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32.2010.165

Visto il miglioramento dello stato valetudinario e ritenuto il grado d'invalidità ottenuto dal confronto dei redditi, a ragione l'Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto alla rendita intera

Ticino · 2010-05-11 · Italiano TI
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Visto il miglioramento dello stato valetudinario e ritenuto il grado d'invalidità ottenuto dal confronto dei redditi, a ragione l'Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto alla rendita intera

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

E. 2.5 L’assicurato era stato posto al beneficio di un quarto di rendita

dal 1° marzo al 31 maggio 2006 e di una rendita intera dal 1° giugno 2006 (doc.

AI 77/1-2 e 78/1-2), sulla base delle seguenti emergenze.

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 7 giugno 2006, aveva osservato

che “(…) a livello medico lombare vi è stato un peggioramento per cui si impone

una nuova valutazione di rendita. Ricordo che in base agli atti l’Ato figura

essere stato operato di stabilizzazione lombare 16.3.2006 per cui una valutazione

di esigibilità non potrà che essere definita a stato stabilizzato e quindi non

prima di fine giugno 2006 (naturalmente per attività medio leggere ergonomicamente

perché la vecchia attività non è più definitivamente esigibile). (…)” (doc. AI

46/1).

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 11 luglio 2006

(doc. AI 48/1-2)

posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…)

sindrome lombosacrale su importante lipomatosi del canale spinale con grave

stenosi L3-L4, L4-L5 e L5-S1 L2-L3 sottoposto a terapia chir. (spinotomia

L3-L4, L4-L5, L5-S1 con decompressione subarticolare bilat. nei 3 livelli) (…)”

(doc. AI 48/1)

, circa la possibilità di una ripresa lavorativa, si era rimesso ai

suggerimenti del dr. __________, FMH in medicina interna, il quale, nella

perizia 27 giugno 2006 per conto della __________ (doc. AI 48/3-6), aveva

concluso che “(…) trattandosi di un paziente che è stato operato 3 mesi or sono

a più livelli per una decompressione da lipomatosi, ritengo giustificata

l’incapacità lavorativa completa tuttora certificata. Per potersi esprimere

sulla capacità lavorativa residua sarà importante la MRI che verrà eseguita nel

corso del mese di luglio e per questo motivo prego il dr. __________ che mi

legge in copia di tenermi gentilmente informato. È verosimile che questo

paziente possa riprendere a medio termine una capacità lavorativa teorica in

un’attività medio-leggera nel corso dell’estate. Nella valutazione va

considerato il fatto che si tratta di un paziente in disoccupazione, per cui va

valutata l’incapacità lavorativa anche in attività medio-leggere. (…)” (doc. AI

48/6).

Il

dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto medico 5 settembre 2006

(doc. AI 49/1-3), posta la diagnosi di stato dopo decompressione L3/L4, L4/L5 e

L5/S1 e proposto un accertamento medico supplementare, aveva attestato che:

"

(…)

Trattasi di un paziente che conosco dal 2003 per una

sintomatologia lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi diffusi e

soprattutto di un'importante stenosi del canale spinale in presenza di una

lipomatosi diffusa del canale spinale. Il paziente risultava inabile al lavoro

dal gennaio del 2003. A causa di un progrediente peggioramento della

situazione, causato oltre che dalla stenosi del canale spinale, quindi da una

claudicatio spinale, anche dalla presenza di un'ernia L4/5 a dx lussata caudalmente.

In data del 17.03.06 ha avuto luogo una decompressione del canale spinale nei

segmenti L3/4, L4/5 e L5/S1 con asportazione dell'ernia in L4/5 a dx.

Dopo il suddetto intervento i dolori lombari sono

notevolmente regrediti ed anche la capacità alla deambulazione è migliorata.

Tuttavia persiste una parestesia alla gamba dx in marniera diffusa fino al

piede. L'esame clinico, in particolare neurologico, non evidenzia problemi

particolari inerenti la radice L5.

In considerazione del fatto che il paziente risulta

ormai inabile al lavoro da 4-5 anni e tenendo conto dell'intervento subito,

penso che la prospettiva per un'eventuale ripresa del lavoro sia veramente molto

piccola. Da un punto di vista teorico il paziente potrebbe senz'altro

riprendere a lavorare almeno nella misura del 50% in un'attività confacente. A

distanza di 5 mesi dall'intervento una ripresa lavorativa dovrebbe essere

possibile. Ritengo comunque che un accertamento medico supplementare sia in

questa particolare situazione indicata.

(…)"

(doc. AI 49/1)

Il

dr. __________, FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, nel certificato medico

E. 5 febbraio 2007 aveva attestato un’in-capacità lavorativa del 100% dal 22 dicembre

2006 a tempo indeterminato (doc. AI 59/3).

Con

decisioni 25 ottobre 2007

osservato che “(…) partendo da un grado d’invalidità del 25,22%,

già riconosciuto da tempo, per definire il momento in cui nasce il diritto alla

rendita ed il grado d’invalidità è stato adottato il sistema della media retrospettiva.

L’esito di quest’ultimo mostra il raggiungimento del 39,92% (40%) nel mese di

marzo 2006; data a partire dalla quale sorge il diritto ad un quarto di

rendita. Trascorsi tre mesi dalla concessione del diritto, conformemente

all’art. 88a cpv. 2 OAI, ovvero dal 1. di giugno 2006, il grado viene aumentato

al 100%, con relativo diritto alla rendita intera. Trattandosi attualmente

ancora di uno stato di salute in evoluzione, abbiamo previsto di effettuare una

revisione a breve termine. (…)” (doc. AI 69/2)

l’Ufficio AI aveva

quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1.

marzo al 31 maggio 2006 e ad una mezza rendita dal 1. giugno 2006 (doc. AI

77/1-2 e 78/1-2).

2.6.   Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurato.

In

tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di maggio 2010

(momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, dopo il

25 ottobre 2007, le condizioni di salute dell’assicurato hanno subito un

miglioramento tale da giustificare la soppressione della rendita.

2.7.   Il

dr. __________, nel rapporto sulla revisione delle prestazioni per adulti 5 settembre

2007 (doc. AI 75/1-6), poste le diagnosi note, nell’anamnesi dopo l’ultimo

rapporto medico e nelle constatazioni oggettive ha osservato: “(…) inizialmente

claudicatio spinalis per astenia del canale spinale. Dopo decompressione la deambulazione

è migliorata ma il paz. ha dolori lombari e alle gambe. RM e controllo normali

(…)”, “(…) riduzione della mobilità lombare. Esame neurologico normale (…)”

(doc. AI 75/2-3, punti 5.4 e 5.5).

Il

dr. __________, nel rapporto medico di decorso 26 novembre 2007 (doc. AI 81/8),

posta la diagnosi di “(…) impingement sindrome destro con rottura della cuffia

dei rotatori (…)” ha concluso che “(…) si tratta di un paziente che avevo già

visto nel 96 per una frattura del epicondilo sinistro trattato conservativamente

(caso Suva) con guarigione completa. L’ho rivisto all’inizio del 2007 mandato

dal medico curante con dei dolori sempre invalidizzanti a livello della spalla

destra resistente a qualsiasi trattamento conservativo, motivo per il quale il

21.3.07 ho proceduto ad un’artroscopia e artrolisi artroscopica. Purtroppo il

paziente non ha potuto effettuare fisioterapia e ha dovuto essere ricoverato

per problemi internistici importanti e vista l’assenza di fisioterapia ha sviluppato

un’anchilosi (bloccaggio) della spalla destra resistente all’infiltrazione di

cortisone e alla fisio intensa. Per questo motivo ed in seguito alla RM che ha

confermato la rottura parziale con ispessimento sottoacromiale ho proceduto il

3.10 ad una revisione aperta con acromioplastica, artrolisi e revisione sutura

della cuffia. Attualmente beneficia di fisioterapia con miglioramento lento ma

notevole. E’ inabile al 100% dal 22.12.06 per un periodo ancora indeterminato.

Un bilancio intermedio potrà essere eseguito solo verso la metà della primavera

2008. (…)”(doc. AI 81/8). Lo stesso specialista, nel rapporto di decorso 2

giugno 2008 ha attestato: “(…) evoluzione con alti e bassi. Ultimo controllo il

20.12.2007. Il paziente beneficava di fisioterapia. Un controllo era previsto

all’inizio di gennaio ma il paziente non si è più presentato. Di conseguenza

per quello che mi concerne il paziente è da ritenere abile al 100% dal 1.1.08.

(…)” (doc. AI 86/2).

Il

dr. __________, nel rapporto medico 20 gennaio 2009 (doc. AI 87/1-2), ha osservato

che “(…) da oltre un anno non vedo più il paziente per cui non sono in grado di

redigere un rapporto sull’evoluzione del caso. (…)” (doc. AI 87/2).

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 settembre 2009 ha concluso:

"

(…)

Dal lato puramente medico vi è in dossier visita

fiduciaria reumatologica dr.__________ del 24.1.2007 per __________ con limiti

funzionali ben esposti (esigibilità totale in attività adeguate): per cui

rifiuto di prestazioni Al

R 1/1 dal 6.2006 per peggioramento clinico

Attuale revisione d'ufficio del 8.2007

Rilevante è che nel decorso ad oggi vi sono due

interventi alla spalla destra per algia invalidante effettuate dal dr.__________

21.3.2007 (artroscopia) ed il 3.10.2007 con revisione aperta con acromioplastica,

artrolisi e revisione della cuffia con sutura)

Non più visite da parte dei curanti secondo gli atti

Propongo a questo punto una valutazione reumatologica

globale locomotoria che si possa esprimere su cambiamento delle esigibilità rispetto

a valutazione dr.__________ 1.2007

A valutazione reumatologica presso SMR da dr. __________.

(…)"

(doc. AI 91/1)

Nel

rapporto 8 ottobre 2009 (doc. AI 95/1-6), dopo l’esame medico del giorno

precedente, il dr. __________ e il dr. __________

posta la diagnosi

principale di “(…)

Stato dopo acromioplastica e artrolisi con revisione della sutura della cuffia

dei rotatori spalla destra (03.10.2007)

► Stato

dopo spinotomia da L3 a S1 con decompressione subarticolare bilaterale nei tre

livelli ► Sindrome lombovertebrale cronica residua con intermittente

sciatalgia destra in paziente con turbe statico-degenerative (…)”, ritenuti i

seguenti limiti funzionali: “(…) deve evitare l’utilizzo di utensili vibranti

gli arti superiori. Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e

rotazione della schiena. Solleva abitualmente sia da terra che da piano

orizzontale massimo kg. 10 e saltuariamente massimo kg. 15. Può sollevare con

il braccio destro massimo kg. 10 saltuariamente e kg. 5 abitualmente. Deve

evitare la posizione statica del braccio destro sopra il piano orizzontale. Posizione

seduta statica massimo 1 ora. Deve limitare la deambulazione su terreni

sconnessi. Deve evitare situazioni di instabilità (…)” e attestata un’incapacità

lavorativa in un’attività adeguata del “(…) IL 100% dal 22.12.2006 (Dr. __________

per spalla destra) al 31 12. 2007. Dal 01.01.2008 IL 0% (…)” (doc. AI 95/1)

hanno

espresso la seguente valutazione: “(…) assicurato di 35 anni in buone

condizioni generali. Sindrome lombovertebrale cronica in esiti di

decompressione su canale lombare ristretto eseguita nel 2006. Nel 2007 acromioplastica

della spalla destra. Terapia riabilitativa FKT non eseguita. In riferimento

alla patologia descritta al rachide lombosacrale l’assi-curato risulta invariato

nel tempo, questa affermazione si avvale del confronto con l’obiettività clinica

descritta dal Dr. __________ nell’agosto 2004 confrontata con l’obiettività odierna.

In riferimento all’arto superiore destro, per gli esiti dell’in-tervento prima

descritto l’assicurato presenta soprattutto una limitazione nel mantenere il

braccio al di sopra del piano orizzontale in atteggiamento statico. Inoltre

limitazione della forza di presa alla mano destra. La valutazione clinica odierna

permette quindi di definire i seguenti limiti funzionali: […] In attività

adeguata ai limiti funzionali sopra descritti l’assicurato presenta una

completa capacità lavorativa con rendimento normale. Risulta essere

dimostrativo della sintomatologia riferita al rachide e alla spalla destra non

essendoci sempre la dimostrazione di un’obiettività clinica corrispondente ai

sintomi dichiarati. L’A. dichiara: “non sono in grado di intraprendere

tentativi in qualsiasi attività lavorativa per il mio stato di salute e poi

adesso è tanto tempo che non lavoro”. Non sono proponibili ulteriori

provvedimenti medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità

funzionale. (…)” (doc. AI 95/5-6).

2.8.   Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati;

STFA I 462/05 del 25 aprile

2007;

STFA

U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007

).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006

concernente un caso di assicurazione per l

'

invalidità

, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell

'

ambito dell

'

assicurazione per l

'

invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L

'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2

bis

LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

2.9.   Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ e

il dr. __________.

Va

qui innanzitutto rilevato che

dopo che nel rapporto 31 agosto 2006 il dr. __________ aveva

ritenuto necessario un accertamento medico supplementare (doc. AI 49/3 punto

6), ritenuto che anche il dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia 24

gennaio 2007 all’intenzione della __________ aveva consigliato “(…) una

rivalutazione da parte dell’AI (…)” (doc. 6/12 dell’incarto cassa malati), visti

il rapporto sulla revisione delle prestazioni per adulti 5 settembre 2007 nel

quale il dr. __________ non aveva espresso una valutazione percentuale in

merito alla capacità lavorativa in un’atti-vità adeguata e il rapporto 20

gennaio 2009 nel quale il dr. __________ non aveva potuto esprimersi

sull’evoluzione in quanto non aveva più rivisto il paziente da oltre un anno (doc.

AI 75/1-6 e 87/1-2) e considerati i due interventi eseguiti dal dr. __________

alla spalla destra (doc. AI 81/8-10)

è proprio per potersi

esprimere sull’evoluzione dopo la perizia 24 gennaio 2007 del dr. __________

che l’Ufficio AI ha ordinato una valutazione reumatologica globale locomotoria

(doc. AI 91/1 e 92/2).

Come

visto al consid. 2.7, nel rapporto medico 8 ottobre 2009

rapporto dettagliato

ed approfondito che non è stato smentito, come meglio si dirà nel prosieguo, da

altri validi certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa

valenza invalidante delle patologie diagnosticate oppure un peggioramento delle

stesse

il dr. __________ e il dr. __________ hanno concluso che dal

gennaio 2008 “(…) l’A. presenta una completa CL con rendimento normale in tutte

le attività lavorative rispettose dei limiti funzionali come già stabilito

nella perizia del dr. __________ in data 27.08.2004 e 24.1.2007 questo anche

prendendo in considerazione l’intercorrente patologia della spalla destra (…)”

(doc. AI 95/2).

Il

dr. __________, nello stringato certificato medico 7 dicembre 2009 (doc. AI

103/2) si è limitato ad osservare, in modo del tutto generico, che il paziente

presenta una riacutizzazione dei dolori alla spalla destra, che ha richiesto

una nuova RM e non si è espresso sulla capacità lavorativa.

Il

dr. __________, nel rapporto 14 dicembre 2009, non ha esposto delle risultanze

mediche che non fossero già state considerate dal dr. __________ e dal dr. __________

e

nonostante non lo abbia più seguito puntualmente negli ultimi due

anni e senza esprimersi chiaramente sulla capacità lavorativa

ha concluso

semplicemente che “(…) dal mio punto il Signor RI 1, nello stato attuale, non è

in grado di riprendere il lavoro (…)” (doc. AI 104/1).

Il

dr. __________, nel rapporto 19 marzo 2010 (doc. AI 107/1-4), non ha posto

delle diagnosi nuove, non si è espresso chiaramente su quale tipo di attività

lavorativa si può ancora pretendere e, indicate le attività e le azioni che non

può più svolgere senza precisarne la restrizione temporale, ha indicato

globalmente un rendimento “(…) sotto il 40 – 50% (…)” (doc. AI 107/4).

Il

dr. __________, dell’Istituto radiologico __________, circa l’esa-me RM-spalla

destra eseguito il 2 febbraio 2010, ha concluso: “(…)

Stato dopo intervento per impingement AC con buon esito. Non vi è

nessuna compressione significativa persistente a carico del tendine o muscolo

sovraspinato.

Gli altri

rilievi sono pure nella norma per quanto concerne le strutture scapolo-omerali.

Si segnala una schietta

trasformazione lipomatosa della muscolatura che fa sospettare una eventuale

miopatia congenita ad es. distrofia muscolare primaria oppure esiti da

polineuropatia. (…)” (doc. AI 109/1).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 22 aprile 2010, ha rilevato che

“(…) le osservazioni al progetto da parte ortopedico dr. __________, dr. __________

MC e dr. __________ neurochirurgo oltre a presentazione di nuova RMI spalla dx

del 2.2.2010 dal lato medico a mio giudizio

non

permettono di

giustificare una riacutizzazione tale da presupporre un deterioramento significativo

delle esigibilità residuali in attività adeguate come    esposto nella visita

clinica reumatologica del 7.10.2009. In altre parole le esigibilità note ad ora

restano dal lato medico per noi ancora vincolanti. (…)” (doc. AI 111/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al cerificato medico

26 maggio 2010 del dr. __________ (doc. B) e agli scritti indirizzati all’avv. RA

1 26 maggio e 17 luglio 2010 del dr. __________ (doc. A e C).

Il

dr. __________, nel certificato medico 26 maggio 2010

osservato in

particolare che “(…) una recente RM lombare, effettuata in gennaio 2010, ha potuto confermare la presenza di processi degenerativi diffusi lombari in particolare in

D11/12, da L3/4 a L5/S1 e leggera discopatia L2/3. Presenza di protrusioni discali

da L3/4 a L5/S1, presenza di un prolasso sottolegamentare mediolaterale a dx

L4/5 senza conflitti radicolari. Stato dopo pregresso intervento decompressivo

da L3/4 a L5/S1 con buona decompressione. (…)”

non ha posto delle nuove

diagnosi e, in modo del tutto generico e possibilistico, ha concluso che “(…)

date le circostanze ritengo che il paziente al momento sia effettivamente

inabile al lavoro. Non può essere escluso che a medio/lungo termine ci sia un

ulteriore peggioramento a livello lombare che richieda un eventuale secondo

intervento di fissazione dinamica degli ultimi tre segmenti lombari. Ritengo

che una reintegrazione in un’attivi-tà lavorativa anche confacente sia ben poco

probabile e quindi non realizzabile.

(…)” (doc. B).

Va

qui anche evidenziato che il TF nella STF 9C_274/10 del 30 aprile 2010, ha tra l’altro, osservato che “(…) allein die unveränderte Symptomatik ohne längerdauernde

Rückbildung und der zweifellos verfestigte, therapeutisch nicht mehr beeinflussbare

Verlauf vermöchten di Unüberwindbarkeit der Schmerzen nicht zu begründen.

(…)”

(STF 9C_274/10 del 30 aprile 2010, consid. 3.1).

Dal

canto suo il dr. __________ non ha preso posizione sulla valutazione 6 luglio

2010 nella quale il dr. __________ aveva concluso che “(…) dalla documentazione

presentata non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute

dell’assicurato. In particolare non risulta chiaro per quali motivi il dr. __________

vuole sottoporre l’assicurato ad un ulteriore intervento in presenza di un

referto RM senza particolari. (…)” (VIII/bis) e

dopo che nello scritto

26 maggio 2010 (doc. A) aveva informato l’avv. RA 1 che il suo assistito (se lo

stato generale e gli esami pre-operatori lo avessero permesso) sarebbe stato

sottoposto ad un intervento alla spalla destra e concluso che “(…) è evidente

che attualmente è inabile al 100% per motivi ortopedici sia a livello della

spalla che della schiena oltre ai problemi internistici importanti (…)”

nello scritto

17 luglio 2010 ha semplicemente comunicato all’avv. RA 1 che il suo assistito

“(…) è stato operato il 16.6.2010 a livello della spalla destra. Attualmente è

in fase di riabilitazione ed il decorso prosegue normalmente. Per questo

intervento, è inabile al 100% dal 15.6.2010 per un periodo ancora indeterminato.

Mi permetto sottolineare che probabilmente l’intervento eseguito non permetterà

un recupero completo della mobilità. (…)” (doc. C).

Va

qui ancora ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione

di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto l’11

maggio 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140,

129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b).

Come

risulta dalle risultanze mediche sopra riportate, un   eventuale peggioramento

della situazione valetudinaria è intercorso in un momento posteriore alla

decisione impugnata. L’Ufficio AI, ritenuta la documentazione medica prodotta

in sede ricorsuale (ovvero i doc. A, B e C) alla stregua di una nuova domanda,

dovrà pertanto pronunciarsi in merito.

2.10.   Quanto

alla valutazione economica – rimasta incontestata –, conformemente alla

giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222,

126 V 76 consid. 3b/aa e

80

consid. 5b/cc; SVR 2007 UV nr. 17 e STFA I 222/04 del 5 settembre 2006)

considerato

un reddito da valido nel 2008 di fr. 62'078.-- (salario annuo del 2002 quale

manovale aggiornato al 2008 in base agli aumenti annui previsti dal CCL

dell’edilizia

come stabilito dalla consulente in integrazione nel

rapporto finale 3 novembre 2009 sub doc. AI 98/1-4 e 99/1-2

) e

quello da invalido per lo stesso anno che va corretto in fr. 52'181.62 (fr.

4'806.-- [ultimo dato disponibile relativo al 2008] riportati su 41.6 ore [

cfr.

tabella B 9.2,

pubblicata

in

La Vie économique,

1/2-2010, pag. 94

]

moltiplicati per 12 [

ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a] e ridotti del 13% come rettamente stabilito dalla consulente

in integrazione sub doc. AI 98/3-4)

il grado d’invalidità nel 2008 è del 16% ([62'078.-- - 52'181.62] x 100 :

62'078 = 15.94%

arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 21 consid. 3.2). Alla stessa conclusione, grado

d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche

volendo aggiornare i redditi al 2010.

2.11.   In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha

soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. luglio 2010.

La

decisione impugnata va quindi confermata e gli atti trasmessi all’amministrazione

affinché si pronunci sulla nuova domanda di prestazioni (cfr. consid. 2.9 in fine).

L’emanazione

della presente sentenza in tempi brevi rende priva di oggetto la domanda di

ripristino dell’effetto sospensivo presentata dal ricorrente (vedi in questo

senso anche la STF 8C_393/2010, 8C_422/2010 del 22 luglio 2010 consid. 6).

2.12.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.08.2010 32.2010.165 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.08.2010 32.2010.165 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.08.2010 32.2010.165

Visto il miglioramento dello stato valetudinario e ritenuto il grado d'invalidità ottenuto dal confronto dei redditi, a ragione l'Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto alla rendita intera

Raccomandata Incarto n. 32.2010.165 FS /lb Lugano 24 agosto 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 11 giugno 2010 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione del 11 maggio 2010 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, classe 1974, da ultimo attivo quale manovale in un’impresa di costruzioni, nell’agosto 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI segnalando di essere affetto da “(…) dolori lombari su ernie discali vertebre consumate – dolori cervicali (…)” (doc. AI 2/1-7). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – in particolare sulla base della perizia 27 agosto 2004 del dr. __________ (doc. AI 23/1-11) e il rapporto finale 15 dicembre 2004 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 26/1-2) – l’Ufficio AI, con decisione 4 gennaio 2005 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 28/1-3), ha negato all’assi-curato il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile. Con decisione 30 gennaio 2006, pure cresciuta incontestata in giudicato, é stato negato anche il diritto al collocamento (doc. AI 37/1-2). 1.2.   Nell’ambito della nuova domanda di prestazioni del febbraio 2006 (doc. AI 41/1, 54/1 e 58/1-8) l’Ufficio AI – considerata (fatto salvo un periodo inferiore ai tre mesi di inabilità al 50% tra ottobre e dicembre 2006) la totale inabilità lavorativa attestata dal gennaio 2006 a causa di una recrudescenza della problematica lombare e, in seguito, a causa di un intervento ad una spalla –, con decisioni 25 ottobre 2007 (doc. AI 77/1-2 e 78/1-2 con motivazioni sub doc. AI 69/1-3) cresciute incontestate in giudicato e preavvisate con progetto 27 aprile 2007 (doc. AI 66/1-3), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. marzo al 31 maggio 2006 ed a una rendita intera dal 1. giugno 2006. 1.3.   In esito alla revisione prevista nella delibera 27 aprile 2007 e intrapresa nell’agosto 2007 (doc. AI 68/1-2 e 74/1), l’Ufficio AI, con decisione 11 maggio 2010 (doc. AI 112/1-3), preavvisata con progetto 12 novembre 2009 (doc. AI 100/1-3), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. 1.4.   Contro la decisione 11 maggio 2010 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto il mantenimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 1. luglio 2010. Con ulteriore scritto 8 luglio 2010 l’avv. RA 1 ha chiesto che al ricorso sia concesso l’effetto sospensivo (recte: venga ripristinato l’effetto sospensivo tolto con la decisione impugnata). 1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito – ha chiesto di respingere il ricorso e si è opposto al ripristino dell’effetto sospensivo. 1.6.   Con scritto 26 luglio 2010 l’avv. RA 1 si è confermato nella domanda di ripristino dell’effetto sospensivo e ha prodotto il certificato medico 17 luglio 2010 del dr. __________. considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007). Nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 11 maggio 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. luglio 2010 – è conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurato postula il diritto ad una rendita intera anche dopo il 1. luglio 2010. 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1). 2.4.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI. 2.5. L’assicurato era stato posto al beneficio di un quarto di rendita dal 1° marzo al 31 maggio 2006 e di una rendita intera dal 1° giugno 2006 (doc. AI 77/1-2 e 78/1-2), sulla base delle seguenti emergenze. Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 7 giugno 2006, aveva osservato che “(…) a livello medico lombare vi è stato un peggioramento per cui si impone una nuova valutazione di rendita. Ricordo che in base agli atti l’Ato figura essere stato operato di stabilizzazione lombare 16.3.2006 per cui una valutazione di esigibilità non potrà che essere definita a stato stabilizzato e quindi non prima di fine giugno 2006 (naturalmente per attività medio leggere ergonomicamente perché la vecchia attività non è più definitivamente esigibile). (…)” (doc. AI 46/1). Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 11 luglio 2006 (doc. AI 48/1-2) – posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome lombosacrale su importante lipomatosi del canale spinale con grave stenosi L3-L4, L4-L5 e L5-S1 L2-L3 sottoposto a terapia chir. (spinotomia L3-L4, L4-L5, L5-S1 con decompressione subarticolare bilat. nei 3 livelli) (…)” (doc. AI 48/1) –, circa la possibilità di una ripresa lavorativa, si era rimesso ai suggerimenti del dr. __________, FMH in medicina interna, il quale, nella perizia 27 giugno 2006 per conto della __________ (doc. AI 48/3-6), aveva concluso che “(…) trattandosi di un paziente che è stato operato 3 mesi or sono a più livelli per una decompressione da lipomatosi, ritengo giustificata l’incapacità lavorativa completa tuttora certificata. Per potersi esprimere sulla capacità lavorativa residua sarà importante la MRI che verrà eseguita nel corso del mese di luglio e per questo motivo prego il dr. __________ che mi legge in copia di tenermi gentilmente informato. È verosimile che questo paziente possa riprendere a medio termine una capacità lavorativa teorica in un’attività medio-leggera nel corso dell’estate. Nella valutazione va considerato il fatto che si tratta di un paziente in disoccupazione, per cui va valutata l’incapacità lavorativa anche in attività medio-leggere. (…)” (doc. AI 48/6). Il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto medico 5 settembre 2006 (doc. AI 49/1-3), posta la diagnosi di stato dopo decompressione L3/L4, L4/L5 e L5/S1 e proposto un accertamento medico supplementare, aveva attestato che: " (…) Trattasi di un paziente che conosco dal 2003 per una sintomatologia lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi diffusi e soprattutto di un'importante stenosi del canale spinale in presenza di una lipomatosi diffusa del canale spinale. Il paziente risultava inabile al lavoro dal gennaio del 2003. A causa di un progrediente peggioramento della situazione, causato oltre che dalla stenosi del canale spinale, quindi da una claudicatio spinale, anche dalla presenza di un'ernia L4/5 a dx lussata caudalmente. In data del 17.03.06 ha avuto luogo una decompressione del canale spinale nei segmenti L3/4, L4/5 e L5/S1 con asportazione dell'ernia in L4/5 a dx. Dopo il suddetto intervento i dolori lombari sono notevolmente regrediti ed anche la capacità alla deambulazione è migliorata. Tuttavia persiste una parestesia alla gamba dx in marniera diffusa fino al piede. L'esame clinico, in particolare neurologico, non evidenzia problemi particolari inerenti la radice L5. In considerazione del fatto che il paziente risulta ormai inabile al lavoro da 4-5 anni e tenendo conto dell'intervento subito, penso che la prospettiva per un'eventuale ripresa del lavoro sia veramente molto piccola. Da un punto di vista teorico il paziente potrebbe senz'altro riprendere a lavorare almeno nella misura del 50% in un'attività confacente. A distanza di 5 mesi dall'intervento una ripresa lavorativa dovrebbe essere possibile. Ritengo comunque che un accertamento medico supplementare sia in questa particolare situazione indicata. (…)" (doc. AI 49/1) Il dr. __________, FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, nel certificato medico 5 febbraio 2007 aveva attestato un’in-capacità lavorativa del 100% dal 22 dicembre 2006 a tempo indeterminato (doc. AI 59/3). Con decisioni 25 ottobre 2007 – osservato che “(…) partendo da un grado d’invalidità del 25,22%, già riconosciuto da tempo, per definire il momento in cui nasce il diritto alla rendita ed il grado d’invalidità è stato adottato il sistema della media retrospettiva. L’esito di quest’ultimo mostra il raggiungimento del 39,92% (40%) nel mese di marzo 2006; data a partire dalla quale sorge il diritto ad un quarto di rendita. Trascorsi tre mesi dalla concessione del diritto, conformemente all’art. 88a cpv. 2 OAI, ovvero dal 1. di giugno 2006, il grado viene aumentato al 100%, con relativo diritto alla rendita intera. Trattandosi attualmente ancora di uno stato di salute in evoluzione, abbiamo previsto di effettuare una revisione a breve termine. (…)” (doc. AI 69/2) – l’Ufficio AI aveva quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. marzo al 31 maggio 2006 e ad una mezza rendita dal 1. giugno 2006 (doc. AI 77/1-2 e 78/1-2). 2.6.   Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurato. In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di maggio 2010 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, dopo il 25 ottobre 2007, le condizioni di salute dell’assicurato hanno subito un miglioramento tale da giustificare la soppressione della rendita. 2.7.   Il dr. __________, nel rapporto sulla revisione delle prestazioni per adulti 5 settembre 2007 (doc. AI 75/1-6), poste le diagnosi note, nell’anamnesi dopo l’ultimo rapporto medico e nelle constatazioni oggettive ha osservato: “(…) inizialmente claudicatio spinalis per astenia del canale spinale. Dopo decompressione la deambulazione è migliorata ma il paz. ha dolori lombari e alle gambe. RM e controllo normali (…)”, “(…) riduzione della mobilità lombare. Esame neurologico normale (…)” (doc. AI 75/2-3, punti 5.4 e 5.5). Il dr. __________, nel rapporto medico di decorso 26 novembre 2007 (doc. AI 81/8), posta la diagnosi di “(…) impingement sindrome destro con rottura della cuffia dei rotatori (…)” ha concluso che “(…) si tratta di un paziente che avevo già visto nel 96 per una frattura del epicondilo sinistro trattato conservativamente (caso Suva) con guarigione completa. L’ho rivisto all’inizio del 2007 mandato dal medico curante con dei dolori sempre invalidizzanti a livello della spalla destra resistente a qualsiasi trattamento conservativo, motivo per il quale il 21.3.07 ho proceduto ad un’artroscopia e artrolisi artroscopica. Purtroppo il paziente non ha potuto effettuare fisioterapia e ha dovuto essere ricoverato per problemi internistici importanti e vista l’assenza di fisioterapia ha sviluppato un’anchilosi (bloccaggio) della spalla destra resistente all’infiltrazione di cortisone e alla fisio intensa. Per questo motivo ed in seguito alla RM che ha confermato la rottura parziale con ispessimento sottoacromiale ho proceduto il 3.10 ad una revisione aperta con acromioplastica, artrolisi e revisione sutura della cuffia. Attualmente beneficia di fisioterapia con miglioramento lento ma notevole. E’ inabile al 100% dal 22.12.06 per un periodo ancora indeterminato. Un bilancio intermedio potrà essere eseguito solo verso la metà della primavera

2008. (…)”(doc. AI 81/8). Lo stesso specialista, nel rapporto di decorso 2 giugno 2008 ha attestato: “(…) evoluzione con alti e bassi. Ultimo controllo il 20.12.2007. Il paziente beneficava di fisioterapia. Un controllo era previsto all’inizio di gennaio ma il paziente non si è più presentato. Di conseguenza per quello che mi concerne il paziente è da ritenere abile al 100% dal 1.1.08. (…)” (doc. AI 86/2). Il dr. __________, nel rapporto medico 20 gennaio 2009 (doc. AI 87/1-2), ha osservato che “(…) da oltre un anno non vedo più il paziente per cui non sono in grado di redigere un rapporto sull’evoluzione del caso. (…)” (doc. AI 87/2). Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 settembre 2009 ha concluso: " (…) Dal lato puramente medico vi è in dossier visita fiduciaria reumatologica dr.__________ del 24.1.2007 per __________ con limiti funzionali ben esposti (esigibilità totale in attività adeguate): per cui rifiuto di prestazioni Al R 1/1 dal 6.2006 per peggioramento clinico Attuale revisione d'ufficio del 8.2007 Rilevante è che nel decorso ad oggi vi sono due interventi alla spalla destra per algia invalidante effettuate dal dr.__________ 21.3.2007 (artroscopia) ed il 3.10.2007 con revisione aperta con acromioplastica, artrolisi e revisione della cuffia con sutura) Non più visite da parte dei curanti secondo gli atti Propongo a questo punto una valutazione reumatologica globale locomotoria che si possa esprimere su cambiamento delle esigibilità rispetto a valutazione dr.__________ 1.2007 A valutazione reumatologica presso SMR da dr. __________. (…)" (doc. AI 91/1) Nel rapporto 8 ottobre 2009 (doc. AI 95/1-6), dopo l’esame medico del giorno precedente, il dr. __________ e il dr. __________ – posta la diagnosi principale di “(…) ► Stato dopo acromioplastica e artrolisi con revisione della sutura della cuffia dei rotatori spalla destra (03.10.2007) ► Stato dopo spinotomia da L3 a S1 con decompressione subarticolare bilaterale nei tre livelli ► Sindrome lombovertebrale cronica residua con intermittente sciatalgia destra in paziente con turbe statico-degenerative (…)”, ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) deve evitare l’utilizzo di utensili vibranti gli arti superiori. Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della schiena. Solleva abitualmente sia da terra che da piano orizzontale massimo kg. 10 e saltuariamente massimo kg. 15. Può sollevare con il braccio destro massimo kg. 10 saltuariamente e kg. 5 abitualmente. Deve evitare la posizione statica del braccio destro sopra il piano orizzontale. Posizione seduta statica massimo 1 ora. Deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi. Deve evitare situazioni di instabilità (…)” e attestata un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del “(…) IL 100% dal 22.12.2006 (Dr. __________ per spalla destra) al 31 12. 2007. Dal 01.01.2008 IL 0% (…)” (doc. AI 95/1) – hanno espresso la seguente valutazione: “(…) assicurato di 35 anni in buone condizioni generali. Sindrome lombovertebrale cronica in esiti di decompressione su canale lombare ristretto eseguita nel 2006. Nel 2007 acromioplastica della spalla destra. Terapia riabilitativa FKT non eseguita. In riferimento alla patologia descritta al rachide lombosacrale l’assi-curato risulta invariato nel tempo, questa affermazione si avvale del confronto con l’obiettività clinica descritta dal Dr. __________ nell’agosto 2004 confrontata con l’obiettività odierna. In riferimento all’arto superiore destro, per gli esiti dell’in-tervento prima descritto l’assicurato presenta soprattutto una limitazione nel mantenere il braccio al di sopra del piano orizzontale in atteggiamento statico. Inoltre limitazione della forza di presa alla mano destra. La valutazione clinica odierna permette quindi di definire i seguenti limiti funzionali: […] In attività adeguata ai limiti funzionali sopra descritti l’assicurato presenta una completa capacità lavorativa con rendimento normale. Risulta essere dimostrativo della sintomatologia riferita al rachide e alla spalla destra non essendoci sempre la dimostrazione di un’obiettività clinica corrispondente ai sintomi dichiarati. L’A. dichiara: “non sono in grado di intraprendere tentativi in qualsiasi attività lavorativa per il mio stato di salute e poi adesso è tanto tempo che non lavoro”. Non sono proponibili ulteriori provvedimenti medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità funzionale. (…)” (doc. AI 95/5-6). 2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2 bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato. 2.9.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ e il dr. __________. Va qui innanzitutto rilevato che – dopo che nel rapporto 31 agosto 2006 il dr. __________ aveva ritenuto necessario un accertamento medico supplementare (doc. AI 49/3 punto 6), ritenuto che anche il dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia 24 gennaio 2007 all’intenzione della __________ aveva consigliato “(…) una rivalutazione da parte dell’AI (…)” (doc. 6/12 dell’incarto cassa malati), visti il rapporto sulla revisione delle prestazioni per adulti 5 settembre 2007 nel quale il dr. __________ non aveva espresso una valutazione percentuale in merito alla capacità lavorativa in un’atti-vità adeguata e il rapporto 20 gennaio 2009 nel quale il dr. __________ non aveva potuto esprimersi sull’evoluzione in quanto non aveva più rivisto il paziente da oltre un anno (doc. AI 75/1-6 e 87/1-2) e considerati i due interventi eseguiti dal dr. __________ alla spalla destra (doc. AI 81/8-10) – è proprio per potersi esprimere sull’evoluzione dopo la perizia 24 gennaio 2007 del dr. __________ che l’Ufficio AI ha ordinato una valutazione reumatologica globale locomotoria (doc. AI 91/1 e 92/2). Come visto al consid. 2.7, nel rapporto medico 8 ottobre 2009 – rapporto dettagliato ed approfondito che non è stato smentito, come meglio si dirà nel prosieguo, da altri validi certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie diagnosticate oppure un peggioramento delle stesse – il dr. __________ e il dr. __________ hanno concluso che dal gennaio 2008 “(…) l’A. presenta una completa CL con rendimento normale in tutte le attività lavorative rispettose dei limiti funzionali come già stabilito nella perizia del dr. __________ in data 27.08.2004 e 24.1.2007 questo anche prendendo in considerazione l’intercorrente patologia della spalla destra (…)” (doc. AI 95/2). Il dr. __________, nello stringato certificato medico 7 dicembre 2009 (doc. AI 103/2) si è limitato ad osservare, in modo del tutto generico, che il paziente presenta una riacutizzazione dei dolori alla spalla destra, che ha richiesto una nuova RM e non si è espresso sulla capacità lavorativa. Il dr. __________, nel rapporto 14 dicembre 2009, non ha esposto delle risultanze mediche che non fossero già state considerate dal dr. __________ e dal dr. __________ e – nonostante non lo abbia più seguito puntualmente negli ultimi due anni e senza esprimersi chiaramente sulla capacità lavorativa – ha concluso semplicemente che “(…) dal mio punto il Signor RI 1, nello stato attuale, non è in grado di riprendere il lavoro (…)” (doc. AI 104/1). Il dr. __________, nel rapporto 19 marzo 2010 (doc. AI 107/1-4), non ha posto delle diagnosi nuove, non si è espresso chiaramente su quale tipo di attività lavorativa si può ancora pretendere e, indicate le attività e le azioni che non può più svolgere senza precisarne la restrizione temporale, ha indicato globalmente un rendimento “(…) sotto il 40 – 50% (…)” (doc. AI 107/4). Il dr. __________, dell’Istituto radiologico __________, circa l’esa-me RM-spalla destra eseguito il 2 febbraio 2010, ha concluso: “(…) • Stato dopo intervento per impingement AC con buon esito. Non vi è nessuna compressione significativa persistente a carico del tendine o muscolo sovraspinato. • Gli altri rilievi sono pure nella norma per quanto concerne le strutture scapolo-omerali. • Si segnala una schietta trasformazione lipomatosa della muscolatura che fa sospettare una eventuale miopatia congenita ad es. distrofia muscolare primaria oppure esiti da polineuropatia. (…)” (doc. AI 109/1). Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 22 aprile 2010, ha rilevato che “(…) le osservazioni al progetto da parte ortopedico dr. __________, dr. __________ MC e dr. __________ neurochirurgo oltre a presentazione di nuova RMI spalla dx del 2.2.2010 dal lato medico a mio giudizio non permettono di giustificare una riacutizzazione tale da presupporre un deterioramento significativo delle esigibilità residuali in attività adeguate come    esposto nella visita clinica reumatologica del 7.10.2009. In altre parole le esigibilità note ad ora restano dal lato medico per noi ancora vincolanti. (…)” (doc. AI 111/1). Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al cerificato medico 26 maggio 2010 del dr. __________ (doc. B) e agli scritti indirizzati all’avv. RA 1 26 maggio e 17 luglio 2010 del dr. __________ (doc. A e C). Il dr. __________, nel certificato medico 26 maggio 2010 – osservato in particolare che “(…) una recente RM lombare, effettuata in gennaio 2010, ha potuto confermare la presenza di processi degenerativi diffusi lombari in particolare in D11/12, da L3/4 a L5/S1 e leggera discopatia L2/3. Presenza di protrusioni discali da L3/4 a L5/S1, presenza di un prolasso sottolegamentare mediolaterale a dx L4/5 senza conflitti radicolari. Stato dopo pregresso intervento decompressivo da L3/4 a L5/S1 con buona decompressione. (…)” – non ha posto delle nuove diagnosi e, in modo del tutto generico e possibilistico, ha concluso che “(…) date le circostanze ritengo che il paziente al momento sia effettivamente inabile al lavoro. Non può essere escluso che a medio/lungo termine ci sia un ulteriore peggioramento a livello lombare che richieda un eventuale secondo intervento di fissazione dinamica degli ultimi tre segmenti lombari. Ritengo che una reintegrazione in un’attivi-tà lavorativa anche confacente sia ben poco probabile e quindi non realizzabile. (…)” (doc. B). Va qui anche evidenziato che il TF nella STF 9C_274/10 del 30 aprile 2010, ha tra l’altro, osservato che “(…) allein die unveränderte Symptomatik ohne längerdauernde Rückbildung und der zweifellos verfestigte, therapeutisch nicht mehr beeinflussbare Verlauf vermöchten di Unüberwindbarkeit der Schmerzen nicht zu begründen. (…)” (STF 9C_274/10 del 30 aprile 2010, consid. 3.1). Dal canto suo il dr. __________ non ha preso posizione sulla valutazione 6 luglio 2010 nella quale il dr. __________ aveva concluso che “(…) dalla documentazione presentata non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. In particolare non risulta chiaro per quali motivi il dr. __________ vuole sottoporre l’assicurato ad un ulteriore intervento in presenza di un referto RM senza particolari. (…)” (VIII/bis) e – dopo che nello scritto 26 maggio 2010 (doc. A) aveva informato l’avv. RA 1 che il suo assistito (se lo stato generale e gli esami pre-operatori lo avessero permesso) sarebbe stato sottoposto ad un intervento alla spalla destra e concluso che “(…) è evidente che attualmente è inabile al 100% per motivi ortopedici sia a livello della spalla che della schiena oltre ai problemi internistici importanti (…)” – nello scritto 17 luglio 2010 ha semplicemente comunicato all’avv. RA 1 che il suo assistito “(…) è stato operato il 16.6.2010 a livello della spalla destra. Attualmente è in fase di riabilitazione ed il decorso prosegue normalmente. Per questo intervento, è inabile al 100% dal 15.6.2010 per un periodo ancora indeterminato. Mi permetto sottolineare che probabilmente l’intervento eseguito non permetterà un recupero completo della mobilità. (…)” (doc. C). Va qui ancora ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto l’11 maggio 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b). Come risulta dalle risultanze mediche sopra riportate, un   eventuale peggioramento della situazione valetudinaria è intercorso in un momento posteriore alla decisione impugnata. L’Ufficio AI, ritenuta la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale (ovvero i doc. A, B e C) alla stregua di una nuova domanda, dovrà pertanto pronunciarsi in merito. 2.10.   Quanto alla valutazione economica – rimasta incontestata –, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc; SVR 2007 UV nr. 17 e STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – considerato un reddito da valido nel 2008 di fr. 62'078.-- (salario annuo del 2002 quale manovale aggiornato al 2008 in base agli aumenti annui previsti dal CCL dell’edilizia come stabilito dalla consulente in integrazione nel rapporto finale 3 novembre 2009 sub doc. AI 98/1-4 e 99/1-2) e quello da invalido per lo stesso anno che va corretto in fr. 52'181.62 (fr. 4'806.-- [ultimo dato disponibile relativo al 2008] riportati su 41.6 ore [ cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2010, pag. 94 ] moltiplicati per 12 [ ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e ridotti del 13% come rettamente stabilito dalla consulente in integrazione sub doc. AI 98/3-4) – il grado d’invalidità nel 2008 è del 16% ([62'078.-- - 52'181.62] x 100 : 62'078 = 15.94% arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 21 consid. 3.2). Alla stessa conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi al 2010. 2.11.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. luglio 2010. La decisione impugnata va quindi confermata e gli atti trasmessi all’amministrazione affinché si pronunci sulla nuova domanda di prestazioni (cfr. consid. 2.9 in fine). L’emanazione della presente sentenza in tempi brevi rende priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo presentata dal ricorrente (vedi in questo senso anche la STF 8C_393/2010, 8C_422/2010 del 22 luglio 2010 consid. 6). 2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto . § Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti