso il __________ di __________. E. Con risposta del 23 novembre 2011 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). F. Con scritto del 30 dicembre 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VI), trasmesse per conoscenza all’amministrazione (doc. VII). G. Il 28 marzo 2012 il TCA ha interpellato l’UAI chiedendo: "
- di sottoporre il rapporto intermedio del 23 maggio 2008 (doc. AI 62) e del 29 luglio 2008 (doc. AI 68), nonché il rapporto finale del 15 giugno 2011 (doc. AI 111), ai due periti (dr. med. __________ e dr. med. __________) per una presa di posizione sugli estratti riportati nel presente scritto ed in particolare circa l’apparente discrepanza tra quanto da loro accertato in sede peritale e quanto emerso da una parte nel corso dei due accertamenti effettuati nel 2008 (aspetto reumatologico) e dall’altra da quanto constatato dalla consulente in integrazione (aspetto psichiatrico) ed indichino, concretamente, quale attività è esigibile per il ricorrente nella misura da loro accertata;
- di sottoporre le (nuove) prese di posizione dei periti al medico SMR dr. med. __________ per una valutazione;
- di prendere espressamente e dettagliatamente posizione sia su quanto diranno i due periti ed il medico SMR dr. med. __________, sia sugli accertamenti concreti effettuati nel 2008, nonché su quanto affermato dalla consulente in integrazione circa il fatto che “ a livello cognitivo credo che fare intraprendere all’A. una qualsiasi riformazione, attualmente, sarebbe un insuccesso. Sig. RI 1 è talmente concentrato sul danno alla salute e le sue risorse a livello psicologico non gli permetterebbero di essere concentrato su una formazione ”.” (doc. VIII) H. Con scritto del 2 maggio 2012, cui ha allegato le prese di posizione del dr. med. __________ del 6 aprile 2012 (doc. IX/1), del dr. med. __________ del 10 aprile 2012 (doc. IX/2), della dr.ssa med. __________ del 3 aprile 2012 (doc. IX/3) e della consulente in integrazione del 12 aprile 2012 (doc. IX/4), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. IX). I. Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica evidenziando una carenza di motivazioni sia da parte dell’amministrazione che dei periti i quali “ sembrano negare che le loro considerazioni teoriche non trovano alcun riscontro negli accertamenti pratici e nella quotidianità dell’assicurato ” (doc. XI). L. Il 30 maggio 2012 l’amministrazione ha nuovamente domandato di respingere il ricorso ed ha prodotto una presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XIII). Con scritto dell’11 giugno 2012 l’insorgente si è riconfermato nelle precedenti prese di posizione (doc. XV). in diritto In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito
2. Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 18 ottobre 2011, data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesge-richts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. 5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
6. Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258). Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 28 settembre 2007 (doc. AI 46-1), tramite la quale l’UAI ha negato il diritto ad un rendita essendo il grado d’invalidità del 20%. A questo proposito va evidenziato che il dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, con perizia del 17 aprile 2007, dopo aver posto la diagnosi di sindrome lombo radicolare irritativa cronica S1 a sinistra in nota ernia discale a base larga di impianto L5/S1 con lieve lussazione caudale a contatto con le radici S1 bilaterali, alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatie L3-S1), esiti da morbo di Scheuermann, disturbi statici del rachide (rachide piatto, scoliosi sinistro convessa dorsale, corta destro convessa lombare), minime alterazioni degenerative cervicali (uncartrosi C4-6, condrosi C6/9), dolori coxogeni a destra di non chiara eziologia, obesità (peso 93 kg/statura 185.5 cm), ha stabilito che in un lavoro adatto allo stato di salute, il ricorrente è abile al lavoro al 100% con rendimento massimo a decorrere dal 15 gennaio 2006 allorché veniva dichiarato inabile al lavoro per l’attività usuale di montatore elettricista (doc. AI 27-7). In quest’ultima attività il perito lo ha ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50% dal 15 gennaio 2006. In sede di nuova domanda di prestazioni, l’insorgente è stato sottoposto ad una nuova perizia ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, il quale, con referto del 26 gennaio 2010, dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistematica, sociale, i dati soggettivi dell’assicurato, le constatazioni oggettive e la sua valutazione, ha posto la diagnosi di sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica in alterazioni degenerative del rachide cervicale (condrosi C6/7, uncartrosi C4-C6), disturbi statici del rachide, tendenza al reumatismo delle parti molli, sindrome lomboradicolare cronica S1 a destra in nota discopatia L5/S1 con ernia discale a base larga (RM lombare del 22.11.2006), disturbi statici del rachide, decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 94kg / statura 185 cm) e incipiente coxartrosi bilaterale. Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha affermato che in un lavoro adatto allo stato di salute l’assicurato è abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere dal 15 gennaio 2006, mentre nella sua ultima attività principale come elettricista l’interessato è abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50% a partire dal 15 gennaio 2006 e con una diminuzione del rendimento nella misura dei 2/3, a seguito del cambiamento dello stato di salute, a partire dal 2009 (doc. AI 87-10). Il perito ha in particolare evidenziato che “ sulla base di quanto descritto sopra, rispetto alla visita precedente del 17.4.2007, vi sono ora dati soggettivi ma anche clinici-oggettivi per un peggioramento dello stato di salute, segnalato a partire dal 2009, sebbene le radiografie convenzionali del rachide cervicale, lombare, del bacino e delle anche, non vadano in questa direzione. La capacità funzionale e di carico residua, formulata nell’allegato, tiene dunque conto di questi cambiamenti ” (doc. AI 87-9). In seguito all’insorgenza di una patologia psichiatrica, l’interessato è stato sottoposto, nel corso del mese di gennaio 2011, anche ad un esame medico ad opera della dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, medico SMR, la quale il 18 gennaio 2011, ha posto la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) affermando: " (…) Trattasi di un A di 37 anni, di professione montatore elettricista, che ha inoltrato domanda di prestazioni AI nel 2006 a seguito di una problematica reumatologica e successivamente nel febbraio 2008. Le valutazioni peritali reumatologiche condotte dal Dr __________ avevano evidenziato una IL del 50% nella sua abituale professione, poi diminuita ad 1/3, mentre una CL completa in attività adeguata. Dagli accertamenti medici era quindi risultato un grado AI del 20% (prima domanda) con il quale era stata riconosciuta la possibilità di una riqualifica. Gli accertamenti eseguiti non erano andati a buon fine a causa della problematica alla schiena e quindi era stato prospettato una valutazione di orientamento presso __________, non condotta a causa del sopraggiungere della patologia tumorale e inseguito dalla comunicazione di nuovi accertamenti, in particolare a livello psichiatrico. A livello psichiatrico nega antecedenti maggiori. La presa a carico psichiatrica è avvenuta nel marzo 2010; antecedentemente nella documentazione agli atti viene citata la presenza di un certo nervosismo e stanchezza per il quale non è mai stato preso in carico. Attualmente la cura psichiatrica consta in colloqui bimensili, l’A ha rifiutato un approccio psicofarmacologico perché restio ai farmaci (è da notare come l’A ricordi in modo molto vago o addirittura non ricordi le cure a lui prescritte mentre sia più preciso nel citare i nomi dei medicamenti “somatici” o quelli assunti dalla compagna). L’anamnesi raccolta, la documentazione agli atti e lo stato psicopatologico obbiettivato orientano verso la diagnosi di sindrome ansiosa-depressiva. Si tratta di una sindrome di entità lieve sviluppatasi a seguito di una serie di eventi stressanti quali una situazione difficile con la famiglia di origine, il persistere della problematica algica e delle sue limitazioni, il sopraggiungere della problematica tumorale. Tale quadro clinico si è sviluppato in maniera progressiva e a differenza di un disturbo da disadattamento l’esordio quindi non si è verificato entro un mese dall’esposizione dell’evento stressante. E’ da segnalare che l’A ormai da quattro anni non lavora e ora è a carico dell’Assistenza sociale. Ha mostrato un atteggiamento piuttosto passivo verso una ripresa lavorativa ma a livello psichico non vi sono elementi psicodiagnostici tali da ritenerlo completamente inabile. L’A non mostra un ritiro sociale, il quadro clinico non è di intensità tale da avere interferito con il proprio funzionamento personale (la relazione con la compagna e la figlia di questa appaiono soddisfacenti) e sociale, mantiene una strutturazione della propria giornata. La patologia psichiatrica limita la CL a causa della difficoltà a mantenere un ritmo sonno veglia regolare, rendendolo soggettivamente più stanco e portandolo ad essere più passivo. Si valuta quindi una IL del 20% in qualsiasi attività inteso come rendimento ridotto a partire dal marzo 2010, e cioè quando avviene la presa a carico psichiatrica. L’ambiente di lavoro possibilmente deve essere un ambiente tranquillo in cui non vi sia conflittualità, in cui i rapporti sia familiari e ove l’A non debba avere ruoli di responsabilità. Per quanto riguarda la terapia in atto appare adeguato un approccio psicoterapeutico.” (doc. AI 106-7) Il 29 marzo 2011 il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha affermato che “ riassumendo le conclusioni dei rapporto del 22 novembre 2010 e del 18 gennaio 2011, si può constatare che la diminuzione della capacità lavorativa riguarda il rendimento, sia dal punto di vista reumatologico, sia dal punto di vista psichiatrico, i due tassi d’inabilità lavorativa di sovrappongono, non si sommano. Si fa notare che l’inabilità lavorativa del 20% per rendimento ridotto si estende anche ad un’attività rispettosa dei limiti funzionali dal punto di vista reumatologico ” (doc. AI 108-1). Il 15 giugno 2011 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, dopo aver riassunto la diagnosi ha affermato che “ il problema gastrico non mostra al momento segni di recidiva. L’inabilità lavorativa completa è data in primo luogo dalla sintomatologia della colonna vertebrale lombare che è rimasta costante. Vi è una grande reticenza per ulteriori visite neurochirurgiche come ho consigliato nei miei rapporti precedenti. Fino a quando la problematica lombare non è risolta, non vedo possibilità di intraprendere una qualsiasi riqualifica professionale ” (doc. AI 110-1). Nel rapporto finale del 15 giugno 2011 la consulente in integrazione ha in particolare affermato: " (…) L’amica del sig. RI 1 inizia ad esporre lo stato di salute del suo amico: sempre ansioso (a detta dell’A. è peggiorato), lo deve portare a fare fisioterapia dallo psicologo, lo deve aiutare a vestirsi al mattino (quasi tutte le mattine) in quanto lui non ce la fa e rimane bloccato. Si chiede poi al sig. RI 1 di esporre la situazione: riprende i limiti detti dall’amica. Lui preferisce che l’amica sia presente ai colloqui perché spesso non gli viene in mente che domande fare o cosa chiedere. Lei è un sostegno. Dorme molto male durante la notte e al mattino si sveglia già con forti dolori alla schiena. Ha dolori alla spalla sinistra perché “gli è uscita la spalla”. Per quanto riguarda la schiena ha appena terminato nove sedute di fisioterapia presso __________ di ____________________ (è stato mandato dal medico curante) e gliene sono state prescritte ulteriori nove. A livello psicologico è in cura dal Dr. __________ che vede 1-2 volte al mese. Gli ha dato delle pastiglie ma non si ricorda il nome (pastiglie per rimanere calmo). Non sa cosa aspettarsi dal futuro. Ha provato cercare lavoro (presso __________) e ulteriori due posti ma le risposte sono state negative. Un vicino di casa gli ha proposto un lavoro come elettricista ma con il suo danno alla salute non può effettuarlo. E’ rimasto molto deluso della visita presso il Dr. __________ in quanto è stato trattato come un numero. E’ inoltre rimasto bloccato con la schiena. RI 1, attualmente, è preoccupato per il futuro. Anche se facesse l’accertamento al __________ i dolori ci sarebbero anche “dopo” e facendo un accertamento pratico non si risolve il problema. In questo momento, considerando il suo stato psichico, non se la sente di intraprendere una riqualifica professionale (non sarebbe in grado di mantenere la concentrazione). A livello reumatologico non si vuole fare operare in quanto non ha nessuna garanzia che l’operazione porti dei miglioramenti. (…) Art. 17 LAI – riqualifica professionale In base all’Art. 17 LAI vi sarebbero i presupposti per riconoscere una riqualifica professionale. A livello cognitivo credo che fare intraprendere all’A. una qualsiasi formazione, attualmente, sarebbe un insuccesso. Sig. RI 1 è talmente concentrato sul danno alla salute e le sue risorse a livello psicologico non gli permetterebbero di essere concentrato su una formazione.” (doc. AI 111-4) Il 13 settembre 2011 il dr. med. __________ ha affermato: " In presenza da anni di dolori importanti ed invalidanti a livello del tratto lombare inferiore con chiara ernia discale a livello L5/S1 e compressione della radice a sin. ed instabilità segmentale, non avendo riscontrato alcun beneficio con il trattamento fisioterapico, essendo impossibilitato ad alzare e spostare pesi anche di leggera entità, accusando difficoltà a rimanere per periodo prolungato (oltre ¼-½ ora) nella stessa posizione, sia seduta che in piedi, si rende necessaria una rivalutazione neuro-chirurgica e probabilmente un approccio di tipo invasivo. In queste condizioni non vedo alcuna possibilità di riprendere una qualsiasi attività lavorativa né la possibilità di intraprendere una riqualifica professionale in altra attività. Fino a risoluzione della patologia lombosacrale, il P. resta inabile al lavoro in misura completa. Dopo un eventuale intervento, egli potrebbe essere abile al massimo nella misura del 50% nella sua professione attuale, ma potrebbe essere abile in misura completa in una professione leggera con possibilità di cambiare frequentemente la posizione del corpo ed evitare di alzare e trasportare pesi oltre i 5-10 kg.” (doc. AI 121-2) Il 19 settembre 2011 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver posto la diagnosi di sindrome da disadattamento reazione mista ansio-depressiva F 43.22 ed insonnia, ha affermato: " (…) Il signor RI 1 presenta una sindrome da disadattamento reazione, mista ansio-depressiva con importante insonnia. Probabilmente questo stato può essere legato alle difficoltà esistenziali che il paziente sta vivendo: conflitto assicurativo, stato di salute precario, difficoltà relazionali con la famiglia d’origine, ristrettezze economiche in una persona fragile (lutto del padre a 10 anni ed autonomizzazione tardiva dalla madre) con difficoltà ad affermarsi con evidenti comportamenti di evitamento. In ogni frangente dove era posto davanti a delle scelte ha reagito con delle risposte verbali evidenti e peggioramenti anche gravi dello stato di salute come durante la riqualifica professionale, la richiesta di sottoporsi all’intervento sul quale i pareri medici sono discordanti o da ultimo alla convocazione per la rivalutazione della situazione dell’uff. AI. In conclusione, allo stato attuale, il signor RI 1 presenta per motivi psichiatrici un’incapacità di lavoro del 50%, per un periodo indeterminato. Per l’incapacità causata dalla malattia somatica la rimando al rapporto del medico curante.” (doc. AI 121-5) Il 22 settembre 2011 il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________ dello __________ hanno evidenziato che l’insorgente non presenta al momento una malattia oncologica attiva, per il quale è stato trattato nel 2008, ma rimane il follow-up con controlli a cadenza semestrale per il relativo rischio di recidiva (doc. AI 121-6). L’11 ottobre 2011 il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha affermato: " Rapporto Dr. __________ del 13 settembre 2011: Sono elencate 16 diagnosi, di cui quattro sono ritenute rilevanti per la capacità lavorativa; Ernia discale a base larga L5-S1 con lussazione caudale e compressione della radice L5-S1 a sinistra (4 aprile 2004) con insufficienza segmentale ed episodi di bloccaggio lombosacrale; discopatia L3-L4 e L4-L5 senza compressioni di rilievo (15 giugno 2006); coxartrosi bilaterale, più accentuata a destra (25 marzo 2006); sindrome cervicale con miogelosi paravertebrale cervicale e del muscolo trapezio, dolorosa. L’oggettività clinica è descritta, Si ritiene che l’assicurato sia inabile al lavoro al 100% fino alla remissione della sintomatologia lombosacrale intravvedendo al massimo una capacità lavorativa del 50% in un’attività leggera con possibilità di cambiare frequentemente la posizione, non può alzare pesi >5-10 kg. L’oggettività clinica descritta nel rapporto del Dr. __________ del 13 settembre 2011 si distingue in parte dai referti del perito Dr. __________ del 26 gennaio 2010, si noterebbe ora una lieve zoppia a destra (l’anca era già limitata nella mobilità e dolente alla mobilizzazione) e si descrivono dolori a livello del cinto scapolare (una sindrome cervicospondilogena bilaterale cornica era già descritta); i referti funzionali della colonna lombare corrispondono alla perizia, si fa tuttavia notare che ora la manovra Lasègue è ora bloccata a sinistra e non come all’epoca della perizia a destra. Il peso corporeo è ulteriormente aumentato di 2 kg (IMC = 28,05 kg/m2). Anche attualmente non è in atto una terapia antalgica continua e coerente . Rispetto alla precedente perizia del Dr. __________ del 17 aprile 2007, lo stato di salute era peggiorato con consecutivi limiti funzionali più restrittivi. Le indicazioni del Dr. __________r non permettono di oggettivare un ulteriore peggioramento dello stato di salute ” (doc. AI 124-1). Con certificato del 15 novembre 2011 il dr. med. __________ ha affermato che l’insorgente ha in previsione una visita specialistica neurochirurgica presso l’__________ di __________ (doc. C). Il 22 novembre 2011 la dr.ssa med. __________, medico SMR, specialista in psichiatria, ha affermato: " (…) Nel mio rapporto dl 03.01.2011 avevo posto la diagnosi di Sindrome ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2) discostandomi da quello di un disturbo da disadattamento poiché lo sviluppo del quadro ansioso depressivo era avvenuto progressivamente e non rispettando il criterio temporale di un mese come definito dai criteri di classificazione della sindrome da disadattamento. Il quadro da me descritto a livello obiettivo non si discosta da quanto riferito dallo psichiatra curante, avevo riportato come limiti una maggiore stanchezza imputabile al disturbo del sonno. La raccolta anamnestica e la valutazione clinica avevano evidenziato nonostante una passività da parte dell’A, la presenza di un funzionamento familiare e sociale adeguato. La nuova documentazione pervenuta non indica nuovi elementi medici, che mi permettano di discostarmi dalla mia precedente valutazione (doc. IV/1) Pendente causa il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo di sottoporre alcune domande ai periti ed al medico SMR (doc. VIII). Il 6 aprile 2012 il dr. med. __________, medico perito certificato SIM, specialista FMH reumatologia, ha affermato: " (…) Mi vengono ora sottoposti i documenti seguenti: - Rapporto intermedio datato 23 maggio 2008, redatto dal __________ signora __________, all’attenzione della __________ signora __________ - Rapporto intermedio del 29 luglio 2008, redatto __________ signora __________, all’attenzione della __________ signora __________ - Rapporto finale redatto dalla signora __________ __________ del 15 giugno 2011, all’attenzione __________ signora __________ - Lettera redatta dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, datata 28 marzo 2012, alla sua attenzione Va subito notato che i primi due scritti elencati del 23 maggio 2008 e 29 luglio 2008 sono stati stilati prima della seconda perizia reumatologica del 26.1.2010, quindi già allora a disposizione del sottoscritto. Di fatti, a pagina 8 dell’ultima perizia reumatologica del 26.1.2010, il sottoscritto affermava che:”sulla base di quanto descritto sopra, rispetto alla visita precedente del 17.4.2007, vi sono ora dati soggettivi ma anche clinici-oggettivi per un peggioramento dello stato di salute, segnalato a partire dal 2009, sebbene le radiografie convenzionali del rachide cervicale, lombare, del bacino e delle anche, non vadano in questa direzione. La capacità funzionale e di carico residua, formulata nell’allegato, tiene dunque conto di questi cambiamenti.”. Lo scritto del 15 giugno 2011 riprende le osservazioni formulate nei rapporti intermedi del 23 maggio e 29 luglio 2008, integrando le conclusioni peritali reumatologiche e psichiatriche. Nella lettera del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 28 marzo 2012 alla sua attenzione, a pagina 2, leggo: “…le chiediamo: di sottoporre il rapporto intermedio del 23 maggio 2008 (doc. AI 62) e del 29 luglio 2008 (doc. AI 68), nonché il rapporto finale del 15 giugno 2011 (doc. AI 111), ai due periti (dr. med. __________ e dr.med. __________) per una presa di posizione sugli estratti riportati nel presente scritto ed in particolare circa l’apparente discrepanza tra quanto da loro accertato in sede peritale e quanto emerso da una parte nel corso dei due accertamenti effettuati nel 2008 (aspetto reumatologico) e dall’altra da quanto constatato dalla consulente in integrazione (aspetto psichiatrico) ed indichino, concretamente, quale attività è esigibile per il ricorrente nella misura da loro accertata”. In merito va detto che già durante l’esame peritale, da ultimo il 26.1.2010, il sottoscritto, a pagina 7 della perizia in questione osservava “… l’assicurato durante le prove funzionali tende ad autolimitarsi, rispettivamente a contrastare la mobilizzazione passiva, lamentando dolori al passaggio lombosacrale…”; questo aspetto potrebbe spiegare le descrizioni fatte dalla consulente d’integrazione professionale signora __________. Non mi è inoltre noto il motivo per il quale l’assicurato, il 26.1.2010, sebbene lamentasse un quadro algico invalidante, come possiamo leggere a pagina 4 della perizia, non assumesse farmaci analgesici in via regolare, ricorrendo ad un farmaco algomodulatore centrale (Lyrica) sotto dosato al bisogno quando aveva dolori. A pagina 8 della perizia del 26.1.2010 osservavo:”l’assicurato permane in sovrappeso, peso attualmente 94 kg, precedentemente, nel 2007, 93 kg, il manto muscolare permane decondizionato; l’assicurato non è dunque stato sottoposto né ad un calo ponderale, né ad un ricondizionamento della muscolatura, come da me proposto all’ultima valutazione peritale del 2007”; per cui affermavo che non era “riconoscibile una chiara strategia terapeutica” per migliorare lo stato di salute. La capacità funzionale e di carico residua da me profilata nell’allegato alla perizia, il 26.1.2010, tiene non soltanto conto degli aspetti soggettivi, ma anche delle alterazioni strutturali presenti in questo assicurato; in sintesi posso dunque soltanto ribadire quanto da me formulato nella perizia reumatologica del 26.1.2010” (doc. IX/1) Il 3 aprile 2012 la dr.ssa med. __________ ha affermato: " Nel mio rapporto del 18.01.2011 citavo tra i disturbi soggettivi “… il sonno è ancora disturbato nel senso che ha difficoltà ad addormentarsi (da ½ a 3 h), si sveglia durante la notte e quindi il giorno si sente più stanco. Avverte difficoltà nella memoria ad es dove lascia le cose, non ricorda cosa gli è stato detto di fare. Ha meno voglia nello svolgere i propri compiti, si sente depresso.” Obiettivamente non erano emersi livello della memoria grossolani deficit, tuttavia l’A. appariva più incerto ed insicuro. La patologia psichiatrica limitava la CL a causa della difficoltà a mantenere un ritmo sonno veglia regolare, rendendolo soggettivamente più stanco e portandolo ad essere più passivo. Per quanto riguarda il rapporto del 15.06.2011 della Sig.ra __________, vedo riportati gli stessi sintomi soggettivi e le constatazioni obiettive da me descritti nel mio rapporto e cioè “Sempre ansioso… spesso non gli viene in mente che domande fare o cosa chiedere… Dorme molto male durante la notte male”. Tali elementi erano stati considerati nella descrizione dei limiti funzionali della CL. Nella mia valutazione avevo invece citato la presenza di un atteggiamento piuttosto passivo verso la ripresa di un lavorativa ma ritenevo che non vi fossero elementi psicodiagnostici tali da ritenerlo completamente inabile. Nella mia valutazione gli aspetti cognitivi erano stati valutati sia per quanto riguarda l’aspetto oggettivo, e nello scritto della Sig.ra __________ non trovo altri elementi in tale ambito (quelli descritti come già detto erano stati riportati nella mia valutazione precedente ed erano stati considerati per la definizione della CL residua). I rapporti intermedi del 23.05.2008 e del 29.07.2008 non riportano una sintomatologia attribuibile ad un possibile disturbo psichico. Per quanto riguarda l’attività lavorativa avevo valutato una riduzione del rendimento del 20% in qualsiasi attività a partire dalla data della presa a carico psichiatrica (marzo 2010); a completamento delle indicazioni già fornite nel mio rapporto ritengo che siano indicate attività lavorative semplici, con turni regolari (presentando disturbi del sonno non sono indicate ad es mansioni svolte su turni ad es notturni), attività lavorative non con ruoli di responsabilità poiché la presenza del suo atteggiamento passivo lo portano ad essere meno propositivo. Confermo quindi le conclusioni mediche riportate nel mio rapporto del 18.01.2011.” (doc. IX/3) Il 10 aprile 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha evidenziato: " In data 28 marzo 2012, il Tribunale cantonale delle assicurazioni chiede di prendere espressamente e dettagliatamente posizione sia su quanto dichiarano i due periti Dr. __________ e Dr.ssa __________ ed il medico SMR dr. __________, sia sugli accertamenti concreti effettuati nel 2008, nonché su quanto affermato dalla consulente integrazione circa il fatto che “ a livello cognitivo credo che fare intraprendere all’assicurato una qualsiasi riformazione, attualmente sarebbe un insuccesso. Il Signor RI 1 è talmente concentrato sul danno alla salute e le sue risorse a livello psicologico non gli permetterebbero di essere concentrato su una formazione.” Rapporto Dr. __________ del 6 aprile 2012: Si fa riferimento alle due perizie del 17 aprile 2007 e del 26 gennaio 2010. Nella presa di posizione in merito ai rapporti redatti dalla consulente in integrazione professionale, egli sottolinea come i primi due rapporti redatti nel 2008 sono antecedenti alla seconda perizia e pertanto già presi in considerazione. L’ultimo rapporto del 15 luglio 2011 riprende le precedenti osservazioni. La seconda perizia contempla già il fatto che l’assicurato tende ad autolimitarsi ed impedire la mobilizzazione passiva del passaggio lombosacrale, all’origine delle osservazioni della consulente in integrazione professionale. Inoltre si faceva notare che l’assicurato non prende la farmacoterapia antalgica prescritta nonostante la dichiarata presenza di un quadro algico importante. Anche gli altri aspetti terapeutici, il condizionamento muscolare ed il calo ponderale, restano inosservati. Tutto sommato, il perito Dr. __________ può confermare la sua precedente valutazione del 26 gennaio 2010 che tiene conto sia dell’oggettività clinica, sia degli aspetti soggettivi. Il rapporto del Dr. __________ del 27 giugno 2010 contiene un elenco delle diagnosi e discute l’indicazione per un intervento neurochirurgico. In nuovo elemento è costituito da una sindrome ansiosa con attacchi di panico. Il rapporto del Dr. __________ del 15 giugno 2011 non evidenzia un cambiamento dello stato di salute. Vedi annotazioni del 24 giugno 2011. Nel suo rapporto del 13 settembre 2011, il Dr. __________ ha oggettivato un ulteriore peggioramento dello stato di salute rispetto alle constatazioni del Dr. __________ alla perizia del 26 gennaio 2010. Vedi annotazioni del 14 ottobre 2011 La Dr.ssa __________ conferma in data 3 aprile 2012 la valutazione della capacità lavorativa del 18 gennaio 2011, ossia la diminuzione del rendimento del 20% per ogni attività dal marzo 2010; a complemento delle indicazioni già fornite precisa i limiti funzionali: sono indicate delle attività lavorative semplici con turni regolari (presentando disturbi del sonno non sono indicate mansioni svolte su turni, ad es. notturni) o attività lavorative non con ruoli di responsabilità poiché la presenza del suo atteggiamento passivo lo portano ad essere meno propositivo. In conclusione, ella conferma pienamente le conclusioni mediche riportate nel rapporto del 18 gennaio 2011. In conclusione non è oggettivato un cambiamento dello stato di salute dopo le due perizie in discussione, della Dr. __________ e del Dr. __________” (doc. IX/2) Il 12 aprile 2012 la consulente in integrazione, __________, ha affermato: " Dal lato medico viene confermato quanto stabilito nel 2010/2011 (rapporto SMR del 22.12.2010 e del 18.01.2011) ossia abilità dell’80% (riduzione del rendimento) in attività adeguate mentre in attività abituale abilità del 34%. Questa valutazione è stata definita dopo un’attenta analisi e chiarimenti effettuati al Dr. __________ (rapporto 6.4.2012), alla Dr.ssa __________ (annotazione del 3.4.2012) e al Dr. __________ (annotazione del 10.04.2012). Provvedimenti professionali AI Dal lato teorico vi sarebbero i presupposti di base per potere valutare una riqualifica professionale: - abilità 80% in attività adeguate, - grado d’invalidità attorno al 20%, - inabilità nella professione finora svolta. A livello pratico, o meglio soggettivo, l’A. è talmente concentrato sul danno alla salute che non avrebbe la motivazione per potere intraprendere un percorso di questo genere. Vista la scarsa motivazione, il nostro Ufficio ha perciò rinunciato a diffidare l’A. in tale senso. Si reputa però, considerando i limiti funzionali, che sig. RI 1 possa senz’altro reperire un’attività non qualificata, semplice, ripetitiva nel mercato del lavoro sfruttando la sua abilità lavorativa dell’80% con susseguente incapacità al guadagno inferiore al 40% (nessun diritto a rendita AI).” (doc. IX/4) Con certificato del 17 maggio 2012, al quale ha allegato la MRI della colonna lombare del 15 maggio 2012, il dr. med. __________, medicina generale FMH, medico curante, dopo aver posto la diagnosi, ha affermato: " Valutazione e decorso: V. anche mio rapporto precedente del 13.09.11. Frequentemente il P. mi consulta per bloccaggi lombosacrali e dolori persistenti nella regione lombare. Questo in data 09.02.12, 11.05.12, 08.03.12, 12.03.12, 11.5.12. Regolarmente sono costretto a causa dei dolori ad eseguire iniezioni intramuscolari di corticosteroidi, analgesici, antireumatici. La problematica principale riguardante l’inabilità lavorativa, a mio avviso completa, finché non si giunge ad una soluzione probabilmente chirurgica, riguarda la problematica della colonna vertebrale e la conseguente sindrome depressivo-ansiosa correlata ai dolori cronici, all’impossibilità di svolgere una vita normale, all’impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa momento o di eseguire corsi di formazione. Il sovrappeso presentato dal Paziente è dovuto sia alla sindrome depressivo-ansiosa che all’impossibilità di fare movimento o ginnastica. Precedenti tentativi di riqualifica professionale in un’attività più leggera fisicamente e dove non deve fare frequenti flessioni del tronco e della colonna sono risultati fallimentari. Chiaramente il P. non è più in grado di svolgere la sua attività di montatore elettricista. Il trattamento fisioterapico non ha potuto portare ad alcun beneficio della sintomatologia dolorosa che ormai persiste dal 2004. Gli analgesici antireumatici non vengono ben sopportati a causa della problematica gastrica ed ai miorilassanti il P. è allergico per cui vengono preferiti trattamenti locali o per via intramuscolare. La depressione ansiosa non è primaria, ma secondaria all’evoluzione della malattia, alla cronicizzazione ed all’impossibilità di intravvedere un miglioramento. Ho richiesto una nuova valutazione MRI della colonna lombare di cui allego copia. L’evoluzione e la situazione di salute del Paziente non è affatto migliorata negli ultimi anni. Personalmente non ho altre proposte da fare che indirizzarlo per una valutazione neurochirurgica oltre-Gottardo, visto che in Ticino ci sono state indicazioni discordanti riguardo il trattamento migliore eseguito da due specialisti di neurochirurgia. Rimando alla mia valutazione precedente riguardo all’inabilità lavorativa ed alle proposte terapeutiche personali.” (doc. E2) Da rilevare che il dr. med. __________ della Clinica __________ con riferimento alla MRI della colonna lombare del 15 maggio 2012, ha affermato nelle sue conclusioni: “ Artrosi disco-somatica prevalente L5-S1 con restringimento del forame a sinistra e lieve impronta sulle radici L5 ed S1 prevalente a sinistra. Al passaggio TH11-TH12 artrosi disco-somatica con sporgenza discale verso destra ed iniziale compressione midollare” (doc. E3). Chiamato a prendere posizione in merito dall’UAI, il 24 maggio 2012 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato che “ dal rapporto del dr. __________ non risultano nuovi elementi rispetto alle prese di posizione precedenti. L’attuale esame RM della colonna lombare mostra una situazione discale invariata a livello lombare e sacrale. La descritta sporgenza discale a livello toracale è referto causale senza che questo causi una sintomatologia clinica specifica ” (doc. XIII/1).
7. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'ammini-strazione nella precedente fase non contenziosa. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi: (a livello amministrativo) - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1), - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2), - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3), - rafforzamento dei diritti di partecipazione : -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93); -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446); (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza) In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011). Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue: " (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)" Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 8. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica reumatologica non è stata chiarita in modo soddisfacente. Per quanto concerne la patologia psichiatrica il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’approfondita valutazione del 18 gennaio 2011 (esame del 3 gennaio 2011) della dr.ssa med. __________, medico SMR, specialista in psichiatria (doc. AI 106), che si è fondata su un esame completo, in piena conoscenza dell’anamnesi ed ha descritto chiaramente il contesto medico e le conclusioni. La specialista, posta la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2), ha spiegato per quale motivo l’interessato è incapace al lavoro al 20% in qualsiasi attività inteso come rendimento ridotto a partire dal mese di marzo 2010. I certificati del dr. med. __________ (cfr. in particolare lo scritto del 19 settembre 2011, doc. AI 121-3), specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% a causa di una sindrome da disadattamento reazione mista ansioso-depressiva F 43.22, non sono atti a sovvertire le conclusioni del medico SMR. La dr.ssa med. __________ ha spiegato per quale motivo ha diagnosticato una sindrome ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) in luogo della sindrome da disadattamento, evidenziando che lo sviluppo del quadro ansioso depressivo era avvenuto progressivamente e non rispettando il criterio temporale di un mese come definito dai criteri di classificazione della sindrome da disadattamento (doc. IV/1). La specialista ha inoltre rilevato che il quadro descritto a livello obiettivo non si discosta da quanto riferito dallo psichiatra curante e di aver riportato come limiti una maggiore stanchezza imputabile al disturbo del sonno. La raccolta anamnestica e la valutazione clinica avevano evidenziato la presenza di un funzionamento familiare e sociale adeguato e quanto attestato dal dr. med. __________ non indica elementi medici nuovi che la inducono a scostarsi dalla precedente valutazione. A questo proposito va evidenziato come il medico SMR abbia proceduto ad un esame approfondito e dopo aver descritto l’anamnesi familiare/personale, fisiologica, patologica remota, socio lavorativa, lo sviluppo della malattia e i risultati della terapia, la terapia farmacologica, la vita quotidiana, i disturbi soggettivi e lo status, ha motivato approfonditamente la sua valutazione giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni, spiegando le ragioni per le quali ha stabilito che l’interessato è incapace al lavoro nella misura del 20% (doc. AI 106-7). A tale valutazione deve essere attribuita piena forza probante. La dr.ssa med. __________ nella motivata presa di posizione del 3 aprile 2012 ha poi evidenziato che l’insorgente può svolgere attività lavorative semplici, con turni regolari (presentando disturbi del sonno non sono indicate mansioni svolte su turni notturni), attività lavorative non con ruoli di responsabilità poiché la presenza del suo atteggiamento passivo lo portano ad essere meno propositivo (doc. IX/3). Con il certificato del 19 settembre 2011 (doc. AI 121-3) il dr. med. __________ non apporta elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio la presa di posizione del medico SMR, che va pertanto confermata (cfr. a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR, la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato che “ dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione […] ”). La differente valutazione medica della capacità lavorativa del dr. med. __________ è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010). A questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)” (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2) Visto quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni della dr.ssa med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa del ricorrente. Questo Tribunale non concorda, invece, con quanto stabilito dall’amministrazione a proposito della patologia reumatologica, per i seguenti motivi. Se da una parte va rilevato che alla perizia del 26 gennaio 2010 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna va conferito pieno valore probatorio poiché completa, motivata e priva di contraddizioni (doc. AI 87), dall’altra va evidenziato come l’UAI non abbia sufficientemente indagato il successivo asserito peggioramento dello stato di salute del ricorrente. Circa il referto del 26 gennaio 2010, va sottolineato come il dr. med. __________, dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistemica e sociale, i dati soggettivi dell’assicurato, le constatazioni oggettive (esame reumatologico e neurologico), la radiologia ed aver rilevato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione del 17 aprile 2007, ha spiegato le ragioni per le quali ritiene che l’interessato è abile nel precedente lavoro sull’arco di una giornata con una diminuzione del rendimento nella misura dei 2/3 dal 2009 e completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. AI 87). Lo specialista, nella presa di posizione del 6 aprile 2012, ha poi spiegato di aver già tenuto conto, nella sua valutazione, dei rapporti intermedi del 23 maggio 2008 e del 29 luglio 2008 redatti dalla consulente in integrazione, dai quali emergeva una difficoltà del ricorrente nello svolgere determinate professioni (cfr. anche doc. VIII) ed ha confermato la sua valutazione peritale anche per quanto concerne la capacità lavorativa in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente. Il dr. med. __________, medico curante, specialista FMH in medicina generale, in data 13 settembre 2011 ha tuttavia evidenziato come “ dal mese di luglio è peggiorata la deambulazione a causa di dolori alla gamba ds. e progressivi dolori alla muscolatura del cinto scapolare accompagnati da cefalea ” (doc. AI 121-2). Il medico ha evidenziato che “ in presenza da anni di dolori importanti ed invalidanti a livello del tratto lombare inferiore con chiara ernia discale a livello L5/S1 e compressione della radice a sin. ed instabilità segmentale, non avendo riscontrato alcun beneficio con il trattamento fisioterapico, essendo impossibilitato ad alzare e spostare pesi anche di leggera entità, accusando difficoltà a rimanere per periodo prolungato (1/4-1/2 ora) nella stessa posizione, sia seduta che in piedi, si rende necessaria una rivalutazione neuro-chirurgica e probabilmente un approccio di tipo invasivo ” (doc. AI 121-2). Sulla base delle affermazioni del medico curante, il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, e pertanto anch’egli non specialista in reumatologia, da una parte, in data 11 ottobre 2011, ha evidenziato che “ l’oggettività clinica descritta nel rapporto del Dr. __________ del 13 settembre 2011 si distingue in parte dai referti del perito Dr. __________ del 26 gennaio 2010, si noterebbe ora una lieve zoppia a destra (l’anca era già limitata nella mobilità e dolente alla mobilizzazione) e si descrivono dolori a livello del cinto scapolare (una sindrome cervicospondilogena bilaterale cornica era già descritta); i referti funzionali della colonna lombare corrispondono alla perizia, si fa tuttavia notare che ora la manovra di Lasègue è ora bloccata a sinistra e non come all’epoca della perizia a destra ”, dall’altra tuttavia ha affermato che “ rispetto alla precedente perizia del 17 aprile 2007, lo stato di salute era peggiorato con consecutivi limiti funzionali più restrittivi. Le indicazioni del Dr. __________ non permettono di oggettivare un ulteriore peggioramento dello stato di salute ” (doc. AI 124-1, sottolineature del redattore). Il 10 aprile 2012 lo stesso medico SMR, dr. med. __________, ha invece affermato che “ nel suo rapporto del 13 settembre 2011, il Dr. __________ ha oggettivato un ulteriore peggioramento dello stato di salute rispetto alle constatazioni del Dr. __________ del 26 gennaio 2010. Vedi annotazioni del 14 ottobre 2011 ”, per poi tuttavia rilevare che “ in conclusione non è oggettivato un cambiamento dello stato di salute dopo le due perizie in discussione, della Dr. __________ e del Dr. ____________________ ” (doc. IX/2, sottolineature del redattore). Questo TCA rileva innanzitutto che il 13 settembre 2011 il medico curante, dr. med. __________, ha rilevato un peggioramento della deambulazione e dei dolori muscolari del cinto scapolare accompagnati da cefalea a partire dal mese di luglio di quell’anno. In secondo luogo il Tribunale evidenzia che questa valutazione non è stata sottoposta al perito per una presa di posizione, bensì al medico SMR che tuttavia non è specialista in reumatologia, ma in medicina interna. Infine, non si può non rilevare una discrepanza tra le varie prese di posizione del medico SMR, non solo tra quella dell’11 ottobre 2011 e quella del 10 aprile 2012, ma anche all’interno delle medesime valutazioni. In due passaggi il dr. med. __________ afferma che non è oggettivato alcun peggioramento dello stato di salute (doc. AI 124-1: “ Le indicazioni del Dr. __________ non permettono di oggettivare un ulteriore peggioramento dello stato di salute ” e doc. IX/2: “ in conclusione non è oggettivato un cambiamento dello stato di salute dopo le due perizie in discussione, della Dr. __________ e del Dr. __________”), mentre in altri due afferma che il peggioramento è stato oggettivato (doc. AI 124-1: “ l’oggettività clinica descritta nel rapporto del Dr. __________ del 13 settembre 2011 si distingue in parte dai referti del perito Dr__________ del 26 gennaio 2010” e doc. IX/2: “ nel suo rapporto del 13 settembre 2011, il Dr. __________ ha oggettivato un ulteriore peggioramento dello stato di salute rispetto alle constatazioni del Dr. __________ del 26 gennaio 2010”). In presenza di un peggioramento attestato dal medico curante e delle contraddizioni tra le prese di posizione del medico SMR, non specialista in reumatologia, questo TCA non può, con la necessaria tranquillità, escludere che in un periodo successivo alla perizia del 26 gennaio 2010 del dr. med. __________ sia subentrato, dal punto di vista reumatologico, un peggioramento dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente. Già solo per questo motivo un complemento peritale si impone. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Recentemente il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano di un complemento (“ Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen ”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“ Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist ”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011) . Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“ Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen ”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata .
9. Vi è inoltre un secondo motivo per annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto all’amministrazione. In sede di ricorso, ma già con le osservazioni del 23 settembre 2011 (cfr. doc. AI 120-7), l’insorgente ha chiesto di poter svolgere un periodo di accertamento presso il __________ di __________. A questo proposito, la consulente in integrazione il 15 giugno 2011 aveva affermato che in base all’art. 17 LAI, il cui capoverso 1 prevede che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata, “ vi sarebbero i presupposti per riconoscere una riqualifica professionale. A livello cognitivo credo che fare intraprendere all’A. una qualsiasi formazione, attualmente, sarebbe un insuccesso ” e che il ricorrente “ è talmente concentrato sul danno alla salute e le sue risorse a livello psicologico non gli permetterebbero di essere concentrato su una formazione ” (doc. AI 111-4). Il 12 aprile 2012 la stessa consulente ha confermato che dal lato teorico “ vi sarebbero i presupposti di base per potere valutare una riqualifica professionale ”, e, modificando leggermente la motivazione a fondamento del rifiuto, ha affermato che “ a livello pratico, o meglio soggettivo, l’A. è talmente concentrato sul danno alla salute che non avrebbe la motivazione per poter intraprendere un percorso di questo genere. Vista la scarsa motivazione, il nostro Ufficio ha perciò rinunciato a diffidare l’A. in tale senso ” (doc. IX/4). Le considerazioni della consulente in integrazione derivano verosimilmente dalla circostanza che in occasione del colloquio di chiusura l’interessato ha affermato che “ in questo momento, considerando il suo stato psichico, non se la sente di intraprendere una riqualifica professionale (non sarebbe in grado di mantenere la concentrazione) ” (cfr. doc. AI 111-3 in fine). Sennonché, già solo per il fatto che l’insorgente, sin da subito, con le osservazioni al progetto di decisione, ha chiesto di poter accedere al __________ di __________, questo Tribunale ritiene che, stabilito che la stessa consulente in integrazione ammette che l’interessato adempie i criteri di legge per una riqualifica professionale, non si possa concludere che il medesimo sia scarsamente motivato per poter intraprendere un percorso come quello proposto inizialmente dall’amministrazione. Inoltre dalla presa di posizione del 3 aprile 2012 della dr.ssa med. __________ che si è confrontata con quanto riportato nel rapporto finale del 15 giugno 2011 della consulente in integrazione, non emergono elementi per ritenere che l’interessato non potrebbe, oggettivamente, effettuare un periodo di accertamento professionale a __________ come da lui auspicato per valutare quale formazione professionale potrebbe intraprendere.
10. In queste condizioni, alla luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata. L’incarto va rinviato all’UAI affinché dapprima completi la perizia del 26 gennaio 2010 del dr. med. __________, nel senso di accertare se vi è stato un peggioramento oggettivo dello stato di salute del ricorrente dal punto di vista reumatologico con incidenza sulla sua capacità lavorativa. In caso di risposta affermativa l’amministrazione dovrà inoltre stabilire, conformemente alla giurisprudenza, se l’eventuale incapacità lavorativa così accertata si somma a quella in ambito psichiatrico (la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione [cfr. STFA del 4 settembre 2001, I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485]; Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. [245-249]) e calcolare, nuovamente, il grado d’invalidità. Infine, al termine degli accertamenti medici, l’UAI, se ancora dati i presupposti, dovrà dar seguito alla richiesta del ricorrente di effettuare un accertamento al __________ presso il __________ di __________. Ritenuto che il ricorrente è vincente in causa e che l’incarto va rinviato per ulteriori accertamenti, le prove da lui genericamente richieste (doc., testi, richiamo atti, perizia medica, ecc.), non vanno assunte da questo TCA. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
11. Vincente in causa l’insorgente ha diritto alle ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la domanda tendente all’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, sentenza del 9 aprile 2003 U 164/02). Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 700.-- sono poste a carico dell’UAI. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi . La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi accertamenti.
2. Le spese per fr. 700.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- (IVA inclusa, se dovuta) di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti