Respinta richiesta dell'assicurato che non ha oggettivato un globale peggioramento del quadro valetudinario. Non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. AG accolta
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid.
3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid.
2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
"
(...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements
thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et
de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas
de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine
intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la
reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne
convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble
somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le
docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait
état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre
l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il
en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers
juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui
n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21
juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision
du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables
en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second
rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,
l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nell’evenienza
concreta all’assicurato, nella decisione del 14 maggio 2003, poi confermata con
decisione su opposizione del 10 settembre 2004, è stato negato il diritto a
prestazioni dell’assicurazione invalidità sulla base della perizia reumatologica
del 5 aprile 2003 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e
reumatologia.
Il Dr. __________,
dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e le constatazioni
oggettive, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
4-
Diagnosi
a.
Diagnosi con
ripercussione sulla capacità di lavoro
- Disturbo somatoforme del dolore con:
. sindrome
panvertebrale cronica
. artralgie diffuse.
- Periartropatia omero/scapolare tendinotica
bilaterale con:
. stato dopo
ricostruzione della cuffia dei rotatori sin. nel 1991,
attualmente nuova
rottura del sopraspinato.
- Stato dopo multipli interventi artroscopici a
livello del ginocchio per lesioni meniscali.
b. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
di lavoro
‑ Adiposità
5‑ Valutazione e prognosi
Le mie diagnosi sono identiche a quelle del
servizio di reumatologia dell'Ospedale Universitario di __________. Il paziente
soffre di una sindrome somatoforme caratterizzata da dolori lombovertebrale
recidivanti ed artralgie (ginocchio e spalla dx. in particolare). Bisogna far
notare l'estrema discrepanza tra l'esame soggettivo e quello oggettivo. Il
paziente riferisce di non riuscire ad allacciarsi le scarpe, ma durante la mia
visita si allaccia senza problemi le scarpe prima di andare in radiologia. Egli
riferisce di poter stare seduto al massimo mezz'ora per poi sentirsi distrutto,
mentre durante la visita sta seduto ben più di mezz'ora per l'anamnesi e dopo
riesce tranquillamente a svestirsi. La mobilizzazione è senza alcuna zoppia e
la mobilità a livello dell'anca e della colonna vertebrale é nella norma. Gli
unici reperti patologici si riscontrano a livello della spalla sin. con una
distanza pollice‑vertebra prominens 0/32 cm contro il 0/29 sul lato
opposto ed un leggero Test di Jobe positivo.
B Conseguenze sulla capacità di lavoro
1 Menomazioni (qualitative e quantitative)
dovute ai disturbi constatati
Dal punto di vista reumatologico decisivo per
quel che riguarda l'inabilità lavorativa è la presenza di una patologia a
livello della spalla con rottura della cuffia dei rotatori. Tale rottura causa
delle limitazioni in attività pesanti in particolare nel sollevare
ripetutamente pesi superiori ai 20‑25 kg, o lavorare a lungo sopra
l’orizzontale.
2 Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi
sull'attività attuale dell'assicurato?
Il primo grosso problema si situa nel valutare
l'attività attuale del paziente visto che egli ormai da anni non lavora più.
Per un'attività pesante come può essere sicuramente definita quella di
piastrellista ed in parte anche quella di cameriere, il paziente presenta delle
limitazioni per quel che riguarda l'utilizzo della spalla in particolare nel
sollevare pesi superiori ai 20‑25 kg in modo ripetuto o nel lavorare
sopra l'orizzontale. Tali limitazioni si ripercuotono in modo decisivo sulle
attività pesanti
2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte
e della capacità di carico
Il paziente è in grado di sollevare ripetutamente
pesi inferiori ai 20‑25 kg e di lavorare anche a lungo sotto l'orizzontale.
Il paziente è in grado di stare seduto per più ore, in piedi per circa 1‑2
ore.
a.
L'attività attuale è ancora praticabile ?
Quelle pesanti no.
2.4 Se si, in quale misura (ore al giorno) ?
2.5 E presente inoltre una diminuzione della
capacità di lavoro ?
2.6 Se si, in che misura ?
2.7 Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20% ?
In attività, sottolineo ancora una volta, pesanti
esiste un'inabilità al 100% dal 03.04.00.
a.Qual'è stato in seguito lo sviluppo della
limitazione della capacità di lavoro ?
In attività pesanti al 100% dal 03.04.00. In un'attività
leggera il paziente è da considerarsi abile al 50% dal 01.04.91 al 30.04.91,
dal 01.02.92 al 31.10.92 e dal 01.11.92 al 31.0193 in seguito abilità lavorativa completa.
C‑ Conseguenze sulla capacità
d'integrazione
1‑ E possibile effettuare provvedimenti
d’integrazione? Ve ne sono in corso ? Ne sono Previsti?
No.
1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano
di riabilitazione
1.2 Se no preghiamo di motivare
Non esistono provvedimenti terapeutici che
possano migliorare la capacità lavorativa.
2‑ E possibile migliorare la capacità
di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
2.1 se si con quali ragionevoli provvedimenti
(p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)
?
a. Secondo lei che effetti hanno questi
provvedimenti sulla capacità di lavoro ?
3‑ L'assicurato è in grado, di
svolgere altre attività
sì.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il
posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere
soprattutto conto nel caso di un'altra attività ?
Il paziente non é in grado di lavorare a lungo
sopra l'orizzontale con le braccia, è presente inoltre una limitazione per il
sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20‑25 kg. In tutte le altre
attività, il paziente é da considerarsi abile al 100% dal punto di vista reumatologico.
3.2 In
che
misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno) ?
Otto ore al giorno.
3.3 E presente inoltre una riduzione della
capacità di lavoro ?
No.
3.4 Se si in che misura ?
3.5 Qualora non siano possibili altre
attività: per quali motivi ?
Osservazioni altre domande
Vedi allegato foglio della capacità funzionale residua.”
(doc. AI 50-9+10+11+12+13).
L’UAI, su
indicazione del Dr. __________ del SMR (doc. AI 100-1), ha predisposto una
nuova valutazione reumatologica e psichiatrica, svolta il 24 marzo 2010 dai
medici del SMR, Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
I periti
dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, l’evoluzione dei disturbi
psichici, la vita quotidiana, la terapia attuale, i disturbi soggettivi e lo
status somatico e psichico hanno posto la seguente diagnosi e conclusione:
"
(…)
Diagnosi:
·
Sindrome lombovertebrale cronica su ernia
discale L4‑L5 recessale a sinistra
·
Modiche alterazioni statiche in esiti di
distrofia di crescita di Scheuermann
·
Periartropatia scapoloomerale tendinotica
bilaterale con rottura transmurale totale del sovraspinato e tendine del
sottoscapolare spalla destra
·
Esiti di ricostruzione della cuffia dei rotatori
senza chiari segni di rottura a sinistra (02.1992)
·
Gonalgia bilaterale recidivante su alterazioni
degenerative artrosiche
·
Assente psicopatologia maggiore
Valutazione/conclusione:
Assicurato di 60 anni in buone condizioni
generali. Nuova domanda di prestazioni Al il 22.10.2008. Viene documentata una
IL 100% dal 1990 in attività pesanti poi confermata nella perizia reumatologica
del Dr. __________ il 05.04.2003.
La valutazione clinica odierna permette di
definire i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica
allegato.
L'obiettività clinica permette di evidenziare una
discrepanza tra obiettività e sintomatologia descritta dall'assicurato con
prevalenza di segni e sintomi imputabili alla nota sindrome fibromialgica.
Le alterazioni degenerative multisegmentali
giustificano la nota IL 100% in attività pesanti. Dal 2003, valutazione Dr. __________,
ad oggi la situazione dal punto di vista obiettivo risulta essere stazionaria
nel tempo. Esigibile in attività lavorativa adatta e rispettosa dei limiti
funzionali una IL dei 0%. Utile terapia miorilassante.
Si somministra all'assicurato test ODI con esito
5%. Si allega modulo per la misurazione dell'escursione articolare ed esame
EFL.
Dal lato psichico, vengono riferiti dall'A.o
"disturbi mentali" non chiari riferiti come "fibromialgia"
per cui non avrebbe ottenuto la licenza di condurre e l'effettuazione di test
nel 1990, da cui sarebbe risultata un'incapacità a intraprendere una
riformazione professionale altrettanto non meglio precisata. L'A.o non presenta
documentazione al riguardo.
Dichiara invece un interesse per l'astrologia, su
cui impegnerebbe attenzione e concentrazione per buona parte della giornata.
In presenza di una documentazione medica scarsa e
nell'impossibilità di raccogliere eteroanamnesi da un curante, in assenza di
cure psichiatriche o psicoterapeutiche presenti o pregresse, ci si deve basare
sull'osservazione odierna. L'A.o non ha evidenziato durante il colloquio
problemi grossolani di attenzione, concentrazione o memoria. Non ha mostrato
evidenti disturbi cognitivi. Non si sono resi evidenti segni o sintomi di
interesse psicopatologico in qualsiasi funzione dell'io, quindi non sono
percepibili segni o sintomi relativi a:
Disturbi della vitalità
Disturbi dell'attività
Disturbi della consistenza
Disturbi della demarcazione
Disturbi dell'identità
In pratica, non si intuiscono disturbi formali
del pensiero, dell'umore, rispettivamente disturbi d'ansia di qualsiasi natura,
di tipo endogeno, rispettivamente esogeno, cioè causati da stress esterni.
Secondo i principi di Förster: non comorbidità
con psicopatologia maggiore; non comorbidità con patologia somatica severa; non
ritiro sociale importante; non inefficacia della terapia al di là delle attese:
medicazione dolorifica estremamente blanda” (doc. AI 103-6+7).
L’assicurato,
da parte sua, ha prodotto nell’ambito della domanda di prestazione del 17 novembre
2008 il referto qui esposto, datato 20 ottobre 2008, del Dr. __________, spec.
FMH in reumatologia:
"
(…)
VALUTAZIONE:
Sindrome radicolare L5 a sinistra puramente
irritativa
-
ernia discale L4/L5 recessale a sinistra, lussata
verso l'alto
-
modiche alterazioni della statica in esiti da
distrofia di crescita di Scheuermann
Sindrome del dolore cronico non specifica DD:
amplificazione dei sintomi, simulazione, sindrome somatoforme
Periartropatia omero scapolare tendinotica bilaterale
-
rottura transmurale totale del sovraspinato e
tendinite del
sottoscapolare a
destra
-
stato dopo ricostruzione della cuffia dei
rotatori senza chiari segni di rirottura a sinistra
Gonalgie croniche bilaterali in stato dopo
diversi interventi artroscopici
“(…)
DISCUSSIONE:
Il paziente presenta quindi un peggioramento del
suo stato di salute determinato dalla presenza di un'ernia discale L4/L5, di
medie dimensioni, che riempie il recesso laterale di sinistra ed è lussata
verso l'alto. L'ernia è all'origine di una
sindrome radicolare L5 a sinistra puramente irritativa, probabilmente
spontaneamente parzialmente migliorata rispetto a 6 mesi fa.
Gli altri problemi sono invariati.
Dal punto di vista terapeutico il paziente
desidera continuare la presa a carico dal chiropratico __________. Non ho
dunque prescritto fisioterapia. Sarebbe indicata la realizzazione di un blocco
sacrale o di infiltrazioni periradicolari che il paziente però declina.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, vi è
oggettivamente un peggioramento rispetto alla perizia del Dr. __________ del
05.04.03.
Al momento giudico il paziente inabile al lavoro
nella misura del 100% in attività pesanti a mediamente pesanti. In un'attività
leggera e adatta, che rispetti le regole di ergonomia della schiena, eviti
spostamenti a piedi lunghi o ripetuti, eviti posizioni statiche prolungate,
permetta brevi pause al bisogno per sgranchirsi, eviti movimenti ripetitivi con
le spalle soprattutto sopra l'orizzontale, l'assicurato è abile al lavoro a
tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del 35%” (doc. AI
84-1+2).
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser
, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123)
, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;
Locher
, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;
STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA
U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore
non
permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007
).
Nella nostra Massima Istanza, in una decisione I
938/05 del 24 agosto 2006
concernente
un caso di assicurazione per l
'
invalidità
, ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell
'
ambito dell
'
assicurazione per l
'
invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci.
La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Il Tribunale federale in una sentenza 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010 ha precisato a tal proposito quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008
e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono
a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività
lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo
disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli
uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid.
3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser
,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (
ATF
125 V 351
consid.
3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (
ATF 124 I
170
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008,
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
effettuata dal SMR, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
I medici
del SMR hanno valutato sia la patologia reumatologica che quella psichiatrica e
nel rapporto del 24 marzo 2010 hanno posto la diagnosi di “
Sindrome
lombovertebrale cronica su ernia discale L4‑L5 recessale a sinistra.
Modiche alterazioni statiche in esiti di distrofia di crescita di Scheuermann.
Periartropatia scapoloomerale tendinotica bilaterale con rottura transmurale
totale del sovraspinato e tendine del sottoscapolare spalla destra. Esiti di
ricostruzione della cuffia dei rotatori senza chiari segni di rottura a
sinistra (02.1992). Gonalgia bilaterale recidivante su alterazioni degenerative
artrosiche. Assente psicopatologia maggiore
” (doc. AI 103-1).
Il Dr. __________
e il Dr. __________ hanno evidenziato che le alterazioni degenerative multisegmentali
giustificano un’incapacità lavorativa totale in attività pesanti, mentre in
attività adeguate la capacità lucrativa rimane al 100% come nella valutazione
del 2003 del Dr. __________.
Il Dr. __________
nella valutazione del 5 aprile 2003 aveva posto una diagnosi sostanzialmente
sovrapponibile a quella dei periti del SMR, indicando un “
Disturbo
somatoforme del dolore con: - sindrome panvertebrale cronica; - artralgie
diffuse. - Periartropatia omero/scapolare tendinotica bilaterale con: - stato
dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori sin. nel 1991, attualmente nuova
rottura del sopraspinato. - Stato dopo multipli interventi artroscopici a
livello del ginocchio per lesioni meniscali
” (doc. AI 50-1).
Il
paziente già nel 2003 veniva considerato inabile al 100% in attività pesanti, mentre
in tutte le altre attività, dove non deve lavorare a lungo sopra l’orizzontale
con le braccia e sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20-25 kg, è da ritenere abile in misura completa (100%) (doc. AI 50-11/12).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla
valutazione peritale del SMR, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Tale non può essere il rapporto del Dr. __________
del 20 ottobre 2008 che pone una diagnosi simile a quella dei medici del SMR
indicando una “
Sindrome radicolare L5 a sinistra puramente irritativa, -
ernia discale L4/L5 recessale a sinistra, lussata verso l'alto, - modiche
alterazioni della statica in esiti da distrofia di crescita di Scheuermann.
Sindrome del dolore cronico non specifica DD: amplificazione dei sintomi,
simulazione, sindrome somatoforme. Periartropatia omero scapolare tendinotica
bilaterale, - rottura transmurale totale del sovraspinato e tendinite del
sottoscapolare a destra, - stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori
senza chiari segni di rirottura a sinistra.Gonalgie croniche bilaterali in
stato dopo diversi interventi artroscopici
” (doc. AI 84-1).
Il Dr. __________,
per contro, indica un peggioramento della patologia determinato dalla presenza
di un’ernia discale L4/L5 e una riduzione della capacità lavorativa in attività
adeguate del 35% (doc. AI 84-2).
Nello
scritto del 26 aprile 2010 il Dr. __________ ha precisato:
"
(…)
In effetti a mio avviso la decisione dell’AI
potrebbe essere leggermente più generosa per quanto riguarda attività adeguate
ai limiti funzionali rilevati. Rispetto alla perizia del Dr. __________ del
5.4.2003 (vedi allegato), l’assicurato presenta infatti una rottura trans
murale del sovraspinato alla spalla destra che limita dunque movimenti
ripetitivi con l’arto superiore destro e particolarmente movimenti attorno e
sopra l’orizzontale. Vi è inoltre una rottura del menisco laterale al ginocchio
destro documentata alla risonanza magnetica del 19.10.2009. Altre novità
rispetto al rapporto del Dr. __________ è la presenza di un’ernia discale L4/L5
evidenziata alla TAC lombare del 3.9.2009.
Tenendo conto di tutte queste lesioni la capacità
lavorativa in un’attività leggera e adatta può essere ridotta nella misura del
30-40%” (doc. AI 105-2).
L’UAI ha
quindi sottoposto lo scritto del 26 aprile 2010 al vaglio del SMR che nelle annotazioni
del 25 maggio 2010, tramite il Dr. __________, ha evidenziato che la presa di
posizione del Dr. __________, il quale afferma: “
la valutazione AI potrebbe
essere un po’ più generosa
”, è un diverso apprezzamento della fattispecie
che non cambia la valutazione finale dell’amministrazione. Tutte le patologie
indicate dal Dr. __________ sono state infatti considerate dal SMR:
"
(…)
ernia discale ma senza sintomi radicolari,
rottura della cuffia rotatoria a destra. La diagnosi di rottura del menisco
laterale destro (non presa in considerazione sul rapporto SMR dove figura la
diagnosi di gonalgia bilaterale recidivante su alterazioni degenerative
astrosiche) non comporta limiti ulteriori e potrebbe essere trattata con
intervento in artroscopia, all’esame clinico non risultavano comunque alla
visita SMR segni meniscali” (doc. AI 108-1).
La
valutazione del medico curante, seppur in parte divergente per quanto riguarda
la valutazione della capacità lavorativa, non apporta nuovi elementi oggettivi
ignorati dai medici del SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa
valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua
capacità di lavoro.
Giova
inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente
(cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
(...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (
...)"
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, sia dal profilo reumatologico
che psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal
Dr. __________ e dal Dr. __________.
Va qui
ricordato che se, da una parte,
la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la valutazione del SMR i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),
è da ritenere
dimostrato,
secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali,
che
l’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 100% nella sua ultima
attività di operaio, ma è da considerare abile al lavoro in misura piena in
attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali.
Questa
Corte ritiene dunque che dalla documentazione medica agli atti non sia
oggettivabile un globale peggioramento del quadro valetudinaro rispetto a
quanto era stato valutato dall’amministrazione in occasione della decisione del
E. 14 maggio 2003, poi confermata con decisione su opposizione del 10 settembre 2004. Nella misura in cui l’UAI ha confermato il rifiuto di prestazioni dell’assicurazione invalidità all’assicurato, la decisione del 16 giugno 2010 deve, perciò, essere confermata. 2.7. Con il ricorso l’assicurato ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito. A suo dire, la problematica del peggioramento della patologia è stata “ negletta, anzi completamente rifiutata dalla decisione impugnata. E ciò, si badi bene, senza alcuna motivazione ” (doc. AI, pag. 17). Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti). Nel caso in esame, tuttavia, l’amministrazione dopo aver esperito gli accertamenti medici del caso, in particolare la valutazione medica del SMR, ha preavvisato l’assicurato con il progetto di decisione del 15 aprile 2010 (doc. AI 104-1), nel quale l’Ufficio AI ha motivato il rifiuto delle prestazioni dell’assicurazione invalidità sulla base della documentazione raccolta all’incarto ed in particolare del rapporto stilato dai medici del Servizio medico regionale (SMR) (doc. AI 104-1). Il rappresentante di RI 1 ha inoltre potuto prendere visione dell’intera documentazione riguardante il suo caso e formulare le osservazioni del 10 maggio 2010 (doc. AI 105-1). In queste circostanze, dunque, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. 2.8. L’assicurato in via ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di di una perizia giudiziaria (doc. I, VII+bis). Va qui ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici. 2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.10.). Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso: " (...) Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo. Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali. (...) Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo. Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)" 2.10. Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I; VII bis). Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Dalle tavole processuali si evince che il ricorrente, coniugato, vive grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. VII+bis). In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa. L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento. Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2010 32.2010.176 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2010 32.2010.176 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2010 32.2010.176
Respinta richiesta dell'assicurato che non ha oggettivato un globale peggioramento del quadro valetudinario. Non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. AG accolta
Raccomandata Incarto n. 32.2010.176 LG /DC/ sc Lugano 24 novembre 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Luca Giudici, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 21 giugno 2010 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 16 giugno 2010 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, nato nel 1950, da ultimo attivo in qualità di operaio, in data 8 aprile 1992 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per le sequele dell’infortunio avvenuto in data 2 aprile 1990 e conseguente rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra (doc. AI 2-1/5). 1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso l’UAI, con decisione del 10 marzo 1994, ha attribuito all’assicurato una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° aprile 1991 al 30 aprile 1991 e dal 1° febbraio 1992 al 31 ottobre 1992 e una mezza rendita dal 1° novembre 1992 al 31 gennaio 1993, negando in seguito il diritto a prestazioni (doc. AI 17-1). 1.3. In data 21 marzo 1995 RI 1 ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per il medesimo danno alla salute, ritenuto peggiorato dal mese di gennaio 1994 (doc. AI 2-1). 1.4. L’UAI, con decisione del 19 aprile 1995, non essendo stato reso verosimile un cambiamento sostanziale della situazione, ha respinto la nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 26-1). 1.5. Il 6 novembre 2001 RI 1 ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per una “ Sindrome algica somatoforme cronica generalizzata. Sindrome lombovertebrale e cervicovertebrale degenerative. Periartropatia omeroscapolare bilaterale su alterazioni degenerative della cuffia, rottura parziale sin. e stato dopo ricostruzione sinistra nel 1991. Incipiente gonartrosi bilaterale dopo meniscectomia bilaterale ” (cfr. rapporto medico Dr. __________, doc. AI 42-1). 1.6. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia reumatologica ad opera del Dr. __________ (doc. AI 50-1), l’UAI con decisione del 14 maggio 2003 (doc. AI 53-1), poi confermata con decisione su opposizione del 10 settembre 2004 (doc. AI 60-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato. 1.7. RI 1 ha quindi presentato le domande di prestazioni AI del 1° settembre 2004 (doc. AI 58-1), del 19 aprile 2005 (doc. AI 63-1) e del 14 gennaio 2008 (doc. AI 74-1) che l’UAI ha respinto con le decisioni del 15 ottobre 2004 (doc. AI 61-1) del 24 giugno 2005 (doc. AI 69-1) e del 20 maggio 2008 (doc. AI 82-1), senza entrare nel merito delle richieste, in quanto l’assicurato non aveva dimostrato che le circostanze oggettive si erano modificate in modo rilevante. 1.8. Il 17 novembre 2008 l’assicurato ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) allegando il referto del 20 ottobre 2010 del Dr. __________ (doc. AI 84-1; 88-1). 1.9. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 16 giugno 2010 (doc. AI 110-1), preavvisata con progetto del 15 aprile 2010 (doc. AI 104-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non avendo il suo stato di salute subìto variazioni rispetto alla precedente valutazione. 1.10. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 40% a decorrere dal 22 ottobre 2007 (doc. I). Il legale dell’assicurato ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione, la quale nella decisione impugnata avrebbe ignorato il peggioramento della patologia di cui soffre RI 1, senza alcuna motivazione, in violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost. fed.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost. fed.) (doc. I). A sostegno delle proprie argomentazioni l’assicurato ha, in particolare, prodotto i referti del Dr. __________ del 20 ottobre 2008 (doc. AI 84-1) e del 26 aprile 2010 (doc. AI 105-2). Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I). 1.11. In risposta l’UAI, sulla base della valutazione medica del SMR (Dr. __________ e Dr. __________), ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. IV). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti). In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso: " 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)." Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che: " 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)." In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa: " (...) 3. 3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). 3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail. Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence. En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé." La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando: " (…) Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia. Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.4. Nell’evenienza concreta all’assicurato, nella decisione del 14 maggio 2003, poi confermata con decisione su opposizione del 10 settembre 2004, è stato negato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità sulla base della perizia reumatologica del 5 aprile 2003 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia. Il Dr. __________, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive, ha posto la seguente diagnosi e valutazione: " (…) 4- Diagnosi a. Diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro
- Disturbo somatoforme del dolore con: . sindrome panvertebrale cronica . artralgie diffuse.
- Periartropatia omero/scapolare tendinotica bilaterale con: . stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori sin. nel 1991, attualmente nuova rottura del sopraspinato.
- Stato dopo multipli interventi artroscopici a livello del ginocchio per lesioni meniscali.
b. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro ‑ Adiposità 5‑ Valutazione e prognosi Le mie diagnosi sono identiche a quelle del servizio di reumatologia dell'Ospedale Universitario di __________. Il paziente soffre di una sindrome somatoforme caratterizzata da dolori lombovertebrale recidivanti ed artralgie (ginocchio e spalla dx. in particolare). Bisogna far notare l'estrema discrepanza tra l'esame soggettivo e quello oggettivo. Il paziente riferisce di non riuscire ad allacciarsi le scarpe, ma durante la mia visita si allaccia senza problemi le scarpe prima di andare in radiologia. Egli riferisce di poter stare seduto al massimo mezz'ora per poi sentirsi distrutto, mentre durante la visita sta seduto ben più di mezz'ora per l'anamnesi e dopo riesce tranquillamente a svestirsi. La mobilizzazione è senza alcuna zoppia e la mobilità a livello dell'anca e della colonna vertebrale é nella norma. Gli unici reperti patologici si riscontrano a livello della spalla sin. con una distanza pollice‑vertebra prominens 0/32 cm contro il 0/29 sul lato opposto ed un leggero Test di Jobe positivo. B Conseguenze sulla capacità di lavoro 1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati Dal punto di vista reumatologico decisivo per quel che riguarda l'inabilità lavorativa è la presenza di una patologia a livello della spalla con rottura della cuffia dei rotatori. Tale rottura causa delle limitazioni in attività pesanti in particolare nel sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20‑25 kg, o lavorare a lungo sopra l’orizzontale. 2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale 2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato? Il primo grosso problema si situa nel valutare l'attività attuale del paziente visto che egli ormai da anni non lavora più. Per un'attività pesante come può essere sicuramente definita quella di piastrellista ed in parte anche quella di cameriere, il paziente presenta delle limitazioni per quel che riguarda l'utilizzo della spalla in particolare nel sollevare pesi superiori ai 20‑25 kg in modo ripetuto o nel lavorare sopra l'orizzontale. Tali limitazioni si ripercuotono in modo decisivo sulle attività pesanti 2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico Il paziente è in grado di sollevare ripetutamente pesi inferiori ai 20‑25 kg e di lavorare anche a lungo sotto l'orizzontale. Il paziente è in grado di stare seduto per più ore, in piedi per circa 1‑2 ore. a. L'attività attuale è ancora praticabile ? Quelle pesanti no. 2.4 Se si, in quale misura (ore al giorno) ? 2.5 E presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro ? 2.6 Se si, in che misura ? 2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20% ? In attività, sottolineo ancora una volta, pesanti esiste un'inabilità al 100% dal 03.04.00. a.Qual'è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro ? In attività pesanti al 100% dal 03.04.00. In un'attività leggera il paziente è da considerarsi abile al 50% dal 01.04.91 al 30.04.91, dal 01.02.92 al 31.10.92 e dal 01.11.92 al 31.0193 in seguito abilità lavorativa completa. C‑ Conseguenze sulla capacità d'integrazione 1‑ E possibile effettuare provvedimenti d’integrazione? Ve ne sono in corso ? Ne sono Previsti? No. 1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione 1.2 Se no preghiamo di motivare Non esistono provvedimenti terapeutici che possano migliorare la capacità lavorativa. 2‑ E possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? No. 2.1 se si con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro) ?
a. Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro ? 3‑ L'assicurato è in grado, di svolgere altre attività sì. 3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività ? Il paziente non é in grado di lavorare a lungo sopra l'orizzontale con le braccia, è presente inoltre una limitazione per il sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20‑25 kg. In tutte le altre attività, il paziente é da considerarsi abile al 100% dal punto di vista reumatologico. 3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno) ? Otto ore al giorno. 3.3 E presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro ? No. 3.4 Se si in che misura ? 3.5 Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi ? Osservazioni altre domande Vedi allegato foglio della capacità funzionale residua.” (doc. AI 50-9+10+11+12+13). L’UAI, su indicazione del Dr. __________ del SMR (doc. AI 100-1), ha predisposto una nuova valutazione reumatologica e psichiatrica, svolta il 24 marzo 2010 dai medici del SMR, Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. I periti dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, l’evoluzione dei disturbi psichici, la vita quotidiana, la terapia attuale, i disturbi soggettivi e lo status somatico e psichico hanno posto la seguente diagnosi e conclusione: " (…) Diagnosi: · Sindrome lombovertebrale cronica su ernia discale L4‑L5 recessale a sinistra · Modiche alterazioni statiche in esiti di distrofia di crescita di Scheuermann · Periartropatia scapoloomerale tendinotica bilaterale con rottura transmurale totale del sovraspinato e tendine del sottoscapolare spalla destra · Esiti di ricostruzione della cuffia dei rotatori senza chiari segni di rottura a sinistra (02.1992) · Gonalgia bilaterale recidivante su alterazioni degenerative artrosiche · Assente psicopatologia maggiore Valutazione/conclusione: Assicurato di 60 anni in buone condizioni generali. Nuova domanda di prestazioni Al il 22.10.2008. Viene documentata una IL 100% dal 1990 in attività pesanti poi confermata nella perizia reumatologica del Dr. __________ il 05.04.2003. La valutazione clinica odierna permette di definire i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica allegato. L'obiettività clinica permette di evidenziare una discrepanza tra obiettività e sintomatologia descritta dall'assicurato con prevalenza di segni e sintomi imputabili alla nota sindrome fibromialgica. Le alterazioni degenerative multisegmentali giustificano la nota IL 100% in attività pesanti. Dal 2003, valutazione Dr. __________, ad oggi la situazione dal punto di vista obiettivo risulta essere stazionaria nel tempo. Esigibile in attività lavorativa adatta e rispettosa dei limiti funzionali una IL dei 0%. Utile terapia miorilassante. Si somministra all'assicurato test ODI con esito 5%. Si allega modulo per la misurazione dell'escursione articolare ed esame EFL. Dal lato psichico, vengono riferiti dall'A.o "disturbi mentali" non chiari riferiti come "fibromialgia" per cui non avrebbe ottenuto la licenza di condurre e l'effettuazione di test nel 1990, da cui sarebbe risultata un'incapacità a intraprendere una riformazione professionale altrettanto non meglio precisata. L'A.o non presenta documentazione al riguardo. Dichiara invece un interesse per l'astrologia, su cui impegnerebbe attenzione e concentrazione per buona parte della giornata. In presenza di una documentazione medica scarsa e nell'impossibilità di raccogliere eteroanamnesi da un curante, in assenza di cure psichiatriche o psicoterapeutiche presenti o pregresse, ci si deve basare sull'osservazione odierna. L'A.o non ha evidenziato durante il colloquio problemi grossolani di attenzione, concentrazione o memoria. Non ha mostrato evidenti disturbi cognitivi. Non si sono resi evidenti segni o sintomi di interesse psicopatologico in qualsiasi funzione dell'io, quindi non sono percepibili segni o sintomi relativi a: Disturbi della vitalità Disturbi dell'attività Disturbi della consistenza Disturbi della demarcazione Disturbi dell'identità In pratica, non si intuiscono disturbi formali del pensiero, dell'umore, rispettivamente disturbi d'ansia di qualsiasi natura, di tipo endogeno, rispettivamente esogeno, cioè causati da stress esterni. Secondo i principi di Förster: non comorbidità con psicopatologia maggiore; non comorbidità con patologia somatica severa; non ritiro sociale importante; non inefficacia della terapia al di là delle attese: medicazione dolorifica estremamente blanda” (doc. AI 103-6+7). L’assicurato, da parte sua, ha prodotto nell’ambito della domanda di prestazione del 17 novembre 2008 il referto qui esposto, datato 20 ottobre 2008, del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia: " (…) VALUTAZIONE: Sindrome radicolare L5 a sinistra puramente irritativa - ernia discale L4/L5 recessale a sinistra, lussata verso l'alto - modiche alterazioni della statica in esiti da distrofia di crescita di Scheuermann Sindrome del dolore cronico non specifica DD: amplificazione dei sintomi, simulazione, sindrome somatoforme Periartropatia omero scapolare tendinotica bilaterale - rottura transmurale totale del sovraspinato e tendinite del sottoscapolare a destra - stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori senza chiari segni di rirottura a sinistra Gonalgie croniche bilaterali in stato dopo diversi interventi artroscopici “(…) DISCUSSIONE: Il paziente presenta quindi un peggioramento del suo stato di salute determinato dalla presenza di un'ernia discale L4/L5, di medie dimensioni, che riempie il recesso laterale di sinistra ed è lussata verso l'alto. L'ernia è all'origine di una sindrome radicolare L5 a sinistra puramente irritativa, probabilmente spontaneamente parzialmente migliorata rispetto a 6 mesi fa. Gli altri problemi sono invariati. Dal punto di vista terapeutico il paziente desidera continuare la presa a carico dal chiropratico __________. Non ho dunque prescritto fisioterapia. Sarebbe indicata la realizzazione di un blocco sacrale o di infiltrazioni periradicolari che il paziente però declina. Per quanto riguarda la capacità lavorativa, vi è oggettivamente un peggioramento rispetto alla perizia del Dr. __________ del 05.04.03. Al momento giudico il paziente inabile al lavoro nella misura del 100% in attività pesanti a mediamente pesanti. In un'attività leggera e adatta, che rispetti le regole di ergonomia della schiena, eviti spostamenti a piedi lunghi o ripetuti, eviti posizioni statiche prolungate, permetta brevi pause al bisogno per sgranchirsi, eviti movimenti ripetitivi con le spalle soprattutto sopra l'orizzontale, l'assicurato è abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del 35%” (doc. AI 84-1+2). 2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Nella nostra Massima Istanza, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…) Il Tribunale federale in una sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 ha precisato a tal proposito quanto segue: " (…) per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue: " (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SMR, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati. I medici del SMR hanno valutato sia la patologia reumatologica che quella psichiatrica e nel rapporto del 24 marzo 2010 hanno posto la diagnosi di “ Sindrome lombovertebrale cronica su ernia discale L4‑L5 recessale a sinistra. Modiche alterazioni statiche in esiti di distrofia di crescita di Scheuermann. Periartropatia scapoloomerale tendinotica bilaterale con rottura transmurale totale del sovraspinato e tendine del sottoscapolare spalla destra. Esiti di ricostruzione della cuffia dei rotatori senza chiari segni di rottura a sinistra (02.1992). Gonalgia bilaterale recidivante su alterazioni degenerative artrosiche. Assente psicopatologia maggiore ” (doc. AI 103-1). Il Dr. __________ e il Dr. __________ hanno evidenziato che le alterazioni degenerative multisegmentali giustificano un’incapacità lavorativa totale in attività pesanti, mentre in attività adeguate la capacità lucrativa rimane al 100% come nella valutazione del 2003 del Dr. __________. Il Dr. __________ nella valutazione del 5 aprile 2003 aveva posto una diagnosi sostanzialmente sovrapponibile a quella dei periti del SMR, indicando un “ Disturbo somatoforme del dolore con: - sindrome panvertebrale cronica; - artralgie diffuse. - Periartropatia omero/scapolare tendinotica bilaterale con: - stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori sin. nel 1991, attualmente nuova rottura del sopraspinato. - Stato dopo multipli interventi artroscopici a livello del ginocchio per lesioni meniscali ” (doc. AI 50-1). Il paziente già nel 2003 veniva considerato inabile al 100% in attività pesanti, mentre in tutte le altre attività, dove non deve lavorare a lungo sopra l’orizzontale con le braccia e sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20-25 kg, è da ritenere abile in misura completa (100%) (doc. AI 50-11/12). Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale del SMR, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato. Tale non può essere il rapporto del Dr. __________ del 20 ottobre 2008 che pone una diagnosi simile a quella dei medici del SMR indicando una “ Sindrome radicolare L5 a sinistra puramente irritativa, - ernia discale L4/L5 recessale a sinistra, lussata verso l'alto, - modiche alterazioni della statica in esiti da distrofia di crescita di Scheuermann. Sindrome del dolore cronico non specifica DD: amplificazione dei sintomi, simulazione, sindrome somatoforme. Periartropatia omero scapolare tendinotica bilaterale, - rottura transmurale totale del sovraspinato e tendinite del sottoscapolare a destra, - stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori senza chiari segni di rirottura a sinistra.Gonalgie croniche bilaterali in stato dopo diversi interventi artroscopici ” (doc. AI 84-1). Il Dr. __________, per contro, indica un peggioramento della patologia determinato dalla presenza di un’ernia discale L4/L5 e una riduzione della capacità lavorativa in attività adeguate del 35% (doc. AI 84-2). Nello scritto del 26 aprile 2010 il Dr. __________ ha precisato: " (…) In effetti a mio avviso la decisione dell’AI potrebbe essere leggermente più generosa per quanto riguarda attività adeguate ai limiti funzionali rilevati. Rispetto alla perizia del Dr. __________ del 5.4.2003 (vedi allegato), l’assicurato presenta infatti una rottura trans murale del sovraspinato alla spalla destra che limita dunque movimenti ripetitivi con l’arto superiore destro e particolarmente movimenti attorno e sopra l’orizzontale. Vi è inoltre una rottura del menisco laterale al ginocchio destro documentata alla risonanza magnetica del 19.10.2009. Altre novità rispetto al rapporto del Dr. __________ è la presenza di un’ernia discale L4/L5 evidenziata alla TAC lombare del 3.9.2009. Tenendo conto di tutte queste lesioni la capacità lavorativa in un’attività leggera e adatta può essere ridotta nella misura del 30-40%” (doc. AI 105-2). L’UAI ha quindi sottoposto lo scritto del 26 aprile 2010 al vaglio del SMR che nelle annotazioni del 25 maggio 2010, tramite il Dr. __________, ha evidenziato che la presa di posizione del Dr. __________, il quale afferma: “ la valutazione AI potrebbe essere un po’ più generosa ”, è un diverso apprezzamento della fattispecie che non cambia la valutazione finale dell’amministrazione. Tutte le patologie indicate dal Dr. __________ sono state infatti considerate dal SMR: " (…) ernia discale ma senza sintomi radicolari, rottura della cuffia rotatoria a destra. La diagnosi di rottura del menisco laterale destro (non presa in considerazione sul rapporto SMR dove figura la diagnosi di gonalgia bilaterale recidivante su alterazioni degenerative astrosiche) non comporta limiti ulteriori e potrebbe essere trattata con intervento in artroscopia, all’esame clinico non risultavano comunque alla visita SMR segni meniscali” (doc. AI 108-1). La valutazione del medico curante, seppur in parte divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici del SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro. Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2). Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che: " (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)" Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, sia dal profilo reumatologico che psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________ e dal Dr. __________. Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). In conclusione, rispecchiando la valutazione del SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto riferimento. Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 100% nella sua ultima attività di operaio, ma è da considerare abile al lavoro in misura piena in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali. Questa Corte ritiene dunque che dalla documentazione medica agli atti non sia oggettivabile un globale peggioramento del quadro valetudinaro rispetto a quanto era stato valutato dall’amministrazione in occasione della decisione del 14 maggio 2003, poi confermata con decisione su opposizione del 10 settembre 2004. Nella misura in cui l’UAI ha confermato il rifiuto di prestazioni dell’assicurazione invalidità all’assicurato, la decisione del 16 giugno 2010 deve, perciò, essere confermata. 2.7. Con il ricorso l’assicurato ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito. A suo dire, la problematica del peggioramento della patologia è stata “ negletta, anzi completamente rifiutata dalla decisione impugnata. E ciò, si badi bene, senza alcuna motivazione ” (doc. AI, pag. 17). Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti). Nel caso in esame, tuttavia, l’amministrazione dopo aver esperito gli accertamenti medici del caso, in particolare la valutazione medica del SMR, ha preavvisato l’assicurato con il progetto di decisione del 15 aprile 2010 (doc. AI 104-1), nel quale l’Ufficio AI ha motivato il rifiuto delle prestazioni dell’assicurazione invalidità sulla base della documentazione raccolta all’incarto ed in particolare del rapporto stilato dai medici del Servizio medico regionale (SMR) (doc. AI 104-1). Il rappresentante di RI 1 ha inoltre potuto prendere visione dell’intera documentazione riguardante il suo caso e formulare le osservazioni del 10 maggio 2010 (doc. AI 105-1). In queste circostanze, dunque, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. 2.8. L’assicurato in via ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di di una perizia giudiziaria (doc. I, VII+bis). Va qui ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici. 2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.10.). Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso: " (...) Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo. Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali. (...) Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo. Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)" 2.10. Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I; VII bis). Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Dalle tavole processuali si evince che il ricorrente, coniugato, vive grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. VII+bis). In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa. L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento. Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007). Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti